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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/11/2024, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 292\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Sarno (SA), al Prolungamento Parte_1
Matteotti n. 19, presso lo studio dell'avv. Antonio Ascolese, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede in Roma, in persona del Procuratore Speciale Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, sig. in virtù di procura speciale per atto Persona_1
1 notaio di Roma dell'11\5\2020 (Rep. n. 89742, Racc. n. 26098), Persona_2
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende in virtù di allegata procura alle liti;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/2023 del 25\01\2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di lesioni personali da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 7\3\2023 alla e Parte_2
il 13\3\2023 via posta a , proponeva appello avverso Controparte_2 Parte_1
la sentenza n. 150/2023 del 25\01\2023 (pubblicata in pari data e notificata in data 7\2\2023), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
Parte_2
In effetti, con atto di citazione in primo grado notificato in data 7\3\2023, Parte_1
rappresentava di essere stato vittima di un sinistro stradale, verificatosi in Sarno (SA) il 4\5\2017, alle ore 13:10 circa, mentre si trovava alla guida del suo motociclo HONDA SH, tg. EG44954; che in tale
2 circostanza, mentre percorreva la via Giovanni Paolo II (già via Parallela Duomo) con direzione Viale
Margherita, veniva colpito nella parte anteriore dalla parte latero-anteriore sinistra della vettura Opel
CO, tg. DZ673TN (condotta da tale di proprietà di ed Persona_3 Controparte_3
assicurata per la RCA con la , la quale, ferma sul lato destro della Parte_2
carreggiata e con l'indicatore di direzione destro acceso, ripartiva effettuando una repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra ed occupava improvvisamente la corsia di marcia del motociclo condotto dal , che rovinava a terra;
che veniva soccorso dal personale del 118 e Parte_1
trasportato al P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore, ove gli veniva diagnosticata la frattura del III
medio superiore della rotula, con frammenti diastasati con lussazione ed apparente rotazione della tibia;
che ricoverato il giorno stesso, veniva dimesso in data 8/5/20217; che il giorno successivo
(9/5/2017) si ricoverava presso il reparto di ortopedia della di Pompei, ove si Controparte_4
sottoponeva a due interventi chirurgici, con dimissioni in data 16/5/2017; che eseguiva altre visite ed esami RX;
che sviluppava, altresì, un disturbo ansioso-depressivo post-traumatico (diagnosi effettuata dall'ambulatorio di Igiene Mentale dell'ASL SAI); che nonostante la formale lettera di messa in mora (cfr. raccomandata A/R del 7/11/2018) e con missiva del 19/12/2018 proponeva istanza di negoziazione assistita, la non dava alcun riscontro. Pertanto, era costretto Parte_2
ad adire il Tribunale di Nocera Inferiore, convenendo in giudizio e la Controparte_2
al fine di ottenere (previa declaratoria di esclusiva responsabilità del Parte_2
responsabile civile nella causazione del sinistro de quo) il risarcimento delle lesioni fisiche subite,
come da relazione medico legale del CTP dott. del 5/7/2018: danno biologico pari al 16%; Per_4
ITT al 100% per 30 gg;
ITP al 50% per 40 gg;
ITP al 25 % per 30 gg;
oltre spese mediche documentate
(pari a complessivi € 2.396,00), per un totale di complessivi € 77.396,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la sola la quale respingeva tutti Parte_2
gli addebiti formulati dal , sostenendo che il sinistro de quo si sarebbe verificato per Parte_1
esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale con plurime violazioni delle norme del codice della
3 strada teneva una condotta del tutto negligente e imprudente, procedendo ad una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada ed azzardando una manovra di sorpasso che determinava l'impatto con l'autovettura, la quale, invece, circolava regolarmente. La Parte_2
contestava, in via subordinata, l'eccessività del quantum richiesto, chiedendo comunque il rigetto totale della domanda sul danno morale in quanto non provato e non allegato.
Rimaneva, di contro, contumace . Controparte_2
Nel corso del giudizio di primo grado venivano assunte le testimonianze richieste dalle parti (cfr.
ordinanza del 23\2\2022 e verbale di udienza del 10\11\2022 per i testi e Testimone_1
), mentre era rigettata l'istanza di CTU medico legale (cfr. ordinanza del Testimone_2
29\12\2022).
Infine, il Tribunale emetteva la sentenza qui gravata, con la quale rigettava la domanda avanzata dall'odierno appellante e lo condannava alle spese di lite. Invero, il giudice di primo grado, ricostruita la dinamica del sinistro alla stregua di un tamponamento, affermava l'esclusiva responsabilità
dell'odierno appellante per avere lo stesso tenuto una velocità di circolazione non idonea alle caratteristiche della strada percorsa, tale da non mantenere un'adeguata distanza dal veicolo che lo precedeva. Inoltre, il primo giudice riteneva non univoca la prova testimoniale espletata sull'utilizzo dell'indicatore di direzione, peraltro irrilevante nella causazione del sinistro. Di converso, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali per il Tribunale non emergeva alcun elemento a carico della conducente dell'autovettura Opel dal quale desumere una condotta di guida irregolare e non conforme alla normale prudenza.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- il giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite, dalle quali deriverebbe la prova dell'esclusiva responsabilità della conducente
4 dell'autovettura Opel, la quale con una manovra improvvisa e repentina, senza azionare l'indicatore luminoso di direzione, si immetteva nella corsia ove transitava il
, che non poteva evitare l'impatto e rovinava a terra. In via subordinata Parte_1
l'appellate riteneva sussistere il concorso di colpa ex art. 2054, II comma cc, in presenza di dichiarazioni contrastanti in merito all'effettivo traffico veicolare presente sulla carreggiata al momento del sinistro e circa l'effettiva attivazione dell'indicatore di direzione da parte dell' CP_5
- il giudice di prime, sciogliendo la riserva assunta in data 10\11\2022, avrebbe errato nel pronunciare ordinanza di rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza addurre giustificate ragioni in merito al rigetto della richiesta istruttoria (ctu medico-legale)
formulata dalla difesa dell'odierno appellante, in data 10/11/2022.
Quindi l'odierno appellante così concludeva:
1. in via preliminare, dichiarare lo spiegato
gravame proponibile e procedibile;
2. nel merito, accogliere integralmente lo spiegato
gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 150/2023 del 25/01/2023 del Tribunale di
Nocera Inferiore, Dott. Stefano Riccio, conclusiva del giudizio RG n. 2172/2019, accogliere
quindi, integralmente, la domanda formulata dal sig. , accertando e Parte_1
dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Opel CO, tg. DZ673TN,
nella causazione del sinistro de quo e, pertanto, condannando l'appellata compagnia
assicurativa, che garantisce per RC il veicolo tamponante, al risarcimento dei danni subiti dal
sig. , così calcolati: danno biologico: 16%; ITT al 100%: 30 gg;
ITP al Parte_1
50%: 40 gg;
ITP al 25 %: 30 gg;
oltre spese mediche documentate (pari a complessivi euro
2.396,00), per un totale di complessivi euro 77.396,00; 3. in via meramente subordinata, nel
merito, accogliere integralmente lo spiegato gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 150/2023 del 25/01/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Stefano Riccio, conclusiva
del giudizio RG n. 2172/2019, accogliere ex art. 2054 c.c. la domanda formulata dal sig.
5 , accertando e dichiarando la corresponsabilità del conducente del veicolo Parte_1
Opel CO, tg. DZ673TN, nella causazione del sinistro de quo e, pertanto, condannando, ex
art. 2054 c.c., l'appellata compagnia assicurativa, che garantisce per RC il veicolo
tamponante, al risarcimento dei danni subiti dal sig. , così calcolati: danno Parte_1
biologico: 16%; ITT al 100%: 30 gg;
ITP al 50%: 40 gg;
ITP al 25 %: 30 gg;
oltre spese
mediche documentate (pari a complessivi euro 2.396,00), per un totale di complessivi euro
77.396,00; 4. condannare l'appellata alla refusione delle spese di lite e degli onorari del
doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore, con attribuzione>.
Si costituiva la contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Parte_2
affermato e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, espletata CTU medico legale (cfr. ordinanza del
3\10\2023 e relazione del dott. depositata in data 5\4\2024), sulle conclusioni Persona_5
delle parti, come precisate nelle comparse conclusionali e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3\10\2024, la causa veniva riservata al collegio per la decisione ex art. 352 cpc con provvedimento del 10\10\2024.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno:
A. Illogica, errata e contraddittoria motivazione in ordine all'an debeatur.
Con il primo motivo l'odierno appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione delle risultanze probatorie, dal cui corretto esame si evincerebbe, invece, la prova dell'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Opel, la quale con una manovra improvvisa e repentina, senza azionare l'indicatore luminoso di direzione, si immetteva nella corsia ove transitava il , che non poteva evitare l'impatto e rovinava a terra. In Parte_1
via subordinata, l'appellate riteneva sussistere il concorso di colpa ex art. 2054, II comma cc,
in presenza di dichiarazioni contrastanti in merito all'effettivo traffico veicolare presente sulla
6 carreggiata al momento del sinistro e circa l'effettiva attivazione dell'indicatore di direzione da parte dell' CP_5
Ritiene la Corte che le argomentazioni formulate dall'appellante siano in grado di modificare l'accertamento della responsabilità come deciso dal primo giudice, dovendosi fare applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc.
In via generale, pare utile ricordare che la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 II
comma cod. civ. ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire in concreto l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in maniera diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. ex multis, Cass. n. n.15152/2023; Cass. n. 25412/2017, nonché Cass. 26\4\94 n.
3958; Cass. 28\5\96 n. 4909; Cass. 12\4\96 n. 3434; Cass. 4\4\96 n. 3131; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass.
3\11\2004 n. 21056; ecc.). Infatti, in caso di scontro fra veicoli, l'eventuale accertamento in concreto della responsabilità del conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (cfr. Cass. 18\12\98
n. 1269; Cass. 13\11\97 n. 11235; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 19\4\96 n. 3723, Riv. giur. circ. e trasp.,
1996, 325). In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (di merito e di legittimità), in tema di danni da circolazione stradale, essendo quest'ultima un'attività rischiosa, in applicazione del principio dell'autoresponsabilità, ogni conducente è gravato dell'onere di
dimostrare di avere rispettato le norme del codice stradale e della comune prudenza e abbia fatto
tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., ordinanza n.16404 del 2024), in relazione al grado di diligenza media che ci si poteva attendere in ragione delle condizioni personali e oggettive del caso specifico verificatosi (esigibilità della condotta ed evitabilità dell'evento). La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall'art. 7 2054 comma II cc, può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficienza causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (cfr. tra le tante, Cass. n. 13703/2017; Cass. 24\2\98 n. 2979; Cass. 19\4\94 n. 3726; Cass. 16\7\2003 n.
11143). Se per superare la presunzione di corresponsabilità si rende necessario l'accertamento in concreto ed in positivo che la condotta sia stata totalmente estranea alla causazione del sinistro, la prova liberatoria non può essere considerata raggiunta ove dalle risultanze processuali emergano ragioni di dubbio circa gli estremi della colpa afferenti alla condotta esaminata, né su tale specifico punto possono influire considerazioni relative al maggior grado di certezza già in concreto raggiunta in ordine alla responsabilità del conducente antagonista. Il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità
posta dall'art. 2054 comma secondo cod. civ., trova un limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro conducente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza (cfr. Cass. 17\1\96 n. 343; Cass. 20\3\98 n. 2979; Cass. 15\1\03 n. 477; Cass.
n. 12444 del 16/05/2008; Cass. n. 23431 del 04/11/2014; Cass. n. 7479 del 20/03/2020).
Orbene, dalla sentenza qui appellata emergono elementi inconfutabili sulla effettiva verificazione dell'incidente, peraltro non contestato dalla controparte.
Tuttavia, dall'istruttoria espletata in primo grado emergono dubbi sulla esatta dinamica del sinistro e sull'incidenza causale delle condotte dei conducenti nell'eziologia del sinistro.
Invero, già negli atti introduttivi le parti offrivano una contrastante ricostruzione della dinamica dello scontro: dichiarava che, mentre circolava a bordo del proprio motoveicolo, veniva Parte_1
colpito nella parte anteriore dalla parte latero-anteriore sinistra della vettura Opel CO (tg.
DZ673TN), la quale, ferma sul lato destro della carreggiata, ripartiva senza azionare l'indicatore di direzione e, nell'effettuare una repentina manovra di svolta a sinistra, occupava improvvisamente la corsia di marcia;
di contro, la affermava che il veicolo assicurato circolava Parte_2
regolarmente su via Episcopio di Sarno quando la moto condotta dal , procedendo ad Parte_1
8 elevata velocità, superava le auto incolonnate per consentire alla Opel CO di completare la svolta a sinistra presegnalata, impattando con la stessa.
Ma soprattutto dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado emergeva in maniera patente detta contraddizione. In particolare, la teste riferiva che la Testimone_1
conducente dell'autovettura Opel, nell'esecuzione di una manovra di svolta a sinistra per entrare in un parcheggio a pettine, dopo avere azionato l'indicatore di direzione corrispondente, rallentava,
quando “improvvisamente sopraggiunse ad alta velocità una moto Honda – sorpassando i veicoli in
coda alla auto della – che ha impattato sulla fiancata sinistra” della suddetta autovettura Tes_1
(cfr. verbale di udienza del 10\11\2022). A contrario, il teste di parte attrice, Testimone_2
forniva una descrizione della dinamica del sinistro completamente opposta, dichiarando non solo che non vi erano macchine tra la Opel e il motorino, ma anche che l'auto, dapprima ferma sul lato destro e con l'indicatore di direzione destro acceso, senza azionare la freccia a sinistra, improvvisamente svoltava alla sua sinistra, tagliando la strada al motorino che sopraggiungeva (cfr. verbale di udienza del 10\11\2022).
Quindi, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali appena richiamate, si evince che gli unici elementi certi che coincidono sono rappresentati dalla manovra di svolta a sinistra da parte della conducente dell'autovettura e dal sopraggiungere del motorino del . Parte_1
Rimangono dubbi, invece, circa la presenza di altri veicoli tra l'Opel CO e il motorino, la non univoca posizione di quest'ultimo (in fase di sorpasso o marciante regolarmente sulla propria corsia di marcia), l'avvenuta segnalazione del cambio di direzione dell'autovettura, così come non può
ritenersi dimostrato il mancato rispetto dei limiti di velocità di circolazione o, comunque, l'asserita inadeguatezza della condotta di guida tenuta dal . Parte_1
Peraltro, nessuna parte ha fornito la prova liberatoria circa la propria regolare condotta di guida e, quindi, di aver osservato tutte le norme di diligenza specifica e generica (cfr. Cass. n.
9550/2009; Cass. n. 13672/2019).
9 Pertanto, questa Corte ritiene di dover fare applicazione del principio della colpa paritaria secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2054 cc.
B. Quantificazione del danno.
Passando alla liquidazione del danno, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute,
pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza,
riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità; il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da compromissione dell'integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti decisioni della Suprema
Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233\2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del
11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare” dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale. In tale ottica,
l'art. 2059 cod. civ. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente
10 ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 cod. civ. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.
civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod. civ. Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico. Il
danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass.
n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del
“danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n. 15859; Cass. 29\9\99 n. 10762)
e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n. 4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 cod. civ. e non nell'art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si
12 riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass.
n. 9772/95). La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà
condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età,
dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può
essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché
sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
A distanza di un decennio dalle celebri sentenze SA TI (Cass. civ. Sez. Un. 11 novembre
2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno non patrimoniale e delle sue varie componenti. Negli ultimi tempi, infatti, con articolate argomentazioni la Cassazione, da un lato, ha affermato principi di diritto che, formalmente e dichiaratamente, si pongono nel solco delle sentenze SA TI ma, dall'altro, in realtà, ne ha minato le fondamenta logiche e scientifiche.
Uno dei capisaldi della ricostruzione del 2008, elaborata dalle SS.UU., è l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ. Si parla di categoria unitaria salvo, tuttavia, precisare che in questa entità, che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti. Le componenti rilevanti sono il danno biologico
(forse attualmente da denominare come danno dinamico-relazionale) e il danno morale (cui si aggiunge talvolta la qualifica di interiore).
La terza sezione della Cassazione ha, nei suoi ultimi orientamenti (cfr., ex multis, Cass., n.
7513/2018, 22969/2020), proprio certificato questa doppia anima del danno non patrimoniale.
Pertanto, la Cassazione proprio nel tentativo di fare chiarezza su cosa debba intendersi per danno dinamico-relazionale, giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe
13 nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr. Cass.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico. Una
lesione alla salute, infatti, come afferma la terza sezione, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non può fuoriuscire da una delle due alternative esaminate: o è conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) ed allora si riterrà pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare ed allora dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico attraverso la c.d.
personalizzazione (in giurisprudenza v. Cass. civ. 29 luglio 2014 n. 17219). Secondo la Corte,
quindi, le conseguenze della menomazione sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali che sono generali ed evitabili, per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno patrimoniale. Al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili – rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione – ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità
del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in
14 questi casi – non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità – è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. civ. 13 agosto
2015, n. 16788; Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778). Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, la Suprema Corte ha stabilito che “soltanto in presenza di circostanze
specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età è consentito al giudice con
motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione” (così anche in Cass. civ. 18 novembre 2014 n.
24471).
Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione del dott. Per_5
dell'11\3\2024), con valutazione medico-legale condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, ha quantificato nella misura del
9% la percentuale di invalidità permanente di per cui in rapporto Parte_1
all'età della danneggiato, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità
(Tabelle delle micropermanenti aggiornate con DM 16\7\2024 in G.U. Serie Gen. N. 173 del
25\7\2024) l'importo che si ottiene è pari alla somma complessiva di Euro € 16.079,47 in favore dell'appellante, senza alcuna personalizzazione stante l'assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall'attore, come sopra precisato.
Ma l'entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque,
alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che deve liquidarsi a favore di
15 a titolo di inabilità temporanea la somma complessiva di € 4.971,60 Parte_1
( 60 giorni di ITT e 60 gg di ITP al 50%).
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Orbene, risultano documentate solo le spese mediche per € 2.396,00, oltre interessi legali dall'ottobre 2017 – data intermedia dalla prima spesa del 16\5\2017 all'ultima certificata del
24\2\2018 - fino al soddisfo.
Di contro, nulla può riconoscersi per qualsiasi eventuale mancato guadagno, avendo il CTU
escluso qualsiasi incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica.
Infine, va ricordato che dal danno biologico tout court e relativa personalizzazione, la Suprema
Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale,
il danno morale, riconoscendogli un'autonomia ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (cfr. ex
multis Cass. n. 12\12\2008, n. 29191; Cass. n 379/2009; Cass. SS.UU. 14\12009, n. 557; Cass.
13\5\2009, n. 11059 e in ultimo, Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale – vale ribadirlo, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale – deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Quindi, il avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale Parte_1
soggettivo.
16 Tuttavia, l'appellante non ha dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro che qui ci occupa, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
Il risarcimento, del danno complessivo non patrimoniale, in moneta attuale, ammonta ad €
21.051,07 in favore di per danno non patrimoniale, oltre € 2.396,00 Parte_1
per danno patrimoniale, importi che, in ragione della pari responsabilità nella causazione del sinistro, cc, assurgono alla minor cifra di € 10.525,53 per danno non patrimoniale ed € 1.298,00
danno patrimoniale.
Sulle somme dovute a titolo di danno non patrimoniale vanno, poi, calcolati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata dalla data del sinistro, e interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo. Infatti sull'importo come sopra liquidato compete la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente pronuncia;
può invece farsi ricorso al tasso legale annuo degli interessi (in considerazione delle variazioni del fenomeno inflattivo nel periodo ricompreso tra il fatto e la presente pronuncia e alla variazione del predetto saggio legale) per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, solo a seguito della presente pronuncia, raggiunge l'equivalente pecuniario del danno subito. Il saggio d'interesse andrà
praticato nell'arco del ritardo ad oggi maturato, sui singoli importi che originariamente apprezzati con espressione monetaria attuale all'epoca dell'illecito istantaneo, si sono via via incrementati nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda
Cass. sez. un. sent. del 17 febbraio 1995 n. 1712).
In conclusione, per le motivazioni sin qui espresse la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
riconosciuta la pari responsabilità al 50% ciascuno nella causazione del sinistro, gli odierni appellati vanno condannati in solido al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, pari ad
17 € 10.525,53 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
€ 1.298,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dall'ottobre 2017 al soddisfo.
D. Spese processuali
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono regolate così
come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Ascolese per dichiarato anticipo.
In base al medesimo principio, vanno poste in via definitiva a carico degli appellati, in solido,
le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 150/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore emessa il 25\01\2023,
- ACCERTA la pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc nella causazione del sinistro di e Parte_1 Testimone_1
- ON gli appellati, e , in solido Parte_2 Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante, della somma di € Parte_1
10.525,53 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla
18 sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- ON gli appellati, e , in solido Parte_2 Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante, della somma di € Parte_1
1.298,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dall'ottobre 2017 al soddisfo;
- ON gli appellati, e , in solido Parte_2 Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante, delle spese del primo Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per competenze professioni ed € 784,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Albanese per dichiarato anticipo;
3) ON gli appellati, e , in solido Parte_2 Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante, delle spese del Parte_1
secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per competenze professioni ed €
1.165,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Ascolese per dichiarato anticipo;
4) PONE definitivamente a carico degli appellati, e Parte_2 CP_2
, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Salerno, lì 14 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Elena Del Forno -
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente
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