CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
PU AD, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002551013 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
29820240002551013/501, notificata in data 14.02.2025, con cui l'A.d.E.R. SA, qualificando la sig.ra Ricorrente_1 quale erede del defunto coniuge Nominativo_1, ha chiesto il pagamento complessivo di € 7.776,00 a titolo di Imposta sostitutiva sul regime forfettario, Irpef e relativi interessi per l'anno 2019, deducendo il seguente, unico, vizio dell'atto: a) infondatezza ed illegittimità della pretesa tributaria per violazione e falsa applicazione dell'art 521 c.c. – esenzione del rinunciante dal pagamento dei debiti tributari.
Ha sostenuto la ricorrente di non essere “erede” del de cuius in quanto in data 11.07.2023 dinanzi al cancelliere del Tribunale di SA avrebbe dichiarato di rinunciare all'eredità del de US (sig. Nominativo_1), e la dichiarazione di rinuncia sarebbe stata regolarmente registrata il 15/09/2023 al n. 2487, serie 4.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame e la condanna alle spese di giudizio con distrazione delle somme in favore del difensore.
2.- In data 13.06.2025 si è costituita in giudizio A.d.E. SA la quale ha fatto osservare che: “in data
20/09/2023 con protocollo telematico 230920122434116580000001, estremi di registrazione serie 88888 numero 406426 la sig.ra Ricorrente_1, coniuge del sig. Nominativo_1, presentava una dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con l'indicazione, quale asse ereditario, dell'abitazione in Augusta, Indirizzo_1, dati con rendita catastale 560,36. Nella stessa data effettuava il versamento dell'imposta di successione di euro 654,73. Da interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risulta avvenuta la trascrizione a favore in data
20/10/2023, registro particolare 15534, registro generale 19847, repertorio 406426/88888 del 04/10/2023 (punto 9 dell'allegato). Appare chiara la volontà della sig.ra Ricorrente_1 che da un lato presenta la rinuncia all'eredità e dopo pochi giorni presenta una dichiarazione di successione, la quale dichiarazione è un atto formale che serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'identità degli eredi”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.1.- Non si è costituita in giudizio A.d.E.R. SA sebbene il ricorso sia stato ad essa regolarmente notificato.
3.- In vista dell'udienza di discussione, con memoria del 22.01.2026 la ricorrente ha dedotto quanto segue:
“l'odierna ricorrente oltre ad essere erede rinunciante del de cuius Nominativo_1, è anche legataria dello stesso, giusto testamento pubblicato in 9.8.2022 ed in tale veste la stessa ha presentato la dichiarazione di successione e volturato gli immobili Ai sensi dell'art 756 cc il legatario, non è tenuto a pagare i debiti ereditari e quindi cosi come il rinunciante lo stesso non risponde dei debiti del de cuius. I debiti ereditari gravano unicamente sugli eredi e la sig. Ricorrente_1 non è erede”, concludendo per l'accoglimento del gravame e la condanna alle spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è fondato e va accolto ed annullato l'atto impugnato.
4.1.- La ricorrente ha depositato in atti il verbale di testamento olografo (registrato a Catania il 09.08.2023, al n. 29875, serie 1T (Rep. 24453 e Racc. 18189) dal quale risulta che in favore della ricorrente è stato disposto un legato per la quota di un mezzo, indiviso, del diritto di proprietà dell'immobile urbano (appartamento) sito in Augusta, Indirizzo_2, piano quarto, censito al catasto fabbricati del Comune di dati e tale documento è stato attestato conforme all'originale cartaceo in possesso del difensore.
4.2.- Ciò premesso in punto di fatto la tesi della ricorrente è fondata in quanto è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui in tema di distinzione tra erede e “legatario”, ai sensi dell'articolo
588 del codice civile, l'assegnazione di “beni determinati” configura una successione a titolo universale
("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come “legato” se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (v. Cass. sez. civile II, 03.06.2024, n. 15400; Corte appello Salerno sez. II, 2/09/2022,
n. 1117).
4.3.- Nel caso in questione questa Corte deve in via incidentale interpretare e qualificare la volontà del testatore e dalla lettura del testamento olografo (trascritto nel verbale di testamento olografo, registrato a
Catania il 09.08.2023, al n. 29875, serie 1T (Rep. 24453 e Racc. 18189, depositato in atti), si evince come il de cuius abbia inteso istituire la moglie “legataria” di un determinato e specifico bene immobile, cioè la quota indivisa della metà dell'appartamento abitato, per cui il testatore ha inequivocabilmente inteso attribuire alla moglie un “bene specifico” e non una quota del patrimonio (Cass. civ. sez. II, 11.01,2024, n. 1149), con la conseguenza che il lascito va qualificato come “legato”, cioè come disposizione testamentaria a titolo particolare che non attribuisce la qualità di “erede”.
In conclusione, la ricorrente nella sua accertata qualità di “legataria” di bene specifico non è “erede” del de cuius e pertanto non subentra nei debiti del medesimo, con la conseguenza che l'atto impugnato è illegittimo e va annullato.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di SA (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'A.d.E. di SA al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Nulla spese nei confronti AD SA.
Così deciso in SA, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
PU AD, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002551013 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
29820240002551013/501, notificata in data 14.02.2025, con cui l'A.d.E.R. SA, qualificando la sig.ra Ricorrente_1 quale erede del defunto coniuge Nominativo_1, ha chiesto il pagamento complessivo di € 7.776,00 a titolo di Imposta sostitutiva sul regime forfettario, Irpef e relativi interessi per l'anno 2019, deducendo il seguente, unico, vizio dell'atto: a) infondatezza ed illegittimità della pretesa tributaria per violazione e falsa applicazione dell'art 521 c.c. – esenzione del rinunciante dal pagamento dei debiti tributari.
Ha sostenuto la ricorrente di non essere “erede” del de cuius in quanto in data 11.07.2023 dinanzi al cancelliere del Tribunale di SA avrebbe dichiarato di rinunciare all'eredità del de US (sig. Nominativo_1), e la dichiarazione di rinuncia sarebbe stata regolarmente registrata il 15/09/2023 al n. 2487, serie 4.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame e la condanna alle spese di giudizio con distrazione delle somme in favore del difensore.
2.- In data 13.06.2025 si è costituita in giudizio A.d.E. SA la quale ha fatto osservare che: “in data
20/09/2023 con protocollo telematico 230920122434116580000001, estremi di registrazione serie 88888 numero 406426 la sig.ra Ricorrente_1, coniuge del sig. Nominativo_1, presentava una dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con l'indicazione, quale asse ereditario, dell'abitazione in Augusta, Indirizzo_1, dati con rendita catastale 560,36. Nella stessa data effettuava il versamento dell'imposta di successione di euro 654,73. Da interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risulta avvenuta la trascrizione a favore in data
20/10/2023, registro particolare 15534, registro generale 19847, repertorio 406426/88888 del 04/10/2023 (punto 9 dell'allegato). Appare chiara la volontà della sig.ra Ricorrente_1 che da un lato presenta la rinuncia all'eredità e dopo pochi giorni presenta una dichiarazione di successione, la quale dichiarazione è un atto formale che serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'identità degli eredi”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.1.- Non si è costituita in giudizio A.d.E.R. SA sebbene il ricorso sia stato ad essa regolarmente notificato.
3.- In vista dell'udienza di discussione, con memoria del 22.01.2026 la ricorrente ha dedotto quanto segue:
“l'odierna ricorrente oltre ad essere erede rinunciante del de cuius Nominativo_1, è anche legataria dello stesso, giusto testamento pubblicato in 9.8.2022 ed in tale veste la stessa ha presentato la dichiarazione di successione e volturato gli immobili Ai sensi dell'art 756 cc il legatario, non è tenuto a pagare i debiti ereditari e quindi cosi come il rinunciante lo stesso non risponde dei debiti del de cuius. I debiti ereditari gravano unicamente sugli eredi e la sig. Ricorrente_1 non è erede”, concludendo per l'accoglimento del gravame e la condanna alle spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è fondato e va accolto ed annullato l'atto impugnato.
4.1.- La ricorrente ha depositato in atti il verbale di testamento olografo (registrato a Catania il 09.08.2023, al n. 29875, serie 1T (Rep. 24453 e Racc. 18189) dal quale risulta che in favore della ricorrente è stato disposto un legato per la quota di un mezzo, indiviso, del diritto di proprietà dell'immobile urbano (appartamento) sito in Augusta, Indirizzo_2, piano quarto, censito al catasto fabbricati del Comune di dati e tale documento è stato attestato conforme all'originale cartaceo in possesso del difensore.
4.2.- Ciò premesso in punto di fatto la tesi della ricorrente è fondata in quanto è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui in tema di distinzione tra erede e “legatario”, ai sensi dell'articolo
588 del codice civile, l'assegnazione di “beni determinati” configura una successione a titolo universale
("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come “legato” se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (v. Cass. sez. civile II, 03.06.2024, n. 15400; Corte appello Salerno sez. II, 2/09/2022,
n. 1117).
4.3.- Nel caso in questione questa Corte deve in via incidentale interpretare e qualificare la volontà del testatore e dalla lettura del testamento olografo (trascritto nel verbale di testamento olografo, registrato a
Catania il 09.08.2023, al n. 29875, serie 1T (Rep. 24453 e Racc. 18189, depositato in atti), si evince come il de cuius abbia inteso istituire la moglie “legataria” di un determinato e specifico bene immobile, cioè la quota indivisa della metà dell'appartamento abitato, per cui il testatore ha inequivocabilmente inteso attribuire alla moglie un “bene specifico” e non una quota del patrimonio (Cass. civ. sez. II, 11.01,2024, n. 1149), con la conseguenza che il lascito va qualificato come “legato”, cioè come disposizione testamentaria a titolo particolare che non attribuisce la qualità di “erede”.
In conclusione, la ricorrente nella sua accertata qualità di “legataria” di bene specifico non è “erede” del de cuius e pertanto non subentra nei debiti del medesimo, con la conseguenza che l'atto impugnato è illegittimo e va annullato.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di SA (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'A.d.E. di SA al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Nulla spese nei confronti AD SA.
Così deciso in SA, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì