CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2025, n. 34968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34968 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA IA MA UP - 22/10/2025 R.G.N. 25041/2025 NC IT SENTENZA sul ricorso proposto da: TO ES, nato a [...] il giorno 29/12/1967 rappresentato ed assistito dall’avv. Aniello Schettino - di fiducia avverso la sentenza in data 5/12/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Aniello Schettino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 5 dicembre 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di ES TO in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. con condanna dello stesso, previa esclusione della contestata recidiva e riduzione per il rito, a pena ritenuta di giustizia. In sintesi, si contesta all’imputato, senza aver concorso nel reato presupposto, di essersi fatto trasferire da AR TO IM e sulla propria carta PostePay parte del denaro proveniente da una truffa, mediante due ricariche di 16.000 e di 14.500 Euro recanti la finta causale “acquisto di auto d’epoca” in tal modo compiendo operazioni tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. I fatti in contestazione risalgono al 24 gennaio 2017. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa riqualificazione del fatto nel delitto di truffa (sotto il profilo del concorso di persone nel reato presupposto) ovvero in quello di ricettazione. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il TO ha verosimilmente fornito un contributo, anche semplicemente morale, alla perpetrazione del reato presupposto di truffa Penale Sent. Sez. 2 Num. 34968 Anno 2025 Presidente: HI IG Relatore: MA MA IA Data Udienza: 22/10/2025 avendo già attivato la carta PostePay oltre un anno prima dei fatti per cui è processo. A ciò si aggiungerebbero le seguenti circostanze: a) la dicitura riportata nella causale delle due operazioni in contestazione (“acquisto di auto d’epoca”) non può ritenersi casuale ma denota la consapevolezza del ricorrente dell’oggetto del contratto illecito, ossia proprio la compravendita fittizia di una autovettura con la quale è stata consumata la truffa;
b) la scansione temporale dei fatti concentrati in pochi giorni nonché il mancato tentativo di celare o dissimulare del denaro da parte del ricorrente che ha ricevuto le somme su di un conto a lui intestato, venendo in tal modo immediatamente identificato, dovrebbe condurre a considerare tali azioni come appartenenti ad un medesimo impianto criminoso. Evidenzia, poi, la difesa del ricorrente che ove si ritenesse di accogliere la tesi difensiva sulla riqualificazione giuridica della condotta, il reato di truffa è da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che qualora non si volesse accedere alla tesi del concorso del TO nella truffa, l’azione dello stesso sarebbe esclusivamente consistita nel “farsi trasferire” le somme de quibus senza porre in essere alcuna condotta ulteriore finalizzata ad ostacolare l’identificazione della provenienza con la conseguenza che l’imputato potrebbe al più essere ritenuto responsabile del meno grave del reato di ricettazione.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. pr inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 648-bis cod. pen. sotto il profilo della mancata applicazione del comma 4 di detta disposizione normativa, dato che il denaro oggetto della contestazione di riciclaggio proveniva da una truffa in relazione alla quale l’editto sanzionatorio indica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, con la conseguenza che i Giudici di merito avrebbero dovuto, in forza della prima disposizione di legge richiamata, applicare una diminuzione di pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Osserva, in via preliminare, il Collegio che è a dir poco singolare il fatto che il difensore dell’imputato (rimasto sempre lo stesso nel corso del procedimento) mentre in sede di gravame innanzi alla Corte di appello aveva sostenuto che «ES TO non ha concorso nei reati contestati all’TO IM» (pag. 4 dell’atto di appello) e, ancora, che «il TO non ha mai conosciuto e non sa chi sia il signor AR TO IM, né le carte processuali provano il contrario», venga oggi, innanzi a questa Corte di legittimità, a sostenere un concorso dell’odierno ricorrente nel reato presupposto di truffa. Ciò doverosamente evidenziato, rileva il Collegio che la Corte di appello, dopo avere adeguatamente ed in modo conforme al G.u.p. ricostruito i fatti, nel caso in esame ha, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di vizi rilevabili in questa sede di legittimità, spiegato le ragioni in fatto ed in diritto – qui da intendersi integralmente richiamate - per le quali ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio in contestazione e ha anche altrettanto adeguatamente spiegato (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali non è configurabile nel caso in esame un concorso dell’imputato nel reato presupposto di truffa. Deve solo essere aggiunto che «Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito 2 attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito» (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili) (ex ceteris: Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140 – 01). Non è poi possibile, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, la riqualificazione del contestato reato di riciclaggio in quello di ricettazione in quanto «Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione» (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 – 01) atteso che, come detto, l’azione compiuta dal TO che ha consentito l’accredito delle somme provenienti da delitto sulla propria carta era indubbiamente idonea ad ostacolare o comunque a rendere difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro.
2. Il secondo motivo si ricorso è inammissibile. Non risulta, infatti, che la questione della mancata applicazione del comma 4 dell’art. 648-bis cod. pen. che dispone che «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni» sia stata posta in sede di appello, il che rende applicabile la sanzione di inammissibilità di cui all’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. Questa Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01). A ciò deve aggiungersi, per solo dovere di completezza, che in ogni caso la pena irrogata all’imputato, ancorché non diminuita ai sensi del comma 4 dell’art. 648-bis cod. pen. rientra nella forbice edittale del delitto di riciclaggio e quindi non può ritenersi illegale.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IA MA IG HI 3
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Aniello Schettino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 5 dicembre 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di ES TO in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. con condanna dello stesso, previa esclusione della contestata recidiva e riduzione per il rito, a pena ritenuta di giustizia. In sintesi, si contesta all’imputato, senza aver concorso nel reato presupposto, di essersi fatto trasferire da AR TO IM e sulla propria carta PostePay parte del denaro proveniente da una truffa, mediante due ricariche di 16.000 e di 14.500 Euro recanti la finta causale “acquisto di auto d’epoca” in tal modo compiendo operazioni tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. I fatti in contestazione risalgono al 24 gennaio 2017. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa riqualificazione del fatto nel delitto di truffa (sotto il profilo del concorso di persone nel reato presupposto) ovvero in quello di ricettazione. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il TO ha verosimilmente fornito un contributo, anche semplicemente morale, alla perpetrazione del reato presupposto di truffa Penale Sent. Sez. 2 Num. 34968 Anno 2025 Presidente: HI IG Relatore: MA MA IA Data Udienza: 22/10/2025 avendo già attivato la carta PostePay oltre un anno prima dei fatti per cui è processo. A ciò si aggiungerebbero le seguenti circostanze: a) la dicitura riportata nella causale delle due operazioni in contestazione (“acquisto di auto d’epoca”) non può ritenersi casuale ma denota la consapevolezza del ricorrente dell’oggetto del contratto illecito, ossia proprio la compravendita fittizia di una autovettura con la quale è stata consumata la truffa;
b) la scansione temporale dei fatti concentrati in pochi giorni nonché il mancato tentativo di celare o dissimulare del denaro da parte del ricorrente che ha ricevuto le somme su di un conto a lui intestato, venendo in tal modo immediatamente identificato, dovrebbe condurre a considerare tali azioni come appartenenti ad un medesimo impianto criminoso. Evidenzia, poi, la difesa del ricorrente che ove si ritenesse di accogliere la tesi difensiva sulla riqualificazione giuridica della condotta, il reato di truffa è da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che qualora non si volesse accedere alla tesi del concorso del TO nella truffa, l’azione dello stesso sarebbe esclusivamente consistita nel “farsi trasferire” le somme de quibus senza porre in essere alcuna condotta ulteriore finalizzata ad ostacolare l’identificazione della provenienza con la conseguenza che l’imputato potrebbe al più essere ritenuto responsabile del meno grave del reato di ricettazione.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. pr inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 648-bis cod. pen. sotto il profilo della mancata applicazione del comma 4 di detta disposizione normativa, dato che il denaro oggetto della contestazione di riciclaggio proveniva da una truffa in relazione alla quale l’editto sanzionatorio indica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, con la conseguenza che i Giudici di merito avrebbero dovuto, in forza della prima disposizione di legge richiamata, applicare una diminuzione di pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Osserva, in via preliminare, il Collegio che è a dir poco singolare il fatto che il difensore dell’imputato (rimasto sempre lo stesso nel corso del procedimento) mentre in sede di gravame innanzi alla Corte di appello aveva sostenuto che «ES TO non ha concorso nei reati contestati all’TO IM» (pag. 4 dell’atto di appello) e, ancora, che «il TO non ha mai conosciuto e non sa chi sia il signor AR TO IM, né le carte processuali provano il contrario», venga oggi, innanzi a questa Corte di legittimità, a sostenere un concorso dell’odierno ricorrente nel reato presupposto di truffa. Ciò doverosamente evidenziato, rileva il Collegio che la Corte di appello, dopo avere adeguatamente ed in modo conforme al G.u.p. ricostruito i fatti, nel caso in esame ha, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di vizi rilevabili in questa sede di legittimità, spiegato le ragioni in fatto ed in diritto – qui da intendersi integralmente richiamate - per le quali ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio in contestazione e ha anche altrettanto adeguatamente spiegato (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali non è configurabile nel caso in esame un concorso dell’imputato nel reato presupposto di truffa. Deve solo essere aggiunto che «Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito 2 attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito» (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili) (ex ceteris: Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140 – 01). Non è poi possibile, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, la riqualificazione del contestato reato di riciclaggio in quello di ricettazione in quanto «Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione» (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 – 01) atteso che, come detto, l’azione compiuta dal TO che ha consentito l’accredito delle somme provenienti da delitto sulla propria carta era indubbiamente idonea ad ostacolare o comunque a rendere difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro.
2. Il secondo motivo si ricorso è inammissibile. Non risulta, infatti, che la questione della mancata applicazione del comma 4 dell’art. 648-bis cod. pen. che dispone che «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni» sia stata posta in sede di appello, il che rende applicabile la sanzione di inammissibilità di cui all’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. Questa Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01). A ciò deve aggiungersi, per solo dovere di completezza, che in ogni caso la pena irrogata all’imputato, ancorché non diminuita ai sensi del comma 4 dell’art. 648-bis cod. pen. rientra nella forbice edittale del delitto di riciclaggio e quindi non può ritenersi illegale.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IA MA IG HI 3