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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/06/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11382/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGE' Parte_1 C.F._1 ALESSIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANGE' ALESSIA;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZI Controparte_1 C.F._2
ANGELO, elettivamente domiciliato in VICO CALVARIO 4, GESSOPALENA (CH) presso il difensore avv. MANZI ANGELO;
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: In via principale, anche con provvedimento inaudita altera parte: 1) disporre l'affidamento super esclusivo di
alla madre, alla quale competeranno tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del Persona_1 figlio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2)dichiarare tenuto il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'assegno di mantenimento del figlio , quantificato in euro 380,00 mensili, oltre a Persona_2 rivalutazione ISTAT, o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;
3) dichiarare tenuto il sig. Controparte_1 a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio , Parte_1 Per_1 compresa la spesa relativa al percorso di supporto psicologico e psicoterapeutico di cui il minore necessita e tutte le pagina 1 di 5 spese (iscrizione scolastica, retta, libri di testo, tasse e spese accessorie) del Centro di Recupero Lo Studio di San Lazzaro, maturate dal 9 gennaio 2023 fino a fine ciclo scolastico e quelle sostenute per gli esami di idoneità di fine anno;
4) condannare il resistente al pagamento in favore del figlio della somma di euro 10.920,00 Persona_1 euro a titolo risarcitorio, a fronte del mancato esercizio delle visite paterne per sette anni sia durante l'anno scolastico che nel periodo delle vacanze, quantificata equitativamente in misura pari al vantaggio economico indebitamente conseguito dal padre a fronte della riduzione dell'assegno di mantenimento di cui il resistente ha beneficiato, in danno del figlio, allo scopo di far fronte alle spese di trasferta per fargli visita, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata: 1) disporre, in ogni caso, la titolarità in capo alla madre di tutte le decisioni di maggiore importanza scolastiche e sanitarie Seria nell'interesse del figlio;
2) autorizzare la sig.ra a far Parte_1 intraprendere al figlio il percorso di supporto psicologico consigliato dal CSM di Budrio, disponendo che Per_1 tutte le relative spese vengano pagate al 50% da entrambi i genitori;
3) dichiarare tenuto il sig. a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese scolastiche (iscrizione scolastica, retta, libri di testo, Parte_1 tasse e spese accessorie) del Centro di Recupero Lo Studio di San Lazzaro, maturate dal 9 gennaio 2023 fino a fine ciclo di studi e quelle sostenute per gli esami di idoneità di fine anno;
4) condannare il resistente alla restituzione in favore del figlio della somma di euro 10.920,00 euro, pari al vantaggio economico/arricchimento Persona_1 che il resistente ha conseguito senza causa in danno del minore, avendo egli usufruito, dal 16/12/2016 fino alla data del emanando provvedimento, di una riduzione concordata dell'assegno di mantenimento pari ad euro 130,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, per far fronte alle spese di trasferta – che non ha sostenuto – per far visita al minore, sia durante l'anno scolastico che nei periodi delle vacanze, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: rigettare la domanda di affidamento super esclusivo o esclusivo del minore alla madre e, per l'effetto confermare l'affidamento Persona_1 Parte_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori. Assumere, in ogni caso gli opportuni provvedimenti nell'interesse superiore ed esclusivo di;
rigettare la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento dovuto Persona_1 da per il mantenimento del figlio in quanto inammissibile e/o infondata in fatto Controparte_1 Persona_1 ed in diritto;
rigettare la domanda di rimborso al 50% delle spese sostenute per la frequenza del minore
[...]
del Centro di Recupero Lo Studio di San Lazzaro di Savena in quanto inammissibile e/o infondata in fatto Per_1 ed in diritto;
rigettare la domanda diretta ad ottenere il rimborso del padre delle spese straordinarie per il percorso di supporto psicologico già svolto dal minore perché infondata in fatto ed in diritto. Assumere, per Persona_1 il futuro, gli opportuni provvedimenti nell'interesse superiore ed esclusivo di;
rigettare la domanda Persona_1 di condanna di al pagamento della somma di € 10.920,00 in favore di in quanto Controparte_1 Persona_1 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite o, in via subordinata, con compensazione integrale delle stesse.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30.08.2003 a Fossacesia (CH) e dalla loro unione
è nato il figlio (il 15.02.2007). Successivamente le parti si sono separate consensualmente in Per_1 data 8.9.2010 avanti al Tribunale di Lanciano e, infine, hanno richiesto ed ottenuto dal medesimo
Tribunale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 92/2015 del
27.02.2015, la quale prevedeva: a) affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
b) regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio (un giorno a settimana e fine settimana alternati); c) riconoscimento di un contributo al mantenimento, in favore del figlio e a carico del padre, di € 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute.
Con modifica consensuale delle condizioni di divorzio (decreto n. 508/2016 del Tribunale di Lanciano) le parti hanno concordato una riduzione del contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, con rideterminazione dello stesso in € 250,00 mensili. La situazione di fatto esistente al momento del divorzio si è modificata nel tempo, atteso che: pagina 2 di 5 - la ricorrente, per ragioni di salute, ha trasferito nel febbraio 2016 la propria residenza
(unitamente a quella del figlio, previo nulla osta del padre) a Castenaso (Bo);
- la condizione economica dei genitori ha subito mutamenti migliorativi, posto che la ricorrente - inoccupata al momento del divorzio - ha reperito una occupazione lavorativa stabile (ella lavora infatti con contratto di lavoro part-time e percepisce un reddito mensile di € 1.400,00), mentre il resistente - di professione metalmeccanico - ha beneficiato di un incremento retributivo (dagli originari €1.700,00 mensili, agli attuali € 2.200,00 mensili – cfr. relative CU);
- a , figlio delle parti, è stato diagnosticato, a partire dal 2022, uno stato di depressione, Per_1 anedonia, deflessione dell'umore e ansia, circostanze che hanno sortito un effetto negativo (anche) sull'andamento scolastico dello stesso: egli, infatti, al termine dell'anno scolastico
2021/2022, frequentato presso l'istituto superiore Majorana di San Lazzaro (BO), non veniva ammesso alla classe successiva a causa delle assenze maturate. Nel corso dell'anno scolastico
2022/2023, per evitare il ripetersi della bocciatura e su suggerimento delle insegnanti, la ricorrente - previo accordo privato con il padre - cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta - ha ritirato il figlio dal predetto istituto pubblico, iscrivendolo presso il Centro Lo Studio di San Lazzaro di Savena, in modo tale da consentirgli di recuperare l'anno scolastico perduto. In particolare, in base all'accordo summenzionato (cfr. scambio mail del 30.12.2022 – 10/01/2023), la ricorrente si accollava interamente le spese per la prosecuzione degli studi di presso un istituto paritario al fine di ottenere dal padre la sottoscrizione del modulo Per_1 di ritiro del figlio dalla scuola pubblica.
Con ricorso depositato il 5.8.2024, l'attrice ha introdotto il presente procedimento, allegando, a sostegno delle proprie domande, che il padre si è sempre disinteressato del figlio anche durante la malattia della madre. In particolare egli avrebbe dato il proprio nulla osta al cambio residenza del figlio solo in cambio della riduzione dell'assegno di mantenimento: ciò in ragione degli asseriti maggiori costi di spostamento per fare visita al figlio a Bologna;
nonostante ciò, il padre non avrebbe fatto regolarmente visita al figlio, non tenendo con sé il figlio nei fine settimana pattuiti e facendogli visita sporadicamente e per poche ore.
Il rapporto padre-figlio sarebbe divenuto conflittuale a causa del comportamento aggressivo del padre e la relazione tra i due si sarebbe interrotta - per volontà di - ad ottobre 2022. Per_1
Si è costituito il padre, negando di essersi totalmente disinteressato del figlio, confermando l'interruzione dei rapporti con il figlio dall'anno 2022 ed osservando come la riduzione del contributo al mantenimento di ed il pagamento integrale delle spese di istruzione paritaria da parte della Per_1 madre siano stati oggetto di legittimi accordi tra genitori. Il padre, inoltre, si è dichiarato disponibile a sostenere il 50% delle spese per un sostegno psicologico in favore di , manifestando una Per_1 preferenza per le strutture pubbliche. Infine ha concluso domandando la conferma delle condizioni di divorzio come consensualmente modificate, con conseguente rigetto delle domande avverse.
All'udienza del 5.12.2024 il convenuto ha dichiarato di prestare il proprio consenso anche a un percorso di sostegno psicologico privato in favore del figlio. All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, previa rinuncia della ricorrente alla domanda di affidamento cd. super esclusivo del figlio, in ragione della raggiunta maggiore età dello stesso.
L'istruttoria si è limitata all'acquisizione di documenti.
Ritiene il Tribunale che:
pagina 3 di 5 1) la maggiore età di (ad oggi non economicamente autosufficiente), raggiunta in data Per_1
15.02.2025, comporti la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda della madre di affidamento cd. super esclusivo, fermo restando il permanente collocamento di fatto presso la madre;
2) le allegazioni delle parti relative all'effettivo esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio siano allo stato superate dalla circostanza – incontestata – relativa alla volontà di
, come detto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di interrompere i rapporti Per_1 con il padre dall'anno 2022, con conseguente incremento delle spese di mantenimento ordinario a carico della madre;
3) in ragione delle considerazioni sub 2), unitamente al miglioramento delle condizioni economiche del padre (comunque superiori a quelle della madre) ed al fisiologico (e più che proporzionale) incremento delle esigenze economiche dei figli con il progredire dell'età, l'assegno per mantenimento ordinario vada commisurato, in aumento rispetto alle condizioni di divorzio, nella somma di € 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) il mutamento delle condizioni di fatto rispetto all'anno 2022, epoca dell'accordo privato di cui al doc. n. 7 cit., comporta la necessità di un vaglio giudiziale sull'accordo medesimo, in ossequio al canone sistematico secondo cui “un accordo tra genitori finalizzato a disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e alle necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di una omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve al solo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una pattuizione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività tra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole” (Cass. civ., ord. del 11.01.2022, n. 663/2022; si veda anche Cass. 2088/2005 per la necessità di tale vaglio giudiziale anche per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti).
Tanto premesso, il miglioramento delle condizioni economiche del convenuto, unitamente all'interruzione dei rapporti padre-figlio e all'aumento delle esigenze materiali di quest'ultimo, inducono a ritenere - nel loro insieme - che sia nell'interesse del figlio poter contare sull'apporto di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, rispetto alle spese relative alla frequentazione di un istituto di formazione paritaria, con decorrenza dalla relativa domanda giudiziale. Infatti la decisione di ritiro dalla scuola pubblica dove era già stato bocciato un anno e rischiava di essere bocciato anche l'anno successivo, per iscriverlo a una scuola privata, che gli ha consentito di recuperare l'anno perso e di proseguire poi gli studi in maniera proficua, grazie a un maggiore sostegno e attenzione da parte degli insegnanti, si è rivelata sicuramente, ex post, maggiormente tutelante per il minore, ma lo era anche secondo un prospettiva ex ante, non essendo stato contestato specificamente dal padre che gli insegnanti dell'istituto pubblico frequentato avessero suggerito alla madre tale scelta, per favorire la prosecuzione degli studi da parte del ragazzo in un momento di fragilità personale, e non rischiare di aggravare ulteriormente la sua situazione psichica con un ulteriore insuccesso scolastico. Nulla si dispone in relazione alle spese di istruzione sostenute dalla madre precedentemente alla domanda giudiziale, in considerazione del fatto che il predetto vaglio giudiziale produce i propri effetti solo per l'avvenire; 5) sia cessata la materia del contendere relativamente alla ripartizione tra i genitori, nella misura del
50% ciascuno, delle spese relative al sostengo psicologico-psichiatrico (anche presso struttura privata) in favore di , atteso l'assenso in tal senso manifestato dal convenuto all'udienza del Per_1
5.12.2024;
6) la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente per conto del figlio sia inammissibile per carenza di legittimazione attiva, tenuto conto della maggiore età del figlio. Occorre infatti ribadire il principio secondo cui il figlio, rappresentato in giudizio dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto pagina 4 di 5 maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: il difetto di legittimazione è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass. civ., sent.
n.34987/2022; ma si vedano anche Cass. civ. sentt. nn. 19881/2011 e 19308/2012).
Le spese legali, in ragione della prevalente soccombenza del convenuto, sono poste a carico dello stesso nella misura di 4/5 (valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale;
valori minimi per trattazione), con compensazione del restante 1/5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 92/2015 del Tribunale di Lanciano, come modificata con successivo decreto n. 508/2016 dello stesso Tribunale:
1. pone a carico di l'obbligo di pagare alla ricorrente, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma di euro 380,00 mensili, da versarsi entro Per_1 il giorno 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
2. pone a carico di l'obbligo di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie relative all'istruzione paritaria di , con decorrenza dalla data della Per_1 domanda giudiziale;
3. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande della ricorrente di affido cd. super esclusivo del figlio e di rimborso del 50% delle spese per assistenza psicologica e psichiatrica del figlio per le ragioni di cui in motivazione;
Per_1
4. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente;
5. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite nella misura dei 4/5, spese che si liquidano, in tale proporzione, in € 5.370,40 per compensi, oltre
15% per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 1/5.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Edoardo Bonazzi.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11382/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGE' Parte_1 C.F._1 ALESSIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANGE' ALESSIA;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZI Controparte_1 C.F._2
ANGELO, elettivamente domiciliato in VICO CALVARIO 4, GESSOPALENA (CH) presso il difensore avv. MANZI ANGELO;
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: In via principale, anche con provvedimento inaudita altera parte: 1) disporre l'affidamento super esclusivo di
alla madre, alla quale competeranno tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del Persona_1 figlio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2)dichiarare tenuto il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'assegno di mantenimento del figlio , quantificato in euro 380,00 mensili, oltre a Persona_2 rivalutazione ISTAT, o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;
3) dichiarare tenuto il sig. Controparte_1 a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio , Parte_1 Per_1 compresa la spesa relativa al percorso di supporto psicologico e psicoterapeutico di cui il minore necessita e tutte le pagina 1 di 5 spese (iscrizione scolastica, retta, libri di testo, tasse e spese accessorie) del Centro di Recupero Lo Studio di San Lazzaro, maturate dal 9 gennaio 2023 fino a fine ciclo scolastico e quelle sostenute per gli esami di idoneità di fine anno;
4) condannare il resistente al pagamento in favore del figlio della somma di euro 10.920,00 Persona_1 euro a titolo risarcitorio, a fronte del mancato esercizio delle visite paterne per sette anni sia durante l'anno scolastico che nel periodo delle vacanze, quantificata equitativamente in misura pari al vantaggio economico indebitamente conseguito dal padre a fronte della riduzione dell'assegno di mantenimento di cui il resistente ha beneficiato, in danno del figlio, allo scopo di far fronte alle spese di trasferta per fargli visita, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata: 1) disporre, in ogni caso, la titolarità in capo alla madre di tutte le decisioni di maggiore importanza scolastiche e sanitarie Seria nell'interesse del figlio;
2) autorizzare la sig.ra a far Parte_1 intraprendere al figlio il percorso di supporto psicologico consigliato dal CSM di Budrio, disponendo che Per_1 tutte le relative spese vengano pagate al 50% da entrambi i genitori;
3) dichiarare tenuto il sig. a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese scolastiche (iscrizione scolastica, retta, libri di testo, Parte_1 tasse e spese accessorie) del Centro di Recupero Lo Studio di San Lazzaro, maturate dal 9 gennaio 2023 fino a fine ciclo di studi e quelle sostenute per gli esami di idoneità di fine anno;
4) condannare il resistente alla restituzione in favore del figlio della somma di euro 10.920,00 euro, pari al vantaggio economico/arricchimento Persona_1 che il resistente ha conseguito senza causa in danno del minore, avendo egli usufruito, dal 16/12/2016 fino alla data del emanando provvedimento, di una riduzione concordata dell'assegno di mantenimento pari ad euro 130,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, per far fronte alle spese di trasferta – che non ha sostenuto – per far visita al minore, sia durante l'anno scolastico che nei periodi delle vacanze, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: rigettare la domanda di affidamento super esclusivo o esclusivo del minore alla madre e, per l'effetto confermare l'affidamento Persona_1 Parte_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori. Assumere, in ogni caso gli opportuni provvedimenti nell'interesse superiore ed esclusivo di;
rigettare la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento dovuto Persona_1 da per il mantenimento del figlio in quanto inammissibile e/o infondata in fatto Controparte_1 Persona_1 ed in diritto;
rigettare la domanda di rimborso al 50% delle spese sostenute per la frequenza del minore
[...]
del Centro di Recupero Lo Studio di San Lazzaro di Savena in quanto inammissibile e/o infondata in fatto Per_1 ed in diritto;
rigettare la domanda diretta ad ottenere il rimborso del padre delle spese straordinarie per il percorso di supporto psicologico già svolto dal minore perché infondata in fatto ed in diritto. Assumere, per Persona_1 il futuro, gli opportuni provvedimenti nell'interesse superiore ed esclusivo di;
rigettare la domanda Persona_1 di condanna di al pagamento della somma di € 10.920,00 in favore di in quanto Controparte_1 Persona_1 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite o, in via subordinata, con compensazione integrale delle stesse.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30.08.2003 a Fossacesia (CH) e dalla loro unione
è nato il figlio (il 15.02.2007). Successivamente le parti si sono separate consensualmente in Per_1 data 8.9.2010 avanti al Tribunale di Lanciano e, infine, hanno richiesto ed ottenuto dal medesimo
Tribunale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 92/2015 del
27.02.2015, la quale prevedeva: a) affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
b) regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio (un giorno a settimana e fine settimana alternati); c) riconoscimento di un contributo al mantenimento, in favore del figlio e a carico del padre, di € 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute.
Con modifica consensuale delle condizioni di divorzio (decreto n. 508/2016 del Tribunale di Lanciano) le parti hanno concordato una riduzione del contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, con rideterminazione dello stesso in € 250,00 mensili. La situazione di fatto esistente al momento del divorzio si è modificata nel tempo, atteso che: pagina 2 di 5 - la ricorrente, per ragioni di salute, ha trasferito nel febbraio 2016 la propria residenza
(unitamente a quella del figlio, previo nulla osta del padre) a Castenaso (Bo);
- la condizione economica dei genitori ha subito mutamenti migliorativi, posto che la ricorrente - inoccupata al momento del divorzio - ha reperito una occupazione lavorativa stabile (ella lavora infatti con contratto di lavoro part-time e percepisce un reddito mensile di € 1.400,00), mentre il resistente - di professione metalmeccanico - ha beneficiato di un incremento retributivo (dagli originari €1.700,00 mensili, agli attuali € 2.200,00 mensili – cfr. relative CU);
- a , figlio delle parti, è stato diagnosticato, a partire dal 2022, uno stato di depressione, Per_1 anedonia, deflessione dell'umore e ansia, circostanze che hanno sortito un effetto negativo (anche) sull'andamento scolastico dello stesso: egli, infatti, al termine dell'anno scolastico
2021/2022, frequentato presso l'istituto superiore Majorana di San Lazzaro (BO), non veniva ammesso alla classe successiva a causa delle assenze maturate. Nel corso dell'anno scolastico
2022/2023, per evitare il ripetersi della bocciatura e su suggerimento delle insegnanti, la ricorrente - previo accordo privato con il padre - cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta - ha ritirato il figlio dal predetto istituto pubblico, iscrivendolo presso il Centro Lo Studio di San Lazzaro di Savena, in modo tale da consentirgli di recuperare l'anno scolastico perduto. In particolare, in base all'accordo summenzionato (cfr. scambio mail del 30.12.2022 – 10/01/2023), la ricorrente si accollava interamente le spese per la prosecuzione degli studi di presso un istituto paritario al fine di ottenere dal padre la sottoscrizione del modulo Per_1 di ritiro del figlio dalla scuola pubblica.
Con ricorso depositato il 5.8.2024, l'attrice ha introdotto il presente procedimento, allegando, a sostegno delle proprie domande, che il padre si è sempre disinteressato del figlio anche durante la malattia della madre. In particolare egli avrebbe dato il proprio nulla osta al cambio residenza del figlio solo in cambio della riduzione dell'assegno di mantenimento: ciò in ragione degli asseriti maggiori costi di spostamento per fare visita al figlio a Bologna;
nonostante ciò, il padre non avrebbe fatto regolarmente visita al figlio, non tenendo con sé il figlio nei fine settimana pattuiti e facendogli visita sporadicamente e per poche ore.
Il rapporto padre-figlio sarebbe divenuto conflittuale a causa del comportamento aggressivo del padre e la relazione tra i due si sarebbe interrotta - per volontà di - ad ottobre 2022. Per_1
Si è costituito il padre, negando di essersi totalmente disinteressato del figlio, confermando l'interruzione dei rapporti con il figlio dall'anno 2022 ed osservando come la riduzione del contributo al mantenimento di ed il pagamento integrale delle spese di istruzione paritaria da parte della Per_1 madre siano stati oggetto di legittimi accordi tra genitori. Il padre, inoltre, si è dichiarato disponibile a sostenere il 50% delle spese per un sostegno psicologico in favore di , manifestando una Per_1 preferenza per le strutture pubbliche. Infine ha concluso domandando la conferma delle condizioni di divorzio come consensualmente modificate, con conseguente rigetto delle domande avverse.
All'udienza del 5.12.2024 il convenuto ha dichiarato di prestare il proprio consenso anche a un percorso di sostegno psicologico privato in favore del figlio. All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, previa rinuncia della ricorrente alla domanda di affidamento cd. super esclusivo del figlio, in ragione della raggiunta maggiore età dello stesso.
L'istruttoria si è limitata all'acquisizione di documenti.
Ritiene il Tribunale che:
pagina 3 di 5 1) la maggiore età di (ad oggi non economicamente autosufficiente), raggiunta in data Per_1
15.02.2025, comporti la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda della madre di affidamento cd. super esclusivo, fermo restando il permanente collocamento di fatto presso la madre;
2) le allegazioni delle parti relative all'effettivo esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio siano allo stato superate dalla circostanza – incontestata – relativa alla volontà di
, come detto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di interrompere i rapporti Per_1 con il padre dall'anno 2022, con conseguente incremento delle spese di mantenimento ordinario a carico della madre;
3) in ragione delle considerazioni sub 2), unitamente al miglioramento delle condizioni economiche del padre (comunque superiori a quelle della madre) ed al fisiologico (e più che proporzionale) incremento delle esigenze economiche dei figli con il progredire dell'età, l'assegno per mantenimento ordinario vada commisurato, in aumento rispetto alle condizioni di divorzio, nella somma di € 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) il mutamento delle condizioni di fatto rispetto all'anno 2022, epoca dell'accordo privato di cui al doc. n. 7 cit., comporta la necessità di un vaglio giudiziale sull'accordo medesimo, in ossequio al canone sistematico secondo cui “un accordo tra genitori finalizzato a disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e alle necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di una omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve al solo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una pattuizione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività tra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole” (Cass. civ., ord. del 11.01.2022, n. 663/2022; si veda anche Cass. 2088/2005 per la necessità di tale vaglio giudiziale anche per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti).
Tanto premesso, il miglioramento delle condizioni economiche del convenuto, unitamente all'interruzione dei rapporti padre-figlio e all'aumento delle esigenze materiali di quest'ultimo, inducono a ritenere - nel loro insieme - che sia nell'interesse del figlio poter contare sull'apporto di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, rispetto alle spese relative alla frequentazione di un istituto di formazione paritaria, con decorrenza dalla relativa domanda giudiziale. Infatti la decisione di ritiro dalla scuola pubblica dove era già stato bocciato un anno e rischiava di essere bocciato anche l'anno successivo, per iscriverlo a una scuola privata, che gli ha consentito di recuperare l'anno perso e di proseguire poi gli studi in maniera proficua, grazie a un maggiore sostegno e attenzione da parte degli insegnanti, si è rivelata sicuramente, ex post, maggiormente tutelante per il minore, ma lo era anche secondo un prospettiva ex ante, non essendo stato contestato specificamente dal padre che gli insegnanti dell'istituto pubblico frequentato avessero suggerito alla madre tale scelta, per favorire la prosecuzione degli studi da parte del ragazzo in un momento di fragilità personale, e non rischiare di aggravare ulteriormente la sua situazione psichica con un ulteriore insuccesso scolastico. Nulla si dispone in relazione alle spese di istruzione sostenute dalla madre precedentemente alla domanda giudiziale, in considerazione del fatto che il predetto vaglio giudiziale produce i propri effetti solo per l'avvenire; 5) sia cessata la materia del contendere relativamente alla ripartizione tra i genitori, nella misura del
50% ciascuno, delle spese relative al sostengo psicologico-psichiatrico (anche presso struttura privata) in favore di , atteso l'assenso in tal senso manifestato dal convenuto all'udienza del Per_1
5.12.2024;
6) la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente per conto del figlio sia inammissibile per carenza di legittimazione attiva, tenuto conto della maggiore età del figlio. Occorre infatti ribadire il principio secondo cui il figlio, rappresentato in giudizio dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto pagina 4 di 5 maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: il difetto di legittimazione è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass. civ., sent.
n.34987/2022; ma si vedano anche Cass. civ. sentt. nn. 19881/2011 e 19308/2012).
Le spese legali, in ragione della prevalente soccombenza del convenuto, sono poste a carico dello stesso nella misura di 4/5 (valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale;
valori minimi per trattazione), con compensazione del restante 1/5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 92/2015 del Tribunale di Lanciano, come modificata con successivo decreto n. 508/2016 dello stesso Tribunale:
1. pone a carico di l'obbligo di pagare alla ricorrente, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma di euro 380,00 mensili, da versarsi entro Per_1 il giorno 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
2. pone a carico di l'obbligo di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie relative all'istruzione paritaria di , con decorrenza dalla data della Per_1 domanda giudiziale;
3. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande della ricorrente di affido cd. super esclusivo del figlio e di rimborso del 50% delle spese per assistenza psicologica e psichiatrica del figlio per le ragioni di cui in motivazione;
Per_1
4. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente;
5. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite nella misura dei 4/5, spese che si liquidano, in tale proporzione, in € 5.370,40 per compensi, oltre
15% per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 1/5.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Edoardo Bonazzi.
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