Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere alla scadenza, alla data del 11 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 403/2024 r.g. vertente tra: in persona del Parte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. O.
Atzeni……………………………………………………………………………………….APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(Messina), c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C. C.F._1
Bonina………………………………………………………………………………….…….APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 351/2024 pubblicata in data 12 marzo 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Patti aveva accolto la domanda di volta al Controparte_1
riconoscimento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2012 e 2013 ed all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 ritendo provata l'esistenza di un rapporto subordinato alle dipendenze del per 102 giornate CP_2
annue, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia rilevando come il giudice di primo grado fosse incorso in errore nel ritenere che nessuna decadenza sostanziale fosse maturata nella fattispecie, ritenendo che la documentazione offerta al riguardo non fosse dotata di efficacia probatoria.
Rilevava sussistere la decadenza sostanziale di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legge n. 7/70.
Contestava, infine, la valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il primo giudice motivato alcunché in ordine al valore probatorio del verbale ispettivo in atti mentre, di converso, la prova testimoniale a sostegno della sussistenza del rapporto si era rivelata scarsamente credibile atteso che il datore di lavoro, il signor , aveva egli stesso indicato i lavoratori che CP_3
avevano espletato effettivamente attività lavorativa sui fondi del CP_2
[...]
Richiamava il contenuto saliente dell'accertamento ispettivo e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso di primo grado, spese vinte per intero giudizio.
Pag. 2 di 10 Si costituiva , rilevando l'inesistenza della decadenza Controparte_1
sostanziale ex adverso evocata, e rimarcando la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa bracciante agricola e la ditta datrice,
. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da CP_2
parte avversa, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi di questo giudizio.
All'udienza odierna la causa veniva trattata in modalità in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle note da entrambe le parti, assunta in riserva e infine decisa con il deposito telematico del dispositivo della presente pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto di causa va preliminarmente affrontata avendo riguardo all' l'eccezione di decadenza ai sensi del decreto-legge n.7/70, preliminare motivo di appello formulato dall' . Controparte_4
Il primo giudice ha offerto sulla questione una motivazione del tutto errata e smentita dalla documentazione prodotta dall' sin dal primo grado di Pt_2
giudizio, unitamente alla memoria costitutiva. Il primo decidente, infatti, argomentava che la documentazione prodotta dall' fosse Pt_1
rappresentata esclusivamente dalla prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di “presunta” pubblicazione, cui non conferiva alcun valore di prova legale trattandosi di annotazione non sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto.
Anzitutto va evidenziato come l' già dal primo grado di giudizio, aveva Pt_2
prodotto copia informatica della prima pagina del terzo elenco di variazione
Pag. 3 di 10 nominativa trimestrale 2014 del Comune di Militello Rosmarino ai fini della prova dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del detto elenco, nel periodo dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, ed aveva altresì allegato alla memoria costitutiva copia informatica dell'elenco per esteso. Dal suddetto terzo elenco di variazione trimestrale 2014 risultava la cancellazione di per gli anni di nostro interesse, oltre Controparte_1
che per il 2011.
L'avvenuta cancellazione pregiudica il diritto alla maturazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, oggetto del presente giudizio, venendo a mancare il biennio contributivo (presupposto per godere della prestazione previdenziale è che il lavoratore risulti infatti iscritto negli elenchi anagrafici sia nell'anno per il quale viene richiesto il beneficio sia nell'anno immediatamente precedente, complessivamente per almeno 102 giornate lavorative).
Quanto all'efficacia probatoria disattesa dal giudice di primo grado, rispetto alla documentazione offerta dall' e riguardante l'avvenuta Pt_2
cancellazione, si osserva quanto segue.
L'istituto in primo grado produce sia l'attestazione dei periodi di notifica degli elenchi pubblicati dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, sia il 3° elenco nominativo trimestrale del 2014 da cui si evince la cancellazione della
Sig.ra per gli anni 2012 e 2013, oltre che per il 2011, CP_1
circostanza ininfluente ai fini di questo giudizio.
La pubblicazione degli elenchi anagrafici, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati Pt_2
Pag. 4 di 10 dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del Dl 6\7\2011 n.
98 convertito nella l 15\7\2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Né è seriamente revocabile il valore probatorio dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall' . Pt_2
L'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del OR , legale Pt_2
rappresentante dell' su base territoriale, con il Controparte_5
meccanismo previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate
Pag. 5 di 10 dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il
OR della Sede Provinciale dell' . Pt_2
In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte Costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. Pt_2
82/2012 per tale forma di pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato
Pag. 6 di 10 che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_2
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di Pt_1
notifica prevista dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado è stato, dunque, nel ritenere il documento informatico un semplice documento cartaceo e non un elemento di prova da valutare liberamente.
Dunque, deve ritenersi che la documentazione trovi legittimo ingresso nel giudizio quale elemento probatorio.
E poiché, come comprovato dall' , il terzo elenco nominativo Pt_1
trimestrale è stato pubblicato nel periodo dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015 e avverso la cancellazione riguardante gli anni 2012-2013, nessun ricorso amministrativo risulta essere stato proposto, il termine da cui far decorrere il periodo decadenziale è quello a partire dal 9 febbraio
2015.
Ma vi è di più: anche laddove il ricorso amministrativo fosse stato proposto nei 30 giorni utili, pur giovandosi dell'ulteriore termine di 90 giorni concesso all' per pronunciarsi sul ricorso stesso, la decadenza sussisterebbe Pt_2
Pag. 7 di 10 ugualmente, visto che il ricorso giudiziale risulta depositato comunque fuori tempo massimo.
Il ricorso giudiziale proposto in data 17 giugno 2016 è da ritenersi, dunque, intempestivo.
Stante il valore probatorio degli elenchi anagrafici la decadenza non può decorrere dalla nota del 11 dicembre 2014, che comunque non risulta Pt_2
allegata in atti.
Così accertata l'intervenuta decadenza, non occorre affrontare nel merito la questione e i relativi motivi di appello proposti in via gradata dall' . Pt_1
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata rigettando le domande proposte da con ricorso depositato in data 17 giugno Controparte_1
2016.
In punto di spese, occorre disporre la condanna a carico di Controparte_1
per quelle del primo grado di lite in considerazione del fatto che la
[...]
dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. non era stata allegata al ricorso e neppure successivamente, essendone stato fatto un mero richiamo nel ricorso in introduttivo firmato solo dal legale. Si richiama in proposito, il seguente principio di diritto più volte affermato dai giudici di legittimità: “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella I. n. 26 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale
Pag. 8 di 10 dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l'interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. ord. Sez. 6 n. 5724/2021, ma vedasi anche Cass. n.
16616/2018, n. 22952/2016 e n. 13550/2015)”.
Il diritto all'esenzione va invece riconosciuto per questo grado di appello, essendo stata allegata regolare dichiarazione ex art.152 delle disp. di att. al c.p.c. relativa ai redditi posseduti dal 2023, con impegno a comunicare eventuali variazioni successive.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_2
sentenza del Tribunale di Patti n. 351/2024 pubblicata in data 12 marzo
2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande avanzate in primo grado da , con ricorso depositato in data 17 giugno 2016; Controparte_1
b) condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_2
del primo grado di lite che liquida in € 2697,00 con rimborso spese generali,
Iva e cpa e riconosce il diritto all'esonero per quelle di appello.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Beatrice Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
Pag. 9 di 10
Pag. 10 di 10