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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 567/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCIORTINO TOMMASO appellante contro
(C.F. Controparte_1
in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTANGELO LILIANA appellato
Oggetto: Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 799/2022 del 22/2/2022, il Tribunale di Palermo ha disatteso la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della Parte_2
(fall. n. 33/2004 Tribunale di Palermo), proposta da Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 24/3/2022, contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1 riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, Controparte_1
ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto
[...]
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “si conclude insistendo per l'accoglimento delle domande spiegate nell'atto di appello del 24.03.2022, compresa quella relativa alla ammissione di tutte le istanze istruttorie avanzate dall'Ing. in primo grado (prova Parte_1
per testi e ordine di esibizione). In ogni caso, si chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.”; appellato: “conclude chiedendo che VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Rigettare nel merito, perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor
[...]
con atto di citazione notificato il 24/03/2022 avverso la sentenza n. Parte_1
799 emessa addì 16/22.02.2022, notificata il 23.02.2022, dal Tribunale di Palermo,
Sezione IV Civile - Fallimentare, confermandola in ogni sua parte. Condannare
l'appellante alle spese e compensi anche del presente grado del giudizio.”.
Indi, giusta ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale trae spunto dall'istanza di ammissione al passivo del fallimento CP_1 Parte_2
pendente innanzi al Tribunale di Palermo, avanzata da e Parte_1
disattesa tanto nella fase amministrativa che in quella successiva contenziosa, con la sentenza oggetto di gravame.
La pretesa, in questa sede quindi riproposta, ha ad oggetto le poste che Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 adduce di avere sborsato nella fase, antecedente alla declaratoria di fallimento, del concordato fallimentare, segnatamente € 74.972.05 per avere provveduto al pagamento di serie di creditori insinuati al passivo, precisando che “la proposta di concordato fallimentare prevedeva espressamente l'assunzione di tutti i debiti della relativa procedura da parte dell'Ing. , che appunto si Parte_1
“accollava” il pagamento integrale non solo delle spese e degli oneri ma soprattutto dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari nella percentuale stabilita del 40%.
Quale “corrispettivo” derivante dal predetto accollo, l'Ing. Parte_1
avrebbe ottenuto la cessione ed il trasferimento in piena proprietà di due magazzini in Bagheria Via Greco n° 22 piano terra, facenti parte dell'attivo fallimentare.”; aggiunge ancora che la procedura non era andata a buon fine “per colpa dei falliti”
(la società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili), che pure si erano rifiutati di consegnarli la documentazione comprovante i vari pagamenti e la desistenza dei creditori.
Ciò posto, le censure prospettate non possono trovare accoglimento, proprio per il difetto di prova non già dei pagamenti, ma che questi siano stati effettuati mediante provvista messa a disposizione da . Parte_1
Col primo motivo, questi ripropone la questione in rito prospettata nel corso del giudizio di prime cure, e cioè la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale che sarebbe stato avviato a seguito di denunzia presentata dall'odierno appellante, per il reato di truffa aggravata, il 5 ottobre 2021.
Ebbene, detta richiesta non può accogliersi: vale considerare che in base agli artt.
75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione;
in particolare, l'art. 652 c.p.p. prevede quale regola generale che il giudizio civile (di danno) debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del
22/06/2017). Nel caso di specie, la prospettazione della truffa che sarebbe stata perpetrata in danno dell'appellante verte su elementi diversi rispetto al presente giudizio – la denunzia diretta ad accertare la sussistenza della responsabilità penale addotta, il presente giudizio il diritto del ad insinuarsi al passivo di un Parte_1
fallimento -; ma soprattutto rileva la circostanza che, e sino al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. il 18/4/2025, l'appellante non ha fornito elementi sullo sviluppo della denunzia, se cioè la stessa abbia effettivamente dato luogo a processo penale (non mero procedimento), anche al fine di meglio comprendere se e in che termini possa sussistere la dedotta interferenza.
Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vertendo sui mezzi di prova chiesti (secondo motivo) e offerti
(terzo motivo) a sostegno della pretesa.
In particolare, col gravame l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte, e del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., tutte funzionali a dimostrare l'assunto su cui si fonda la pretesa, e cioè di avere sborsato in favore di diversi creditori poste costituenti il credito vantato.
E però, tutte dette prove non sono state ammesse siccome dirette a dimostrare ora l'avvenuto pagamento, ora l'estinzione di passività della società, ora la rinuncia di quei creditori alle domande verso la procedura: nessuna di queste però, come agevolmente evincibile, per quelle ammissibili (e su ciò si dirà a breve) integra prova documentale inerente alla provvista per quei pagamenti, e cioè che detta provvista sia stata approntata dal . Parte_1
Invero, le corresponsioni risultano effettuate sì da colui che poi è stato difensore del
, attraverso un conto corrente bancario allo stesso intestato, ma non è dato Parte_1
sapere (né sono indicate prove ammissibili o specifiche appunto, funzionali a ciò) da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 dove sia scaturita la provvista appunto. In dettaglio, il conto corrente, n. 8259302/43, tramite il quale sono stati effettuati i pagamenti e richiamato nella denuncia penale di cui si è detto, risulta intestato (cfr. allegato 12 alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2
c.p.c.) al difensore avv. Di Salvo, permanendo l'assenza di dati sull'origine della provvista, avendo quest'ultimo riferito, nella corrispondenza già versata in atti, come legale della società e dei soci, circostanza evidenziata dal giudice di prime cure e non confutabile in ragione di quanto versato e di quanto chiesto di provare.
Sul punto, come detto, il Tribunale ha ritenuto inammissibili i capitoli della prova testimoniale diretta a dimostrare un accordo diverso, e cioè che il difensore agiva per conto del , scontrandosi col divieto di cui all'art. 2722 c.c. Vale osservare Parte_1
che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento negoziale, in relazione ai quali non è ammessa la prova testimoniale ex art. 2722 cod. civ., non rientrano quei patti il cui oggetto o contenuto non risulti in alcuna maniera evocato nel negozio e che, pertanto, non possono considerarsi contemplate negli elementi consacrati nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà precisamente e compiutamente manifestata, dimodoché la testimonianza deve ritenersi ammissibile ove essa non sia volta ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva evincibile dal testo scritto ma abbia ad oggetto elementi di semplice integrazione e chiarificazione del contenuto avente natura negoziale (anche quale atto unilaterale).
Nella specie, la capitolazione istruttoria è chiaramente volta a dimostrare l'esistenza di una realtà diversa e contraria al contenuto rappresentato nelle diverse missive, e, come tale, teso a modificarne la portata, di guisa che correttamente non è stata ammessa. Né, stante la particolare rilevanza degli importi e la tipologia di procedura a cui accedevano (concordato fallimentare) poteva avere rilievo l'ulteriore aspetto addotto dall'appellante, in ordine alla possibilità di deroga al divieto (eccepito dalla curatela, risultando irrilevante la norma da questa richiamata).
In ogni caso, quest'ultimo (col gravame) afferma che “dette missive non dovevano
o potevano essere di certo considerate dal Tribunale in alcun modo sintomatiche e/o
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 comunque modificative degli accordi tra i falliti ed il consacrati nella Parte_1
proposta di concordato, che prevedevano il pagamento dei creditori da parte di quest'ultimo”: e però, se ciò corrisponde alla proposta di concordato, rimane sfornita di prova la circostanza dell'approntamento della provvista da parte del . Parte_1
In altri termini, tutti i diversi elementi addotti dal non forniscono Parte_1
riscontro all'assunto principale, relativo al passaggio delle somme (versate come? quando?) dalla disponibilità del all'avv. Di Salvo;
e la circostanza che Parte_1
quest'ultimo non “abbia speso anche la propria rappresentanza professionale dell'Ing. ” non è neutra, come addotto col gravame, ma si inserisce in un Parte_1
quadro di incertezza, comunque non superabile con le sole prove orali, soprattutto nei confronti del fallimento e in difetto del mancato (e non spiegato) deposito – o richiesta di acquisizione - della documentazione bancaria dalla quale poter desumere l'origine della provvista. Deve aversi riguardo, a tal proposito, all'ulteriore allegazione dell'appellante, secondo cui “il pagamento dei crediti ammessi al passivo era stato effettuato dall'Avv. Rosario Di Salvo per suo conto, mediante l'apertura di due conti correnti bancari dedicati esclusivamente a tale scopo”: come sia pervenuta la provvista sui detti conti è rimasta circostanza indimostrata, e non dimostrabile attraverso una prova testimoniale peraltro estremamente generica, su tempi e modi (il riferimento è ai capitoli articolati sub d della citazione, in particolare laddove si dice:
“vero è che i pagamenti effettuati in favore dei creditori che hanno rinunciato alla loro istanza di ammissione al passivo fallimentare sono stati tutti eseguiti con denaro messo a disposizione dall'Ing. .”). Parte_1
Lo Buglio stesso, nella denuncia-querela presentata, fa riferimento a diversi assegni tramite i quali avrebbe costituito “fondo spese da utilizzare per il concordato fallimentare”: ma di essi, o, meglio, dei relativi riscontri documentali, non vi è traccia, né sono evocati con gli atti, e relativi documenti, tempestivamente depositati in prime cure (ricorso e memorie ex art. 183 c.p.c.). A ciò vi è da aggiungere che la documentazione bancaria ben avrebbe potuto essere acquisita autonomamente, oltre
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 che tempestivamente, da , rendendo superflua ogni altra acquisizione (e Parte_1
smentendo l'assunto del , prospettato con la conclusionale di prime cure, di Parte_1
non essere 'per causa a lui non imputabile…. in condizione di allegare in giudizio i documenti a supporto della propria domanda').
Né le quietanze rilasciate dai diversi creditori avrebbero consentito di fornire ragguagli sul punto: quella che difetta, come correttamente evidenziato dal Tribunale
e non superato dalle doglianze prospettate col gravame, è, si ribadisce, prova che i pagamenti siano riconducibili a poste già del . Parte_1
Dette quietanze, poi, non contengono riferimento anche generico alla surroga in favore dell'assuntore, come espressamente previsto dalla proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. (nel testo in vigore a marzo 2004, epoca di apertura del fallimento), mentre le diverse missive redatte dall'avv. Di Salvo e indirizzate a vari creditori fanno riferimento non già alla posizione del terzo assuntore ma ai soci della nominativamente indicati. Da ciò deriva quel quadro quantomeno Parte_2
di incertezza già evidenziato dal Tribunale: ed è per questo, e risultando assorbito ogni altro profilo, che il gravame non può trovare accoglimento, dovendosi perciò disattendere, con conferma dell'impugnata statuizione anche in punto di spese processuali.
Quanto a quelle (spese) del presente giudizio, l'esito della lite impone di seguire il criterio della soccombenza, dovendosi per l'effetto porre a carico dell'appellante; la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
24/3/2022 avverso la sentenza n. 799/2022 resa dal Tribunale di Palermo il
22/2/2022.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
dalla curatela del Fallimento Sale e Pepe s.n.c., liquidate in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 567/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCIORTINO TOMMASO appellante contro
(C.F. Controparte_1
in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTANGELO LILIANA appellato
Oggetto: Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 799/2022 del 22/2/2022, il Tribunale di Palermo ha disatteso la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della Parte_2
(fall. n. 33/2004 Tribunale di Palermo), proposta da Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 24/3/2022, contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1 riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, Controparte_1
ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto
[...]
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “si conclude insistendo per l'accoglimento delle domande spiegate nell'atto di appello del 24.03.2022, compresa quella relativa alla ammissione di tutte le istanze istruttorie avanzate dall'Ing. in primo grado (prova Parte_1
per testi e ordine di esibizione). In ogni caso, si chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.”; appellato: “conclude chiedendo che VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Rigettare nel merito, perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor
[...]
con atto di citazione notificato il 24/03/2022 avverso la sentenza n. Parte_1
799 emessa addì 16/22.02.2022, notificata il 23.02.2022, dal Tribunale di Palermo,
Sezione IV Civile - Fallimentare, confermandola in ogni sua parte. Condannare
l'appellante alle spese e compensi anche del presente grado del giudizio.”.
Indi, giusta ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale trae spunto dall'istanza di ammissione al passivo del fallimento CP_1 Parte_2
pendente innanzi al Tribunale di Palermo, avanzata da e Parte_1
disattesa tanto nella fase amministrativa che in quella successiva contenziosa, con la sentenza oggetto di gravame.
La pretesa, in questa sede quindi riproposta, ha ad oggetto le poste che Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 adduce di avere sborsato nella fase, antecedente alla declaratoria di fallimento, del concordato fallimentare, segnatamente € 74.972.05 per avere provveduto al pagamento di serie di creditori insinuati al passivo, precisando che “la proposta di concordato fallimentare prevedeva espressamente l'assunzione di tutti i debiti della relativa procedura da parte dell'Ing. , che appunto si Parte_1
“accollava” il pagamento integrale non solo delle spese e degli oneri ma soprattutto dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari nella percentuale stabilita del 40%.
Quale “corrispettivo” derivante dal predetto accollo, l'Ing. Parte_1
avrebbe ottenuto la cessione ed il trasferimento in piena proprietà di due magazzini in Bagheria Via Greco n° 22 piano terra, facenti parte dell'attivo fallimentare.”; aggiunge ancora che la procedura non era andata a buon fine “per colpa dei falliti”
(la società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili), che pure si erano rifiutati di consegnarli la documentazione comprovante i vari pagamenti e la desistenza dei creditori.
Ciò posto, le censure prospettate non possono trovare accoglimento, proprio per il difetto di prova non già dei pagamenti, ma che questi siano stati effettuati mediante provvista messa a disposizione da . Parte_1
Col primo motivo, questi ripropone la questione in rito prospettata nel corso del giudizio di prime cure, e cioè la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale che sarebbe stato avviato a seguito di denunzia presentata dall'odierno appellante, per il reato di truffa aggravata, il 5 ottobre 2021.
Ebbene, detta richiesta non può accogliersi: vale considerare che in base agli artt.
75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione;
in particolare, l'art. 652 c.p.p. prevede quale regola generale che il giudizio civile (di danno) debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del
22/06/2017). Nel caso di specie, la prospettazione della truffa che sarebbe stata perpetrata in danno dell'appellante verte su elementi diversi rispetto al presente giudizio – la denunzia diretta ad accertare la sussistenza della responsabilità penale addotta, il presente giudizio il diritto del ad insinuarsi al passivo di un Parte_1
fallimento -; ma soprattutto rileva la circostanza che, e sino al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. il 18/4/2025, l'appellante non ha fornito elementi sullo sviluppo della denunzia, se cioè la stessa abbia effettivamente dato luogo a processo penale (non mero procedimento), anche al fine di meglio comprendere se e in che termini possa sussistere la dedotta interferenza.
Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vertendo sui mezzi di prova chiesti (secondo motivo) e offerti
(terzo motivo) a sostegno della pretesa.
In particolare, col gravame l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte, e del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., tutte funzionali a dimostrare l'assunto su cui si fonda la pretesa, e cioè di avere sborsato in favore di diversi creditori poste costituenti il credito vantato.
E però, tutte dette prove non sono state ammesse siccome dirette a dimostrare ora l'avvenuto pagamento, ora l'estinzione di passività della società, ora la rinuncia di quei creditori alle domande verso la procedura: nessuna di queste però, come agevolmente evincibile, per quelle ammissibili (e su ciò si dirà a breve) integra prova documentale inerente alla provvista per quei pagamenti, e cioè che detta provvista sia stata approntata dal . Parte_1
Invero, le corresponsioni risultano effettuate sì da colui che poi è stato difensore del
, attraverso un conto corrente bancario allo stesso intestato, ma non è dato Parte_1
sapere (né sono indicate prove ammissibili o specifiche appunto, funzionali a ciò) da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 dove sia scaturita la provvista appunto. In dettaglio, il conto corrente, n. 8259302/43, tramite il quale sono stati effettuati i pagamenti e richiamato nella denuncia penale di cui si è detto, risulta intestato (cfr. allegato 12 alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2
c.p.c.) al difensore avv. Di Salvo, permanendo l'assenza di dati sull'origine della provvista, avendo quest'ultimo riferito, nella corrispondenza già versata in atti, come legale della società e dei soci, circostanza evidenziata dal giudice di prime cure e non confutabile in ragione di quanto versato e di quanto chiesto di provare.
Sul punto, come detto, il Tribunale ha ritenuto inammissibili i capitoli della prova testimoniale diretta a dimostrare un accordo diverso, e cioè che il difensore agiva per conto del , scontrandosi col divieto di cui all'art. 2722 c.c. Vale osservare Parte_1
che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento negoziale, in relazione ai quali non è ammessa la prova testimoniale ex art. 2722 cod. civ., non rientrano quei patti il cui oggetto o contenuto non risulti in alcuna maniera evocato nel negozio e che, pertanto, non possono considerarsi contemplate negli elementi consacrati nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà precisamente e compiutamente manifestata, dimodoché la testimonianza deve ritenersi ammissibile ove essa non sia volta ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva evincibile dal testo scritto ma abbia ad oggetto elementi di semplice integrazione e chiarificazione del contenuto avente natura negoziale (anche quale atto unilaterale).
Nella specie, la capitolazione istruttoria è chiaramente volta a dimostrare l'esistenza di una realtà diversa e contraria al contenuto rappresentato nelle diverse missive, e, come tale, teso a modificarne la portata, di guisa che correttamente non è stata ammessa. Né, stante la particolare rilevanza degli importi e la tipologia di procedura a cui accedevano (concordato fallimentare) poteva avere rilievo l'ulteriore aspetto addotto dall'appellante, in ordine alla possibilità di deroga al divieto (eccepito dalla curatela, risultando irrilevante la norma da questa richiamata).
In ogni caso, quest'ultimo (col gravame) afferma che “dette missive non dovevano
o potevano essere di certo considerate dal Tribunale in alcun modo sintomatiche e/o
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 comunque modificative degli accordi tra i falliti ed il consacrati nella Parte_1
proposta di concordato, che prevedevano il pagamento dei creditori da parte di quest'ultimo”: e però, se ciò corrisponde alla proposta di concordato, rimane sfornita di prova la circostanza dell'approntamento della provvista da parte del . Parte_1
In altri termini, tutti i diversi elementi addotti dal non forniscono Parte_1
riscontro all'assunto principale, relativo al passaggio delle somme (versate come? quando?) dalla disponibilità del all'avv. Di Salvo;
e la circostanza che Parte_1
quest'ultimo non “abbia speso anche la propria rappresentanza professionale dell'Ing. ” non è neutra, come addotto col gravame, ma si inserisce in un Parte_1
quadro di incertezza, comunque non superabile con le sole prove orali, soprattutto nei confronti del fallimento e in difetto del mancato (e non spiegato) deposito – o richiesta di acquisizione - della documentazione bancaria dalla quale poter desumere l'origine della provvista. Deve aversi riguardo, a tal proposito, all'ulteriore allegazione dell'appellante, secondo cui “il pagamento dei crediti ammessi al passivo era stato effettuato dall'Avv. Rosario Di Salvo per suo conto, mediante l'apertura di due conti correnti bancari dedicati esclusivamente a tale scopo”: come sia pervenuta la provvista sui detti conti è rimasta circostanza indimostrata, e non dimostrabile attraverso una prova testimoniale peraltro estremamente generica, su tempi e modi (il riferimento è ai capitoli articolati sub d della citazione, in particolare laddove si dice:
“vero è che i pagamenti effettuati in favore dei creditori che hanno rinunciato alla loro istanza di ammissione al passivo fallimentare sono stati tutti eseguiti con denaro messo a disposizione dall'Ing. .”). Parte_1
Lo Buglio stesso, nella denuncia-querela presentata, fa riferimento a diversi assegni tramite i quali avrebbe costituito “fondo spese da utilizzare per il concordato fallimentare”: ma di essi, o, meglio, dei relativi riscontri documentali, non vi è traccia, né sono evocati con gli atti, e relativi documenti, tempestivamente depositati in prime cure (ricorso e memorie ex art. 183 c.p.c.). A ciò vi è da aggiungere che la documentazione bancaria ben avrebbe potuto essere acquisita autonomamente, oltre
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 che tempestivamente, da , rendendo superflua ogni altra acquisizione (e Parte_1
smentendo l'assunto del , prospettato con la conclusionale di prime cure, di Parte_1
non essere 'per causa a lui non imputabile…. in condizione di allegare in giudizio i documenti a supporto della propria domanda').
Né le quietanze rilasciate dai diversi creditori avrebbero consentito di fornire ragguagli sul punto: quella che difetta, come correttamente evidenziato dal Tribunale
e non superato dalle doglianze prospettate col gravame, è, si ribadisce, prova che i pagamenti siano riconducibili a poste già del . Parte_1
Dette quietanze, poi, non contengono riferimento anche generico alla surroga in favore dell'assuntore, come espressamente previsto dalla proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. (nel testo in vigore a marzo 2004, epoca di apertura del fallimento), mentre le diverse missive redatte dall'avv. Di Salvo e indirizzate a vari creditori fanno riferimento non già alla posizione del terzo assuntore ma ai soci della nominativamente indicati. Da ciò deriva quel quadro quantomeno Parte_2
di incertezza già evidenziato dal Tribunale: ed è per questo, e risultando assorbito ogni altro profilo, che il gravame non può trovare accoglimento, dovendosi perciò disattendere, con conferma dell'impugnata statuizione anche in punto di spese processuali.
Quanto a quelle (spese) del presente giudizio, l'esito della lite impone di seguire il criterio della soccombenza, dovendosi per l'effetto porre a carico dell'appellante; la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
24/3/2022 avverso la sentenza n. 799/2022 resa dal Tribunale di Palermo il
22/2/2022.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
dalla curatela del Fallimento Sale e Pepe s.n.c., liquidate in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8