Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 689 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 689 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Carolina
Akie Colleoni, ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore in Milano, Via Cesare da Sesto n.
10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Senago (MI), Via G. Marconi n. 5, rappresentato e difeso dall' avv. Giulia Mascheroni, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Mariano Comense (CO), Via Padre
Masciadri n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica della regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così statuito:
In modifica ai punti nr. 4) e 5) di cui al Decreto di accoglimento n. 18712/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 8 novembre 2021 e, in particolare:
1. i genitori confermano l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente Per_1
e residenza dello stesso presso la madre.
2. Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza del figlio minore presso di loro, ai sensi dell'art. 337-ter c.c..
3. Entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza del figlio, così come in sua assenza, avendo cura di partecipare e contribuire al naturale sviluppo della personalità dello stesso e adoperandosi affinché il minore conservi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, fatto salvo ogni diverso e migliorativo Per_1 accordo che potrà intercorrere tra i genitori, tenuto conto anche della crescita, delle esigenze, dei bisogni e dei desideri del bambino, sempre considerato il suo precipuo interesse e stato psico- emotivo, secondo il seguente protocollo:
§ Frequentazioni paterne ordinarie:
- a fine settimana alternati, senza pernottamento, nelle giornate di sabato e di domenica, dalle ore
10.00 alle ore 19.00, con impegno del papà a prelevare e riaccompagnare presso l'abitazione Per_1 materna;
- due pomeriggi infrasettimanali: il mercoledì, dalle ore 18.15 alle ore 20.30, dopo cena e il giovedì, dalle ore 18:15 prendendo il bambino agli allenamenti di basket sino alle ore 19:00 (prima di cena);
- il padre si impegna a frequentare in luoghi diversi dalla sua casa coniugale;
I genitori Per_1 concordano, sin da ora, che eventuali future frequentazioni tra e la moglie del Signor Per_1 [...] siano preventivamente condivise con la IG, , nell'interesse di e Pt_2 Parte_1 Per_1 tenuto conto della situazione psico-emotiva del piccolo, affinché tale frequentazione sia assimilata e compresa dal bambino in moda graduale e sereno.
§ Vacanze estive:
- il padre trascorrerà con due settimane non consecutive: una settimana nel mese di agosto e Per_1 un'ulteriore settimana da individuarsi nel periodo tra il mese di giugno (dal termine delle lezioni scolastiche) e il mese di settembre (all'inizio delle lezioni scolastiche). In ogni caso, entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento del figlio minore, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con il figlio. In ogni caso, la mamma potrà trascorrere con quattro settimane, anche non consecutive, da individuarsi nel Per_1 periodo tra il mese di giugno (dal termine delle lezioni scolastiche) e il mese di settembre (all'inizio delle lezioni scolastiche): periodo durante il quale il protocollo di visita ordinario verrà sospeso.
§ Vacanze natalizie:
- il padre trascorrerà con tre giorni consecutivi (due pernottamenti). Entro il 1° ottobre di Per_1 ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento del figlio minore, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con il figlio.
$ Vacanze pasquali, di Carnevale e ponti scolastici: - trascorrerà le vacanze pasquali, di Per_1
Carnevale e i ponti scolastici, cosi come previsti dal calendario scolastico, con la mamma.
- Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di (gite scolastiche, corsi di lingua Per_1 straniera, attività sportive, feste di compleanno, ecc.), ciascun genitore si occuperà delle attività del figlio minore nei periodi di propria competenza.
- I genitori si accorderanno tra loro al fine di festeggiare con il giorno del suo compleanno, Per_1 trascorrendo con il bambino qualche ora in tale giornata.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé. consentirà all'altro genitore di sentirlo via telefono, Face Time, Whatsapp.
- I genitori si danno reciproco consenso a che non frequenti la casa coniugale del Signor Per_1 [...]
I genitori concordano, sin da ora, che eventuali future frequentazioni tra e la moglie Pt_2 CP_1 del Signor siano preventivamente condivise con la IG , nell'interesse Parte_2 Parte_1 di e tenuto conto della situazione psico-emotiva del piccolo, affinché tale frequentazione sia Per_1 assimilata e compresa dal bambino in modo graduale e sereno. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto anche della crescita, delle esigenze e dei desideri di Per_1
5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a decorrere dal corrente mese di Per_1 gennaio 2025 e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 600,00= (euro seicento//00), per 12 mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT costo vita.
6. Le spese straordinarie di saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le modalità Per_1 indicate e disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale Ordinario di Monza a cui i genitori espressamente si riportano (Doc. n.
8 - Protocollo Spese straordinarie presso il Tribunale di Monza).
7. I genitori rinnovano il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio minore, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con tempestività ogni Per_1 mutamento di residenza e/o domicilio, eventuali viaggi all'estero, la modificazione di ogni recapito telefonico, nonché gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con Per_1
8. Le spese legali relative alla presente procedura saranno integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 5.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica del decreto n. 18712/2021 del 4.11.2021 e pubblicato in data 8.11.2021, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi