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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 469 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa SA RU EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 469/2017 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina in Via Ghibellina n. 48 presso lo studio dell'avv.
AN FA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Messina, Strada San Giacomo is. 313, presso lo studio dell'avv.
LO AN che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.03.2017, Parte_1 conveniva in giudizio premettendo che: Controparte_2
- in data 03.10.1997 l Parte_2 aveva stipulato con , oggi Controparte_3 Controparte_1
, un contratto di finanziamento, per la somma di marchi tedeschi
[...]
2.200.000 (pari al controvalore di € 1.124.842,14);
- con il suddetto contratto il aveva concesso in Parte_1 pegno all'Istituto bancario i titoli “Zero Coupon” e tale garanzia avrebbe
1 avuto “importo e durata tali da consentire un valore netto di rimborso alla scadenza pari all'intero finanziamento”;
- ad ulteriore garanzia del pagamento delle rate per interessi, del capitale e di tutti gli altri oneri derivanti dal contratto, la BA finanziatrice aveva iscritto ipoteca per € 2.226.575,84 su fondo rustico, con sovrastanti fabbricati rurali di proprietà del , sito in Ficarra Parte_1 ed inoltre veniva prestata fideiussione dalla moglie dell'attore,
[...]
; Persona_1
- l'attore si era assunto l'obbligo di restituire gli interessi sul finanziamento per n. 19 rate semestrali posticipate a decorrere dal sesto mese successivo alla data dell'erogazione ed il rimborso della sorte capitale con l'incasso del titolo;
- alla scadenza del finanziamento , dopo aver Parte_1 pagato le 19 rate, aveva autorizzato la a prelevare, come CP_4 rimborso quota capitale del mutuo, le somme provenienti dall'investimento in titoli “Zero Coupon” e depositate in pegno presso la
BA finanziatrice;
- dunque, il era convinto di aver adempiuto totalmente e Parte_1 correttamente a quanto pattuito ma la banca aveva comunicato che il ricavato della vendita dei titoli era – al netto della ritenuta fiscale del
12,50% (€58.290,66) di cui al D. Lgs. n. 239/96 - pari al controvalore di complessivi €1.066,551,47 e pertanto insufficiente alla corresponsione di quanto dovuto per capitale (€ 1.124.842,14) e che la posizione rimaneva, pertanto, in arretrato, oltre che per detta differenza di capitale (€
58.290,66), anche per la rata scaduta ed insoluta del 13.11.2007, per circa € 29.504,61, oltre interessi di mora maturati e maturandi;
- in data 15.03.2012 la , con lettera di messa in mora, aveva CP_4 invitato il cliente al pagamento della somma dovuta, ma detto invito era rimasto disatteso, dunque, la , aveva collocato in un primo CP_4 momento la pratica in posizione di incaglio presso la Centrale rischi della
BA d'LI;
2 - l'attore, quindi, aveva intrapreso un giudizio a cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di Bari, iscritto al N. RG. 10149/2014, affinché venisse accertata l'inesistenza del credito vantato da Controparte_1
[...]
- nelle more del giudizio pendente presso il Tribunale di Bari, con comunicazione del 22.3.2016, ricevuta in data 5.4.2016,
[...]
, aveva informato il del passaggio a sofferenza CP_1 Parte_1 del suo nominativo;
- l'attore aveva contestato detta missiva chiedendo il ritiro della segnalazione, senza ottenere, però, alcun riscontro;
- a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal , con Parte_1 ordinanza pubblicata il 14.01.2017, il Tribunale di Patti, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, aveva ordinato la cancellazione della posizione a sofferenza.
L'attore esponeva che la suddetta segnalazione a sofferenza doveva ritenersi illegittima, poiché effettuata in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento e rappresentava, altresì, di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dalla segnalazione.
Tanto premesso, il formulava le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
Accertare e dichiarare che la segnalazione alla Centrale Rischi della
BA d'LI del nominativo del sig. è illegittima. Parte_1
2) Revocare in via definitiva la segnalazione alla Centrale Rischi della
BA d'LI dei nominativi dell'attore. 3) Condannare il CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig.
[...] Parte_1
, da quantificarsi in corso di causa, e da liquidarsi anche in via
[...] equitativa. 4) Condannare il al risarcimento Controparte_1 dei danni all'immagine e alla reputazione del sig. , Parte_1 che saranno quantificati in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa in una somma pari ad €. 250.000,00, o a quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. 5) Condannare la convenuta alle
3 spese, diritti ed oneri del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa del 13.06.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
contestando tutte le difese di parte attrice e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande dalla stessa formulate.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, le parti chiedevano numerosi rinvii per trattative di bonario componimento, che, tuttavia, non avevano esito positivo;
conseguentemente, all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di incompetenza formulata da parte convenuta.
La presente controversia, infatti, ha ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente patiti da per via della segnalazione Parte_1 del credito a sofferenza alla centrale rischi della BA d'LI effettuata da nonché il necessario e Controparte_2 preventivo accertamento dell'illegittimità della suddetta segnalazione.
Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è competente il giudice del luogo ove si è verificato il danno, che, nel caso di specie, è rappresentato dal luogo in cui risiede l'attore, ovvero RO. Ne deriva che, rispetto al presente giudizio, sussiste la competenza di questo Tribunale.
Passando al merito, si espone quanto segue.
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla BA d'LI (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da varie norme prevalentemente secondarie (Delib. CICR
16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D. Lgs.
n. 385 del 1993); D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett.
(b), art. 67, comma 1, lett. (b) e;
Delib. CICR 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11
4 luglio 2012, n. 663; successive istruzioni e circolari emanate dalla BA
d'LI).
In particolare, avuto riguardo al caso di specie, giova citare la Circolare
n. 139/1991 della BA d'LI, contenente “istruzioni per gli intermediari creditizi”, che detta i princìpi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.
Nel testo vigente ratione temporis (ossia quello aggiornato il 29 aprile
2011) avuto riguardo all'epoca della segnalazione per cui è causa, la circolare prevedeva espressamente (al paragrafo 1.5 della sezione 2 del capitolo II), per quanto qui di precipuo interesse, che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie
(reali o personali) poste a presidio dei crediti. [..] L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.”
Orbene, come chiarito da costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass.
Civile, sez. I, sent. n. 28635, 15-12-2020), se è vero che la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla BA d'LI non coincide con la situazione d'insolvenza richiesta dalla normativa fallimentare e, dunque, con la totale irrecuperabilità del credito, è comunque necessario che la suddetta nozione si identifichi in una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.
5 Dunque, è onere dell'intermediario finanziario constatare, tramite adeguata istruttoria fondata su elementi oggettivi – quali, ad esempio, la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario - se sussista in concreto la grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperare il credito.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, in più precedenti (vedi Cass. Civ. sentt. nn. 15609/2014, 26361/2014, 7958/2009), ha precisato che “la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale rischi della BA d'LI, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento”.
Nel caso che ci occupa, a fronte delle difese di parte attrice, nonché della produzione documentale da cui si evince, altresì, una situazione economico finanziaria in bonis del , l'istituto di credito, Parte_1 onerato della prova della legittimità dell'operato, ha dedotto degli elementi univoci e limitati all'inadempimento parziale dell'obbligo di restituzione del finanziamento concesso, non offrendo nessuna dimostrazione dell'istruttoria svolta per l'accertamento della capacità patrimoniale effettiva del soggetto, globalmente intesa, laddove la ratio della pubblicità garantita con la banca dati è quella di indicare l'operatore come patrimonialmente incapace di far fronte alle richieste di pagamento provenienti da diversi creditori.
Per quanto già detto, deve concludersi che il ritardo nell'adempimento non può essere ritenuto, di per sé, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l'esistenza o la quantificazione - come avvenuto nel caso di
6 specie, in cui al momento dell'iscrizione a sofferenza, pendeva un giudizio tra le parti per accertare la debenza delle somme richieste da
Controparte_1
Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al sistema di tutela sopra delineato la funzione di rendere pubblico il singolo inadempimento, con evidente scopo di coercizione dell'adempimento.
Va, dunque, definitivamente dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a sofferenza effettuata da nel 2016. Controparte_1
All'accertata illegittimità dell'iscrizione segue la revoca in via definitiva della suddetta segnalazione alla Centrale rischi della BA d'LI.
Vanno, tuttavia, rigettate le domande risarcitorie per i motivi di seguito esposti.
Va osservato che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di un soggetto è circostanza astrattamente idonea a creare un danno, la risarcibilità del quale, però, è soggetta a rigorosi oneri probatori.
In primo luogo, in ragione delle difese dell'attore - il quale erroneamente invoca la configurabilità di danni in re ipsa - appare opportuno precisare che secondo consolidata e pacifica giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass.
SS.UU, 11/11/2008, n. 26972), la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
25/01/2017, n. 1931).
In particolare, la prova del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la
7 contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.) (Cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - n. 29252 del 13.11.2024
(Rv. 672856 - 01).
In sintesi, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza.
Nel caso di specie, l'attore, a sostegno delle domande risarcitorie, ha prodotto esclusivamente un documento dell'istituto bancario
“Unicredit” e una comunicazione con un fornitore della Parte_1
Costruzioni s.r.l. (cfr. doc. n. 19 allegato all'atto di citazione e la comunicazione della allegata alla memoria 183, c. 6, n. 2 CP_5 di parte attrice).
La citata produzione documentale non appare sufficiente ai fini della prova dei danni patrimoniali lamentati.
Infatti, la corrispondenza con la - che ha ad oggetto la CP_5 revoca dell'affidamento concesso da anni, perché, a dire dell'attore,
l'assicurazione non copriva i rischi non essendo, la soc. , Parte_1 meritevole di affidamento per via dell'illegittima segnalazione alla
Centrale rischi - non prova, a monte, la sussistenza di un nesso tra l'illegittima segnalazione e l'asserita contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, atteso che dalla suddetta comunicazione non emerge che la revoca della fornitura sia da ricollegare alla segnalazione, ma sembra piuttosto che la stessa sia riconducibile ad un problema facente capo direttamente al fornitore.
Ad abundantiam, pur a voler ammettere che la comunicazione della possa essere collegata all'illegittima segnalazione del CP_5 credito, manca totalmente la prova del danno conseguenza che ne
8 sarebbe scaturito, sia in termini di danno emergente che in termini di lucro cessante.
Allo stesso modo, la comunicazione dell'Unicredit non è idonea a dimostrare una contrazione dei finanziamenti o una parziale perdita di accesso al credito poiché in tale documento l'istituto bancario si limita a chiedere dei chiarimenti al per verificare la sua reale Parte_1 situazione finanziaria alla luce della segnalazione. Essa è, dunque, una mera richiesta di informazioni da cui non è possibile evincere alcuna conseguenza dannosa.
L'attore, di contro, avrebbe dovuto produrre ulteriori documenti in cui la
, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti, dava atto di rimodulare CP_4
i rapporti di credito in essere col proprio in ragione della Parte_1 segnalazione.
Del resto, parte attrice, pur denunciando danni consistenti nel “rifiuto di finanziamenti in precedenza promessi e nel mantenimento dei fidi già concessi”, nei “maggiori interessi pagati per l'utilizzo dei conti correnti, oltre ai fidi accordati, nonché un ritardo nella stipula di atti di straordinaria amministrazione e nel pagamento di fornitori e dipendenti
e nello sviluppo di iniziative economiche”, non produce nulla al riguardo.
In definitiva, nel caso di specie manca del tutto la prova sia della perduta possibilità di accedere al credito sia di un peggioramento dell'andamento economico del soggetto destinatario dell'erronea segnalazione alla centrale rischi. Pertanto, va respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Analoghe considerazioni riguardano il danno non patrimoniale invocato dall'attore.
Anche in merito a tale tipologia di danno costituisce ius receptum la tesi secondo cui “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca
9 il risarcimento” (così da ultimo Cass. Civ. n. 6589/2023; in senso conforme
Cass. Civ. nn. 20885/2019; 207/2019; 7594/2018; 1931/2017; 4443/2015).
Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno- conseguenza che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva in merito alla durata e all'ambito soggettivo della segnalazione. Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale (Tribunale
Frosinone, 12/10/2017, n. 1201).
Rispetto a tale voce di danno – posto che la mancata prova dell'incidenza della segnalazione sul “merito creditizio” porta ex se ad escludere che la stessa abbia effettivamente leso la reputazione commerciale di parte attrice e il credito di cui essa godeva presso gli istituti bancari e gli operatori del settore – non può ritenersi raggiunta la prova del danno conseguenza.
In merito, si ribadiscono le considerazioni già formulate rispetto alla produzione documentale dell'attore, specificando che la comunicazione dell'Unicredit dimostra esclusivamente che tale istituto bancario è venuto a conoscenza della segnalazione ma non si è, per ciò solo, fatto condizionare dalla stessa ma, al contrario, ha chiesto chiarimenti per verificare la correttezza della segnalazione citata e l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa bancaria in caso di iscrizione di un credito a sofferenza.
Di conseguenza, in difetto della prova della lesione della sfera personale del soggetto, va escluso il danno all'immagine e alla reputazione del
. Parte_1
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della convenuta soccombente.
10 La liquidazione è fatta in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/14 e ss.mm.e ii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 469/2017, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accerta definitivamente l'illegittimità della iscrizione a sofferenza alla
Centrale Rischi effettuata a carico di parte attrice;
Revoca in via definitiva la segnalazione alla Centrale Rischi della BA
d'LI dei nominativi dell'attore;
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'attore, per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa per la metà le spese di lite;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di € 393,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti,11/11/2025
Il Giudice
SA RU EL
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa SA RU EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 469/2017 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina in Via Ghibellina n. 48 presso lo studio dell'avv.
AN FA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Messina, Strada San Giacomo is. 313, presso lo studio dell'avv.
LO AN che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.03.2017, Parte_1 conveniva in giudizio premettendo che: Controparte_2
- in data 03.10.1997 l Parte_2 aveva stipulato con , oggi Controparte_3 Controparte_1
, un contratto di finanziamento, per la somma di marchi tedeschi
[...]
2.200.000 (pari al controvalore di € 1.124.842,14);
- con il suddetto contratto il aveva concesso in Parte_1 pegno all'Istituto bancario i titoli “Zero Coupon” e tale garanzia avrebbe
1 avuto “importo e durata tali da consentire un valore netto di rimborso alla scadenza pari all'intero finanziamento”;
- ad ulteriore garanzia del pagamento delle rate per interessi, del capitale e di tutti gli altri oneri derivanti dal contratto, la BA finanziatrice aveva iscritto ipoteca per € 2.226.575,84 su fondo rustico, con sovrastanti fabbricati rurali di proprietà del , sito in Ficarra Parte_1 ed inoltre veniva prestata fideiussione dalla moglie dell'attore,
[...]
; Persona_1
- l'attore si era assunto l'obbligo di restituire gli interessi sul finanziamento per n. 19 rate semestrali posticipate a decorrere dal sesto mese successivo alla data dell'erogazione ed il rimborso della sorte capitale con l'incasso del titolo;
- alla scadenza del finanziamento , dopo aver Parte_1 pagato le 19 rate, aveva autorizzato la a prelevare, come CP_4 rimborso quota capitale del mutuo, le somme provenienti dall'investimento in titoli “Zero Coupon” e depositate in pegno presso la
BA finanziatrice;
- dunque, il era convinto di aver adempiuto totalmente e Parte_1 correttamente a quanto pattuito ma la banca aveva comunicato che il ricavato della vendita dei titoli era – al netto della ritenuta fiscale del
12,50% (€58.290,66) di cui al D. Lgs. n. 239/96 - pari al controvalore di complessivi €1.066,551,47 e pertanto insufficiente alla corresponsione di quanto dovuto per capitale (€ 1.124.842,14) e che la posizione rimaneva, pertanto, in arretrato, oltre che per detta differenza di capitale (€
58.290,66), anche per la rata scaduta ed insoluta del 13.11.2007, per circa € 29.504,61, oltre interessi di mora maturati e maturandi;
- in data 15.03.2012 la , con lettera di messa in mora, aveva CP_4 invitato il cliente al pagamento della somma dovuta, ma detto invito era rimasto disatteso, dunque, la , aveva collocato in un primo CP_4 momento la pratica in posizione di incaglio presso la Centrale rischi della
BA d'LI;
2 - l'attore, quindi, aveva intrapreso un giudizio a cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di Bari, iscritto al N. RG. 10149/2014, affinché venisse accertata l'inesistenza del credito vantato da Controparte_1
[...]
- nelle more del giudizio pendente presso il Tribunale di Bari, con comunicazione del 22.3.2016, ricevuta in data 5.4.2016,
[...]
, aveva informato il del passaggio a sofferenza CP_1 Parte_1 del suo nominativo;
- l'attore aveva contestato detta missiva chiedendo il ritiro della segnalazione, senza ottenere, però, alcun riscontro;
- a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal , con Parte_1 ordinanza pubblicata il 14.01.2017, il Tribunale di Patti, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, aveva ordinato la cancellazione della posizione a sofferenza.
L'attore esponeva che la suddetta segnalazione a sofferenza doveva ritenersi illegittima, poiché effettuata in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento e rappresentava, altresì, di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dalla segnalazione.
Tanto premesso, il formulava le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
Accertare e dichiarare che la segnalazione alla Centrale Rischi della
BA d'LI del nominativo del sig. è illegittima. Parte_1
2) Revocare in via definitiva la segnalazione alla Centrale Rischi della
BA d'LI dei nominativi dell'attore. 3) Condannare il CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig.
[...] Parte_1
, da quantificarsi in corso di causa, e da liquidarsi anche in via
[...] equitativa. 4) Condannare il al risarcimento Controparte_1 dei danni all'immagine e alla reputazione del sig. , Parte_1 che saranno quantificati in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa in una somma pari ad €. 250.000,00, o a quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. 5) Condannare la convenuta alle
3 spese, diritti ed oneri del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa del 13.06.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
contestando tutte le difese di parte attrice e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande dalla stessa formulate.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, le parti chiedevano numerosi rinvii per trattative di bonario componimento, che, tuttavia, non avevano esito positivo;
conseguentemente, all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di incompetenza formulata da parte convenuta.
La presente controversia, infatti, ha ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente patiti da per via della segnalazione Parte_1 del credito a sofferenza alla centrale rischi della BA d'LI effettuata da nonché il necessario e Controparte_2 preventivo accertamento dell'illegittimità della suddetta segnalazione.
Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è competente il giudice del luogo ove si è verificato il danno, che, nel caso di specie, è rappresentato dal luogo in cui risiede l'attore, ovvero RO. Ne deriva che, rispetto al presente giudizio, sussiste la competenza di questo Tribunale.
Passando al merito, si espone quanto segue.
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla BA d'LI (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da varie norme prevalentemente secondarie (Delib. CICR
16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D. Lgs.
n. 385 del 1993); D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett.
(b), art. 67, comma 1, lett. (b) e;
Delib. CICR 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11
4 luglio 2012, n. 663; successive istruzioni e circolari emanate dalla BA
d'LI).
In particolare, avuto riguardo al caso di specie, giova citare la Circolare
n. 139/1991 della BA d'LI, contenente “istruzioni per gli intermediari creditizi”, che detta i princìpi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.
Nel testo vigente ratione temporis (ossia quello aggiornato il 29 aprile
2011) avuto riguardo all'epoca della segnalazione per cui è causa, la circolare prevedeva espressamente (al paragrafo 1.5 della sezione 2 del capitolo II), per quanto qui di precipuo interesse, che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie
(reali o personali) poste a presidio dei crediti. [..] L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.”
Orbene, come chiarito da costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass.
Civile, sez. I, sent. n. 28635, 15-12-2020), se è vero che la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla BA d'LI non coincide con la situazione d'insolvenza richiesta dalla normativa fallimentare e, dunque, con la totale irrecuperabilità del credito, è comunque necessario che la suddetta nozione si identifichi in una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.
5 Dunque, è onere dell'intermediario finanziario constatare, tramite adeguata istruttoria fondata su elementi oggettivi – quali, ad esempio, la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario - se sussista in concreto la grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperare il credito.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, in più precedenti (vedi Cass. Civ. sentt. nn. 15609/2014, 26361/2014, 7958/2009), ha precisato che “la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale rischi della BA d'LI, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento”.
Nel caso che ci occupa, a fronte delle difese di parte attrice, nonché della produzione documentale da cui si evince, altresì, una situazione economico finanziaria in bonis del , l'istituto di credito, Parte_1 onerato della prova della legittimità dell'operato, ha dedotto degli elementi univoci e limitati all'inadempimento parziale dell'obbligo di restituzione del finanziamento concesso, non offrendo nessuna dimostrazione dell'istruttoria svolta per l'accertamento della capacità patrimoniale effettiva del soggetto, globalmente intesa, laddove la ratio della pubblicità garantita con la banca dati è quella di indicare l'operatore come patrimonialmente incapace di far fronte alle richieste di pagamento provenienti da diversi creditori.
Per quanto già detto, deve concludersi che il ritardo nell'adempimento non può essere ritenuto, di per sé, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l'esistenza o la quantificazione - come avvenuto nel caso di
6 specie, in cui al momento dell'iscrizione a sofferenza, pendeva un giudizio tra le parti per accertare la debenza delle somme richieste da
Controparte_1
Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al sistema di tutela sopra delineato la funzione di rendere pubblico il singolo inadempimento, con evidente scopo di coercizione dell'adempimento.
Va, dunque, definitivamente dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a sofferenza effettuata da nel 2016. Controparte_1
All'accertata illegittimità dell'iscrizione segue la revoca in via definitiva della suddetta segnalazione alla Centrale rischi della BA d'LI.
Vanno, tuttavia, rigettate le domande risarcitorie per i motivi di seguito esposti.
Va osservato che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di un soggetto è circostanza astrattamente idonea a creare un danno, la risarcibilità del quale, però, è soggetta a rigorosi oneri probatori.
In primo luogo, in ragione delle difese dell'attore - il quale erroneamente invoca la configurabilità di danni in re ipsa - appare opportuno precisare che secondo consolidata e pacifica giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass.
SS.UU, 11/11/2008, n. 26972), la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
25/01/2017, n. 1931).
In particolare, la prova del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la
7 contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.) (Cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - n. 29252 del 13.11.2024
(Rv. 672856 - 01).
In sintesi, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza.
Nel caso di specie, l'attore, a sostegno delle domande risarcitorie, ha prodotto esclusivamente un documento dell'istituto bancario
“Unicredit” e una comunicazione con un fornitore della Parte_1
Costruzioni s.r.l. (cfr. doc. n. 19 allegato all'atto di citazione e la comunicazione della allegata alla memoria 183, c. 6, n. 2 CP_5 di parte attrice).
La citata produzione documentale non appare sufficiente ai fini della prova dei danni patrimoniali lamentati.
Infatti, la corrispondenza con la - che ha ad oggetto la CP_5 revoca dell'affidamento concesso da anni, perché, a dire dell'attore,
l'assicurazione non copriva i rischi non essendo, la soc. , Parte_1 meritevole di affidamento per via dell'illegittima segnalazione alla
Centrale rischi - non prova, a monte, la sussistenza di un nesso tra l'illegittima segnalazione e l'asserita contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, atteso che dalla suddetta comunicazione non emerge che la revoca della fornitura sia da ricollegare alla segnalazione, ma sembra piuttosto che la stessa sia riconducibile ad un problema facente capo direttamente al fornitore.
Ad abundantiam, pur a voler ammettere che la comunicazione della possa essere collegata all'illegittima segnalazione del CP_5 credito, manca totalmente la prova del danno conseguenza che ne
8 sarebbe scaturito, sia in termini di danno emergente che in termini di lucro cessante.
Allo stesso modo, la comunicazione dell'Unicredit non è idonea a dimostrare una contrazione dei finanziamenti o una parziale perdita di accesso al credito poiché in tale documento l'istituto bancario si limita a chiedere dei chiarimenti al per verificare la sua reale Parte_1 situazione finanziaria alla luce della segnalazione. Essa è, dunque, una mera richiesta di informazioni da cui non è possibile evincere alcuna conseguenza dannosa.
L'attore, di contro, avrebbe dovuto produrre ulteriori documenti in cui la
, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti, dava atto di rimodulare CP_4
i rapporti di credito in essere col proprio in ragione della Parte_1 segnalazione.
Del resto, parte attrice, pur denunciando danni consistenti nel “rifiuto di finanziamenti in precedenza promessi e nel mantenimento dei fidi già concessi”, nei “maggiori interessi pagati per l'utilizzo dei conti correnti, oltre ai fidi accordati, nonché un ritardo nella stipula di atti di straordinaria amministrazione e nel pagamento di fornitori e dipendenti
e nello sviluppo di iniziative economiche”, non produce nulla al riguardo.
In definitiva, nel caso di specie manca del tutto la prova sia della perduta possibilità di accedere al credito sia di un peggioramento dell'andamento economico del soggetto destinatario dell'erronea segnalazione alla centrale rischi. Pertanto, va respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Analoghe considerazioni riguardano il danno non patrimoniale invocato dall'attore.
Anche in merito a tale tipologia di danno costituisce ius receptum la tesi secondo cui “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca
9 il risarcimento” (così da ultimo Cass. Civ. n. 6589/2023; in senso conforme
Cass. Civ. nn. 20885/2019; 207/2019; 7594/2018; 1931/2017; 4443/2015).
Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno- conseguenza che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva in merito alla durata e all'ambito soggettivo della segnalazione. Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale (Tribunale
Frosinone, 12/10/2017, n. 1201).
Rispetto a tale voce di danno – posto che la mancata prova dell'incidenza della segnalazione sul “merito creditizio” porta ex se ad escludere che la stessa abbia effettivamente leso la reputazione commerciale di parte attrice e il credito di cui essa godeva presso gli istituti bancari e gli operatori del settore – non può ritenersi raggiunta la prova del danno conseguenza.
In merito, si ribadiscono le considerazioni già formulate rispetto alla produzione documentale dell'attore, specificando che la comunicazione dell'Unicredit dimostra esclusivamente che tale istituto bancario è venuto a conoscenza della segnalazione ma non si è, per ciò solo, fatto condizionare dalla stessa ma, al contrario, ha chiesto chiarimenti per verificare la correttezza della segnalazione citata e l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa bancaria in caso di iscrizione di un credito a sofferenza.
Di conseguenza, in difetto della prova della lesione della sfera personale del soggetto, va escluso il danno all'immagine e alla reputazione del
. Parte_1
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della convenuta soccombente.
10 La liquidazione è fatta in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/14 e ss.mm.e ii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 469/2017, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accerta definitivamente l'illegittimità della iscrizione a sofferenza alla
Centrale Rischi effettuata a carico di parte attrice;
Revoca in via definitiva la segnalazione alla Centrale Rischi della BA
d'LI dei nominativi dell'attore;
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'attore, per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa per la metà le spese di lite;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di € 393,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti,11/11/2025
Il Giudice
SA RU EL
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