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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Rg.N. 1191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la Corte d'Appello di Milano
sezione terza civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Federici Maria Grazia Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ing. Stefano Mambretti Giudice tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 18.04.2024
DA
Rag. , codice fiscale , indirizzo di posta elettronica Pt_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
indirizzo di posta elettronica certificata – PEC - Email_1
in proprio e quale legale rappresentante della società Email_2
“ ”, codice fiscale partita iva indirizzo di Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata – PEC - Email_3
con elezione del domicilio, in relazione al presente processo, presso lo studio della Email_4 stessa ricorrente, che si difende personalmente, sito in Borgo Virgilio (Mn) Via Cisa, 86/i,;
RICORRENTE
CONTRO
Il (c.f. – P.iva ) in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta , dall'avv.
Domenico Bezzi (C.F. pec: C.F._2 Email_5
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ; P.IVA ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 P.IVA_5 P.IVA_6 procura allegata al controricorso, dall'Avvocato Leonardo Salvemini (C.F. ) C.F._3
e domiciliato presso il di lui studio in Milano, Piazza L. V. Bertarelli n. 1, nonché al domicilio digitale pec: Email_6
-RESISTENTE- INTERVENIENTE VOLONTARIO
1 OGGETTO: ricorso avverso ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2024 emessa dal
[...]
. CP_2
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente:
Viene a finale considerazione che l'Ordinanza Sindacale qui impugnata è priva di efficacia giuridica non solo per i vizi di notifica ma anche per illegittimità rispetto alla normativa in vigore, e a causa delle violazioni di normative vigenti, tutte disposizioni queste che sono state richiamate ed ampiamente analizzate nel presente ricorso, essendo viziata da illegittimità, arbitrarietà ed infondatezza, è quindi da ritenersi nulla, inesistente o soggetta a censura di annullamento.
Nel contesto di quanto accaduto, come su illustrato, è anche stato evidenziato, nei motivi in fatto ed in diritto del presente ricorso, come la violazione o la disapplicazione delle norme su indicate abbia prodotto un ingente danno alle proprietà di “ ”, per il quale si inoltra in Controparte_1 questa sede domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi affinchè, valutate tutte le circostanze di fatto e accertato il comportamento complessivo ed individuale degli Enti della pubblica amministrazione, ciascuno per la propria competenza, una volta avendo potuto stabilire quale sia, tra i numerosi aventi causa, nell'intricatissimo quadro normativo delle deleghe che, non a caso, è stato volutamente riportato in ordine cronologico nei motivi in diritto del presente ricorso,
–venga riconosciuto congruo indennizzo risarcitorio, per il danno che la ricorrente ha subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei compiti affidati agli Enti dalla normativa nazionale e/o regionale nonché Enti incaricati alle funzioni di difesa del suolo, polizia idraulica e di tutela delle risorse idriche, in seno alla stessa normativa,
–venga disposta l'assunzione in capo al convenuto o ad altro soggetto tra Controparte_2 gli Enti di emanazione della Pubblica Amministrazione deputati alla manutenzione del tratto fluviale de quo, dell'esecuzione delle opere necessarie al ripristino allo stato di piena stabilità del terreno in attuale condizione di dissesto e garantendo altresì che il sovrastante fabbricato non subisca danni, il tutto a cura e spese dell'Ente designato, ovvero, venga disposta la rifusione delle spese occorrenti per gli interventi di ripristino con una corrispondente somma di denaro, come sarà quantificata in seguito agli accertamenti che verranno ordinati nel corso del presente processo, anche, qualora
l'Autorità adita lo ritenga opportuno, con la nomina di consulente tecnico.
per il resistente : Controparte_2
Contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi di causa, voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, in via preliminare:
1) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del TAR per la RD sezione staccata di Brescia non integrando l'ordinanza sindacale impugnata n. 4/2024 atto amministrativo che incida direttamente sul regime delle acque pubbliche.
2) in via gradata, ovvero in principalità per la parte del gravame non impugnatoria ma di accertamento e condanna, dichiarare il proprio difetto di competenza a favore del Tribunale
Superiore delle acque Pubbliche;
Nel merito
2 - dichiarare l'estraneità del rispetto alle domande risarcitorie avanzate da Controparte_2 parte ricorrente ovvero, in subordine, rigettare le medesime per la loro genericità, mancata puntuale allegazione anche in punto di quantificazione;
- accertare ritenere e dichiarare che nulla il è tenuto ad eseguire ai fini del Controparte_2 ripristino e/o alla manutenzione dello stato di piena stabilità del terreno come invece ex adverso preteso dalla ricorrente nelle sue domande.
- dichiarare inammissibile il ricorso per genericità in fatto e diritto.
per l'ente Controparte_3
l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
∼ in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di Codesto Ecc.mo Organo in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la RD – Brescia;
∼ in via subordinata pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di competenza funzionale di
Codesto Ecc.mo Organo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
∼ in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
e, per l'effetto, estromettere quest'ultimo dal presente giudizio con condanna alle spese di lite in capo
a parte attrice;
∼ in via subordinata preliminare: autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della CP_4
in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Via Corte d'Appello 11, 10122,
[...]
Torino e pec quindi, all'uopo spostare la prima udienza allo scopo Email_7 di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
∼ in via principale: rigettare per le motivazioni sopraddette l'atto avversario in quanto infondato in fatto e diritto;
∼ in ogni caso condannare controparte al pagamento degli onorari e di ogni spesa di lite come prevista per legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società “ Parte_3 [...]
(di seguito solo ”), con ricorso depositato il 18.4.2024, ha citato in Controparte_1 CP_1 giudizio il al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 4 Controparte_2 del 26.3.2024 con cui detto Comune ha disposto l'inagibilità dell'immobile adibito a rustico in stradello Tirolo di proprietà della ditta “INSOLITA SOCIETA' SEMPLICE”, “nonché l'analisi dell'operato del nonché del ” ” e dell'“ Controparte_2 Controparte_5 [...]
” e del “ ” al fine Controparte_6 Controparte_7 dell'individuazione delle responsabilità degli stessi Enti nei fatti accaduti, ciascuno per la propria competenza ed in via solidale e/o alternativa tra loro, per avere agito senza l'osservanza delle normative vigenti ed in dispregio degli altrui diritti, nonché siano accertati i danni che dalle azioni degli stessi o dal mancato agire dei medesimi con inosservanza dei propri doveri istituzionali, ne sono conseguiti alla ricorrente”.
3 La ricorrente, dopo aver premesso che la società è proprietaria dell'immobile interessato CP_1 dall'ordinanza sindacale impugnata e che detta proprietà si trova a confine del fiume , sulla CP_3 sua riva sinistra, nel territorio affidato alla tutela del ”, ha rappresentato: Controparte_5
- di aver segnalato da tempo le problematiche dell'erosione derivante dall'escavazione di tane nelle opere di contenimento idraulico, a carico della presenza massiccia nella fauna locale della Nutria
(Myocastor cypus), che avevano indotto il ad un programma di contenimento, Controparte_3 attuando un piano di controllo della specie iniziato nel novembre 1994 ma interrotto nel 2007;
- che il territorio manifesta i danni conseguenti all'escavazione delle tane da parte delle nutrie, soprattutto negli argini, ma incomprensibilmente non sono state più svolte le necessarie attività da parte del né per il contenimento ed eradicazione della specie né per la sistemazione Controparte_3 del territorio affidato alla tutela dell'Ente, ai fini del ripristino delle strutture danneggiate dai roditori;
- che, in conseguenza di eventi atmosferici e calamitosi verificatisi nelle date dal 19 al 21 luglio 2023
e nei giorni successivi, le proprietà di , nonché le aree limitrofe ed i beni immobili ivi situati CP_1 erano stati fortemente danneggiati;
- di aver conferito l'incarico di valutare i danni subiti dagli immobili di proprietà privata di “
[...]
” a tecnici di fiducia, i quali – sulla base dei rilievi effettuati- non avevano ravvisato Controparte_1 elementi che costituissero motivo di urgenza per rischio di crollo, né avevano constatato nuove cause di instabilità del fabbricato individuato catastalmente al foglio 57, mappale 103 del Comune di
, che non era stato quindi danneggiato, con eccezione per minima parte della copertura;
CP_2
- di avere infruttuosamente richiesto, a seguito dei richiamati eventi atmosferici, un tempestivo intervento del ” per rimuovere i tronchi di alberi caduti sui propri beni Controparte_5 dai terreni demaniali, tronchi che, cadendo, avevano anche tranciato i cavi dell'alta tensione elettrica;
- di avere richiesto, in considerazione del mancato riscontro da parte degli Enti interessati, l'intervento delle Forze dell'Ordine Pubblico, affinché provvedessero alle operazioni di ripristino del territorio non eseguite dal “ ”; Controparte_5
- che erano, quindi, intervenute le Forze dell'Ordine Pubblico ed i Vigili del Fuoco avevano provveduto a liberare dai tronchi degli alberi caduti, e provenienti dai terreni demaniali assegnati alla tutela del , esclusivamente il mappale 125 del foglio 57, ritenendo di avere così Controparte_3 adempiuto al ripristino di quanto strettamente necessario per garantire le primarie necessità di messa in sicurezza;
- che era intervenuta, inoltre, E-Distribuzione per ripristinare l'alimentazione elettrica nell'intera linea,
a servizio anche delle proprietà di “ ”, compromessa a causa della rottura dei Controparte_1 cavi di alta tensione provocata dalla caduta degli alberi provenienti dai terreni demaniali (ricadenti sotto la tutela del ), con posizionamento anche di un generatore di corrente;
Controparte_3
-che, successivamente, non era stato eseguito nessun altro intervento da parte dell'Ente gestore dei beni demaniali, nemmeno in occasione di ulteriori eventi atmosferici arrecanti danni, avvenuti nel successivo mese di dicembre 2023;
- che, in data 9 gennaio 2024, erano stati eseguiti interventi sul fiume , con un'imbarcazione, CP_3
“come documentano immagini fotografiche e filmati effettuati dalla sottoscritta, aventi per oggetto
4 la manutenzione della sponda sinistra dell'argine nel tratto prospiciente alle proprietà di “
[...]
”; Controparte_1
- di avere constatato, in data 22 marzo 2024 e 18 aprile 2024, l'esecuzione di ulteriori interventi sul fiume , “con operatori a bordo di un'imbarcazione, che, con una ruspa ed altri attrezzi, hanno CP_3 rimosso tronchi che erano riversi sull'acqua nelle sponde fluviali della riva sinistra prospicienti al foglio 57 mappale 105 e con esso confinanti e con l'intervento di un operatore a bordo che, sceso dall'imbarcazione, si è inoltrato nell'area del terreno risultante catastalmente al foglio 57 mappale
105, munito di motosega, effettuando tagli di alberi senza alcuna autorizzazione della sottoscritta, nelle proprietà della società “ ”, come documentano immagini fotografiche Controparte_8
e filmati effettuati dalla sottoscritta in cui sono visibili tronchi di alberi tagliati e non eradicati.
- di essersi vista notificare in data 27 marzo 2024 l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 26 marzo 2024, qui impugnata, con la quale il , a seguito della ricevuta segnalazione dell'PO Controparte_2
(' ”) in data 15 marzo 2024 e successiva integrazione del 25 Controparte_6 marzo 2024 circa il riscontrato ribaltamento di una pianta con interessamento della sponda dell'argine golenale del fiume (censita catastalmente al foglio 57 mappale 105, antistante l'immobile sito CP_3 in località Stradello Tirolo, censito catastalmente al foglio 57 mappale 103 nel comune di
) che si presentava franata, e del segnalato rischio che tale dissesto spondale potesse CP_2 compromettere la stabilità dell'immobile sovrastante con probabile rischio di cedimento, ordinava alla società di non utilizzare l'immobile in questione sino al ripristino del dissesto spondale CP_1 golenale necessario al fine di garantire l'incolumità delle persone;
- che nelle considerazioni dell'Ordinanza in oggetto, veniva, in particolare, riportato che, “trattandosi di immobile e sponda di argine golenale di proprietà privata, nelle segnalazioni su esposte, l' CP_6
chiede che la proprietà dell'immobile intervenga quanto prima a Controparte_6 ripristinare il dissesto verificatosi, mettendo così in sicurezza l'immobile a rischio crollo, facendo presente che per quanto concerne la possibile tutela della proprietà privata da possibili erosioni del fiume, la proprietà ha la facoltà prevista dal T.U. 25/07/1904 n. 523 artt. 58 e 95 di difendersi con opere radenti a proprie cure e spese previa autorizzazione idraulica da rilasciarsi a cura dell'
”; quindi, il Sindaco, ritenuto necessario un provvedimento di CP_6 Controparte_6 CP_6 inagibilità dell'immobile adibito a rustico in attesa dei necessari interventi di ripristino del dissesto spondale dell'argine golenale, ravvisata «l'assoluta urgenza, indifferibilità e necessità di un intervento ai fini della prevenzione del pericolo per l'incolumità delle persone», dichiarava l'inagibilità dell'immobile adibito a rustico sito in Stradello Tirolo, n°12 Comune di Roncoferraro (MN), di proprietà della ditta INSOLITA SOCIETA' SEMPLICE, con sede in Borgo Virgilio (MN), Via Cisa
86/N, corrispondente al N.C.E.U. al Fg. n° 57, mapp. n° 103.
2. Con il proposto ricorso la rag. sull'assunto che i fatti descritti unitamente agli interventi Pt_1 effettuati sulla sponda (che hanno visto anche l'interessamento del terreno sovrastante) senza l'autorizzazione della proprietaria , i) ha richiamato la normativa che individua le competenze CP_1 tra i diversi Enti per la tutela delle risorse idriche e, in particolare, della GI RD per il
Reticolo Idrico Principale, con la precisazione che sul fiume la competenza è assegnata CP_3 all'PO, ii) ha altresì richiamato la normativa speciale quanto al “ruolo che il ha CP_3 CP_3 nella funzione di tutela delle aree della GI RD che gli sono state affidate nonché – nella
5 figura del presidente – una funzione di vigilanza degli interventi che, nel territorio affidato, devono essere eseguiti”, allegando che “Le attività corrispondenti alle funzioni di tutela e di vigilanza non sono state poste in essere né dal né dal presidente del medesimo Ente, nemmeno in Controparte_3 occasione degli interventi di manutenzione nelle aree dell'alveo e delle sponde del fiume , CP_3 avvenuti con le imbarcazioni, nelle date del 9 gennaio 2024, 22 marzo 2024 e 18 aprile 2024, poiché se avessero avuto luogo non si sarebbero potute eseguire quelle operazioni che hanno determinato il dissesto spondale dell'argine golenale oggetto del presente ricorso”.
Denunciando, quindi, la totale assenza di interventi manutentivi da parte del a tutela Controparte_3 dell'area oggetto del ricorso e l'inerzia del , che non avrebbe promosso Controparte_2 alcuna azione volta ad ottenere un'efficacia operatività dell'Ente preposto dalla GI RD, nonché “la totale inerzia di ogni organo della Pubblica Amministrazione o di ogni Ente di emanazione della stessa, invece all'uopo preposti o istituiti, con il malcelato obiettivo di disattendere ai propri compiti istituzionali 'incuria assoluta in cui versa il territorio'”, la ricorrente ha individuato nelle operazioni compiute sulla sponda fluviale (di cui viene dato conto nell'ordinanza n. 4 del
), con l'eseguito taglio di alberi con motosega, la causa dei danni Controparte_2 asseritamente riportati dalla proprietà di , sostenendo che prima di tali interventi nessuna CP_1 problematica era stata ravvisata (v. pag. 26 ric.); quindi, richiamati gli artt. 2043 e 2051 c.c., e lamentando l'ingente danno asseritamente prodotto alla proprietà di dalla violazione o CP_1 disapplicazione delle plurime norme speciali e codicistiche elencate in ricorso, ha chiesto:
- il risarcimento per lesione di interessi legittimi affinchè, valutate tutte le circostanze di fatto
e accertato il comportamento complessivo ed individuale degli Enti della pubblica amministrazione, ciascuno per la propria competenza, una volta avendo potuto stabilire quale sia, tra i numerosi aventi causa, nell'intricatissimo quadro normativo delle deleghe che, non a caso, è stato volutamente riportato in ordine cronologico nei motivi in diritto del presente ricorso,
–venga riconosciuto congruo indennizzo risarcitorio, per il danno che la ricorrente ha subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei compiti affidati agli Enti dalla normativa nazionale e/o regionale nonché Enti incaricati alle funzioni di difesa del suolo, polizia idraulica e di tutela delle risorse idriche, in seno alla stessa normativa,
–venga disposta l'assunzione in capo al convenuto o ad altro Controparte_2 soggetto tra gli Enti di emanazione della Pubblica Amministrazione deputati alla manutenzione del tratto fluviale de quo, dell'esecuzione delle opere necessarie al ripristino allo stato di piena stabilità del terreno in attuale condizione di dissesto e garantendo altresì che il sovrastante fabbricato non subisca danni, il tutto a cura e spese dell'Ente designato, ovvero, venga disposta la rifusione delle spese occorrenti per gli interventi di ripristino con una corrispondente somma di denaro, come sarà quantificata in seguito agli accertamenti che verranno ordinati nel corso del presente processo, anche, qualora l'Autorità adita lo ritenga opportuno, con la nomina di consulente tecnico.
6 3. Come indicato in premessa, con il proposto ricorso, riportante quale oggetto “ricorso avverso l'ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2024”, la rag. ha citato in giudizio, avanti a questo Pt_1
Tribunale, il , chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, Controparte_2
“nonché l'analisi dell'operato” di detto contestualmente, la ricorrente ha chiesto, ai sensi CP_2 dell'art. 106 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa del , Controparte_5 dell' e del ,” affinchè, Controparte_6 Controparte_7 acquisita la documentazione relativa agli interventi di manutenzione nonché dei sopralluoghi effettuati nelle sponde del tratto fluviale in oggetto, siano accertate le responsabilità nei fatti accaduti come su illustrati e valutata l'eventuale condanna a rispondere in solido od in alternativa o in proporzione alla responsabilità riconosciuta del convenuto , per le indubbie Controparte_2 inadempienze di ciascuno di questi soggetti nelle circostanze di quanto è accaduto ed in relazione alle specifiche loro funzioni istituzionali totalmente disattese tanto quanto le inosservate normative vigenti, e per i conseguenti danni così provocati al territorio e alla ricorrente, quali innanzi illustrati
e quali saranno accertati nel corso del procedimento giudiziario, per quanto già precisato nei motivi in fatto ed in diritto del presente ricorso e per quanto potrà emergere nel merito del processo”.
4. Si è costituito in giudizio il ed ha eccepito, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ravvisando la sussistenza della giurisdizione di legittimità del Tar per la RD, atteso che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 della legge n. 833 del 1978 e degli artt. 50 e 54 del d. Lgs n. 67 del 2000, che disciplinano la potestà del Sindaco di intervenire con proprio ordini e comandi laddove ravveda ragioni di tutela dell'ordine pubblico o dell'incolumità delle persone disponendo ogni misura atta a scongiurare il verificarsi di eventi che possano loro nuocere. Poiché tale ordinanza non ha alcun contenuto volta a dirimere o regolare aspetti afferenti alla sponda, al regime delle acque o altre questioni di tale natura, ma è espressione del potere amministrativo di emettere provvedimenti contingibili e urgenti, avverso la stessa sarebbe ammissibile solo l'impugnazione avanti al giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva in merito alla valutazione del quomodo dell'esercizio del potere pubblico.
Il poi, pur professando la propria estraneità rispetto alle ulteriori doglianze e alle questioni CP_2 dedotte dalla ricorrente, riguardanti semmai gli enti preposti alla tutela delle acque e delle sponde, ha rilevato come, in ogni caso, il TRAP sarebbe funzionalmente incompetente a decidere, ritenendo che la vicenda sottesa rientri tra quelle spettanti alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche in base al riparto dettato dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1993.
Dalla incompetenza funzionale del TRAP deriverebbe, come conseguenza, il difetto di jus postulandi della ricorrente, posto che avanti al TSAP (come avanti all'autorità giudiziaria amministrativa) è obbligatorio il ministero di avvocato ed il ricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e non può essere presentato dalla parte, personalmente, come fatto nel caso di specie.
Nel merito, il ha rilevato la scarsa chiarezza espositiva e la non pertinenza delle allegazioni CP_2 rispetto alle richieste indirizzate indistintamente ad una pluralità di soggetti, con conseguente inammissibilità delle domande, sottolineando, in particolare che il ricorso, “redatto senza indicazione di specifiche censure e mediante una elencazione (alla rinfusa) di norme giuridiche, poi non
7 altrimenti circostanziate rispetto alla questione in evidenza, non integri nemmeno il presupposto minimo della necessaria tipicità e pertinenza delle ragioni dell'impugnazione e della veicolazione delle ragioni sottese alle doglianze mosse, ravvisandosi, esso, quindi, quale strumento esplorativo e generico invero inammissibile”. Infine, il ha ribadito la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva rispetto alle domande di accertamento dell'obbligo di ripristino della sponda, ovvero di condanna al risarcimento dei danni.
5. Si è costituito altresì l' , ritenutosi chiamato in giudizio per aver ricevuto la Controparte_3 notifica del ricorso, ed ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione del TRAP, come evincibile dalla stessa ordinanza sindacale che riporta puntualmente l'indicazione della sua impugnabilità mediante il ricorso al Prefetto di Mantova, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ovvero presentando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sempre in via pregiudiziale, subordinata, il CP_3
ha eccepito l'incompetenza funzionale del TRAP in favore del TSAP, con conseguente difetto
[...] di jus postulandi della sottoscrittrice del ricorso.
In via preliminare, il ha poi ulteriormente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva CP_3 rispetto ai chiesti interventi di ripristino degli argini dell'area golenale e di tutela dal rischio idrogeologico, rilevando di svolgere attività di salvaguardia e valorizzazione dell'area protetta, con la finalità di conservare e recuperare in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute;
funzioni che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'attività di manutenzione e gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate, spettanti all'Agenzia interregionale per il fiume
Po (PO) a cui la GI RD ha attribuito il potere di Polizia Idraulica.
Sul punto il ha rilevato che la stessa GI RD (con la comunicazione inviata ad CP_3
il 14.5.2014) e l'PO (con la comunicazione avente prot. del 4.6.2024) hanno CP_1 CP_3 riconosciuto ed indicato in PO l'Ente competente a fornire riscontro e a dover autorizzare la rimessione in pristino dell'area di proprietà della società . CP_1
Nel merito, infine, la difesa del ha contestato la tesi di parte ricorrente che, nel ricostruire i fatti, CP_3 ha ricondotto la causa dell'evento occorso alla presenza massiccia di nutrie e, quindi, all'inadempimento del alle operazioni di eradicazione di tali animali presenti nel Controparte_3
Mantovano, evidenziando l'erroneità di tale prospettazione;
ha, comunque, eccepito la propria incompetenza rispetto all'intervento indicato, in quanto rientrante nei compiti della Provincia di
Mantova, come reso evidente anche dall'approvazione da parte di quest'ultima in data 10.5.2024, contrariamente a quanto affermato da controparte, di un apposito Piano Triennale di contenimento ed
Eradicazione della . Per_1
Il ha chiesto, ad ogni buon fine, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Controparte_3 compagnia assicurativa per essere manlevato nel caso di soccombenza.
6. Verificata la regolare costituzione delle parti, alla prima udienza del 18.6.2024 venivano concessi i termini alle parti per il deposito di memorie ed il Giudice invitava la parte ricorrente a meglio precisare ed individuare le domande oggetto del giudizio, evidenziando la genericità e l'ampiezza delle questioni prospettate e la pluralità e diversità delle norme richiamate in ricorso.
8 6.1 Rigettata l'istanza del di autorizzazione alla chiamata del terzo, considerate le Controparte_3 eccezioni preliminari proposte, e senza espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussa all'udienza collegiale del 26.2.2025, in esito alla quale, esaurita la discussione orale, è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
7. Va preliminarmente evidenziato che il Giudice Delegato ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 106 c.p.c. sulla base del rilievo che colui che agisce in giudizio è tenuto ad indicare specificamente nell'atto introduttivo il petitum, la causa petendi e ad individuare precisamente i convenuti nei cui confronti vengono formulate le istanze e, in genere, tutti i soggetti ritenuti legittimati passivamente all'azione. Per cui l'autorizzazione alla chiamata del terzo può essere richiesta dal convenuto che intenda estendere il contraddittorio rispetto ad altre persone cui ritenga comune o connessa la causa ovvero anche dall'attore, ma solo qualora l'interesse a chiamare in causa un ulteriore soggetto terzo sia sorto dalle difese svolte dal convenuto. Pertanto, la richiesta formulata dalla ricorrente nello stesso ricorso introduttivo, in quanto esulante dai presupposti di cui all'art. 269 comma 3 cpc, è stata correttamente ritenuta inammissibile.
8. Ciò posto, la domanda proposta dalla nei confronti del , avente Pt_1 Controparte_2 ad oggetto i presunti vizi e l'inefficacia dell'ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2024, unitamente alla domanda di “risarcimento per lesione degli interessi legittimi”, è inammissibile e non esaminabile per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Invero, appartiene al giudice amministrativo la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia risarcitoria instaurata dal privato nei confronti della P.A. e fondata sull'annullamento di un'ordinanza sindacale, atteso che, a fronte del provvedimento emesso dall'organo amministrativo nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali al medesimo spettanti, le posizioni del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo.
9. Quanto all'ulteriori domande confusamente dedotte con richiamo a normative speciali ed, anche, codicistiche (quanto alla domanda ex artt. 2051 e 2043 c.c.), il ricorso è nullo per mancata indicazione, in maniera chiara e puntuale, delle condotte asseritamente illegittime o contra jus e della loro imputazione specifica ai singoli enti menzionati: la ricorrente ha infatti allegato diverse cause
(quali la presenza delle nutrie, gli eventi atmosferici e calamitosi del luglio 2023 e gli interventi manutentivi eseguiti sulla sponda sinistra dell'argine nel tratto prospiciente la proprietà di , CP_1 da non meglio identificati operatori a bordo di un'imbarcazione) all'origine del dissesto riscontrato da PO rispetto all'argine golenale, senza però specificare ed individuare i soggetti cui attribuire le singole responsabilità.
La parte, inoltre, dopo aver indicato in maniera farraginosa le diverse circostanze ed eventi, tra loro scollegati, individuandoli quali possibili cause del dissesto spondale, ha prospettato l'esistenza di danni riportati nella proprietà immobiliare di , senza tuttavia indicarne la natura e l'entità, né CP_1 allegare prove a supporto degli addotti fatti lesivi, rimasti quindi al rango di mere asserzioni apodittiche di parte.
Dalla documentazione prodotta in causa dal confrontata con quanto prodotto dalla CP_2
si ha riscontro unicamente dei fatti come rappresentati dal convenuto ovvero che Pt_1 CP_2
9 i tecnici della Agenzia Interregionale per il fiume Po (PO), in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati, avevano appurato che, a causa del ribaltamento di una pianta, una parte della sponda censita catastalmente al foglio n. 57, mappale numero 105, NCEU (antistante l'immobile sito in località
Stradello Tirolo nel Comune di , di proprietà ), si presentava franata e tale CP_2 CP_1 dissesto spondale dell'argine golenale poteva compromettere la stabilità dell'immobile sovrastante con probabile rischio di cedimento. Pertanto, l'PO, con pec del 15.3.2014, poi integrata con altra pec del 25.3.2024, aveva comunicato al Comune la situazione di pericolo riscontrata, allegando fotografie ed estratto mappa rappresentanti i luoghi (docc. 2 e 3 fasc. Comune) ed invitando la proprietà – tramite il Comune – ad intervenire il prima possibile per il ripristino del dissesto verificatosi, così da mettere in sicurezza l'immobile a rischio crollo.
Con la medesima comunicazione PO aveva fatto altresì presente: “Per quanto concerne la possibile tutela della proprietà privata da possibili erosioni del fiume, la Ditta proprietaria dell'immobile, ha la facoltà prevista dal T.U. 25/07/1904 n. 523 artt. 58 e 95 di difendersi con opere radenti a proprie cure e spese previa autorizzazione idraulica di questo Ufficio”.
Alla luce della segnalazione di pericolo rappresentata, il Sindaco dei Comune di CP_2 emetteva quindi l'ordinanza contingente ed urgente qui impugnata, con la quale intimava di non utilizzare il rustico interessato dal rischio crollo sino al ripristino della situazione spondale ovvero alla cessazione della situazione di pericolo.
A fronte di tale situazione, la ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che il dissesto spondale debba essere ricondotto all'erosione causata dallo scavo di tane ad opera delle nutrie, a non meglio precisati eventi atmosferici e calamitosi, nonché agli interventi manutentivi asseritamente eseguiti sul fiume a decorrere dal gennaio 2024 -da non meglio identificati operatori a bordo di CP_3 un'imbarcazione- e all'intervento eseguito a marzo 2024 con cui altri operatori avevano rimosso tronchi riversi sulla sponda ed avevano effettuato tagli di alberi presenti sulla riva di proprietà di
, senza alcuna autorizzazione preventiva di questa. Per cui la causa del dissesto della sponda CP_1
e del procurato pericolo sarebbe in buona sostanza da ricondurre all'omessa o inadeguata manutenzione/cura delle rive del fiume e delle sponde e in genere al comportamento inerte tenuto dagli Enti preposti al controllo e alla manutenzione.
Le allegazioni di parte, oltre a risultare del tutto generiche e vaghe, sono sfornite di alcun elemento probatorio, tanto meno per quanto riguarda gli interventi manutentivi accusati di illiceità, interventi che la ricorrente assume di aver documentato con immagini fotografiche e video, tuttavia mai prodotti agli atti del giudizio.
10. In definitiva, il ricorso, come strutturato, non rispecchia i presupposti minimi di determinazione dell'oggetto della domanda e di puntuale individuazione del petitum e della causa petendi, elementi essenziali anche allo scopo di individuare i “soggetti del processo”, nel caso di specie solo ipoteticamente indicati tra una rosa di soggetti, tanto che la ricorrente ha inammissibilmente rimesso al Tribunale l'individuazione dei responsabili dei fatti assuntivamente lesivi.
Vi è inoltre richiamo ad un lungo elenco di norme astrattamente applicabili, senza che risulti chiara e definita la causa petendi.
10 Non vi è in ogni caso allegazione di fatti costitutivi del preteso diritto risarcitorio azionato ex artt.
2043 e 2051 cit., né risultano produzioni documentali in grado di orientare la relativa individuazione da parte del giudice e la possibilità di confutazione, se del caso, ad opera di controparte.
Deve aggiungersi che la ricorrente ha anche del tutto omesso di allegare, prima che provare, i danni asseritamente riportati dalla sua proprietà, in ordine sia all'effettiva esistenza, che alla relativa consistenza ed ammontare.
Ne consegue, sotto il profilo in esame, l'inevitabile rigetto delle domande svolte.
11. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata al rimborso in favore del e dell' delle spese di lite del presente giudizio Controparte_2 Controparte_3 che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ed applicati i valori minimi per tutte le fasi attesa la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni trattate, vengono liquidate in complessivi € 5.431,00 per ciascuna parte per compensi, di cui € 1.064,00 per la fase studio, € 708,00 per la fase introduttiva, €
1.869,00 per la fase di trattazione ed € 1.790,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della RD, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in merito alla domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2014 emessa dal;
Controparte_2
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- condanna in proprio e quale in proprio e quale legale rappresentante Parte_3 della società “ ”, alla rifusione, in favore del Controparte_1 Controparte_2
e dell' , delle spese processuali, liquidate per ciascuna di tali parti in Controparte_3 complessivi € 5.431,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere Del. Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la Corte d'Appello di Milano
sezione terza civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Federici Maria Grazia Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ing. Stefano Mambretti Giudice tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 18.04.2024
DA
Rag. , codice fiscale , indirizzo di posta elettronica Pt_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
indirizzo di posta elettronica certificata – PEC - Email_1
in proprio e quale legale rappresentante della società Email_2
“ ”, codice fiscale partita iva indirizzo di Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata – PEC - Email_3
con elezione del domicilio, in relazione al presente processo, presso lo studio della Email_4 stessa ricorrente, che si difende personalmente, sito in Borgo Virgilio (Mn) Via Cisa, 86/i,;
RICORRENTE
CONTRO
Il (c.f. – P.iva ) in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta , dall'avv.
Domenico Bezzi (C.F. pec: C.F._2 Email_5
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ; P.IVA ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 P.IVA_5 P.IVA_6 procura allegata al controricorso, dall'Avvocato Leonardo Salvemini (C.F. ) C.F._3
e domiciliato presso il di lui studio in Milano, Piazza L. V. Bertarelli n. 1, nonché al domicilio digitale pec: Email_6
-RESISTENTE- INTERVENIENTE VOLONTARIO
1 OGGETTO: ricorso avverso ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2024 emessa dal
[...]
. CP_2
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente:
Viene a finale considerazione che l'Ordinanza Sindacale qui impugnata è priva di efficacia giuridica non solo per i vizi di notifica ma anche per illegittimità rispetto alla normativa in vigore, e a causa delle violazioni di normative vigenti, tutte disposizioni queste che sono state richiamate ed ampiamente analizzate nel presente ricorso, essendo viziata da illegittimità, arbitrarietà ed infondatezza, è quindi da ritenersi nulla, inesistente o soggetta a censura di annullamento.
Nel contesto di quanto accaduto, come su illustrato, è anche stato evidenziato, nei motivi in fatto ed in diritto del presente ricorso, come la violazione o la disapplicazione delle norme su indicate abbia prodotto un ingente danno alle proprietà di “ ”, per il quale si inoltra in Controparte_1 questa sede domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi affinchè, valutate tutte le circostanze di fatto e accertato il comportamento complessivo ed individuale degli Enti della pubblica amministrazione, ciascuno per la propria competenza, una volta avendo potuto stabilire quale sia, tra i numerosi aventi causa, nell'intricatissimo quadro normativo delle deleghe che, non a caso, è stato volutamente riportato in ordine cronologico nei motivi in diritto del presente ricorso,
–venga riconosciuto congruo indennizzo risarcitorio, per il danno che la ricorrente ha subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei compiti affidati agli Enti dalla normativa nazionale e/o regionale nonché Enti incaricati alle funzioni di difesa del suolo, polizia idraulica e di tutela delle risorse idriche, in seno alla stessa normativa,
–venga disposta l'assunzione in capo al convenuto o ad altro soggetto tra Controparte_2 gli Enti di emanazione della Pubblica Amministrazione deputati alla manutenzione del tratto fluviale de quo, dell'esecuzione delle opere necessarie al ripristino allo stato di piena stabilità del terreno in attuale condizione di dissesto e garantendo altresì che il sovrastante fabbricato non subisca danni, il tutto a cura e spese dell'Ente designato, ovvero, venga disposta la rifusione delle spese occorrenti per gli interventi di ripristino con una corrispondente somma di denaro, come sarà quantificata in seguito agli accertamenti che verranno ordinati nel corso del presente processo, anche, qualora
l'Autorità adita lo ritenga opportuno, con la nomina di consulente tecnico.
per il resistente : Controparte_2
Contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi di causa, voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, in via preliminare:
1) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del TAR per la RD sezione staccata di Brescia non integrando l'ordinanza sindacale impugnata n. 4/2024 atto amministrativo che incida direttamente sul regime delle acque pubbliche.
2) in via gradata, ovvero in principalità per la parte del gravame non impugnatoria ma di accertamento e condanna, dichiarare il proprio difetto di competenza a favore del Tribunale
Superiore delle acque Pubbliche;
Nel merito
2 - dichiarare l'estraneità del rispetto alle domande risarcitorie avanzate da Controparte_2 parte ricorrente ovvero, in subordine, rigettare le medesime per la loro genericità, mancata puntuale allegazione anche in punto di quantificazione;
- accertare ritenere e dichiarare che nulla il è tenuto ad eseguire ai fini del Controparte_2 ripristino e/o alla manutenzione dello stato di piena stabilità del terreno come invece ex adverso preteso dalla ricorrente nelle sue domande.
- dichiarare inammissibile il ricorso per genericità in fatto e diritto.
per l'ente Controparte_3
l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
∼ in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di Codesto Ecc.mo Organo in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la RD – Brescia;
∼ in via subordinata pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di competenza funzionale di
Codesto Ecc.mo Organo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
∼ in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
e, per l'effetto, estromettere quest'ultimo dal presente giudizio con condanna alle spese di lite in capo
a parte attrice;
∼ in via subordinata preliminare: autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della CP_4
in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Via Corte d'Appello 11, 10122,
[...]
Torino e pec quindi, all'uopo spostare la prima udienza allo scopo Email_7 di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
∼ in via principale: rigettare per le motivazioni sopraddette l'atto avversario in quanto infondato in fatto e diritto;
∼ in ogni caso condannare controparte al pagamento degli onorari e di ogni spesa di lite come prevista per legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società “ Parte_3 [...]
(di seguito solo ”), con ricorso depositato il 18.4.2024, ha citato in Controparte_1 CP_1 giudizio il al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 4 Controparte_2 del 26.3.2024 con cui detto Comune ha disposto l'inagibilità dell'immobile adibito a rustico in stradello Tirolo di proprietà della ditta “INSOLITA SOCIETA' SEMPLICE”, “nonché l'analisi dell'operato del nonché del ” ” e dell'“ Controparte_2 Controparte_5 [...]
” e del “ ” al fine Controparte_6 Controparte_7 dell'individuazione delle responsabilità degli stessi Enti nei fatti accaduti, ciascuno per la propria competenza ed in via solidale e/o alternativa tra loro, per avere agito senza l'osservanza delle normative vigenti ed in dispregio degli altrui diritti, nonché siano accertati i danni che dalle azioni degli stessi o dal mancato agire dei medesimi con inosservanza dei propri doveri istituzionali, ne sono conseguiti alla ricorrente”.
3 La ricorrente, dopo aver premesso che la società è proprietaria dell'immobile interessato CP_1 dall'ordinanza sindacale impugnata e che detta proprietà si trova a confine del fiume , sulla CP_3 sua riva sinistra, nel territorio affidato alla tutela del ”, ha rappresentato: Controparte_5
- di aver segnalato da tempo le problematiche dell'erosione derivante dall'escavazione di tane nelle opere di contenimento idraulico, a carico della presenza massiccia nella fauna locale della Nutria
(Myocastor cypus), che avevano indotto il ad un programma di contenimento, Controparte_3 attuando un piano di controllo della specie iniziato nel novembre 1994 ma interrotto nel 2007;
- che il territorio manifesta i danni conseguenti all'escavazione delle tane da parte delle nutrie, soprattutto negli argini, ma incomprensibilmente non sono state più svolte le necessarie attività da parte del né per il contenimento ed eradicazione della specie né per la sistemazione Controparte_3 del territorio affidato alla tutela dell'Ente, ai fini del ripristino delle strutture danneggiate dai roditori;
- che, in conseguenza di eventi atmosferici e calamitosi verificatisi nelle date dal 19 al 21 luglio 2023
e nei giorni successivi, le proprietà di , nonché le aree limitrofe ed i beni immobili ivi situati CP_1 erano stati fortemente danneggiati;
- di aver conferito l'incarico di valutare i danni subiti dagli immobili di proprietà privata di “
[...]
” a tecnici di fiducia, i quali – sulla base dei rilievi effettuati- non avevano ravvisato Controparte_1 elementi che costituissero motivo di urgenza per rischio di crollo, né avevano constatato nuove cause di instabilità del fabbricato individuato catastalmente al foglio 57, mappale 103 del Comune di
, che non era stato quindi danneggiato, con eccezione per minima parte della copertura;
CP_2
- di avere infruttuosamente richiesto, a seguito dei richiamati eventi atmosferici, un tempestivo intervento del ” per rimuovere i tronchi di alberi caduti sui propri beni Controparte_5 dai terreni demaniali, tronchi che, cadendo, avevano anche tranciato i cavi dell'alta tensione elettrica;
- di avere richiesto, in considerazione del mancato riscontro da parte degli Enti interessati, l'intervento delle Forze dell'Ordine Pubblico, affinché provvedessero alle operazioni di ripristino del territorio non eseguite dal “ ”; Controparte_5
- che erano, quindi, intervenute le Forze dell'Ordine Pubblico ed i Vigili del Fuoco avevano provveduto a liberare dai tronchi degli alberi caduti, e provenienti dai terreni demaniali assegnati alla tutela del , esclusivamente il mappale 125 del foglio 57, ritenendo di avere così Controparte_3 adempiuto al ripristino di quanto strettamente necessario per garantire le primarie necessità di messa in sicurezza;
- che era intervenuta, inoltre, E-Distribuzione per ripristinare l'alimentazione elettrica nell'intera linea,
a servizio anche delle proprietà di “ ”, compromessa a causa della rottura dei Controparte_1 cavi di alta tensione provocata dalla caduta degli alberi provenienti dai terreni demaniali (ricadenti sotto la tutela del ), con posizionamento anche di un generatore di corrente;
Controparte_3
-che, successivamente, non era stato eseguito nessun altro intervento da parte dell'Ente gestore dei beni demaniali, nemmeno in occasione di ulteriori eventi atmosferici arrecanti danni, avvenuti nel successivo mese di dicembre 2023;
- che, in data 9 gennaio 2024, erano stati eseguiti interventi sul fiume , con un'imbarcazione, CP_3
“come documentano immagini fotografiche e filmati effettuati dalla sottoscritta, aventi per oggetto
4 la manutenzione della sponda sinistra dell'argine nel tratto prospiciente alle proprietà di “
[...]
”; Controparte_1
- di avere constatato, in data 22 marzo 2024 e 18 aprile 2024, l'esecuzione di ulteriori interventi sul fiume , “con operatori a bordo di un'imbarcazione, che, con una ruspa ed altri attrezzi, hanno CP_3 rimosso tronchi che erano riversi sull'acqua nelle sponde fluviali della riva sinistra prospicienti al foglio 57 mappale 105 e con esso confinanti e con l'intervento di un operatore a bordo che, sceso dall'imbarcazione, si è inoltrato nell'area del terreno risultante catastalmente al foglio 57 mappale
105, munito di motosega, effettuando tagli di alberi senza alcuna autorizzazione della sottoscritta, nelle proprietà della società “ ”, come documentano immagini fotografiche Controparte_8
e filmati effettuati dalla sottoscritta in cui sono visibili tronchi di alberi tagliati e non eradicati.
- di essersi vista notificare in data 27 marzo 2024 l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 26 marzo 2024, qui impugnata, con la quale il , a seguito della ricevuta segnalazione dell'PO Controparte_2
(' ”) in data 15 marzo 2024 e successiva integrazione del 25 Controparte_6 marzo 2024 circa il riscontrato ribaltamento di una pianta con interessamento della sponda dell'argine golenale del fiume (censita catastalmente al foglio 57 mappale 105, antistante l'immobile sito CP_3 in località Stradello Tirolo, censito catastalmente al foglio 57 mappale 103 nel comune di
) che si presentava franata, e del segnalato rischio che tale dissesto spondale potesse CP_2 compromettere la stabilità dell'immobile sovrastante con probabile rischio di cedimento, ordinava alla società di non utilizzare l'immobile in questione sino al ripristino del dissesto spondale CP_1 golenale necessario al fine di garantire l'incolumità delle persone;
- che nelle considerazioni dell'Ordinanza in oggetto, veniva, in particolare, riportato che, “trattandosi di immobile e sponda di argine golenale di proprietà privata, nelle segnalazioni su esposte, l' CP_6
chiede che la proprietà dell'immobile intervenga quanto prima a Controparte_6 ripristinare il dissesto verificatosi, mettendo così in sicurezza l'immobile a rischio crollo, facendo presente che per quanto concerne la possibile tutela della proprietà privata da possibili erosioni del fiume, la proprietà ha la facoltà prevista dal T.U. 25/07/1904 n. 523 artt. 58 e 95 di difendersi con opere radenti a proprie cure e spese previa autorizzazione idraulica da rilasciarsi a cura dell'
”; quindi, il Sindaco, ritenuto necessario un provvedimento di CP_6 Controparte_6 CP_6 inagibilità dell'immobile adibito a rustico in attesa dei necessari interventi di ripristino del dissesto spondale dell'argine golenale, ravvisata «l'assoluta urgenza, indifferibilità e necessità di un intervento ai fini della prevenzione del pericolo per l'incolumità delle persone», dichiarava l'inagibilità dell'immobile adibito a rustico sito in Stradello Tirolo, n°12 Comune di Roncoferraro (MN), di proprietà della ditta INSOLITA SOCIETA' SEMPLICE, con sede in Borgo Virgilio (MN), Via Cisa
86/N, corrispondente al N.C.E.U. al Fg. n° 57, mapp. n° 103.
2. Con il proposto ricorso la rag. sull'assunto che i fatti descritti unitamente agli interventi Pt_1 effettuati sulla sponda (che hanno visto anche l'interessamento del terreno sovrastante) senza l'autorizzazione della proprietaria , i) ha richiamato la normativa che individua le competenze CP_1 tra i diversi Enti per la tutela delle risorse idriche e, in particolare, della GI RD per il
Reticolo Idrico Principale, con la precisazione che sul fiume la competenza è assegnata CP_3 all'PO, ii) ha altresì richiamato la normativa speciale quanto al “ruolo che il ha CP_3 CP_3 nella funzione di tutela delle aree della GI RD che gli sono state affidate nonché – nella
5 figura del presidente – una funzione di vigilanza degli interventi che, nel territorio affidato, devono essere eseguiti”, allegando che “Le attività corrispondenti alle funzioni di tutela e di vigilanza non sono state poste in essere né dal né dal presidente del medesimo Ente, nemmeno in Controparte_3 occasione degli interventi di manutenzione nelle aree dell'alveo e delle sponde del fiume , CP_3 avvenuti con le imbarcazioni, nelle date del 9 gennaio 2024, 22 marzo 2024 e 18 aprile 2024, poiché se avessero avuto luogo non si sarebbero potute eseguire quelle operazioni che hanno determinato il dissesto spondale dell'argine golenale oggetto del presente ricorso”.
Denunciando, quindi, la totale assenza di interventi manutentivi da parte del a tutela Controparte_3 dell'area oggetto del ricorso e l'inerzia del , che non avrebbe promosso Controparte_2 alcuna azione volta ad ottenere un'efficacia operatività dell'Ente preposto dalla GI RD, nonché “la totale inerzia di ogni organo della Pubblica Amministrazione o di ogni Ente di emanazione della stessa, invece all'uopo preposti o istituiti, con il malcelato obiettivo di disattendere ai propri compiti istituzionali 'incuria assoluta in cui versa il territorio'”, la ricorrente ha individuato nelle operazioni compiute sulla sponda fluviale (di cui viene dato conto nell'ordinanza n. 4 del
), con l'eseguito taglio di alberi con motosega, la causa dei danni Controparte_2 asseritamente riportati dalla proprietà di , sostenendo che prima di tali interventi nessuna CP_1 problematica era stata ravvisata (v. pag. 26 ric.); quindi, richiamati gli artt. 2043 e 2051 c.c., e lamentando l'ingente danno asseritamente prodotto alla proprietà di dalla violazione o CP_1 disapplicazione delle plurime norme speciali e codicistiche elencate in ricorso, ha chiesto:
- il risarcimento per lesione di interessi legittimi affinchè, valutate tutte le circostanze di fatto
e accertato il comportamento complessivo ed individuale degli Enti della pubblica amministrazione, ciascuno per la propria competenza, una volta avendo potuto stabilire quale sia, tra i numerosi aventi causa, nell'intricatissimo quadro normativo delle deleghe che, non a caso, è stato volutamente riportato in ordine cronologico nei motivi in diritto del presente ricorso,
–venga riconosciuto congruo indennizzo risarcitorio, per il danno che la ricorrente ha subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei compiti affidati agli Enti dalla normativa nazionale e/o regionale nonché Enti incaricati alle funzioni di difesa del suolo, polizia idraulica e di tutela delle risorse idriche, in seno alla stessa normativa,
–venga disposta l'assunzione in capo al convenuto o ad altro Controparte_2 soggetto tra gli Enti di emanazione della Pubblica Amministrazione deputati alla manutenzione del tratto fluviale de quo, dell'esecuzione delle opere necessarie al ripristino allo stato di piena stabilità del terreno in attuale condizione di dissesto e garantendo altresì che il sovrastante fabbricato non subisca danni, il tutto a cura e spese dell'Ente designato, ovvero, venga disposta la rifusione delle spese occorrenti per gli interventi di ripristino con una corrispondente somma di denaro, come sarà quantificata in seguito agli accertamenti che verranno ordinati nel corso del presente processo, anche, qualora l'Autorità adita lo ritenga opportuno, con la nomina di consulente tecnico.
6 3. Come indicato in premessa, con il proposto ricorso, riportante quale oggetto “ricorso avverso l'ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2024”, la rag. ha citato in giudizio, avanti a questo Pt_1
Tribunale, il , chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, Controparte_2
“nonché l'analisi dell'operato” di detto contestualmente, la ricorrente ha chiesto, ai sensi CP_2 dell'art. 106 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa del , Controparte_5 dell' e del ,” affinchè, Controparte_6 Controparte_7 acquisita la documentazione relativa agli interventi di manutenzione nonché dei sopralluoghi effettuati nelle sponde del tratto fluviale in oggetto, siano accertate le responsabilità nei fatti accaduti come su illustrati e valutata l'eventuale condanna a rispondere in solido od in alternativa o in proporzione alla responsabilità riconosciuta del convenuto , per le indubbie Controparte_2 inadempienze di ciascuno di questi soggetti nelle circostanze di quanto è accaduto ed in relazione alle specifiche loro funzioni istituzionali totalmente disattese tanto quanto le inosservate normative vigenti, e per i conseguenti danni così provocati al territorio e alla ricorrente, quali innanzi illustrati
e quali saranno accertati nel corso del procedimento giudiziario, per quanto già precisato nei motivi in fatto ed in diritto del presente ricorso e per quanto potrà emergere nel merito del processo”.
4. Si è costituito in giudizio il ed ha eccepito, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ravvisando la sussistenza della giurisdizione di legittimità del Tar per la RD, atteso che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 della legge n. 833 del 1978 e degli artt. 50 e 54 del d. Lgs n. 67 del 2000, che disciplinano la potestà del Sindaco di intervenire con proprio ordini e comandi laddove ravveda ragioni di tutela dell'ordine pubblico o dell'incolumità delle persone disponendo ogni misura atta a scongiurare il verificarsi di eventi che possano loro nuocere. Poiché tale ordinanza non ha alcun contenuto volta a dirimere o regolare aspetti afferenti alla sponda, al regime delle acque o altre questioni di tale natura, ma è espressione del potere amministrativo di emettere provvedimenti contingibili e urgenti, avverso la stessa sarebbe ammissibile solo l'impugnazione avanti al giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva in merito alla valutazione del quomodo dell'esercizio del potere pubblico.
Il poi, pur professando la propria estraneità rispetto alle ulteriori doglianze e alle questioni CP_2 dedotte dalla ricorrente, riguardanti semmai gli enti preposti alla tutela delle acque e delle sponde, ha rilevato come, in ogni caso, il TRAP sarebbe funzionalmente incompetente a decidere, ritenendo che la vicenda sottesa rientri tra quelle spettanti alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche in base al riparto dettato dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1993.
Dalla incompetenza funzionale del TRAP deriverebbe, come conseguenza, il difetto di jus postulandi della ricorrente, posto che avanti al TSAP (come avanti all'autorità giudiziaria amministrativa) è obbligatorio il ministero di avvocato ed il ricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e non può essere presentato dalla parte, personalmente, come fatto nel caso di specie.
Nel merito, il ha rilevato la scarsa chiarezza espositiva e la non pertinenza delle allegazioni CP_2 rispetto alle richieste indirizzate indistintamente ad una pluralità di soggetti, con conseguente inammissibilità delle domande, sottolineando, in particolare che il ricorso, “redatto senza indicazione di specifiche censure e mediante una elencazione (alla rinfusa) di norme giuridiche, poi non
7 altrimenti circostanziate rispetto alla questione in evidenza, non integri nemmeno il presupposto minimo della necessaria tipicità e pertinenza delle ragioni dell'impugnazione e della veicolazione delle ragioni sottese alle doglianze mosse, ravvisandosi, esso, quindi, quale strumento esplorativo e generico invero inammissibile”. Infine, il ha ribadito la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva rispetto alle domande di accertamento dell'obbligo di ripristino della sponda, ovvero di condanna al risarcimento dei danni.
5. Si è costituito altresì l' , ritenutosi chiamato in giudizio per aver ricevuto la Controparte_3 notifica del ricorso, ed ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione del TRAP, come evincibile dalla stessa ordinanza sindacale che riporta puntualmente l'indicazione della sua impugnabilità mediante il ricorso al Prefetto di Mantova, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ovvero presentando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sempre in via pregiudiziale, subordinata, il CP_3
ha eccepito l'incompetenza funzionale del TRAP in favore del TSAP, con conseguente difetto
[...] di jus postulandi della sottoscrittrice del ricorso.
In via preliminare, il ha poi ulteriormente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva CP_3 rispetto ai chiesti interventi di ripristino degli argini dell'area golenale e di tutela dal rischio idrogeologico, rilevando di svolgere attività di salvaguardia e valorizzazione dell'area protetta, con la finalità di conservare e recuperare in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute;
funzioni che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'attività di manutenzione e gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate, spettanti all'Agenzia interregionale per il fiume
Po (PO) a cui la GI RD ha attribuito il potere di Polizia Idraulica.
Sul punto il ha rilevato che la stessa GI RD (con la comunicazione inviata ad CP_3
il 14.5.2014) e l'PO (con la comunicazione avente prot. del 4.6.2024) hanno CP_1 CP_3 riconosciuto ed indicato in PO l'Ente competente a fornire riscontro e a dover autorizzare la rimessione in pristino dell'area di proprietà della società . CP_1
Nel merito, infine, la difesa del ha contestato la tesi di parte ricorrente che, nel ricostruire i fatti, CP_3 ha ricondotto la causa dell'evento occorso alla presenza massiccia di nutrie e, quindi, all'inadempimento del alle operazioni di eradicazione di tali animali presenti nel Controparte_3
Mantovano, evidenziando l'erroneità di tale prospettazione;
ha, comunque, eccepito la propria incompetenza rispetto all'intervento indicato, in quanto rientrante nei compiti della Provincia di
Mantova, come reso evidente anche dall'approvazione da parte di quest'ultima in data 10.5.2024, contrariamente a quanto affermato da controparte, di un apposito Piano Triennale di contenimento ed
Eradicazione della . Per_1
Il ha chiesto, ad ogni buon fine, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Controparte_3 compagnia assicurativa per essere manlevato nel caso di soccombenza.
6. Verificata la regolare costituzione delle parti, alla prima udienza del 18.6.2024 venivano concessi i termini alle parti per il deposito di memorie ed il Giudice invitava la parte ricorrente a meglio precisare ed individuare le domande oggetto del giudizio, evidenziando la genericità e l'ampiezza delle questioni prospettate e la pluralità e diversità delle norme richiamate in ricorso.
8 6.1 Rigettata l'istanza del di autorizzazione alla chiamata del terzo, considerate le Controparte_3 eccezioni preliminari proposte, e senza espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussa all'udienza collegiale del 26.2.2025, in esito alla quale, esaurita la discussione orale, è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
7. Va preliminarmente evidenziato che il Giudice Delegato ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 106 c.p.c. sulla base del rilievo che colui che agisce in giudizio è tenuto ad indicare specificamente nell'atto introduttivo il petitum, la causa petendi e ad individuare precisamente i convenuti nei cui confronti vengono formulate le istanze e, in genere, tutti i soggetti ritenuti legittimati passivamente all'azione. Per cui l'autorizzazione alla chiamata del terzo può essere richiesta dal convenuto che intenda estendere il contraddittorio rispetto ad altre persone cui ritenga comune o connessa la causa ovvero anche dall'attore, ma solo qualora l'interesse a chiamare in causa un ulteriore soggetto terzo sia sorto dalle difese svolte dal convenuto. Pertanto, la richiesta formulata dalla ricorrente nello stesso ricorso introduttivo, in quanto esulante dai presupposti di cui all'art. 269 comma 3 cpc, è stata correttamente ritenuta inammissibile.
8. Ciò posto, la domanda proposta dalla nei confronti del , avente Pt_1 Controparte_2 ad oggetto i presunti vizi e l'inefficacia dell'ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2024, unitamente alla domanda di “risarcimento per lesione degli interessi legittimi”, è inammissibile e non esaminabile per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Invero, appartiene al giudice amministrativo la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia risarcitoria instaurata dal privato nei confronti della P.A. e fondata sull'annullamento di un'ordinanza sindacale, atteso che, a fronte del provvedimento emesso dall'organo amministrativo nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali al medesimo spettanti, le posizioni del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo.
9. Quanto all'ulteriori domande confusamente dedotte con richiamo a normative speciali ed, anche, codicistiche (quanto alla domanda ex artt. 2051 e 2043 c.c.), il ricorso è nullo per mancata indicazione, in maniera chiara e puntuale, delle condotte asseritamente illegittime o contra jus e della loro imputazione specifica ai singoli enti menzionati: la ricorrente ha infatti allegato diverse cause
(quali la presenza delle nutrie, gli eventi atmosferici e calamitosi del luglio 2023 e gli interventi manutentivi eseguiti sulla sponda sinistra dell'argine nel tratto prospiciente la proprietà di , CP_1 da non meglio identificati operatori a bordo di un'imbarcazione) all'origine del dissesto riscontrato da PO rispetto all'argine golenale, senza però specificare ed individuare i soggetti cui attribuire le singole responsabilità.
La parte, inoltre, dopo aver indicato in maniera farraginosa le diverse circostanze ed eventi, tra loro scollegati, individuandoli quali possibili cause del dissesto spondale, ha prospettato l'esistenza di danni riportati nella proprietà immobiliare di , senza tuttavia indicarne la natura e l'entità, né CP_1 allegare prove a supporto degli addotti fatti lesivi, rimasti quindi al rango di mere asserzioni apodittiche di parte.
Dalla documentazione prodotta in causa dal confrontata con quanto prodotto dalla CP_2
si ha riscontro unicamente dei fatti come rappresentati dal convenuto ovvero che Pt_1 CP_2
9 i tecnici della Agenzia Interregionale per il fiume Po (PO), in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati, avevano appurato che, a causa del ribaltamento di una pianta, una parte della sponda censita catastalmente al foglio n. 57, mappale numero 105, NCEU (antistante l'immobile sito in località
Stradello Tirolo nel Comune di , di proprietà ), si presentava franata e tale CP_2 CP_1 dissesto spondale dell'argine golenale poteva compromettere la stabilità dell'immobile sovrastante con probabile rischio di cedimento. Pertanto, l'PO, con pec del 15.3.2014, poi integrata con altra pec del 25.3.2024, aveva comunicato al Comune la situazione di pericolo riscontrata, allegando fotografie ed estratto mappa rappresentanti i luoghi (docc. 2 e 3 fasc. Comune) ed invitando la proprietà – tramite il Comune – ad intervenire il prima possibile per il ripristino del dissesto verificatosi, così da mettere in sicurezza l'immobile a rischio crollo.
Con la medesima comunicazione PO aveva fatto altresì presente: “Per quanto concerne la possibile tutela della proprietà privata da possibili erosioni del fiume, la Ditta proprietaria dell'immobile, ha la facoltà prevista dal T.U. 25/07/1904 n. 523 artt. 58 e 95 di difendersi con opere radenti a proprie cure e spese previa autorizzazione idraulica di questo Ufficio”.
Alla luce della segnalazione di pericolo rappresentata, il Sindaco dei Comune di CP_2 emetteva quindi l'ordinanza contingente ed urgente qui impugnata, con la quale intimava di non utilizzare il rustico interessato dal rischio crollo sino al ripristino della situazione spondale ovvero alla cessazione della situazione di pericolo.
A fronte di tale situazione, la ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che il dissesto spondale debba essere ricondotto all'erosione causata dallo scavo di tane ad opera delle nutrie, a non meglio precisati eventi atmosferici e calamitosi, nonché agli interventi manutentivi asseritamente eseguiti sul fiume a decorrere dal gennaio 2024 -da non meglio identificati operatori a bordo di CP_3 un'imbarcazione- e all'intervento eseguito a marzo 2024 con cui altri operatori avevano rimosso tronchi riversi sulla sponda ed avevano effettuato tagli di alberi presenti sulla riva di proprietà di
, senza alcuna autorizzazione preventiva di questa. Per cui la causa del dissesto della sponda CP_1
e del procurato pericolo sarebbe in buona sostanza da ricondurre all'omessa o inadeguata manutenzione/cura delle rive del fiume e delle sponde e in genere al comportamento inerte tenuto dagli Enti preposti al controllo e alla manutenzione.
Le allegazioni di parte, oltre a risultare del tutto generiche e vaghe, sono sfornite di alcun elemento probatorio, tanto meno per quanto riguarda gli interventi manutentivi accusati di illiceità, interventi che la ricorrente assume di aver documentato con immagini fotografiche e video, tuttavia mai prodotti agli atti del giudizio.
10. In definitiva, il ricorso, come strutturato, non rispecchia i presupposti minimi di determinazione dell'oggetto della domanda e di puntuale individuazione del petitum e della causa petendi, elementi essenziali anche allo scopo di individuare i “soggetti del processo”, nel caso di specie solo ipoteticamente indicati tra una rosa di soggetti, tanto che la ricorrente ha inammissibilmente rimesso al Tribunale l'individuazione dei responsabili dei fatti assuntivamente lesivi.
Vi è inoltre richiamo ad un lungo elenco di norme astrattamente applicabili, senza che risulti chiara e definita la causa petendi.
10 Non vi è in ogni caso allegazione di fatti costitutivi del preteso diritto risarcitorio azionato ex artt.
2043 e 2051 cit., né risultano produzioni documentali in grado di orientare la relativa individuazione da parte del giudice e la possibilità di confutazione, se del caso, ad opera di controparte.
Deve aggiungersi che la ricorrente ha anche del tutto omesso di allegare, prima che provare, i danni asseritamente riportati dalla sua proprietà, in ordine sia all'effettiva esistenza, che alla relativa consistenza ed ammontare.
Ne consegue, sotto il profilo in esame, l'inevitabile rigetto delle domande svolte.
11. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata al rimborso in favore del e dell' delle spese di lite del presente giudizio Controparte_2 Controparte_3 che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ed applicati i valori minimi per tutte le fasi attesa la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni trattate, vengono liquidate in complessivi € 5.431,00 per ciascuna parte per compensi, di cui € 1.064,00 per la fase studio, € 708,00 per la fase introduttiva, €
1.869,00 per la fase di trattazione ed € 1.790,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della RD, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in merito alla domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale n. 4 del 26.3.2014 emessa dal;
Controparte_2
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- condanna in proprio e quale in proprio e quale legale rappresentante Parte_3 della società “ ”, alla rifusione, in favore del Controparte_1 Controparte_2
e dell' , delle spese processuali, liquidate per ciascuna di tali parti in Controparte_3 complessivi € 5.431,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere Del. Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
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