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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2314/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4072/2024 del Tribunale di Napoli vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n. 40, presso lo studio degli
Avv.ti Alfredo Lupo, Monica Lupo e Roberta Lupo, dai quali è rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Paolo Emilio Imbriani, presso lo studio degli Avv.ti Giuliano Ferraro e Giuseppe Lombardi, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art.352 c.p.c. entrambe le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni.
L'appellante così concludeva: 1) accogliere l'appello proposto dal sig. Pt_1 avverso la sentenza n.4072/2024 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in
[...]
riforma della sentenza di primo grado: a) dichiarare il sig. egittimato Parte_1
alla domanda come proposta;
b) dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta dal sig. previa eventuale sua diversa qualificazione Parte_1
giuridica; c) accertare e dichiarare che la domanda, comunque, proposta dal sig. congiuntamente con la è stata pienamente accolta;
d) accertare e Pt_1 CP_2
dichiarare che il sig. non è soccombente rispetto alla convenuta Parte_1 [...]
, ma parte vittoriosa insieme con l'attrice ; CP_1 Parte_2
e) in ogni caso, riformare o annullare o revocare la condanna del sig. Parte_1
al pagamento delle spese legali ed accessori di legge nei confronti della convenuta soccombente sig.ra e per essa ai legali distrattari;
f) Controparte_1
condannare la convenuta soccombente sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese legali relative al processo di primo grado in favore del sig. Parte_1
con le maggiorazioni di legge;
2) condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese relative al presente processo, oltre maggiorazioni previste dalla legge.
L'appellata così concludeva: “1) nel confermare la sentenza di primo grado n.
4072/2024 del Tribunale di Napoli nella parte in cui viene dichiarata inammissibile la domanda del con condanna del medesimo al pagamento delle spese legali, Pt_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello; 2) con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare (sospensiva), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge con attribuzione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.9.2022 e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Pt_1 Controparte_1
ed esponevano:
-che nel gennaio 2019 essa rilasciava in favore del figlio Parte_2
procura al fine di eseguire operazioni bancarie in sua vece stante lo Parte_1
stato di malattia in cui si trovava a seguito di caduta accidentale, cui era seguito ricovero in casa di cura privata;
-che il avuto accesso ai conti bancari della madre, veniva a conoscenza che Pt_1
nei precedenti anni la madre aveva trasferito a tale Parte_3
per oltre euro 941.000,00 e prelievi a mezzo bancomat per molte decine di migliaia di euro, restando titolare solo di circa € 20.000,00 presso la Banca di Credito
Popolare di Torre del Greco e di circa € 90.000,00 presso Che Banca;
- che, sotto il profilo soggettivo si era evidenziato che la , coniugata con CP_1 che svolge l'attività di custode di un fabbricato vicino a quello ove Persona_1
abitava la aveva conosciuto la ormai vedova dal 2002 e di molti anni CP_2 CP_2
più anziana, in una sala da ballo poco prima del 2013 con la quale aveva poi stretto un rapporto di “amicizia” dai contorni quanto meno inusuali, se non addirittura
“morbosi”, tanto da riuscire ad allontanarla dal figlio e dalla sua famiglia, Pt_1
benché abitassero nello stesso fabbricato;
-che, una volta scoperte le operazioni finanziarie innanzi indicate, il aveva Pt_1
presentato una circostanziata denuncia nei confronti dei coniugi Controparte_3 per circonvenzione d'incapace e per ogni altro reato fosse ravvisabile dai fatti così come esposti e documentati;
-che dopo le opportune indagini anche in sede bancaria, era disposto il rinvio a giudizio della (insieme con il marito per i reati di cui agli artt. 81 CP_1 Per_1
cpv c.p., 110 c.p., 643 c.p. e 648-ter, 1° c., c.p.;
-che nel corso delle indagini svolte in sede penale, peraltro, il 15.6.2021 la
[...] aveva dichiarato testualmente quanto segue “(…) Nel 2013 la CP_1 Parte_2
insistette con me per farsi accompagnare presso la filiale di Napoli CP_4
Mergellina e nel tempo mi regalò una somma notevole, circa un milione di € …(..)”, nonché di aver utilizzato per scopi personali la carta di credito della;
Parte_2
-che la convenuta, in sostanza, aveva confermato di aver ricevuto le predette somme a titolo gratuito e, quindi, a titolo di donazione.
Tanto premesso, chiedevano: “A) accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 782 1° comma c.c. e degli artt. 48 e 49 della L.89/1913 (cd. Legge notarile) delle donazioni di denaro per complessivi €. 941.195,08 eseguite da Parte_2
in favore di mediante le seguenti operazioni
[...] Controparte_1 bancarie;
A.1 donazione di €.862.702,62 effettuata mediante bonifico telematico del
17.9.2013 (valuta 17.9.2013) di €.862.702,62 dal conto corrente n.1323 intestato a
al conto corrente n.0341 cointestato Parte_2 [...]
(All.9) e quindi con successivi bonifici telematici Parte_4
(i) di €.862.000,00 eseguito ancora il 17.9.2013 (valuta sempre 17.9.2013) dal conto
n.0341 cointestato a quello n.4221 CP_2 Parte_4 intestato alla sola (AIl. 10) e (ii) di €. 700,62 sempre il Controparte_1
17.9.2013 (valuta 17.9.2013) dal conto n.0341 cointestato
[...]
al conto n.7876 intestato alla sola Parte_4 CP_1 (All. 11); A.2 donazione di €.50.000,00 effettuata mediante bonifico
[...]
telematico Il 5.11.2013 (valuta 5.11.2013) dal conto n.0341 cointestato
[...]
al conto n.7505 intestato sempre e solo a Parte_4 [...]
(All. 13); A.3 donazione di €.8.499,46 effettuata mediante bonifico CP_1
telematico il 29.7.14 (valuta 29.7.2014) dal conto n.1588 cointestato
[...]
al conto n.7876 intestato (All. Parte_4 Controparte_1
15); A.4 donazione di €.17.000,00 effettuata il 25.9.2013 mediante trasferimento quote fondo d'investimento per un controvalore di €. 17.000,00 dal conto deposito titoli intestato a al conto deposito titoli cointestato con Parte_2 [...]
(All. 16); A.5 donazione di €.2.993,00 effettuata il 26.6.2013 CP_1
mediante bonifico dal c/c 1729 intestato a in favore di Parte_5 [...]
(All. 17); CP_1
B. per effetto di quanto sub A, condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_2
€.941.195,08, o del diverso maggiore o minore importo eventualmente accertato in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascuna donazione e fino alla data dell'effettivo pagamento;
C. condannare la sig.ra eventualmente anche a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, al pagamento in favore della sig.ra Parte_2
dei mancati frutti percepiti dall'attrice sulle somme erogate a far data dal 2013, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche mediante ctu che fin d'ora si richiede o nella misura che il Tribunale riterrà equa;
D. condannare la sig.ra
[...]
al pagamento delle spese e delle competenze professionali, oltre CP_1
accessori di legge (cassa avvocati, iva e rimborso forfettario spese generali), con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Inoltre, gli attori proponevano istanza di sequestro conservativo, chiedendo: “Ai sensi degli artt. 669 quater, 669 sexsies e 671 c.p.c., stante il fumus boni iuris rappresentato dall'evidenza documentale delle erogazioni di denaro a titolo gratuito
e dalle dichiarazioni rese dalla convenuta anche nel procedimento penale e il periculum in mora, consistente nel grave rischio che, nel tempo occorrente per conseguire un titolo esecutivo giudiziale, possa essere definitivamente pregiudicata qualsiasi possibilità di recupero di un credito così rilevante, si chiede che il Giudice istruttore che verrà designato da Codesto On. le Tribunale, voglia disporre inaudita altera parte o, in subordine, previa comparizione delle parti, il sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e presso terzi di pertinenza della sig.ra
[...]
fino alla concorrenza della somma di euro 1.300.000 CP_1
(unmilionetrecentomila euro) o del diverso importo che verrà riterrà equo in relazione ai fatti di causa”.
Si costituiva la quale contestava la domanda e chiedeva “a) in Controparte_1 via preliminare, dichiarare la sospensione dell'azione civile ex art. 75 c.p.p. per le motivazioni esposte in narrativa;
b) in ogni caso, rigettare ogni domanda spiegata nei confronti della GN;
c) in via riconvenzionale, condannare parte CP_1
attrice alla restituzione della somma di euro 79.192,00 in quanto oggetto di donazioni di modico valore di beni mobili per cui la legge non prevede la necessità della forma pubblica;
c) con vittoria di spese e competenze della fase cautelare, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge con attribuzione”.
Depositata documentazione la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n. 4072/2024, pubblicata il 15.04.2024, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, dichiara la Parte_2 Controparte_1 nullità delle donazioni per importo complessivo di € 938.202,08
(novecentotrentottomiladuecentodue/08) di cui alle seguenti donazioni:
2. La donazione di € 862.702,62 effettuata il 17.09.2013. Questa è avvenuta mediante più operazioni Dapprima un bonifico telematico del 17.9.2013 (valuta 17.09.2013) di € 862.702,62 dal conto corrente n. 1323 intestato a al Parte_2
conto corrente n. 0341 cointestato e Parte_4 quindi con successivi bonifici telematici (i) di € 862.000,00 eseguito ancora il
17.9.2013 (valuta sempre 17.9.2013) dal conto n. 0341 cointestato
[...]
a quello n. 4221 intestato alla sola Parte_4 CP_1
e (ii) di € 700,62 sempre il 17.9.2013 (valuta 17.9.2013) dal conto n. 0341
[...]
cointestato al conto n. 7876 intestato Parte_4 alla sola 3. La donazione di € 17.000,00 effettuata il Controparte_1
25.09.2013 mediante trasferimento quote fondo d'investimento per un controvalore di € 17.000.00 dal conto deposito titoli intestato a al conto Parte_2 deposito titoli cointestato con .
4. La donazione di € 50.000.00 Controparte_1
effettuata mediante bonifico telematico il 5.11.2013 (valuta 5.11.2013) dal conto n.
0341 cointestato al conto n. 7505 Parte_4 intestato sempre e solo a 5. La donazione di € 8.499,46 Controparte_1 effettuata mediante bonifico telematico il 29.07.14 (valuta 29.07.2014) dal conto n.
1588 cointestato al conto n. 7876 Parte_4 CP_1
intestato "; 2) condanna alla restituzione Controparte_1 Controparte_1 in favore di dell'importo complessivo di € 938.202.08 Parte_2
(novecentotrentottomiladuecentodue/08) oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda e sino al soddisfo;
3) dichiara inammissibile la domanda del 4) dichiara infondata la domanda riconvenzionale della Pt_1 [...]
5) condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_2
delle spese del giudizio, comprese quelle della doppia fase cautelare,
[...] che qui liquida in € 64.236,00 per compensi ed in € 2.569,70, per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attrice; 6) condanna
[...]
al pagamento in favore di delle spese di questo Pt_1 Controparte_1 giudizio di merito che qui liquida in € 22.247,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte convenuta”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 7.5.2024 proponeva appello
[...]
contestando la statuizione di inammissibilità della domanda proposta, Pt_1
nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Proponeva altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e/o l'esecuzione della stessa ex art. 283 c.p.c. e chiedeva: “accogliere il presente appello e, per l'affetto, in parziale riforma della sentenza n.4072/2024 resa dal
Tribunale di Napoli il 15.4.2024 nel procedimento R.G. 20881/2022, voglia così disporre: 1) in via preliminare: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., per le ragioni innanzi esposte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e/o dell'esecuzione nelle more eventualmente intrapresa nei confronti del sig. 2) nel merito: accogliere l'appello proposto dal Parte_1
sig. avverso la sentenza n.4072/2024 del Tribunale di Napoli per i Parte_1
motivi innanzi esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
1.dichiarare il sig. legittimato alla domanda come proposta;
Parte_1
2.dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta dal sig. Parte_1
previa eventuale sua diversa qualificazione giuridica;
3.accertare e dichiarare che la domanda, comunque, proposta dal sig. ongiuntamente con la è stata Pt_1 CP_2
pienamente accolta;
4.accertare e dichiarare che il sig. non è Parte_1 soccombente rispetto alla convenuta ma parte vittoriosa Controparte_1
insieme con l'attrice ;
5.in ogni caso, riformare o annullare Parte_2
o revocare la condanna del sig. al pagamento delle spese legali ed Parte_1
accessori di legge nei confronti della convenuta soccombente sig.ra CP_1
e per essa ai legali distrattari;
6.condannare la convenuta soccombente
[...]
sig.ra al pagamento delle spese legali relative al processo di Controparte_1
primo grado in favore del sig. con le maggiorazioni di legge;
3) sulle Parte_1
spese del presente grado di giudizio: condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese relative al presente processo, oltre maggiorazioni previste dalla legge”.
Si costituiva la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. non avendo l'appello alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito contestava le argomentazioni poste a sostegno dell'appello e ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria delle spese e conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento in data la Corte accoglieva la domanda ex art.283 e 351 c.p.c.
e sospendeva l'esecuzione e/o esecutività della impugnata sentenza.
Indi, concessi i termini ex art.352 c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 20.3.2025 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento, sollevata dall'appellata deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019). Ogni accertamento in proposito sia da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
Nel merito l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il giudice di primo grado con la sentenza appellata accoglieva la domanda proposta da e dichiarava la nullità delle donazioni per un ammontare Parte_2
complessivo euro 938.202,08 e condannava in favore della Controparte_1
alla restituzione del predetto importo, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda di in quanto soccombente Pt_1
lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della con CP_1
distrazione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
In particolare sul punto il giudice di primo grado, dopo aver precisato che gli attori
“nell'atto introduttivo di questo giudizio chiedono accertarsi la nullità delle donazioni per difetto di forma ma chiedono che la restituzione dei relativi importi avvenga in favore in favore della sola nella qualità di donante nei contratti di Parte_2 donazione ritenuti nulli”, affermava che “ il non è legittimato a chiedere Pt_1 neppure la sola nullità di questi contratti tra la madre e la ”, in quanto CP_1 seppure “è vero che ai sensi dell'art. 1421 c.c. chiunque vi abbia interesse può chiedere la nullità di un contratto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità in modo univoco ha precisato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità” (Cass. 2670/2020; Cass. 338/2001;
Cass. 526/1967).
Precisava inoltre che “allo stato il on è titolare di alcun diritto che può essere Pt_1
concretamente leso dai contratti di cui è causa tra la madre e la . Egli CP_1 vanta al più un'aspettativa successoria, ove sopravviva alla madre, ma che non ha al momento la veste di un diritto soggettivo che possa ritenersi leso da queste pattuizioni inter alios.”, essendo titolare di “ un'aspettativa di fatto e non di diritto”. La statuizione relativa alla nullità delle donazioni e alla restituzione degli importi non
è stata oggetto di impugnazione da parte della convenuta ed è passata in cosa giudicata.
Propone appello avverso la statuizione di inammissibililtà della domanda da Pt_1
lui proposta e con il primo motivo di appello sostiene la erroneità della decisione per ingiusta e non corretta valutazione della domanda, avendo egli assunto la qualità di mero interventore adesivo semplice o dipendente ex art.105 co. 2 c.p.c., supportando ab initio l'accoglimento della domanda proposta dalla madre
[...]
quale attrice sostanziale nel giudizio di primo grado. Parte_2
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c.. e contesta la decisione del giudice di prime cure che negava la sussistenza in capo ad esso di un interesse giuridicamente Pt_1 qualificato all'azione di nullità del contratto ex art. 1421 c.c. e, quindi, la sua legititmazione a proporla.
Sostiene in proposito che il suo interesse, in quanto figlio della doveva CP_2
considerarsi in re ipsa e comunque dimostrato per presunzioni sulla base di molteplici elementi gravi, precisi e concordanti: il rapporto parentale madre/figlio,
l'interesse alla salvaguardia dei diritti del genitore, l'interesse alla tutela della posizione della madre quale soggetto fragile e non autosufficiente, l'interesse a non dover supportare finanziariamente la madre in caso di mancanza di autonomia patrimoniale, l'interesse alla tutela della dignità della madre rispetto ad operazioni finanziarie illegittime.
Con il terzo motivo di appello lamenta la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art.91 c.p.c. e contesta la condanna alle spese processuali in favore della convenuta , sostenendo che la domanda di nullità delle donazioni da lui CP_1
formulata insieme alla era stata comunque integralmente accolta e pertanto CP_2
egli non può essere considerato soccombente in quanto la non aveva CP_1
spiegato una differente difesa con riferimento alla sua posizione.
Ribadiva infine che, qualificato correttamente come interventore ad adiuvandum, avrebbe dovuto seguire le sorti della parte adiuvata vittoriosa, con conseguente condanna della al pagamento delle spese in suo favore. CP_1
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento cui conseguente l'assorbimento delle ulteriori censure. Posto che il giudice di merito ha ampi poteri discrezionali per interpretare la domanda e attribuire alla stessa la corretta qualificazione giuridica a prescindere dalle espressioni letterali adottate dalle parti, valutando l'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, considerandone l'intero contenuto e lo scopo sostanziale che la parte intendeva perseguire, va sottoloneato che la domanda introduttiva del giudizio, volta alla dichiarazione di nullità delle donazioni ed alla conseguente condanna della alla restituzione delle somme, è stata CP_1 avanzata da in favore di se stessa, con l'adesione del figlio Parte_2
che ha partecipato al giudizio, senza avanzare alcuna pretesa economica in Pt_1 proprio, limitandosi a supportare l'accoglimento della domanda di nullità proposta dalla madre.
Egli ha partecipato al processo in veste solo apparente di attore, non rappresentando alcun diritto nei confronti della convenuta e non formulando alcuna richiesta in suo favore;
ha partecipato in sostanza nella qualità di mero interventore adesivo semplice o dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., avendo semplicemente supportato l'accoglimento della domanda proposta dalla madre, attrice sostanziale.
In proposito giova ricordare che l'intervento adesivo semplice o dipendente ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una o di alcune delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, cioè una posizione più attenuata del diritto soggettivo perfetto, in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Cass.n. 427 del 11/02/1966). In particolare, con l'intervento adesivo dipendente l'interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri già pendente, che è - e rimane - l'unica dibattuta nel processo;
egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all'eccezione di una delle parti, già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall'emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato inter alios che riesca utile mediatamente anche ad esso, mentre la sconfitta della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi (Sez. 2, Sentenza n. 1990 del
06/06/1969). In sostanza, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato); tale interesse che muove il terzo va ravvisato in ciò che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (Cass.n. 2516 del 18/10/1967).
Né modifica la sua posizione sostanziale la circostanza che abbia partecipato al giudizio fin dall'inizio sottoscrivendo l'atto introduttivo con il quale la madre chiedeva la tutela del suo diritto.
Come chiarito dalla Suprema Corte il terzo, che abbia un proprio interesse e che è legittimato – ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2 – ad intervenire nel giudizio già pendente inter alios per sostenere le ragioni di una delle parti, può, al medesimo fine, prendere parte all'atto di citazione col quale la parte le cui ragioni ha interesse a sostenere propone la propria domanda, al fine di aderire ab initio ad essa e sostenerne l'accoglimento (Cass. n. 25135/2015).
Va riconosciuta pertanto la possibilità di intervento adesivo dipendente sin dall'atto di citazione, anche quando il terzo appaia formalmente come “attore”, purché si rilevi, in concreto, che egli non agisca per tutelare un proprio diritto soggettivo, come nel caso di specie, ma un interesse strettamente collegato a quello della parte adiuvata, il cui esito possa riverberarsi in senso favorevole o sfavorevole anche nella sua sfera giuridica.
Alla stregua delle considerazioni che precedono può affermarsi che la posizione sostanziale del pur apparendo formalmente come attore, corrisponde a Pt_1
quella di interventore adesivo dipendente, non avendo egli introdotto nel processo alcuna autonoma domanda o ampliato il thema decidendum o chiesto alcun bene della vita per sé, e rivolto solo a sostenere le ragioni della madre, soggetto titolare esclusivo del diritto controverso.
Così qualificata la posizione sostanziale del discende la piena ammissibilità Pt_1
della domanda proposta.
La sentenza appellata va in tali sensi riformata.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059). Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n.
10985).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente.
Per quanto riguarda le spese del giudiizo di primo grado va considerato che il giudice già liquidava le spese in favore di , rispetto alla Parte_2 quale il ha assunto la medesima posizione, sicchè a quest'ultimo può essere Pt_1 riconosciuto il solo importo corrispondente all'aumento per il caso di difesa di più parti.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati con D.M 147/2022, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4072/2024 del Tribunale di Napoli nei Parte_1
confronti di , con atto notificato in data 7.5.2024, così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza Parte_1 impugnata dichiara l'ammissibilità della domanda proposta;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 6.680,00 e quanto al secondo grado in euro 3.966,00 per compensi ed euro 355,00 per esborsi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, addì 17.4.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2314/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4072/2024 del Tribunale di Napoli vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n. 40, presso lo studio degli
Avv.ti Alfredo Lupo, Monica Lupo e Roberta Lupo, dai quali è rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Paolo Emilio Imbriani, presso lo studio degli Avv.ti Giuliano Ferraro e Giuseppe Lombardi, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art.352 c.p.c. entrambe le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni.
L'appellante così concludeva: 1) accogliere l'appello proposto dal sig. Pt_1 avverso la sentenza n.4072/2024 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in
[...]
riforma della sentenza di primo grado: a) dichiarare il sig. egittimato Parte_1
alla domanda come proposta;
b) dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta dal sig. previa eventuale sua diversa qualificazione Parte_1
giuridica; c) accertare e dichiarare che la domanda, comunque, proposta dal sig. congiuntamente con la è stata pienamente accolta;
d) accertare e Pt_1 CP_2
dichiarare che il sig. non è soccombente rispetto alla convenuta Parte_1 [...]
, ma parte vittoriosa insieme con l'attrice ; CP_1 Parte_2
e) in ogni caso, riformare o annullare o revocare la condanna del sig. Parte_1
al pagamento delle spese legali ed accessori di legge nei confronti della convenuta soccombente sig.ra e per essa ai legali distrattari;
f) Controparte_1
condannare la convenuta soccombente sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese legali relative al processo di primo grado in favore del sig. Parte_1
con le maggiorazioni di legge;
2) condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese relative al presente processo, oltre maggiorazioni previste dalla legge.
L'appellata così concludeva: “1) nel confermare la sentenza di primo grado n.
4072/2024 del Tribunale di Napoli nella parte in cui viene dichiarata inammissibile la domanda del con condanna del medesimo al pagamento delle spese legali, Pt_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello; 2) con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare (sospensiva), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge con attribuzione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.9.2022 e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Pt_1 Controparte_1
ed esponevano:
-che nel gennaio 2019 essa rilasciava in favore del figlio Parte_2
procura al fine di eseguire operazioni bancarie in sua vece stante lo Parte_1
stato di malattia in cui si trovava a seguito di caduta accidentale, cui era seguito ricovero in casa di cura privata;
-che il avuto accesso ai conti bancari della madre, veniva a conoscenza che Pt_1
nei precedenti anni la madre aveva trasferito a tale Parte_3
per oltre euro 941.000,00 e prelievi a mezzo bancomat per molte decine di migliaia di euro, restando titolare solo di circa € 20.000,00 presso la Banca di Credito
Popolare di Torre del Greco e di circa € 90.000,00 presso Che Banca;
- che, sotto il profilo soggettivo si era evidenziato che la , coniugata con CP_1 che svolge l'attività di custode di un fabbricato vicino a quello ove Persona_1
abitava la aveva conosciuto la ormai vedova dal 2002 e di molti anni CP_2 CP_2
più anziana, in una sala da ballo poco prima del 2013 con la quale aveva poi stretto un rapporto di “amicizia” dai contorni quanto meno inusuali, se non addirittura
“morbosi”, tanto da riuscire ad allontanarla dal figlio e dalla sua famiglia, Pt_1
benché abitassero nello stesso fabbricato;
-che, una volta scoperte le operazioni finanziarie innanzi indicate, il aveva Pt_1
presentato una circostanziata denuncia nei confronti dei coniugi Controparte_3 per circonvenzione d'incapace e per ogni altro reato fosse ravvisabile dai fatti così come esposti e documentati;
-che dopo le opportune indagini anche in sede bancaria, era disposto il rinvio a giudizio della (insieme con il marito per i reati di cui agli artt. 81 CP_1 Per_1
cpv c.p., 110 c.p., 643 c.p. e 648-ter, 1° c., c.p.;
-che nel corso delle indagini svolte in sede penale, peraltro, il 15.6.2021 la
[...] aveva dichiarato testualmente quanto segue “(…) Nel 2013 la CP_1 Parte_2
insistette con me per farsi accompagnare presso la filiale di Napoli CP_4
Mergellina e nel tempo mi regalò una somma notevole, circa un milione di € …(..)”, nonché di aver utilizzato per scopi personali la carta di credito della;
Parte_2
-che la convenuta, in sostanza, aveva confermato di aver ricevuto le predette somme a titolo gratuito e, quindi, a titolo di donazione.
Tanto premesso, chiedevano: “A) accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 782 1° comma c.c. e degli artt. 48 e 49 della L.89/1913 (cd. Legge notarile) delle donazioni di denaro per complessivi €. 941.195,08 eseguite da Parte_2
in favore di mediante le seguenti operazioni
[...] Controparte_1 bancarie;
A.1 donazione di €.862.702,62 effettuata mediante bonifico telematico del
17.9.2013 (valuta 17.9.2013) di €.862.702,62 dal conto corrente n.1323 intestato a
al conto corrente n.0341 cointestato Parte_2 [...]
(All.9) e quindi con successivi bonifici telematici Parte_4
(i) di €.862.000,00 eseguito ancora il 17.9.2013 (valuta sempre 17.9.2013) dal conto
n.0341 cointestato a quello n.4221 CP_2 Parte_4 intestato alla sola (AIl. 10) e (ii) di €. 700,62 sempre il Controparte_1
17.9.2013 (valuta 17.9.2013) dal conto n.0341 cointestato
[...]
al conto n.7876 intestato alla sola Parte_4 CP_1 (All. 11); A.2 donazione di €.50.000,00 effettuata mediante bonifico
[...]
telematico Il 5.11.2013 (valuta 5.11.2013) dal conto n.0341 cointestato
[...]
al conto n.7505 intestato sempre e solo a Parte_4 [...]
(All. 13); A.3 donazione di €.8.499,46 effettuata mediante bonifico CP_1
telematico il 29.7.14 (valuta 29.7.2014) dal conto n.1588 cointestato
[...]
al conto n.7876 intestato (All. Parte_4 Controparte_1
15); A.4 donazione di €.17.000,00 effettuata il 25.9.2013 mediante trasferimento quote fondo d'investimento per un controvalore di €. 17.000,00 dal conto deposito titoli intestato a al conto deposito titoli cointestato con Parte_2 [...]
(All. 16); A.5 donazione di €.2.993,00 effettuata il 26.6.2013 CP_1
mediante bonifico dal c/c 1729 intestato a in favore di Parte_5 [...]
(All. 17); CP_1
B. per effetto di quanto sub A, condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_2
€.941.195,08, o del diverso maggiore o minore importo eventualmente accertato in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascuna donazione e fino alla data dell'effettivo pagamento;
C. condannare la sig.ra eventualmente anche a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, al pagamento in favore della sig.ra Parte_2
dei mancati frutti percepiti dall'attrice sulle somme erogate a far data dal 2013, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche mediante ctu che fin d'ora si richiede o nella misura che il Tribunale riterrà equa;
D. condannare la sig.ra
[...]
al pagamento delle spese e delle competenze professionali, oltre CP_1
accessori di legge (cassa avvocati, iva e rimborso forfettario spese generali), con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Inoltre, gli attori proponevano istanza di sequestro conservativo, chiedendo: “Ai sensi degli artt. 669 quater, 669 sexsies e 671 c.p.c., stante il fumus boni iuris rappresentato dall'evidenza documentale delle erogazioni di denaro a titolo gratuito
e dalle dichiarazioni rese dalla convenuta anche nel procedimento penale e il periculum in mora, consistente nel grave rischio che, nel tempo occorrente per conseguire un titolo esecutivo giudiziale, possa essere definitivamente pregiudicata qualsiasi possibilità di recupero di un credito così rilevante, si chiede che il Giudice istruttore che verrà designato da Codesto On. le Tribunale, voglia disporre inaudita altera parte o, in subordine, previa comparizione delle parti, il sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e presso terzi di pertinenza della sig.ra
[...]
fino alla concorrenza della somma di euro 1.300.000 CP_1
(unmilionetrecentomila euro) o del diverso importo che verrà riterrà equo in relazione ai fatti di causa”.
Si costituiva la quale contestava la domanda e chiedeva “a) in Controparte_1 via preliminare, dichiarare la sospensione dell'azione civile ex art. 75 c.p.p. per le motivazioni esposte in narrativa;
b) in ogni caso, rigettare ogni domanda spiegata nei confronti della GN;
c) in via riconvenzionale, condannare parte CP_1
attrice alla restituzione della somma di euro 79.192,00 in quanto oggetto di donazioni di modico valore di beni mobili per cui la legge non prevede la necessità della forma pubblica;
c) con vittoria di spese e competenze della fase cautelare, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge con attribuzione”.
Depositata documentazione la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n. 4072/2024, pubblicata il 15.04.2024, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, dichiara la Parte_2 Controparte_1 nullità delle donazioni per importo complessivo di € 938.202,08
(novecentotrentottomiladuecentodue/08) di cui alle seguenti donazioni:
2. La donazione di € 862.702,62 effettuata il 17.09.2013. Questa è avvenuta mediante più operazioni Dapprima un bonifico telematico del 17.9.2013 (valuta 17.09.2013) di € 862.702,62 dal conto corrente n. 1323 intestato a al Parte_2
conto corrente n. 0341 cointestato e Parte_4 quindi con successivi bonifici telematici (i) di € 862.000,00 eseguito ancora il
17.9.2013 (valuta sempre 17.9.2013) dal conto n. 0341 cointestato
[...]
a quello n. 4221 intestato alla sola Parte_4 CP_1
e (ii) di € 700,62 sempre il 17.9.2013 (valuta 17.9.2013) dal conto n. 0341
[...]
cointestato al conto n. 7876 intestato Parte_4 alla sola 3. La donazione di € 17.000,00 effettuata il Controparte_1
25.09.2013 mediante trasferimento quote fondo d'investimento per un controvalore di € 17.000.00 dal conto deposito titoli intestato a al conto Parte_2 deposito titoli cointestato con .
4. La donazione di € 50.000.00 Controparte_1
effettuata mediante bonifico telematico il 5.11.2013 (valuta 5.11.2013) dal conto n.
0341 cointestato al conto n. 7505 Parte_4 intestato sempre e solo a 5. La donazione di € 8.499,46 Controparte_1 effettuata mediante bonifico telematico il 29.07.14 (valuta 29.07.2014) dal conto n.
1588 cointestato al conto n. 7876 Parte_4 CP_1
intestato "; 2) condanna alla restituzione Controparte_1 Controparte_1 in favore di dell'importo complessivo di € 938.202.08 Parte_2
(novecentotrentottomiladuecentodue/08) oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda e sino al soddisfo;
3) dichiara inammissibile la domanda del 4) dichiara infondata la domanda riconvenzionale della Pt_1 [...]
5) condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_2
delle spese del giudizio, comprese quelle della doppia fase cautelare,
[...] che qui liquida in € 64.236,00 per compensi ed in € 2.569,70, per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attrice; 6) condanna
[...]
al pagamento in favore di delle spese di questo Pt_1 Controparte_1 giudizio di merito che qui liquida in € 22.247,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte convenuta”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 7.5.2024 proponeva appello
[...]
contestando la statuizione di inammissibilità della domanda proposta, Pt_1
nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Proponeva altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e/o l'esecuzione della stessa ex art. 283 c.p.c. e chiedeva: “accogliere il presente appello e, per l'affetto, in parziale riforma della sentenza n.4072/2024 resa dal
Tribunale di Napoli il 15.4.2024 nel procedimento R.G. 20881/2022, voglia così disporre: 1) in via preliminare: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., per le ragioni innanzi esposte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e/o dell'esecuzione nelle more eventualmente intrapresa nei confronti del sig. 2) nel merito: accogliere l'appello proposto dal Parte_1
sig. avverso la sentenza n.4072/2024 del Tribunale di Napoli per i Parte_1
motivi innanzi esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
1.dichiarare il sig. legittimato alla domanda come proposta;
Parte_1
2.dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta dal sig. Parte_1
previa eventuale sua diversa qualificazione giuridica;
3.accertare e dichiarare che la domanda, comunque, proposta dal sig. ongiuntamente con la è stata Pt_1 CP_2
pienamente accolta;
4.accertare e dichiarare che il sig. non è Parte_1 soccombente rispetto alla convenuta ma parte vittoriosa Controparte_1
insieme con l'attrice ;
5.in ogni caso, riformare o annullare Parte_2
o revocare la condanna del sig. al pagamento delle spese legali ed Parte_1
accessori di legge nei confronti della convenuta soccombente sig.ra CP_1
e per essa ai legali distrattari;
6.condannare la convenuta soccombente
[...]
sig.ra al pagamento delle spese legali relative al processo di Controparte_1
primo grado in favore del sig. con le maggiorazioni di legge;
3) sulle Parte_1
spese del presente grado di giudizio: condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese relative al presente processo, oltre maggiorazioni previste dalla legge”.
Si costituiva la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. non avendo l'appello alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito contestava le argomentazioni poste a sostegno dell'appello e ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria delle spese e conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento in data la Corte accoglieva la domanda ex art.283 e 351 c.p.c.
e sospendeva l'esecuzione e/o esecutività della impugnata sentenza.
Indi, concessi i termini ex art.352 c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 20.3.2025 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento, sollevata dall'appellata deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019). Ogni accertamento in proposito sia da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
Nel merito l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il giudice di primo grado con la sentenza appellata accoglieva la domanda proposta da e dichiarava la nullità delle donazioni per un ammontare Parte_2
complessivo euro 938.202,08 e condannava in favore della Controparte_1
alla restituzione del predetto importo, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda di in quanto soccombente Pt_1
lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della con CP_1
distrazione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
In particolare sul punto il giudice di primo grado, dopo aver precisato che gli attori
“nell'atto introduttivo di questo giudizio chiedono accertarsi la nullità delle donazioni per difetto di forma ma chiedono che la restituzione dei relativi importi avvenga in favore in favore della sola nella qualità di donante nei contratti di Parte_2 donazione ritenuti nulli”, affermava che “ il non è legittimato a chiedere Pt_1 neppure la sola nullità di questi contratti tra la madre e la ”, in quanto CP_1 seppure “è vero che ai sensi dell'art. 1421 c.c. chiunque vi abbia interesse può chiedere la nullità di un contratto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità in modo univoco ha precisato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità” (Cass. 2670/2020; Cass. 338/2001;
Cass. 526/1967).
Precisava inoltre che “allo stato il on è titolare di alcun diritto che può essere Pt_1
concretamente leso dai contratti di cui è causa tra la madre e la . Egli CP_1 vanta al più un'aspettativa successoria, ove sopravviva alla madre, ma che non ha al momento la veste di un diritto soggettivo che possa ritenersi leso da queste pattuizioni inter alios.”, essendo titolare di “ un'aspettativa di fatto e non di diritto”. La statuizione relativa alla nullità delle donazioni e alla restituzione degli importi non
è stata oggetto di impugnazione da parte della convenuta ed è passata in cosa giudicata.
Propone appello avverso la statuizione di inammissibililtà della domanda da Pt_1
lui proposta e con il primo motivo di appello sostiene la erroneità della decisione per ingiusta e non corretta valutazione della domanda, avendo egli assunto la qualità di mero interventore adesivo semplice o dipendente ex art.105 co. 2 c.p.c., supportando ab initio l'accoglimento della domanda proposta dalla madre
[...]
quale attrice sostanziale nel giudizio di primo grado. Parte_2
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c.. e contesta la decisione del giudice di prime cure che negava la sussistenza in capo ad esso di un interesse giuridicamente Pt_1 qualificato all'azione di nullità del contratto ex art. 1421 c.c. e, quindi, la sua legititmazione a proporla.
Sostiene in proposito che il suo interesse, in quanto figlio della doveva CP_2
considerarsi in re ipsa e comunque dimostrato per presunzioni sulla base di molteplici elementi gravi, precisi e concordanti: il rapporto parentale madre/figlio,
l'interesse alla salvaguardia dei diritti del genitore, l'interesse alla tutela della posizione della madre quale soggetto fragile e non autosufficiente, l'interesse a non dover supportare finanziariamente la madre in caso di mancanza di autonomia patrimoniale, l'interesse alla tutela della dignità della madre rispetto ad operazioni finanziarie illegittime.
Con il terzo motivo di appello lamenta la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art.91 c.p.c. e contesta la condanna alle spese processuali in favore della convenuta , sostenendo che la domanda di nullità delle donazioni da lui CP_1
formulata insieme alla era stata comunque integralmente accolta e pertanto CP_2
egli non può essere considerato soccombente in quanto la non aveva CP_1
spiegato una differente difesa con riferimento alla sua posizione.
Ribadiva infine che, qualificato correttamente come interventore ad adiuvandum, avrebbe dovuto seguire le sorti della parte adiuvata vittoriosa, con conseguente condanna della al pagamento delle spese in suo favore. CP_1
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento cui conseguente l'assorbimento delle ulteriori censure. Posto che il giudice di merito ha ampi poteri discrezionali per interpretare la domanda e attribuire alla stessa la corretta qualificazione giuridica a prescindere dalle espressioni letterali adottate dalle parti, valutando l'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, considerandone l'intero contenuto e lo scopo sostanziale che la parte intendeva perseguire, va sottoloneato che la domanda introduttiva del giudizio, volta alla dichiarazione di nullità delle donazioni ed alla conseguente condanna della alla restituzione delle somme, è stata CP_1 avanzata da in favore di se stessa, con l'adesione del figlio Parte_2
che ha partecipato al giudizio, senza avanzare alcuna pretesa economica in Pt_1 proprio, limitandosi a supportare l'accoglimento della domanda di nullità proposta dalla madre.
Egli ha partecipato al processo in veste solo apparente di attore, non rappresentando alcun diritto nei confronti della convenuta e non formulando alcuna richiesta in suo favore;
ha partecipato in sostanza nella qualità di mero interventore adesivo semplice o dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., avendo semplicemente supportato l'accoglimento della domanda proposta dalla madre, attrice sostanziale.
In proposito giova ricordare che l'intervento adesivo semplice o dipendente ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una o di alcune delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, cioè una posizione più attenuata del diritto soggettivo perfetto, in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Cass.n. 427 del 11/02/1966). In particolare, con l'intervento adesivo dipendente l'interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri già pendente, che è - e rimane - l'unica dibattuta nel processo;
egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all'eccezione di una delle parti, già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall'emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato inter alios che riesca utile mediatamente anche ad esso, mentre la sconfitta della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi (Sez. 2, Sentenza n. 1990 del
06/06/1969). In sostanza, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato); tale interesse che muove il terzo va ravvisato in ciò che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (Cass.n. 2516 del 18/10/1967).
Né modifica la sua posizione sostanziale la circostanza che abbia partecipato al giudizio fin dall'inizio sottoscrivendo l'atto introduttivo con il quale la madre chiedeva la tutela del suo diritto.
Come chiarito dalla Suprema Corte il terzo, che abbia un proprio interesse e che è legittimato – ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2 – ad intervenire nel giudizio già pendente inter alios per sostenere le ragioni di una delle parti, può, al medesimo fine, prendere parte all'atto di citazione col quale la parte le cui ragioni ha interesse a sostenere propone la propria domanda, al fine di aderire ab initio ad essa e sostenerne l'accoglimento (Cass. n. 25135/2015).
Va riconosciuta pertanto la possibilità di intervento adesivo dipendente sin dall'atto di citazione, anche quando il terzo appaia formalmente come “attore”, purché si rilevi, in concreto, che egli non agisca per tutelare un proprio diritto soggettivo, come nel caso di specie, ma un interesse strettamente collegato a quello della parte adiuvata, il cui esito possa riverberarsi in senso favorevole o sfavorevole anche nella sua sfera giuridica.
Alla stregua delle considerazioni che precedono può affermarsi che la posizione sostanziale del pur apparendo formalmente come attore, corrisponde a Pt_1
quella di interventore adesivo dipendente, non avendo egli introdotto nel processo alcuna autonoma domanda o ampliato il thema decidendum o chiesto alcun bene della vita per sé, e rivolto solo a sostenere le ragioni della madre, soggetto titolare esclusivo del diritto controverso.
Così qualificata la posizione sostanziale del discende la piena ammissibilità Pt_1
della domanda proposta.
La sentenza appellata va in tali sensi riformata.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059). Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n.
10985).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente.
Per quanto riguarda le spese del giudiizo di primo grado va considerato che il giudice già liquidava le spese in favore di , rispetto alla Parte_2 quale il ha assunto la medesima posizione, sicchè a quest'ultimo può essere Pt_1 riconosciuto il solo importo corrispondente all'aumento per il caso di difesa di più parti.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati con D.M 147/2022, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4072/2024 del Tribunale di Napoli nei Parte_1
confronti di , con atto notificato in data 7.5.2024, così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza Parte_1 impugnata dichiara l'ammissibilità della domanda proposta;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 6.680,00 e quanto al secondo grado in euro 3.966,00 per compensi ed euro 355,00 per esborsi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, addì 17.4.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio