Articolo 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 49Articolo 51
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1 maggio 2004
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12 maggio 2006
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10 ottobre 2023
Articolo 50
Distacco di beni culturali 1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli (( ed altri elementi decorativi di edifici )) , esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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