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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nelle cause civili riunite n. 3119/21 R.G. + 3403/21 R.G. promosse la 3119/21 R.G. da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_6 P.IVA_2 [...]
(C.F. Parte_7
(avv. Stefano Poretti); P.IVA_3
- OPPONENTI contro
(C.F. con sede a Bologna Controparte_1 P.IVA_4
(avv. Lorenzo Scofone);
- OPPOSTA la 3403/21 R.G. da
(C.F. ) (avv. Anna Maria Colzano); Parte_8 C.F._5 contro
(C.F. con sede a Bologna Controparte_1 P.IVA_4
(avv. Lorenzo Scofone);
* * *
Oggetto del processo: FIDEIUSSIONE - OBBLIGAZIONI
* * *
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per gli opponenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Pt_7 [...]
: Parte_7
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, ogni così giudicare
In via preliminare, nel merito
Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito nei confronti della signora e del signor Parte_4 Parte_3
, in qualità di soci illimitatamente responsabili delle società
[...] [...]
e Parte_5 Controparte_2
e per l'effetto revocare, dichiarare
[...] nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2020 nei confronti degli stessi
In via principale accertare e dichiarare che la sottoscrizione sugli atti di coobbligazione per cui è causa non è stata apposta dalla signora e per l'effetto revocare, Parte_2 dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2020 nei confronti della signora della signora e delle società Parte_2 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6
In via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti tutti in ragione delle motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in 5 gennaio 2021
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, per le quali si chiede la distrazione in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria
Si reiterano espressamente le istanze istruttorie già articolate, e pertanto
- Si chiede l'esibizione della polizza D40.318.048 originale, contestandone la conformità all'originale.
- Si chiede l'ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente al decreto ingiuntivo 666/2018 Tribunale di NZ, così come di tutta la documentazione relativa alla successiva opposizione ed alla sua transazione.
- Chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla verifica dell'effettiva realizzazione, all'epoca dell'intervenuto fallimento della società TO Gest s.r.l. in data 12 gennaio 2007, delle opere di urbanizzazione c.d. primaria descritte nella pagina 2 di 14 convinzione fra e TO Gest s.r.l. (art. 5 punto 2 del doc. 2 di Controparte_3 parte opponente) in relazione al complesso immobiliare denominato “Multiplex” di GG (MB), opere da realizzarsi per un importo complessivo di euro 212.935,18».
Per l'opponente : Parte_8
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo in favore del Tribunale di NZ, o in subordine di Trieste, e per l'effetto dichiarare nullo/inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare lo stesso nullo/annullabile/inefficace/illegittimo (anche in considerazione del fatto che a fronte di una asserita scrittura privata di Euro 2.510.000,00 il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato richiesto per Euro 2.673.235,68).
2) Accertare e dichiarare:
- l'intervenuta decadenza del (e conseguentemente di Controparte_3
e/o di ex art. 1957 c.c., Controparte_1 Controparte_1
- la prescrizione dei diritti del (e conseguentemente di Controparte_3
e/o di ex art.2952 c.c. o in Controparte_1 Controparte_4 subordine ex art. 2946 c.c.,
- la scadenza della polizza fidejussoria n. D40.318.048 e/o la sua risoluzione di diritto ex art. 1901 comma III c.c., con conseguente inefficacia dell'atto di coobbligazione/fidejussione di regresso del concludente,
- l'intervenuta estinzione per novazione dell'atto di coobbligazione/fidejussione di regresso del concludente,
- la liberazione ex art. 1955 c.c. del concludente,
- la mala fede o colpa avversaria e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna.
3) In ogni caso accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atto che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2020 per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede e respingere qualsivoglia diversa e/o ulteriore domanda di controparte, previa ogni opportuna declaratoria del caso.
4) Con vittoria di competenze di causa, ivi compresi spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore del presente procuratore antistatario. pagina 3 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA
- L'opponente reitera la contestazione di conformità all'originale del presunto atto di coobbligazione depositato da controparte sub doc. 1 del ricorso monitorio.
- L'opponente ribadisce altresì la contestazione di conformità all'originale della polizza fidejussoria n. D40.318.048 emessa da Sasa Ass.ni in favore del CP_3
parimenti depositata da controparte sub doc.1 del ricorso monitorio.
[...]
- L'opponente chiede volersi ordinare ad Unipol SAI Ass.ni di depositare copia della documentazione che attesti che il ha agito giudizialmente Controparte_3 nei confronti della Compagnia per rivendicare il pagamento di Euro 3.003.676,32 entro 6 mesi dal fallimento della debitrice principale TO Gest s.r.l. intervenuto data 12/1/2007.
- L'opponente chiede volersi ordinare ad Unipol SAI Ass.ni di depositare copia della documentazione che attesti che ha agito giudizialmente nei confronti del Sig.
entro 6 mesi dall'ottenimento, da parte del Comune di Muggio, del decreto Pt_8 ingiuntivo n.666/2019 del Tribunale di NZ del 25/02/2019.
- L'opponente chiede volersi ordinare ad Unipol SAI Ass.ni di depositare l'avvenuto ricevimento del pagamento di tutti i premi assicurativi di cui alla polizza fidejussoria n.D40.318.048 a far data dal 31/12/06.
- L'opponente, in ipotesi di infondata contestazione avversaria in merito ai propri docc. 16 e 17, chiede ammettersi prova testimoniale dell'Avv. di Testimone_1
Trieste sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ho redatto il ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Trieste che mi si rammostra (doc.17) e che in suo accoglimento è stato emesso il decreto ingiuntivo n.440/07.
2) Vero che il decreto ingiuntivo n.440/07 del Tribunale di Trieste è stato opposto e la causa di opposizione, rubricata al n. 2459/07, è stata definita con sentenza n.182/010 che mi si rammostra (doc. 18)».
Per l'opposta Controparte_1
«Si chiede che il Tribunale Ill.mo:
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale formulata dall'opponente nella causa R.G. n. 3403/2021; Parte_8 in via preliminare:
− accerti e dichiari, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., l'inammissibilità e tardività del disconoscimento di sottoscrizione dichiarato dalla sola opponente Parte_2 nella causa R.G. n. 3119/2021; nella non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità del disconoscimento, si dichiara ai sensi dell'art. 216 c.p.c. di volersi avvalere della scrittura disconosciuta e se ne richiede la verificazione con riserva di produrre i relativi mezzi di prova nei termini;
pagina 4 di 14 − sempre in tale non creduta ipotesi, accerti e dichiari che le sottoscrizioni a firma “ apposte nell'atto di coobbligazione sono vere e provenienti Parte_2 dalla stessa Parte_2 in via principale:
− respinga integralmente l'opposizione proposta da tutti gli opponenti avverso il decreto ingiuntivo opposto, confermando il decreto stesso;
in ogni caso:
− condanni con la miglior formula tutti gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della Compagnia della somma complessivamente ingiunta di € 2.673.235,68, oltre ad interessi come liquidati;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Vengono in decisione, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, le cause civili riunite, ossia la n. 3119/21 (promossa da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_6
A.F. Parte_5 [...]
quale socio Parte_7 Parte_3 illimitatamente responsabile della F.A. Parte_5 nonché quale socio illimitatamente responsabile della Parte_5
nonché quale socio illimitatamente responsabile della
[...] [...]
Parte_7 Parte_5
, quale socia illimitatamente responsabile della
[...] Parte_6 nonché quale socia illimitatamente responsabile della
[...] [...] nonché quale socia illimitatamente Parte_5 responsabile della e Parte_7 la n. 3403/21 (promossa da ) aventi ad oggetto l'opposizione al Parte_8 medesimo decreto ingiuntivo 5 gennaio 2021 n. 17 emesso per la somma capitale di euro 2.673.235,68 oltre interessi e spese processuali, su ricorso di
[...] già Controparte_1 Controparte_5
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
2.
con sede a Bologna, è infatti subentrata nella Controparte_1 posizione contrattuale di che aveva prestato Controparte_5 garanzia con polizza fideiussoria 8 novembre 2004 a favore del Controparte_3 nell'interesse della società TO Gest s.r.l. in relazione alla convenzione 14
pagina 5 di 14 gennaio 2004 avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare di natura commerciale meglio descritto in atti.
TO Gest s.r.l., dichiarata fallita il 12 gennaio 2007, non completò le opere oggetto di convenzione e il effettuò una prima escussione della Controparte_3 polizza fideiussoria per euro 212.935,18 con riguardo alle opere primarie (v. il decreto ingiuntivo 20 maggio 2008 del Tribunale di NZ e le vicende successive). Una seconda escussione per euro 3.003.676,32 è stata fatta con riguardo alle opere secondarie (v. poi la transazione raggiunta nel 2020). agisce ora in regresso. Controparte_1
3.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, convenuta opposta ma attrice in CP_1 senso sostanziale:
a) ha richiamato la polizza fideiussoria 8 novembre 2004 n. D40.318.048 emessa nell'interesse di TO Gest s.r.l. e la posizione dei coobbligati:
«1) La Ricorrente ha emesso nell'interesse della TO Gest S.r.l., ora in Fallimento, la polizza fideiussoria n. D40.318.048, a favore del , a garanzia delle opere di Controparte_3 urbanizzazione primaria e secondaria da effettuarsi presso le aree antistanti la struttura Multiplex Cinematografico in attuazione del programma integrato di intervento finalizzato alla realizzazione della suddetta struttura.
Tutti gli obblighi ed oneri facenti capo al contraente in dipendenza del contratto di garanzia sono stati assunti in via solidale dal Sig. , dalla Sig.ra Parte_1 [...]
dal Sig. , dalla dalla Pt_2 Parte_8 Parte_6
e dalla Parte_5 Parte_7
in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per
[...] pattuizione di coobbligazione»;
b) ha fatto riferimento alla prima escussione e al pagamento in data 2 ottobre 2018 della somma di euro 273.235,68 in favore del (la convenuta Controparte_3 opposta ha documentato che ricorso e decreto ingiuntivo furono notificati a
[...]
– poi incorporata da – in data 29 maggio 2008 e che Controparte_5 CP_1
l'atto di citazione in opposizione fu notificato a e agli altri Parte_8 coobbligati il 19 dicembre 2008):
«Il ha richiesto alla scrivente Compagnia di dare esecuzione all'obbligo di CP_3 garanzia limitatamente alla mancata esecuzione delle opere di allacciamento alle reti dei servizi, con il pagamento di € 212.936,18 oltre interessi.
A ciò ha fatto seguito la notifica del decreto ingiuntivo n. 2143/2008 emesso dal Tribunale di NZ che è stato tempestivamente opposto dalla Compagnia e, in esito al relativo giudizio, con sentenza n. 2054/2013, il Tribunale di NZ ha accolto l'opposizione proposta dalla Compagnia, revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando estinta e non escutibile la polizza fideiussoria escussa dal CP_3 pagina 6 di 14 Il ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado e, con la CP_3 sentenza n. 3000/2018, la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di NZ e, in accoglimento del gravame del ha rigettato l'opposizione proposta da CP_3
ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2143/2008. CP_1
In forza di tale sentenza, ha corrisposto al complessivamente € CP_1 CP_3
273.235,68 in data 02/10/2018 e ha contestualmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello»;
c) ha richiamato altresì la seconda escussione (la convenuta opposta ha documentato che ricorso e decreto ingiuntivo per euro 3.003.676,32 furono notificati all'ingiunta il 25 febbraio 2019) e la transazione successivamente raggiunta, in forza della quale in data 4 maggio 2020 la compagnia di assicurazioni ha versato al
[...]
la soma di euro 2.510.000, di cui euro 200.400,00 a titolo di capitale ed CP_3 interessi dovuti in base alla polizza fideiussoria:
«Nelle more di questo contenzioso, il in data 25/02/2019, ha notificato ad CP_3 il decreto ingiuntivo del Tribunale di NZ n. 666/2019 per la somma di € CP_1
3.003.676,32 oltre interessi e spese, deducendo il mancato adempimento delle altre obbligazioni previste nella Convenzione a carico della Parte_10 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e il si è
[...] CP_3 costituito nella causa di opposizione, domandando l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente e il hanno concluso un accordo transattivo in forza CP_1 CP_3 del quale ha corrisposto, in data 04/05/2020, l'importo complessivo di € CP_1
2.510.000,00 di cui € 2.400.000,00 a titolo di capitale ed interessi dovuti in forza della polizza escussa»;
d) ha ricordato la decisione della Cassazione che aveva posto fine al primo giudizio:
«Nel contempo si è definito anche il giudizio di legittimità concernente il primo decreto ingiuntivo con l'ordinanza n. 5125/2020 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ; CP_1
e) ha illustrato la ragioni a fondamento della domanda di condanna nei confronti dei coobbligati:
«2) L'avvenuto adempimento da parte del garante induce conseguenze di rilievo nel rapporto principale: al pagamento consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio: fonte normativa si rinviene negli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.
Spettano conseguentemente al garante tutti i diritti e le azioni che competevano al creditore originario, ivi compreso il riconoscimento degli interessi che il rapporto principale produce (art. 1950 c.c., II° comma) o in alternativa nella misura contrattualmente regolata.
pagina 7 di 14 All'odierna ricorrente compete altresì a termini di contratto la surroga convenzionale ai sensi dell'art. 1201 c.c.: le condizioni di polizza prevedono infatti che, dopo ogni pagamento effettuato il garante resti surrogato al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del contraente nonché di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, per il recupero di tutte le somme da esso corrisposte per capitale, interessi e spese.
Spetta inoltre al Garante l'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1950 c.c.
3) L'obbligo restitutorio è altresì sancito dalle condizioni di contratto che prevedono in capo al debitore principale e ai soggetti con lui tenuti in via solidale l'obbligo di rimborsare le somme versate con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione.
Si evidenzia come il contratto di garanzia sia pacificamente riconducibile alla cosiddetta 'garanzia autonoma', figura negoziale elaborata dalla giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010.
I punti cardine della decisione (sempre riconfermati in successive pronunce) attengono all'obbligo di pagamento a semplice richiesta da parte del garante, il che esclude la possibilità per il medesimo di proporre qualsiasi eccezione attinente al rapporto principale.
A tale obbligo incondizionato corrisponde quello del debitore principale e degli eventuali coobbligati e loro successori e aventi causa tenuto alla restituzione di tutte le somme versate dal garante.
In un corretto atteggiarsi delle obbligazioni tra le parti, infatti, anche tale obbligo non è suscettibile di eccezione alcuna da parte dei debitori (obbligato principale e coobbligati), i quali devono rimborsare il garante con le stesse modalità con cui quest'ultimo ha adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del beneficiario e quindi rimossa ogni eccezione».
f) ha precisato di aver proposto la domanda anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone coobbligate:
«5) La presente azione viene promossa per motivi di economia processuale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con riserva di agire in sede esecutiva preliminarmente nei confronti della Società, in osservanza del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale».
Amplissima e affidabile documentazione è stata acquisita a proposito delle controversie tra il ed il garante. Controparte_3
4.
I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di Controparte_1 sono pacifici e comunque non contestati, salve le eccezioni e le difese di cui si dirà.
In particolare, è pacifico l'avvenuto pagamento delle somme in favore del creditore garantito (il ) in adempimento delle obbligazioni assunte Controparte_3 con la polizza fideiussoria.
pagina 8 di 14
5.
Nella prima opposizione a decreto ingiuntivo e altri: con ordinanza 6 Pt_7 dicembre 2021 il decreto opposto è stato munito della clausola ex art. 648 c.p.c.) si deduce:
1) difetto di esigibilità in relazione ai soci illimitatamente responsabili Pt_4
e il difetto di interesse ad agire;
[...]
2) eccezione di disconoscimento dell'atto di coobbligazione 8 febbraio 2004 ad opera di la quale contesta tutte e tre le firme apparentemente a suo Parte_2 nome, ossia quella in proprio e quelle nella veste di legale rappresentante delle due società e di cui è Parte_5 Parte_6 socia illimitatamente responsabile;
Parte_4
3) incertezza sul contenuto della polizza D40.318.048, nella quale non vi sarebbe
– a detta degli opponenti – traccia della Convenzione tra TO Gest e il CP_3
; carenza di data certa della polizza e dell'atto di coobbligazione che parrebbe
[...] sconnesso dalla polizza;
omessa produzione dell'atto di coobbligazione in originale in quanto le parti «decorsi oltre quindici anni […] non ne rammentano né il contenuto né gli atti allegati»;
4) eccezione di intervenuta risoluzione di diritto della polizza fideiussoria D40.318.048 ai sensi dell'art. 1901 per mancato pagamento dei premi;
5) incertezza sul ruolo degli opponenti quali sottoscrittori dell'atto di coobbligazione, peraltro predisposto su un modello dell'assicuratore, e presenza di clausole vessatorie;
6) infondatezza della domanda perché gli opponenti non sono stati parte dei giudizi promossi dal e non hanno potuto far valere alcune Controparte_3 eccezione nei confronti del e per violazione delle norme sulla Controparte_3 prescrizione decennale;
7) estinzione della garanzia fideiussoria relativa alla prima escussione (opere di urbanizzazione primaria) perché le opere erano state effettivamente poste in essere e comunque per novazione dell'obbligazione garantita;
8) decadenza del creditore garantito dal diritto di avvalersi della polizza fideiussoria (art. 1957 c.c.) per essere rimasto inerte nei confronti del debitore principale (TO Gest) non avendo esercitato alcuna azione nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione (30 giugno 2006) e nei sei mesi successivi al fallimento della società (12 gennaio 2007): eccezioni che, a detta degli opponenti, il garante avrebbe potuto sollevare nei confronti del;
CP_3 CP_3
9) limite della responsabilità dei coobbligati entro l'importo di euro 212.935,18;
10) inopponibilità ai coobbligati della transazione raggiunta tra il CP_3
e preteso diritto dei coobbligati di sollevare «le eccezioni che
[...] CP_1 avrebbe potuto opporre Unipol» nonché «ile eccezioni proprie in relazione alla polizza, alla sua validità ed alle modalità e tempistiche di escussione»;
pagina 9 di 14 11) eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c quale eccezione proponibile dal garante nei confronti del e quale eccezione proponibile e proposta nei CP_3 confronto di CP_1
12) exceptio doli generalis e ulteriori motivi di estinzione della garanzia;
13) liberazione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.
6.
L'opposizione proposta da e altri (n. 3119/2021 R.G.) non Parte_1 può essere accolta.
6.1.
Il motivo sub 1 è infondato, ben potendo il creditore agire contro la società di persone e i soci illimitatamente e personalmente obbligati in solido, salvo il beneficio di escussione (Trib. Bologna, sez. II, 21 maggio 2024, n. 1591: «Il decreto ingiuntivo riguarda un'obbligazione della società di persone. All'obbligazione sociale consegue necessariamente la responsabilità, personale e solidale, dei soci, i quali godono del beneficio di escussione (art. 2304 c.c. nonché, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c., artt. 2267-2268 c.c.). Il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10715; Cass., sez. VI-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27613; Cass., sez. III, ord. 13 giugno 2019, n. 15877; Cass., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6734, che richiama in proposito il principio dell'efficacia riflessa). Come avvenuto nel caso ora in esame, il creditore sociale può chiedere il decreto ingiuntivo, o comunque proporre domanda di condanna, nei confronti della società di persone debitrice e, contestualmente, anche dei soci personalmente e solidalmente responsabili (ad esempio, per iscrivere ipoteca giudiziale: Cass., sez. III, ord. 28 agosto 2019, n. 21768), contro i quali, però, potrà agire in via esecutiva solo dopo aver inutilmente escusso il patrimonio sociale. Sul punto vi è copiosa giurisprudenza da lungo tempo consolidata (v., fra le tante, Cass., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036; Cass., sez. III, 6 ottobre 20024, n. 19946; Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713; Cass., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15700; Cass., sez. I, 3 giugno 1998, n. 5434)».
6.2.
L'eccezione sub 2 non ha pregio.
Costituendosi nella causa n. 8709/08 R.G. davanti al Tribunale di NZ (la prima opposizione a decreto ingiuntivo, quella relativa all'ingiunzione a
[...] di pagare euro 21.935,18) con nella veste Controparte_5 Parte_1
(v. ad es, pag. 15 della comparsa di risposta sulla chiamata di di Controparte_5
«terzi esponenti» (perché estranei al rapporto tra garante e e «cobbligati» CP_3 verso (v. anche pag. 16 della comparsa ove si prospettano una Controparte_5 volta dedotta l'estinzione della garanzia per novazione, «ogni conseguente effetto
pagina 10 di 14 favorevole anche per i coobbligati terzi esponenti»; analoga la formula impiegata a pag. 18, ove si chiede dichiararsi l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. «con ogni conseguente effetto favorevole anche per i coobbligati terzi esponenti»; v. anche a pag. 20 a proposito delle conclusioni dei «terzi esponenti – coobbligati del medesimo» ossia del fideiussore), ha riconosciuto la propria qualità di Parte_2 coobbligata verso ma terza rispetto al rapporto tra il garante ed il Controparte_5
e nessuna contestazione e nessun disconoscimento ha effettuato con CP_3 riguardo alla polizza fideiussoria e soprattutto, per quanto qui rileva, all'atto di coobbligazione allegato come doc. 2 all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2143 del 12 maggio 2008 emesso dal Tribunale di NZ, recante anche chiamata in causa diretta dei coobbligati e domanda di condanna nei loro confronti in ipotesi di soccombenza del garante verso il Le eccezioni processuali CP_3 sollevate da e in ordine alla chiamata diretta Parte_1 Parte_2 del terzo ad opera dell'opponente a decreto ingiuntivo non fa venir meno il tacito riconoscimento ad opera di delle sottoscrizioni apposte nell'atto di Parte_2 coobbligazione, tanto più che i due coobbligati chiamati in causa avevano concluso anche per il rigetto della domanda di chiamata in garanzia formulata da
[...] per sentire «dichiarare che gli odierni terzi esponenti [che a pagina 20 e CP_5 sempre in sede di conclusioni si definivano «terzi esponenti – coobbligati», n.d.r.] non hanno alcun obbligo e nulla devono alla e/o al ». CP_5 Controparte_3
Sulla chiamata dei coobbligati , Parte_1 Parte_2 CP_6
e le altre società facenti capo alla famiglia , v. la sentenza Trib.
[...] Pt_7
NZ, 17 luglio 2013, 2054 e poi la (sul punto divergente) sentenza della Corte di appello di Milano deliberata il 29 maggio 2018 che ha dichiarato inammissibile, per ragioni meramente processuali, la chiamata dei coobbligati
6.3.
Il motivo sub 3 è infondato. L'ampia documentazione acquisita, oltretutto già vagliata e discussa anche in altri giudizi (Tribunale di NZ, Corte di appello di Milano, Corte di cassazione) dei quali sono stati parte , Parte_1 [...]
, le società di persone, rende prive di sostanza le generiche Pt_2 Parte_8 doglianze e sufficiente ed attendibile – in assenza di prova contraria – la documentazione acquisita anche solo in copia.
6.4.
Il motivo sub 4 è infondato, non essendo gli opponenti-coobbligati legittimati a sollevare l'eccezione.
6.5.
Il motivo sub 5 è infondato. E chiara, in base alla documentazione acquisita, la posizione degli opponenti quali coobbligati verso il garante. Non ha rilievo alcuno il pagina 11 di 14 fatto che siano stati utilizzati modelli prestampati. Generico è il richiamo a indistinti e comunque non pertinenti clausole vessatorie.
6.6.
Il motivo sub 6 infondato: premesso che alcuni degli opponenti erano stati chiamati in causa nel primo giudizio davanti al Tribunale di NZ e avevano eccepito l'invalidità della chiamata, gli opponenti non erano parte di un rapporto obbligatorio intercorrente tra essi e il , non erano litisconsorti necessari nei Controparte_3 giudizi promossi dal (tanto più alla luce della natura di contratto Controparte_3 autonomo di garanzia da attribuire alla polizza fideiussoria de qua), non possono lamentare alcuna violazione di norme sulla prescrizione decennale (e in ogni caso il diritto fatto valere nei loro confronti da è sorto al tempo dei pagamenti CP_1 delle somme in favore del ) Controparte_3
6.7.
Il motivo sub 7 è infondato.
Le questioni così sollevate sono estranee al presente giudizio e sono state trattate nell'ambito delle controversie con il CP_3
6.8.
Il motivo sub 8 è infondato: la polizza fideiussoria, strutturata come contratto autonomo di garanzia, non avrebbe consentito al garante di opporre le eccezioni invocate dagli opponenti e che non hanno pregio neppure nel rapporto interno tra i coobbligati e il garante, atteso il contenuto dell'atto di coobbligazione. Ad ogni modo, di tali questioni si è trattato nelle sedi appropriate (le controversie con il CP_3 mentre questa non lo è.
6.9.
Il motivo sub 9 non trova riscontro nella documentazione acquisita.
6.10.
Il motivo sub 10 è infondato. Si è già detto che i coobbligati non erano litisconsorti necessari nei giudizi promossi dal Le contestazioni o le pretese CP_3 dei coobbligati, carenti di legittimazione attiva o passiva nel rapporto con il CP_3
, sono prive di fondamento normativo né trovano appiglio alcuno nelle CP_3 clausole dell'atto di coobbligazione ed anzi sono incompatibili con la struttura e la funzione di tale atto. Il garante era obbligato nei confronti del in forza della CP_3 polizza – contratto autonomo di garanzia. Se le parti non avessero trovato un accordo transattivo, la posizione dei coobbligati avrebbe potuto essere pregiudicata: in ogni caso le clausole dell'atto di coobbligazione rendono del tutto irrilevanti le questioni così sollevate dagli opponenti. pagina 12 di 14 L'art. 2952 c.c. è del tutto estraneo alla fattispecie da analizzare, poiché qui non si discute di contratto di assicurazione.
Gli opponenti non erano legittimati a sollevare eccezione di prescrizione decennale nei confronti del (eccezione peraltro radicalmente infondata) CP_3 mentre ove volesse ritenersi che essi abbiano sollevato eccezione di prescrizione decennale nei confronti di (il cui diritto ad agire verso i coobbligati sorge al CP_1 tempo del pagamento al creditore garantito) allora dovrebbe ugualmente concludersi nel senso della radicale infondatezza dell'eccezione
6.11.
Il motivo sub 11 è infondato: i coobbligati non erano legittimati a sollevare eccezione ex art. 1957 c.c. nei confronti del non avendo col creditore CP_3 garantito alcun rapporto diretto (non lo era neppure alla luce delle clausole CP_1 della polizza fideiussoria), né hanno titolo (non essendo fideiussori) per invocare l'art. 1957 c.c. nei confronti di è dunque un fuor d'opera il richiamo alla CP_1 tematica delle clausole vessatorie. Non si vede infine cosa possa imputarsi a a fronte del fallimento del debitore principale TO Gest, tanto più che CP_1 la causa concreta dell'atto di coobbligazione emerge appunto a fronte dell'ipotesi di insolvenza accertata del debitore principale
6.12.
Il motivo sub 12 è infondato. Esso si compone di argomentazioni generiche e non pertinenti, non essendovi controversia tra i coobbligati e il . Controparte_3
6.13.
Il motivo sub 13 è infondato perché del tutto privo di fondamento normativo: gli opponenti non sono fideiussori in lite col creditore garantito.
7.
Quanto all'opposizione di (n. 3403/2021 R.G.), si rimanda a Parte_8 quanto sopra osservato.
Si richiama altresì, a far parte integrante della presente sentenza, l'ampia motivazione dell'ordinanza 29 novembre 2021 che ha concesso la provvisoria esecuzione anche nei confronti di tale opponente.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente (il quale in particolare ha invocato il c.d. foro del consumatore, deducendo di risiedere a NZ) è infondata: al tempo della sottoscrizione dell'atto di coobbligazione 8 novembre 2024 il signor era amministratore unico della S.E.F. s.r.l. che il 19 dicembre Pt_8
2002 aveva acquistato la totalità delle quote sociali di TO Gest s.r.l., nell'interesse del quale era stata rilasciata la polizza fideiussoria alla quale inerisce l'atto di coobbligazione. pagina 13 di 14 Per altro verso, la competenza territoriale si radica in Bologna, sede della convenuta opposta, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio (art. 20 c.pc. e 1182, comma 3, c.c.), non avendo l'opponente sollevato sul punto eccezione alcuna.
8.
Ogni altra questione è irrilevante o assorbita.
9.
In conclusione, le opposizioni vanno respinte.
10.
Il decreto ingiuntivo è già munito della clausola ex art. 648 c.p.c.
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta le opposizioni avverso il decreto ingiuntivo 5 gennaio 2021 n. 17;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare all'opposta le spese processuali liquidate in euro 49.336,00,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 15 maggio 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nelle cause civili riunite n. 3119/21 R.G. + 3403/21 R.G. promosse la 3119/21 R.G. da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_6 P.IVA_2 [...]
(C.F. Parte_7
(avv. Stefano Poretti); P.IVA_3
- OPPONENTI contro
(C.F. con sede a Bologna Controparte_1 P.IVA_4
(avv. Lorenzo Scofone);
- OPPOSTA la 3403/21 R.G. da
(C.F. ) (avv. Anna Maria Colzano); Parte_8 C.F._5 contro
(C.F. con sede a Bologna Controparte_1 P.IVA_4
(avv. Lorenzo Scofone);
* * *
Oggetto del processo: FIDEIUSSIONE - OBBLIGAZIONI
* * *
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per gli opponenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Pt_7 [...]
: Parte_7
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, ogni così giudicare
In via preliminare, nel merito
Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito nei confronti della signora e del signor Parte_4 Parte_3
, in qualità di soci illimitatamente responsabili delle società
[...] [...]
e Parte_5 Controparte_2
e per l'effetto revocare, dichiarare
[...] nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2020 nei confronti degli stessi
In via principale accertare e dichiarare che la sottoscrizione sugli atti di coobbligazione per cui è causa non è stata apposta dalla signora e per l'effetto revocare, Parte_2 dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2020 nei confronti della signora della signora e delle società Parte_2 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6
In via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti tutti in ragione delle motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in 5 gennaio 2021
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, per le quali si chiede la distrazione in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria
Si reiterano espressamente le istanze istruttorie già articolate, e pertanto
- Si chiede l'esibizione della polizza D40.318.048 originale, contestandone la conformità all'originale.
- Si chiede l'ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente al decreto ingiuntivo 666/2018 Tribunale di NZ, così come di tutta la documentazione relativa alla successiva opposizione ed alla sua transazione.
- Chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla verifica dell'effettiva realizzazione, all'epoca dell'intervenuto fallimento della società TO Gest s.r.l. in data 12 gennaio 2007, delle opere di urbanizzazione c.d. primaria descritte nella pagina 2 di 14 convinzione fra e TO Gest s.r.l. (art. 5 punto 2 del doc. 2 di Controparte_3 parte opponente) in relazione al complesso immobiliare denominato “Multiplex” di GG (MB), opere da realizzarsi per un importo complessivo di euro 212.935,18».
Per l'opponente : Parte_8
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo in favore del Tribunale di NZ, o in subordine di Trieste, e per l'effetto dichiarare nullo/inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare lo stesso nullo/annullabile/inefficace/illegittimo (anche in considerazione del fatto che a fronte di una asserita scrittura privata di Euro 2.510.000,00 il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato richiesto per Euro 2.673.235,68).
2) Accertare e dichiarare:
- l'intervenuta decadenza del (e conseguentemente di Controparte_3
e/o di ex art. 1957 c.c., Controparte_1 Controparte_1
- la prescrizione dei diritti del (e conseguentemente di Controparte_3
e/o di ex art.2952 c.c. o in Controparte_1 Controparte_4 subordine ex art. 2946 c.c.,
- la scadenza della polizza fidejussoria n. D40.318.048 e/o la sua risoluzione di diritto ex art. 1901 comma III c.c., con conseguente inefficacia dell'atto di coobbligazione/fidejussione di regresso del concludente,
- l'intervenuta estinzione per novazione dell'atto di coobbligazione/fidejussione di regresso del concludente,
- la liberazione ex art. 1955 c.c. del concludente,
- la mala fede o colpa avversaria e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna.
3) In ogni caso accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atto che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 17/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2020 per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede e respingere qualsivoglia diversa e/o ulteriore domanda di controparte, previa ogni opportuna declaratoria del caso.
4) Con vittoria di competenze di causa, ivi compresi spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore del presente procuratore antistatario. pagina 3 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA
- L'opponente reitera la contestazione di conformità all'originale del presunto atto di coobbligazione depositato da controparte sub doc. 1 del ricorso monitorio.
- L'opponente ribadisce altresì la contestazione di conformità all'originale della polizza fidejussoria n. D40.318.048 emessa da Sasa Ass.ni in favore del CP_3
parimenti depositata da controparte sub doc.1 del ricorso monitorio.
[...]
- L'opponente chiede volersi ordinare ad Unipol SAI Ass.ni di depositare copia della documentazione che attesti che il ha agito giudizialmente Controparte_3 nei confronti della Compagnia per rivendicare il pagamento di Euro 3.003.676,32 entro 6 mesi dal fallimento della debitrice principale TO Gest s.r.l. intervenuto data 12/1/2007.
- L'opponente chiede volersi ordinare ad Unipol SAI Ass.ni di depositare copia della documentazione che attesti che ha agito giudizialmente nei confronti del Sig.
entro 6 mesi dall'ottenimento, da parte del Comune di Muggio, del decreto Pt_8 ingiuntivo n.666/2019 del Tribunale di NZ del 25/02/2019.
- L'opponente chiede volersi ordinare ad Unipol SAI Ass.ni di depositare l'avvenuto ricevimento del pagamento di tutti i premi assicurativi di cui alla polizza fidejussoria n.D40.318.048 a far data dal 31/12/06.
- L'opponente, in ipotesi di infondata contestazione avversaria in merito ai propri docc. 16 e 17, chiede ammettersi prova testimoniale dell'Avv. di Testimone_1
Trieste sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ho redatto il ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Trieste che mi si rammostra (doc.17) e che in suo accoglimento è stato emesso il decreto ingiuntivo n.440/07.
2) Vero che il decreto ingiuntivo n.440/07 del Tribunale di Trieste è stato opposto e la causa di opposizione, rubricata al n. 2459/07, è stata definita con sentenza n.182/010 che mi si rammostra (doc. 18)».
Per l'opposta Controparte_1
«Si chiede che il Tribunale Ill.mo:
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale formulata dall'opponente nella causa R.G. n. 3403/2021; Parte_8 in via preliminare:
− accerti e dichiari, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., l'inammissibilità e tardività del disconoscimento di sottoscrizione dichiarato dalla sola opponente Parte_2 nella causa R.G. n. 3119/2021; nella non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità del disconoscimento, si dichiara ai sensi dell'art. 216 c.p.c. di volersi avvalere della scrittura disconosciuta e se ne richiede la verificazione con riserva di produrre i relativi mezzi di prova nei termini;
pagina 4 di 14 − sempre in tale non creduta ipotesi, accerti e dichiari che le sottoscrizioni a firma “ apposte nell'atto di coobbligazione sono vere e provenienti Parte_2 dalla stessa Parte_2 in via principale:
− respinga integralmente l'opposizione proposta da tutti gli opponenti avverso il decreto ingiuntivo opposto, confermando il decreto stesso;
in ogni caso:
− condanni con la miglior formula tutti gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della Compagnia della somma complessivamente ingiunta di € 2.673.235,68, oltre ad interessi come liquidati;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Vengono in decisione, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, le cause civili riunite, ossia la n. 3119/21 (promossa da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_6
A.F. Parte_5 [...]
quale socio Parte_7 Parte_3 illimitatamente responsabile della F.A. Parte_5 nonché quale socio illimitatamente responsabile della Parte_5
nonché quale socio illimitatamente responsabile della
[...] [...]
Parte_7 Parte_5
, quale socia illimitatamente responsabile della
[...] Parte_6 nonché quale socia illimitatamente responsabile della
[...] [...] nonché quale socia illimitatamente Parte_5 responsabile della e Parte_7 la n. 3403/21 (promossa da ) aventi ad oggetto l'opposizione al Parte_8 medesimo decreto ingiuntivo 5 gennaio 2021 n. 17 emesso per la somma capitale di euro 2.673.235,68 oltre interessi e spese processuali, su ricorso di
[...] già Controparte_1 Controparte_5
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
2.
con sede a Bologna, è infatti subentrata nella Controparte_1 posizione contrattuale di che aveva prestato Controparte_5 garanzia con polizza fideiussoria 8 novembre 2004 a favore del Controparte_3 nell'interesse della società TO Gest s.r.l. in relazione alla convenzione 14
pagina 5 di 14 gennaio 2004 avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare di natura commerciale meglio descritto in atti.
TO Gest s.r.l., dichiarata fallita il 12 gennaio 2007, non completò le opere oggetto di convenzione e il effettuò una prima escussione della Controparte_3 polizza fideiussoria per euro 212.935,18 con riguardo alle opere primarie (v. il decreto ingiuntivo 20 maggio 2008 del Tribunale di NZ e le vicende successive). Una seconda escussione per euro 3.003.676,32 è stata fatta con riguardo alle opere secondarie (v. poi la transazione raggiunta nel 2020). agisce ora in regresso. Controparte_1
3.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, convenuta opposta ma attrice in CP_1 senso sostanziale:
a) ha richiamato la polizza fideiussoria 8 novembre 2004 n. D40.318.048 emessa nell'interesse di TO Gest s.r.l. e la posizione dei coobbligati:
«1) La Ricorrente ha emesso nell'interesse della TO Gest S.r.l., ora in Fallimento, la polizza fideiussoria n. D40.318.048, a favore del , a garanzia delle opere di Controparte_3 urbanizzazione primaria e secondaria da effettuarsi presso le aree antistanti la struttura Multiplex Cinematografico in attuazione del programma integrato di intervento finalizzato alla realizzazione della suddetta struttura.
Tutti gli obblighi ed oneri facenti capo al contraente in dipendenza del contratto di garanzia sono stati assunti in via solidale dal Sig. , dalla Sig.ra Parte_1 [...]
dal Sig. , dalla dalla Pt_2 Parte_8 Parte_6
e dalla Parte_5 Parte_7
in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per
[...] pattuizione di coobbligazione»;
b) ha fatto riferimento alla prima escussione e al pagamento in data 2 ottobre 2018 della somma di euro 273.235,68 in favore del (la convenuta Controparte_3 opposta ha documentato che ricorso e decreto ingiuntivo furono notificati a
[...]
– poi incorporata da – in data 29 maggio 2008 e che Controparte_5 CP_1
l'atto di citazione in opposizione fu notificato a e agli altri Parte_8 coobbligati il 19 dicembre 2008):
«Il ha richiesto alla scrivente Compagnia di dare esecuzione all'obbligo di CP_3 garanzia limitatamente alla mancata esecuzione delle opere di allacciamento alle reti dei servizi, con il pagamento di € 212.936,18 oltre interessi.
A ciò ha fatto seguito la notifica del decreto ingiuntivo n. 2143/2008 emesso dal Tribunale di NZ che è stato tempestivamente opposto dalla Compagnia e, in esito al relativo giudizio, con sentenza n. 2054/2013, il Tribunale di NZ ha accolto l'opposizione proposta dalla Compagnia, revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando estinta e non escutibile la polizza fideiussoria escussa dal CP_3 pagina 6 di 14 Il ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado e, con la CP_3 sentenza n. 3000/2018, la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di NZ e, in accoglimento del gravame del ha rigettato l'opposizione proposta da CP_3
ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2143/2008. CP_1
In forza di tale sentenza, ha corrisposto al complessivamente € CP_1 CP_3
273.235,68 in data 02/10/2018 e ha contestualmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello»;
c) ha richiamato altresì la seconda escussione (la convenuta opposta ha documentato che ricorso e decreto ingiuntivo per euro 3.003.676,32 furono notificati all'ingiunta il 25 febbraio 2019) e la transazione successivamente raggiunta, in forza della quale in data 4 maggio 2020 la compagnia di assicurazioni ha versato al
[...]
la soma di euro 2.510.000, di cui euro 200.400,00 a titolo di capitale ed CP_3 interessi dovuti in base alla polizza fideiussoria:
«Nelle more di questo contenzioso, il in data 25/02/2019, ha notificato ad CP_3 il decreto ingiuntivo del Tribunale di NZ n. 666/2019 per la somma di € CP_1
3.003.676,32 oltre interessi e spese, deducendo il mancato adempimento delle altre obbligazioni previste nella Convenzione a carico della Parte_10 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e il si è
[...] CP_3 costituito nella causa di opposizione, domandando l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente e il hanno concluso un accordo transattivo in forza CP_1 CP_3 del quale ha corrisposto, in data 04/05/2020, l'importo complessivo di € CP_1
2.510.000,00 di cui € 2.400.000,00 a titolo di capitale ed interessi dovuti in forza della polizza escussa»;
d) ha ricordato la decisione della Cassazione che aveva posto fine al primo giudizio:
«Nel contempo si è definito anche il giudizio di legittimità concernente il primo decreto ingiuntivo con l'ordinanza n. 5125/2020 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ; CP_1
e) ha illustrato la ragioni a fondamento della domanda di condanna nei confronti dei coobbligati:
«2) L'avvenuto adempimento da parte del garante induce conseguenze di rilievo nel rapporto principale: al pagamento consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio: fonte normativa si rinviene negli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.
Spettano conseguentemente al garante tutti i diritti e le azioni che competevano al creditore originario, ivi compreso il riconoscimento degli interessi che il rapporto principale produce (art. 1950 c.c., II° comma) o in alternativa nella misura contrattualmente regolata.
pagina 7 di 14 All'odierna ricorrente compete altresì a termini di contratto la surroga convenzionale ai sensi dell'art. 1201 c.c.: le condizioni di polizza prevedono infatti che, dopo ogni pagamento effettuato il garante resti surrogato al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del contraente nonché di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, per il recupero di tutte le somme da esso corrisposte per capitale, interessi e spese.
Spetta inoltre al Garante l'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1950 c.c.
3) L'obbligo restitutorio è altresì sancito dalle condizioni di contratto che prevedono in capo al debitore principale e ai soggetti con lui tenuti in via solidale l'obbligo di rimborsare le somme versate con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione.
Si evidenzia come il contratto di garanzia sia pacificamente riconducibile alla cosiddetta 'garanzia autonoma', figura negoziale elaborata dalla giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010.
I punti cardine della decisione (sempre riconfermati in successive pronunce) attengono all'obbligo di pagamento a semplice richiesta da parte del garante, il che esclude la possibilità per il medesimo di proporre qualsiasi eccezione attinente al rapporto principale.
A tale obbligo incondizionato corrisponde quello del debitore principale e degli eventuali coobbligati e loro successori e aventi causa tenuto alla restituzione di tutte le somme versate dal garante.
In un corretto atteggiarsi delle obbligazioni tra le parti, infatti, anche tale obbligo non è suscettibile di eccezione alcuna da parte dei debitori (obbligato principale e coobbligati), i quali devono rimborsare il garante con le stesse modalità con cui quest'ultimo ha adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del beneficiario e quindi rimossa ogni eccezione».
f) ha precisato di aver proposto la domanda anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone coobbligate:
«5) La presente azione viene promossa per motivi di economia processuale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con riserva di agire in sede esecutiva preliminarmente nei confronti della Società, in osservanza del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale».
Amplissima e affidabile documentazione è stata acquisita a proposito delle controversie tra il ed il garante. Controparte_3
4.
I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di Controparte_1 sono pacifici e comunque non contestati, salve le eccezioni e le difese di cui si dirà.
In particolare, è pacifico l'avvenuto pagamento delle somme in favore del creditore garantito (il ) in adempimento delle obbligazioni assunte Controparte_3 con la polizza fideiussoria.
pagina 8 di 14
5.
Nella prima opposizione a decreto ingiuntivo e altri: con ordinanza 6 Pt_7 dicembre 2021 il decreto opposto è stato munito della clausola ex art. 648 c.p.c.) si deduce:
1) difetto di esigibilità in relazione ai soci illimitatamente responsabili Pt_4
e il difetto di interesse ad agire;
[...]
2) eccezione di disconoscimento dell'atto di coobbligazione 8 febbraio 2004 ad opera di la quale contesta tutte e tre le firme apparentemente a suo Parte_2 nome, ossia quella in proprio e quelle nella veste di legale rappresentante delle due società e di cui è Parte_5 Parte_6 socia illimitatamente responsabile;
Parte_4
3) incertezza sul contenuto della polizza D40.318.048, nella quale non vi sarebbe
– a detta degli opponenti – traccia della Convenzione tra TO Gest e il CP_3
; carenza di data certa della polizza e dell'atto di coobbligazione che parrebbe
[...] sconnesso dalla polizza;
omessa produzione dell'atto di coobbligazione in originale in quanto le parti «decorsi oltre quindici anni […] non ne rammentano né il contenuto né gli atti allegati»;
4) eccezione di intervenuta risoluzione di diritto della polizza fideiussoria D40.318.048 ai sensi dell'art. 1901 per mancato pagamento dei premi;
5) incertezza sul ruolo degli opponenti quali sottoscrittori dell'atto di coobbligazione, peraltro predisposto su un modello dell'assicuratore, e presenza di clausole vessatorie;
6) infondatezza della domanda perché gli opponenti non sono stati parte dei giudizi promossi dal e non hanno potuto far valere alcune Controparte_3 eccezione nei confronti del e per violazione delle norme sulla Controparte_3 prescrizione decennale;
7) estinzione della garanzia fideiussoria relativa alla prima escussione (opere di urbanizzazione primaria) perché le opere erano state effettivamente poste in essere e comunque per novazione dell'obbligazione garantita;
8) decadenza del creditore garantito dal diritto di avvalersi della polizza fideiussoria (art. 1957 c.c.) per essere rimasto inerte nei confronti del debitore principale (TO Gest) non avendo esercitato alcuna azione nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione (30 giugno 2006) e nei sei mesi successivi al fallimento della società (12 gennaio 2007): eccezioni che, a detta degli opponenti, il garante avrebbe potuto sollevare nei confronti del;
CP_3 CP_3
9) limite della responsabilità dei coobbligati entro l'importo di euro 212.935,18;
10) inopponibilità ai coobbligati della transazione raggiunta tra il CP_3
e preteso diritto dei coobbligati di sollevare «le eccezioni che
[...] CP_1 avrebbe potuto opporre Unipol» nonché «ile eccezioni proprie in relazione alla polizza, alla sua validità ed alle modalità e tempistiche di escussione»;
pagina 9 di 14 11) eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c quale eccezione proponibile dal garante nei confronti del e quale eccezione proponibile e proposta nei CP_3 confronto di CP_1
12) exceptio doli generalis e ulteriori motivi di estinzione della garanzia;
13) liberazione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.
6.
L'opposizione proposta da e altri (n. 3119/2021 R.G.) non Parte_1 può essere accolta.
6.1.
Il motivo sub 1 è infondato, ben potendo il creditore agire contro la società di persone e i soci illimitatamente e personalmente obbligati in solido, salvo il beneficio di escussione (Trib. Bologna, sez. II, 21 maggio 2024, n. 1591: «Il decreto ingiuntivo riguarda un'obbligazione della società di persone. All'obbligazione sociale consegue necessariamente la responsabilità, personale e solidale, dei soci, i quali godono del beneficio di escussione (art. 2304 c.c. nonché, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c., artt. 2267-2268 c.c.). Il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10715; Cass., sez. VI-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27613; Cass., sez. III, ord. 13 giugno 2019, n. 15877; Cass., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6734, che richiama in proposito il principio dell'efficacia riflessa). Come avvenuto nel caso ora in esame, il creditore sociale può chiedere il decreto ingiuntivo, o comunque proporre domanda di condanna, nei confronti della società di persone debitrice e, contestualmente, anche dei soci personalmente e solidalmente responsabili (ad esempio, per iscrivere ipoteca giudiziale: Cass., sez. III, ord. 28 agosto 2019, n. 21768), contro i quali, però, potrà agire in via esecutiva solo dopo aver inutilmente escusso il patrimonio sociale. Sul punto vi è copiosa giurisprudenza da lungo tempo consolidata (v., fra le tante, Cass., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036; Cass., sez. III, 6 ottobre 20024, n. 19946; Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713; Cass., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15700; Cass., sez. I, 3 giugno 1998, n. 5434)».
6.2.
L'eccezione sub 2 non ha pregio.
Costituendosi nella causa n. 8709/08 R.G. davanti al Tribunale di NZ (la prima opposizione a decreto ingiuntivo, quella relativa all'ingiunzione a
[...] di pagare euro 21.935,18) con nella veste Controparte_5 Parte_1
(v. ad es, pag. 15 della comparsa di risposta sulla chiamata di di Controparte_5
«terzi esponenti» (perché estranei al rapporto tra garante e e «cobbligati» CP_3 verso (v. anche pag. 16 della comparsa ove si prospettano una Controparte_5 volta dedotta l'estinzione della garanzia per novazione, «ogni conseguente effetto
pagina 10 di 14 favorevole anche per i coobbligati terzi esponenti»; analoga la formula impiegata a pag. 18, ove si chiede dichiararsi l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. «con ogni conseguente effetto favorevole anche per i coobbligati terzi esponenti»; v. anche a pag. 20 a proposito delle conclusioni dei «terzi esponenti – coobbligati del medesimo» ossia del fideiussore), ha riconosciuto la propria qualità di Parte_2 coobbligata verso ma terza rispetto al rapporto tra il garante ed il Controparte_5
e nessuna contestazione e nessun disconoscimento ha effettuato con CP_3 riguardo alla polizza fideiussoria e soprattutto, per quanto qui rileva, all'atto di coobbligazione allegato come doc. 2 all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2143 del 12 maggio 2008 emesso dal Tribunale di NZ, recante anche chiamata in causa diretta dei coobbligati e domanda di condanna nei loro confronti in ipotesi di soccombenza del garante verso il Le eccezioni processuali CP_3 sollevate da e in ordine alla chiamata diretta Parte_1 Parte_2 del terzo ad opera dell'opponente a decreto ingiuntivo non fa venir meno il tacito riconoscimento ad opera di delle sottoscrizioni apposte nell'atto di Parte_2 coobbligazione, tanto più che i due coobbligati chiamati in causa avevano concluso anche per il rigetto della domanda di chiamata in garanzia formulata da
[...] per sentire «dichiarare che gli odierni terzi esponenti [che a pagina 20 e CP_5 sempre in sede di conclusioni si definivano «terzi esponenti – coobbligati», n.d.r.] non hanno alcun obbligo e nulla devono alla e/o al ». CP_5 Controparte_3
Sulla chiamata dei coobbligati , Parte_1 Parte_2 CP_6
e le altre società facenti capo alla famiglia , v. la sentenza Trib.
[...] Pt_7
NZ, 17 luglio 2013, 2054 e poi la (sul punto divergente) sentenza della Corte di appello di Milano deliberata il 29 maggio 2018 che ha dichiarato inammissibile, per ragioni meramente processuali, la chiamata dei coobbligati
6.3.
Il motivo sub 3 è infondato. L'ampia documentazione acquisita, oltretutto già vagliata e discussa anche in altri giudizi (Tribunale di NZ, Corte di appello di Milano, Corte di cassazione) dei quali sono stati parte , Parte_1 [...]
, le società di persone, rende prive di sostanza le generiche Pt_2 Parte_8 doglianze e sufficiente ed attendibile – in assenza di prova contraria – la documentazione acquisita anche solo in copia.
6.4.
Il motivo sub 4 è infondato, non essendo gli opponenti-coobbligati legittimati a sollevare l'eccezione.
6.5.
Il motivo sub 5 è infondato. E chiara, in base alla documentazione acquisita, la posizione degli opponenti quali coobbligati verso il garante. Non ha rilievo alcuno il pagina 11 di 14 fatto che siano stati utilizzati modelli prestampati. Generico è il richiamo a indistinti e comunque non pertinenti clausole vessatorie.
6.6.
Il motivo sub 6 infondato: premesso che alcuni degli opponenti erano stati chiamati in causa nel primo giudizio davanti al Tribunale di NZ e avevano eccepito l'invalidità della chiamata, gli opponenti non erano parte di un rapporto obbligatorio intercorrente tra essi e il , non erano litisconsorti necessari nei Controparte_3 giudizi promossi dal (tanto più alla luce della natura di contratto Controparte_3 autonomo di garanzia da attribuire alla polizza fideiussoria de qua), non possono lamentare alcuna violazione di norme sulla prescrizione decennale (e in ogni caso il diritto fatto valere nei loro confronti da è sorto al tempo dei pagamenti CP_1 delle somme in favore del ) Controparte_3
6.7.
Il motivo sub 7 è infondato.
Le questioni così sollevate sono estranee al presente giudizio e sono state trattate nell'ambito delle controversie con il CP_3
6.8.
Il motivo sub 8 è infondato: la polizza fideiussoria, strutturata come contratto autonomo di garanzia, non avrebbe consentito al garante di opporre le eccezioni invocate dagli opponenti e che non hanno pregio neppure nel rapporto interno tra i coobbligati e il garante, atteso il contenuto dell'atto di coobbligazione. Ad ogni modo, di tali questioni si è trattato nelle sedi appropriate (le controversie con il CP_3 mentre questa non lo è.
6.9.
Il motivo sub 9 non trova riscontro nella documentazione acquisita.
6.10.
Il motivo sub 10 è infondato. Si è già detto che i coobbligati non erano litisconsorti necessari nei giudizi promossi dal Le contestazioni o le pretese CP_3 dei coobbligati, carenti di legittimazione attiva o passiva nel rapporto con il CP_3
, sono prive di fondamento normativo né trovano appiglio alcuno nelle CP_3 clausole dell'atto di coobbligazione ed anzi sono incompatibili con la struttura e la funzione di tale atto. Il garante era obbligato nei confronti del in forza della CP_3 polizza – contratto autonomo di garanzia. Se le parti non avessero trovato un accordo transattivo, la posizione dei coobbligati avrebbe potuto essere pregiudicata: in ogni caso le clausole dell'atto di coobbligazione rendono del tutto irrilevanti le questioni così sollevate dagli opponenti. pagina 12 di 14 L'art. 2952 c.c. è del tutto estraneo alla fattispecie da analizzare, poiché qui non si discute di contratto di assicurazione.
Gli opponenti non erano legittimati a sollevare eccezione di prescrizione decennale nei confronti del (eccezione peraltro radicalmente infondata) CP_3 mentre ove volesse ritenersi che essi abbiano sollevato eccezione di prescrizione decennale nei confronti di (il cui diritto ad agire verso i coobbligati sorge al CP_1 tempo del pagamento al creditore garantito) allora dovrebbe ugualmente concludersi nel senso della radicale infondatezza dell'eccezione
6.11.
Il motivo sub 11 è infondato: i coobbligati non erano legittimati a sollevare eccezione ex art. 1957 c.c. nei confronti del non avendo col creditore CP_3 garantito alcun rapporto diretto (non lo era neppure alla luce delle clausole CP_1 della polizza fideiussoria), né hanno titolo (non essendo fideiussori) per invocare l'art. 1957 c.c. nei confronti di è dunque un fuor d'opera il richiamo alla CP_1 tematica delle clausole vessatorie. Non si vede infine cosa possa imputarsi a a fronte del fallimento del debitore principale TO Gest, tanto più che CP_1 la causa concreta dell'atto di coobbligazione emerge appunto a fronte dell'ipotesi di insolvenza accertata del debitore principale
6.12.
Il motivo sub 12 è infondato. Esso si compone di argomentazioni generiche e non pertinenti, non essendovi controversia tra i coobbligati e il . Controparte_3
6.13.
Il motivo sub 13 è infondato perché del tutto privo di fondamento normativo: gli opponenti non sono fideiussori in lite col creditore garantito.
7.
Quanto all'opposizione di (n. 3403/2021 R.G.), si rimanda a Parte_8 quanto sopra osservato.
Si richiama altresì, a far parte integrante della presente sentenza, l'ampia motivazione dell'ordinanza 29 novembre 2021 che ha concesso la provvisoria esecuzione anche nei confronti di tale opponente.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente (il quale in particolare ha invocato il c.d. foro del consumatore, deducendo di risiedere a NZ) è infondata: al tempo della sottoscrizione dell'atto di coobbligazione 8 novembre 2024 il signor era amministratore unico della S.E.F. s.r.l. che il 19 dicembre Pt_8
2002 aveva acquistato la totalità delle quote sociali di TO Gest s.r.l., nell'interesse del quale era stata rilasciata la polizza fideiussoria alla quale inerisce l'atto di coobbligazione. pagina 13 di 14 Per altro verso, la competenza territoriale si radica in Bologna, sede della convenuta opposta, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio (art. 20 c.pc. e 1182, comma 3, c.c.), non avendo l'opponente sollevato sul punto eccezione alcuna.
8.
Ogni altra questione è irrilevante o assorbita.
9.
In conclusione, le opposizioni vanno respinte.
10.
Il decreto ingiuntivo è già munito della clausola ex art. 648 c.p.c.
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta le opposizioni avverso il decreto ingiuntivo 5 gennaio 2021 n. 17;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare all'opposta le spese processuali liquidate in euro 49.336,00,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 15 maggio 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 14 di 14