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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11195/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Gravina di Catania), cf. , elettivamente domiciliata in via Ughetti n. 26 CodiceFiscale_1
(CT), presso lo studio dell'avv. Carmelo Marzà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 2 dicembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto emesso in data 5 ottobre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ha revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì come in suo favore provvisoriamente disposta con la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 31 marzo 2020, nel giudizio civile di cui al n. R.G. 6115/2020, che si è concluso con sentenza di rigetto della incoata domanda.
Si tratta del procedimento di cognizione ex art. 616 c.p.c., sì come introdotto a seguito di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nello specifico volto all'accertamento dell'invalidità dell'obbligazione fideiussoria accessoria ad un contratto di mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Il Giudice ha rigettato l'incoata domanda, all'uopo riferendosi alla pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite, la n. 33719/2022, che, risolvendo l'annoso contrasto giurisprudenziale sulla sorte del mutuo fondiario, ha escluso, per l'appunto, la nullità del contratto allorquando, in assenza di espressa previsione di legge, risulti superato il limite di finanziabilità prescritto all'art. 38 T.U.B.; ed inoltre, ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo il comportamento dell'odierna ricorrente “quanto meno colposo” per aver riproposto, mediante il giudizio di cognizione, i medesimi motivi già articolati nella precedente opposizione, oltreché confermati in sede di reclamo.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non hanno curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 2 dicembre 2024.
Le ragioni dell'impugnazione consistono nell'assunto per cui, pur in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi di ammissibilità al beneficio, il Giudice avrebbe illegittimamente revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, stante l'assenza dei relativi presupposti.
Esse sono fondate.
Alla stregua delle evidenze in atti, il requisito della colpa grave è stato ricondotto, nella vicenda in esame, alla riproposizione dei medesimi motivi, da parte dell'odierna ricorrente, sia pagina 2 di 4 in sede di istanza di sospensione, sì come conclusosi con ordinanza di rigetto dipoi confermata in reclamo, che in sede di cognizione ex art. 616 c.p.c.
Senonché, nella fattispecie, vale la considerazione secondo cui i provvedimenti emessi all'esito della fase sommaria non hanno, in effetti, contenuto decisorio definitivo, per il fatto che, essendo il relativo giudizio connotato dal potenziale pregiudizio derivante dall'esecutorietà del pignoramento, ben potrebbe il giudice rigettare l'istanza di sospensione e, al contempo, ritenere fondata la pretesa costitutiva;
ne consegue che l'eventuale giudizio di merito ivi contenuto, perciò strumentale alla domanda cautelare, si svolge allo stato degli atti e, pertanto, non può considerarsi alla stregua di una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione – impugnabile con i rimedi all'uopo previsti (Cass. 2017 n. 7402).
Si appalesano, peraltro, insussistenti le condizioni legittimanti la disposta revoca, tanto più in considerazione del dibattito che ha animato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione ivi trattata, cioè la nullità del mutuo fondiario concluso oltre il limite di finanziabilità disposto ex lege, con specifico riguardo, altresì, all'invalidità della garanzia fideiussoria a quest'ultimo accessoria, in quanto non rientrante nel novero delle garanzie integrative espressamente menzionate dall'arresto del 2022 e, perciò, a detta della Dottore, da ritenersi invalida in via autonoma.
Non può ravvisarsi, pertanto, alcuna colpa grave nella condotta di chi, pur riproponendo i medesimi motivi già esaminati in fase sommaria, istaura un giudizio di merito volto all'accertamento della validità del titolo costitutivo della pretesa - oltreché della garanzia personale accessoria ad esso – e ciò, a maggior ragione, se, come nel caso a mano, la tesi ivi sostenuta è oggetto di un orientamento giurisprudenziale più volte rivisitato.
Non resta, allora, che revocare la disposta esclusione dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in pregiudizio di . Parte_1
In ultimo, il ricorrente, parte processuale del giudizio in cui è stata ammesso al beneficio, ha anche chiesto la liquidazione dei compensi: egli in parte qua è privo della necessaria legittimazione ad agire (in tal senso Cass. 2022 n. 286 a tenore della quale “il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lgs. n. 150 del
2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta
pagina 3 di 4 legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate a misura del DM 55/2014: valore della causa: da 1.100 euro a
5.200 euro - compensi minimi: fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11195/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 revoca l'esclusione in pregiudizio di dal beneficio del patrocinio a Parte_1
spese dello Stato;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11195/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Gravina di Catania), cf. , elettivamente domiciliata in via Ughetti n. 26 CodiceFiscale_1
(CT), presso lo studio dell'avv. Carmelo Marzà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
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Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 2 dicembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto emesso in data 5 ottobre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ha revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì come in suo favore provvisoriamente disposta con la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 31 marzo 2020, nel giudizio civile di cui al n. R.G. 6115/2020, che si è concluso con sentenza di rigetto della incoata domanda.
Si tratta del procedimento di cognizione ex art. 616 c.p.c., sì come introdotto a seguito di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nello specifico volto all'accertamento dell'invalidità dell'obbligazione fideiussoria accessoria ad un contratto di mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Il Giudice ha rigettato l'incoata domanda, all'uopo riferendosi alla pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite, la n. 33719/2022, che, risolvendo l'annoso contrasto giurisprudenziale sulla sorte del mutuo fondiario, ha escluso, per l'appunto, la nullità del contratto allorquando, in assenza di espressa previsione di legge, risulti superato il limite di finanziabilità prescritto all'art. 38 T.U.B.; ed inoltre, ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo il comportamento dell'odierna ricorrente “quanto meno colposo” per aver riproposto, mediante il giudizio di cognizione, i medesimi motivi già articolati nella precedente opposizione, oltreché confermati in sede di reclamo.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non hanno curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 2 dicembre 2024.
Le ragioni dell'impugnazione consistono nell'assunto per cui, pur in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi di ammissibilità al beneficio, il Giudice avrebbe illegittimamente revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, stante l'assenza dei relativi presupposti.
Esse sono fondate.
Alla stregua delle evidenze in atti, il requisito della colpa grave è stato ricondotto, nella vicenda in esame, alla riproposizione dei medesimi motivi, da parte dell'odierna ricorrente, sia pagina 2 di 4 in sede di istanza di sospensione, sì come conclusosi con ordinanza di rigetto dipoi confermata in reclamo, che in sede di cognizione ex art. 616 c.p.c.
Senonché, nella fattispecie, vale la considerazione secondo cui i provvedimenti emessi all'esito della fase sommaria non hanno, in effetti, contenuto decisorio definitivo, per il fatto che, essendo il relativo giudizio connotato dal potenziale pregiudizio derivante dall'esecutorietà del pignoramento, ben potrebbe il giudice rigettare l'istanza di sospensione e, al contempo, ritenere fondata la pretesa costitutiva;
ne consegue che l'eventuale giudizio di merito ivi contenuto, perciò strumentale alla domanda cautelare, si svolge allo stato degli atti e, pertanto, non può considerarsi alla stregua di una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione – impugnabile con i rimedi all'uopo previsti (Cass. 2017 n. 7402).
Si appalesano, peraltro, insussistenti le condizioni legittimanti la disposta revoca, tanto più in considerazione del dibattito che ha animato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione ivi trattata, cioè la nullità del mutuo fondiario concluso oltre il limite di finanziabilità disposto ex lege, con specifico riguardo, altresì, all'invalidità della garanzia fideiussoria a quest'ultimo accessoria, in quanto non rientrante nel novero delle garanzie integrative espressamente menzionate dall'arresto del 2022 e, perciò, a detta della Dottore, da ritenersi invalida in via autonoma.
Non può ravvisarsi, pertanto, alcuna colpa grave nella condotta di chi, pur riproponendo i medesimi motivi già esaminati in fase sommaria, istaura un giudizio di merito volto all'accertamento della validità del titolo costitutivo della pretesa - oltreché della garanzia personale accessoria ad esso – e ciò, a maggior ragione, se, come nel caso a mano, la tesi ivi sostenuta è oggetto di un orientamento giurisprudenziale più volte rivisitato.
Non resta, allora, che revocare la disposta esclusione dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in pregiudizio di . Parte_1
In ultimo, il ricorrente, parte processuale del giudizio in cui è stata ammesso al beneficio, ha anche chiesto la liquidazione dei compensi: egli in parte qua è privo della necessaria legittimazione ad agire (in tal senso Cass. 2022 n. 286 a tenore della quale “il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lgs. n. 150 del
2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta
pagina 3 di 4 legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate a misura del DM 55/2014: valore della causa: da 1.100 euro a
5.200 euro - compensi minimi: fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11195/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 revoca l'esclusione in pregiudizio di dal beneficio del patrocinio a Parte_1
spese dello Stato;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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