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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. r.g.
3502/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRASSO ANNA, elettivamente domiciliato in VIA SOCCORSO N. 176 SAN SEVERO presso il difensore avv. GRASSO ANNA
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(CURATORE SPECIALE AVV. GIAMPALMO) (C.F. CP_2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. TAFANELLI ROSANNA E., elettivamente C.F._3 domiciliato in VIALE MATTEOTTI, 34 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. TAFANELLI
ROSANNA E.
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.06.2023, ha proposto domanda Parte_1
di separazione personale tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data Controparte_1
31.07.2008 in San Severo aveva contratto matrimonio civile con il resistente (atto n. 26, p. I, anno
2008); che dall'unione era nata in [...], in data [...] una figlia, che l'unione CP_2
coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare in episodi di violenza determinati dall'abuso da parte del di alcool che si aggiungeva ad un preesistente quadro di disagio CP_1
psichico e che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che essa ricorrente non aveva un lavoro stabile e regolare, occupandosi di lavori saltuari di pulizie per reperire risorse per provvedere ai bisogni primari della famiglia, mentre il ricorrente, percettore di reddito di cittadinanza, trascorreva il suo tempo intrattenendosi davanti ad un bar, dedicandosi all'uso smodato di alcool;
che a seguito di plurimi episodi di violenza e minacce di morte, la ricorrente aveva deciso di cercare rifugio insieme alla figlia minore da un'amica, benché la casa destinata ad abitazione famigliare fosse di proprietà della mamma della che, a seguito della sua decisione di separarsi, il resistente aveva tentato il suicidio;
Parte_1
che durante la convivenza matrimoniale il tenore di vita della coppia era di estrema indigenza.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
provvedere all'affidamento materno esclusivo della figlia minore con collocamento presso di lei;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente per abitarvi con la figlia;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al mantenimento della moglie e della figlia nella misura di € 200,00 cadauna. Con vittoria di spese e competenze di causa.
pur regolarmente citato rimaneva contumace. Controparte_1
Si costituiva la minore a mezzo della curatrice speciale, avv. , già Persona_1 Controparte_3
nominata dal Tribunale per i Minori di Bari, alla cui attenzione il caso era stato portato a seguito delle denunce sporte dalla ricorrente per maltrattamenti e violenze nei confronti suoi e della figlia minore.
Ha esposto la curatrice che la condizione di disagio psichico del padre della minore rendeva necessarie misure precauzionali per gli incontri tra il genitore e la figlia. Allegava le relazioni dei Servizi Sociali di San Severo che confermavano la necessità di sostegno e monitoraggio del nucleo famigliare e si rimetteva al Tribunale per l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.
Con ordinanza del 24.11.2023 venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e affidati ai
Servizi Sociali di San Severo il monitoraggio del nucleo famigliare e l'organizzazione di incontri protetti tra padre e figlia.
pagina 2 di 8 Svolta l'istruttoria, attraverso l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e disposta la trasmissione degli atti al PM, il cui parere è giunto in data 31.03.2025.
******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca precedente all'introduzione del giudizio;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che la ricorrente rimprovera al coniuge, confermate documentalmente e dalle indagini compiute dai Servizi
Sociali, l'arresto del per le violenze denunciate dalla moglie, il trasferimento di quest'ultima CP_1
per un periodo non breve in una casa di protezione per donne e bambini vittime di abusi famigliari sono tutti elementi che lasciano agevolmente dedurre che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la possibilità di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalle risultanze processuali.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi Parte_2
Domanda di addebito ha chiesto l'addebito della separazione al marito per le Parte_1 violenze subite e il disinteresse manifestato verso la famiglia per dedicarsi al vizio dell'alcool, senza nessuna assunzione di responsabilità verso la moglie e la figlia. La domanda è fondata e merita accoglimento, la ricorrente avendo pienamente dimostrato come la causa del venir meno dell'affectio coniugalis sia da individuarsi nell'abuso di alcool da parte del resistente, nei comportamenti violenti conseguenti da cui sono scaturiti anche processi penali e la detenzione, ed infine nella mancata assunzione da parte del delle responsabilità derivanti dal suo ruolo di marito e padre. Le CP_1 reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono, del resto, violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di pagina 3 di 8 separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., 10/12/2018, n. 31901).
Domanda di mantenimento ha chiesto in ricorso il riconoscimento di un assegno di mantenimento in Parte_1
suo favore, insistendo in comparsa conclusionale in tutte le domande già proposte al momento dell'introduzione del giudizio. La domanda non può trovare accoglimento attesa la capacità lavorativa della ricorrente, la quale medesima ha rappresentato in ricorso di essere stata l'unica a provvedere ai bisogni della famiglia, attesi la dedizione del coniuge al consumo di alcool e i problemi psichiatrici da cui il medesimo è risultato affetto.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti è nata in [...], in data [...] una figlia, CP_2 ormai sedicenne, di cui la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
A tal proposito, ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è
l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
pagina 4 di 8 L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale pagina 5 di 8 genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Ebbene, nel caso di specie, esaminati gli atti ed i documenti di causa e preso atto delle relazioni dei
Servizi Sociali di San Severo, nonché dei provvedimenti assunti prima dell'introduzione del presente giudizio dal Tribunale per i minorenni di Bari, deve essere confermato l'affido esclusivo di lla CP_2 madre, già disposto con l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti da questo Tribunale, essendo emerso come, pur essendo stato ricostituito il rapporto tra padre e figlia grazie all'encomiabile lavoro dei Servizi Sociali di San Severo, il non si sia mai assunto la responsabilità della figlia, CP_1
provvedendo, come avrebbe dovuto, alle sue esigenze, diventandone punto di riferimento e sforzandosi, prima di tutto, di curare la propria dipendenza dall'alcool. La cura verso i è risolta in gesti privi CP_2
di reale spessore valoriale, come l'acquisto per la figlia di una lattina di tea quando la incontrava, certamente non significativi della raggiunta idoneità genitoriale. Quanto emerso in ordine alla capacità di rapportarsi alla madre mantenendo il controllo e l'equilibrio non appare maggiormente rassicurante, tanto inducendo ad escludere che le parti possano riuscire proficuamente a rapportarsi tra di loro al fine di assumere decisioni comuni nell'interesse di CP_2
Quanto al diritto di visita, tenuto conto dell'affatto trascurabile lavoro svolto dai Servizi Sociali di San
Severo, grazie al cui intervento e sostegno è riuscita quanto meno a conseguire la licenza di CP_2
scuola media inferiore ed ha continuato ad incontrare il padre, deve prevedersi che genitore e figlia stabiliscano in autonomia i propri incontri, avendo raggiunto un'età tale da doversene CP_2
presumere la capacità di autodeterminazione ed essendo emerso che esce da sola e incontra il padre per le vie di San Severo, intrattenendosi a parlare con lui o per consumare insieme una bevanda. Di talché limitare gli incontri tra padre e figlia agli ambienti dei Servizi Sociali contrasta con la realtà fattuale emersa dalle relazioni dei Servizi Sociali, i quali, parimenti, hanno ritenuto non più opportuno proseguire con gli incontri protetti. Cionondimeno, si ritiene che il nucleo famigliare necessiti di essere monitorato almeno mensilmente fino al compimento del diciottesimo anno di età di che la CP_2 medesima vada spinta alla frequenza di un corso di qualificazione professionale e che l'encomiabile lavoro dei Servizi Sociali prosegua attraverso un incontro a bimestre tra padre/figlia.
Relativamente al mantenimento di va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i CP_2 genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
pagina 6 di 8 l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che la figlia convive stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al suo mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della Parte_1
Assegno che, avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle esigenze delle figlie legate alla età delle stesse, appare congruo fissare in € 200,00 mensili.
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
Casa famigliare
Va confermata l'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, convivente con la figlia CP_2
quale strumento di protezione della prole che non può conseguire altre e diverse finalità e che “detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione" (Ex pluris, Cass., n. 15367 del 2015; Cass. n. 25604 del
2018; Cass, n. 21334 del 2013; Cass. n. 23591 del 2013).
Spese del giudizio
Le spese del giudizio meritano compensazione, in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.06.2023, da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
con addebito al resistente;
Controparte_1
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei;
3) assegna la casa coniugale alla ricorrete perché continui ad abitarla con la figlia CP_2
pagina 7 di 8 4) disciplina il diritto di visita padre figlia come da parte motiva, onera i Servizi Sociali delle attività ivi previste;
5) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 50%;
6) compensa le spese di lite;
7) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Così deciso in Foggia il giorno 31.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. r.g.
3502/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRASSO ANNA, elettivamente domiciliato in VIA SOCCORSO N. 176 SAN SEVERO presso il difensore avv. GRASSO ANNA
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(CURATORE SPECIALE AVV. GIAMPALMO) (C.F. CP_2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. TAFANELLI ROSANNA E., elettivamente C.F._3 domiciliato in VIALE MATTEOTTI, 34 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. TAFANELLI
ROSANNA E.
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.06.2023, ha proposto domanda Parte_1
di separazione personale tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data Controparte_1
31.07.2008 in San Severo aveva contratto matrimonio civile con il resistente (atto n. 26, p. I, anno
2008); che dall'unione era nata in [...], in data [...] una figlia, che l'unione CP_2
coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare in episodi di violenza determinati dall'abuso da parte del di alcool che si aggiungeva ad un preesistente quadro di disagio CP_1
psichico e che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che essa ricorrente non aveva un lavoro stabile e regolare, occupandosi di lavori saltuari di pulizie per reperire risorse per provvedere ai bisogni primari della famiglia, mentre il ricorrente, percettore di reddito di cittadinanza, trascorreva il suo tempo intrattenendosi davanti ad un bar, dedicandosi all'uso smodato di alcool;
che a seguito di plurimi episodi di violenza e minacce di morte, la ricorrente aveva deciso di cercare rifugio insieme alla figlia minore da un'amica, benché la casa destinata ad abitazione famigliare fosse di proprietà della mamma della che, a seguito della sua decisione di separarsi, il resistente aveva tentato il suicidio;
Parte_1
che durante la convivenza matrimoniale il tenore di vita della coppia era di estrema indigenza.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
provvedere all'affidamento materno esclusivo della figlia minore con collocamento presso di lei;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente per abitarvi con la figlia;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al mantenimento della moglie e della figlia nella misura di € 200,00 cadauna. Con vittoria di spese e competenze di causa.
pur regolarmente citato rimaneva contumace. Controparte_1
Si costituiva la minore a mezzo della curatrice speciale, avv. , già Persona_1 Controparte_3
nominata dal Tribunale per i Minori di Bari, alla cui attenzione il caso era stato portato a seguito delle denunce sporte dalla ricorrente per maltrattamenti e violenze nei confronti suoi e della figlia minore.
Ha esposto la curatrice che la condizione di disagio psichico del padre della minore rendeva necessarie misure precauzionali per gli incontri tra il genitore e la figlia. Allegava le relazioni dei Servizi Sociali di San Severo che confermavano la necessità di sostegno e monitoraggio del nucleo famigliare e si rimetteva al Tribunale per l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.
Con ordinanza del 24.11.2023 venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e affidati ai
Servizi Sociali di San Severo il monitoraggio del nucleo famigliare e l'organizzazione di incontri protetti tra padre e figlia.
pagina 2 di 8 Svolta l'istruttoria, attraverso l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e disposta la trasmissione degli atti al PM, il cui parere è giunto in data 31.03.2025.
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Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca precedente all'introduzione del giudizio;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che la ricorrente rimprovera al coniuge, confermate documentalmente e dalle indagini compiute dai Servizi
Sociali, l'arresto del per le violenze denunciate dalla moglie, il trasferimento di quest'ultima CP_1
per un periodo non breve in una casa di protezione per donne e bambini vittime di abusi famigliari sono tutti elementi che lasciano agevolmente dedurre che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la possibilità di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalle risultanze processuali.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi Parte_2
Domanda di addebito ha chiesto l'addebito della separazione al marito per le Parte_1 violenze subite e il disinteresse manifestato verso la famiglia per dedicarsi al vizio dell'alcool, senza nessuna assunzione di responsabilità verso la moglie e la figlia. La domanda è fondata e merita accoglimento, la ricorrente avendo pienamente dimostrato come la causa del venir meno dell'affectio coniugalis sia da individuarsi nell'abuso di alcool da parte del resistente, nei comportamenti violenti conseguenti da cui sono scaturiti anche processi penali e la detenzione, ed infine nella mancata assunzione da parte del delle responsabilità derivanti dal suo ruolo di marito e padre. Le CP_1 reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono, del resto, violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di pagina 3 di 8 separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., 10/12/2018, n. 31901).
Domanda di mantenimento ha chiesto in ricorso il riconoscimento di un assegno di mantenimento in Parte_1
suo favore, insistendo in comparsa conclusionale in tutte le domande già proposte al momento dell'introduzione del giudizio. La domanda non può trovare accoglimento attesa la capacità lavorativa della ricorrente, la quale medesima ha rappresentato in ricorso di essere stata l'unica a provvedere ai bisogni della famiglia, attesi la dedizione del coniuge al consumo di alcool e i problemi psichiatrici da cui il medesimo è risultato affetto.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti è nata in [...], in data [...] una figlia, CP_2 ormai sedicenne, di cui la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
A tal proposito, ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è
l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
pagina 4 di 8 L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale pagina 5 di 8 genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Ebbene, nel caso di specie, esaminati gli atti ed i documenti di causa e preso atto delle relazioni dei
Servizi Sociali di San Severo, nonché dei provvedimenti assunti prima dell'introduzione del presente giudizio dal Tribunale per i minorenni di Bari, deve essere confermato l'affido esclusivo di lla CP_2 madre, già disposto con l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti da questo Tribunale, essendo emerso come, pur essendo stato ricostituito il rapporto tra padre e figlia grazie all'encomiabile lavoro dei Servizi Sociali di San Severo, il non si sia mai assunto la responsabilità della figlia, CP_1
provvedendo, come avrebbe dovuto, alle sue esigenze, diventandone punto di riferimento e sforzandosi, prima di tutto, di curare la propria dipendenza dall'alcool. La cura verso i è risolta in gesti privi CP_2
di reale spessore valoriale, come l'acquisto per la figlia di una lattina di tea quando la incontrava, certamente non significativi della raggiunta idoneità genitoriale. Quanto emerso in ordine alla capacità di rapportarsi alla madre mantenendo il controllo e l'equilibrio non appare maggiormente rassicurante, tanto inducendo ad escludere che le parti possano riuscire proficuamente a rapportarsi tra di loro al fine di assumere decisioni comuni nell'interesse di CP_2
Quanto al diritto di visita, tenuto conto dell'affatto trascurabile lavoro svolto dai Servizi Sociali di San
Severo, grazie al cui intervento e sostegno è riuscita quanto meno a conseguire la licenza di CP_2
scuola media inferiore ed ha continuato ad incontrare il padre, deve prevedersi che genitore e figlia stabiliscano in autonomia i propri incontri, avendo raggiunto un'età tale da doversene CP_2
presumere la capacità di autodeterminazione ed essendo emerso che esce da sola e incontra il padre per le vie di San Severo, intrattenendosi a parlare con lui o per consumare insieme una bevanda. Di talché limitare gli incontri tra padre e figlia agli ambienti dei Servizi Sociali contrasta con la realtà fattuale emersa dalle relazioni dei Servizi Sociali, i quali, parimenti, hanno ritenuto non più opportuno proseguire con gli incontri protetti. Cionondimeno, si ritiene che il nucleo famigliare necessiti di essere monitorato almeno mensilmente fino al compimento del diciottesimo anno di età di che la CP_2 medesima vada spinta alla frequenza di un corso di qualificazione professionale e che l'encomiabile lavoro dei Servizi Sociali prosegua attraverso un incontro a bimestre tra padre/figlia.
Relativamente al mantenimento di va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i CP_2 genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
pagina 6 di 8 l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che la figlia convive stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al suo mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della Parte_1
Assegno che, avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle esigenze delle figlie legate alla età delle stesse, appare congruo fissare in € 200,00 mensili.
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
Casa famigliare
Va confermata l'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, convivente con la figlia CP_2
quale strumento di protezione della prole che non può conseguire altre e diverse finalità e che “detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione" (Ex pluris, Cass., n. 15367 del 2015; Cass. n. 25604 del
2018; Cass, n. 21334 del 2013; Cass. n. 23591 del 2013).
Spese del giudizio
Le spese del giudizio meritano compensazione, in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.06.2023, da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
con addebito al resistente;
Controparte_1
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei;
3) assegna la casa coniugale alla ricorrete perché continui ad abitarla con la figlia CP_2
pagina 7 di 8 4) disciplina il diritto di visita padre figlia come da parte motiva, onera i Servizi Sociali delle attività ivi previste;
5) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 50%;
6) compensa le spese di lite;
7) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Così deciso in Foggia il giorno 31.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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