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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2378/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE CHIARA ANTONIA con domicilio in Parte_1
GALLERIA MA N. 11 44100 FERRARA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ZANELLA CRISTINA con domicilio in VIA CP_1 SPADARI, 3 44121 FERRARA
APPELLATO
assunto in decisione all'udienza collegiale del 2.7.25, tenutasi con modalità cartolare;
Oggetto: appello avverso sentenza n° 404/2021 del Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI:
Appellante: “C H I E D E e C O N C L U D E che l' Ecc. ma CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA,
rigettata qualsivoglia contraria difesa, eccezione, deduzione ed istanza riformi la sentenza n. 404/2021
del Tribunale di Ferrara, emessa sul punto: opposizione a precetto pubblicata l' 11 Giugno 2021 e non
notificata e la riformi nei termini di cui alle conclusioni di che si contengono in Parte_1
pagina 1 di 8 primo grado e qui nell' espositiva, costituendo essi stessi motivi di appello e a censura della pronuncia
qui appellata ai punti 1°2°3°4° e per i motivi ad essi inerenti e collegati, come in narrativa, e per i vizi
denunciati nella sentenza con le dispiegate conclusioni di cui sopra, fermo ritenersi la legittimità della
sospensione, invece negata, dell' efficacia esecutiva dei titoli per il che è stata formulata istanza ex art.
615,1°co., CpC e riconoscersi, con il resto, dovuta la restituzione della somma da precetto e
corrisposta non spontaneamente, bensì per la minaccia e pericolo di esercizio di un' azione coercitiva,
con riguardo a spese di lite sostenute pretese illegittimamente e in locupletazione.
Con condanna del convenuto-appellato, , ex art. 96 cpc, e, con esplicita domanda di CP_1
riforma della liquidazione delle spese in primo grado come motivata, riforma che consegua alla
riforma stessa del merito delle domande attoree, con vittoria delle spese e competenze di entrambi i
gradi del giudizio”.
Appellato: “rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese competenze ed
onorari del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado
proponeva opposizione avverso atto di precetto notificatole da con il Parte_1 CP_1
quale quest'ultimo aveva intimato alla stessa il pagamento della somma complessiva di euro 8.549,12
oltre alle spese successive, in forza della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 12417 del gennaio 2014 e dell'Ordinanza della Corte di Cassazione 19 Agosto 2019, n. 21449, che avevano condannato madre e dante causa dell'opponente, deceduta nel corso del giudizio di Parte_2
legittimità, alla rifusione delle spese processuali.
Dunque, il giudizio definito con l'ordinanza della Corte di Cassazione aveva avuto come parti Pt_2
da un lato e la soc. in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 8 e in proprio. CP_1
La parte opponente così concludeva:
“Voglia, l'Illmo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione e allegazione,
giudicare in fatto e diritto, della bontà e fondamento della opposizione per un satisfattivo
accoglimento, così
- Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli di cui al precetto e per i motivi di cui a specifica
istanza,
- Dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto opposto per l'irregolarità insanabile dello stesso in
relazione ai titoli notificati con formula esecutiva, fermo l'uso improprio ed irregolare dell'art. 477
c.p.c.
- Dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva e dei titoli che solo
apparentemente la consentono a favore dell'opposto sig. , conseguentemente;
CP_1
- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sunnominato sig. per non avere alcun CP_1
diritto di procedere in executivis così da avvalersi, con l'esecuzione forzata degli effetti processuali
della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 124/14 e dell'Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 21449/19 nella acclarata estinzione il 17.01.2019 in corso di giudizio di legittimità, della
[...]
in assenza di liquidazione, di bilancio e nella rinuncia a crediti Parte_3
per dichiarata inesistenza,
- Condannare l'opposto ex art. 2033 cod. civ. alla restituzione, se non già ottenuta per solleciti e
diffida ad oggi inevasi, oltre alle spese sostenute per euro 65,99 e con gli interessi a far data dal
ricevimento il 19.11.2019 degli assegni circolari, meglio in narrativa, di data 15.11.2019 per euro
2.000,00 e euro 3.581,00 pagati in buona fede da alla e per i Parte_1 Parte_3
suddetti titoli, invece, somme indebite e pretese e ricevute in mala fede da , così CP_1
- Condannare il sig. al risarcimento del danno per avere minacciato e indotto al CP_1
suddetto pagamento per profitto ingiusto, approfittandosi delle circostanze oggettive e soggettive per
pagina 3 di 8 l'intimazione, così per avere in modo prevaricante, con l'intervento del proprio legale in assistenza,
immobilizzato somme sapendo comunque non spettargli, afferenti alla attività imprenditoriale agraria
della qui opponente e dalla quale distratte somme destinate al sostegno dell'attività medesima ad
iniziative e ai pagamenti inerenti le colture , materiali e per gli interventi professionali del caso da
onorare e posticipati, come meglio in corso di causa anche disponendosi il giudice in via equitativa.
- Condannare il precettante qui opposto al pagamento delle spese e competenze di lite del presente
giudizio di merito e relativo cautelare, nonché domanda di restituzione ex DM 55/14 e ss.mm.ii. oltre
oneri e accessori di legge con rimborso altresì delle spese non imponibili anticipate e sostenute.
- Condannare l'opposto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
liquidarsi equitativamente e indicati in narrativa nella somma corrisposta da con gli Parte_1
assegni circolari di cui sopra dell'importo complessivo di 6.681,00 intestati in buona fede e nel diritto
ex art. 1296 c.c. al qui opposto nella veste di socio accomandatario della società edile Ortigara si
GI ZZ C s.as. e pervenuti a mano del proprio procuratore e non restituiti Avv. Cristina Zanella
a fronte delle somme di cui è condanna nei titoli esecutivi e invece risultate comunque indebite e
pretese e precette in mala fede”.
Si costituiva in giudizio in data 22.04.2020 contestando le pretese avverse in fatto e CP_1
diritto chiedendo innanzitutto di respingere la domanda cautelare non ravvisandosi periculum in mora e fumus boni juris e, nel merito, di respingere tutte le domande dell'opponente in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Il Tribunale di Ferrara emetteva la sentenza n. 404/2021 del 4 giugno 2021in questa sede impugnata,
riconoscendo parzialmente fondata la opposizione di e statuendo il diritto di Parte_1 CP_1
personalmente a procedere ad esecuzione forzata per la sola somma della metà di quanto liquidato nelle due sentenze precettate, ritenendo che la chiusura della società , in corso di giudizio di CP_2
legittimità, creditrice in solido delle spese di lite gli avrebbe consentito di agire in executivis solo per la metà delle stesse.
pagina 4 di 8 Condannava dunque a rifondere a la differenza tra l'importo di euro 8.594,50 e la CP_1 Parte_1
minor somma di euro 3.248,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie oltre agli interessi legali dal
17 febbraio 2020 fino al saldo;
respingeva le richieste di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. non essendo stati provati i danni solo del tutto genericamente lamentati e compensava le spese di lite.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza, dava adempimento alla condanna di CP_1
restituzione di parte dell'importo ricevuto in pagamento a seguito del giudizio di primo grado riportata.
Secondo Grado:
In data 13/12/2021 proponeva il presente appello senza formulare veri e propri motivi Parte_1
di impugnazione, ma richiamando le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado (sopra integralmente trascritte). In particolare, parte appellante insisteva nel richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonostante parte opponente in primo grado, alla data della iscrizione a ruolo, avesse già pagato le somme precettate e dunque, l'esecuzione non avrebbe potuto aver inizio. Già il Giudice di prime cure aveva chiarito che il pagamento del credito vantato dal convenuto in forza dei titoli azionati, seppure con riserva di ripetizione, aveva comportato il venir meno dell'interesse dell'opponente ad ottenere la richiesta misura cautelare (ordinanza sull'istanza cautelare del 5 giugno 2020).
Deve, inoltre, desumersi che sia stata nuovamente contestata la titolarità di di agire in CP_1
executivis e sia stato fatto valere un presunto difetto di notifica ex art. 477 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'insistenza dell'appellante per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto è -
evidentemente- infondata: come chiarito dal Giudice di primo grado, il pagamento del credito vantato dal convenuto in forza dei titoli azionati, seppure con riserva di ripetizione, comporta il venir meno dell'interesse dell'opponente ad ottenere la richiesta misura cautelare. anche in questa sede, Parte_1
pagina 5 di 8 continua a sostenere che il pagamento, effettuato in seguito al precetto, sia coatto e non spontaneo in quanto portatore della minaccia della azione esecutiva, con la conseguenza che “nulla ostava alla emissione del provvedimento cautelare”.
Quanto alla titolarità di di agire in executivis, l'appellante sostiene di avere citato in CP_1
giudizio personalmente solo nel caso in cui fosse risultata incapiente la società della CP_1
quale lo stesso era legale rappresentante. Tali considerazioni appaiono, tuttavia, assolutamente irrilevanti: la citazione in giudizio ha fatto sì che sia devenuto parte sostanziale del CP_1
processo, come rilevato dal Tribunale di Ferrara: “la condanna al pagamento delle spese processuali
contenuta sia nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 124/2014, sia nell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 21449/2019 vede come soggetti a favore dei quali è stata resa la pronuncia di
condanna, sia la società , che in proprio. CP_2 Parte_3 CP_1
Quest'ultimo quindi doveva essere legittimato a far valere il credito derivante dalla condanna alle
spese pronunciata anche in suo favore nei confronti della parte obbligata”.
Non vi è dubbio che sia un soggetto giuridico diverso dalla società, seppure costituente CP_1
assieme a quella una medesima parte processuale, e che sia successore della società dopo la sua chiusura. Del resto, rimane senza fondamento l'affermazione secondo cui sarebbe stato CP_1
citato non personalmente, ma solo come amministratore della soc. Edile Ortigara -nel caso questa si fosse dimostrata incapiente-, in quanto ciò non è avvenuto.
Anche il motivo di impugnazione relativo al difetto di notifica ex art. 477 cpc. risulta infondato.
Infatti, “la disciplina della opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali
in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono
farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati dal
raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione della
opposizione da parte del debitore – quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del
conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere , rendendolo edotto del proposito
pagina 6 di 8 creditorio di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (così Cass., sez. VI – 3, Ord. 15 dicembre
2016, n. 25900).”
In questo caso, coerentemente ai principi sopra enunciati, gli eventuali vizi attinenti alla notifica del titolo esecutivo e del precetto allegati dall'opponente devono senz'altro ritenersi sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ult. Comma CPC a seguito della opposizione al precetto proposta da che non ha mai contestato la propria legittimazione passiva. Parte_1
In conclusione, ritiene la Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure siano condivisibili e che, pertanto, l'appello debba essere integralmente rigettato.
Secondo il principio di soccombenza la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, che si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22, secondo lo scaglione di riferimento (complessità media, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale), in €
1.923,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Ritiene la Corte, inoltre, che sussistano, nel caso in esame, i presupposti per applicare l'art. 96 comma
3 c.p.c.: dal presente appello, infatti, emerge responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, per violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta di risarcimento.
In merito alla liquidazione del danno, il criterio equitativo adottato è calibrato sul multiplo dell'importo delle spese processuali pari al doppio della somma, e, conseguentemente la Corte condanna l'appellante al pagamento della somma di € 4.000.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso sentenza n° 404/2021 del Tribunale di Ferrara così decide:
[...]
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che si CP_1
liquidano in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
- condanna al pagamento in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., Parte_1
della somma di € 4.000;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 7.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2378/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE CHIARA ANTONIA con domicilio in Parte_1
GALLERIA MA N. 11 44100 FERRARA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ZANELLA CRISTINA con domicilio in VIA CP_1 SPADARI, 3 44121 FERRARA
APPELLATO
assunto in decisione all'udienza collegiale del 2.7.25, tenutasi con modalità cartolare;
Oggetto: appello avverso sentenza n° 404/2021 del Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI:
Appellante: “C H I E D E e C O N C L U D E che l' Ecc. ma CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA,
rigettata qualsivoglia contraria difesa, eccezione, deduzione ed istanza riformi la sentenza n. 404/2021
del Tribunale di Ferrara, emessa sul punto: opposizione a precetto pubblicata l' 11 Giugno 2021 e non
notificata e la riformi nei termini di cui alle conclusioni di che si contengono in Parte_1
pagina 1 di 8 primo grado e qui nell' espositiva, costituendo essi stessi motivi di appello e a censura della pronuncia
qui appellata ai punti 1°2°3°4° e per i motivi ad essi inerenti e collegati, come in narrativa, e per i vizi
denunciati nella sentenza con le dispiegate conclusioni di cui sopra, fermo ritenersi la legittimità della
sospensione, invece negata, dell' efficacia esecutiva dei titoli per il che è stata formulata istanza ex art.
615,1°co., CpC e riconoscersi, con il resto, dovuta la restituzione della somma da precetto e
corrisposta non spontaneamente, bensì per la minaccia e pericolo di esercizio di un' azione coercitiva,
con riguardo a spese di lite sostenute pretese illegittimamente e in locupletazione.
Con condanna del convenuto-appellato, , ex art. 96 cpc, e, con esplicita domanda di CP_1
riforma della liquidazione delle spese in primo grado come motivata, riforma che consegua alla
riforma stessa del merito delle domande attoree, con vittoria delle spese e competenze di entrambi i
gradi del giudizio”.
Appellato: “rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese competenze ed
onorari del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado
proponeva opposizione avverso atto di precetto notificatole da con il Parte_1 CP_1
quale quest'ultimo aveva intimato alla stessa il pagamento della somma complessiva di euro 8.549,12
oltre alle spese successive, in forza della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 12417 del gennaio 2014 e dell'Ordinanza della Corte di Cassazione 19 Agosto 2019, n. 21449, che avevano condannato madre e dante causa dell'opponente, deceduta nel corso del giudizio di Parte_2
legittimità, alla rifusione delle spese processuali.
Dunque, il giudizio definito con l'ordinanza della Corte di Cassazione aveva avuto come parti Pt_2
da un lato e la soc. in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 8 e in proprio. CP_1
La parte opponente così concludeva:
“Voglia, l'Illmo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione e allegazione,
giudicare in fatto e diritto, della bontà e fondamento della opposizione per un satisfattivo
accoglimento, così
- Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli di cui al precetto e per i motivi di cui a specifica
istanza,
- Dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto opposto per l'irregolarità insanabile dello stesso in
relazione ai titoli notificati con formula esecutiva, fermo l'uso improprio ed irregolare dell'art. 477
c.p.c.
- Dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva e dei titoli che solo
apparentemente la consentono a favore dell'opposto sig. , conseguentemente;
CP_1
- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sunnominato sig. per non avere alcun CP_1
diritto di procedere in executivis così da avvalersi, con l'esecuzione forzata degli effetti processuali
della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 124/14 e dell'Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 21449/19 nella acclarata estinzione il 17.01.2019 in corso di giudizio di legittimità, della
[...]
in assenza di liquidazione, di bilancio e nella rinuncia a crediti Parte_3
per dichiarata inesistenza,
- Condannare l'opposto ex art. 2033 cod. civ. alla restituzione, se non già ottenuta per solleciti e
diffida ad oggi inevasi, oltre alle spese sostenute per euro 65,99 e con gli interessi a far data dal
ricevimento il 19.11.2019 degli assegni circolari, meglio in narrativa, di data 15.11.2019 per euro
2.000,00 e euro 3.581,00 pagati in buona fede da alla e per i Parte_1 Parte_3
suddetti titoli, invece, somme indebite e pretese e ricevute in mala fede da , così CP_1
- Condannare il sig. al risarcimento del danno per avere minacciato e indotto al CP_1
suddetto pagamento per profitto ingiusto, approfittandosi delle circostanze oggettive e soggettive per
pagina 3 di 8 l'intimazione, così per avere in modo prevaricante, con l'intervento del proprio legale in assistenza,
immobilizzato somme sapendo comunque non spettargli, afferenti alla attività imprenditoriale agraria
della qui opponente e dalla quale distratte somme destinate al sostegno dell'attività medesima ad
iniziative e ai pagamenti inerenti le colture , materiali e per gli interventi professionali del caso da
onorare e posticipati, come meglio in corso di causa anche disponendosi il giudice in via equitativa.
- Condannare il precettante qui opposto al pagamento delle spese e competenze di lite del presente
giudizio di merito e relativo cautelare, nonché domanda di restituzione ex DM 55/14 e ss.mm.ii. oltre
oneri e accessori di legge con rimborso altresì delle spese non imponibili anticipate e sostenute.
- Condannare l'opposto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
liquidarsi equitativamente e indicati in narrativa nella somma corrisposta da con gli Parte_1
assegni circolari di cui sopra dell'importo complessivo di 6.681,00 intestati in buona fede e nel diritto
ex art. 1296 c.c. al qui opposto nella veste di socio accomandatario della società edile Ortigara si
GI ZZ C s.as. e pervenuti a mano del proprio procuratore e non restituiti Avv. Cristina Zanella
a fronte delle somme di cui è condanna nei titoli esecutivi e invece risultate comunque indebite e
pretese e precette in mala fede”.
Si costituiva in giudizio in data 22.04.2020 contestando le pretese avverse in fatto e CP_1
diritto chiedendo innanzitutto di respingere la domanda cautelare non ravvisandosi periculum in mora e fumus boni juris e, nel merito, di respingere tutte le domande dell'opponente in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Il Tribunale di Ferrara emetteva la sentenza n. 404/2021 del 4 giugno 2021in questa sede impugnata,
riconoscendo parzialmente fondata la opposizione di e statuendo il diritto di Parte_1 CP_1
personalmente a procedere ad esecuzione forzata per la sola somma della metà di quanto liquidato nelle due sentenze precettate, ritenendo che la chiusura della società , in corso di giudizio di CP_2
legittimità, creditrice in solido delle spese di lite gli avrebbe consentito di agire in executivis solo per la metà delle stesse.
pagina 4 di 8 Condannava dunque a rifondere a la differenza tra l'importo di euro 8.594,50 e la CP_1 Parte_1
minor somma di euro 3.248,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie oltre agli interessi legali dal
17 febbraio 2020 fino al saldo;
respingeva le richieste di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. non essendo stati provati i danni solo del tutto genericamente lamentati e compensava le spese di lite.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza, dava adempimento alla condanna di CP_1
restituzione di parte dell'importo ricevuto in pagamento a seguito del giudizio di primo grado riportata.
Secondo Grado:
In data 13/12/2021 proponeva il presente appello senza formulare veri e propri motivi Parte_1
di impugnazione, ma richiamando le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado (sopra integralmente trascritte). In particolare, parte appellante insisteva nel richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonostante parte opponente in primo grado, alla data della iscrizione a ruolo, avesse già pagato le somme precettate e dunque, l'esecuzione non avrebbe potuto aver inizio. Già il Giudice di prime cure aveva chiarito che il pagamento del credito vantato dal convenuto in forza dei titoli azionati, seppure con riserva di ripetizione, aveva comportato il venir meno dell'interesse dell'opponente ad ottenere la richiesta misura cautelare (ordinanza sull'istanza cautelare del 5 giugno 2020).
Deve, inoltre, desumersi che sia stata nuovamente contestata la titolarità di di agire in CP_1
executivis e sia stato fatto valere un presunto difetto di notifica ex art. 477 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'insistenza dell'appellante per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto è -
evidentemente- infondata: come chiarito dal Giudice di primo grado, il pagamento del credito vantato dal convenuto in forza dei titoli azionati, seppure con riserva di ripetizione, comporta il venir meno dell'interesse dell'opponente ad ottenere la richiesta misura cautelare. anche in questa sede, Parte_1
pagina 5 di 8 continua a sostenere che il pagamento, effettuato in seguito al precetto, sia coatto e non spontaneo in quanto portatore della minaccia della azione esecutiva, con la conseguenza che “nulla ostava alla emissione del provvedimento cautelare”.
Quanto alla titolarità di di agire in executivis, l'appellante sostiene di avere citato in CP_1
giudizio personalmente solo nel caso in cui fosse risultata incapiente la società della CP_1
quale lo stesso era legale rappresentante. Tali considerazioni appaiono, tuttavia, assolutamente irrilevanti: la citazione in giudizio ha fatto sì che sia devenuto parte sostanziale del CP_1
processo, come rilevato dal Tribunale di Ferrara: “la condanna al pagamento delle spese processuali
contenuta sia nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 124/2014, sia nell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 21449/2019 vede come soggetti a favore dei quali è stata resa la pronuncia di
condanna, sia la società , che in proprio. CP_2 Parte_3 CP_1
Quest'ultimo quindi doveva essere legittimato a far valere il credito derivante dalla condanna alle
spese pronunciata anche in suo favore nei confronti della parte obbligata”.
Non vi è dubbio che sia un soggetto giuridico diverso dalla società, seppure costituente CP_1
assieme a quella una medesima parte processuale, e che sia successore della società dopo la sua chiusura. Del resto, rimane senza fondamento l'affermazione secondo cui sarebbe stato CP_1
citato non personalmente, ma solo come amministratore della soc. Edile Ortigara -nel caso questa si fosse dimostrata incapiente-, in quanto ciò non è avvenuto.
Anche il motivo di impugnazione relativo al difetto di notifica ex art. 477 cpc. risulta infondato.
Infatti, “la disciplina della opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali
in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono
farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati dal
raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione della
opposizione da parte del debitore – quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del
conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere , rendendolo edotto del proposito
pagina 6 di 8 creditorio di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (così Cass., sez. VI – 3, Ord. 15 dicembre
2016, n. 25900).”
In questo caso, coerentemente ai principi sopra enunciati, gli eventuali vizi attinenti alla notifica del titolo esecutivo e del precetto allegati dall'opponente devono senz'altro ritenersi sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ult. Comma CPC a seguito della opposizione al precetto proposta da che non ha mai contestato la propria legittimazione passiva. Parte_1
In conclusione, ritiene la Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure siano condivisibili e che, pertanto, l'appello debba essere integralmente rigettato.
Secondo il principio di soccombenza la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, che si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22, secondo lo scaglione di riferimento (complessità media, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale), in €
1.923,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Ritiene la Corte, inoltre, che sussistano, nel caso in esame, i presupposti per applicare l'art. 96 comma
3 c.p.c.: dal presente appello, infatti, emerge responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, per violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta di risarcimento.
In merito alla liquidazione del danno, il criterio equitativo adottato è calibrato sul multiplo dell'importo delle spese processuali pari al doppio della somma, e, conseguentemente la Corte condanna l'appellante al pagamento della somma di € 4.000.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso sentenza n° 404/2021 del Tribunale di Ferrara così decide:
[...]
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che si CP_1
liquidano in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
- condanna al pagamento in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., Parte_1
della somma di € 4.000;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 7.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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