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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/11/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 306/2021 R.G. promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Canicattì (AG), via Milano n. 254, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio
Gioacchino Giorgio in Canicattì (AG), via Regina Margherita n. 59, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
contro
(C.F. e P.IVA con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del portafoglio di crediti del (ora e, per essa, quale Controparte_2 Controparte_3
procuratrice speciale, (C.F. e P.IVA ), a socio Controparte_4 P.IVA_2 unico, con sede legale in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 6A/6B, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga
Meroni e Marianna Caldiera, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellata
(ora , a mezzo della sua mandataria Controparte_2 Controparte_3 [...]
(già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 Controparte_6
appellata contumace
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ritenuta ammissibile la presente impugnazione ed in accoglimento della medesima,
- Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza a norma degli articoli 283 e 351 c.p.c. nella parte impugnata in cui si dispone il pagamento di somme a carico dell'odierno appellante;
- Nel merito, in via principale -previa eventuale CTU- accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 206/2021, resa dal Tribunale di Caltanissetta, nel dì 12 aprile 2021, non notificata, nella causa fra le parti sopra indicate già iscritta al n. r.g. 2965/2016 e, per l'effetto, in relazione
a tutti i motivi di gravame proposti, riformare in parte qua la stessa dichiarando che l'odierno appellante non è tenuto, ad alcun titolo, a dovere alcuna somma al (ora Controparte_2
) ed al terzo intervenuto;
Controparte_3 Controparte_1
- In via subordinata riformare la sentenza nelle parti impugnate ed accertare e dichiarare alla luce dei motivi tutti sopra esposti, previa eventuale CTU, l'effettivo saldo dei rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti tenendo conto delle previsioni dei contratti sottoscritti, ove validamente ritenuti sussistenti, e di ogni altra previsione di Legge e/o Regolamento ivi comprese le previsioni di cui alla L. 108/1996 e relativi decreti attuativi di individuazione dei cc.dd. tassi-soglia, accertando e dichiarando per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare ed avere tra le parti, depurando lo stesso da ogni fruttificazione o comunque applicando i meccanismi sostitutivi di legge e depurandolo da ogni capitalizzazione in quanto illegittima.
In via istruttoria si chiede: Disporsi CTU contabile al fine di accertare e dichiarare, alla luce dei motivi tutti sopra esposti,
l'effettivo importo dovuto sulla scorta del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti tenendo conto delle previsioni dei contratti sottoscritti, ove validamente ritenuti sussistenti, e di ogni altra previsione di Legge e/o Regolamento ed accertare e dichiarare per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare ed avere tra le parti, depurando lo stesso da ogni fruttificazione o comunque applicando i meccanismi sostitutivi di legge.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nonchè
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello per tardività e per l'effetto
ACCERTARE E DIHIARARE il passaggio in giudicato della sentenza appellata
NEL MERITO
ACCERTATA l'inammissibilità/infondatezza della eventuale compensazione del credito con eventuali importi versati alla cedente
RIGETTARE, per tutte le motivazioni esposte in atti, tutte le domande avversarie in quanto illegittime e infondate e per l'effetto
CONFERMARE la sentenza appellata e pertanto per l'effetto
CONDANNARE la controparte all'importo liquidato nella sentenza di primo grado o, in subordine alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria.
Vinte spese e competenze di causa, accessori di legge e di tariffa professionale del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 ottobre 2016, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto loro notificato dal
[...] [...]
(ora con cui veniva intimato allo il pagamento Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
della somma di euro 107.303,99, costituenti rate scadute e non pagate di un contratto di mutuo ipotecario del 26/09/2007 dell'importo di euro 230.000,00, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca su alcuni beni immobili di proprietà di ed , avvisati con il Parte_2 CP_7
medesimo atto di precetto, nella loro veste di terzi datori di ipoteca. Segnatamente, gli opponenti eccepivano, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva di
, terzo datore di ipoteca, in quanto questa non era più proprietaria degli immobili Parte_2
oggetto di garanzia reale, avendone alienato la proprietà a terzi.
Nel merito, rilevavano l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e l'illegittima quantificazione del credito precettato in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari e di interessi ultralegali, applicati in misura diversa da quella pattuita.
Gli opponenti chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità del precetto con la conseguente revoca e il ricalcolo dei rapporti di dare avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'opposto istituto di credito, sostenendo la legittimità del precetto notificato e la correttezza del credito vantato, così come richiesto.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie e la condanna di al Parte_1 pagamento della somma indicata nell'atto di precetto.
Successivamente, con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2017, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. resasi nelle more del giudizio cessionaria Controparte_1 del credito della banca intimante, facendo proprie le difese svolte da quest'ultima.
Con ordinanza del 10.03.2017, nel subprocedimento iscritto al n. 2965-1/2016, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo.
Il giudizio veniva quindi istruito a mezzo produzione documentale e CTU tecnico contabile per la verifica dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e per l'accertamento del saldo tra le parti.
Con sentenza n. 206/2021, pubblicata il 12.04.2021, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la nullità del precetto opposto per l'omessa notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nei confronti dei terzi nuovi proprietari dei beni ipotecati (in violazione dell'art. 603 c.p.c.) e provvedeva alla rideterminazione in euro 97.156,21 del quantum dovuto dall'opponente (somma dalla Pt_1
quale andavano detratti i maggiori interessi corrisposti nel pagamento delle rate ed accertati dal CTU in euro 923,47).
Il Tribunale, infine, compensava le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2021 proponeva appello il solo , il Parte_1
quale affidava le proprie censure a quattro motivi di impugnazione, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo, censurava la sentenza impugnata deducendo che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel ritenere sotto soglia di usura la misura dei tassi di interesse del contratto di mutuo. Segnatamente, contestava le conclusioni a cui era approdato il consulente tecnico nell'individuazione del tasso soglia effettivamente applicato al rapporto relativamente agli interessi corrispettivi e moratori, rilevando come ai fini della verifica andasse applicata la sommatoria di entrambe le categorie di interessi, così come avvallato da Cass. civ. n. 350/2013.
In conseguenza della natura usuraria del contratto di mutuo, chiedeva pertanto, di dichiararsi la nullità della relativa clausola e che non fossero più dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Con il secondo motivo, rilevava l'errato accertamento del Tribunale nell'applicazione di interessi ultralegali divergenti da quelli pattuiti, conseguentemente, chiedeva accertarsi la nullità della clausola, con l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e la restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti per un complessivo importo di euro 34.812,66.
Con il medesimo motivo, l'appellante censurava, altresì, la mancata valutazione da parte del CTU della rinegoziazione del mutuo (in conseguenza dello svincolo di titoli obbligazionari acquistati in data 26.12.2007 per euro 50.000,00) nonché l'illegittima applicazione di interessi di preammortamento non contrattualizzati (per euro 6.829,49), chiedendo effettuarsi il ricalcolo del saldo finale dovuto.
Con il terzo motivo, eccepiva il difetto di legittimazione della cessionaria per Controparte_1 non avere, a suo dire, dato prova dell'inclusione dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cessione c.d. in blocco ex art. 58 TUB e per non avere indicato nella procura speciale conferita alla mandante lo specifico credito oggetto di cessione, con conseguente Controparte_4
nullità della procura alle liti.
Con il quarto e ultimo motivo, contestava la regolamentazione delle spese di lite operata dal
Tribunale sulla scorta del ritenuto accoglimento delle domande formulate in primo grado, chiedendo che siano poste a carico della parte appellata.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.03.2022, si costituiva l'appellata Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per aver l'appellante Pt_1 notificato l'atto di citazione in appello oltre il termine ex art. 327 c.p.c.
Segnatamente, l'appellata rilevava l'inapplicabilità, alla fattispecie di causa, della sospensione feriale dei termini ai fini della decorrenza del termine c.d. lungo (sei mesi) ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'appello, in conseguenza della qualificazione dell'azione promossa dall'appellato quale opposizione all'esecuzione. Pt_1
Nel merito, contestava la fondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto, e chiedendo infine la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte, con ordinanza del 27/06/2022, rigettava la preliminare richiesta di inibitoria e la richiesta di rinnovazione della CTU contabile. Dichiarava, altresì, la contumacia dell'appellata (ora Controparte_2 Controparte_3
a mezzo della sua mandataria ritualmente evocata in giudizio e non
[...] Controparte_5
costituita.
Fissava pertanto l'udienza per la precisazione delle conclusioni, che veniva trattata in forma cartolare in data 24 novembre 2022.
Dopo diversi rinvii, dovuti al carico del ruolo, all'udienza in presenza del 28 marzo 2024, le parti insistevano nelle richieste di cui agli atti introduttivi e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalla di Controparte_1 inammissibilità dell'appello spiegato per violazione del termine di legge ex art. 327 c.p.c.
Ed infatti, mette conto evidenziare che, seppur l'appellata abbia correttamente rilevato l'inoperatività del periodo di sospensione feriale per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 Legge n. 742/1969 e art. 92 r.d. n. 12/1942, la Suprema
Corte ha chiarito che “in sede di opposizione all'esecuzione (precetto) qualora il giudice di primo grado (accogliendo l'opposizione) si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta tale ultima pronuncia, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione e, quindi, non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione” (Cass. civ. n. 33728/2019; Cass. n. 17328/2018).
In altri termini, il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati non in base al rito applicabile ma a motivo della qualificazione che il giudice abbia dato all'azione proposta in giudizio (Cass. civ. n. 11780/2020).
Nel caso di specie, oggetto del presente del giudizio di appello è la riforma del capo di condanna al pagamento delle somme decise con la domanda riconvenzionale, avendo le parti prestato acquiescenza relativamente al capo che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto.
Ne discende che la presente controversia non è più qualificabile quale opposizione all'esecuzione ed è soggetta conseguentemente alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale
(art. 1 Legge n. 742/1969).
In applicazione del richiamato principio alla fattispecie di causa, l'eccezione di tardività dell'appello si rivela infondata.
Ed infatti, la sentenza (non notificata) è stata pubblicata in data 12 aprile 2021.
Data dalla quale prendeva a decorrere il termine ex art. 327 c.p.c. di 6 mesi per proporre l'impugnazione (termine di sei mesi ratione temporis applicabile;
giudizio di prime cure instaurato il 3.10.2016, dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha ridotto il termine di impugnazione da un 1 anno a 6 mesi), con la sospensione del decorso dei termini relativamente al periodo dal 1° agosto al 31 agosto (stante la riduzione ex L. 162/2014 da 46 a 31 giorni).
Il termine finale per l'impugnazione aveva scadenza quindi il 12 novembre 2021.
L'atto di citazione in appello veniva notificato dall'appellante in data 8 novembre 2021 Pt_1
e dunque entro la scadenza del termine decadenziale ex art. 327 c.p.c. (cfr. ricevute di notifica in atti depositate unitamente all'atto di citazione in appello in data 08.11.2021).
L'impugnazione è quindi tempestiva e, conseguentemente, l'eccezione d'inammissibilità della parte appellata dev'essere pertanto respinta.
Nel merito l'appello è infondato.
I primi due motivi di appello sono strettamente connessi e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente.
Destituita di fondamento è, anzitutto, è la pretesa applicazione di tassi usurari al contratto di mutuo de quo.
Nel proprio atto introduttivo, l'appellante ha rilevato la natura usuraria dei tassi Pt_1
individuando il relativo tasso soglia nella misura di 13,554%, procedendo con la sommatoria del
TEAG previsto nel contratto (5,960%) con gli interessi di mora (7,77%) e ciò, a suo dire, in dipendenza dell'applicazione dei principi scaturenti in materia (Cass. civ. 350/2013).
L'assunto argomentativo dell'appellante non è corretto.
Difatti, esso prende le mosse da una ricostruzione del tasso usurario, risultante dal cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora che non può essere condivisa.
Ebbene, con riguardo alla tematica sottesa a tale prospettazione questa Corte non può che condividere l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si giunge a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Il tasso corrispettivo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, giacché i due istituti assolvono a funzioni causali del tutto differenti fra loro, e, conseguentemente, le relative percentuali si applicano a grandezze diverse.
La tesi difensiva della parte attrice non può ritenersi trovare conforto nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 350/2013, che si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.
Tale lettura deve ritenersi ormai pienamente consolidata (“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. Criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. civ. n. 14214/2022; Cass. civ. n.
7352/2022; Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. SS.UU. n. 19597/2020; Cass. civ. n. 26286/2019).
Peraltro le Sezioni Unite della Cassazione, in ordine ai criteri per la valutazione della usurarietà dell'interesse moratorio hanno affermato che: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista…Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (Cass. civ. SS.UU: n. 19597/2020). Ha quindi trovato conferma l'indirizzo per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei e in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEGM deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.
Orbene, dall'esame del contratto di mutuo e dalle condizioni generali di contratto, così come dall'elaborato peritale del CTU in primo grado, emerge quanto segue.
Nel caso di specie, il finanziamento oggetto di causa era un mutuo ipotecario a tasso variabile concluso in data 26/09/2007. Il tasso annuo applicato relativamente agli interessi corrispettivi era pari al 5,77% (cfr. art. 3 contratto di mutuo). Il tasso applicato relativamente agli interessi di mora era pari al 7,77% (“due punti in più del tasso di interesse definito al precedente art. 3”; cfr. pag. 5 contratto di mutuo).
Ciò posto, il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha evidenziato “Ciò premesso, si ritiene che le modalità di determinazione del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio siano sufficientemente esplicitate … (cfr. pag. 12 Relazione CTU).
…Per la determinazione del tasso effettivo applicato al finanziamento è stata adottata la metodologia di calcolo indicata nelle 'Istruzioni' della Banca d'Italia sin dalla prima pubblicazione, analoga a quella prevista dal decreto del Ministero del Tesoro dell'8/7/92 per il calcolo del TAEG.
Ottenuti i dati necessari per il calcolo del TAEG, e tenuto conto delle spese iniziali e del costo di Pa incasso rata, si perviene ad un TEG del 5.96%, che risulta coincidente con l' pubblicizzato in contratto ed apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui a tasso variabile”, che è pari, nel III trim. '07, al 8,37%.
Conseguentemente entro soglia risulta essere anche il tasso di mora pattuito il quale, essendo dato dal solo tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti, risulta pari al 7,777%, anch'esso inferiore alla soglia pro-tempore vigente. Si evidenzia peraltro che, anche volendo aggiungere i 2 punti di mora al TAEG del mutuo (metodologia non condivisa dallo scrivente), il tasso risulterebbe comunque entro soglia, dato l'ampio margine prima evidenziato.
Lo scrivente CTU rileva che non sono stati pattuiti, al momento della stipula interessi usurari, avendo applicato le istruzioni impartite dalla Banca di Italia vigenti al momento della intervenuta pattuizione, il tasso soglia previsto per il III trimestre 2007 per la categoria “mutui a tasso variabile”
è pari ad 8.37%... (cfr. pag. 15 Relazione CTU).
Il CTU ha infine così concluso.
“…non si riscontra usura né con riferimento alle condizioni corrispettive, che evidenziano un tasso effettivo del 5,777% rispetto a una soglia del 8.37%, né con riferimento alle condizioni di mora, prese singolarmente (tasso di mora del 7,77% inferiore a soglia del 8.37%) … (cfr. pag. 17
Relazione CTU).
Nell'ambito delle pattuizioni convenzionalmente stabilite, dunque, sia il tasso degli interessi corrispettivi sia il tasso degli interessi di mora contrattualizzati erano di gran lunga inferiori alla soglia stabilita, con conseguente validità delle relative clausole del contratto di mutuo.
Si osservi peraltro come il CTU nominato in primo grado abbia escluso la natura usuraria del contratto di mutuo anche in seguito alla sua rinegoziazione, in data 22.12.2009 (cfr. pag. 16 relazione di CTU).
Tanto chiarito, deve ora affrontarsi la sollevata questione dell'applicazione di interessi ultralegali differenti da quelli pattuti.
In proposito, il CTU ha accertato quali fossero le pattuizioni intervenute (che, come ampiamente ribadito, prevedevano tassi grandemente entro la soglia) e, applicando tali condizioni (Euribor 6 mesi
360 + spread 1.50%, tasso minimo 3.25%), ha correttamente accertato che “risultano degli scostamenti fra il tasso applicato ed il tasso variabile vigente semestralmente alla scadenza della rata (Euribor 6 mesi 360 + spread 1.50%, tasso minimo 3.25%). …Lo scostamento complessivo tra tasso variabile vigente e tasso applicato è stato determinato in euro 923,47” (cfr. pag. 18 relazione
CTU): dato sulla scorta del quale il Tribunale ha correttamente rideterminato il credito, provvedendo ad espungere le somme illecitamente applicate.
Ora, in punto di diritto va evidenziato che se la banca applica un tasso diverso (e maggiore) rispetto a quello indicato in contratto, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola: questa è pienamente valida e il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento di predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione.
Ne consegue che, in una simile ipotesi, non può invocarsi la sanzione del ricalcolo secondo i “tassi
BOT” prevista dall'art. 117 comma VII del Testo Unico Bancario, ma al più la riformulazione del piano di ammortamento utilizzando il tasso indicato in contratto. Come correttamente operato dal
Tribunale sulla scorta delle conclusioni a cui è approdato il CTU, le quali risultano corrette e non meritano censure.
Sotto altro profilo, le contestazioni dell'appellante in ordine all'omessa valutazione della rinegoziazione del contratto di mutuo (così come sull'illegittima applicazione di interessi di preammortamento non contrattualizzati) sono rimaste in punto di mere allegazioni ed anzi smentite dal dato contrattuale e dalle risultanze peritali.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, i primi due motivi di gravame devono essere rigettati. Parimenti infondate risultano le argomentazioni diffusamente espresse con il terzo motivo di gravame in ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'appellata Controparte_1
eccezione che invero va riqualificata quale difetto di titolarità del diritto sostanziale, come tale attinente al merito.
A riguardo, la Corte preliminarmente rileva che l'eccezione è stata sollevata dal mutuatario per la prima volta solo in appello (non avendo lo specificatamente contestato alcunché in primo Pt_1
grado); tuttavia, nel merito, si osserva quanto segue.
La legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito (la cui contestazione si configura come mera difesa, sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e quindi proponibile in appello) ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere violato (Cass. civ. SS.UU. n. 2951/2016).
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dallo attiene non tanto alla legittimazione passiva bensì al merito, cioè alla effettiva titolarità del Pt_1
credito controverso.
Ed invero, l'appellante ha contestato la titolarità del credito della cessionaria Controparte_1
non avendo quest'ultima dato prova della intervenuta cessione del credito nell'ambito
[...] dell'operazione di cessione c.d. in blocco.
In punto di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un' operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 24798/2020; Cass. civ. n. 4116/2016).
Tale onere, invero, è soddisfatto attraverso “l'indicazione dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, che può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano quindi di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ.
n.31118/2017).
Segnatamente, quindi, il fatto da provare è costituito, non dall'inserimento dello specifico credito controverso nell'elenco dei crediti ceduti, ma soltanto dall'esatta individuazione del perimetro della cessione desumibile dall'avviso in G.U. e, più precisamente, dall'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco (Cass. civ. 17944/2023).
Tanto chiarito, nel caso di specie, la cessionaria ha documentalmente Controparte_1
provato la titolarità del credito ceduto.
E difatti, l'appellata, nella parte espositiva della propria comparsa di costituzione ha esplicitamente indicato gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 08.07.2017, ai sensi del combinato disposto della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del TUB. (cfr. G.U. n. 80 del 08.07.2017, depositata il 20.10.2017, in atti),
Quest'ultima consente pienamente l'individuazione compiuta dei crediti, con la chiara indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti.
Ed infatti, dall'esame della G.U. emerge che: «…RO comunica che in data 30 Controparte_1
giugno 2017 ha concluso con e un contratto di Controparte_3 Controparte_2 cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione…».
«…In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto da con efficacia CP_8
giuridica a partire dall'1 luglio 2017 ed efficacia economica alla Data di Godimento, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre
2016 (i "Finanziamenti ) vantati verso debitori classificati da o altra banca del CP_8 CP_8
gruppo bancario , a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri Controparte_3 oggettivi…».
«…I Crediti soddisfano cumulativamente i seguenti criteri: CP_8
(i) alla Data di Godimento erano e alla data del 1° luglio 2017 sono, denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti, alla Data di Godimento erano e alla data del 1° luglio 2017 sono, regolati dalla legge italiana;
(iii) che, se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) i relativi Contratti sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali aventi sede sul territorio della Repubblica Italiana;
(v) i relativi debitori non erano, alla Data di Godimento: (i) banche, ovvero (ii) dipendenti, dirigenti
o amministratori di alcuna banca appartenente al;
(vi) i relativi debitori Parte_4 erano alla Data di Godimento: (i) persone fisiche residenti in Italia, ovvero (ii) persone giuridiche o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vii) i relativi debitori risultano alla data del 30 novembre 2016 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Banca CE o altra banca del gruppo bancario , fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore Controparte_3
estinti;
(viii) non derivano da contratti di leasing e/o prestiti personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento per il quinto effettuata dal debitore in favore della Banca
CE;
(ix) non derivano da Contratti la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione della Banca
CE da parte della Banca Europea degli Investimenti...» (cfr. Avviso di cessione in G.U. n. 80
Parte Seconda del 8.07.2017 depositata il 20.10.2017 nel giudizio di primo grado).
Da qui l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante.
Del pari infondata si rivela l'eccezione di difetto della procura speciale conferita alla mandante
(per l'omessa indicazione, all'interno di essa, dello specifico credito Controparte_9
ceduto) e della nullità della procura alle liti, dovendosi rilevare, viceversa, la compiuta validità e determinatezza di entrambe (cfr. procura speciale conferita per il recupero crediti della cessionaria, contenente lo specifico potere di agire in giudizio alla lettera d) e procura alle liti rilasciata per la difesa “in ogni stato e grado”, depositate il 20.10.2017, in atti).
Ne discende il rigetto del terzo motivo di appello.
Anche il quarto e ultimo motivo, relativo alla errata regolamentazione delle spese di lite, è infondato.
L'appellante censura la compensazione delle spese di lite decisa dal Tribunale, invocandone la riforma poiché dalla “…sentenza emerge chiaramente che il Giudice di primo grado …ha accolto, in sostanza, tutte le domande avanzate dagli opponenti e respinto, invece, in toto, la ricostruzione della vicenda fornita da parte appellata che chiedeva la conferma dell'atto di precetto e la conseguente correttezza degli importi richiesti con esso” (pagg. 21 dell'atto di appello).
La censura scaturisce, invero, da una errata interpretazione del decisum della sentenza di primo grado.
Ed infatti, il Tribunale (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) ha accolto l'opposizione all'esecuzione degli opponenti e, altresì, accolto la domanda riconvenzionale dell'opposto e quindi, in esito alla reciproca soccombenza delle parti ha correttamente compensato le spese di lite. Da tutto quanto precede consegue il rigetto del presente gravame, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in favore dell'appellata e per essa quale procuratrice Controparte_1 [...]
applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014, secondo valori tariffari minimi, Controparte_4
come segue: euro 4.997,00 per compensi (valore della controversia in relazione alla questione in appello controversa: € 97.156,21; causa di natura contenziosa di valore ricompreso da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00; fase studio: € 1.489,00; fase introduttiva: € 956,00; fase decisionale: € 2.552,00; totale compensi € 4.997,00), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto, altresì, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 305/2021 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede;
- conferma la sentenza n. 206/2021 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta in data 12 aprile 2021 appellata da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della e per essa Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice delle spese di lite del presente grado, che si Controparte_4 liquidano nella somma di € 4.997,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, ove dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 31 ottobre
2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 306/2021 R.G. promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Canicattì (AG), via Milano n. 254, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio
Gioacchino Giorgio in Canicattì (AG), via Regina Margherita n. 59, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
contro
(C.F. e P.IVA con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del portafoglio di crediti del (ora e, per essa, quale Controparte_2 Controparte_3
procuratrice speciale, (C.F. e P.IVA ), a socio Controparte_4 P.IVA_2 unico, con sede legale in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 6A/6B, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga
Meroni e Marianna Caldiera, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellata
(ora , a mezzo della sua mandataria Controparte_2 Controparte_3 [...]
(già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 Controparte_6
appellata contumace
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ritenuta ammissibile la presente impugnazione ed in accoglimento della medesima,
- Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza a norma degli articoli 283 e 351 c.p.c. nella parte impugnata in cui si dispone il pagamento di somme a carico dell'odierno appellante;
- Nel merito, in via principale -previa eventuale CTU- accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 206/2021, resa dal Tribunale di Caltanissetta, nel dì 12 aprile 2021, non notificata, nella causa fra le parti sopra indicate già iscritta al n. r.g. 2965/2016 e, per l'effetto, in relazione
a tutti i motivi di gravame proposti, riformare in parte qua la stessa dichiarando che l'odierno appellante non è tenuto, ad alcun titolo, a dovere alcuna somma al (ora Controparte_2
) ed al terzo intervenuto;
Controparte_3 Controparte_1
- In via subordinata riformare la sentenza nelle parti impugnate ed accertare e dichiarare alla luce dei motivi tutti sopra esposti, previa eventuale CTU, l'effettivo saldo dei rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti tenendo conto delle previsioni dei contratti sottoscritti, ove validamente ritenuti sussistenti, e di ogni altra previsione di Legge e/o Regolamento ivi comprese le previsioni di cui alla L. 108/1996 e relativi decreti attuativi di individuazione dei cc.dd. tassi-soglia, accertando e dichiarando per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare ed avere tra le parti, depurando lo stesso da ogni fruttificazione o comunque applicando i meccanismi sostitutivi di legge e depurandolo da ogni capitalizzazione in quanto illegittima.
In via istruttoria si chiede: Disporsi CTU contabile al fine di accertare e dichiarare, alla luce dei motivi tutti sopra esposti,
l'effettivo importo dovuto sulla scorta del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti tenendo conto delle previsioni dei contratti sottoscritti, ove validamente ritenuti sussistenti, e di ogni altra previsione di Legge e/o Regolamento ed accertare e dichiarare per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare ed avere tra le parti, depurando lo stesso da ogni fruttificazione o comunque applicando i meccanismi sostitutivi di legge.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nonchè
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello per tardività e per l'effetto
ACCERTARE E DIHIARARE il passaggio in giudicato della sentenza appellata
NEL MERITO
ACCERTATA l'inammissibilità/infondatezza della eventuale compensazione del credito con eventuali importi versati alla cedente
RIGETTARE, per tutte le motivazioni esposte in atti, tutte le domande avversarie in quanto illegittime e infondate e per l'effetto
CONFERMARE la sentenza appellata e pertanto per l'effetto
CONDANNARE la controparte all'importo liquidato nella sentenza di primo grado o, in subordine alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria.
Vinte spese e competenze di causa, accessori di legge e di tariffa professionale del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 ottobre 2016, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto loro notificato dal
[...] [...]
(ora con cui veniva intimato allo il pagamento Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
della somma di euro 107.303,99, costituenti rate scadute e non pagate di un contratto di mutuo ipotecario del 26/09/2007 dell'importo di euro 230.000,00, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca su alcuni beni immobili di proprietà di ed , avvisati con il Parte_2 CP_7
medesimo atto di precetto, nella loro veste di terzi datori di ipoteca. Segnatamente, gli opponenti eccepivano, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva di
, terzo datore di ipoteca, in quanto questa non era più proprietaria degli immobili Parte_2
oggetto di garanzia reale, avendone alienato la proprietà a terzi.
Nel merito, rilevavano l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e l'illegittima quantificazione del credito precettato in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari e di interessi ultralegali, applicati in misura diversa da quella pattuita.
Gli opponenti chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità del precetto con la conseguente revoca e il ricalcolo dei rapporti di dare avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'opposto istituto di credito, sostenendo la legittimità del precetto notificato e la correttezza del credito vantato, così come richiesto.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie e la condanna di al Parte_1 pagamento della somma indicata nell'atto di precetto.
Successivamente, con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2017, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. resasi nelle more del giudizio cessionaria Controparte_1 del credito della banca intimante, facendo proprie le difese svolte da quest'ultima.
Con ordinanza del 10.03.2017, nel subprocedimento iscritto al n. 2965-1/2016, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo.
Il giudizio veniva quindi istruito a mezzo produzione documentale e CTU tecnico contabile per la verifica dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e per l'accertamento del saldo tra le parti.
Con sentenza n. 206/2021, pubblicata il 12.04.2021, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la nullità del precetto opposto per l'omessa notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nei confronti dei terzi nuovi proprietari dei beni ipotecati (in violazione dell'art. 603 c.p.c.) e provvedeva alla rideterminazione in euro 97.156,21 del quantum dovuto dall'opponente (somma dalla Pt_1
quale andavano detratti i maggiori interessi corrisposti nel pagamento delle rate ed accertati dal CTU in euro 923,47).
Il Tribunale, infine, compensava le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2021 proponeva appello il solo , il Parte_1
quale affidava le proprie censure a quattro motivi di impugnazione, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo, censurava la sentenza impugnata deducendo che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel ritenere sotto soglia di usura la misura dei tassi di interesse del contratto di mutuo. Segnatamente, contestava le conclusioni a cui era approdato il consulente tecnico nell'individuazione del tasso soglia effettivamente applicato al rapporto relativamente agli interessi corrispettivi e moratori, rilevando come ai fini della verifica andasse applicata la sommatoria di entrambe le categorie di interessi, così come avvallato da Cass. civ. n. 350/2013.
In conseguenza della natura usuraria del contratto di mutuo, chiedeva pertanto, di dichiararsi la nullità della relativa clausola e che non fossero più dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Con il secondo motivo, rilevava l'errato accertamento del Tribunale nell'applicazione di interessi ultralegali divergenti da quelli pattuiti, conseguentemente, chiedeva accertarsi la nullità della clausola, con l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e la restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti per un complessivo importo di euro 34.812,66.
Con il medesimo motivo, l'appellante censurava, altresì, la mancata valutazione da parte del CTU della rinegoziazione del mutuo (in conseguenza dello svincolo di titoli obbligazionari acquistati in data 26.12.2007 per euro 50.000,00) nonché l'illegittima applicazione di interessi di preammortamento non contrattualizzati (per euro 6.829,49), chiedendo effettuarsi il ricalcolo del saldo finale dovuto.
Con il terzo motivo, eccepiva il difetto di legittimazione della cessionaria per Controparte_1 non avere, a suo dire, dato prova dell'inclusione dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cessione c.d. in blocco ex art. 58 TUB e per non avere indicato nella procura speciale conferita alla mandante lo specifico credito oggetto di cessione, con conseguente Controparte_4
nullità della procura alle liti.
Con il quarto e ultimo motivo, contestava la regolamentazione delle spese di lite operata dal
Tribunale sulla scorta del ritenuto accoglimento delle domande formulate in primo grado, chiedendo che siano poste a carico della parte appellata.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.03.2022, si costituiva l'appellata Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per aver l'appellante Pt_1 notificato l'atto di citazione in appello oltre il termine ex art. 327 c.p.c.
Segnatamente, l'appellata rilevava l'inapplicabilità, alla fattispecie di causa, della sospensione feriale dei termini ai fini della decorrenza del termine c.d. lungo (sei mesi) ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'appello, in conseguenza della qualificazione dell'azione promossa dall'appellato quale opposizione all'esecuzione. Pt_1
Nel merito, contestava la fondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto, e chiedendo infine la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte, con ordinanza del 27/06/2022, rigettava la preliminare richiesta di inibitoria e la richiesta di rinnovazione della CTU contabile. Dichiarava, altresì, la contumacia dell'appellata (ora Controparte_2 Controparte_3
a mezzo della sua mandataria ritualmente evocata in giudizio e non
[...] Controparte_5
costituita.
Fissava pertanto l'udienza per la precisazione delle conclusioni, che veniva trattata in forma cartolare in data 24 novembre 2022.
Dopo diversi rinvii, dovuti al carico del ruolo, all'udienza in presenza del 28 marzo 2024, le parti insistevano nelle richieste di cui agli atti introduttivi e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalla di Controparte_1 inammissibilità dell'appello spiegato per violazione del termine di legge ex art. 327 c.p.c.
Ed infatti, mette conto evidenziare che, seppur l'appellata abbia correttamente rilevato l'inoperatività del periodo di sospensione feriale per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 Legge n. 742/1969 e art. 92 r.d. n. 12/1942, la Suprema
Corte ha chiarito che “in sede di opposizione all'esecuzione (precetto) qualora il giudice di primo grado (accogliendo l'opposizione) si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta tale ultima pronuncia, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione e, quindi, non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione” (Cass. civ. n. 33728/2019; Cass. n. 17328/2018).
In altri termini, il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati non in base al rito applicabile ma a motivo della qualificazione che il giudice abbia dato all'azione proposta in giudizio (Cass. civ. n. 11780/2020).
Nel caso di specie, oggetto del presente del giudizio di appello è la riforma del capo di condanna al pagamento delle somme decise con la domanda riconvenzionale, avendo le parti prestato acquiescenza relativamente al capo che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto.
Ne discende che la presente controversia non è più qualificabile quale opposizione all'esecuzione ed è soggetta conseguentemente alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale
(art. 1 Legge n. 742/1969).
In applicazione del richiamato principio alla fattispecie di causa, l'eccezione di tardività dell'appello si rivela infondata.
Ed infatti, la sentenza (non notificata) è stata pubblicata in data 12 aprile 2021.
Data dalla quale prendeva a decorrere il termine ex art. 327 c.p.c. di 6 mesi per proporre l'impugnazione (termine di sei mesi ratione temporis applicabile;
giudizio di prime cure instaurato il 3.10.2016, dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha ridotto il termine di impugnazione da un 1 anno a 6 mesi), con la sospensione del decorso dei termini relativamente al periodo dal 1° agosto al 31 agosto (stante la riduzione ex L. 162/2014 da 46 a 31 giorni).
Il termine finale per l'impugnazione aveva scadenza quindi il 12 novembre 2021.
L'atto di citazione in appello veniva notificato dall'appellante in data 8 novembre 2021 Pt_1
e dunque entro la scadenza del termine decadenziale ex art. 327 c.p.c. (cfr. ricevute di notifica in atti depositate unitamente all'atto di citazione in appello in data 08.11.2021).
L'impugnazione è quindi tempestiva e, conseguentemente, l'eccezione d'inammissibilità della parte appellata dev'essere pertanto respinta.
Nel merito l'appello è infondato.
I primi due motivi di appello sono strettamente connessi e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente.
Destituita di fondamento è, anzitutto, è la pretesa applicazione di tassi usurari al contratto di mutuo de quo.
Nel proprio atto introduttivo, l'appellante ha rilevato la natura usuraria dei tassi Pt_1
individuando il relativo tasso soglia nella misura di 13,554%, procedendo con la sommatoria del
TEAG previsto nel contratto (5,960%) con gli interessi di mora (7,77%) e ciò, a suo dire, in dipendenza dell'applicazione dei principi scaturenti in materia (Cass. civ. 350/2013).
L'assunto argomentativo dell'appellante non è corretto.
Difatti, esso prende le mosse da una ricostruzione del tasso usurario, risultante dal cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora che non può essere condivisa.
Ebbene, con riguardo alla tematica sottesa a tale prospettazione questa Corte non può che condividere l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si giunge a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Il tasso corrispettivo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, giacché i due istituti assolvono a funzioni causali del tutto differenti fra loro, e, conseguentemente, le relative percentuali si applicano a grandezze diverse.
La tesi difensiva della parte attrice non può ritenersi trovare conforto nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 350/2013, che si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.
Tale lettura deve ritenersi ormai pienamente consolidata (“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. Criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. civ. n. 14214/2022; Cass. civ. n.
7352/2022; Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. SS.UU. n. 19597/2020; Cass. civ. n. 26286/2019).
Peraltro le Sezioni Unite della Cassazione, in ordine ai criteri per la valutazione della usurarietà dell'interesse moratorio hanno affermato che: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista…Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (Cass. civ. SS.UU: n. 19597/2020). Ha quindi trovato conferma l'indirizzo per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei e in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEGM deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.
Orbene, dall'esame del contratto di mutuo e dalle condizioni generali di contratto, così come dall'elaborato peritale del CTU in primo grado, emerge quanto segue.
Nel caso di specie, il finanziamento oggetto di causa era un mutuo ipotecario a tasso variabile concluso in data 26/09/2007. Il tasso annuo applicato relativamente agli interessi corrispettivi era pari al 5,77% (cfr. art. 3 contratto di mutuo). Il tasso applicato relativamente agli interessi di mora era pari al 7,77% (“due punti in più del tasso di interesse definito al precedente art. 3”; cfr. pag. 5 contratto di mutuo).
Ciò posto, il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha evidenziato “Ciò premesso, si ritiene che le modalità di determinazione del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio siano sufficientemente esplicitate … (cfr. pag. 12 Relazione CTU).
…Per la determinazione del tasso effettivo applicato al finanziamento è stata adottata la metodologia di calcolo indicata nelle 'Istruzioni' della Banca d'Italia sin dalla prima pubblicazione, analoga a quella prevista dal decreto del Ministero del Tesoro dell'8/7/92 per il calcolo del TAEG.
Ottenuti i dati necessari per il calcolo del TAEG, e tenuto conto delle spese iniziali e del costo di Pa incasso rata, si perviene ad un TEG del 5.96%, che risulta coincidente con l' pubblicizzato in contratto ed apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui a tasso variabile”, che è pari, nel III trim. '07, al 8,37%.
Conseguentemente entro soglia risulta essere anche il tasso di mora pattuito il quale, essendo dato dal solo tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti, risulta pari al 7,777%, anch'esso inferiore alla soglia pro-tempore vigente. Si evidenzia peraltro che, anche volendo aggiungere i 2 punti di mora al TAEG del mutuo (metodologia non condivisa dallo scrivente), il tasso risulterebbe comunque entro soglia, dato l'ampio margine prima evidenziato.
Lo scrivente CTU rileva che non sono stati pattuiti, al momento della stipula interessi usurari, avendo applicato le istruzioni impartite dalla Banca di Italia vigenti al momento della intervenuta pattuizione, il tasso soglia previsto per il III trimestre 2007 per la categoria “mutui a tasso variabile”
è pari ad 8.37%... (cfr. pag. 15 Relazione CTU).
Il CTU ha infine così concluso.
“…non si riscontra usura né con riferimento alle condizioni corrispettive, che evidenziano un tasso effettivo del 5,777% rispetto a una soglia del 8.37%, né con riferimento alle condizioni di mora, prese singolarmente (tasso di mora del 7,77% inferiore a soglia del 8.37%) … (cfr. pag. 17
Relazione CTU).
Nell'ambito delle pattuizioni convenzionalmente stabilite, dunque, sia il tasso degli interessi corrispettivi sia il tasso degli interessi di mora contrattualizzati erano di gran lunga inferiori alla soglia stabilita, con conseguente validità delle relative clausole del contratto di mutuo.
Si osservi peraltro come il CTU nominato in primo grado abbia escluso la natura usuraria del contratto di mutuo anche in seguito alla sua rinegoziazione, in data 22.12.2009 (cfr. pag. 16 relazione di CTU).
Tanto chiarito, deve ora affrontarsi la sollevata questione dell'applicazione di interessi ultralegali differenti da quelli pattuti.
In proposito, il CTU ha accertato quali fossero le pattuizioni intervenute (che, come ampiamente ribadito, prevedevano tassi grandemente entro la soglia) e, applicando tali condizioni (Euribor 6 mesi
360 + spread 1.50%, tasso minimo 3.25%), ha correttamente accertato che “risultano degli scostamenti fra il tasso applicato ed il tasso variabile vigente semestralmente alla scadenza della rata (Euribor 6 mesi 360 + spread 1.50%, tasso minimo 3.25%). …Lo scostamento complessivo tra tasso variabile vigente e tasso applicato è stato determinato in euro 923,47” (cfr. pag. 18 relazione
CTU): dato sulla scorta del quale il Tribunale ha correttamente rideterminato il credito, provvedendo ad espungere le somme illecitamente applicate.
Ora, in punto di diritto va evidenziato che se la banca applica un tasso diverso (e maggiore) rispetto a quello indicato in contratto, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola: questa è pienamente valida e il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento di predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione.
Ne consegue che, in una simile ipotesi, non può invocarsi la sanzione del ricalcolo secondo i “tassi
BOT” prevista dall'art. 117 comma VII del Testo Unico Bancario, ma al più la riformulazione del piano di ammortamento utilizzando il tasso indicato in contratto. Come correttamente operato dal
Tribunale sulla scorta delle conclusioni a cui è approdato il CTU, le quali risultano corrette e non meritano censure.
Sotto altro profilo, le contestazioni dell'appellante in ordine all'omessa valutazione della rinegoziazione del contratto di mutuo (così come sull'illegittima applicazione di interessi di preammortamento non contrattualizzati) sono rimaste in punto di mere allegazioni ed anzi smentite dal dato contrattuale e dalle risultanze peritali.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, i primi due motivi di gravame devono essere rigettati. Parimenti infondate risultano le argomentazioni diffusamente espresse con il terzo motivo di gravame in ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'appellata Controparte_1
eccezione che invero va riqualificata quale difetto di titolarità del diritto sostanziale, come tale attinente al merito.
A riguardo, la Corte preliminarmente rileva che l'eccezione è stata sollevata dal mutuatario per la prima volta solo in appello (non avendo lo specificatamente contestato alcunché in primo Pt_1
grado); tuttavia, nel merito, si osserva quanto segue.
La legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito (la cui contestazione si configura come mera difesa, sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e quindi proponibile in appello) ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere violato (Cass. civ. SS.UU. n. 2951/2016).
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dallo attiene non tanto alla legittimazione passiva bensì al merito, cioè alla effettiva titolarità del Pt_1
credito controverso.
Ed invero, l'appellante ha contestato la titolarità del credito della cessionaria Controparte_1
non avendo quest'ultima dato prova della intervenuta cessione del credito nell'ambito
[...] dell'operazione di cessione c.d. in blocco.
In punto di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un' operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 24798/2020; Cass. civ. n. 4116/2016).
Tale onere, invero, è soddisfatto attraverso “l'indicazione dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, che può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano quindi di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ.
n.31118/2017).
Segnatamente, quindi, il fatto da provare è costituito, non dall'inserimento dello specifico credito controverso nell'elenco dei crediti ceduti, ma soltanto dall'esatta individuazione del perimetro della cessione desumibile dall'avviso in G.U. e, più precisamente, dall'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco (Cass. civ. 17944/2023).
Tanto chiarito, nel caso di specie, la cessionaria ha documentalmente Controparte_1
provato la titolarità del credito ceduto.
E difatti, l'appellata, nella parte espositiva della propria comparsa di costituzione ha esplicitamente indicato gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 08.07.2017, ai sensi del combinato disposto della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del TUB. (cfr. G.U. n. 80 del 08.07.2017, depositata il 20.10.2017, in atti),
Quest'ultima consente pienamente l'individuazione compiuta dei crediti, con la chiara indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti.
Ed infatti, dall'esame della G.U. emerge che: «…RO comunica che in data 30 Controparte_1
giugno 2017 ha concluso con e un contratto di Controparte_3 Controparte_2 cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione…».
«…In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto da con efficacia CP_8
giuridica a partire dall'1 luglio 2017 ed efficacia economica alla Data di Godimento, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre
2016 (i "Finanziamenti ) vantati verso debitori classificati da o altra banca del CP_8 CP_8
gruppo bancario , a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri Controparte_3 oggettivi…».
«…I Crediti soddisfano cumulativamente i seguenti criteri: CP_8
(i) alla Data di Godimento erano e alla data del 1° luglio 2017 sono, denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti, alla Data di Godimento erano e alla data del 1° luglio 2017 sono, regolati dalla legge italiana;
(iii) che, se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) i relativi Contratti sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali aventi sede sul territorio della Repubblica Italiana;
(v) i relativi debitori non erano, alla Data di Godimento: (i) banche, ovvero (ii) dipendenti, dirigenti
o amministratori di alcuna banca appartenente al;
(vi) i relativi debitori Parte_4 erano alla Data di Godimento: (i) persone fisiche residenti in Italia, ovvero (ii) persone giuridiche o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vii) i relativi debitori risultano alla data del 30 novembre 2016 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Banca CE o altra banca del gruppo bancario , fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore Controparte_3
estinti;
(viii) non derivano da contratti di leasing e/o prestiti personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento per il quinto effettuata dal debitore in favore della Banca
CE;
(ix) non derivano da Contratti la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione della Banca
CE da parte della Banca Europea degli Investimenti...» (cfr. Avviso di cessione in G.U. n. 80
Parte Seconda del 8.07.2017 depositata il 20.10.2017 nel giudizio di primo grado).
Da qui l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante.
Del pari infondata si rivela l'eccezione di difetto della procura speciale conferita alla mandante
(per l'omessa indicazione, all'interno di essa, dello specifico credito Controparte_9
ceduto) e della nullità della procura alle liti, dovendosi rilevare, viceversa, la compiuta validità e determinatezza di entrambe (cfr. procura speciale conferita per il recupero crediti della cessionaria, contenente lo specifico potere di agire in giudizio alla lettera d) e procura alle liti rilasciata per la difesa “in ogni stato e grado”, depositate il 20.10.2017, in atti).
Ne discende il rigetto del terzo motivo di appello.
Anche il quarto e ultimo motivo, relativo alla errata regolamentazione delle spese di lite, è infondato.
L'appellante censura la compensazione delle spese di lite decisa dal Tribunale, invocandone la riforma poiché dalla “…sentenza emerge chiaramente che il Giudice di primo grado …ha accolto, in sostanza, tutte le domande avanzate dagli opponenti e respinto, invece, in toto, la ricostruzione della vicenda fornita da parte appellata che chiedeva la conferma dell'atto di precetto e la conseguente correttezza degli importi richiesti con esso” (pagg. 21 dell'atto di appello).
La censura scaturisce, invero, da una errata interpretazione del decisum della sentenza di primo grado.
Ed infatti, il Tribunale (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) ha accolto l'opposizione all'esecuzione degli opponenti e, altresì, accolto la domanda riconvenzionale dell'opposto e quindi, in esito alla reciproca soccombenza delle parti ha correttamente compensato le spese di lite. Da tutto quanto precede consegue il rigetto del presente gravame, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in favore dell'appellata e per essa quale procuratrice Controparte_1 [...]
applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014, secondo valori tariffari minimi, Controparte_4
come segue: euro 4.997,00 per compensi (valore della controversia in relazione alla questione in appello controversa: € 97.156,21; causa di natura contenziosa di valore ricompreso da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00; fase studio: € 1.489,00; fase introduttiva: € 956,00; fase decisionale: € 2.552,00; totale compensi € 4.997,00), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto, altresì, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 305/2021 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede;
- conferma la sentenza n. 206/2021 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta in data 12 aprile 2021 appellata da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della e per essa Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice delle spese di lite del presente grado, che si Controparte_4 liquidano nella somma di € 4.997,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, ove dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 31 ottobre
2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni