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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5005/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5005/2017 promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Marusca Ambrogi ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio attori contro
, , con il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Angelo Piccotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio convenuto
e nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Ulisse Bardani ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il suo studio terzo chiamato in causa
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni per gli attori: “Voglia l'adito Giudice, in accoglimento della domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, A) dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_5
, (titolare dell'omonima ditta individuale), nella produzione dell'incidente per sui è causa e, per
[...] l'effetto, condannare il convenuto al pagamento per la causale di cui in narrativa, in favore degli attori, della somma di € 10.310,00 o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del Giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito , contrariis reiectis: In via preliminare - autorizzare la chiamata in causa della società incorporante la Controparte_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, con sede legale Milano, Largo Controparte_6 Tazio p. iva , disponendo il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine P.IVA_1 di essere il convenuto manlevato e tenuto indenne e comunque per permettere le eventuali difese e azioni. Nel merito - respingere la domanda attrice in quanto inammissibile, infondata e non provata nei termini della sua formulazione;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, preso atto del contratto di assicurazione, dichiarare tenuta la chiamata, e segnatamente la Controparte_4
pagina 1 di 5 società incorporante la a seguito di fusione per incorporazione, a Controparte_6 manlevare e tenere indenne l' odierno convenuto da qualsiasi onere o pagamento dovuto, provvedendo direttamente o in via di regresso. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio” Conclusioni per il terzo chiamato in causa: “Voglia il Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: In linea preliminare ed in tesi Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
con ogni conseguente statuizione. In ipotesi Rigettare la domanda attrice, in quanto infondata nei termini della sua formulazione. In ogni caso: Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso forfetario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2017, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il Sig. , quale titolare dell'omonima ditta, al fine di sentir Controparte_5
accogliere le conclusioni come sopra trascritte.
Esponevano gli attori che, in data 9.6.2010, durante l'esecuzione di lavori di tinteggiatura eseguiti dalla
Ditta Individuale presso la loro abitazione, sita in Gualdo Tadino, mentre il Sig. Controparte_5
preparava i locali per eseguire le lavorazioni faceva accidentalmente cadere una vetrina CP_5
contenente suppellettili varie, che si erano perciò danneggiate.
Esponevano che la Compagnia a seguito della denuncia di sinistro Controparte_7 sporta dall'assicurato aveva fatto valutare il danno dal proprio perito, che aveva CP_5 quantificato il danno stesso nell'importo di € 4.850,00, importo corrisposto dalla Compagnia.
Ritenevano gli attori la somma percepita non satisfattiva dei danni subiti, sostenendo il maggior valore dei pezzi di ceramica ed altre suppellettili presenti nella vetrina, chiedendo un risarcimento pari ad €
10.310,00.
Si costituiva in giudizio il signor , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_5
contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice. Esponeva in comparsa che, affermando la circostanza secondo cui in data 09.06.2010 durante l'esecuzione di lavori di tinteggiatura, presso l'abitazione di proprietà degli attori, il signor mentre preparava i locali, accidentalmente CP_5
faceva cadere una vetrina contenente suppellettili varie, il sinistro era denunciato alla propria compagnia di assicurazioni, all'epoca la quale dopo aver verificato e Controparte_6 valutato il valore degli oggetti danneggiati, riteneva congruo un risarcimento per un importo pari ad €
4.850,00. Contestava l'importo richiesto dagli attori in citazione, eccessivamente quantificato secondo una valutazione arbitraria ed unilaterale. Evidenziava il difetto di prova del valore degli oggetti reclamato dagli attori, risultando versato in atti solo un semplice preventivo di nessuna valenza probatoria. Riteneva congrua la quantificazione operata all'epoca dalla Controparte_8
pagina 2 di 5 chiedeva comunque, di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni
[...]
oggi società incorporante la prima a seguito di fusione Controparte_6 Controparte_4
per incorporazione con decorrenza dal 01/05/2014 (doc.3), con la quale era assicurato per la responsabilità civile al momento del sinistro, tramite la polizza N. 095515245, per essere da quest'ultima garantito e manlevato in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato (società incorporante la Controparte_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione) contestando il valore conferito dagli Controparte_9
attori agli oggetti danneggiati, in quanto eccessivo e del tutto arbitrario. Rilevava come la prova del danno non potesse essere fornita mediante il deposito di un mero preventivo che, per sua definizione e funzione, non può assumere alcuna valenza probatoria. Stigmatizzava il comportamento degli attori che hanno atteso circa otto anni dal fatto, prima di risolversi e notificare la citazione per la ritenuta insufficienza dell'importo corrisposto dalla Compagnia sin dal 2010. Evidenziava la congruità della quantificazione del danno, a suo tempo eseguita dagli esperti della Compagnia, satisfattiva rispetto al danno effettivamente riportato, tenuto conto del valore di mercato per similare oggettistica, all'epoca del fatto. Per tali motivi concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., le parti depositavano le memorie e formulavano le richieste istruttorie;
gli attori producevano le copie delle foto ritraenti gli oggetti danneggiati. Il giudizio era interrotto per decesso del Sig. Si costituivano, all'esito della CP_5
notifica del ricorso in riassunzione, gli eredi del Sig. con comparsa depositata in data CP_5
27.10.2020. La difesa di parte attrice produceva verbale di mediazione, con esito negativo, non avendo le convenute partecipato. Il GI, precedente assegnatario, riteneva la causa matura per la decisione, respingeva la richiesta di ammissione di CTU e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Il fascicolo era riassegnato all'odierno magistrato.
Emerge dagli atti di causa che le prove documentali prodotte dagli attori a sostegno della propria tesi consistono solo in alcune copie di fotografie, allegate alla citazione e alla memoria istruttoria, e in un preventivo riportante i prezzi degli oggetti danneggiati, preventivo a firma , recante la Controparte_10 dicitura “i prezzi sopra elencati sono ovviamente indicativi in quanto abbiamo visionato gli oggetti in foto e gli elementi di riferimento su cui ci siamo basati sono generici”.
Nel fascicolo del terzo chiamato in causa, allegato n. 2 alla comparsa di costituzione, risulta prodotta la relazione di stima del Geom. per l'importo complessivo di € 5.075,00. Dalla Controparte_11
relazione emerge che le operazioni sono state svolte sul luogo del sinistro in contraddittorio con la
Sig.ra valutazione effettuata applicando alla qualità dei beni i costi correnti di mercato. Pt_1
L'importo erogato dalla Compagnia era accettato in acconto della maggior somma richiesta dagli attori.
pagina 3 di 5 Ciò posto, risultano agli atti tre missive di richiesta di risarcimento del maggior danno rimaste senza esito, l'ultima delle quali in data 16.7.2014. Seguiva la notifica della citazione nell'anno 2017. Ora, in concreto, nulla impediva agli attori di chiedere, immediatamente dopo l'evento da essi descritto, un accertamento tecnico preventivo urgente ex art. 696 c.p.c. che, nel contraddittorio delle parti, fotografasse in tempo reale lo stato degli oggetti. Ciò non è avvenuto, e la consulenza tecnica di ufficio sollecitata dagli attori a distanza di anni dall'accaduto e rigettata in sede di istruttoria avrebbe avuto un carattere meramente ipotetico.
Vero è che gli attori, come detto sopra, hanno allegato una copia di un preventivo, ma è altrettanto vero che, in tema di risarcimento dei danni subiti, sotto il profilo della prova del quantum oltre che dell'an, il preventivo non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e comunque formato all'esito di una verifica svolta sulla esibizione di foto con riferimento ai prezzi “indicativi” in presenza di elementi generici di riferimento, impossibile così ogni verifica sulla congruità. Al contrario, l'accertamento del perito incaricato dalla Compagnia è stato eseguito non solo in contraddittorio ma con presa visione degli oggetti e con riferimento ai prezzi di mercato.
E' anche vero che il preventivo redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro). In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato.
Nel caso di specie non è stata dimostrata documentalmente la prova del maggior valore delle suppellettili, e a detta mancanza non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti dimostrata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ulteriore ed è diretta unicamente a far fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito.
Va quindi rigettata la domanda di risarcimento del danno, perché quest'ultima avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, che non è stata affatto fornita da parte attrice. In altri termini, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui.
pagina 4 di 5 La liquidazione del danno effettuata dal terzo chiamato in causa, sulla scorta di una valutazione oggettiva e ancorata ai dati di mercato, è dunque da ritenersi ampiamente satisfattiva delle richieste attoree.
Di qui il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 11 giugno 2025 Il GI
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5005/2017 promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Marusca Ambrogi ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio attori contro
, , con il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Angelo Piccotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio convenuto
e nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Ulisse Bardani ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il suo studio terzo chiamato in causa
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni per gli attori: “Voglia l'adito Giudice, in accoglimento della domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, A) dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_5
, (titolare dell'omonima ditta individuale), nella produzione dell'incidente per sui è causa e, per
[...] l'effetto, condannare il convenuto al pagamento per la causale di cui in narrativa, in favore degli attori, della somma di € 10.310,00 o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del Giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito , contrariis reiectis: In via preliminare - autorizzare la chiamata in causa della società incorporante la Controparte_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, con sede legale Milano, Largo Controparte_6 Tazio p. iva , disponendo il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine P.IVA_1 di essere il convenuto manlevato e tenuto indenne e comunque per permettere le eventuali difese e azioni. Nel merito - respingere la domanda attrice in quanto inammissibile, infondata e non provata nei termini della sua formulazione;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, preso atto del contratto di assicurazione, dichiarare tenuta la chiamata, e segnatamente la Controparte_4
pagina 1 di 5 società incorporante la a seguito di fusione per incorporazione, a Controparte_6 manlevare e tenere indenne l' odierno convenuto da qualsiasi onere o pagamento dovuto, provvedendo direttamente o in via di regresso. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio” Conclusioni per il terzo chiamato in causa: “Voglia il Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: In linea preliminare ed in tesi Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
con ogni conseguente statuizione. In ipotesi Rigettare la domanda attrice, in quanto infondata nei termini della sua formulazione. In ogni caso: Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso forfetario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2017, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il Sig. , quale titolare dell'omonima ditta, al fine di sentir Controparte_5
accogliere le conclusioni come sopra trascritte.
Esponevano gli attori che, in data 9.6.2010, durante l'esecuzione di lavori di tinteggiatura eseguiti dalla
Ditta Individuale presso la loro abitazione, sita in Gualdo Tadino, mentre il Sig. Controparte_5
preparava i locali per eseguire le lavorazioni faceva accidentalmente cadere una vetrina CP_5
contenente suppellettili varie, che si erano perciò danneggiate.
Esponevano che la Compagnia a seguito della denuncia di sinistro Controparte_7 sporta dall'assicurato aveva fatto valutare il danno dal proprio perito, che aveva CP_5 quantificato il danno stesso nell'importo di € 4.850,00, importo corrisposto dalla Compagnia.
Ritenevano gli attori la somma percepita non satisfattiva dei danni subiti, sostenendo il maggior valore dei pezzi di ceramica ed altre suppellettili presenti nella vetrina, chiedendo un risarcimento pari ad €
10.310,00.
Si costituiva in giudizio il signor , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_5
contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice. Esponeva in comparsa che, affermando la circostanza secondo cui in data 09.06.2010 durante l'esecuzione di lavori di tinteggiatura, presso l'abitazione di proprietà degli attori, il signor mentre preparava i locali, accidentalmente CP_5
faceva cadere una vetrina contenente suppellettili varie, il sinistro era denunciato alla propria compagnia di assicurazioni, all'epoca la quale dopo aver verificato e Controparte_6 valutato il valore degli oggetti danneggiati, riteneva congruo un risarcimento per un importo pari ad €
4.850,00. Contestava l'importo richiesto dagli attori in citazione, eccessivamente quantificato secondo una valutazione arbitraria ed unilaterale. Evidenziava il difetto di prova del valore degli oggetti reclamato dagli attori, risultando versato in atti solo un semplice preventivo di nessuna valenza probatoria. Riteneva congrua la quantificazione operata all'epoca dalla Controparte_8
pagina 2 di 5 chiedeva comunque, di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni
[...]
oggi società incorporante la prima a seguito di fusione Controparte_6 Controparte_4
per incorporazione con decorrenza dal 01/05/2014 (doc.3), con la quale era assicurato per la responsabilità civile al momento del sinistro, tramite la polizza N. 095515245, per essere da quest'ultima garantito e manlevato in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato (società incorporante la Controparte_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione) contestando il valore conferito dagli Controparte_9
attori agli oggetti danneggiati, in quanto eccessivo e del tutto arbitrario. Rilevava come la prova del danno non potesse essere fornita mediante il deposito di un mero preventivo che, per sua definizione e funzione, non può assumere alcuna valenza probatoria. Stigmatizzava il comportamento degli attori che hanno atteso circa otto anni dal fatto, prima di risolversi e notificare la citazione per la ritenuta insufficienza dell'importo corrisposto dalla Compagnia sin dal 2010. Evidenziava la congruità della quantificazione del danno, a suo tempo eseguita dagli esperti della Compagnia, satisfattiva rispetto al danno effettivamente riportato, tenuto conto del valore di mercato per similare oggettistica, all'epoca del fatto. Per tali motivi concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., le parti depositavano le memorie e formulavano le richieste istruttorie;
gli attori producevano le copie delle foto ritraenti gli oggetti danneggiati. Il giudizio era interrotto per decesso del Sig. Si costituivano, all'esito della CP_5
notifica del ricorso in riassunzione, gli eredi del Sig. con comparsa depositata in data CP_5
27.10.2020. La difesa di parte attrice produceva verbale di mediazione, con esito negativo, non avendo le convenute partecipato. Il GI, precedente assegnatario, riteneva la causa matura per la decisione, respingeva la richiesta di ammissione di CTU e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Il fascicolo era riassegnato all'odierno magistrato.
Emerge dagli atti di causa che le prove documentali prodotte dagli attori a sostegno della propria tesi consistono solo in alcune copie di fotografie, allegate alla citazione e alla memoria istruttoria, e in un preventivo riportante i prezzi degli oggetti danneggiati, preventivo a firma , recante la Controparte_10 dicitura “i prezzi sopra elencati sono ovviamente indicativi in quanto abbiamo visionato gli oggetti in foto e gli elementi di riferimento su cui ci siamo basati sono generici”.
Nel fascicolo del terzo chiamato in causa, allegato n. 2 alla comparsa di costituzione, risulta prodotta la relazione di stima del Geom. per l'importo complessivo di € 5.075,00. Dalla Controparte_11
relazione emerge che le operazioni sono state svolte sul luogo del sinistro in contraddittorio con la
Sig.ra valutazione effettuata applicando alla qualità dei beni i costi correnti di mercato. Pt_1
L'importo erogato dalla Compagnia era accettato in acconto della maggior somma richiesta dagli attori.
pagina 3 di 5 Ciò posto, risultano agli atti tre missive di richiesta di risarcimento del maggior danno rimaste senza esito, l'ultima delle quali in data 16.7.2014. Seguiva la notifica della citazione nell'anno 2017. Ora, in concreto, nulla impediva agli attori di chiedere, immediatamente dopo l'evento da essi descritto, un accertamento tecnico preventivo urgente ex art. 696 c.p.c. che, nel contraddittorio delle parti, fotografasse in tempo reale lo stato degli oggetti. Ciò non è avvenuto, e la consulenza tecnica di ufficio sollecitata dagli attori a distanza di anni dall'accaduto e rigettata in sede di istruttoria avrebbe avuto un carattere meramente ipotetico.
Vero è che gli attori, come detto sopra, hanno allegato una copia di un preventivo, ma è altrettanto vero che, in tema di risarcimento dei danni subiti, sotto il profilo della prova del quantum oltre che dell'an, il preventivo non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e comunque formato all'esito di una verifica svolta sulla esibizione di foto con riferimento ai prezzi “indicativi” in presenza di elementi generici di riferimento, impossibile così ogni verifica sulla congruità. Al contrario, l'accertamento del perito incaricato dalla Compagnia è stato eseguito non solo in contraddittorio ma con presa visione degli oggetti e con riferimento ai prezzi di mercato.
E' anche vero che il preventivo redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro). In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato.
Nel caso di specie non è stata dimostrata documentalmente la prova del maggior valore delle suppellettili, e a detta mancanza non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti dimostrata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ulteriore ed è diretta unicamente a far fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito.
Va quindi rigettata la domanda di risarcimento del danno, perché quest'ultima avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, che non è stata affatto fornita da parte attrice. In altri termini, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui.
pagina 4 di 5 La liquidazione del danno effettuata dal terzo chiamato in causa, sulla scorta di una valutazione oggettiva e ancorata ai dati di mercato, è dunque da ritenersi ampiamente satisfattiva delle richieste attoree.
Di qui il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 11 giugno 2025 Il GI
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