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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 229/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 S.r.l. - S.t.p. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 403/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320229001979266-000 TRIBUTI DIVERSI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate ON (ADER) aveva chiesto il soddisfacimento di crediti erariali per complessivi € 886.174,10: crediti la cui debenza era stata accertata a mezzo di atti notificati negli anni precedenti (si tratta, più in particolare, di
12 atti, costituiti da avvisi di accertamento, avvisi di addebito, cartelle esattoriali e da una precedente intimazione di pagamento).
E' poi emerso -dalle difese dell'ADER- che una parte di questi atti prodromici (in numero di 7) era già stata posta a fondamento di un atto precedente (di pignoramento presso terzi), che era stato pure impugnato dal Ricorrente_1, assieme agli anzidetti (7) atti presupposti: ed il relativo giudizio era ancora pendente.
In relazione a questi atti, dunque, il ricorrente ha reiterato, in questo giudizio, le medesime eccezioni che aveva già sollevato in quell'altro, al fine di contestarne la legittimità.
Mentre in relazione agli atti ulteriori, pure posti a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (si tratta di 5 cartelle di pagamento), il contribuente ha eccepito la nullità delle relative notifiche, sul rilievo che gli era stata spedita (via PEC) la fotocopia digitalizzata di un atto che era stato predisposto in forma cartacea, senza l'inerente attestazione di conformità all'originale (artt. 23 del d. lgs.
82\2005 e 25, 26 e 50 del d.P.R. 602\1973); ed inoltre, mancava la prova dell'esistenza dei relativi poteri in capo al soggetto che aveva sottoscritto quelle cartelle: con la conseguenza che, dalla nullità di quelle notifiche, derivava la prescrizione dei crediti sottesi.
L'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso, esibendo la prova della notifica delle anzidette 5 cartelle, ed eccependo che eventuali vizi relativi a quelle notifiche, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnandole, nei termini di legge: cosa che non era avvenuta, per cui i crediti esposti nelle cartelle s'erano resi definitivi.
In relazione agli altri atti -per quanto detto già impugnati nell'altro giudizio- l'ADER ha invece ricordato che ogni doglianza avrebbe dovuto essere spesa in quel processo, la cui decisione esauriva sia il “dedotto” che il “deducibile”: col risultato che l'intimazione di pagamento oggi impugnata poteva essere contestata solo per vizi propri.
Tali considerazioni sono state poi condivise dalla Corte di primo grado, che ha perciò respinto il ricorso.
Con l'appello il Ricorrente_1 deduce che la sentenza è affetta da un vizio di omessa pronuncia, non avendo il primo Giudice scrutinato l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio dell'ADER.
A tale fine spiega che in primo grado aveva dedotto che il funzionario che s'era costituito in rappresentanza dell'ADER aveva giustificato i propri poteri allegando una procura rilasciata in data
3\12\2018: procura con la quale l'ADER aveva conferito il potere di rappresentarla in giudizio a tutti i propri funzionari.
Ma ha fatto presente che di seguito (in data 28\4\2022) l'ADER aveva conferito il potere di rappresentarla in giudizio ad uno specifico funzionario (tale dott.ssa Nominativo_1, in servizio presso la D.R.E.): e quindi ad un soggetto diverso da quello (dott. Nominativo_2) che s'era costituito in primo grado per l'ADER.
Con la conseguenza che il dott. Nominativo_2, alla data (13\6\2024) della costituzione in giudizio, non era fornito del potere di rappresentare l'Ufficio. Sempre in relazione al potere di rappresentanza, l'appellante lamenta ulteriormente che l'ADER non aveva dimostrato che il funzionario che aveva sottoscritto l'intimazione di pagamento oggi impugnata fosse munito del relativo potere.
Mentre, passando al merito, il Ricorrente_1 deduce che il primo Giudice -pur a fronte delle preclusioni che aveva ritenuto sussistere in relazione all'esame degli atti prodromici- avrebbe dovuto, comunque, verificare la sussistenza di vizi propri dell'intimazione di pagamento oggi impugnata: e quindi rilevarne la nullità, per essere stata predisposta in forma cartacea invece che come documento “nativo digitale”; e per essergli stata poi notificata una copia digitalizzata di quel documento, ma senza l'attestazione di conformità all'originale: il tutto in violazione degli art. 23 bis e ter, 40 e 42 del C.A.D., 23 del d.lgs. 82\2005, e 25, 26
e 50 del d.P.R. 602\1973.
Deduce, dunque, che l'attestazione di conformità è sempre necessaria, perché richiesta dalla legge: per cui è necessaria anche quando, come nella specie, non sia in contestazione la conformità della copia all'originale.
Ulteriore vizio di omessa pronuncia riguardava anche la doglianza relativa alla duplicazione delle intimazioni di pagamento: per quanto detto, al Ricorrente_1 era già stata notificata una prima intimazione di pagamento, che quello aveva poi impugnato assieme al successivo atto di pignoramento presso terzi: di conseguenza, la seconda intimazione (che forma l'oggetto del presente giudizio) costituiva un'illegittima duplicazione della medesima pretesa creditoria, posto che l'ADER, nell'emetterla, non aveva annullato la prima, né specificato che la sostituiva.
Con la conseguenza che non è possibile stabilire quale, tra le due diverse somme pretese dall'Ufficio, sia quella effettivamente dovuta.
Da ultimo, l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione (quinquennale) delle sanzioni e degl'interessi, in considerazione del fatto che la precedente intimazione di pagamento (notificata il 27\7\2019) si riferiva anche a cartelle che erano state notificate tra il 2008 ed il mese di marzo 2014.
L'ADER ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ultima eccezione del Ricorrente_1, relativa alla prescrizione delle sanzioni e degl'interessi portati dalle cartelle notificate tra il 2008 ed il mese di marzo 2014, è superata dal rilievo che detta eccezione è già stata spesa (e respinta) nell'altro giudizio che, per quanto detto, aveva ad oggetto il pignoramento presso terzi, fondato sulla prima intimazione di pagamento (per quanto detto, notificata nel 2019) e sui sette atti ad essa prodromici: per cui non può essere reiterata (né esaminata ulteriormente) in questo processo.
Tale principio è stato già affermato anche dalla Corte di primo grado, che ha aggiunto che neppure può essere messa in discussione la validità degli atti ulteriori (le 5 cartelle di pagamento, di cui s'è detto nelle premesse), posti dall'ADER a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, per essersi resi definitivi per mancata impugnazione.
Alla luce di tali statuizioni (che peraltro si sono rese a loro volta definitive per mancata impugnazione) deve quindi ritenersi che l'intimazione di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi propri.
Ed a tale riguardo risulta fondata la critica dell'appellante, che lamenta che il primo Giudice non s'è curato di esaminare la propria eccezione secondo cui l'intimazione di pagamento era stata redatta in forma cartacea, poi “scannerizzata”, e notificata senza l'attestazione di conformità all'originale cartaceo;
così come ha omesso l'esame della difesa secondo cui l'atto era stato sottoscritto da un funzionario sfornito dell'inerente potere.
Entrambe le eccezioni, tuttavia, risultano infondate: quanto alla prima, pare utile ricordare che la Suprema
Corte ha spiegato (v. Cass. 30922\2024) che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Ed ha pure aggiunto (v. Cass. 6417\2019) che quella di cui si discute è una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
L'appellante, dal canto suo, neppure dubita dell'esistenza di una difformità tra la copia e l'originale: per cui fa difetto persino l'interesse a sollevare la difesa.
Quanto alla seconda eccezione, deve invece rilevarsi che l'intimazione di pagamento risulta firmata dal responsabile del procedimento, qualifica che abilita quel soggetto ad emetterla.
Mentre, in relazione ai poteri del funzionario (dott. Nominativo_2) che ha rappresentato l'ADER in primo grado, deve ritenersi che (nel silenzio serbato dal documento) la seconda procura si sia limitata ad individuare un ulteriore soggetto abilitato a costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ADER, senza revocare il potere che era già stato conferito agli altri funzionari con la procura precedente.
Per cui l'appello va complessivamente respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello, e condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 15.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 229/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 S.r.l. - S.t.p. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 403/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320229001979266-000 TRIBUTI DIVERSI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate ON (ADER) aveva chiesto il soddisfacimento di crediti erariali per complessivi € 886.174,10: crediti la cui debenza era stata accertata a mezzo di atti notificati negli anni precedenti (si tratta, più in particolare, di
12 atti, costituiti da avvisi di accertamento, avvisi di addebito, cartelle esattoriali e da una precedente intimazione di pagamento).
E' poi emerso -dalle difese dell'ADER- che una parte di questi atti prodromici (in numero di 7) era già stata posta a fondamento di un atto precedente (di pignoramento presso terzi), che era stato pure impugnato dal Ricorrente_1, assieme agli anzidetti (7) atti presupposti: ed il relativo giudizio era ancora pendente.
In relazione a questi atti, dunque, il ricorrente ha reiterato, in questo giudizio, le medesime eccezioni che aveva già sollevato in quell'altro, al fine di contestarne la legittimità.
Mentre in relazione agli atti ulteriori, pure posti a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (si tratta di 5 cartelle di pagamento), il contribuente ha eccepito la nullità delle relative notifiche, sul rilievo che gli era stata spedita (via PEC) la fotocopia digitalizzata di un atto che era stato predisposto in forma cartacea, senza l'inerente attestazione di conformità all'originale (artt. 23 del d. lgs.
82\2005 e 25, 26 e 50 del d.P.R. 602\1973); ed inoltre, mancava la prova dell'esistenza dei relativi poteri in capo al soggetto che aveva sottoscritto quelle cartelle: con la conseguenza che, dalla nullità di quelle notifiche, derivava la prescrizione dei crediti sottesi.
L'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso, esibendo la prova della notifica delle anzidette 5 cartelle, ed eccependo che eventuali vizi relativi a quelle notifiche, avrebbero dovuto essere fatti valere impugnandole, nei termini di legge: cosa che non era avvenuta, per cui i crediti esposti nelle cartelle s'erano resi definitivi.
In relazione agli altri atti -per quanto detto già impugnati nell'altro giudizio- l'ADER ha invece ricordato che ogni doglianza avrebbe dovuto essere spesa in quel processo, la cui decisione esauriva sia il “dedotto” che il “deducibile”: col risultato che l'intimazione di pagamento oggi impugnata poteva essere contestata solo per vizi propri.
Tali considerazioni sono state poi condivise dalla Corte di primo grado, che ha perciò respinto il ricorso.
Con l'appello il Ricorrente_1 deduce che la sentenza è affetta da un vizio di omessa pronuncia, non avendo il primo Giudice scrutinato l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio dell'ADER.
A tale fine spiega che in primo grado aveva dedotto che il funzionario che s'era costituito in rappresentanza dell'ADER aveva giustificato i propri poteri allegando una procura rilasciata in data
3\12\2018: procura con la quale l'ADER aveva conferito il potere di rappresentarla in giudizio a tutti i propri funzionari.
Ma ha fatto presente che di seguito (in data 28\4\2022) l'ADER aveva conferito il potere di rappresentarla in giudizio ad uno specifico funzionario (tale dott.ssa Nominativo_1, in servizio presso la D.R.E.): e quindi ad un soggetto diverso da quello (dott. Nominativo_2) che s'era costituito in primo grado per l'ADER.
Con la conseguenza che il dott. Nominativo_2, alla data (13\6\2024) della costituzione in giudizio, non era fornito del potere di rappresentare l'Ufficio. Sempre in relazione al potere di rappresentanza, l'appellante lamenta ulteriormente che l'ADER non aveva dimostrato che il funzionario che aveva sottoscritto l'intimazione di pagamento oggi impugnata fosse munito del relativo potere.
Mentre, passando al merito, il Ricorrente_1 deduce che il primo Giudice -pur a fronte delle preclusioni che aveva ritenuto sussistere in relazione all'esame degli atti prodromici- avrebbe dovuto, comunque, verificare la sussistenza di vizi propri dell'intimazione di pagamento oggi impugnata: e quindi rilevarne la nullità, per essere stata predisposta in forma cartacea invece che come documento “nativo digitale”; e per essergli stata poi notificata una copia digitalizzata di quel documento, ma senza l'attestazione di conformità all'originale: il tutto in violazione degli art. 23 bis e ter, 40 e 42 del C.A.D., 23 del d.lgs. 82\2005, e 25, 26
e 50 del d.P.R. 602\1973.
Deduce, dunque, che l'attestazione di conformità è sempre necessaria, perché richiesta dalla legge: per cui è necessaria anche quando, come nella specie, non sia in contestazione la conformità della copia all'originale.
Ulteriore vizio di omessa pronuncia riguardava anche la doglianza relativa alla duplicazione delle intimazioni di pagamento: per quanto detto, al Ricorrente_1 era già stata notificata una prima intimazione di pagamento, che quello aveva poi impugnato assieme al successivo atto di pignoramento presso terzi: di conseguenza, la seconda intimazione (che forma l'oggetto del presente giudizio) costituiva un'illegittima duplicazione della medesima pretesa creditoria, posto che l'ADER, nell'emetterla, non aveva annullato la prima, né specificato che la sostituiva.
Con la conseguenza che non è possibile stabilire quale, tra le due diverse somme pretese dall'Ufficio, sia quella effettivamente dovuta.
Da ultimo, l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione (quinquennale) delle sanzioni e degl'interessi, in considerazione del fatto che la precedente intimazione di pagamento (notificata il 27\7\2019) si riferiva anche a cartelle che erano state notificate tra il 2008 ed il mese di marzo 2014.
L'ADER ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ultima eccezione del Ricorrente_1, relativa alla prescrizione delle sanzioni e degl'interessi portati dalle cartelle notificate tra il 2008 ed il mese di marzo 2014, è superata dal rilievo che detta eccezione è già stata spesa (e respinta) nell'altro giudizio che, per quanto detto, aveva ad oggetto il pignoramento presso terzi, fondato sulla prima intimazione di pagamento (per quanto detto, notificata nel 2019) e sui sette atti ad essa prodromici: per cui non può essere reiterata (né esaminata ulteriormente) in questo processo.
Tale principio è stato già affermato anche dalla Corte di primo grado, che ha aggiunto che neppure può essere messa in discussione la validità degli atti ulteriori (le 5 cartelle di pagamento, di cui s'è detto nelle premesse), posti dall'ADER a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, per essersi resi definitivi per mancata impugnazione.
Alla luce di tali statuizioni (che peraltro si sono rese a loro volta definitive per mancata impugnazione) deve quindi ritenersi che l'intimazione di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi propri.
Ed a tale riguardo risulta fondata la critica dell'appellante, che lamenta che il primo Giudice non s'è curato di esaminare la propria eccezione secondo cui l'intimazione di pagamento era stata redatta in forma cartacea, poi “scannerizzata”, e notificata senza l'attestazione di conformità all'originale cartaceo;
così come ha omesso l'esame della difesa secondo cui l'atto era stato sottoscritto da un funzionario sfornito dell'inerente potere.
Entrambe le eccezioni, tuttavia, risultano infondate: quanto alla prima, pare utile ricordare che la Suprema
Corte ha spiegato (v. Cass. 30922\2024) che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Ed ha pure aggiunto (v. Cass. 6417\2019) che quella di cui si discute è una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
L'appellante, dal canto suo, neppure dubita dell'esistenza di una difformità tra la copia e l'originale: per cui fa difetto persino l'interesse a sollevare la difesa.
Quanto alla seconda eccezione, deve invece rilevarsi che l'intimazione di pagamento risulta firmata dal responsabile del procedimento, qualifica che abilita quel soggetto ad emetterla.
Mentre, in relazione ai poteri del funzionario (dott. Nominativo_2) che ha rappresentato l'ADER in primo grado, deve ritenersi che (nel silenzio serbato dal documento) la seconda procura si sia limitata ad individuare un ulteriore soggetto abilitato a costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ADER, senza revocare il potere che era già stato conferito agli altri funzionari con la procura precedente.
Per cui l'appello va complessivamente respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello, e condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 15.000, oltre accessori di legge se dovuti.