Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/05/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04653/2025REG.PROV.COLL.
N. 03406/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dalla
-OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Edmondo Tomaselli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Piemonte, n. 39/a;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Garofoli e Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis , n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la memoria difensiva di Roma Capitale;
Vista l’istanza dell’appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Pietro De Berardinis, udito per il Comune di Roma l’avv. Umberto Garofoli e viste le conclusioni dell’appellante come da verbale;
Considerato:
- che con l’appello in epigrafe la -OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS- o Società) ha impugnato la sentenza “semplificata” del T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2023, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- avverso la determinazione dirigenziale del 7 novembre 2022, con la quale Roma Capitale ha disposto la rimozione d’ufficio dei manufatti abusivamente realizzati nell’area verde ubicata in Roma, alla via Nomentana angolo via NE (pergolato con copertura in telo in pvc di colore bianco; manufatto prefabbricato in metallo posto a ridosso del chiosco bar e adibito a bagno; pergotende a ridosso del chiosco bar per la copertura di apparecchi lucidi, arredi e armadi metallici; ex gazebo – tamponato e già oggetto di informativa alla Procura della Repubblica – con a ridosso una pergotenda retrattile a copertura di arredi e armadi metallici; gazebo a copertura di un frigo per gelati);
- che in fatto, i manufatti ai quali si riferisce la determinazione impugnata hanno già formato oggetto di ordinanza di demolizione del 23 settembre 2016, non impugnata e rimasta inottemperata. Inoltre in data 8 marzo 2016 la Società è stata dichiarata decaduta dalla concessione di occupazione di suolo pubblico (l’area verde su cui ha installato i manufatti). Pertanto, la SCIA presentata nel 2020 dalla Società per rimuovere le opere è stata dichiarata inefficace dal Comune in quanto proposta da soggetto ormai privo di titolo per occupare l’area e neppure detta declaratoria risulta gravata. La -OMISSIS- ha, invece, impugnato la decadenza della concessione, ma il relativo giudizio è stato dichiarato estinto per perenzione dal T.A.R. Lazio;
- che peraltro la Polizia Locale ha comunicato con nota del 9 agosto 2022 la prosecuzione nell’area in esame, senza titolo, dell’attività esercitata (chiosco bar);
- che la sentenza di prime cure ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni: la gravata determinazione dirigenziale è stata legittimamente emessa a seguito dell’inottemperanza della Società all’ordinanza di demolizione del 23 settembre 2016, mai impugnata; stante l’autoritatività ed efficacia della citata ordinanza di demolizione, il ripristino dello stato dei luoghi e l’eliminazione dei manufatti da parte del privato destinatario non necessitava di alcun titolo edilizio abilitativo, con conseguente irrilevanza della SCIA del 14 gennaio 2020 menzionata nel gravame. Peraltro, secondo l’esposizione contenuta nel ricorso, detta SCIA è stata dichiarata inefficace da Roma Capitale con provvedimento dell’8 luglio 2020 rimasto inoppugnato, cosicché ogni contestazione in questa sede della legittimità di tale provvedimento risulta ormai inammissibile e tardiva. Infine, nessuna disposizione prevede la necessità di un progetto per la demolizione d’ufficio delle opere abusive, potendosi eventualmente contestare, all’esito di tale operazione, la congruità delle spese addebitate dall’Ente locale all’autore delle opere stesse;
Considerato inoltre:
- che nel gravame la Società contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo plurime censure contro di essa, senza rubricarle in formali motivi di appello;
- che in sintesi -OMISSIS- lamenta anzitutto che Roma Capitale non dovrebbe procedere alla rimozione d’ufficio dei manufatti abusivi, ma dovrebbe consentire alla ricorrente di rimuoverli essa stessa (come la Società avrebbe chiesto nel 2020 con due SCIA ) per poterli recuperare, poiché si tratterebbe di beni, strutture e arredi di proprietà della medesima Società, che avrebbero un valore economico, sarebbero smontabili (senza arrecare ad essi danni) e potrebbero essere rimontati altrove: lo scopo della Società nell’eseguire essa stessa la rimozione sarebbe, dunque, di contenere i costi e salvaguardare i beni e i materiali;
- che l’appellante sostiene inoltre che l’Amministrazione Capitolina si sarebbe contraddetta, perché da un lato avrebbe inibito la prima SCIA presentata dalla Società nel 2020, ma dopo quattro mesi un altro Ufficio del Comune avrebbe emesso una nota volta a coordinare un sopralluogo con la -OMISSIS- e con il Municipio competente al fine di dar corso al ripristino. Il sopralluogo, peraltro, non sarebbe mai avvenuto;
- che l’appellante lamenta, ancora, che in un primo tempo il Comune avrebbe attestato l’impossibilità di procedere alla demolizione per carenza di fondi (tanto che proprio a seguito di ciò la Società si sarebbe attivata), mentre ora intenderebbe procedere alla rimozione d’ufficio valendosi dei fondi del capitolo “ interventi di manutenzione degli edifici comunali ”, senza curarsi se i fondi rimanenti siano sufficienti per le manutenzioni degli edifici di proprietà comunale ubicati nel territorio del Municipio III di Roma Capitale;
Considerato, ancora:
- che si è costituito in giudizio il Comune di Roma, depositando di seguito memoria e concludendo per la reiezione dell’appello, in quanto infondato;
- che l’appellante ha presentato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che all’udienza pubblica del 15 aprile 2025 il Collegio, udito il difensore comparso del Comune di Roma, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto, in via preliminare, di dover escludere che la mancata traduzione delle doglianze di parte appellante in formali motivi di appello possa incidere sull’ammissibilità di questo, atteso che, secondo l’insegnamento della costante giurisprudenza, non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che gli stessi siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 31 marzo 2025, n. 2655; id., 26 febbraio 2025, n. 1690; id., 30 agosto 2024, n. 7322; Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3337; id., 29 marzo 2024, n. 2973; id., 10 gennaio 2024, n. 345; id., 9 luglio 2012, n. 4006; Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 270; id., 27 settembre 2022, n. 8321);
Ritenuto che nel merito l’appello sia manifestamente infondato;
Considerato, infatti:
- che oggetto della presente controversia è il provvedimento che ha disposto l’esecuzione d’ufficio di un’ordinanza di demolizione emanata dall’Amministrazione Capitolina diversi anni fa (nel 2016) e rimasta ineseguita: ed anzi, nel predetto provvedimento si legge che la Polizia Locale, con nota del 9 agosto 2022, ha comunicato che la Società continua a esercitare l’attività sull’area in esame, sebbene sia ormai priva di titolo, in quanto dichiarata decaduta dalla concessione fin dal marzo 2016. Peraltro la concessione veniva comunque a scadenza il 31 dicembre 2016;
- che in realtà, poiché la prima ingiunzione a demolire opere abusive (gazebo tamponato e struttura di legno tamponato) risale al 2012, la Società avrebbe potuto rimuoverle all’epoca, quando era ancora concessionaria del suolo pubblico e non vi era un problema di mancanza di titolo ad occupare l’area: all’opposto, come osserva il Comune, non solo non ha rimosso gli abusi accertati, ma ne ha realizzati di ulteriori;
- che il privato è privo di legittimazione a far valere la questione del capitolo di bilancio da cui sono tratti i fondi per eseguire la rimozione d’ufficio, così come non è legittimato a far valere la tutela dei pubblici interessi indicati nel gravame (manutenzione degli edifici di proprietà comunale), i quali – secondo l’assunto dell’appellante – farebbero sì che l’esecuzione dell’intervento di rimozione da parte della -OMISSIS- sia anche nell’interesse dell’Amministrazione Capitolina;
- che in effetti la Società non ha mai eseguito alcun intervento ripristinatorio ed è poco credibile che abbia mai avuto intenzione di eseguirlo, in quanto, come osserva correttamente la sentenza appellata, l’eliminazione dei manufatti abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi sono operazioni che il destinatario dell’ordinanza di demolizione è tenuto a porre in essere, in ossequio all’autoritatività ed efficacia dell’ordinanza, senza necessitare di alcun titolo abilitativo: non vi era perciò, nessuna reale necessità di presentare nel 2020, a distanza di ben quattro anni dai fatti e ben dopo la declaratoria di decadenza della concessione, una SCIA per il suddetto ripristino, la quale, come esplicitato dalla nota del Municipio III di Roma Capitale del 19 gennaio 2023 (all. 12 del Comune nel giudizio di primo grado), avrebbe avuto l’effetto di far maturare automaticamente “ un termine di tre anni utile per la demolizione ”, che “ sarebbe andato a vantaggio dell’esercizio da parte di una Società priva di ogni titolarità circa la proprietà pubblica ed ancora presente solo a causa della mancata formalizzazione della notifica di decadenza della concessione da parte del Comando di Polizia Locale ”;
- che quindi la presentazione della SCIA dichiarata inefficace da Roma Capitale si mostra, in realtà, espressione di un vero e proprio abuso degli strumenti giuridici, riconnettendosi ad essa il tentativo del privato di continuare a disporre di un titolo per permanere nell’area, pur in difetto della necessaria concessione di suolo pubblico, ormai scaduta da anni (31 dicembre 2016), anche a prescindere dalla declaratoria di decadenza della concessione stessa (e dalla sua notifica). Di qui, altresì, l’irrilevanza delle doglianze basate sulla mancata effettuazione di un sopralluogo congiunto ad opera del privato e dei tecnici comunali;
- che sul punto occorre precisare che l’appellante sostiene di aver presentato nel 2020 due SCIA per adempiere alle prescrizioni comunali, tuttavia ha documentato l’esistenza di un’unica SCIA , assunta al protocollo di Roma Capitale il 14 gennaio 2020 con protocollo n. -OMISSIS- e dichiarata inefficace dal Comune con nota dell’8 luglio 2020 (v. gli all.ti 2 e 3 del deposito effettuato da -OMISSIS- nel giudizio innanzi al T.A.R. in data 1° febbraio 2023). Inoltre, dalla lettura del ricorso di primo grado si ricava che in realtà la seconda SCIA , che recherebbe la data del 14 ottobre 2020, ha il medesimo protocollo della prima (n. -OMISSIS-) e, perciò, coincide con essa;
- che da ultimo non sono fondate le doglianze dell’appellante aventi a oggetto i costi della rimozione ex officio , poiché, come osserva giustamente la sentenza appellata, il privato potrà eventualmente contestare, all’esito delle operazioni di ripristino, la congruità delle spese che gli saranno addebitate dal Comune;
Ritenuto in conclusione, per quanto esposto, di dover respingere l’appello, attesa la sua complessiva infondatezza, dovendo la sentenza appellata essere confermata;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.