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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5580 /2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Villani Pasquale; Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 19/11/2024, parte ricorrente ha chiesto condannare il CP_1 convenuto al pagamento in suo favore degli importi previsti dalla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui aveva lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio non si è costituita in giudizio la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale su una decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la stessa debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto come da dispositivo considerando che la dott.ssa è tutt'oggi Pt_1 inserita nel sistema scolastico ed ha dimostrato di avere stipulato contratti di supplenza di cui all'art 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2019/20; 2020/2021; 2021/22; 2022/23;2023/24,
2024/25
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 5580 /2024:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione in favore della parte CP_1 ricorrente dell'importo di euro 3.000,00 euro per gli anni scolastici indicati in ricorso «tramite la Carta
Elettronica», oltre accessori come per legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori con attribuzione e contributo (se versato)
Nocera Inferiore, 17.4.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Villani Pasquale; Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 19/11/2024, parte ricorrente ha chiesto condannare il CP_1 convenuto al pagamento in suo favore degli importi previsti dalla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui aveva lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio non si è costituita in giudizio la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale su una decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la stessa debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto come da dispositivo considerando che la dott.ssa è tutt'oggi Pt_1 inserita nel sistema scolastico ed ha dimostrato di avere stipulato contratti di supplenza di cui all'art 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2019/20; 2020/2021; 2021/22; 2022/23;2023/24,
2024/25
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 5580 /2024:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione in favore della parte CP_1 ricorrente dell'importo di euro 3.000,00 euro per gli anni scolastici indicati in ricorso «tramite la Carta
Elettronica», oltre accessori come per legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori con attribuzione e contributo (se versato)
Nocera Inferiore, 17.4.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale)