Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4746/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4746/2014 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO NAZIONALE, 95 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. BRUNETTI MASSIMO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in CORSO NAZIONALE, 95 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. BRUNETTI MASSIMO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
CORSO NAZIONALE, 95 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. BRUNETTI MASSIMO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
CORSO NAZIONALE, 95 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. BRUNETTI MASSIMO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._6
C.SO G.GARIBALDI, 235 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOLPE ARTURO LISA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
Pagina 1 di 7
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._8
CORSO NAZIONALE, 6 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. CAVALLARO
FRANCESCO (c.f.: ) e dell'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO C.F._9
( VIA GIOVANNI XXIII N.57 SCAFATI, dai quali è rappresentato C.F._10
e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._11
CORSO NAZIONALE, 6 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. CAVALLARO
FRANCESCO (c.f.: ) e dell'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO C.F._9
( VIA GIOVANNI XXIII, N.67 84018 SCAFATI;
dai quali è C.F._10
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la domanda giudiziale, volta ad ottenere la restituzione del prezzo versato in virtù del contratto preliminare di cessione di cubatura del 7.11.2012, va qualificata come azione di inadempimento contrattuale del convenuto . Controparte_1
Essa è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto in giudizio copia del contratto preliminare di cessione di cubatura del 7.11.2012 ed hanno allegato l'inadempimento del promittente
Pagina 2 di 7 venditore consistito nell'aver trasferito a terzi (gli altri convenuti) i terreni in relazione ai quali si era obbligato (con il preliminare) a cedere agli attori l'indice di cubatura.
Di contro, il convenuto non ha fornito la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere, limitandosi ad eccepire che la cessione di cubatura è efficace ed opponibile ai terzi acquirenti e che dunque alcun inadempimento si vi è verificato nel caso di specie.
Il Tribunale ritiene che le eccezioni sollevate dal convenuto siano destituite di fondamento, attesa la natura giuridica dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti.
Invero, il contratto stipulato in data 7.11.2012 ha natura di preliminare, in quanto con esso il ha promesso di cedere la cubatura relativa ai terreni che di lì a poco avrebbe CP_1
acquistato.
Tuttavia, una volta acquistato i terreni, anziché stipulare il definitivo con gli attori, ha trasferito la piena proprietà di essi ai sig.ri (e dunque anche i diritti edificatori Parte_5
inerenti suddetti terreni), contravvenendo all'obbligo assunto con il preliminare.
Inoltre, non è condivisibile l'assunto secondo il quale il preliminare sarebbe opponibile ai terzi acquirenti, atteso che il contratto del 7.11.2012 non è stato trascritto.
Gli attori hanno chiesto la restituzione del prezzo ed il risarcimento di tutti i danni nella misura di euro 150.000,00.
Il Tribunale ritiene che vada accolta la domanda di risarcimento del danno nella misura pari all'esborso sostenuto in virtù della stipula del preliminare medesimo, ossia euro 30.00,00 in favore dei coniugi e ed euro 30.000,00 in favore di Parte_3 Parte_4 [...]
e . Pt_1 Parte_2
La circostanza dell'avvenuto esborso di tali somme, oltre ad essere stata documentalmente provata dagli attori (cfr. copia assegni versati in atti), non è stata contestata dal convenuto
, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2014. CP_1
Pertanto, va condannato al pagamento delle suddette somme in favore degli Controparte_1
attori, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento degli ulteriori asseriti danni patiti in conseguenza dell'inadempimento del , in quanto privi di riscontri probatori. CP_1
A questo punto va esaminata la domanda di revocatoria degli atti di compravendita degli immobili che il ha trasferito ai sig.ri CP_1 Parte_5
Preliminarmente, si osserva che attraverso l'azione revocatoria ordinaria il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo
Pagina 3 di 7 accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito che esso è stato accertato dal Tribunale nella presente decisione.
In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. 16819/2024).
Quanto al presupposto oggettivo va chiarito che esso (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Nel caso di specie, in relazione all'atto di compravendita sopra menzionato, deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn.
6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di
Pagina 4 di 7 disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato dal debitore, che i beni immobili in oggetto erano gli unici sui quali i creditori avrebbero potuto rivalersi, tenuto conto dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli esistenti sugli altri beni del debitore
(cfr. ispezioni ipotecarie versate in atti dagli attori).
Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non
è stata fornita.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(cfr. Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
L'anteriorità del credito, secondo il Tribunale si evince dalla circostanza che il definitivo del contratto di cessione di cubatura avrebbe dovuto essere stipulato non appena il avesse CP_1
acquistato la proprietà dei terreni (acquisto verificatosi in data 8.11.2012), pertanto,
l'inadempimento del debitore (ed il conseguente obbligo risarcitorio per illecito), nel caso di specie, si è verificato a partire da tale data (8.11.2012).
Nel caso di specie, , debitore, non poteva non avere la consapevolezza che gli Controparte_1
atti dispositivi in oggetto avrebbero reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte degli attori.
Quanto, infine, alla prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza dei terzi acquirenti,
i sig.ri in ordine alla diminuzione e/o eliminazione della sostanza patrimoniale Parte_5
del debitore, si osserva quanto segue.
Pagina 5 di 7 Nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, la prova della partecipato fraudis del terzo, può essere ricavata da presunzioni semplici.
In tal caso la condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio
2013, n. 16825; Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896, per cui ai fini della valutazione della scientia damni da parte del 3° si richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria;
Cass., sez. 2, 17 agosto 2011, n.
17327; Cass., sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5359).
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Il Tribunale ritiene che gli attori non abbiano offerto solidi indizi a sostegno della propria tesi, che anzi è stata in larga parte confutata dai convenuti.
Anzitutto non si rilevano criticità sulle modalità di pagamento del prezzo.
Peraltro, è stata offerta prova documentale esaustiva sull'integrale pagamento del prezzo, che non lascia dubbi sull'esatto adempimento delle proprie obbligazioni da parte degli acquirenti.
Non vi sono idonei elementi per sostenere la non congruità del prezzo delle compravendite, anche alla luce della circostanza che il venditore aveva acquistato i terreni in CP_1
questione al prezzo di euro 110.000,00 e poi rivenduti ai convenuti al prezzo Parte_5
superiore di euro 120.000,00.
Pagina 6 di 7 Infine, l'esistenza di protesti per l'esigua somma di euro 1.200,00 e di pignoramenti relativi a procedure esecutive, una delle quali risulta estinta (pignoramento, per € 60.000,00, del
26/9/2008, trascrizione n. 43660/31595, con presentazione n. 275 del 30/10/2008), non è di per sé sola sufficiente e idonea a ritenere provato l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo ai terzi acquirenti.
Pertanto, la domanda ex art. 2901 c.c. va rigettata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca tra gli attori e il convenuto , le spese di lite CP_1
vanno integralmente compensate, mentre nei rapporti tra gli attori e i convenuti Parte_5
seguono la soccombenza dei primi in relazione alla domanda di revocatoria e si liquidano in base al dispositivo, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di e , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, la somma di euro
[...]
30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Rigetta la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c;
4) Compensa le spese di lite tra gli attori e;
Controparte_1
5) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Antonio
D'Agostino e Francesco Cavallaro, difensori dei convenuti dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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