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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/09/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3102/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo professionale difende per procura in atti, resistente oggetto: assegno unico e universale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 giugno 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di aver presentato in data 9 marzo 2022 domanda per ottenere l'assegno unico e universale per la figlia minorenne, nata dall'unione con e di aver richiesto la corresponsione del Persona_1 solo 50% dell'importo totale, non essendo egli né coniugato né convivente con quest'ultima, lamentava l'erronea liquidazione da parte dell' della somma mensile di 17,50 euro, in luogo di quella di 87 euro CP_1 effettivamente spettantegli, avendo l'Istituto illegittimamente considerato a tal fine la contemporanea percezione da parte della del reddito di cittadinanza. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio Per_1 diritto all'assegno unico nel corretto importo e, per l'effetto, di condannare l' alla relativa CP_2 corresponsione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 settembre 2025 dal deposito telematico di note CP_1 scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Ai fini della decisione della controversia occorre anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Con d.lgs. n. 230/2021 è stato istituito, a decorrere dal 1 marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, quale beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 (art. 1); in particolare, sono considerati figli a carico “quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
Tale norma, rilevante nella fattispecie, dispone che “ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”, tutte circostanze qui non allegate dal ricorrente.
La norma trova poi applicazione anche in relazione al calcolo dell'ISEE necessario per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla l. n. 26/2019 e qui ratione temporis applicabile nel testo antecedente alla riforma di cui alla l. n. 197/2022, per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 1, lett. b), n. 1 (“nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”).
Ne consegue che in caso di figli minorenni entrambe le prestazioni vengono erogate avuto riguardo all'ISEE complessivo del nucleo familiare del minore come sopra inteso, a prescindere dalla residenza anagrafica dei genitori e dall'assenza fra questi di un rapporto di coniugio.
Ciò posto, per il caso qui prospettato di contemporanea percezione, da parte del nucleo familiare richiedente l'assegno unico, del reddito di cittadinanza, l'art. 7 d.lgs. n. 230/2021 specifica che “l' CP_1 corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma.
Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26”.
Il riferimento ivi contenuto alla “quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare” rende necessaria l'applicazione di tale disposizione anche in caso di assegno unico richiesto da genitori naturali non conviventi, dei quali solo uno risulti percettore di reddito di cittadinanza.
L'assegno costituisce, infatti, una prestazione unica, erogata nell'esclusivo interesse del figlio (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 230/2021) e il cui importo viene corrisposto per intero al genitore richiedente ovvero,
a richiesta anche successiva, “in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale” (art. 6, comma 4), sicché alcuna differenziazione può essere ammessa nel relativo calcolo tra i due percettori.
Nel caso di specie, è pacifico che la madre della minore non convivente e Per_1 Persona_2 non coniugata con il ricorrente, percepisse all'epoca di erogazione dell'assegno unico anche il reddito di cittadinanza;
ne consegue che correttamente l' ha operato il contestato ricalcolo dell'assegno, CP_1 riducendo contestualmente l'importo della quota percepita anche dal Pt_1
In ogni caso questi, su cui incombeva il relativo onere della prova ex art. 2697 c.c., non ha in alcun modo dimostrato di avere diritto ad una somma maggiore, avendo omesso finanche di allegare copia del reddito prodotto dalla dell'importo da questa percepito a titolo di reddito di cittadinanza e del Per_1 periodo della relativa percezione, ai fini del corretto calcolo della reclamata prestazione.
Dalla documentazione allegata dall' risulta, poi, che in data 12 gennaio 2024 egli ha CP_2 rinunciato alla propria quota di assegno sicché, per il periodo successivo, andrebbe comunque ormai dichiarata definitivamente cessata la materia del contendere.
In definitiva, la domanda va respinta.
3.- Le peculiarità delle questioni trattate e la loro novità giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese processuali.
Messina, 4.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro