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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 753/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
13 marzo 1940, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3
mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. Saverio Fusco, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via A. Pirro, n. 12; appellanti
E
1. “ , con sede legale in alla via Toledo, n. 177, cod. Controparte_1 CP_1
fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
appellato contumace
2. “ ”, con sede legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova, n. 19, cod. fisc. , in persona del suo procuratore, dott. P.IVA_2 CP_3
quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla
[...] Controparte_4
via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. , cessionaria del credito vantato dal P.IVA_3 [...]
in virtù del decreto ingiuntivo n. 427/2014 del Tribunale di Salerno, CP_1
1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Pasca di Magliano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Salerno, alla via R. Conforti, n. 17; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2983/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di citazione in appello) – “conclusione: ✓ Revoca dei monitori;
✓ Condanna della per comportamento scorretto;
✓ Verificare l'esistenza CP_5
di presupposti per la condanna della ai sensi dell'art.96 cpc, disponendo un equo CP_5 indennizzo a titolo di risarcimento in favore dei fideiussori;
✓ Condanna della alla CP_5
refusione delle spese di CTU;
✓ Condanna della alle spese e competenze, ex art 91 CP_5
cpc in favore del difensore antistatario per il doppio grado del giudizio”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude affinché
l'adita On.le Corte d'Appello di Salerno voglia dichiarare inammissibile, improcedibile oppure infondato l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e confermando in ogni sua parte le statuizioni rese dal Tribunale Parte_3
di Salerno;
- in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improponibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
- confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte recante il numero 2983/2024; con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi, ivi … comprese le spese di CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2983/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 3104/2014 RGC, n. 3282/2014 RGC e n. 3283/2014 RGC, rispettivamente promossi da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, quali garanti della “Camperlingo s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza n. 63/2010,
[...]
nei confronti del , ex art. 645 c.p.c., così provvedeva: 1) rigettava Controparte_1
le opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2014, emesso su ricorso spiegato dal per ottenere dai garanti della “Camperlingo s.r.l.” il pagamento, Controparte_1
nei limiti delle obbligazioni assunte, della somma di euro 134.278,79 in forza del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 27/5778, acceso dalla predetta società il 9 agosto
2000; 3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio; 3) condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali. 2 Avverso la predetta sentenza proponevano appello i garanti della “Camperlingo s.r.l.” con atto di citazione notificato il 26 giugno 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la consulenza tecnico-grafologica espletata in primo grado era nulla per violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c., atteso che, come puntualmente eccepito dagli opponenti all'udienza del 16 maggio 2018 ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., l'ausiliario aveva reperito ed utilizzato quale scrittura di comparazione per verificare l'autenticità delle firme apposte da e in calce alle fideiussioni del 31 agosto 2000 Parte_1 Parte_2
e del 17 maggio 2001 un atto notarile del 2005, senza che fosse stato loro comunicato il preventivo provvedimento con cui il giudice istruttore aveva autorizzato l'acquisizione di tale documento;
2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, con la quale il , a fronte della Controparte_1 scadenza, nell'anno 2003, delle obbligazioni contratte dalla “Camperlingo s.r.l.”, aveva costituito in mora gli opponenti ed aveva intimato loro il pagamento del dovuto, era inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito azionato, occorrendo a tal fine, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., una domanda giudiziaria;
né il Controparte_1
poteva invocare la clausola dell'art. 6 delle fideiussioni, con la quale gli opponenti
[...]
avevano consentito di derogare all'art. 1957 cod. civ., atteso che tale disposizione negoziale, di natura vessatoria, non era stata approvata con autonoma sottoscrizione e, in ogni caso, non diversamente da quelle degli artt. 2 e 8, era affetta da nullità per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; 3) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnico-contabile, giacché aveva l'obbligo di accertare la corretta quantificazione della somma pretesa dall'istituto di credito, che, a fronte di un affidamento di lire 80.000.000 concesso alla
“Camperlingo s.r.l.” il 14 febbraio 2001, aveva dedotto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che il saldo passivo del conto corrente n. 27/5778 era pari ad euro 253.321,18;
4) il aveva violato i principi di correttezza e buona fede Controparte_1 nell'esecuzione del contratto, atteso che, successivamente al rilascio delle fideiussioni da parte degli opponenti, aveva, in data 8 ottobre 2001, ampliato e, in data 14 marzo 2003, rimodulato l'apertura di credito accordata alla “Camperlingo s.r.l.”, sebbene fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice e senza richiedere ai garanti la preventiva autorizzazione, in tal modo liberandoli dalle loro obbligazioni, a norma dell'art. 1956 cod. civ..
Intervenuta in giudizio a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c. con comparsa di costituzione depositata il 25 ottobre 2024, la “ , quale mandataria della Controparte_2 Parte_4
[..
[...] , cessionaria del credito vantato dal in virtù del decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 424/2014 del Tribunale di Salerno, contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocato, il
[...]
restava contumace, veniva riservata per la decisione all'udienza del 13 CP_1
marzo 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai Camperlingo e dalla con le note sostitutive dell'udienza del 7 novembre 2024 e sviluppata con la Parte_3
memoria conclusionale in ordine alla carenza della titolarità del credito controverso in capo alla , intervenuta in sede di gravame per il tramite della Controparte_4 mandataria “ quale avente causa del “ . Controparte_2 Controparte_1
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso del contratto di cessione del 19 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 45 del 19 aprile 2022, nell'indicare i crediti che l' “ aveva acquistato, pro soluto, dall' “ Controparte_4 Controparte_6
, già in quelli “derivanti da contratti di finanziamento,
[...] Controparte_1
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
4 n. 272/2008 (Matrice Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”, e nell'evidenziare, inoltre, che la lista “contenente i dati indicativi dei crediti ceduti sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della
Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, sui
… siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni ... fino all'estinzione ... Inoltre, i debitori ceduti … potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo organa.
[...]
eu”, consente di accertare, senza alcun margine di incertezza, la Em_1 CP_7
sussistenza, in capo alla società intervenuta in giudizio, della titolarità attiva dell'obbligazione per la quale era stato emesso l'opposto decreto ingiuntivo n. 427/2014.
Ed infatti, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda,
n. 45 del 19 aprile 2022, giacché rinveniente dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente sorto il 9 agosto 2000, volturato “a sofferenza” con la posizione n.
9501/00000222 e chiuso il 30 luglio 2010, data della dichiarazione di fallimento della
“Camperlingo s.r.l.”, sicché risponde ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti in blocco dall' “ all' Controparte_6
in forza del contratto di cessione in blocco del 19 aprile 2022. Controparte_4
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene lamentato che il
Tribunale di Salerno non ha dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c., è necessario rilevare che i garanti della
“Camperlingo s.r.l.”, ad onta di quanto eccepito, ricevevano, in data 28 dicembre 2017, rituale comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento con cui il giudice istruttore aveva autorizzato l'ausiliario a reperire, quali scritture di comparazione ulteriori rispetto a quelle offerte dalle parti, atti pubblici recanti sottoscrizioni coeve a quelle presenti sulle fideiussioni del 31 agosto 2000 e del 17 maggio 2001, con la conseguenza che, essendo stati posti nelle condizioni di interloquire sull'utilizzabilità e sull'idoneità del documento, costituito dal rogito redatto dal notaio da Agropoli nel 2005, Persona_1
acquisito dal grafologo e valutato nella predisposizione della relazione peritale, che veniva loro regolarmente trasmessa, ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., mediante posta elettronica certificata del 28 febbraio 2018, non hanno subito alcun pregiudizio nell'esercizio del diritto di difesa.
Peraltro, i garanti della “Camperlingo s.r.l.”, al di là dell'infondata eccezione della mancata conoscenza del provvedimento autorizzativo del giudice istruttore,
5 dell'acquisizione e dell'utilizzazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, dell'atto pubblico per notaio da Agropoli del 2005, non hanno mai sollevato Persona_1
contestazioni in ordine alla rilevanza e alla pertinenza di tale documento quale scrittura di raffronto, né, comunque, in merito alle risultanze dell'elaborato peritale, da cui, anche alla luce del saggio grafico reso da ciascuno di essi, è emersa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni del 31 agosto 2000 e del 17 maggio 2001, non dimostrandone, dunque, l'inattendibilità e l'inutilizzabilità ai fini decisionali.
Né può negarsi che il consulente tecnico d'ufficio fosse legittimato, soprattutto all'esito dell'autorizzazione del giudice istruttore, ad acquisire l'atto pubblico per notaio Per_1
del 2005 al fine di avvalersi di un ulteriore documento utile a verificare l'autografia delle firme vergate sulle contestate fideiussioni.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del principio del contraddittorio, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ivi compresi quelli non prodotti dalle parti, a condizione che non concernano i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in quest'ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio), come accade proprio nelle ipotesi in cui l'ausiliario, incaricato di accertare l'autenticità di determinate sottoscrizioni, utilizzi, quale elementi di comparazione all'uopo occorrenti, scritture non versate agli atti del giudizio (cfr. Cass. ord. 21 luglio 2023, n. 21903).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui i garanti della “Camperlingo
s.r.l.” assumono che la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, con la quale il
[...]
li aveva costituiti in mora ed aveva intimato loro il pagamento del dovuto, Controparte_1 era inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito azionato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., una domanda giudiziaria.
In realtà, gli appellanti confondono l'atto interruttivo del termine decennale di prescrizione del credito, che può concretarsi, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., anche in un'intimazione stragiudiziale di pagamento, avente l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario, come avvenuto con la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, con l'azione giudiziaria che, a norma dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., il creditore deve proporre contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione al fine di evitare la decadenza dal diritto di escutere i fideiussori.
Nel caso in esame, il proponeva la domanda di insinuazione al Controparte_1
passivo concorsuale della “Camperlingo s.r.l.”, cui, come emerge dalla comunicazione effettuata dal curatore il 14 febbraio 2011 a norma dell'art. 97 R.D. n. 267/1942, veniva
6 ammesso per effetto del decreto di esecutività reso dal giudice delegato il 13 gennaio 2011, entro i sei mesi dal 30 luglio 2010, data nella quale l'obbligazione di pagamento della società debitrice era scaduta e divenuta esigibile, ex art. 55, comma 2, R.D. n. 267/1942, in ragione della chiusura del conto corrente n. 27/5778 e delle relative aperture di credito, determinata dalla sentenza dichiarativa del fallimento, sicché non incorreva in alcuna decadenza dal diritto di avvalersi delle fideiussioni, avendo promosso l'azione giudiziaria nell'osservanza del termine previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., benché tale disposizione normativa fosse stata derogata dall'art. 6 degli atti costitutivi delle garanzie personali del 31 agosto 2000, clausola che veniva anche specificamente approvata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., pur se legittima e priva di natura vessatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. ord. 4 dicembre
2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).
Di seguito, con la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, il , Controparte_1
sebbene avesse, con la domanda di ammissione al passivo della “Camperlingo s.r.l.”, già interrotto la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei fideiussori, a norma dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2014, n. 16408; Cass.
30 agosto 2016, n. 17412; Cass. ord. 19 aprile 2018, n. 9638), li costituiva formalmente in mora, intimando loro il pagamento della garantita somma di euro 134.278,79, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943, comma 4, cod. civ..
Ne deriva che non è configurabile né la prescrizione decennale del credito azionato dal con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20 dicembre Controparte_1
2013, essendo stata interrotta sin dalla proposizione, da parte dell'istituto, della domanda di ammissione allo stato passivo della “Camperlingo s.r.l.”, né la sua decadenza dalla facoltà di escutere le fideiussioni prestate il 31 agosto 2000 ed ampliate il 17 maggio 2001, per essere la predetta azione giudiziaria stata introdotta nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria contratta dalla società debitrice.
Avendo il spiegato la domanda di ammissione al passivo della Controparte_1
“Camperlingo s.r.l.” nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., il motivo di gravame in esame è privo di qualsiasi rilevanza decisionale nella parte in cui gli appellanti eccepiscono che la clausola derogatoria di tale disposizione normativa, contenuta nell'art. 6 degli atti di fideiussione del 31 agosto 2000, non era stata approvata con autonome sottoscrizioni, pur essendo vessatoria, e che, comunque, al pari di quelle riportate negli artt. 2 e 8, era affetta da nullità per contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990.
7 Peraltro, sul punto, il motivo di appello risulta anche inammissibile, per non avere i garanti della “Camperlingo s.r.l.” mai dedotto con gli atti introduttivi dei riuniti giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2014, né, in ogni caso, con le memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della clausola riportata nell'art. 6 delle fideiussioni per violazione degli artt. 1341, comma 2, cod. civ. e 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e, dunque, per non poter introdurre in sede di gravame questioni rimaste completamente estranee al thema decidendum cristallizzatosi tra le parti in primo grado.
Ed infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Destituito di ogni fondamento è il terzo motivo di gravame, con il quale i garanti della
“Camperlingo s.r.l.” sostengono che il Tribunale di Salerno ha erroneamente rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'obbligo di accertare la corretta quantificazione del credito azionato dal , che, a fronte Controparte_1
di un affidamento concesso alla società debitrice nella misura di lire 80.000.000, aveva dedotto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che il saldo passivo del conto corrente n.
27/5778 era pari ad euro 253.321,18.
In effetti, i garanti della “Camperlingo s.r.l.”, con le opposizioni al decreto ingiuntivo n.
427/2014, si limitavano ad impugnare genericamente “il saldaconto pari a € 253.321,18
a oggetto il rapporto di c/c n. 27/5778 … atteso che … è necessario l'accertamento delle partite contabili tra la e la a far tempo dall'inizio del CP_5 Parte_5
rapporto di c/c: 1999, alla sua cessazione di fatto”, senza indicare, neppure con le memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., quali sarebbero state le clausole contrattuali affette da nullità e, comunque, le ragioni dell'inesatta determinazione della pretesa creditoria fatta valere dal con il ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, sicché il Tribunale di Salerno non avrebbe giammai potuto disporre alcun accertamento peritale, non potendo tale mezzo istruttorio avere la funzione di surrogare o colmare il deficit deduttivo in cui è incorsa la parte e, di conseguenza, eludere l'applicazione del principio dispositivo.
8 Ed invero, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque necessario che la parte interessata prospetti gli elementi posti a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3717).
In sostanza, la parte non può mai rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, neppure quando l'ausiliario abbia ricevuto l'incarico di verificare la sussistenza di determinate situazioni fattuali, giacché, anche in tali casi, è tenuta pur sempre a dedurre “i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. ord. 10 agosto 2021,
n. 22587; Cass. 11 ottobre 2022, n. 29620).
Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale i garanti della “Camperlingo s.r.l.” invocano l'applicazione dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza la sua specifica autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ed invero, per , legale rappresentante della “Camperlingo s.r.l.” al Parte_2
momento della concessione della fideiussione del 31 agosto 2000 e del relativo ampliamento del 17 maggio 2001, la richiamata disposizione normativa non trova alcuna applicazione, atteso che la mancata richiesta di autorizzazione non può integrare una violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale il garante ricopriva la carica di amministratore della società debitrice (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n.
20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
Pertanto, l'onere posto a carico del creditore dall'art. 1956, comma 1, cod. civ. non sussiste quando, nella stessa persona, coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di erogazione di ulteriore credito da parte del soggetto obbligatosi a garantirlo comporta di per sé il preventivo assenso alla sua concessione (cfr., ex plurimis, Cass. 9 dicembre 1997, n.
12456; Cass. 5 giugno 2001, n. 7587; Cass. ord. 23 marzo 2017, n. 7444).
9 e invece, non possono avvalersi del disposto Parte_1 Parte_3 dell'art. 1956, comma 1, cod. civ. per non aver comprovato, ai sensi degli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., che, successivamente al rilascio delle fideiussioni del 31 agosto 2000 e degli ampliamenti del 17 maggio 2001, il , in Controparte_1
mancanza delle loro autorizzazioni, aveva erogato ulteriore credito alla “Camperlingo
s.r.l.” mediante gli affidamenti dell'8 ottobre 2001 e 14 marzo 2003 pur nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, non avendo neanche indicato da quali oggettivi elementi rivelatori l'istituto di credito avrebbe dovuto trarre il convincimento del loro sopravvenuto deterioramento, senza che, al riguardo, potesse assumere significativo rilievo la mera circostanza del saldo negativo del conto corrente della garantita (cfr., ex plurimis, Cass. 7 febbraio 2006, n.
2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
In sostanza, i garanti della “Camperlingo s.r.l.” hanno lamentato che il Controparte_1
non aveva chiesto il loro preventivo assenso né in ordine all'ampliamento,
[...] accordato l'8 ottobre 2001 fino a lire 232.000.000, dell'originario affidamento di lire
100.000.000 del 21 agosto 2000, già incrementato a lire 200.000.000 in data 17 maggio
2001, né in relazione alla nuova apertura di credito del 14 marzo 2003, ma, sebbene ne fossero onerati per paralizzare l'accoglimento dell'avversa domanda, non hanno in alcun modo dedotto che la capacità patrimoniale e solutoria della società debitrice era significativamente diminuita rispetto al momento del rilascio delle fideiussioni, né che l'istituto bancario aveva cognizione di tale riduzione e della conseguente difficoltà di ottenere la restituzione delle somme erogate, precludendo, dunque, di ritenere configurabili i presupposti applicativi dell'art. 1956, comma 1, cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sui garanti della “Camperlingo s.r.l.”
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
“ , quale mandataria dell' , in complessivi euro Controparte_2 Controparte_4
7.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
10 Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 2983/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 26 giugno
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 via solidale, alla refusione, in favore della “ , quale mandataria dell' Controparte_2
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_4
complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 753/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
13 marzo 1940, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3
mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. Saverio Fusco, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via A. Pirro, n. 12; appellanti
E
1. “ , con sede legale in alla via Toledo, n. 177, cod. Controparte_1 CP_1
fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
appellato contumace
2. “ ”, con sede legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova, n. 19, cod. fisc. , in persona del suo procuratore, dott. P.IVA_2 CP_3
quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla
[...] Controparte_4
via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. , cessionaria del credito vantato dal P.IVA_3 [...]
in virtù del decreto ingiuntivo n. 427/2014 del Tribunale di Salerno, CP_1
1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Pasca di Magliano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Salerno, alla via R. Conforti, n. 17; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2983/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di citazione in appello) – “conclusione: ✓ Revoca dei monitori;
✓ Condanna della per comportamento scorretto;
✓ Verificare l'esistenza CP_5
di presupposti per la condanna della ai sensi dell'art.96 cpc, disponendo un equo CP_5 indennizzo a titolo di risarcimento in favore dei fideiussori;
✓ Condanna della alla CP_5
refusione delle spese di CTU;
✓ Condanna della alle spese e competenze, ex art 91 CP_5
cpc in favore del difensore antistatario per il doppio grado del giudizio”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude affinché
l'adita On.le Corte d'Appello di Salerno voglia dichiarare inammissibile, improcedibile oppure infondato l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e confermando in ogni sua parte le statuizioni rese dal Tribunale Parte_3
di Salerno;
- in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improponibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
- confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte recante il numero 2983/2024; con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi, ivi … comprese le spese di CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2983/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 3104/2014 RGC, n. 3282/2014 RGC e n. 3283/2014 RGC, rispettivamente promossi da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, quali garanti della “Camperlingo s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza n. 63/2010,
[...]
nei confronti del , ex art. 645 c.p.c., così provvedeva: 1) rigettava Controparte_1
le opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2014, emesso su ricorso spiegato dal per ottenere dai garanti della “Camperlingo s.r.l.” il pagamento, Controparte_1
nei limiti delle obbligazioni assunte, della somma di euro 134.278,79 in forza del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 27/5778, acceso dalla predetta società il 9 agosto
2000; 3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio; 3) condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali. 2 Avverso la predetta sentenza proponevano appello i garanti della “Camperlingo s.r.l.” con atto di citazione notificato il 26 giugno 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la consulenza tecnico-grafologica espletata in primo grado era nulla per violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c., atteso che, come puntualmente eccepito dagli opponenti all'udienza del 16 maggio 2018 ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., l'ausiliario aveva reperito ed utilizzato quale scrittura di comparazione per verificare l'autenticità delle firme apposte da e in calce alle fideiussioni del 31 agosto 2000 Parte_1 Parte_2
e del 17 maggio 2001 un atto notarile del 2005, senza che fosse stato loro comunicato il preventivo provvedimento con cui il giudice istruttore aveva autorizzato l'acquisizione di tale documento;
2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, con la quale il , a fronte della Controparte_1 scadenza, nell'anno 2003, delle obbligazioni contratte dalla “Camperlingo s.r.l.”, aveva costituito in mora gli opponenti ed aveva intimato loro il pagamento del dovuto, era inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito azionato, occorrendo a tal fine, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., una domanda giudiziaria;
né il Controparte_1
poteva invocare la clausola dell'art. 6 delle fideiussioni, con la quale gli opponenti
[...]
avevano consentito di derogare all'art. 1957 cod. civ., atteso che tale disposizione negoziale, di natura vessatoria, non era stata approvata con autonoma sottoscrizione e, in ogni caso, non diversamente da quelle degli artt. 2 e 8, era affetta da nullità per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; 3) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnico-contabile, giacché aveva l'obbligo di accertare la corretta quantificazione della somma pretesa dall'istituto di credito, che, a fronte di un affidamento di lire 80.000.000 concesso alla
“Camperlingo s.r.l.” il 14 febbraio 2001, aveva dedotto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che il saldo passivo del conto corrente n. 27/5778 era pari ad euro 253.321,18;
4) il aveva violato i principi di correttezza e buona fede Controparte_1 nell'esecuzione del contratto, atteso che, successivamente al rilascio delle fideiussioni da parte degli opponenti, aveva, in data 8 ottobre 2001, ampliato e, in data 14 marzo 2003, rimodulato l'apertura di credito accordata alla “Camperlingo s.r.l.”, sebbene fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice e senza richiedere ai garanti la preventiva autorizzazione, in tal modo liberandoli dalle loro obbligazioni, a norma dell'art. 1956 cod. civ..
Intervenuta in giudizio a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c. con comparsa di costituzione depositata il 25 ottobre 2024, la “ , quale mandataria della Controparte_2 Parte_4
[..
[...] , cessionaria del credito vantato dal in virtù del decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 424/2014 del Tribunale di Salerno, contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocato, il
[...]
restava contumace, veniva riservata per la decisione all'udienza del 13 CP_1
marzo 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai Camperlingo e dalla con le note sostitutive dell'udienza del 7 novembre 2024 e sviluppata con la Parte_3
memoria conclusionale in ordine alla carenza della titolarità del credito controverso in capo alla , intervenuta in sede di gravame per il tramite della Controparte_4 mandataria “ quale avente causa del “ . Controparte_2 Controparte_1
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso del contratto di cessione del 19 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 45 del 19 aprile 2022, nell'indicare i crediti che l' “ aveva acquistato, pro soluto, dall' “ Controparte_4 Controparte_6
, già in quelli “derivanti da contratti di finanziamento,
[...] Controparte_1
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
4 n. 272/2008 (Matrice Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”, e nell'evidenziare, inoltre, che la lista “contenente i dati indicativi dei crediti ceduti sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della
Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, sui
… siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni ... fino all'estinzione ... Inoltre, i debitori ceduti … potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo organa.
[...]
eu”, consente di accertare, senza alcun margine di incertezza, la Em_1 CP_7
sussistenza, in capo alla società intervenuta in giudizio, della titolarità attiva dell'obbligazione per la quale era stato emesso l'opposto decreto ingiuntivo n. 427/2014.
Ed infatti, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda,
n. 45 del 19 aprile 2022, giacché rinveniente dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente sorto il 9 agosto 2000, volturato “a sofferenza” con la posizione n.
9501/00000222 e chiuso il 30 luglio 2010, data della dichiarazione di fallimento della
“Camperlingo s.r.l.”, sicché risponde ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti in blocco dall' “ all' Controparte_6
in forza del contratto di cessione in blocco del 19 aprile 2022. Controparte_4
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene lamentato che il
Tribunale di Salerno non ha dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c., è necessario rilevare che i garanti della
“Camperlingo s.r.l.”, ad onta di quanto eccepito, ricevevano, in data 28 dicembre 2017, rituale comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento con cui il giudice istruttore aveva autorizzato l'ausiliario a reperire, quali scritture di comparazione ulteriori rispetto a quelle offerte dalle parti, atti pubblici recanti sottoscrizioni coeve a quelle presenti sulle fideiussioni del 31 agosto 2000 e del 17 maggio 2001, con la conseguenza che, essendo stati posti nelle condizioni di interloquire sull'utilizzabilità e sull'idoneità del documento, costituito dal rogito redatto dal notaio da Agropoli nel 2005, Persona_1
acquisito dal grafologo e valutato nella predisposizione della relazione peritale, che veniva loro regolarmente trasmessa, ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., mediante posta elettronica certificata del 28 febbraio 2018, non hanno subito alcun pregiudizio nell'esercizio del diritto di difesa.
Peraltro, i garanti della “Camperlingo s.r.l.”, al di là dell'infondata eccezione della mancata conoscenza del provvedimento autorizzativo del giudice istruttore,
5 dell'acquisizione e dell'utilizzazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, dell'atto pubblico per notaio da Agropoli del 2005, non hanno mai sollevato Persona_1
contestazioni in ordine alla rilevanza e alla pertinenza di tale documento quale scrittura di raffronto, né, comunque, in merito alle risultanze dell'elaborato peritale, da cui, anche alla luce del saggio grafico reso da ciascuno di essi, è emersa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni del 31 agosto 2000 e del 17 maggio 2001, non dimostrandone, dunque, l'inattendibilità e l'inutilizzabilità ai fini decisionali.
Né può negarsi che il consulente tecnico d'ufficio fosse legittimato, soprattutto all'esito dell'autorizzazione del giudice istruttore, ad acquisire l'atto pubblico per notaio Per_1
del 2005 al fine di avvalersi di un ulteriore documento utile a verificare l'autografia delle firme vergate sulle contestate fideiussioni.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del principio del contraddittorio, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ivi compresi quelli non prodotti dalle parti, a condizione che non concernano i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in quest'ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio), come accade proprio nelle ipotesi in cui l'ausiliario, incaricato di accertare l'autenticità di determinate sottoscrizioni, utilizzi, quale elementi di comparazione all'uopo occorrenti, scritture non versate agli atti del giudizio (cfr. Cass. ord. 21 luglio 2023, n. 21903).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui i garanti della “Camperlingo
s.r.l.” assumono che la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, con la quale il
[...]
li aveva costituiti in mora ed aveva intimato loro il pagamento del dovuto, Controparte_1 era inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito azionato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., una domanda giudiziaria.
In realtà, gli appellanti confondono l'atto interruttivo del termine decennale di prescrizione del credito, che può concretarsi, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., anche in un'intimazione stragiudiziale di pagamento, avente l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario, come avvenuto con la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, con l'azione giudiziaria che, a norma dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., il creditore deve proporre contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione al fine di evitare la decadenza dal diritto di escutere i fideiussori.
Nel caso in esame, il proponeva la domanda di insinuazione al Controparte_1
passivo concorsuale della “Camperlingo s.r.l.”, cui, come emerge dalla comunicazione effettuata dal curatore il 14 febbraio 2011 a norma dell'art. 97 R.D. n. 267/1942, veniva
6 ammesso per effetto del decreto di esecutività reso dal giudice delegato il 13 gennaio 2011, entro i sei mesi dal 30 luglio 2010, data nella quale l'obbligazione di pagamento della società debitrice era scaduta e divenuta esigibile, ex art. 55, comma 2, R.D. n. 267/1942, in ragione della chiusura del conto corrente n. 27/5778 e delle relative aperture di credito, determinata dalla sentenza dichiarativa del fallimento, sicché non incorreva in alcuna decadenza dal diritto di avvalersi delle fideiussioni, avendo promosso l'azione giudiziaria nell'osservanza del termine previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., benché tale disposizione normativa fosse stata derogata dall'art. 6 degli atti costitutivi delle garanzie personali del 31 agosto 2000, clausola che veniva anche specificamente approvata dagli appellanti ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., pur se legittima e priva di natura vessatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. ord. 4 dicembre
2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).
Di seguito, con la lettera raccomandata a.r. del 3 luglio 2012, il , Controparte_1
sebbene avesse, con la domanda di ammissione al passivo della “Camperlingo s.r.l.”, già interrotto la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei fideiussori, a norma dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2014, n. 16408; Cass.
30 agosto 2016, n. 17412; Cass. ord. 19 aprile 2018, n. 9638), li costituiva formalmente in mora, intimando loro il pagamento della garantita somma di euro 134.278,79, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943, comma 4, cod. civ..
Ne deriva che non è configurabile né la prescrizione decennale del credito azionato dal con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20 dicembre Controparte_1
2013, essendo stata interrotta sin dalla proposizione, da parte dell'istituto, della domanda di ammissione allo stato passivo della “Camperlingo s.r.l.”, né la sua decadenza dalla facoltà di escutere le fideiussioni prestate il 31 agosto 2000 ed ampliate il 17 maggio 2001, per essere la predetta azione giudiziaria stata introdotta nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria contratta dalla società debitrice.
Avendo il spiegato la domanda di ammissione al passivo della Controparte_1
“Camperlingo s.r.l.” nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., il motivo di gravame in esame è privo di qualsiasi rilevanza decisionale nella parte in cui gli appellanti eccepiscono che la clausola derogatoria di tale disposizione normativa, contenuta nell'art. 6 degli atti di fideiussione del 31 agosto 2000, non era stata approvata con autonome sottoscrizioni, pur essendo vessatoria, e che, comunque, al pari di quelle riportate negli artt. 2 e 8, era affetta da nullità per contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990.
7 Peraltro, sul punto, il motivo di appello risulta anche inammissibile, per non avere i garanti della “Camperlingo s.r.l.” mai dedotto con gli atti introduttivi dei riuniti giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2014, né, in ogni caso, con le memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della clausola riportata nell'art. 6 delle fideiussioni per violazione degli artt. 1341, comma 2, cod. civ. e 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e, dunque, per non poter introdurre in sede di gravame questioni rimaste completamente estranee al thema decidendum cristallizzatosi tra le parti in primo grado.
Ed infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Destituito di ogni fondamento è il terzo motivo di gravame, con il quale i garanti della
“Camperlingo s.r.l.” sostengono che il Tribunale di Salerno ha erroneamente rigettato l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'obbligo di accertare la corretta quantificazione del credito azionato dal , che, a fronte Controparte_1
di un affidamento concesso alla società debitrice nella misura di lire 80.000.000, aveva dedotto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che il saldo passivo del conto corrente n.
27/5778 era pari ad euro 253.321,18.
In effetti, i garanti della “Camperlingo s.r.l.”, con le opposizioni al decreto ingiuntivo n.
427/2014, si limitavano ad impugnare genericamente “il saldaconto pari a € 253.321,18
a oggetto il rapporto di c/c n. 27/5778 … atteso che … è necessario l'accertamento delle partite contabili tra la e la a far tempo dall'inizio del CP_5 Parte_5
rapporto di c/c: 1999, alla sua cessazione di fatto”, senza indicare, neppure con le memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., quali sarebbero state le clausole contrattuali affette da nullità e, comunque, le ragioni dell'inesatta determinazione della pretesa creditoria fatta valere dal con il ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, sicché il Tribunale di Salerno non avrebbe giammai potuto disporre alcun accertamento peritale, non potendo tale mezzo istruttorio avere la funzione di surrogare o colmare il deficit deduttivo in cui è incorsa la parte e, di conseguenza, eludere l'applicazione del principio dispositivo.
8 Ed invero, anche nelle ipotesi in cui la consulenza tecnica d'ufficio assuma non una mera valenza “deducente”, che si realizza quando il giudice di merito affida all'ausiliario l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma una funzione “percipiente”, diretta ad accertare l'esistenza dei fatti stessi, in tal modo costituendo fonte oggettiva di prova, è comunque necessario che la parte interessata prospetti gli elementi posti a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass. 13 marzo
2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3717).
In sostanza, la parte non può mai rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, neppure quando l'ausiliario abbia ricevuto l'incarico di verificare la sussistenza di determinate situazioni fattuali, giacché, anche in tali casi, è tenuta pur sempre a dedurre “i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. ord. 10 agosto 2021,
n. 22587; Cass. 11 ottobre 2022, n. 29620).
Infondato, infine, è il motivo di gravame con il quale i garanti della “Camperlingo s.r.l.” invocano l'applicazione dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza la sua specifica autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ed invero, per , legale rappresentante della “Camperlingo s.r.l.” al Parte_2
momento della concessione della fideiussione del 31 agosto 2000 e del relativo ampliamento del 17 maggio 2001, la richiamata disposizione normativa non trova alcuna applicazione, atteso che la mancata richiesta di autorizzazione non può integrare una violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale il garante ricopriva la carica di amministratore della società debitrice (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n.
20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
Pertanto, l'onere posto a carico del creditore dall'art. 1956, comma 1, cod. civ. non sussiste quando, nella stessa persona, coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di erogazione di ulteriore credito da parte del soggetto obbligatosi a garantirlo comporta di per sé il preventivo assenso alla sua concessione (cfr., ex plurimis, Cass. 9 dicembre 1997, n.
12456; Cass. 5 giugno 2001, n. 7587; Cass. ord. 23 marzo 2017, n. 7444).
9 e invece, non possono avvalersi del disposto Parte_1 Parte_3 dell'art. 1956, comma 1, cod. civ. per non aver comprovato, ai sensi degli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., che, successivamente al rilascio delle fideiussioni del 31 agosto 2000 e degli ampliamenti del 17 maggio 2001, il , in Controparte_1
mancanza delle loro autorizzazioni, aveva erogato ulteriore credito alla “Camperlingo
s.r.l.” mediante gli affidamenti dell'8 ottobre 2001 e 14 marzo 2003 pur nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, non avendo neanche indicato da quali oggettivi elementi rivelatori l'istituto di credito avrebbe dovuto trarre il convincimento del loro sopravvenuto deterioramento, senza che, al riguardo, potesse assumere significativo rilievo la mera circostanza del saldo negativo del conto corrente della garantita (cfr., ex plurimis, Cass. 7 febbraio 2006, n.
2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
In sostanza, i garanti della “Camperlingo s.r.l.” hanno lamentato che il Controparte_1
non aveva chiesto il loro preventivo assenso né in ordine all'ampliamento,
[...] accordato l'8 ottobre 2001 fino a lire 232.000.000, dell'originario affidamento di lire
100.000.000 del 21 agosto 2000, già incrementato a lire 200.000.000 in data 17 maggio
2001, né in relazione alla nuova apertura di credito del 14 marzo 2003, ma, sebbene ne fossero onerati per paralizzare l'accoglimento dell'avversa domanda, non hanno in alcun modo dedotto che la capacità patrimoniale e solutoria della società debitrice era significativamente diminuita rispetto al momento del rilascio delle fideiussioni, né che l'istituto bancario aveva cognizione di tale riduzione e della conseguente difficoltà di ottenere la restituzione delle somme erogate, precludendo, dunque, di ritenere configurabili i presupposti applicativi dell'art. 1956, comma 1, cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sui garanti della “Camperlingo s.r.l.”
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
“ , quale mandataria dell' , in complessivi euro Controparte_2 Controparte_4
7.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
10 Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 2983/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 26 giugno
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 via solidale, alla refusione, in favore della “ , quale mandataria dell' Controparte_2
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_4
complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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