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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2343/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING PAGAMENTO n. 0003817 CONS BONIFICA 2017
- ING PAGAMENTO n. 0003818 CONS BONIFICA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a SOGET s.p.a. ed al Consorzio_1 in liquidazione, Enrcio Ricorrente_1 impugna le due ingiunzioni di pagamento meglio indicate in epigrafe, relative al versamento del contributo consortile rispettivamente per l'anno 2017 e 2018, notificate entrambe l'11.01.2025, con cui si richiede il versamento di complessivi € 362,43 e 319,62, lamentando: 1) l'illegittimità della pretesa tributaria per mancanza di prova sulla realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo, in spregio a quanto stabilito dalla Sentenza
n.188/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett.a) della Regione Calabria 23 Luglio 2003, n.11; 2) il difetto di motivazione dell'atto opposto, per omessa indicazione dei presupposti di fatto, tra cui il beneficio ricevuto dai fondi, il metodo di calcolo ed il piano di riparto: in tal senso, pur gravando l'onere della prova sul Consorzio, il ricorrente produce una consulenza di parte, contenente la descrizione dei terreni e attestante la mancanza di opere di bonifica da cui i fondi possano ricavare vantaggio;
3) difetto di motivazione anche sotto altro profilo: l'imposta viene invero richiesta al ricorrente quale erede dell precedente esclusivo proprietario ma, essendo egli solo uno dei coeredi, dovrebbe applicarsi la disciplina codicistica sulla parziarietà dei debiti ereditari (artt. 752, 754 e 1295 c.c.).
Allega perizia tecnica giurata e chiede dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della domanda, per scadenza dei termini. Nel merito, contesta i motivi di ricorso, affermando che per la successione nei debiti tributari vige la regola della solidarietà e che le ordinanze sono motivate con riferimento agli atti presupposti
, già notificati, e contengono comunque tutte le informazioni necessarie;
eccepisce infine il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che le ingiunzioni sono motivate con riferimento alle ragioni dedotte dall'Ente impositore.
Il Consorzio_1 in liquidazione, nonostante regolare notificazione, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata: invero, dalla documentazione allegata da parte ricorrente, risulta che l'atto opposto è stato notificato via PEC l'11.1.2025, mentre la notifica del ricorso è stata tempestivamente curata, sempre via PEC, il 10.3.2025 e l'iscrizione a ruolo è stata richiesta il 7.4.2025.
2. Nel merito, il ricorso è fondato. Va premesso che “i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); d) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014; ad esempio, il beneficio è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014;
n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass.,
Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, le ingiunzioni opposte, avente ad oggetto il contributo consortile relativo alle annualità
2017 e 2018, non contengono alcun riferimento all'esistenza di un Piano di classifica, né alle opere eseguite né tantomeno al piano di riparto, tutti fattori espressamente contestati da parte ricorrente;
né il concessionario ha depositato il testo dell'avviso d'accertamento, che si assume notificato in precedenza, al fine di valutare l'adempimento per relationem dell'obbligo motivazionale.
La domanda deve pertanto essere accolta.
3. Attesa la soccombenza, i resistenti in solido vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
La Corte di Giusitizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12 dicembre 2025
Il MA ER IL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2343/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING PAGAMENTO n. 0003817 CONS BONIFICA 2017
- ING PAGAMENTO n. 0003818 CONS BONIFICA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a SOGET s.p.a. ed al Consorzio_1 in liquidazione, Enrcio Ricorrente_1 impugna le due ingiunzioni di pagamento meglio indicate in epigrafe, relative al versamento del contributo consortile rispettivamente per l'anno 2017 e 2018, notificate entrambe l'11.01.2025, con cui si richiede il versamento di complessivi € 362,43 e 319,62, lamentando: 1) l'illegittimità della pretesa tributaria per mancanza di prova sulla realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo, in spregio a quanto stabilito dalla Sentenza
n.188/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett.a) della Regione Calabria 23 Luglio 2003, n.11; 2) il difetto di motivazione dell'atto opposto, per omessa indicazione dei presupposti di fatto, tra cui il beneficio ricevuto dai fondi, il metodo di calcolo ed il piano di riparto: in tal senso, pur gravando l'onere della prova sul Consorzio, il ricorrente produce una consulenza di parte, contenente la descrizione dei terreni e attestante la mancanza di opere di bonifica da cui i fondi possano ricavare vantaggio;
3) difetto di motivazione anche sotto altro profilo: l'imposta viene invero richiesta al ricorrente quale erede dell precedente esclusivo proprietario ma, essendo egli solo uno dei coeredi, dovrebbe applicarsi la disciplina codicistica sulla parziarietà dei debiti ereditari (artt. 752, 754 e 1295 c.c.).
Allega perizia tecnica giurata e chiede dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della domanda, per scadenza dei termini. Nel merito, contesta i motivi di ricorso, affermando che per la successione nei debiti tributari vige la regola della solidarietà e che le ordinanze sono motivate con riferimento agli atti presupposti
, già notificati, e contengono comunque tutte le informazioni necessarie;
eccepisce infine il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che le ingiunzioni sono motivate con riferimento alle ragioni dedotte dall'Ente impositore.
Il Consorzio_1 in liquidazione, nonostante regolare notificazione, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata: invero, dalla documentazione allegata da parte ricorrente, risulta che l'atto opposto è stato notificato via PEC l'11.1.2025, mentre la notifica del ricorso è stata tempestivamente curata, sempre via PEC, il 10.3.2025 e l'iscrizione a ruolo è stata richiesta il 7.4.2025.
2. Nel merito, il ricorso è fondato. Va premesso che “i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); d) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014; ad esempio, il beneficio è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014;
n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass.,
Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, le ingiunzioni opposte, avente ad oggetto il contributo consortile relativo alle annualità
2017 e 2018, non contengono alcun riferimento all'esistenza di un Piano di classifica, né alle opere eseguite né tantomeno al piano di riparto, tutti fattori espressamente contestati da parte ricorrente;
né il concessionario ha depositato il testo dell'avviso d'accertamento, che si assume notificato in precedenza, al fine di valutare l'adempimento per relationem dell'obbligo motivazionale.
La domanda deve pertanto essere accolta.
3. Attesa la soccombenza, i resistenti in solido vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
La Corte di Giusitizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12 dicembre 2025
Il MA ER IL