Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24 , devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonche' agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.
Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24 , devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonche' agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.