Articolo 1 della Legge 12 ottobre 1965, n. 1170
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14 novembre 1965
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24 , devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonche' agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.

Entrata in vigore il 14 novembre 1965