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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 10426/2016 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10426/2016 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. ROCCA
PAOLO RICCARDO, dall'avv. COLLURA FRANCA e dall'avv. PASTORELLI RENATO, attrici, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NEGRO ETTORE
MARIA, convenuti, con la chiamata in causa di già TE Controparte_3
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. MERCANTI GIUSEPPE, terza chiamata ex art. 111 c.p.c., in punto: risarcimento del danno;
compensazione; apertura di credito in conto corrente.
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI
Conclusioni delle attrici:
Come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
- previe le declaratorie del caso;
- riservato ex art. 340 cpc l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 394 del 10 febbraio -3 marzo 2021 di codesto Tribunale;
- riservato l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1672 del 20 settembre -2 ottobre
2023 di codesto Tribunale;
- riservati ex art. 340 cpc, occorrendo, l'appello e l'impugnativa dell'ordinanza del sig. G.I. 23 gennaio 2019 per l'ipotesi in cui si potesse ravvisare anche implicitamente (ma si contesta) un contenuto decisorio in ordine alla eccepita nullità dell'atto di citazione iniziale, del ricorso in riassunzione e dell'atto di citazione del terzo;
- modificata/revocata l'ordinanza 23 gennaio 2019 con la declaratoria della inesistenza/insussistenza della eccepita nullità degli atti introduttivi rinnovati/integrati con
l'atto del 5 aprile '19 di rinnovazione e integrazione dell'atto di citazione, del ricorso in riassunzione e dell'atto di chiamata dovesse ravvisare una implicita, ma si contesta, declaratoria di nullità di detti atti e in specie dell'atto di citazione iniziale);
- modificata l'ordinanza del 12 gennaio '22 ed ammesse le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3, cod. proc. civ., da intendersi per qui integralmente richiamate e ritrascritte (prove per interpello e testi, richiesta di CTU e ordine di esibizione);
- ammessa la produzione dei documenti da n. 182 a 187 prodotti con l'atto di precisazione conclusioni del 13 marzo '23, con istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc in quanto di formazione successiva allo scadere del termine del 3 maggio '21 ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc (la sentenza penale 5 maggio '22) o comunque la cui esistenza è Pt_3 stata appresa dalle attrici solo dopo la notizia di stampa della pubblicazione della sentenza penale (relazioni prof. , avute solo il 18 ottobre '22); Pt_3 Per_1
- dichiarata la tardività e inammissibilità delle produzioni di di cui alla Parte_4 memoria autorizzata del 9 novembre 2023;
pagina 2 di 28 A. in principalità e nel merito: quanto al risarcimento del danno cagionato alle attrici da per la perdita di valore delle azioni e alle somme veriori dovute a Controparte_1 ed alla sua controllata Parte_1 Parte_2
a) accertare e dichiarare - nei confronti di (verso quest'ultima Parte_5 occorrendo in via di eccezione riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito (già (verso quest'ultima in TE CP_3 via di domanda/eccezione riconvenzionale ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso) - la responsabilità di
(ora in l.c.a.) nei confronti delle attrici in relazione alla perdita/assenza Controparte_1 di valore/danno da investimento e mancato disinvestimento delle azioni di CP_1 proprietà di e della controllata (e quindi anche per il venir Parte_1 Parte_2 meno, nei fatti, del pagamento del prezzo per € 22.950.000 delle azioni COFITO cedute da
a ): Parte_1 CP_1
- in via contrattuale, extracontrattuale ex art. 2043 c.c., precontrattuale, anche visto l'art.
1440 c.c., per abuso del diritto e violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, nonché ex art. 2049 e 1228 c.c. in relazione al fatto dei suoi amministratori e dirigenti apicali per gli atti illeciti compiuti da questi ultimi nell'ambito dell'attività gestoria in relazione all'art. 2395 c.c. nel periodo di cui è causa;
- occorrendo previo accertamento e declaratoria in via incidentale altresì della invalidità/nullità ex art. 2379 c.c. (o altra norma meglio vista) delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci e dei bilanci stessi degli esercizi 2008, Controparte_1
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, delle delibere C. d'A e assembleari di determinazione del valore delle azioni degli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015, delle delibere del C. d'A e dell'assemblea del dicembre CP_1
2015 di approvazione del valore di liquidazione delle azioni (o prezzo di CP_1 recesso), nonché previo accertamento della decettività delle comunicazioni sociali, in specie dei bilanci e dei prospetti informativi resi pubblici da dal 2008 al 2016, per CP_1 violazione della normativa imperativa in materia e per falso in bilancio e falso in prospetto
(rilevante ex art. 1439 e/o 1429 c.c., con conseguente vizio del consenso creato dalle erronee e inveritiere comunicazioni sociali e dalle erronee e inveritiere risultanze dei dati dei
pagina 3 di 28 bilanci, che hanno ingannato le attrici nella loro veste di soci-investitori e ne hanno distorto le scelte di investimento e disinvestimento1 da parte di (già Controparte_1 [...]
) nella vendita delle azioni a nel 2008 e nel 2014 (e Parte_6 Parte_1 nell'acquisto di del 2010); Parte_2
- occorrendo previo accertamento e declaratoria, in via incidentale ai soli fini risarcitori e dell'exceptio doli, altresì della annullabilità per errore o dolo ex art. 1427 e seguenti c.c. di tutti gli acquisti di azioni effettuati da e CP_1 Parte_1 Parte_2 nonché della violazione degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore2;
b) dichiarare quindi - nei confronti di (verso quest'ultima Parte_5 occorrendo in via di eccezione riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito (già (verso quest'ultima in TE CP_3 via di domanda/eccezione riconvenzionale ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso) - tenuta
[...]
a risarcire a i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e Parte_5 Parte_1 cagionandi per le causali di cui al punto A.a) che precede e al punto B) che segue:
- dal mancato rinnovo dell'affidamento di € 22.950.000 in violazione del contratto 5 aprile 2010, anche per abuso del diritto e violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (vista la modifica della consistenza delle partecipazioni azionarie date in garanzia per fatto e colpa di e quindi dai maggiori Controparte_1 costi che derivassero dalla necessità di chiedere un eventuale affidamento per far fronte alla richiesta di rientro o per rilasciare nuove garanzie, nonché dal discredito reputazionale e nei rapporti con il sistema bancario, dalla perdita del merito creditizio derivante dal mancato rinnovo dell'affidamento e dalle illegittime segnalazioni di sconfino effettuate o effettuande a carico di alla Centrale dei Rischi presso la Parte_1
AN d'Italia, dalla perdita di chance di acquisire IM (o altra AN) e di ottenere ulteriori finanziamenti, da liquidarsi nel complesso in somma non inferiore ad €
1.000.000,00 o comunque in via equitativa;
- dall'inadempimento di al mandato a vendere/patto di riacquisto ad € CP_1
38,25 l'una delle 600 mila azioni acquistate nel 2008 da CP_1 Parte_1
e dunque (pari ad € 38,25 x 450.000 azioni ancora in capo a = € Parte_1
pagina 4 di 28 17.212.500 e/o comunque per l'investimento/mancato disinvestimento (per le false informazioni e comunicazioni sociali e il fatto illecito di e dei suoi CP_1 amministratori) e perdita di valore di dette 450.000 azioni, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo/valore attuale (pari ad € 0) ossia € (37 x 450.000) = €
16.650.000 (vedasi doc. 51bis, conteggio danni al 27 settembre Parte_7
2017);
- dall'investimento/mancato disinvestimento (per le false informazioni e comunicazioni sociali e il fatto illecito di e dei suoi amministratori) e perdita di valore CP_1 delle n. 147.712 azioni residue acquistate il 30 dicembre 2014 ad € CP_1
39,50 l'una per un danno di complessivi € 5.834.624 (vedasi doc. 51bis);
- dalla mancata cessione delle azioni a danno ammontante ad € Controparte_4
6.088.000 (vedasi doc. 51bis); da liquidarsi per tutte le predette causali in somma non inferiore ad € 30.135.124,00 o €
29.572.624,00 (per quanto sopra declinato) o altra somma meglio vista e/o da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 (quantomeno dalla domanda giudiziale), rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
c) dichiarare - nei confronti di (verso quest'ultima occorrendo in Parte_5 via di eccezione riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito
[...]
(già (verso quest'ultima in via di TE CP_3 domanda/eccezione riconvenzionale ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso) - tenuta Parte_5
a risarcire a e quindi a quale sua controllante e quale
[...] Parte_2 Parte_1 sua mandataria al recupero e all'incasso (doc. 144-bis), i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e cagionandi per le causali di cui al punto A.a):
- dall'inadempimento di al mandato a vendere/patto di riacquisto delle CP_1 azioni di proprietà di (facenti parte delle 600.000 CP_1 Parte_2 originariamente acquistate da nel 2008) ad € 38,25 l'una pari ad € Parte_1
38,25 x 150.000 = € 5.737.500 e/o comunque per l'investimento/mancato disinvestimento (per le false informazioni e comunicazioni sociali e il fatto illecito di
e dei suoi amministratori) e perdita di valore delle 150.000 azioni CP_1 CP_1
pagina 5 di 28 (date sempre in garanzia a per l'affidamento Parte_8 CP_1 bancario concesso a ), per un ammontare di danno di € (37 x 150.000) = € Pt_1
5.550.000,00 al momento dell'acquisto (vedasi doc. 51bis), o altra somma meglio vista
e/o da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 (quantomeno dalla domanda giudiziale), rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi ex art. 1283
c.c..
d) dichiarare - nei confronti di (verso quest'ultima occorrendo in Parte_5 via di eccezione riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito
[...]
(già (verso quest'ultima in via di TE CP_3 domanda/eccezione riconvenzionale ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso) - tenuta Parte_5
a pagare a la parte di prezzo non pagata delle azioni della AN AL
[...] Parte_1
NA per € (792.247,91 per capitale e interessi residui al 28 luglio2011 + €
362.067,04 per interessi moratori ex d.lgs. 231/02 al 30 settembre 2017) = €
1.154.314,95, oltre le spese legali per l'intervento dell'avv. A. Baudino per € 2.779,72, oltre gli interessi successivi ex d.lgs. 231/02, gli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
e) dichiarare (in via subordinata al denegato caso di accertamento della debenza di somme alle convenuta/terza chiamata) - nei confronti di (verso Parte_5 quest'ultima occorrendo in via di eccezione riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito (già (verso TE CP_3 quest'ultima in via di domanda/eccezione riconvenzionale ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso) - la compensazione (anche ex art. 56 l.f. o art. 83, comma 3bis, TUB), fino a concorrenza, delle somme eventualmente dichiarate dovute a (ora in l.c.a.) e cedute Controparte_1 ad (già , di cui infra al punto B), con TE CP_3 tutte le somme liquidande o dichiarate dovute a e a per Parte_1 Parte_2 quanto sopra richiesto ai punti A.b), A.c) e A.d), essendo i fatti costitutivi del credito di
e e della ridetta compensazione e/o Parte_1 Parte_2 inesistenza/inesigibilità del credito ceduto di ad Parte_5 [...]
(già anteriori alla cessione del credito medesimo, TE CP_3
pagina 6 di 28 non accettata puramente e semplicemente ex art. 1248 c.c..
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B. In principalità e nel merito: quanto al contratto 5 aprile 2010, al contratto di affidamento bancario a per € 22.950.000,00 e al credito asserito di Parte_1 CP_1 di € 22.343.153,33 e relativi interessi moratori per il rientro dello scoperto di conto
[...] corrente ceduto ad (già : TE CP_3
Quanto a (verso quest'ultima occorrendo in via di eccezione Parte_5 riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito TE
(già (verso quest'ultima in via di domanda/eccezione riconvenzionale
[...] CP_3 ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso):
- in merito alle deduzioni richieste dall'Ill.mo Tribunale adito di cui alla sentenza non definitiva
n. 1672/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023, accertare e dichiarare occorrendo la nullità anche ex art. 2358, VII comma, c.c. nonché ex art. 1418 (I e II comma), 1419 e 1343 c.
c. del finanziamento concesso da a e dei suoi successivi Controparte_1 Parte_1 rinnovi nonchè della clausola 19.3 dello Statuto di con la conseguente Controparte_1 dichiarazione di liberazione di dagli obblighi non ancora adempiuti di cui ai Parte_1 predetti contratti, di nullità-inesistenza anche della cessione del credito da CP_1 ad e che per l'effetto nulla è dovuto da
[...] Controparte_5 in relazione alle obbligazioni di cui al finanziamento non ancora adempiute;
Parte_1
- chiedono occorrendo, in merito alla questione della nullità dei finanziamenti rilevata d'ufficio, ammettersi le prove dedotte ai capi da 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 del paragrafo I.a della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc;
- dichiarare la tardività e inammissibilità delle domande nuove ex art. 2033 e 2041 c.c. di cui alla memoria autorizzata di del 10 novembre 2023, sulle quali si è CP_2 dichiarato di non accettare il contraddittorio, nonchè comunque la carenza di legittimazione attiva di CP_2
- in ogni caso, alla luce di quanto sopra, rigettare la domanda di pagamento formulata da
(già per € 24.813.509,77 (o TE CP_3 veriore) relativamente al credito cedutole da per il rientro Parte_5
pagina 7 di 28 dell'affidamento e relativi interessi in quanto inesigibile e non dovuta la somma;
- comunque accertare e dichiarare che non è stata accettata puramente e semplicemente, ai sensi dell'art. 1248 c.c., la ridetta cessione del credito (né comunque del contratto ex art.
1406-1409 c.c. ove occorra);
- alla luce di tutto quanto sopra, dichiarare illegittime ed inefficaci per abuso del diritto e per assenza dei presupposti le segnalazioni di sconfino effettuate o effettuande a carico di
alla Centrale dei Rischi presso la AN d'Italia dall'ottobre 2015, Parte_1 dichiarando tenuta (in subordine anche in via di eccezione riconvenzionale) e condannando all'immediata cancellazione, revoca, annullamento delle stesse in Parte_5 breve termine prefiggendo e ordinando alla Centrale Rischi di provvedere direttamente in difetto di adempimento della e comunque dichiarando tenuta (in via di eccezione CP_1 riconvenzionale) ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., a pagare a Parte_5 una somma di denaro determinanda (anche in via equitativa) per ogni settimana Parte_1 di ritardo nell'esecuzione dei suddetti provvedimenti, oltre interessi, interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria.
---
C. In principalità e nel merito: quanto al contratto 5 aprile 2010, al contratto di affidamento bancario a per € 22.950.000,00 e al credito asserito di Parte_1 CP_1 di € 22.343.153,33 e relativi interessi moratori per il rientro dello scoperto di conto
[...] corrente ceduto ad (già : TE CP_3
Quanto a (verso quest'ultima occorrendo in via di eccezione Parte_5 riconvenzionale) e del successore a titolo particolare nel credito TE
(già (verso quest'ultima in via di domanda/eccezione riconvenzionale
[...] CP_3 ai fini della declaratoria di compensazione con il credito ceduto e della attuale inesigibilità/inesistenza dello stesso):
- rigettare la domanda di pagamento formulata da TE
(già per € 24.813.509,77 (o veriore) relativamente al credito cedutole da CP_3 per il rientro dell'affidamento e relativi interessi in quanto Parte_5 inesigibile e non dovuta la somma;
- accertare e dichiarare che non è stata accettata puramente e semplicemente, ai sensi
pagina 8 di 28 dell'art. 1248 c.c., la ridetta cessione del credito (né comunque del contratto ex art.
1406-1409 c.c. ove occorra);
- accertare e dichiarare in ogni caso in allora efficace e vigente, e comunque mai risolto, il contratto 5 aprile 2010 e che dunque sussisteva (almeno sino alla messa in l.c.a. e alla cessione di azienda) l'obbligo di (ora in l.c.a.) di continuare a rinnovare Controparte_1
l'affidamento a e quindi: Parte_1
1) accertare e dichiarare infondate le asserzioni di di intervenuta Controparte_1 inefficacia del contratto di affidamento bancario per la somma di € 22.950.000 per asserito venir meno del pegno e delle garanzie e quindi illegittime, destituite di ogni fondamento e inefficaci per assenza dei presupposti, nonché per abuso del diritto e violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, la mancata proroga e/o la revoca dell'affidamento di € 22.950.000,00, il recesso della dal CP_1 contratto ex art. 1844 -1845 c.c. e 2743 c.c. e tutte le pretese formulate da
[...]
nei confronti dell'attrice dichiarando non esigibile, non dovuta e CP_1 Parte_1 comunque contestata (doc. 123, 133 e 134) la somma di € 22.343.153,33 e relativi interessi moratori al 10%, 14,100% e 15% ceduta ad (già , anche CP_2 CP_3 in via di exceptio doli;
2) dichiarare che (ora in l.c.a.) è (o era, almeno sino alla messa in l.c.a. e Controparte_1 alla cessione di azienda) tenuta ad adempiere al contratto 5 aprile 2010 e ad eseguire tutte le obbligazioni ivi previste (come in concreto modificate/attuate in corso di rapporto in punto garanzie e senza necessità di rilascio di ulteriori garanzie) e che abbia Parte_1
(o avesse) diritto di continuare ad avere l'affidamento per € 22.950.000 sulla base del contratto del 5 aprile 2010, tuttora efficace e vigente;
che quindi sussisteva (almeno sino alla cessione di azienda) l'obbligo di (ora in l.c.a.) di continuare a Controparte_1 rinnovare l'affidamento a e ad eseguire tutte le obbligazioni ivi previste, Parte_1 quindi a ripristinare immediatamente, con efficacia a far tempo dal 28 ottobre 2015/30 settembre 2016, e a mantenere (o manutenere) in essere o rinnovare la posizione di affidamento di sullo scoperto di conto corrente in essere (conto corrente Parte_1 finanziario n. 370607 presso ag. 050 Montebelluna) per € 22.950.000 senza alcuna ulteriore garanzia e senza termine di scadenza inibendo la richiesta di rientro formulata, e
pagina 9 di 28 dichiarando (in subordine anche in via di eccezione riconvenzionale) comunque concluso – ora per allora – ex art. 2932 c.c. il contratto di affidamento su scoperto di conto corrente finanziario per € 22.950.000 dal 28 ottobre 2015/30 settembre 2016, alle condizioni di cui al contratto 5 aprile 2010 (come in concreto modificate/attuate in corso di rapporto in punto garanzie), senza alcuna ulteriore garanzia e senza termine di scadenza;
3) dichiarare illegittime ed inefficaci per abuso del diritto e per assenza dei presupposti le segnalazioni di sconfino effettuate o effettuande a carico di alla Centrale dei Parte_1
Rischi presso la AN d'Italia dall'ottobre 2015, dichiarando tenuta (in subordine anche in via di eccezione riconvenzionale) e condannando all'immediata Parte_5 cancellazione, revoca, annullamento delle stesse in breve termine prefiggendo e ordinando alla Centrale Rischi di provvedere direttamente in difetto di adempimento della e CP_1 comunque dichiarando tenuta (in via di eccezione riconvenzionale) Parte_5
ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., a pagare a una somma di denaro
[...] Parte_1 determinanda (anche in via equitativa) per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione dei suddetti provvedimenti, oltre interessi, interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria;
4) dichiarare (in via subordinata al denegato caso di accertamento della debenza di somme alle convenuta/terza chiamata) la compensazione, fino a concorrenza, delle somme eventualmente dichiarate dovute a (ora in l.c.a.) e ad Controparte_1 [...]
(già per il contestato credito ceduto relativo al TE CP_3 rientro della somma di € 22.343.153,33 (e relativi interessi di mora al 10%, 14,100% e
15%), ossia allo scoperto di conto corrente conseguente al mancato rinnovo/proroga dell'affidamento per € 22.950.000, con tutte le somme liquidande o accertate comunque dovute a e a per quanto sopra richiesto ai punti A.b), Parte_1 Parte_2
A.c) e A.d) e così complessivamente € (30.135.124,00 + 5.550.000,00 + €
1.154.314,95 + € 2.779,72) = € 36.842.218,00 (salva miglior determinazione), oltre gli interessi ex d.lgs. 231/02, gli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. e la rivalutazione monetaria;
---
D) in ogni caso:
pagina 10 di 28 vinte le spese e i compensi di causa, anche della fase cautelare (in quanto sussistevano i presupposti del fumus e del periculum al momento della presentazione del ricorso ex art. 700
c.p.c. e della concessione dell'ordinanza inibitoria del 20 ottobre 2016)”.
Conclusioni della convenuta:
Come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, eccezione o istanza, sia di merito che istruttoria:
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di nei confronti di Parte_2 CP_1
in LCA, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.;
[...]
- dichiarare inammissibili le domande formulate dalle attrici in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. nei confronti di che riproducono Parte_5 pedissequamente le domande e conclusioni formulate prima della pronuncia della sentenza non definitiva e che non tengono conto delle statuizioni di improseguibilità e di inammissibilità di parte delle domande;
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di finanziamento, originario e prorogato, concesso a e dei conseguenti obblighi restitutori in quanto non vi è stata Pt_1 alcuna violazione dell'art. 2358, settimo comma, c.c. per le ragioni esposte nella nota autorizzata del 9 novembre 2023 e ribadite nel verbale di udienza del 21 dicembre 2023, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la validità della clausola di cui all'art. 19.3 dell'allora statuto di
per le ragioni esposte nella nota autorizzata del 9 novembre 2023, con ogni CP_1 conseguente statuizione;
- rigettare tutte le domande formulate dalle attrici, in quanto inammissibili, infondate e non provate, anche in ragione dell'inopponibilità a L.C.A. dei presunti accordi Parte_5 verbali menzionati da controparte ai sensi dell'art. 45 L. fall.;
- rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dalle attrici, in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e comunque perché inerenti in larga misura sia alle domande dichiarate improcedibili nei confronti di
[...]
sia a domande già dichiarate inammissibili con la sentenza non definitiva. Parte_5
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche della fase cautelare, oltre al rimborso
pagina 11 di 28 forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni della terza chiamata:
Come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,
1. In via preliminare:
1.1. dichiarare la carenza di legittimazione passiva di TE in relazione a tutte le domande formulate da e in relazione a
[...] Parte_2 tutte le domande e/o eccezioni di risarcimento dei danni proposte da Parte_1
1.2. dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate nell'atto di citazione ex art.
111 c.p.c. del 2.10.2018 e nell'atto di citazione in riassunzione del 24.10.2017, rispetto alle domande proposte nell'atto di citazione del 13.10.2016;
1.3. dichiarare l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, T.U.B. delle domande ed eccezioni svolte dalle Parti Attrici per i motivi di cui al paragrafo II.5 della comparsa di costituzione e risposta.
2. In via principale, nel merito:
2.1. dichiarare la validità del contratto di finanziamento e non fondata l'eccezione di nullità sollevata d'ufficio con la sentenza non definitiva n. 1672 del 20.9.2023, per le ragioni esposte nella memoria autorizzata del 10.11.2023, richiamate a verbale dell'udienza del 21.12.2023;
2.2. rigettarsi le domande ed eccezioni tutte formulate da e da Parte_1 Parte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
3. In via riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di Parte_1 TE CP_2 dell'importo di complessivi Euro 24.813.509,77, ovvero della minore o maggior somma
[...] che verrà riconosciuta come dovuta, con interessi al tasso legale, maturati dal 3.1.2019 sino al saldo effettivo.
4. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dichiari la nullità del contratto di finanziamento, condannare al pagamento in favore Parte_1 [...] dell'importo di € 22.950.000,00, ovvero della minor o maggior TE
pagina 12 di 28 somma che verrà accertata giudizialmente, con interessi al tasso legale, maturati dal dovuto al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 2033 ovvero dell'art. 2041 c.c..
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre ad accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa, l'oggetto del contendere e le contrapposte posizioni delle parti sono già state esposte nelle sentenze non definitive n. 394/2021 del 3.3.2021 e n. 1627/2023 del
2.10.2023, alla cui lettura, dunque, si rinvia per esigenze di sintesi.
Con la sentenza non definitiva n. 394/2021 venivano:
a) dichiarate improseguibili le domande di risarcimento del danno, pagamento e compensazione avanzate da (di seguito: e (di seguito: Parte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_2
) nei confronti di (di seguito:
[...] Controparte_1
; Parte_4
b) dichiarate inammissibili le domande nuove formulate solo all'esito della riassunzione del giudizio dopo che era stata messa in l.c.a., ossia quelle relative al Controparte_1 risarcimento del danno per violazione di normativa concernente l'intermediazione finanziaria e di annullamento per errore o dolo di tutti gli acquisti di azioni effettuati CP_1 dalle attrici (cfr. pag. 20 sentenza).
Con la sentenza non definitiva n. 1627/2023, inoltre:
a) veniva rigettata l'eccezione di nullità delle domande di condanna e dalla domanda/eccezione riconvenzionale di compensazione di cui al punto A) delle conclusioni precisate dalle attrici;
b) veniva precisato che nei confronti di la sussistenza della responsabilità Parte_4 risarcitoria e la compensazione erano questioni che non potevano essere fatte valere nemmeno in via di eccezione riconvenzionale;
c) veniva ricordato che, con riguardo alla posizione di (di seguito: – già CP_2 CP_2
(di seguito: SGA) – l'eccezione di Controparte_3 improcedibilità ex art. 83 T.U.B. da essa sollevata era già stata rigettata dalla sentenza non definitiva n. 394/2021;
d) venivano ritenuti insussistenti i presupposti per l'operatività della compensazione;
e) veniva rilevato che, comunque, la compensazione non era opponibile ad CP_2
pagina 13 di 28 f) conseguentemente, veniva precisato che non era necessario verificare la fondatezza delle varie domande di risarcimento del danno e di pagamento di somme formulate dalle attrici e tutte le domande di cui al punto A) delle conclusioni precisate da e Parte_1 Parte_2 venivano rigettate;
g) veniva dichiarata assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rispetto CP_2 alle domande di per assenza di pregressi rapporti contrattuali tra quest'ultima e Parte_2
Parte_9
, così, da decidere le domande di cui al punto B) delle conclusioni precisate dalle
[...] attrici relative:
a) all'accertamento della perdurante vigenza del contratto stipulato in data 5.10.2010 con la convenuta;
b) all'accertamento dell'obbligo di di rinnovare e/o di ripristinare e/o di CP_1 mantenere l'affidamento di € 22.950.000,00 senza alcuna ulteriore garanzia e termine di scadenza, anche eventualmente previa pronuncia ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di affidamento non concluso;
c) all'accertamento dell'infondatezza delle asserzioni di relative all'intervenuta CP_1 inefficacia del contratto di affidamento per la somma indicata al punto precedente e della correlata richiesta di rientro formulata dalla convenuta, con conseguente inibitoria di tale richiesta;
d) all'accertamento dell'inesigibilità e della non debenza della somma di € 22.343.153,33, oltre interessi, ceduta da ad Parte_4 CP_2
e) all'accertamento dell'illegittimità e dell'inefficacia delle segnalazioni di sconfino effettuate a carico di alla Centrale dei Rischi, con conseguente condanna di Parte_1 CP_1 all'immediata cancellazione, revoca e annullamento delle stesse.
Restava, altresì, da decidere la domanda riconvenzionale di di condanna di al CP_2 Parte_1 pagamento in suo favore della somma di € 24.813.509,77, oltre interessi, pari al credito da scoperto in conto corrente oggetto di contestazione da parte delle attrici ceduto dalla convenuta ad e alle somme maturate successivamente alla cessione. CP_2
In relazione a tali domande la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza, in quanto era apparso necessario invitare le parti a dedurre sulla validità:
pagina 14 di 28 a) dei finanziamenti erogati in esecuzione del contratto concluso in data 5.4.2010 e dei rinnovi sotto il profilo della violazione del divieto di accettare azioni proprie in garanzia previsto dall'art. 2358, settimo comma, c.c., quale possibile profilo di nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.;
b) dell'art. 19.3 dello Statuto di che prevedeva, all'epoca dei fatti, che “Le azioni CP_1 sono in ogni caso, per atto sociale, soggette fino alla loro emissione a vincolo e privilegio in favore della società, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto o indiretto, anche se illiquido, che la società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio”, e ciò sempre sotto il profilo della violazione del divieto di accettare azioni proprie in garanzia previsto dall'art. 2358, settimo comma, c.c.
Le parti depositavano memorie autorizzate su tali questioni, e l'attrice modificava le proprie domande chiedendo altresì l'accertamento della nullità dei contratti di finanziamento stipulati in esecuzione del contratto del 5.4.2010 e dell'art. 19.3 dello Statuto di quale CP_1 ulteriore ragione dell'infondatezza delle pretese delle controparti;
invece, per l'ipotesi in CP_2 cui i finanziamenti fossero stati ritenuti nulli, proponeva in via subordinata domanda di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa per la somma di € 22.950.000,00.
All'udienza del 17.7.2024 – trattata per iscritto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
Preliminarmente, è necessario soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata da in relazione alle domande di nullità di cui al punto B) delle conclusioni precisate da CP_2
e in data 15.7.2024. Parte_1 Parte_2
Come si è esposto in narrativa, tali domande sono state formulate dalle attrici dopo che questo
Tribunale ha rilevato d'ufficio e sottoposto al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. la possibile nullità per violazione dell'art. 2358, comma settimo, c.c. dei finanziamenti erogati in esecuzione del contratto concluso in data 5.4.2010, dei successivi rinnovi degli stessi e dell'art. 19.3 dello Statuto di CP_1
In punto di diritto, deve ricordarsi che:
- il giudice ha sempre il dovere di rilevare d'ufficio la nullità tutte quelle volte in cui l'accertamento della “non nullità” del contratto rappresenti un presupposto logico pagina 15 di 28 imprescindibile per verificare la fondatezza della domanda;
- il “rilievo” consiste nella “indicazione” alle parti e nella sottoposizione al contraddittorio delle stesse ex art. 101 c.p.c. della nullità del contratto o della clausola, e non necessariamente nella “dichiarazione” della nullità, ossia nell'adozione di una espressa statuizione di accertamento nel dispositivo, che, per converso, richiede la formulazione ad opera delle parti di un'espressa domanda o eccezione;
- le parti, infatti, potrebbero non avere interesse all'accertamento della nullità, e pertanto, qualora le parti, all'esito del rilievo officioso, non formulino tale domanda, il giudice deve limitarsi a rigettare la domanda che si fonda sul contratto o sulla clausola ritenuta nulla, senza potersi spingere anche ad accertare la nullità, non potendo sovrapporsi alle parti nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo;
- le domande che le parti possono formulare a seguito del rilievo officioso da parte del giudice della nullità e la stimolazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. sono svincolate dal sistema delle preclusioni previsto dall'art. 183 c.p.c., giacché non si tratta di consentire all'istante una tardiva resipiscenza processuale, bensì di riconoscere un senso ad un itinerario processuale che, nell'ambito della corretta dialettica tra le parti e il giudice, consente di pervenire a un effettivo e definitivo accertamento in relazione a una questione emersa per la prima volta, sia pur ope iudicis, in una qualsiasi fase del giudizio;
- all'esito del rilievo officioso, dunque, le parti potranno proporre la domanda di accertamento della nullità e le rispettive istanze probatorie anche oltre il termine delle preclusioni assertive e istruttorie e fino alla precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., SS.UU., nn. 26242/2014 e
26243/2014, e, a sezioni semplici, n. 20870/2020 e n. 5349/2023; cfr. anche Trib.
Venezia, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 243).
Ne consegue che l'eccezione di tardività è infondata e che le domande di cui al punto B) delle conclusioni precisate dalle attrici sono ammissibili.
***
Nel merito, in punto di fatto, per comprendere l'oggetto di causa, va ricordato che:
- con contratto del 5.4.2010 si era obbligata, tra l'altro, “a far Parte_6 sì, garantendo anche il fatto del terzo (in particolare le controllate del Parte_10
), che alla data della presente scrittura fino all'alienazione avvenuta di più del 50%
[...]
pagina 16 di 28 delle azioni VBH attualmente detenute dalla alla stessa e sue controllate Parte_1 vengano concessi dal alle condizioni contrattuali dallo stesso Parte_10 generalmente applicate alla propria miglior clientela e a condizione che i sotto indicati titoli, obbligazioni e beni offerti in garanzia siano, al momento della costituzione della garanzia liberi da pegni, ipoteche e da qualsivoglia vincolo di diritto di terzi … finanziamenti garantiti da pegno sulle 600.000 azioni V.B.H. possedute da valorizzando le stesse Parte_1 all'ultimo prezzo stabilito dall'assemblea dei soci di prima della data Parte_6 di costituzione del pegno, senza scarto alcuno, al tasso di interesse riservato alla miglior clientela e comunque non superiore a Euribor 360 a tre mesi con spread massimo incrementato di 1,50%, con durata massima pari a 18 mesi meno un giorno e rinnovabile fino a detenzione delle garanzie” (cfr. docc. nn. 2 e 3 attrici);
- tale accordo trovava una prima esecuzione in data 28.5.2010, poiché – Controparte_1 facente parte del e controllata da – Parte_10 Parte_6 concedeva a un affidamento su scoperto di conto corrente di € 5.700.000,00 Parte_1 con scadenza al 9.6.2011, garantito da pegno su 150.000 azioni di Parte_6 valorizzate ad € 38,25 cadauna (docc. nn. 4 e 4-bis attrici);
[...]
- in data 29.10.2010 incorporava (docc. Parte_6 Controparte_1 nn. 5, 6 e 6-bis attrici);
- in data 1.12.2010 – sempre in esecuzione del contratto del Parte_6
5.4.2010 – concedeva a un nuovo affidamento su scoperto di conto corrente per Parte_1
€ 15.000.000,00, con scadenza al 9.6.2011 garantito non più da pegno ma da atto di ritenzione e compensazione sulle altre 450.000 azioni di Parte_6 sempre valorizzate ad € 38,25 cadauna (cfr. docc. nn. 7 e 8 attrici); in forza di tale atto,
l'istituto di credito aveva in via irrevocabile e senza necessità di preavviso il diritto di disporre/richiedere il realizzo dei titoli predetti, di farli vendere e di compensare il ricavato di tale operazione con il credito derivante dal finanziamento, ove non rimborsato;
- successivamente i due affidamenti venivano accorpati in un'unica linea di credito di €
20.700.000,00 garantita sempre da atto di ritenzione e compensazione sulle 600.000 azioni di valorizzate ad € 38,25 cadauna (doc. n. 9 attrice); Parte_6
- in data 30.12.2010 trasferiva a 150.000 azioni di Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 17 di 28 cosicché a garanzia della linea di credito venivano sottoscritti due nuovi atti Parte_6 di ritenzione e compensazione dalle attrici, ciascuna per la quantità di azioni di
[...] detenute (450.000 per 150.000 per;
cfr. docc. da Parte_6 Parte_1 Parte_2
n. 11 a n. 11-ter attrice);
- nel gennaio 2011 mutava denominazione in Parte_6 Parte_6
[...]
- l'affidamento veniva successivamente aumentato ad € 22.950.000,00 e periodicamente rinnovato con la medesima formula, ossia con la sottoscrizione da parte delle attrici di atti di ritenzione e compensazione, da ultimo con scadenza al 28.10.2025 (docc. nn. 13-bis, 14,
14-bis, 15, 16, 19, 20, 22 e 23 attrici);
- con scrittura del 6.8.2014 e la convenuta avevano dato atto che la scrittura del Parte_1
5.4.2010 manteneva integrale valore, salva la sostituzione della clausola relativa all'erogazione dei finanziamenti garantiti da pegno con altra formulazione, condizionata al verificarsi di un evento poi non accaduto (cfr. doc. n. 21 attrici);
- nel dicembre 2015 apprendeva che ad ottobre 2015 l'aveva Parte_1 CP_1 segnalata alla Centrale Rischi per uno sconfinamento a revoca di € 22.258.000,00, e ciò senza aver ricevuto alcuna comunicazione della revoca dell'affidamento;
- in data 24.12.2015 la convenuta, a mezzo del proprio legale, rappresentava a Parte_1 che, a seguito della fusione intervenuta nel 2010 tra e Parte_6 [...]
le garanzie pignoratizie dovevano ritenersi venute meno, che conseguentemente CP_1 era divenuto inefficace anche l'accordo del 5.4.2010, che l'istituto di credito aveva ritenuto di non prorogare il finanziamento di € 22.950.000,00 scaduto il 28.10.2015 in mancanza di adeguate garanzie e che aveva l'obbligo di rientrare della somma a saldo del Parte_1 conto corrente n. 06050570370607 di € 22.258.000,00, oltre interessi, o di ricostituire le garanzie entro quindici giorni (doc. n. 35 attrice);
- contestava gli assunti di che successivamente si trasformava da Parte_1 CP_1
s.c.p.a. a s.p.a. (doc. n. 36 attrice);
- seguivano delle trattative tra le parti e, in attesa dell'esito delle stesse, la convenuta rinnovava a l'affidamento per € 22.950.000,00 con la stessa formula seguita in Parte_1 precedenza, ossia con la parallela stipulazione di atti di ritenzione e compensazione aventi ad pagina 18 di 28 oggetto le 450.000 azioni detenute da e le 150.000 azioni detenute da Parte_1 Pt_2
(cfr. docc. da n. 43 a 47-sexies e n. 50 attrice);
[...]
- le trattative non andavano a buon fine e così in data 29.9.2016 chiedeva il CP_1 rientro della somma di € 22.343.153,33 entro il 17.10.2016, ricordando che in data
30.9.2016 sarebbe scaduto il finanziamento (doc. n. 52 attrice), e da ciò scaturiva il presente contenzioso;
- seguiva una nuova segnalazione alla Centrale Rischi da parte della convenuta con riferimento alla posizione di (doc. n. 86 attrice) nonché, a seguito della messa in liquidazione Parte_1 coatta amministrativa di e dell'emanazione del d.l. n. 99/2017, la cessione a CP_1
del credito vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'attrice. CP_6
Ciò premesso, va osservato che la questione della validità dei finanziamenti erogati in esecuzione dell'accordo del 5.4.2010 e dei successivi rinnovi ha rilievo pregiudiziale e potenzialmente assorbente, poiché dall'accertamento della nullità di tali contratti deriverebbe l'infondatezza della pretesa creditoria della convenuta e della terza chiamata, cessionaria del credito.
Il dubbio di validità si pone rispetto all'art. 2358, settimo comma, c.c., che prevede che la società non possa accettare azioni proprie in garanzia.
Si tratta di una norma che costituisce un precipitato del c.d. divieto di assistenza finanziaria e che deve ritenersi imperativa, in quanto posta a tutela dell'effettività del capitale sociale, con la conseguenza che la sua violazione determina la nullità dell'atto di concessione delle azioni in garanzia ai sensi dell'art. 1418 c.c.
La ratio della norma induce a ritenere che la stessa sia applicabile non solo alle garanzie c.d. tipiche, come il pegno, ma anche a tutti quei negozi che ne realizzino, in concreto, la medesima funzione, ossia che assicurino l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento concluso dalla società e rafforzino l'aspettativa di quest'ultima, consentendo alla società soddisfarsi in qualsiasi modo su azioni da lei emesse e di titolarità del debitore o di un terzo per l'ipotesi in cui il debitore si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento.
Un esempio in tal senso può essere dato proprio dai c.d. atti di ritenzione e compensazione stipulati nel caso di specie tra le attrici e la convenuta, poiché, in forza di tali atti, CP_1
pagina 19 di 28 poteva disporre o chiedere il realizzo delle 450.000 azioni di e delle CP_1 Parte_1
150.000 azioni di depositate presso di essa e compensare il credito per il Parte_2 finanziamento erogato a con il ricavato delle operazioni di disposizione dei titoli, Parte_1 realizzando direttamente la propria pretesa.
L'art. 2358 c.c., inoltre, deve ritenersi applicabile anche alle società cooperative – come era all'epoca dei fatti – in considerazione del fatto che anche per tali società si pone CP_1 il problema di tutelare l'integrità del capitale sociale, tanto più laddove, come nel caso di specie, svolgano attività bancaria.
Proprio con specifico riferimento all'attività bancaria, l'art. 2358 c.c. deve ritenersi applicabile anche alle banche costituite in forma di cooperativa, come era all'epoca dei fatti, CP_1 poiché:
- con l'entrata in vigore del T.U.B., è stato abrogato il D. Lgs. n. 105/1948 (cfr. art. 161
T.U.B.), il quale, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali;
- l'art. 150-bis T.U.B. – introdotto dal D. Lgs. n. 310/2004 – indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, facendo riferimento agli artt.
2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2512, 2514
e 2530, primo comma, c.c. e non anche all'art. 2358 c.c.
L'interrogativo che ci si deve porre è se la nullità dell'atto di concessione della garanzia determini o meno anche la nullità del contratto di finanziamento a cui la garanzia accede.
Va precisato che nel caso di specie, tale dubbio si pone con particolare riguardo agli affidamenti stipulati successivamente alla fusione tra e Parte_11 Controparte_1 poiché soltanto a partire da tale momento vi è identità tra il soggetto che ha erogato a il finanziamento e il soggetto che ha emesso le azioni concesse in garanzia. Parte_1
Non vi è, dunque, alcun dubbio né sulla validità dell'accordo del 5.4.2010, posto che con lo stesso non viene concesso alcun finanziamento, né sulla validità originaria dell'affidamento di €
5.700.000,00 concesso da in data 28.5.2010, poiché questo era Controparte_1 garantito da azioni di soggetto diverso da Parte_6 Controparte_1
pagina 20 di 28 Altrettanto chiara deve ritenersi la nullità degli atti di ritenzione e compensazione stipulati tra e la convenuta di cui ai docc. nn. 8, 9, 11-ter, 15, 16, 19, 23, 47- Parte_1 Parte_2 bis, 47-ter, 47-quinquies e 47-septies attrici per violazione dell'art. 2358, settimo comma,
c.c., in ragione di quanto si è esposto sopra.
Per quanto concerne, invece, i finanziamenti garantiti da tali atti (cfr. docc. nn. 7, 13-bis, 14,
14-bis, 20, 22 e 47-quater attrici, nonché doc. da n. 12 a n. 17 terza chiamata), devono ritenersi condivisibili le argomentazioni in punto di diritto che si rinvengono nella sentenza n.
1652/2024 del 24.9.2024 della Corte d'Appello di Venezia.
In tale pronuncia è stato affrontato il problema della validità di un finanziamento che, come nel caso di specie, non era stato utilizzato per acquistare azioni della banca che l'aveva erogato
(ipotesi in cui si sarebbe ricaduti nella fattispecie delle c.d. operazioni baciate, nulle per violazione dell'art. 2358, commi da primo a sesto, c.c.) ma per finalità estranee e che, tuttavia, era stato garantito da un patto di ritenzione e compensazione, in violazione dell'art. 2358, settimo comma, c.c.
La Corte d'Appello, dopo aver affermato la nullità del patto di ritenzione e compensazione, ha escluso che “la nullità del negozio di garanzia si ripercuota sulla validità del mutuo chirografario”.
Ciò perché “non può … condividersi l'affermazione … secondo cui vi sarebbe un collegamento negoziale bilaterale tra il mutuo e il negozio di garanzia […]
Più volte la Corte di Appello di Venezia ha affermato la nullità dei contratti di finanziamento con cui veniva messa a disposizione la provvista necessaria per acquistare azioni della stessa banca mutuante. In ragione del collegamento negoziale, l'intera operazione ne risultava travolta, con la conseguenza che: il finanziamento doveva considerarsi mai utilizzato;
non era sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
le azioni, apparentemente acquistate dalla correntista, erano rimaste nella titolarità della banca.
Il caso di specie è però diverso, poiché il mutuo non è stato concluso in funzione del compimento di operazioni su azioni della banca mutuante.
Al contrario, fu il pegno ad essere costituito in funzione del mutuo, il quale non dipende né logicamente né giuridicamente dal vincolo imposto sulle azioni.
Poiché il negozio di garanzia è accessorio rispetto al contratto di mutuo, il collegamento
pagina 21 di 28 contrattuale non è bilaterale.
Il collegamento opera unilateralmente, nel senso che la nullità del mutuo comporterebbe anche la nullità del negozio accessorio;
la nullità di quest'ultimo non comporta invece la nullità del negozio principale.
Non si tratta di una situazione diversa dalle ipotesi in cui venga dichiarata la nullità della fideiussione o dell'atto costitutivo di una garanzia reale.
Il mutuatario ha ricevuto il denaro mutuato e l'ha utilizzato per proprie finalità. La mutuante non avrebbe dovuto richiedere in garanzia azioni della stessa banca, ma tale condotta non è suscettibile di riverberare sul mutuo che permane valido: la sanzione della condotta illegittima della banca si esaurisce nella perdita della garanzia.
In definitiva, la caducazione del negozio di garanzia non comporta nullità del contratto di mutuo”.
Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, la nullità dei finanziamenti e dei successivi rinnovi non potrebbe nemmeno discendere da un'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358, settimo comma, c.c. dell'art. 19.3 dello Statuto di a mente del quale “Le azioni sono in CP_1 ogni caso, per atto sociale, soggette fino alla loro emissione a vincolo e privilegio in favore della società, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto o indiretto, anche se illiquido, che la società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio”.
Invero, anche volendo ipotizzare che tale clausola sia nulla, il finanziamento erogati dalla convenuta e i successivi rinnovi non potrebbero per ciò solo ritenersi nulli, ancora una volta perché non vi sarebbe un collegamento negoziale bilaterale, ma esclusivamente unilaterale, nel senso specificato dalla Corte d'Appello; ne consegue che le attrici non hanno nemmeno un interesse a veder accertata la nullità dell'art. 19.3 dello Statuto di e si può CP_1 prescindere dall'esame di tale problematica.
Va, inoltre, precisato che l'esistenza di un collegamento negoziale bilaterale tra atti di ritenzione e compensazione e finanziamento non può essere predicata sulla base del tenore dell'accordo del 5.4.2010, poiché all'epoca della sua stipulazione non vi era identità tra il soggetto che avrebbe erogato il finanziamento (un istituto di credito facente parte del Parte_10
e il soggetto che aveva emesso le azioni che avrebbero dovuto essere date in garanzia ( CP_1
pagina 22 di 28 , come comprovato anche dal fatto che il primo atto di esecuzione di tale Parte_6 contratto è stato un affidamento concesso da soggetto diverso da Controparte_1 [...]
Parte_6
Infine, a sostegno della tesi delle attrici circa la sussistenza del collegamento negoziale bilaterale non può nemmeno essere invocato il fatto che l'importo del finanziamento sarebbe in realtà denaro della stessa Parte_1
Sotto quest'ultimo profilo l'attrice allega che:
- nel marzo 2010 essa aveva chiesto a di riacquistare le sue Parte_6 azioni;
- la convenuta si era rifiutata di smobilizzare l'importo necessario per il riacquisto dei titoli;
- essa, allora, aveva dovuto accettare l'impegno di a riacquistare Parte_6 le 600.000,00 azioni dopo un periodo di lock-up di 24 mesi al prezzo di € 38,25 all'una, per l'importo complessivo di € 22.950.000,00;
- tale impegno era stato manifestato oralmente dal dott. amministratore Persona_2 delegato della convenuta;
- in cambio del congelamento delle azioni per il periodo di due anni, gli istituti di credito facenti parte del avrebbero erogato un finanziamento di € Parte_10
22.950.000,00 da estinguere eventualmente a seguito del riacquisto dei titoli azionari;
- era in questo contesto che era stato stipulato l'accordo del 5.4.2010, nel quale l'impegno al riacquisto delle azioni non era stato formalizzato per ragioni di tempo.
Nondimeno, come correttamente evidenziato dalla convenuta, l'esistenza dell'impegno di Pt_3 al riacquisto delle azioni non può essere provato con i capitoli di prova per testi articolati dall'attrice, in ragione sia del considerevole importo dell'operazione sia della qualità delle parti, non apparendo verosimile che un impegno di tale portata e di tale rilevanza sia stato manifestato soltanto oralmente e che non ne abbia preteso la formalizzazione per Parte_1 iscritto, nemmeno dopo che era trascorso il periodo di ventiquattro mesi durante il quale essa aveva mantenuto le azioni.
Non può nemmeno dirsi sussistente un principio di prova per iscritto sulla base della documentazione di causa, poiché da quest'ultima non è desumibile la sussistenza dell'impegno al riacquisto delle azioni;
non può, in particolare, essere invocata la sentenza penale del pagina 23 di 28 Tribunale di Treviso dimessa dalle attrici sub doc. n. 183, giacché essa si riferisce alla posizione di un soggetto diverso da ossia la famiglia . Parte_1 CP_7
Viene meno, dunque, anche la premessa logica su cui si fondano le argomentazioni delle attrici circa la nullità dei finanziamenti e dei successivi rinnovi per mancanza o illiceità della causa
(cfr. pagg. 16 e 17 della terza comparsa conclusionale di e ). Parte_1 Parte_2
Da ciò discende l'infondatezza delle domande di nullità formulate dalle attrici sotto ogni profilo e il rigetto delle domande di cui al punto B) delle conclusioni precisate da e Parte_1 Pt_2
in data 15.7.2024.
[...]
La domanda di ripetizione dell'indebito e di arricchimento senza causa formulata in via subordinata da per l'eventualità in cui fosse stata ritenuta sussistente la nullità dei CP_2 finanziamenti e dei successivi rinnovi deve considerarsi assorbita, così come l'eccezione di inammissibilità della stessa per tardività sollevata dalle attrici
***
Passando ad esaminare le domande di cui al punto C) delle conclusioni precisate dalle attrici, va osservato che con le stesse intende sostanzialmente ottenere l'accertamento Parte_1 dell'insussistenza del credito di successivamente trasferito ad e CP_1 CP_2 dell'illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi operate dalla convenuta.
L'attrice sostiene, infatti, l'illegittimità del rifiuto opposto dalla convenuta al rinnovo dell'affidamento di € 22.950.000,00, invocando sia la perdurante vigenza dell'obbligo di concedere i finanziamenti risultante dall'accordo del 5.4.2010 – asseritamente eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c. – sia la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Nessuna delle argomentazioni di tuttavia, coglie nel segno. Parte_1
Come si è visto, l'accordo del 5.10.2020 prevedeva che la convenuta dovesse far sì, anche garantendo il fatto del terzo, che società del erogassero finanziamenti Parte_10 garantiti da pegno sulle 600.000 azioni di possedute da Parte_6 con durata massima pari a diciotto mesi meno un giorno e rinnovabile finché Parte_1 non avesse venduto più del 50% delle predette azioni. Parte_1 aveva assunto tale impegno nei predetti termini sulla base del Parte_6 presupposto che le sue azioni potessero essere concesse in garanzia nel rispetto dell'art. 2358, settimo comma, c.c.: non era, infatti, la convenuta ad erogare il finanziamento, ma altri soggetti pagina 24 di 28 facenti parte del – che essa controllava – e dunque le azioni di Parte_10 [...] detenute da (e poi anche da ) ben potevano Parte_6 Parte_1 Parte_2 essere concesse in garanzia, poiché il soggetto che aveva emesso i titoli era diverso da quello che erogava il finanziamento.
È evidente, tuttavia, che nel momento in cui ha incorporato Parte_6 che aveva concesso l'originario affidamento di € 5.700.000,00, tale Controparte_1 alterità non sussisteva più e la convenuta non poteva nemmeno accettare le proprie azioni in garanzia, né in pegno né con atti di ritenzione e compensazione, stante quanto previsto dall'art. 2358, settimo comma, c.c. e la sua applicabilità anche alle società cooperative e alle banche costituite in tale forma.
In quest'ottica, dunque, non poteva e non può più pretendere l'esecuzione Parte_1 dell'accordo del 5.4.2010 in punto di obbligo di concedere il finanziamento, proprio perché uno dei presupposti indefettibili dello stesso – ossia la possibilità di dare in garanzia le 600.000 azioni di – era venuto meno. Parte_6
Correttamente, dunque, la convenuta ha invocato l'inefficacia e, comunque, l'impossibilità sopravvenuta di eseguire le obbligazioni derivanti dall'accordo del 5.4.2010 e altrettanto correttamente ha preteso che fornisse diverse garanzie (cfr. doc. n. CP_1 Parte_1
35 attrici) e, ottenuto il rifiuto dell'attrice, legittimamente si è rifiutata di rinnovare l'affidamento. sostiene che la pretesa d'integrazione delle garanzie sarebbe illegittima perché Parte_1 comunque le sue azioni erano costituite in garanzia in favore di sulla base CP_1 dell'art. 19.3 dello Statuto, ma l'assunto non è dirimente, perché nell'accordo del 5.4.2010 le parti avevano previsto una specifica forma di garanzia che, come si è detto, non poteva più essere attuata a seguito della fusione.
È da credere, anzi, che le parti avessero convenuto una forma specifica di garanzia proprio perché erano consapevoli delle oscillazioni giurisprudenziali sulla validità di clausole analoghe a quella di cui all'art. 19.3: sotto quest'ultimo profilo, è sufficiente rinviare alle pronunce menzionate in un senso e nell'altro dalle parti nei loro scritti difensivi.
In quest'ottica, dunque, sono infondate sia la domanda di condanna all'adempimento dell'accordo del 5.4.2010 sia la domanda ex art. 2932 c.c. fondata sullo stesso, perché, come pagina 25 di 28 si è visto, gli obblighi in esso previsti erano divenuti impossibili da attuare.
Sotto altro profilo, non è possibile nemmeno configurare una violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Invero, il fatto che tra il 2010 e il 2015 avesse ripetutamente rinnovato il CP_1 finanziamento non appare di per sé sufficiente a fondare un affidamento circa ulteriori rinnovi, stante la nullità dei patti di ritenzione e di compensazione che avrebbero dovuto garantire i medesimi, e ciò tanto più in materia regolata da divieto imperativo.
Sotto altro profilo, già si è detto che, nel momento in cui i beni offerti in garanzia divengono inidonei a garantire il credito, il creditore ben può rifiutarsi di rinnovare la concessione del medesimo, essendo un suo diritto e un suo interesse pretendere che il debitore offra adeguate garanzie che vadano al di là della mera garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2470
c.c.
Né può indurre a conclusione diverse la proposta di del 29.1.2016 (cfr. doc. n. 43 Parte_1 attrici), sia perché effettuata ad affidamento scaduto e oltre il termine comunque assegnato da sia perché, comunque, priva di concretezza. CP_1
A ciò si aggiunga che, in punto di diritto, che la violazione del principio di buona fede e correttezza potrebbe comunque determinare, al più, una responsabilità risarcitoria, ma non certo il rinnovo automatico dell'affidamento attraverso una qualche tutela costitutiva.
Tutela costitutiva che, nel caso di specie, potrebbe passare unicamente per l'esecuzione in forma specifica dell'accordo del 5.4.2010, che però, come si è detto sopra, non è possibile, neppure “ora per allora” per l'impossibilità di di accettare azioni proprie in CP_1 garanzia.
Altrettanto irrilevanti sono pure le considerazioni delle attrici in merito al fatto che la perdita del valore delle azioni di sarebbe imputabile a quest'ultima e/o ai suoi organi, CP_1 poiché nel caso di specie la richiesta di integrazione delle garanzie avanzata dalla convenuta non si fondava su tale circostanza ma, correttamente, sull'impossibilità di accettare tali titoli in garanzia in ragione di quanto previsto dall'art. 2358, settimo comma, c.c.
La richiesta di compensazione con le asserite poste risarcitorie, infine, è già stata disattesa con la sentenza non definitiva n. 1627/2023, alla cui motivazione si rinvia.
Le domande di cui al punto C) delle conclusioni precisate dalle attrici, pertanto, devono essere pagina 26 di 28 integralmente rigettate.
Correlativamente, in accoglimento della domanda riconvenzionale della terza chiamata, va condannata al pagamento in favore di della somma di € 24.813.509,77, Parte_1 CP_2 oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda (3.1.2019) al soddisfo. Cont Tale importo è pari alla sommatoria dei crediti verso ceduti da a Parte_1 CP_1
e derivanti dagli scoperti dei conti correnti n. 60500570311812 (€ 493.974,29 al
26.6.2017) e n. 60500570370607 (€ 23.587.703,09 al 26.6.2017) e delle somme successivamente maturate alla cessione sul conto tecnico n. 0866505 ove è stato migrato il rapporto n. 60500570311812 (saldo € 1.696.234,88 al 3.1.2019) e sul conto tecnico n.
0867994 ove è stato migrato il rapporto n. 60500570370607 (€ 23.117.274,89 al
3.1.2019) (cfr. doc. nn. 2 e da n. 4 a n. 23 terza chiamata;
i due conti tecnici poi hanno assunto in corso di causa rispettivamente n. 80030037512-0 e n. 80030038856-6).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita o, comunque, inidonea a portare a conclusioni diverse da quelle sin qui raggiunte.
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Le spese di lite del giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa vanno poste a carico delle attrici, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo.
I compensi del difensore della convenuta per il giudizio di merito si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore superiore ad
€ 32.000.000,00, tenuto conto dell'ammontare del petitum delle domande di e Parte_1
. Parte_2
Si procede ad una maggiorazione, per tutte le fasi, dei valori medi, in ragione della pluralità e della complessità delle questioni affrontate e del fatto che la causa è stata trattenuta in decisione per tre volte.
Per quanto concerne il cautelare in corso di causa, si applica quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 16.000.000,01 ed € 32.000.000,00, tenuto conto che si discuteva esclusivamente dell'inibitoria all'iscrizione alla Centrale Rischi dello scoperto di conto corrente, di ammontare compreso in tale scaglione.
La comunanza di questioni con il giudizio di merito e l'esaurimento dell'attività difensiva in un'unica udienza inducono a ritenere applicabili valori prossimi ai minimi tabellari, escludendo pagina 27 di 28 comunque la fase istruttoria, in quanto non sono state assunte prove diverse da quelle documentali.
I compensi e le anticipazioni di infine, vengono liquidati come da nota spese dimessa dal CP_2 procuratore della stessa, la quale appare congrua, in quanto conforme ai criteri sopra indicati, con la precisazione che la liquidazione è circoscritta al giudizio di merito, in quanto la terza chiamata non è stata parte del subprocedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 10426/2016 R.G. promossa da e Parte_1 contro Parte_2 Controparte_8
[...] TE
1) rigetta le domande di cui ai punti B) e C) delle conclusioni precisate dalle attrici in data
15.7.2024;
2) condanna a versare ad la Parte_1 TE somma di € 24.813.509,77, oltre interessi al tasso legale dal 3.1.2019 al saldo;
3) condanna le attrici, in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1
le spese di lite del giudizio di merito e del subprocedimento cautelare in
[...] corso di causa, che si liquidano in € 190.000,00 per compensi (€ 170.000,00 per il giudizio di merito ed € 20.000,00 per il subprocedimento cautelare in corso di causa), nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
4) condanna le attrici, in solido tra loro, a rifondere ad TE le spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano in € 161.712,80 per compensi,
[...]
€ 3.372,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.
Venezia, 7 maggio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
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