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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. GI IT, giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3147/2024
T R A
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.08.1983 e residente in [...] in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della con sede in Controparte_1
LI (FR) Via I Lucii n. 32 (Cod. Fisc. e P.Iva ), entrambi P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuela Cascianelli (cod. fisc. pec ed (cod. C.F._2 Email_1 CP_2 fisc. pec ), entrambi CodiceFiscale_3 Email_2 del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma via
Ulpiano n. 29 in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
Email_1 ricorrenti e
Controparte_3 P.IVA_
(PEC: t, C.F.: 5500
[...] Email_3
592) ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2015, in giudizio personalmente, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs. n.150/11 e 9, comma 2,
pagina 1 di 8 del D. Lgs. 149/2015 in persona del Direttore , rappresentato in Controparte_4 giudizio da , domiciliata Controparte_3 presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C CP_3
resistente
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiuntiva con istanza di sospensione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – ha trattenuto in decisione ex art. 429 c.p.c. la causa all'udienza di discussione del
15.12.2025 - svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. – dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della proponeva opposizione CP_1 CP_1 avverso l'Ordinanza Ingiuntiva n. 257/2024 dell'11 giugno 2024, notificata in data
26 giugno 2024 ai ricorrenti (All. 1-2), con cui l' Controparte_3
aveva ingiunto il pagamento di complessivi euro 4.231,14 a titolo di sanzione
[...] amministrativa per presunta violazione delle seguenti norme: a) art. 39, commi 1 e 2
D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008 (per aver asseritamente registrato infedelmente, nel libro unico del lavoro, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa). In sostanza, viene imputato ai ricorrenti di aver corrisposto: -al lavoratore
[...] nel mese di luglio 2021 euro 1.770,00 anziché il minor importo di euro Pt_2
1.733,00 a titolo di salario netto;
-al lavoratore nel mese di Persona_1 ottobre 2021 euro 1.660,00 anziché il minor importo di euro 1.520,00 a titolo di salario netto;
b) art. 1 D.L. n. 663/1979 (per non aver corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera di malattia nel mese di maggio 2021); c) Persona_2 art. 4 bis comma 5 D.Lgs. n. 181/2000 (per non aver comunicato entro cinque giorni al Centro per l'Impiego la rettifica della comunicazione di assunzione del lavoratore assunto come apprendista muratore e non come Persona_2 manovale edile); d) artt. 33, 37, 82 comma 2 del DPR 797/1955 (per non aver corrisposto ai lavoratori , gli Persona_1 Persona_2 Parte_2 assegni familiari dal mese di gennaio 2021 a gennaio 2022).
pagina 2 di 8 Lamentava parte ricorrente la “NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA
ORDINANZA INGIUNTIVA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA
APPLICAZIONE DELLE NORME ASSERITAMENTE VIOLATE” deducendo, tra l'altro: partendo dalla sanzione di importo più elevato (euro 3.375 punto d) dell'ordinanza citata), che si imputava erroneamente agli esponenti l'omessa corresponsione degli assegni familiari, laddove risultava per tabulas esattamente il contrario, ovvero il regolare pagamento di detti emolumenti;
che dalla documentazione versata in atti
(cedolini busta paga sottoscritti dai lavoratori e bonifici di pagamento) si evinceva chiaramente che alcuna violazione era stata compiuta dai resistenti, essendo la condotta dei medesimi assolutamente esente da vizi e/o contestazioni;
che ne derivava, pertanto, che non ricorreva -in nessun caso- la presunta violazione degli artt. 33, 37, 82 comma 2 del DPR 797/1955 relativi alla omessa corresponsione degli assegni familiari;
che, risultando pacificamente provato che gli assegni familiari erano stati sempre corrisposti ai lavoratori individuati dall' nel periodo CP_3 contestato (gennaio 2021 –gennaio 2022), l'ordinanza ingiuntiva impugnata era palesemente illegittima;
proseguendo con la presunta violazione dell'art. 1 D.L. n.
663/1979 (per non aver corrisposto al lavoratore l'indennità Persona_2 giornaliera di malattia nel mese di maggio 2021), che anche tale accertamento risultava errato in quanto nel cedolino relativo alla busta paga di maggio 2021, compariva la voce “malattia” (Cfr.
All. 3), regolarmente corrisposta (Cfr. All. 3); che, oltre tutto, il CCNL prevedeva un termine di 15 giorni per il pagamento della retribuzione mensile con diritto del lavoratore a recedere dal rapporto contrattuale, in caso di ritardo;
che ne derivava, anche in tal caso, che non vi era stata nessuna violazione dell'art. 1 D.L. n.
663/1979 anche alla luce delle disposizioni contenute nel contratto collettivo del lavoro;
con riferimento all'ultima contestazione relativa alla presunta violazione dell'art. 4 bis D.Lgs. 181/2000 (ovvero la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego nel termine di 5 giorni della rettifica dell'assunzione), che si appalesava – anche in tal caso – l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la violazione della norma contestata (art. 4 bis D.Lgs. 181/2000) non era applicabile al caso di specie;
che, in effetti, l'apprendistato era cessato esattamente nella stessa data indicata al momento dell'assunzione (15.6.2021); che, pertanto,
pagina 3 di 8 nessuna comunicazione avrebbe dovuto essere presentata, atteso che l'art. 19 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003 faceva riferimento al diverso caso di trasformazione (prima della data di scadenza prevista al momento dell'assunzione) del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti concludevano, all'esito, come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, giusta l'istanza di seguito formulata, in accoglimento della presente opposizione per i motivi suesposti, così statuire:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, eventualmente anche inaudita altera parte;
2. in via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso, per
l'effetto, annullare il provvedimento impugnato;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Il Controparte_5
, costituitosi
[...] in giudizio, contestava integralmente il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, concludendo come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e per l'effetto rigettare il ricorso e convalidare l'ordinanza ingiunzione n. 257/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 che dispone “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_3 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Con ordinanza dell'01.03.2025 il Tribunale, respinta l'istanza di sospensiva, fissava per la discussione l'udienza del 19.01.2027.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 15.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
pagina 4 di 8 Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Seguendo l'ordine di trattazione esposto dai ricorrenti e partendo, quindi, dalla sanzione irrogata per l'omesso versamento degli assegni familiari, sostengono, in contrario, i ricorrenti di avere provveduto regolarmente al pagamento dei relativi emolumenti.
Al riguardo, parte resistente ha chiarito: che l'art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di lavoro di anticipare per conto dell' la prestazione familiare, CP_6 chiedendo successivamente il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile;
che nel caso in questione il datore di lavoro ha provveduto al pagamento dovuto non alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, ma successivamente e non, dunque , tempestivamente, come previsto dall'ordinamento “…attesa la funzione di sostegno del nucleo familiare della suddetta prestazione previdenziale”; che il datore di lavoro ha corrisposto ai lavoratori dipendenti e gli assegni Parte_3 Parte_2 familiari loro dovuti per l'anno 2021 e il mese di gennaio 2022 sistematicamente entro il secondo mese successivo a quello di imputazione formale ( si vedano gli allegati 13, 14 e 15); che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il pagamento degli assegni familiari è avvenuto non in modo tempestivo, ma in ritardo, contravvenendo così all'obbligo di effettuare il pagamento anticipando la somma spettante al lavoratore, della quale poi chiedere il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile, decorrendo per il lavoratore il diritto dal primo giorno di paga in corso alla data in cui si determinano le condizioni necessarie per acquisirlo.
Ebbene, la tardività della erogazione di cui sopra non è stata contestata dai ricorrenti, dal che segue la piena legittimità della irrogazione della sanzione de qua.
Proseguendo con la contestata violazione dell'art. 1 D.L. n. 663/1979, per mancata corresponsione al lavoratore dell'indennità giornaliera Persona_2 di malattia nel mese di maggio 2021), sostengono i ricorrenti che anche tale accertamento risulti errato, in quanto nel cedolino relativo alla busta paga di maggio pagina 5 di 8 2021, compariva la voce “malattia” (Cfr. All. 3), a loro dire regolarmente corrisposta
(Cfr. All. 3).
Tuttavia, l'amministrazione ha chiarito: che l'indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro, che poi compensa i trattamenti anticipati con i contributi e le altre somme dovute all' , all'atto dell'erogazione della retribuzione CP_6 per il periodo di paga di riferimento;
che, come si legge nel verbale unico, il datore di lavoro ha omesso di pagare al signor - entro le scadenze fissate Persona_2 dalla legge - l'indennità di malattia a carico già registrata e contabilizzata nella CP_6 sua busta paga di maggio 2021 (allegato 11 ), pagandola soltanto due mesi dopo ovvero a luglio 2021. (Allegato 12), anziché entro il termine di pagamento della retribuzione mensile prevista dal CCNL comparto Edilizia.
Anche in questo caso, la tardività del pagamento non è contestata dalla difesa avversaria: ricorre, pertanto, la violazione dell'art. 1, Lettera b), del D.L. 30 dicembre
1979, n° 663 (convertito nella L. 29.02.1980, n° 33), seguendone la piena legittimità dell'irrogazione della relativa sanzione.
Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 4 bis D.Lgs.
181/2000 (ovvero la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego nel termine di 5 giorni della rettifica dell'assunzione), sostiene parte ricorrente che l'art. 4 bis D.Lgs.
181/2000 non sia applicabile al caso di specie, poichè l'apprendistato sarebbe cessato esattamente nella stessa data indicata al momento dell'assunzione
(15.6.2021) e, pertanto, nessuna comunicazione avrebbe dovuto essere presentata, atteso che l'art. 19 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003 fa riferimento al diverso caso di trasformazione (prima della data di scadenza prevista al momento dell'assunzione) del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Sotto tale profilo, la difesa di parte resistente ha evidenziato in modo convincente: che il lavoratore aveva avuto con la ditta “…un Persona_2 rapporto di lavoro dall'11/12/2017 al 15/06/2021 sorto mediante la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante (allegato 16) teso a fargli acquisire la qualifica di operaio edile qualificato muratore livello secondo del c.c.n.l del comparto di settore in vigore dall'11 12 2017”; che con comunicazione di rettifica inviata al
Centro per l'impiego competente soltanto in data 14/04/2022 (allegato 17) – invece che entro 5 giorni dall'evento come richiesto dalla legge – detto rapporto è stato pagina 6 di 8 convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno a partire dal 19/09/2019, come da relativa lettera di assunzione (si veda allegato n. 18), con conservazione della stessa qualifica ed orario di lavoro ricoperti in precedenza;
che dall'11.01.2008, con l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 ottobre
2007, le comunicazioni delle avvenute trasformazioni e variazioni dei rapporti di lavoro devono obbligatoriamente essere comunicate entro 5 giorni dall'evento; che la comunicazione obbligatoria, da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta trasformazione del rapporto, va resa utilizzando il modello unificato Unilav completo della Sezione 4; che parte ricorrente ha pacificamente effettuato solo in data
14.04.2022 (in ritardo, pertanto, rispetto alla data di costituzione del rapporto di lavoro) la rettifica della comunicazione del lavoratore assunto come apprendista muratore dall'11.12.2017 e non come Manovale edile , come erroneamente comunicato in precedenza (allegato 19 ).
Ne discende ancora una volta la piena legittimità della contestazione della violazione dell'art. 4 bis D.Lgs. 181/2000.
In merito, infine, alla violazione della lettera a) art. 39, commi 1 e 2, D.L.
112/2008, conv. L. 133/2008 - per avere i ricorrenti registrato infedelmente, nel libro unico del lavoro (fatti salvi i casi di casi di errore meramente materiale), i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, comma 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, con scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme erogate, per i lavoratori per il mese Parte_2 di luglio 2021 e per il lavoratore per il mese di ottobre 2021 – Parte_3 deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha mosso alcuna censura avverso la relativa contestazione: la violazione de qua deve, pertanto, intendersi non contestata, di tal ché non vi è luogo a provvedere sul punto anche in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso proposto da
[...]
e dalla deve essere, in conclusione, respinto Parte_1 Controparte_1 siccome giuridicamente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza Ingiuntiva n. 257/2024 dell'11 giugno 2024, notificata in
[...] data 26 giugno 2024, con cui l' ha Controparte_3 ingiunto ai ricorrenti il pagamento di complessivi €4.231,14 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle norme ivi analiticamente indicate;
condanna gli opponenti a rifondere al
[...]
Controparte_5
le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 15.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GI IT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. GI IT, giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3147/2024
T R A
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.08.1983 e residente in [...] in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della con sede in Controparte_1
LI (FR) Via I Lucii n. 32 (Cod. Fisc. e P.Iva ), entrambi P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuela Cascianelli (cod. fisc. pec ed (cod. C.F._2 Email_1 CP_2 fisc. pec ), entrambi CodiceFiscale_3 Email_2 del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma via
Ulpiano n. 29 in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
Email_1 ricorrenti e
Controparte_3 P.IVA_
(PEC: t, C.F.: 5500
[...] Email_3
592) ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2015, in giudizio personalmente, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs. n.150/11 e 9, comma 2,
pagina 1 di 8 del D. Lgs. 149/2015 in persona del Direttore , rappresentato in Controparte_4 giudizio da , domiciliata Controparte_3 presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C CP_3
resistente
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiuntiva con istanza di sospensione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – ha trattenuto in decisione ex art. 429 c.p.c. la causa all'udienza di discussione del
15.12.2025 - svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. – dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della proponeva opposizione CP_1 CP_1 avverso l'Ordinanza Ingiuntiva n. 257/2024 dell'11 giugno 2024, notificata in data
26 giugno 2024 ai ricorrenti (All. 1-2), con cui l' Controparte_3
aveva ingiunto il pagamento di complessivi euro 4.231,14 a titolo di sanzione
[...] amministrativa per presunta violazione delle seguenti norme: a) art. 39, commi 1 e 2
D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008 (per aver asseritamente registrato infedelmente, nel libro unico del lavoro, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa). In sostanza, viene imputato ai ricorrenti di aver corrisposto: -al lavoratore
[...] nel mese di luglio 2021 euro 1.770,00 anziché il minor importo di euro Pt_2
1.733,00 a titolo di salario netto;
-al lavoratore nel mese di Persona_1 ottobre 2021 euro 1.660,00 anziché il minor importo di euro 1.520,00 a titolo di salario netto;
b) art. 1 D.L. n. 663/1979 (per non aver corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera di malattia nel mese di maggio 2021); c) Persona_2 art. 4 bis comma 5 D.Lgs. n. 181/2000 (per non aver comunicato entro cinque giorni al Centro per l'Impiego la rettifica della comunicazione di assunzione del lavoratore assunto come apprendista muratore e non come Persona_2 manovale edile); d) artt. 33, 37, 82 comma 2 del DPR 797/1955 (per non aver corrisposto ai lavoratori , gli Persona_1 Persona_2 Parte_2 assegni familiari dal mese di gennaio 2021 a gennaio 2022).
pagina 2 di 8 Lamentava parte ricorrente la “NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA
ORDINANZA INGIUNTIVA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA
APPLICAZIONE DELLE NORME ASSERITAMENTE VIOLATE” deducendo, tra l'altro: partendo dalla sanzione di importo più elevato (euro 3.375 punto d) dell'ordinanza citata), che si imputava erroneamente agli esponenti l'omessa corresponsione degli assegni familiari, laddove risultava per tabulas esattamente il contrario, ovvero il regolare pagamento di detti emolumenti;
che dalla documentazione versata in atti
(cedolini busta paga sottoscritti dai lavoratori e bonifici di pagamento) si evinceva chiaramente che alcuna violazione era stata compiuta dai resistenti, essendo la condotta dei medesimi assolutamente esente da vizi e/o contestazioni;
che ne derivava, pertanto, che non ricorreva -in nessun caso- la presunta violazione degli artt. 33, 37, 82 comma 2 del DPR 797/1955 relativi alla omessa corresponsione degli assegni familiari;
che, risultando pacificamente provato che gli assegni familiari erano stati sempre corrisposti ai lavoratori individuati dall' nel periodo CP_3 contestato (gennaio 2021 –gennaio 2022), l'ordinanza ingiuntiva impugnata era palesemente illegittima;
proseguendo con la presunta violazione dell'art. 1 D.L. n.
663/1979 (per non aver corrisposto al lavoratore l'indennità Persona_2 giornaliera di malattia nel mese di maggio 2021), che anche tale accertamento risultava errato in quanto nel cedolino relativo alla busta paga di maggio 2021, compariva la voce “malattia” (Cfr.
All. 3), regolarmente corrisposta (Cfr. All. 3); che, oltre tutto, il CCNL prevedeva un termine di 15 giorni per il pagamento della retribuzione mensile con diritto del lavoratore a recedere dal rapporto contrattuale, in caso di ritardo;
che ne derivava, anche in tal caso, che non vi era stata nessuna violazione dell'art. 1 D.L. n.
663/1979 anche alla luce delle disposizioni contenute nel contratto collettivo del lavoro;
con riferimento all'ultima contestazione relativa alla presunta violazione dell'art. 4 bis D.Lgs. 181/2000 (ovvero la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego nel termine di 5 giorni della rettifica dell'assunzione), che si appalesava – anche in tal caso – l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la violazione della norma contestata (art. 4 bis D.Lgs. 181/2000) non era applicabile al caso di specie;
che, in effetti, l'apprendistato era cessato esattamente nella stessa data indicata al momento dell'assunzione (15.6.2021); che, pertanto,
pagina 3 di 8 nessuna comunicazione avrebbe dovuto essere presentata, atteso che l'art. 19 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003 faceva riferimento al diverso caso di trasformazione (prima della data di scadenza prevista al momento dell'assunzione) del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti concludevano, all'esito, come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, giusta l'istanza di seguito formulata, in accoglimento della presente opposizione per i motivi suesposti, così statuire:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, eventualmente anche inaudita altera parte;
2. in via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso, per
l'effetto, annullare il provvedimento impugnato;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Il Controparte_5
, costituitosi
[...] in giudizio, contestava integralmente il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, concludendo come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e per l'effetto rigettare il ricorso e convalidare l'ordinanza ingiunzione n. 257/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 che dispone “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_3 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Con ordinanza dell'01.03.2025 il Tribunale, respinta l'istanza di sospensiva, fissava per la discussione l'udienza del 19.01.2027.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 15.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.
pagina 4 di 8 Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Seguendo l'ordine di trattazione esposto dai ricorrenti e partendo, quindi, dalla sanzione irrogata per l'omesso versamento degli assegni familiari, sostengono, in contrario, i ricorrenti di avere provveduto regolarmente al pagamento dei relativi emolumenti.
Al riguardo, parte resistente ha chiarito: che l'art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di lavoro di anticipare per conto dell' la prestazione familiare, CP_6 chiedendo successivamente il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile;
che nel caso in questione il datore di lavoro ha provveduto al pagamento dovuto non alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, ma successivamente e non, dunque , tempestivamente, come previsto dall'ordinamento “…attesa la funzione di sostegno del nucleo familiare della suddetta prestazione previdenziale”; che il datore di lavoro ha corrisposto ai lavoratori dipendenti e gli assegni Parte_3 Parte_2 familiari loro dovuti per l'anno 2021 e il mese di gennaio 2022 sistematicamente entro il secondo mese successivo a quello di imputazione formale ( si vedano gli allegati 13, 14 e 15); che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il pagamento degli assegni familiari è avvenuto non in modo tempestivo, ma in ritardo, contravvenendo così all'obbligo di effettuare il pagamento anticipando la somma spettante al lavoratore, della quale poi chiedere il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile, decorrendo per il lavoratore il diritto dal primo giorno di paga in corso alla data in cui si determinano le condizioni necessarie per acquisirlo.
Ebbene, la tardività della erogazione di cui sopra non è stata contestata dai ricorrenti, dal che segue la piena legittimità della irrogazione della sanzione de qua.
Proseguendo con la contestata violazione dell'art. 1 D.L. n. 663/1979, per mancata corresponsione al lavoratore dell'indennità giornaliera Persona_2 di malattia nel mese di maggio 2021), sostengono i ricorrenti che anche tale accertamento risulti errato, in quanto nel cedolino relativo alla busta paga di maggio pagina 5 di 8 2021, compariva la voce “malattia” (Cfr. All. 3), a loro dire regolarmente corrisposta
(Cfr. All. 3).
Tuttavia, l'amministrazione ha chiarito: che l'indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro, che poi compensa i trattamenti anticipati con i contributi e le altre somme dovute all' , all'atto dell'erogazione della retribuzione CP_6 per il periodo di paga di riferimento;
che, come si legge nel verbale unico, il datore di lavoro ha omesso di pagare al signor - entro le scadenze fissate Persona_2 dalla legge - l'indennità di malattia a carico già registrata e contabilizzata nella CP_6 sua busta paga di maggio 2021 (allegato 11 ), pagandola soltanto due mesi dopo ovvero a luglio 2021. (Allegato 12), anziché entro il termine di pagamento della retribuzione mensile prevista dal CCNL comparto Edilizia.
Anche in questo caso, la tardività del pagamento non è contestata dalla difesa avversaria: ricorre, pertanto, la violazione dell'art. 1, Lettera b), del D.L. 30 dicembre
1979, n° 663 (convertito nella L. 29.02.1980, n° 33), seguendone la piena legittimità dell'irrogazione della relativa sanzione.
Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 4 bis D.Lgs.
181/2000 (ovvero la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego nel termine di 5 giorni della rettifica dell'assunzione), sostiene parte ricorrente che l'art. 4 bis D.Lgs.
181/2000 non sia applicabile al caso di specie, poichè l'apprendistato sarebbe cessato esattamente nella stessa data indicata al momento dell'assunzione
(15.6.2021) e, pertanto, nessuna comunicazione avrebbe dovuto essere presentata, atteso che l'art. 19 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003 fa riferimento al diverso caso di trasformazione (prima della data di scadenza prevista al momento dell'assunzione) del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Sotto tale profilo, la difesa di parte resistente ha evidenziato in modo convincente: che il lavoratore aveva avuto con la ditta “…un Persona_2 rapporto di lavoro dall'11/12/2017 al 15/06/2021 sorto mediante la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante (allegato 16) teso a fargli acquisire la qualifica di operaio edile qualificato muratore livello secondo del c.c.n.l del comparto di settore in vigore dall'11 12 2017”; che con comunicazione di rettifica inviata al
Centro per l'impiego competente soltanto in data 14/04/2022 (allegato 17) – invece che entro 5 giorni dall'evento come richiesto dalla legge – detto rapporto è stato pagina 6 di 8 convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno a partire dal 19/09/2019, come da relativa lettera di assunzione (si veda allegato n. 18), con conservazione della stessa qualifica ed orario di lavoro ricoperti in precedenza;
che dall'11.01.2008, con l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 ottobre
2007, le comunicazioni delle avvenute trasformazioni e variazioni dei rapporti di lavoro devono obbligatoriamente essere comunicate entro 5 giorni dall'evento; che la comunicazione obbligatoria, da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta trasformazione del rapporto, va resa utilizzando il modello unificato Unilav completo della Sezione 4; che parte ricorrente ha pacificamente effettuato solo in data
14.04.2022 (in ritardo, pertanto, rispetto alla data di costituzione del rapporto di lavoro) la rettifica della comunicazione del lavoratore assunto come apprendista muratore dall'11.12.2017 e non come Manovale edile , come erroneamente comunicato in precedenza (allegato 19 ).
Ne discende ancora una volta la piena legittimità della contestazione della violazione dell'art. 4 bis D.Lgs. 181/2000.
In merito, infine, alla violazione della lettera a) art. 39, commi 1 e 2, D.L.
112/2008, conv. L. 133/2008 - per avere i ricorrenti registrato infedelmente, nel libro unico del lavoro (fatti salvi i casi di casi di errore meramente materiale), i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, comma 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, con scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme erogate, per i lavoratori per il mese Parte_2 di luglio 2021 e per il lavoratore per il mese di ottobre 2021 – Parte_3 deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha mosso alcuna censura avverso la relativa contestazione: la violazione de qua deve, pertanto, intendersi non contestata, di tal ché non vi è luogo a provvedere sul punto anche in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso proposto da
[...]
e dalla deve essere, in conclusione, respinto Parte_1 Controparte_1 siccome giuridicamente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza Ingiuntiva n. 257/2024 dell'11 giugno 2024, notificata in
[...] data 26 giugno 2024, con cui l' ha Controparte_3 ingiunto ai ricorrenti il pagamento di complessivi €4.231,14 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle norme ivi analiticamente indicate;
condanna gli opponenti a rifondere al
[...]
Controparte_5
le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 15.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
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