Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3833/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3833/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a AL (CN) il 09/03/1981 Parte_1
E
nato/a AL (CN) il 04/08/1979 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VALSANIA DONATELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. 2) La Persona_1
figlia minore avrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Montaldo Roero (Cn),
Frazione San Giacomo 62 bis con collocamento paritario presso la madre e presso il padre e mantenimento 'diretto' con le seguenti modalità: settimana uno: tre giorni con la madre, due giorni con il padre, sabato e domenica con la madre;
settimana due: tre giorni con il padre, due giorni con la madre, sabato e domenica con il padre. Nel periodo estivo, la figlia potrà trascorrere 15 giorni Per_1
consecutivi con ciascun genitore o un diverso periodo scelto di comune accordo tra le parti. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua la figlia le trascorrerà, ad anni alterni, con la madre e Per_1 con il padre secondo la seguente cadenza: la vigilia con l'uno e il giorno successivo con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti. Le vacanze di Pasqua e di Natale, la figlia le trascorrerà per metà Per_1
con la madre e per metà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti. 3) Per la determinazione e regolamentazione delle spese straordinarie per la figlia minore -concordate, necessitate e Per_1
documentate- le parti si riportano al Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Asti in data 7 luglio 2017 e si impegnano a corrisponderle nella misura del 50% ciascuno. 4) La figlia minore sarà fiscalmente a carico della madre e del padre in parti uguali. 5) La casa coniugale Per_1
sita in Montaldo Roero (Cn), Frazione San Giacomo 62 bis, di proprietà esclusiva di Parte_1
per successione ereditaria, rimane assegnata alla stessa. 6) e Parte_1 Parte_2
dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
di avere regolato e definito tra di loro ogni questione economica e patrimoniale;
precisano che ha già provveduto a prelevare Parte_2
quanto di sua competenza dalla cassetta di sicurezza cointestata e;
Parte_1 Parte_2
rilevano che detta cassetta di sicurezza rimarrà cointestata poiché contiene anche dei beni regalati alla figlia minore oltre ai beni della famiglia e dichiarano che la relativa chiave, in unico Per_1 Pt_1
esemplare, rimarrà nella disponibilità di 7) e Parte_1 Parte_1 Parte_2
dichiarano di avere già, prima d'ora, provveduto a dividere i beni e gli arredi facenti parte della casa coniugale e, pertanto, dichiarano e riconoscono di non avere altro da dividere e di non avere nulla da pretendere reciprocamente. 8) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con l'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a AL (CN) il 09/03/1981 e da , nato/a Parte_1 Parte_2
a AL (CN) il 04/08/1979, celebrato in MONTALDO ROERO in data 07/08/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024 Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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