Articolo 2 della Legge 23 luglio 2020, n. 96
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 2020
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 7 agosto 2020