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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 4825/2024 R.G. promosso da c.f. , nato a [...], Pierce County, Washington Parte_1 CodiceFiscale_1
(USA) il 30 giugno 1942, residente a 13525 Twin Lakes Dr. E., Graham, WA 98338, USA;
[...]
c.f. , nata a [...], Pierce County, Washington (USA) il 10 CP_1 CodiceFiscale_2 febbraio 1974, residente in 56 Lincoln Ave, Ardsley, NY , USA;
, c.f. C.F._3 Controparte_2
, nato a [...], County Philadelphia, Pennsylvania (USA) l'8 agosto CodiceFiscale_4
1999 residente in 56 Lincoln Ave, Ardsley, NY 10502, USA;
, c.f. Controparte_3 [...]
, nata a [...], New York (USA) il 21 luglio 2013, residente in 56 Lincoln C.F._5
Ave, Ardsley, NY , USA, minorenne rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3
e c.f. , nata a Controparte_1 Persona_1 Controparte_4 CodiceFiscale_6
Tacoma, Pierce County, Washington (USA) il 23 novembre 1970, residente in 84 Remington Lane,
Aliso Viejo, CA 92656, USA;
, c.f. , nato a Controparte_5 CodiceFiscale_7
Laguna Hills, County Orange, California (USA) l'11 giugno 2008, residente in 84 Remington Lane,
Aliso Viejo, CA 92656, USA, minorenne rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e;
, c.f. Controparte_4 Persona_2 Controparte_6 [...]
, nato a [...], County Orange, California (USA) il 13 settembre 2009, residente in 84 C.F._8
Remington Lane, Aliso Viejo, CA 92656, USA, rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e;
, c.f. Controparte_4 Persona_2 Parte_2 [...]
, nato a [...], County Orange, California (USA) il 3 giugno 2011, C.F._9 residente in 84 Remington Lane, Aliso Viejo, CA 92656, USA, rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e , tutti con il patrocinio Controparte_4 Persona_2 dell'Avv. Alessandra Stefania Galligani del foro di Pistoia, c.f. , presso lo CodiceFiscale_10 studio della quale in via Della Ralla, n. 15, Chiesina Uzzanese, 51013 (PT), sono elettivamente domiciliati come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_7 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Pag. 1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da note di trattazione: “Nel merito Accertare e dichiarare lo status di cittadine italiane iure sanguinis delle ricorrenti: - nato a [...], Parte_1
Pierce County, Washington (USA) il 30 giugno 1942; nata a [...], Pierce Controparte_1
County, Washington (USA) il 10 febbraio 1974; - , nato a [...], Controparte_2
County Philadelphia, Pennsylvania (USA) l'8 agosto 1999; - , nata a [...]
Manhattan, New York (USA) il 21 luglio 2013; - nata a [...], Pierce County, Controparte_4
Washington (USA) il 23 novembre 1970; , nato a [...], County Controparte_5
Orange, California (USA) l'11 giugno 2008; - , nato a [...], County Controparte_6
Orange, California (USA) il 13 settembre 2009; - , nato a [...], Parte_2
County Orange, California (USA) il 3 giugno 2011 in quanto discendenti diretti dei cittadini italiani
e e, per l'effetto, ordinare al Persona_3 Persona_4 Controparte_7
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti nonché alla comunicazione alle Autorità consolari competenti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 22/04/2024 i ricorrenti, cittadini statunitensi, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti della coppia di coniugi italiani e il primo nato a [...], il [...] da Persona_3 Persona_4 Per_5
e (docc.2-3); la seconda nata a [...], il [...] da
[...] Persona_6 Persona_7
(docc. 4-5), sposatisi a Buti (PI) il 4 aprile 1909 – nell'atto lo sposo veniva
[...] CP_8 qualificato come “vedovo” a seguito dello scioglimento di un primo matrimonio contratto nel 1906 per decesso della sposa- dopo poco trasferitisi negli Stati Uniti d'America dove hanno vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.6-7-8-9 10-11-12-13-14-15-16 e 17).
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 04/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione scritta il 30/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 30/01/2025 al convenuto
[...]
presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze. Poiché il convenuto non si è costituito in CP_7 giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_7 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli
Pag. 3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dalla coppia di coniugi italiani e per il tramite della loro figlia Persona_3 Persona_4 Per_8
registrata erroneamente alla nascita come “ (doc. 18), nata negli Stati Uniti
[...] Persona_9
d'America nel 1918 ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1939 la quale, in forza delle leggi del tempo, non avrebbe potuto conservare né trasmettere la cittadinanza al figlio ed odierno ricorrente nato anch'egli in epoca precostituzionale e dal quale discendono gli altri Parte_1 ricorrenti, (doc.20).
Considerato che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, la coppia di coniugi italiani formata da e Persona_3 [...] emigrava negli Stati Uniti d'America dove il marito era noto come “ Persona_4 Per_10 mentre la moglie vedeva “americanizzato” il suo nome in quello di Per_3 Persona_11
Dall'unione coniugale dei predetti nasceva a Tacoma, Pierce County, Washington (USA) in data 21 maggio 1918 la figlia che alla nascita veniva registrata erroneamente come Persona_8 Per_9
(doc.18).
[...]
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che
Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di Persona_12
per i quali si è verificato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca
[...] precostituzionale. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
Pag. 5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha acquisito al momento della nascita la Persona_8 Persona_9 cittadinanza italiana trasmessale dal padre, ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 555 del 1912, ma è stata anche in grado di conservarla e trasmetterla al figlio il quale, in Parte_1 mancanza di emergenze di segno contrario, ha potuto trasmetterla ai suoi discendenti che hanno agito con lui nel presente giudizio.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e di traduzione, risulta che i coniugi italiani e Persona_12
( non si naturalizzarono mai statunitensi. Il marito risulta Per_4 Persona_4 Persona_11 aver presentato nel 1919 e nel 1942 due distinte domande di naturalizzazione che però non ebbero alcun seguito come attestato nelle dichiarazioni di inesistenza di atti di naturalizzazione a suo nome rilasciati dalla competente Autorità statunitense (USCIS), (docc.10-11), dalla registrazione quale soggetto “straniero” del 3.01.1951, (doc.12) e dal certificato di morte riversati in giudizio (doc.13).
Per quanto riguarda la moglie è stata prodotta attestazione di inesistenza di atti di naturalizzazione a suo nome, sempre rilasciata dalla statunitense USCIS oltre al certificato di morte, (doc. 14-15 e 16).
Dalla unione coniugale dei suddetti nasceva a Tacoma, Pierce County, Washington (USA) in data 21 maggio 1918 la figlia ( , (doc.18), la quale In data 22 luglio 1939 a Persona_8 Persona_9
Tacoma, Pierce County, Washington (USA), contraeva matrimonio con (doc. Persona_13
19 dove viene indicata come . Da questa unione nasceva in data 30 giugno 1942 a Persona_8
Tacoma, Pierce County, Washington (USA) l'odierno ricorrente (doc. 20) il Parte_1 quale, a sua volta, in data 13 dicembre 1969 a Marysville, County Snohomish, Washington (USA), contraeva matrimonio con (doc. 21), con la quale generava le odierne ricorrenti Persona_14
e che hanno dato vita a due distinti rami di discendenza. Controparte_4 Persona_15
- Linea di discendenza di Controparte_4
è nata a [...], Pierce County, Washington (USA) il 23 novembre 1970 (doc.
[...]
25); ha contratto matrimonio il 3 settembre 1993 a Elkton, County Cecil, Maryland (USA), con
Pag. 6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
(doc.28), dal quale ha divorziato giudizialmente il 26 aprile 2004, (docc. Persona_16
29-30). Successivamente ha contratto un nuovo matrimonio con Controparte_4 Persona_2
in data 12 ottobre 2006 preso il Comune di Siena (SI) (docc.31-32). e 28). Dalla loro unione
[...] sono nati i ricorrenti: , l'11 giugno 2008 a Laguna Hills, County Controparte_5
Orange, California (USA) (doc.33-34 e 35); , il 13 settembre 2009 Controparte_6
a Irvine, County Orange, California (USA) (doc.36-37-38) e , il 3 giugno Parte_2
2011 a Newport Beach, County Orange, California (USA) (docc.39-40-41), rappresentati nel presente giudizio dai genitori in quanto ancora minorenni.
- Linea di discendenza di Controparte_1
è nata a [...], Pierce County, Washington (USA) il 10 febbraio 1974 (doc.42) ed
[...] in data 24 gennaio 1996 a Cambridge, County Middlesex, Massachusetts (USA), ha contratto matrimonio con dal quale ha divorziato giudizialmente nel luglio 2005 (doc.45-49 e 50). In Persona_17 costanza del loro matrimonio è nato, a Philadelphia, County Philadelphia, Pennsylvania (USA) l'8 agosto
1999 l'odierno ricorrente (docc.46-47 e 48). Controparte_2
Dal successivo matrimonio contratto il 15 gennaio 2011 a Captiva, County Lee, Florida (USA), da
[...] con , (doc.51), è nata il [...] a [...], New York (USA), CP_1 Persona_1
l'odierna ricorrente , (docc. 52-53 e 54), minorenne rappresentata nel presente Controparte_3 giudizio dai genitori come da procura in atti.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Pag. 7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i Parte_3 di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367,
Roma, 09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 8 di 8
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 4825/2024 R.G. promosso da c.f. , nato a [...], Pierce County, Washington Parte_1 CodiceFiscale_1
(USA) il 30 giugno 1942, residente a 13525 Twin Lakes Dr. E., Graham, WA 98338, USA;
[...]
c.f. , nata a [...], Pierce County, Washington (USA) il 10 CP_1 CodiceFiscale_2 febbraio 1974, residente in 56 Lincoln Ave, Ardsley, NY , USA;
, c.f. C.F._3 Controparte_2
, nato a [...], County Philadelphia, Pennsylvania (USA) l'8 agosto CodiceFiscale_4
1999 residente in 56 Lincoln Ave, Ardsley, NY 10502, USA;
, c.f. Controparte_3 [...]
, nata a [...], New York (USA) il 21 luglio 2013, residente in 56 Lincoln C.F._5
Ave, Ardsley, NY , USA, minorenne rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3
e c.f. , nata a Controparte_1 Persona_1 Controparte_4 CodiceFiscale_6
Tacoma, Pierce County, Washington (USA) il 23 novembre 1970, residente in 84 Remington Lane,
Aliso Viejo, CA 92656, USA;
, c.f. , nato a Controparte_5 CodiceFiscale_7
Laguna Hills, County Orange, California (USA) l'11 giugno 2008, residente in 84 Remington Lane,
Aliso Viejo, CA 92656, USA, minorenne rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e;
, c.f. Controparte_4 Persona_2 Controparte_6 [...]
, nato a [...], County Orange, California (USA) il 13 settembre 2009, residente in 84 C.F._8
Remington Lane, Aliso Viejo, CA 92656, USA, rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e;
, c.f. Controparte_4 Persona_2 Parte_2 [...]
, nato a [...], County Orange, California (USA) il 3 giugno 2011, C.F._9 residente in 84 Remington Lane, Aliso Viejo, CA 92656, USA, rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e , tutti con il patrocinio Controparte_4 Persona_2 dell'Avv. Alessandra Stefania Galligani del foro di Pistoia, c.f. , presso lo CodiceFiscale_10 studio della quale in via Della Ralla, n. 15, Chiesina Uzzanese, 51013 (PT), sono elettivamente domiciliati come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_7 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Pag. 1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da note di trattazione: “Nel merito Accertare e dichiarare lo status di cittadine italiane iure sanguinis delle ricorrenti: - nato a [...], Parte_1
Pierce County, Washington (USA) il 30 giugno 1942; nata a [...], Pierce Controparte_1
County, Washington (USA) il 10 febbraio 1974; - , nato a [...], Controparte_2
County Philadelphia, Pennsylvania (USA) l'8 agosto 1999; - , nata a [...]
Manhattan, New York (USA) il 21 luglio 2013; - nata a [...], Pierce County, Controparte_4
Washington (USA) il 23 novembre 1970; , nato a [...], County Controparte_5
Orange, California (USA) l'11 giugno 2008; - , nato a [...], County Controparte_6
Orange, California (USA) il 13 settembre 2009; - , nato a [...], Parte_2
County Orange, California (USA) il 3 giugno 2011 in quanto discendenti diretti dei cittadini italiani
e e, per l'effetto, ordinare al Persona_3 Persona_4 Controparte_7
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti nonché alla comunicazione alle Autorità consolari competenti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 22/04/2024 i ricorrenti, cittadini statunitensi, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti della coppia di coniugi italiani e il primo nato a [...], il [...] da Persona_3 Persona_4 Per_5
e (docc.2-3); la seconda nata a [...], il [...] da
[...] Persona_6 Persona_7
(docc. 4-5), sposatisi a Buti (PI) il 4 aprile 1909 – nell'atto lo sposo veniva
[...] CP_8 qualificato come “vedovo” a seguito dello scioglimento di un primo matrimonio contratto nel 1906 per decesso della sposa- dopo poco trasferitisi negli Stati Uniti d'America dove hanno vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.6-7-8-9 10-11-12-13-14-15-16 e 17).
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 04/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione scritta il 30/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 30/01/2025 al convenuto
[...]
presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze. Poiché il convenuto non si è costituito in CP_7 giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_7 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli
Pag. 3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dalla coppia di coniugi italiani e per il tramite della loro figlia Persona_3 Persona_4 Per_8
registrata erroneamente alla nascita come “ (doc. 18), nata negli Stati Uniti
[...] Persona_9
d'America nel 1918 ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1939 la quale, in forza delle leggi del tempo, non avrebbe potuto conservare né trasmettere la cittadinanza al figlio ed odierno ricorrente nato anch'egli in epoca precostituzionale e dal quale discendono gli altri Parte_1 ricorrenti, (doc.20).
Considerato che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, la coppia di coniugi italiani formata da e Persona_3 [...] emigrava negli Stati Uniti d'America dove il marito era noto come “ Persona_4 Per_10 mentre la moglie vedeva “americanizzato” il suo nome in quello di Per_3 Persona_11
Dall'unione coniugale dei predetti nasceva a Tacoma, Pierce County, Washington (USA) in data 21 maggio 1918 la figlia che alla nascita veniva registrata erroneamente come Persona_8 Per_9
(doc.18).
[...]
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che
Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di Persona_12
per i quali si è verificato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca
[...] precostituzionale. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
Pag. 5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha acquisito al momento della nascita la Persona_8 Persona_9 cittadinanza italiana trasmessale dal padre, ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 555 del 1912, ma è stata anche in grado di conservarla e trasmetterla al figlio il quale, in Parte_1 mancanza di emergenze di segno contrario, ha potuto trasmetterla ai suoi discendenti che hanno agito con lui nel presente giudizio.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e di traduzione, risulta che i coniugi italiani e Persona_12
( non si naturalizzarono mai statunitensi. Il marito risulta Per_4 Persona_4 Persona_11 aver presentato nel 1919 e nel 1942 due distinte domande di naturalizzazione che però non ebbero alcun seguito come attestato nelle dichiarazioni di inesistenza di atti di naturalizzazione a suo nome rilasciati dalla competente Autorità statunitense (USCIS), (docc.10-11), dalla registrazione quale soggetto “straniero” del 3.01.1951, (doc.12) e dal certificato di morte riversati in giudizio (doc.13).
Per quanto riguarda la moglie è stata prodotta attestazione di inesistenza di atti di naturalizzazione a suo nome, sempre rilasciata dalla statunitense USCIS oltre al certificato di morte, (doc. 14-15 e 16).
Dalla unione coniugale dei suddetti nasceva a Tacoma, Pierce County, Washington (USA) in data 21 maggio 1918 la figlia ( , (doc.18), la quale In data 22 luglio 1939 a Persona_8 Persona_9
Tacoma, Pierce County, Washington (USA), contraeva matrimonio con (doc. Persona_13
19 dove viene indicata come . Da questa unione nasceva in data 30 giugno 1942 a Persona_8
Tacoma, Pierce County, Washington (USA) l'odierno ricorrente (doc. 20) il Parte_1 quale, a sua volta, in data 13 dicembre 1969 a Marysville, County Snohomish, Washington (USA), contraeva matrimonio con (doc. 21), con la quale generava le odierne ricorrenti Persona_14
e che hanno dato vita a due distinti rami di discendenza. Controparte_4 Persona_15
- Linea di discendenza di Controparte_4
è nata a [...], Pierce County, Washington (USA) il 23 novembre 1970 (doc.
[...]
25); ha contratto matrimonio il 3 settembre 1993 a Elkton, County Cecil, Maryland (USA), con
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(doc.28), dal quale ha divorziato giudizialmente il 26 aprile 2004, (docc. Persona_16
29-30). Successivamente ha contratto un nuovo matrimonio con Controparte_4 Persona_2
in data 12 ottobre 2006 preso il Comune di Siena (SI) (docc.31-32). e 28). Dalla loro unione
[...] sono nati i ricorrenti: , l'11 giugno 2008 a Laguna Hills, County Controparte_5
Orange, California (USA) (doc.33-34 e 35); , il 13 settembre 2009 Controparte_6
a Irvine, County Orange, California (USA) (doc.36-37-38) e , il 3 giugno Parte_2
2011 a Newport Beach, County Orange, California (USA) (docc.39-40-41), rappresentati nel presente giudizio dai genitori in quanto ancora minorenni.
- Linea di discendenza di Controparte_1
è nata a [...], Pierce County, Washington (USA) il 10 febbraio 1974 (doc.42) ed
[...] in data 24 gennaio 1996 a Cambridge, County Middlesex, Massachusetts (USA), ha contratto matrimonio con dal quale ha divorziato giudizialmente nel luglio 2005 (doc.45-49 e 50). In Persona_17 costanza del loro matrimonio è nato, a Philadelphia, County Philadelphia, Pennsylvania (USA) l'8 agosto
1999 l'odierno ricorrente (docc.46-47 e 48). Controparte_2
Dal successivo matrimonio contratto il 15 gennaio 2011 a Captiva, County Lee, Florida (USA), da
[...] con , (doc.51), è nata il [...] a [...], New York (USA), CP_1 Persona_1
l'odierna ricorrente , (docc. 52-53 e 54), minorenne rappresentata nel presente Controparte_3 giudizio dai genitori come da procura in atti.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Pag. 7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i Parte_3 di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367,
Roma, 09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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