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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2821/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17483/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Cupa Vicinale Terracina Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco , 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259021258968000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2836/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 2.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 202590212589 68 000, ricevuta in data 4.9.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anni d'imposta 2007 e 2011, per l'importo complessivo di € 582,58. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e/ degli atti presupposti. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 13.1.2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, deducendo e documentando l'avvenuta notifica delle prodromiche cartelle esattoriali n., 07120110250701152000, afferente all'anno 23007, e n.
07120160085180265000, afferente all'anno 2011. Documentava, altresì, l'avvenuta notifica di ulteriori molteplici atti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali rappresentato 07120239033197172000 e n. dalla intimazione di pagamento n. 07120239033197172000 e n. 07120239021466438000, rispettivamente relative alle menzionate due cartelle.
In data 19.12.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, deducendo e documentando l'avvenuta regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
All'udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione esattoriale in data 4.9.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 2.10.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali nonché degli avvisi di accertamento all'origine della pretesa fiscale.
Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144;
Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta regolare notifica di entrambi gli avvisi di accertamento all'origine della odierna controversia, eseguita in data 24.5.2014, a mani proprie della ricorrente. Sotto tale profilo, pertanto, l'eccepita illegittimità della intimazione impugnata si manifesta destituita di fondamento.
Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha anch'essa contestato l'eccepita l'illegittimità dell'intimazione, per pretesa omessa notifica di atti prodromici (infondata, come testé rilevato), contestando, altresì, l'intervenuta maturazione del termine triennale di prescrizione, per effetto della notifica di molteplici atti interruttivi e, segnatamente, quanto all'annualità 2007, delle intimazioni n. 07120159034227806000, eseguita in data 16/10/2015; n. 07120189010041275000, eseguita in data 28/06/2018; n. 07120199046432259000 eseguita in data 18/11/2019, n. 07120239033197172000, eseguita in data 18/10/2023. Quanto all'annualità 2011 delle intimazioni n.
07120199046432259000 eseguita in data 18/11/2019, e n. 07120239021466438000, eseguita in data
13/07/2023. Al riguardo, ritiene questo Giudice – soffermando l'attenzione sulle intimazioni n.
07120239033197172000 e n. 07120239021466438000, essendo le uniche idonee a validamente ed efficacemente interrompere il decorso del termine triennale di prescrizione – che entrambi i menzionati atti risultano notificati, rispettivamente in data 13.7.2023 e 18.10.2023 a mani del portiere dello stabile di residenza della odierna parte ricorrente. Per entrambe le intimazioni, tuttavia, non si rinviene in atti la notifica della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. (cfr. Cass. 30.6.2008 n. 17915; n. 4384/2025)
Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione tra le parti le spese giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso ritualmente notificato in data
2.10.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2026.
IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17483/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Cupa Vicinale Terracina Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco , 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259021258968000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2836/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 2.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 202590212589 68 000, ricevuta in data 4.9.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anni d'imposta 2007 e 2011, per l'importo complessivo di € 582,58. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e/ degli atti presupposti. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 13.1.2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, deducendo e documentando l'avvenuta notifica delle prodromiche cartelle esattoriali n., 07120110250701152000, afferente all'anno 23007, e n.
07120160085180265000, afferente all'anno 2011. Documentava, altresì, l'avvenuta notifica di ulteriori molteplici atti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali rappresentato 07120239033197172000 e n. dalla intimazione di pagamento n. 07120239033197172000 e n. 07120239021466438000, rispettivamente relative alle menzionate due cartelle.
In data 19.12.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, deducendo e documentando l'avvenuta regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
All'udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione esattoriale in data 4.9.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 2.10.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali nonché degli avvisi di accertamento all'origine della pretesa fiscale.
Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144;
Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta regolare notifica di entrambi gli avvisi di accertamento all'origine della odierna controversia, eseguita in data 24.5.2014, a mani proprie della ricorrente. Sotto tale profilo, pertanto, l'eccepita illegittimità della intimazione impugnata si manifesta destituita di fondamento.
Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha anch'essa contestato l'eccepita l'illegittimità dell'intimazione, per pretesa omessa notifica di atti prodromici (infondata, come testé rilevato), contestando, altresì, l'intervenuta maturazione del termine triennale di prescrizione, per effetto della notifica di molteplici atti interruttivi e, segnatamente, quanto all'annualità 2007, delle intimazioni n. 07120159034227806000, eseguita in data 16/10/2015; n. 07120189010041275000, eseguita in data 28/06/2018; n. 07120199046432259000 eseguita in data 18/11/2019, n. 07120239033197172000, eseguita in data 18/10/2023. Quanto all'annualità 2011 delle intimazioni n.
07120199046432259000 eseguita in data 18/11/2019, e n. 07120239021466438000, eseguita in data
13/07/2023. Al riguardo, ritiene questo Giudice – soffermando l'attenzione sulle intimazioni n.
07120239033197172000 e n. 07120239021466438000, essendo le uniche idonee a validamente ed efficacemente interrompere il decorso del termine triennale di prescrizione – che entrambi i menzionati atti risultano notificati, rispettivamente in data 13.7.2023 e 18.10.2023 a mani del portiere dello stabile di residenza della odierna parte ricorrente. Per entrambe le intimazioni, tuttavia, non si rinviene in atti la notifica della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. (cfr. Cass. 30.6.2008 n. 17915; n. 4384/2025)
Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione tra le parti le spese giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso ritualmente notificato in data
2.10.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2026.
IL GIUDICE dr. Francesco Abete