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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 7194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7194 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 25.09.2025 trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9694/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusto procura in atti , dall'avv.to Marino
Parte_1
RI e dall'avv.to Viggiano Enrico
Ricorrente
E
in persona del rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Elberti, CP_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato nel periodo dal 26.11.2007 al 31.3.2019 alle dipendenze della che il contratto di lavoro CP_2 veniva ceduto a far tempo dall'1.4.2019 alla The IN Slot S.p.A.; che il rapporto di lavoro si risolveva in data 23.7.2021 a seguito di licenziamento collettivo e che non aveva percepito nulla a titolo di T.F.R., pari ad Euro 19.177,49; che la The IN Slot S.p.A. veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di
Napoli con sentenza n. 14/2022 depositata in data 11.2.2022; che il fallimento veniva chiuso per mancanza di attivo senza che il credito venisse ammesso al passivo fallimentare.
Tutto ciò premesso, argomentando in diritto circa l'esistenza di un'obbligazione a carico del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982 per il pagamento del T.F.R. chiedeva all'intestato Tribunale di CP_1 : “- accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato prima alle dipendenze della società CP_3
e poi, con cessione del contratto, alle dipendenze della società The king slot spa per un periodo continuativo che è andato dal 26.11.2007 al 23.7.2021; - accertare e dichiarare che la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con la qualifica di impiegata qualificata, V livello retributivo del CCNL conf commercio che è stato applicato al rapporto di lavoro de quo;
- accertare e dichiarare che il 23.7.2021 la ricorrente è stata sottoposta alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione della attività societaria;
- accertare e dichiarare che con sentenza n° 14/22 la società The IN Slot spa, già in liquidazione, è stata dichiarata fallita;
- accertare e dichiarare che nonostante il deposito della domanda di ammissione allo stato passivo ed il parere favorevole del curatore, il Tribunale di Napoli, in data 11.09.2022 comunica alle parti la chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo fallimentare;
- accertare
e dichiarare che la domanda presentata al Fondo di garanzia da parte della ricorrente per CP_1 ottenere il pagamento del TFR è stata respinta;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha depositato ben due ricorsi al Comitato provinciale entrambi considerati irricevibili così come specificato in decreto;
- alla luce di quanto sopra accertare e dichiarare comunque la validità del deposito del ricorso al Comitato provinciale oppure in subordine concedere alla parte termine per la riproposizione dello stesso;
- accertare e dichiarare che anche in caso di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo fallimentare, il lavoratore, per tutte le motivazioni espresse in ricorso, ha comunque diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, così come indicato nel CUD allegato al presente ricorso, ha diritto di ottenere a titolo di
TFR il pagamento di una somma pari ad euro 19177,49 - condannare pertanto l' in persona del CP_1 suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede della stessa in Roma alla via Ciro il Grande n° 21 nonché presso la sede territoriale dello stesso in Napoli alla via A. De Gasperi n° 55 al pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 19177,49 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
- In CP_ subordine condannare l' al pagamento in favore della ricorrente ed a titolo di TFR di una somma diversa da determinarsi in corso di causa” il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, in quanto il presunto credito per TFR non era stato accertato in un titolo esecutivo giudiziario e richiamando plurimi precedenti giurisprudenziali insisteva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate le relative note dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è infondata e va rigettata .
La parte ricorrente ha agito in giudizio richiedendo la condanna dell' Fondo di Garanzia ex CP_4 lege 297/1982 al pagamento della somma di euro 19.712,49 maturata a titolo di TFR in relazione al rapporto di lavoro svolto dal 26.11.2007 al 31.3.2019 alle dipendenze della e per effetto CP_2 di cessione dall'1.4.2019 alle dipendenze della The IN Slot S.p.A..
E' pacifico oltre che documentalmente provato che il rapporto di lavoro si è risolto in data 23.7.2021 per licenziamento collettivo, che la The IN Slot S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Napoli con sentenza n. 14/2022 depositata in data 11.2.2022, che il fallimento è stato chiuso in data
12.01.2023 per mancanza di attivo (ex art. 102 comma 1 L.F.) senza che il credito vantato dall'odierna ricorrente venisse ammesso al passivo fallimentare, in quanto l'ultimo atto della curatela
è consistito nella mera proposta di ammissione al passivo (cfr. comunicazione del curatore del
11.5.2022, successiva comunicazione del curatore dell'11.09.2022, decreto di chiusura del
Fallimento del 12.01.2023 in fascicolo parte ricorrente).
È altrettanto pacifico che la parte ricorrente non sia in possesso di un titolo esecutivo giudiziario contenente l'accertamento del diritto di credito, pari alla somma di euro 19.172,49 a titolo di TFR, nei confronti della The IN Slot .s.p.a.
Orbene, la mancanza di tale titolo esecutivo giudiziale preclude alla parte ricorrente la possibilità di CP_ accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982 alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 23620/2025) espressi in fattispecie pienamente sovrapponibile a quella in esame.
Invero, la Suprema Corte - nel rammentare che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - ha costantemente affermato che "l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro" (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass., sez. CP_1 lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto15 delle Ragioni della decisione;
nello stesso senso, Cass. Sez.VI-
L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 129).
La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra
"un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario" e non si configura come
"un onere inutile e inutilmente dispendioso" (sentenza n. 1886 - del 2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031). Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso "esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito" concernente il TFR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).
Si è del pari ricordato che in senso contrario non possono essere invocate le pronunce della Suprema
Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, "la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro" (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione). L'aleatorietà delle azioni esecutive, che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono in risalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
La legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284). La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' , in quanto gestore CP_1 del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali
(cfr. Cass. 28/01/2025 n. 1934).
In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di un titolo che accerti il credito neppure è preclusa dall'estinzione della società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei
Motivi della decisione), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
In sostanza l'accertamento del credito è elemento costitutivo dell'accesso al Fondo che deve preesistere alla presentazione della domanda al Fondo stesso.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1934 del 2025) "Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell' , chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del CP_5 trattamento insoluto, "ove non sussista contestazione in materia" (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982). Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la "finalità istituzionale" (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del
1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori" (così, da ultimo oltre a quella citata v. Cass. 27/01/2025 n. 1864, 18/02/2025n. 4262 e inoltre, ex a/iis Cass.
03/09/2024 n. 23581).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della particolarità della questione trattata le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando così provvede :
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 13.10.2025
Il Gl
Dott.ssa Daniela Ammendola
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 25.09.2025 trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9694/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusto procura in atti , dall'avv.to Marino
Parte_1
RI e dall'avv.to Viggiano Enrico
Ricorrente
E
in persona del rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Elberti, CP_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato nel periodo dal 26.11.2007 al 31.3.2019 alle dipendenze della che il contratto di lavoro CP_2 veniva ceduto a far tempo dall'1.4.2019 alla The IN Slot S.p.A.; che il rapporto di lavoro si risolveva in data 23.7.2021 a seguito di licenziamento collettivo e che non aveva percepito nulla a titolo di T.F.R., pari ad Euro 19.177,49; che la The IN Slot S.p.A. veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di
Napoli con sentenza n. 14/2022 depositata in data 11.2.2022; che il fallimento veniva chiuso per mancanza di attivo senza che il credito venisse ammesso al passivo fallimentare.
Tutto ciò premesso, argomentando in diritto circa l'esistenza di un'obbligazione a carico del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982 per il pagamento del T.F.R. chiedeva all'intestato Tribunale di CP_1 : “- accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato prima alle dipendenze della società CP_3
e poi, con cessione del contratto, alle dipendenze della società The king slot spa per un periodo continuativo che è andato dal 26.11.2007 al 23.7.2021; - accertare e dichiarare che la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con la qualifica di impiegata qualificata, V livello retributivo del CCNL conf commercio che è stato applicato al rapporto di lavoro de quo;
- accertare e dichiarare che il 23.7.2021 la ricorrente è stata sottoposta alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione della attività societaria;
- accertare e dichiarare che con sentenza n° 14/22 la società The IN Slot spa, già in liquidazione, è stata dichiarata fallita;
- accertare e dichiarare che nonostante il deposito della domanda di ammissione allo stato passivo ed il parere favorevole del curatore, il Tribunale di Napoli, in data 11.09.2022 comunica alle parti la chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo fallimentare;
- accertare
e dichiarare che la domanda presentata al Fondo di garanzia da parte della ricorrente per CP_1 ottenere il pagamento del TFR è stata respinta;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha depositato ben due ricorsi al Comitato provinciale entrambi considerati irricevibili così come specificato in decreto;
- alla luce di quanto sopra accertare e dichiarare comunque la validità del deposito del ricorso al Comitato provinciale oppure in subordine concedere alla parte termine per la riproposizione dello stesso;
- accertare e dichiarare che anche in caso di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo fallimentare, il lavoratore, per tutte le motivazioni espresse in ricorso, ha comunque diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, così come indicato nel CUD allegato al presente ricorso, ha diritto di ottenere a titolo di
TFR il pagamento di una somma pari ad euro 19177,49 - condannare pertanto l' in persona del CP_1 suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede della stessa in Roma alla via Ciro il Grande n° 21 nonché presso la sede territoriale dello stesso in Napoli alla via A. De Gasperi n° 55 al pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 19177,49 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
- In CP_ subordine condannare l' al pagamento in favore della ricorrente ed a titolo di TFR di una somma diversa da determinarsi in corso di causa” il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, in quanto il presunto credito per TFR non era stato accertato in un titolo esecutivo giudiziario e richiamando plurimi precedenti giurisprudenziali insisteva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate le relative note dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è infondata e va rigettata .
La parte ricorrente ha agito in giudizio richiedendo la condanna dell' Fondo di Garanzia ex CP_4 lege 297/1982 al pagamento della somma di euro 19.712,49 maturata a titolo di TFR in relazione al rapporto di lavoro svolto dal 26.11.2007 al 31.3.2019 alle dipendenze della e per effetto CP_2 di cessione dall'1.4.2019 alle dipendenze della The IN Slot S.p.A..
E' pacifico oltre che documentalmente provato che il rapporto di lavoro si è risolto in data 23.7.2021 per licenziamento collettivo, che la The IN Slot S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Napoli con sentenza n. 14/2022 depositata in data 11.2.2022, che il fallimento è stato chiuso in data
12.01.2023 per mancanza di attivo (ex art. 102 comma 1 L.F.) senza che il credito vantato dall'odierna ricorrente venisse ammesso al passivo fallimentare, in quanto l'ultimo atto della curatela
è consistito nella mera proposta di ammissione al passivo (cfr. comunicazione del curatore del
11.5.2022, successiva comunicazione del curatore dell'11.09.2022, decreto di chiusura del
Fallimento del 12.01.2023 in fascicolo parte ricorrente).
È altrettanto pacifico che la parte ricorrente non sia in possesso di un titolo esecutivo giudiziario contenente l'accertamento del diritto di credito, pari alla somma di euro 19.172,49 a titolo di TFR, nei confronti della The IN Slot .s.p.a.
Orbene, la mancanza di tale titolo esecutivo giudiziale preclude alla parte ricorrente la possibilità di CP_ accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982 alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 23620/2025) espressi in fattispecie pienamente sovrapponibile a quella in esame.
Invero, la Suprema Corte - nel rammentare che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - ha costantemente affermato che "l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro" (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass., sez. CP_1 lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto15 delle Ragioni della decisione;
nello stesso senso, Cass. Sez.VI-
L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 129).
La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra
"un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario" e non si configura come
"un onere inutile e inutilmente dispendioso" (sentenza n. 1886 - del 2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031). Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso "esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito" concernente il TFR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).
Si è del pari ricordato che in senso contrario non possono essere invocate le pronunce della Suprema
Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, "la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro" (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione). L'aleatorietà delle azioni esecutive, che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono in risalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
La legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284). La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' , in quanto gestore CP_1 del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali
(cfr. Cass. 28/01/2025 n. 1934).
In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di un titolo che accerti il credito neppure è preclusa dall'estinzione della società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei
Motivi della decisione), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
In sostanza l'accertamento del credito è elemento costitutivo dell'accesso al Fondo che deve preesistere alla presentazione della domanda al Fondo stesso.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1934 del 2025) "Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell' , chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del CP_5 trattamento insoluto, "ove non sussista contestazione in materia" (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982). Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la "finalità istituzionale" (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del
1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori" (così, da ultimo oltre a quella citata v. Cass. 27/01/2025 n. 1864, 18/02/2025n. 4262 e inoltre, ex a/iis Cass.
03/09/2024 n. 23581).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della particolarità della questione trattata le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando così provvede :
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 13.10.2025
Il Gl
Dott.ssa Daniela Ammendola