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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Controparte_1
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Luca Giudice (C.F.: e C.F._1 dall'avv. Angela Di Giorgi (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo nella via Principe di
Belmonte, 3 n. 77/B attrice contro
(c.f. in persona del Direttore Affari Controparte_2 P.IVA_2
Legali dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola CP_3
(c.f. ), che elegge domicilio in Milano alla Via Privata Cesare C.F._3
Battisti n. 2
convenuta Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'attrice: NEL MERITO Ritenere e dichiarare che la Società non ha dato risposta e seguito al
Controparte_2 reclamo avanzato dall'attrice, per i fatti di cui alla narrativa, e per l'effetto; condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della somma
Controparte_2 di € 1.190,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per mancata risposta al reclamo all'uopo avanzato a titolo di indennizzo automatico contrattualmente regolamentato. Ritenere e dichiarare che la Società non abbia attivato l'utenza
Controparte_2 telefonica numero 0916125643 richiesto dall'odierna attrice, per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto: condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della somma
Controparte_2 di € 7.290,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per la mancata attivazione della linea telefonica in esame, a titolo di indennizzo automatico e normativamente previsto dalla stessa Carta dei Servizi della convenuta;
Ritenere e dichiarare che la Società abbia proceduto con ampio ritardo Controparte_2 al trasloco dell'utenza telefonica numero 0916253543, richiesto dall'odierna attrice, per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto
Condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 somma di € 3.120,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per il ritardo di oltre 10 mesi nel trasloco della linea telefonica in esame, a titolo di indennizzo automatico e normativamente previsto dalla stessa Carta dei Servizi della convenuta;
Ritenere e dichiarare che la Società non abbia attivato 4 (quattro) Controparte_2 numerazioni di interni fissi, sui 7 (sette) richiesti dall'odierna attrice, per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto: condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_2 di € 29.160,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per la mancata attivazione delle quattro numerazioni interne in esame, a titolo di indennizzo automatico e normativamente previsto dalla stessa Carta dei Servizi della convenuta;
Ritenere e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che a seguito della condotta contrattuale della società convenuta, non improntata ai canoni di buona fede e correttezza,
l'odierna attrice abbia subito ingenti danni qualificabili sia in termini di danno emergente, liquidabile in € 555,07, che di lucro cessante, liquidabile in € 69.531,73, e conseguentemente condannare la società al risarcimento del danno così come quantificato Controparte_2 al precedente punto, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, per l'importo complessivo di € 70.086,80, per quanto esposto in narrativa.
pag. 2 di Con vittorie di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali del 15% ex art. 2 D.M. del 10/03/2014 n. 55.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Nel merito respingere le domande tutte proposte dall'attrice siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
2. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
(d'ora in avanti anche solo Controparte_1 [...]
”) aveva proposto opposizione avanti il Giudice di pace di Milano avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 28558/19, contestando il credito di € 2.663,87 vantato da
(d'ora in poi anche solo ) a titolo di Controparte_2 CP_2
mancato pagamento di quattro fatture relative ai corrispettivi di un contratto per la fornitura di servizi di telefonia e ADSL, allegando l'inadempimento della creditrice a una serie di obblighi contrattuali e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento degli indennizzi contrattualmente pattuiti per disservizi e ritardi asseritamente verificatisi nel corso del rapporto contrattuale, nonché il risarcimento del maggior danno derivante da tali inadempimenti, per un importo complessivo quantificato in € 120.000,00 circa.
Il Giudice di Pace di Milano inizialmente adito, con sentenza non definitiva del
9.10.2021 e ordinanza emessa nella medesima data, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, assegnando i termini per la riassunzione della causa dinanzi al pag. 3 di Tribunale di Milano, trattenendo presso di sé la causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e contestualmente sospendendola ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Pertanto, con atto di citazione in riassunzione notificato alla controparte il
26.10.2021, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare Controparte_1
al pagamento in proprio favore degli indennizzi contrattualmente previsti CP_2
dalla carta dei servizi e spettanti in conseguenza degli asseriti disservizi e CP_2
ritardi, nonché al risarcimento del maggior danno derivante da tali inadempimenti.
Tenutasi la prima udienza in data 20.04.2022, la giudice allora procedente ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 17.11.2022 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con successiva ordinanza del 9.01.2023 la giudice ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 91 co. 1 secondo periodo c.p.c., una proposta conciliativa di definizione del giudizio mediante il pagamento, da parte di della somma onnicomprensiva di € 1.100,00, con integrale CP_2
compensazione tra le parti delle spese di lite;
ha quindi fissato l'udienza del
18.5.2023, disponendo la comparizione personale delle parti.
A tale udienza, preso atto della volontà di parte attrice di non aderire alla proposta conciliativa, il Tribunale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
10.4.2024, successivamente rinviata al 19.06.2024 dalla scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024.
Con ordinanza del 28.06.2024 la causa è stata rimessa in decisione, con concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nei termini concessi, sono stati depositati gli scritti difensivi finali dalla sola convenuta, avendo omesso parte attrice in riassunzione il deposito di comparsa conclusionale e replica.
pag. 4 di 2. Nel proprio atto di citazione la società attrice nata dalla fusione Controparte_1
delle società e deduce di aver stipulato con Controparte_4 CP_1 CP_2
un contratto di fornitura di servizio voce e Adsl con migrazione e portabilità delle linee telefoniche n. 091/582821 e n. 091/6125643, già in uso a aderendo CP_1 all'offerta “Soluzione Ufficio Iperfibra” al costo di € 63,50 + I.V.A., che prevedeva anche la attivazione di sette numeri fissi.
Deduce inoltre che in data 18/10/2017, con separato modulo di cessione del contratto, aveva richiesto in proprio favore il trasloco delle linee telefoniche n. 091/7301385 e n. 091/6253543, già di titolarità della Controparte_4
Gli obblighi contrattualmente assunti da non sarebbero stati rispettati alla CP_2
luce:
- della mancata attivazione dell'utenza telefonica n. 091/6125643;
- del mancato trasferimento dell'utenza n. 091/7301385;
- del ritardo di dieci mesi nell' attivazione dell'utenza 091/6253543;
- del ritardo di un mese nell'attivazione dell'utenza n. 091/582821;
- del mancato funzionamento di quattro dei sette numeri fissi interni previsti contrattualmente;
- dell'addebito di un canone mensile diverso da quello pattuito.
Deduce inoltre di aver effettuato disdetta dal contratto in data 12.11.2018, in conseguenza dei reiterati inadempimenti, nonché di aver proposto reclamo in data
15.02.2019 tramite l'Associazione Alleanza e Tutela Consumatori contro la richiesta da parte di del pagamento della fattura n. AL00008249, in quanto CP_2 ricomprendente costi a titolo di recesso anticipato che l'odierna attrice riteneva non dovuti in conseguenza del disservizio subito.
Deduce infine di aver avviato un procedimento di conciliazione obbligatorio ex art. 3 della Delibera AgCom 203/18/CONS, presso il Co.re.Com Sicilia.
pag. 5 di In conseguenza dei contestati inadempimenti, chiede la condanna Controparte_1
della convenuta al pagamento degli indennizzi previsti nella parte terza della Carta dei Servizi (all. 16 atto di citazione) per le ipotesi di mancato rispetto degli CP_2 standard di qualità del servizio da parte dell'operatore telefonico, e in particolare domanda:
- l'indennizzo giornaliero di €5,00 per mancata risposta al reclamo avanzato da parte attrice per 238 giorni per un importo totale di € 1.190,00;
- l'indennizzo giornaliero di €10,00 per mancata attivazione delle linee telefoniche 0916125643 e 0917301385, ciascuna con un ritardo di 729 giorni e per importo di € 7.290,00 e quindi per un totale di € 14.580,00;
- l'indennizzo giornaliero di € 10,00 per ritardo nel trasloco dell'utenza telefonica n. 0916253543 per 312 giorni: per importo totale di € 3.120,00;
- l'indennizzo giornaliero di €10,00 per mancata attivazione di quattro numeri fissi interni per 729 giorni, per un importo totale di € 29.160,00.
L'attrice, inoltre, propone domanda di risarcimento del maggior danno originato dall'inadempimento di e lo quantifica in € 555,07 a titolo di danno CP_2 emergente, rappresentato dall'avvenuto pagamento di fatture relative alla fornitura di servizi non usufruiti e in € 69.531,73 a titolo di lucro cessante, calcolato sulla base della differenza tra gli incassi ottenuti dall'attrice nel periodo in cui si è registrato il disservizio da parte della società convenuta e quelli ottenuti nel periodo in cui il servizio telefonico era stato erogato regolarmente da altro operatore.
3. La convenuta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto delle domande attoree, deducendo, in primo luogo, la limitazione della responsabilità del somministratore di utenza telefonica ai sensi delle clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di
Contratto (doc. 3 comparsa di risposta), che escludono rispettivamente la responsabilità di nei confronti del cliente sia in casi di forza maggiore che CP_2
per danni, diretti e indiretti, connessi alla mancata o difettosa erogazione del servizio.
pag. 6 di In ogni caso evidenzia che il rapporto tra le parti deve intendersi regolato CP_2
unicamente dal contratto stipulato inter partes e che non assumono rilievo a tal fine gli accordi sottoscritti da agenti privi del potere di rappresentanza della CP_2
convenuta, potendosi qualificare tali pattuizioni unicamente come promesse del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c..
A tal riguardo richiama l'art.
1.3 delle Condizioni Generali di Contratto, che sancisce la prevalenza del contratto su “ogni diverso accordo e/o pattuizione” che non sia stato approvato specificamente per iscritto.
Da ciò deriverebbe, secondo la carenza della propria legittimazione CP_2
passiva, non essendo ad essa riconducibili gli accordi aggiuntivi aventi a oggetto la compatibilità tecnica dei servizi resi ed essendo inefficaci nei propri confronti proposte contrattuali riferite a costi diversi e più favorevoli di quelli contrattualmente previsti.
Nel merito la convenuta chiede di dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in quanto attribuisce la causa del mancato espletamento delle richieste relative alla migrazione e all'attivazione delle utenze telefoniche ad alcune problematiche imputabili alla stessa società attrice.
A tal riguardo afferma che:
- la pratica di subentro nel contratto, dopo essere stata presa in carico, era stata successivamente eliminata in fase di verifica del credito, risultando la controparte economicamente inaffidabile in quanto insolvente nei confronti di per un importo di € 557,96; specifica,, a tal riguardo, che il diritto CP_2
di di rifiutare la Proposta contrattuale da soggetto inadempiente nei CP_2
propri confronti è espressamente prevista dall'art.
2.3 delle Condizioni
Generali di Contratto;
- la Partita Iva indicata dall'attrice non coincideva con quella oggetto della fattura associata alla richiesta di importazione, in quanto l'attrice aveva pag. 7 di chiesto il subentro delle utenze prima di aver modificato i propri dati anagrafici presso il sistema CP_2
Con riguardo alla migrazione delle due utenze telefoniche di linea fissa afferma che l'importazione era stata correttamente eseguita in data 21.10.2017.
Quanto alla mancata attivazione dei dispositivi telefonici collegati alle utenze n.
091582821 e 0916125643, invece, rileva che sarebbe stato onere della cliente procedere con la semplice operazione di allacciamento delle linee telefoniche;
a prova del proprio adempimento sottolinea infine che dalle fatture emesse da CP_2
emergerebbe un copioso traffico telefonico e, quindi, il pieno utilizzo dei servizi erogati da parte della convenuta.
Venendo alle pretese indennitarie di parte attrice, rileva preliminarmente CP_2 che, essendo gli indennizzi previsti nell'Allegato A della delibera 73/11/CONS così come sostituita dalla delibera n. 347/18/CONS, gli unici soggetti autorizzati ad applicarli sarebbero l'OM e i Co.Re.Com da essa delegati, dovendosi escludere conseguentemente la legittimazione a tal fine dell'autorità giudiziaria.
In secondo luogo, deduce che, rappresentando gli indennizzi una liquidazione preventiva e omnicomprensiva dei danni, essi non possono essere domandati cumulativamente al risarcimento. Chiede inoltre di dichiarare l'attrice decaduta da tale azione in quanto - difformemente da quanto previsto dalla Carta dei Servizi - avanzata oltre 30 giorni dall'asserito inadempimento di CP_2
Contesta infine la pretesa indennitaria nel quantum, rilevando che in base alla Carta del cliente il ritardo nel trasloco dell'utenza comporta la spettanza un indennizzo giornaliero di €10,00 entro il limite massimo di €300,00 e che, similmente, il valore massimo dell'indennizzo giornaliero di €5,00 per tardiva risposta ai reclami è di €
150,00; conseguentemente il valore dell'indennizzo richiedibile non può superare la somma complessiva di € 450,00.
pag. 8 di Quanto al risarcimento del danno, al di là di quanto evidenziato in merito alla non cumulabilità dello stesso con le pretese indennitarie, contesta la pretesa dell'attrice sia nell'an che nel quantum, evidenziando che non può essere riconosciuto nel caso di specie un danno di natura non patrimoniale, in ossequio a quanto affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (26972/2008).
4. Nelle proprie memorie le parti ribadiscono e specificano quanto esposto negli atti introduttivi.
In particolare, l'attrice, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deduce la vessatorietà delle clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di Contratto e l'inefficacia delle stesse in quanto prive della doppia sottoscrizione di cui all'art 1341 co 2 c.c..
rileva inoltre che tra l'odierna attrice e l'agenzia di vendita non è Controparte_1
stato siglato alcun accordo che esuli dalle condizioni contrattuali e che la proposta di abbonamento risulta da moduli e formulari di sottolineando che tra la CP_2
documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta (doc. 4 allegato alla comparsa avversaria), si fa riferimento al numero di offerta , identico a C.F._4 quello presente nell'offerta riservata alla CP_2 CP_1
L'attrice contesta che l'inadempimento di possa considerarsi giustificato CP_2
dalla inaffidabilità creditizia della cliente, posto che nella cessione delle linee era presente una dichiarazione di accollo da parte di degli eventuali CP_1
insoluti già pendenti in capo alla cessionaria, rilevando che le fatture prodotte da controparte al fine di provare il proprio adempimento attengono a utenze diverse da quelle oggetto di citazione, sono riferibili a costi di abbonamento non connessi al traffico telefonico o si riferiscono all'utenza n. 0916253543, attivata solo nel mese di agosto 2018.
Con riguardo alle pretese indennitarie, ne ribadisce la riconducibilità alla Carta dei servizi e non alla Delibera AGCOM n. 77/11/CONS; rileva inoltre l'inapplicabilità
pag. 9 di del termine di decadenza nonché dei tetti massimi, asseritamente contrastanti con il principio di proporzionalità.
dal canto suo, afferma che le clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali CP_2
di Contratto sono state espressamente pattuite e sottoscritte (pag. 2 e 5 doc. 4) e che comunque l'attrice non è qualificabile come contraente debole.
Ribadisce inoltre che l'unico documento che regola il rapporto è il contratto stipulato tra le parti (prodotto sub. 4) con comparsa di risposta) e che eventuali ulteriori pattuizioni sono state stipulate da agenti privi del potere di rappresentanza di
CP_2
Con riguardo alla pretesa indennitaria ribadisce la legittimità dei limiti CP_2
temporali e quantitativi di cui alla Carta del Cliente.
5. Rileva preliminarmente il Tribunale che la vicenda di cui è causa ha ad oggetto unicamente la domanda di condanna di al pagamento degli indennizzi CP_2
previsti dalla Carta del cliente e del risarcimento del maggior danno derivante dagli asseriti disservizi, essendo rimasta pendente dinanzi al Giudice di Pace di Milano (e sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.) la causa relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 28558/19.
Di conseguenza, non costituiscono oggetto di causa le contestazioni relative alla corresponsione di un canone maggiore di quello asseritamente pattuito e quelle relative alla non spettanza del corrispettivo per il contratto di telefonia in conseguenza dell'asserito inadempimento della creditrice contestazioni CP_2 volte a paralizzare l'azione svolta in sede monitoria da CP_2
Rileva inoltre il Tribunale che le clausole n.
3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di
Contratto (doc. 3 comparsa di risposta), le quali prevedono rispettivamente che non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente nei casi di CP_2
forza maggiore. Costituiscono casi di forza maggiore gli eventi al di fuori del ragionevole controllo di quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CP_2
pag. 10 di inadempienze o inefficienze di altri gestori di telecomunicazioni” e che “ CP_2
non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione del Cliente comunque inerenti o connesse alla mancata o difettosa erogazione del servizio, per qualunque motivo, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite economico/finanziarie, di affari, di ricavi, e di utili e/o avviamento commerciale”, sono qualificabili come vessatorie ai sensi di dell'art. 1341 co.2 c.c., che ricomprende nel novero delle clausole prive di effetto se non specificamente approvate per iscritto anche quelle che prevedano limitazioni di responsabilità in favore di colui che le ha predisposte (cfr. Cass. 9738/2020: “la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione”).
Nel caso di specie deve rilevarsi che il contratto sulla base del quale CP_2
assume sussistente la prova della doppia sottoscrizione, risulta in buona parte illeggibile nella parte in cui elenca le clausole delle Condizioni di Contratto specificamente approvate per iscritto (pag. 2 e 5 doc. 4 della comparsa di risposta) e non è quindi possibile evincere con certezza che le clausole 3.6 e 3.7 delle quali assume l'inefficacia parte attrice, siano state espressamente richiamate e fatte oggetto di doppia sottoscrizione.
Non rileva, a tal fine, che la controparte non sia identificabile quale consumatore, in quanto tale qualificazione rileva ai soli fini dell'applicabilità del Codice del consumo e non anche della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; tali norme sono infatti riferibili alle ipotesi in cui, a prescindere dalla qualità soggettiva dei contraenti,
l'accordo sia stato sottoscritto mediante moduli o formulari o sulla base di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno degli stipulanti (in tal senso pag. 11 di Cass. n. 6753/2018 secondo cui “possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale quanto dal punto di vista formale”).
Considerato che la prova della specifica sottoscrizione deve essere fornita da chi intende avvalersi della clausola vessatoria, devono dichiararsi nel caso in esame prive di effetto le suddette clausole limitative delle responsabilità, in assenza di prova in ordine alla loro effettiva sottoscrizione.
6. Quanto alle condotte inadempienti contestate dall'utente, risultano provati documentalmente la mancata risposta da parte di al reclamo avanzato da CP_2
parte attrice tramite una associazione di tutela dei consumatori in data 15/02/2019, il ritardo nel trasloco dell'utenza telefonica avente numero 0916253543 e, infine, la mancata attivazione di quattro numeri interni fissi rispetto ai sette richiesti in sede di conclusione del contratto.
A fronte di tali circostanze di fatto (incontestate) non ha fornito adeguata CP_2 prova dell'esatto adempimento non potendosi condividere il rilievo della convenuta secondo cui, per quanto riguarda la mancata attivazione, sarebbe stato onere della cliente procedere all'attivazione delle linee telefoniche.
Osserva il Tribunale che l'attivazione delle linee telefoniche è operazione tecnica che, seppur non espressamente prevista dal contratto, può qualificarsi come prestazione accessoria a quella principale in quanto indispensabile al fine della efficace esecuzione della stessa (cfr. Cass. n. 3893/23 secondo cui “vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti”).
pag. 12 di Non assume rilievo nel caso di specie la questione sulla possibilità o meno di ritenere responsabile per quanto contrattualmente promesso da un agente privo del CP_2
potere di rappresentanza della società in quanto le pretese attoree sono state sollevate in relazione all'inadempimento del contratto sottoscritto direttamente da CP_2
(doc. 4 e doc. 5 . CP_2 CP_1
7. Passando quindi all'esame delle conseguenti richieste indennitarie, deve riconoscersi che esse sono fondate sulle previsioni della Carta del cliente, documento allegato a tutti i contratti e non disconosciuto dalla stessa (doc. 16 . CP_2 CP_1
Infondate sono le difese di in ordine al difetto di giurisdizione del giudice CP_2
ordinario dovendosi qui richiamare l'orientamento della Suprema Corte (Cass.
28230/20) secondo cui, in tema di contratti di telefonia mobile e indennizzi per disservizi, gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono quelli espressamente previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla Carta dei servizi dell'operatore telefonico, con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c. (restando esclusi dalla tutela giurisdizionale i diversi indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa alternativa disciplinata dalle delibere AGCOM, la cui fonte è l'art. 14 all. A della Delibera 173/07/CONS e successive).
Sul piano processuale, con la medesima pronuncia si è affermato che la natura giuridica dell'indennizzo, pur prescindendo dalla prova del danno e dalla sua stessa sussistenza, richiede comunque che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso e dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio
(disservizio), diversamente dall'onere della prova in sede risarcitoria che richiede la dimostrazione degli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno.
Quanto all'ammontare dell'indennizzo richiesto dall'appellante, la parte assume di aver quantificato l'importo sulla base delle penali pro die previste nella Carta dei pag. 13 di Servizi, per il periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto e la proposizione della domanda giudiziale. deduce l'esistenza di un massimale per ciascuna tipologia di indennizzo, CP_2
senza tuttavia citare la fonte contrattuale di tale limite (non previsto all'interno della
Carta dei servizi nella parte in cui gli indennizzi sono disciplinati).
Appare al contrario fondata l'eccezione di decadenza sollevata da CP_2
dovendosi ritenersi applicabili i limiti temporali espressamente previsti nella parte terza della Carta del Cliente (doc. 5 comparsa di risposta) ove è CP_2
espressamente previsto che “l'indennizzo può essere richiesto inviando a CP_2
una lettera raccomandata oppure mediante segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area “Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard”.
Da ciò consegue che deve ritenersi decaduta dalla domanda Controparte_1
indennitaria, non essendo state inviate le relative richieste entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard operativo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, secondo quanto disciplinato dall'art. 2965
c.c., le parti sono libere di prevedere convenzionalmente termini decadenziali, seppur con il limite della nullità dei patti aventi a oggetto termini che rendano eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto per una delle parti. Richiamando il principio di matrice giurisprudenziale per cui “la valutazione, a norma dell'art. 2965
c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza” (Cass. 3186/1998) si ritiene che nel caso di specie il termine di trenta giorni non sia di brevità tale da comprimere eccessivamente il diritto della parte ad esercitare il proprio diritto.
pag. 14 di A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da in comparsa di risposta, CP_2
nulla ha dedotto nella prima memoria difensiva in ordine all'esistenza CP_1
di una richiesta di indennizzo formulata nel termine previsto ed anzi, dai documenti prodotti in causa, emerge che, disdettato il contratto in data 12.11.2018,
[...]
ha proposto reclamo in data 15.02.2019, senza formulare richiesta di CP_1
indennizzi ma lamentando la diversa circostanza della mancata debenza della penale per recesso.
8. Quanto alla domanda risarcitoria, deve ritenersi infondata la difesa di in CP_2
ordine alla alternatività tra tutela indennitaria contrattuale e tutela risarcitoria ordinaria: a tal proposito si legge nella Carta dei Servizi che, a fronte del diritto dell'utente a ottenere la tutela indennitaria “resta comunque salvo il diritto per il
Cliente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito”.
La domanda risarcitoria non può tuttavia trovare nel merito accoglimento per difetto di prova in ordine alle voci di danno allegate dall'utente.
In particolare, con riguardo al danno emergente quantificato in € 555,07, l'attrice non ha fornito alcuna prova della riconducibilità dei pagamenti effettuati alle prestazioni inadempiute da parte di come è noto, infatti, l'art. 1218 c.c. solleva il CP_2 creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta o non esattamente adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento
(Cass. 40336/21).
E' quindi insufficiente la mera prova di aver pagato fatture (doc. 17 CP_2 [...]
), in assenza dell'allegazione delle fatture medesime, necessaria per CP_1
consentire di verificare quali voci erano esposte in tali fatture e così dimostrare che il pagamento sarebbe avvenuto quale corrispettivo di prestazioni non eseguite.
Analogamente, quanto alla voce di lucro cessante “rappresentato dalla differenza tra gli incassi ottenuti dalla ditta istante nel periodo in cui si è registrato il disservizio da
pag. 15 di parte della società convenuta (da ottobre 2017 – settembre 2018) con il periodo in cui il servizio telefonico è stato erogato regolarmente da altro operatore (da ottobre
2018 a settembre 2019) il tutto per un importo complessivo di € 69.531,73” deve osservarsi che il danno da lucro cessante va riconosciuto quando il creditore fornisca elementi sufficienti dai quali poter presumere che - in assenza della condotta inadempiente - la parte avrebbe conseguito un risultato atteso, non verificatosi.
Detto altrimenti, tale risarcimento presuppone la prova che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e, quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale “non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. 24632/15).
Non può dunque ritenersi sufficiente a tal fine la mera affermazione, resa dell'attrice nel proprio atto di citazione, di aver accertato e quantificato il danno sulla base della differenza tra le provvigioni conseguite da durante l'inadempimento Controparte_1
di e quelle realizzate nel periodo successivo, in costanza di corretto CP_2
funzionamento delle linee telefoniche;
tale deduzione non è supportata da alcuna allegazione documentale idonea (bilancio societario) a dimostrare il volume d'affari dell'attrice in un periodo più significativo (almeno pluriennale) e tale prova non può ritenersi fornita mediante un mero prospetto contabile redatto dalla medesima attrice, privo di qualsiasi valore probatorio.
Deve escludersi altresì la possibilità per questo Tribunale di quantificare il danno in via equitativa in quanto, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte
(Cass.20079/24) “in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza”.
pag. 16 di Si osserva a tal proposito che il potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. è subordinato al duplice presupposto della sussistenza di un danno concretamente risarcibile e della oggettiva impossibilità di dimostrarne il preciso ammontare.
La valutazione dei fatti di cui alla presente causa conduce questo Tribunale a rigettare la domanda di al risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali, in ragione della CP_2
mancata prova da parte della stessa del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum.
9. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza.
Conseguentemente, la parte attrice deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia
(da €52.001 a €260.000) in € 9.142,00 per compensi (di cui €2.552,00 per la fase di studio, €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Gli importi relativi alla fase di trattazione e decisoria sono stati determinati in base al parametro minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e di scritti difensivi finali di parte attrice, con conseguente venir meno dell'attività di studio degli stessi da parte della difesa della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di condanna al pagamento di indennizzi contrattuali e di risarcimento dei danni avanzate da Controparte_1
pag. 17 di E nei confronti di CP_1 Controparte_1
; Controparte_2
- condanna Controparte_1 Controparte_1
al rimborso delle spese del giudizio in favore di
[...]
, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre Controparte_2
rimborso forfettario spese e accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Limatola che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Milano, il 13.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 18 di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Controparte_1
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Luca Giudice (C.F.: e C.F._1 dall'avv. Angela Di Giorgi (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo nella via Principe di
Belmonte, 3 n. 77/B attrice contro
(c.f. in persona del Direttore Affari Controparte_2 P.IVA_2
Legali dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola CP_3
(c.f. ), che elegge domicilio in Milano alla Via Privata Cesare C.F._3
Battisti n. 2
convenuta Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'attrice: NEL MERITO Ritenere e dichiarare che la Società non ha dato risposta e seguito al
Controparte_2 reclamo avanzato dall'attrice, per i fatti di cui alla narrativa, e per l'effetto; condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della somma
Controparte_2 di € 1.190,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per mancata risposta al reclamo all'uopo avanzato a titolo di indennizzo automatico contrattualmente regolamentato. Ritenere e dichiarare che la Società non abbia attivato l'utenza
Controparte_2 telefonica numero 0916125643 richiesto dall'odierna attrice, per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto: condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della somma
Controparte_2 di € 7.290,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per la mancata attivazione della linea telefonica in esame, a titolo di indennizzo automatico e normativamente previsto dalla stessa Carta dei Servizi della convenuta;
Ritenere e dichiarare che la Società abbia proceduto con ampio ritardo Controparte_2 al trasloco dell'utenza telefonica numero 0916253543, richiesto dall'odierna attrice, per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto
Condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 somma di € 3.120,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per il ritardo di oltre 10 mesi nel trasloco della linea telefonica in esame, a titolo di indennizzo automatico e normativamente previsto dalla stessa Carta dei Servizi della convenuta;
Ritenere e dichiarare che la Società non abbia attivato 4 (quattro) Controparte_2 numerazioni di interni fissi, sui 7 (sette) richiesti dall'odierna attrice, per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto: condannare la Società al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_2 di € 29.160,00, ovvero quella ritenuta conforme a giustizia, per la mancata attivazione delle quattro numerazioni interne in esame, a titolo di indennizzo automatico e normativamente previsto dalla stessa Carta dei Servizi della convenuta;
Ritenere e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che a seguito della condotta contrattuale della società convenuta, non improntata ai canoni di buona fede e correttezza,
l'odierna attrice abbia subito ingenti danni qualificabili sia in termini di danno emergente, liquidabile in € 555,07, che di lucro cessante, liquidabile in € 69.531,73, e conseguentemente condannare la società al risarcimento del danno così come quantificato Controparte_2 al precedente punto, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, per l'importo complessivo di € 70.086,80, per quanto esposto in narrativa.
pag. 2 di Con vittorie di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali del 15% ex art. 2 D.M. del 10/03/2014 n. 55.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Nel merito respingere le domande tutte proposte dall'attrice siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
2. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
(d'ora in avanti anche solo Controparte_1 [...]
”) aveva proposto opposizione avanti il Giudice di pace di Milano avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 28558/19, contestando il credito di € 2.663,87 vantato da
(d'ora in poi anche solo ) a titolo di Controparte_2 CP_2
mancato pagamento di quattro fatture relative ai corrispettivi di un contratto per la fornitura di servizi di telefonia e ADSL, allegando l'inadempimento della creditrice a una serie di obblighi contrattuali e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento degli indennizzi contrattualmente pattuiti per disservizi e ritardi asseritamente verificatisi nel corso del rapporto contrattuale, nonché il risarcimento del maggior danno derivante da tali inadempimenti, per un importo complessivo quantificato in € 120.000,00 circa.
Il Giudice di Pace di Milano inizialmente adito, con sentenza non definitiva del
9.10.2021 e ordinanza emessa nella medesima data, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, assegnando i termini per la riassunzione della causa dinanzi al pag. 3 di Tribunale di Milano, trattenendo presso di sé la causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e contestualmente sospendendola ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Pertanto, con atto di citazione in riassunzione notificato alla controparte il
26.10.2021, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare Controparte_1
al pagamento in proprio favore degli indennizzi contrattualmente previsti CP_2
dalla carta dei servizi e spettanti in conseguenza degli asseriti disservizi e CP_2
ritardi, nonché al risarcimento del maggior danno derivante da tali inadempimenti.
Tenutasi la prima udienza in data 20.04.2022, la giudice allora procedente ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 17.11.2022 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con successiva ordinanza del 9.01.2023 la giudice ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 91 co. 1 secondo periodo c.p.c., una proposta conciliativa di definizione del giudizio mediante il pagamento, da parte di della somma onnicomprensiva di € 1.100,00, con integrale CP_2
compensazione tra le parti delle spese di lite;
ha quindi fissato l'udienza del
18.5.2023, disponendo la comparizione personale delle parti.
A tale udienza, preso atto della volontà di parte attrice di non aderire alla proposta conciliativa, il Tribunale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
10.4.2024, successivamente rinviata al 19.06.2024 dalla scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024.
Con ordinanza del 28.06.2024 la causa è stata rimessa in decisione, con concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nei termini concessi, sono stati depositati gli scritti difensivi finali dalla sola convenuta, avendo omesso parte attrice in riassunzione il deposito di comparsa conclusionale e replica.
pag. 4 di 2. Nel proprio atto di citazione la società attrice nata dalla fusione Controparte_1
delle società e deduce di aver stipulato con Controparte_4 CP_1 CP_2
un contratto di fornitura di servizio voce e Adsl con migrazione e portabilità delle linee telefoniche n. 091/582821 e n. 091/6125643, già in uso a aderendo CP_1 all'offerta “Soluzione Ufficio Iperfibra” al costo di € 63,50 + I.V.A., che prevedeva anche la attivazione di sette numeri fissi.
Deduce inoltre che in data 18/10/2017, con separato modulo di cessione del contratto, aveva richiesto in proprio favore il trasloco delle linee telefoniche n. 091/7301385 e n. 091/6253543, già di titolarità della Controparte_4
Gli obblighi contrattualmente assunti da non sarebbero stati rispettati alla CP_2
luce:
- della mancata attivazione dell'utenza telefonica n. 091/6125643;
- del mancato trasferimento dell'utenza n. 091/7301385;
- del ritardo di dieci mesi nell' attivazione dell'utenza 091/6253543;
- del ritardo di un mese nell'attivazione dell'utenza n. 091/582821;
- del mancato funzionamento di quattro dei sette numeri fissi interni previsti contrattualmente;
- dell'addebito di un canone mensile diverso da quello pattuito.
Deduce inoltre di aver effettuato disdetta dal contratto in data 12.11.2018, in conseguenza dei reiterati inadempimenti, nonché di aver proposto reclamo in data
15.02.2019 tramite l'Associazione Alleanza e Tutela Consumatori contro la richiesta da parte di del pagamento della fattura n. AL00008249, in quanto CP_2 ricomprendente costi a titolo di recesso anticipato che l'odierna attrice riteneva non dovuti in conseguenza del disservizio subito.
Deduce infine di aver avviato un procedimento di conciliazione obbligatorio ex art. 3 della Delibera AgCom 203/18/CONS, presso il Co.re.Com Sicilia.
pag. 5 di In conseguenza dei contestati inadempimenti, chiede la condanna Controparte_1
della convenuta al pagamento degli indennizzi previsti nella parte terza della Carta dei Servizi (all. 16 atto di citazione) per le ipotesi di mancato rispetto degli CP_2 standard di qualità del servizio da parte dell'operatore telefonico, e in particolare domanda:
- l'indennizzo giornaliero di €5,00 per mancata risposta al reclamo avanzato da parte attrice per 238 giorni per un importo totale di € 1.190,00;
- l'indennizzo giornaliero di €10,00 per mancata attivazione delle linee telefoniche 0916125643 e 0917301385, ciascuna con un ritardo di 729 giorni e per importo di € 7.290,00 e quindi per un totale di € 14.580,00;
- l'indennizzo giornaliero di € 10,00 per ritardo nel trasloco dell'utenza telefonica n. 0916253543 per 312 giorni: per importo totale di € 3.120,00;
- l'indennizzo giornaliero di €10,00 per mancata attivazione di quattro numeri fissi interni per 729 giorni, per un importo totale di € 29.160,00.
L'attrice, inoltre, propone domanda di risarcimento del maggior danno originato dall'inadempimento di e lo quantifica in € 555,07 a titolo di danno CP_2 emergente, rappresentato dall'avvenuto pagamento di fatture relative alla fornitura di servizi non usufruiti e in € 69.531,73 a titolo di lucro cessante, calcolato sulla base della differenza tra gli incassi ottenuti dall'attrice nel periodo in cui si è registrato il disservizio da parte della società convenuta e quelli ottenuti nel periodo in cui il servizio telefonico era stato erogato regolarmente da altro operatore.
3. La convenuta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto delle domande attoree, deducendo, in primo luogo, la limitazione della responsabilità del somministratore di utenza telefonica ai sensi delle clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di
Contratto (doc. 3 comparsa di risposta), che escludono rispettivamente la responsabilità di nei confronti del cliente sia in casi di forza maggiore che CP_2
per danni, diretti e indiretti, connessi alla mancata o difettosa erogazione del servizio.
pag. 6 di In ogni caso evidenzia che il rapporto tra le parti deve intendersi regolato CP_2
unicamente dal contratto stipulato inter partes e che non assumono rilievo a tal fine gli accordi sottoscritti da agenti privi del potere di rappresentanza della CP_2
convenuta, potendosi qualificare tali pattuizioni unicamente come promesse del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c..
A tal riguardo richiama l'art.
1.3 delle Condizioni Generali di Contratto, che sancisce la prevalenza del contratto su “ogni diverso accordo e/o pattuizione” che non sia stato approvato specificamente per iscritto.
Da ciò deriverebbe, secondo la carenza della propria legittimazione CP_2
passiva, non essendo ad essa riconducibili gli accordi aggiuntivi aventi a oggetto la compatibilità tecnica dei servizi resi ed essendo inefficaci nei propri confronti proposte contrattuali riferite a costi diversi e più favorevoli di quelli contrattualmente previsti.
Nel merito la convenuta chiede di dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in quanto attribuisce la causa del mancato espletamento delle richieste relative alla migrazione e all'attivazione delle utenze telefoniche ad alcune problematiche imputabili alla stessa società attrice.
A tal riguardo afferma che:
- la pratica di subentro nel contratto, dopo essere stata presa in carico, era stata successivamente eliminata in fase di verifica del credito, risultando la controparte economicamente inaffidabile in quanto insolvente nei confronti di per un importo di € 557,96; specifica,, a tal riguardo, che il diritto CP_2
di di rifiutare la Proposta contrattuale da soggetto inadempiente nei CP_2
propri confronti è espressamente prevista dall'art.
2.3 delle Condizioni
Generali di Contratto;
- la Partita Iva indicata dall'attrice non coincideva con quella oggetto della fattura associata alla richiesta di importazione, in quanto l'attrice aveva pag. 7 di chiesto il subentro delle utenze prima di aver modificato i propri dati anagrafici presso il sistema CP_2
Con riguardo alla migrazione delle due utenze telefoniche di linea fissa afferma che l'importazione era stata correttamente eseguita in data 21.10.2017.
Quanto alla mancata attivazione dei dispositivi telefonici collegati alle utenze n.
091582821 e 0916125643, invece, rileva che sarebbe stato onere della cliente procedere con la semplice operazione di allacciamento delle linee telefoniche;
a prova del proprio adempimento sottolinea infine che dalle fatture emesse da CP_2
emergerebbe un copioso traffico telefonico e, quindi, il pieno utilizzo dei servizi erogati da parte della convenuta.
Venendo alle pretese indennitarie di parte attrice, rileva preliminarmente CP_2 che, essendo gli indennizzi previsti nell'Allegato A della delibera 73/11/CONS così come sostituita dalla delibera n. 347/18/CONS, gli unici soggetti autorizzati ad applicarli sarebbero l'OM e i Co.Re.Com da essa delegati, dovendosi escludere conseguentemente la legittimazione a tal fine dell'autorità giudiziaria.
In secondo luogo, deduce che, rappresentando gli indennizzi una liquidazione preventiva e omnicomprensiva dei danni, essi non possono essere domandati cumulativamente al risarcimento. Chiede inoltre di dichiarare l'attrice decaduta da tale azione in quanto - difformemente da quanto previsto dalla Carta dei Servizi - avanzata oltre 30 giorni dall'asserito inadempimento di CP_2
Contesta infine la pretesa indennitaria nel quantum, rilevando che in base alla Carta del cliente il ritardo nel trasloco dell'utenza comporta la spettanza un indennizzo giornaliero di €10,00 entro il limite massimo di €300,00 e che, similmente, il valore massimo dell'indennizzo giornaliero di €5,00 per tardiva risposta ai reclami è di €
150,00; conseguentemente il valore dell'indennizzo richiedibile non può superare la somma complessiva di € 450,00.
pag. 8 di Quanto al risarcimento del danno, al di là di quanto evidenziato in merito alla non cumulabilità dello stesso con le pretese indennitarie, contesta la pretesa dell'attrice sia nell'an che nel quantum, evidenziando che non può essere riconosciuto nel caso di specie un danno di natura non patrimoniale, in ossequio a quanto affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (26972/2008).
4. Nelle proprie memorie le parti ribadiscono e specificano quanto esposto negli atti introduttivi.
In particolare, l'attrice, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deduce la vessatorietà delle clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di Contratto e l'inefficacia delle stesse in quanto prive della doppia sottoscrizione di cui all'art 1341 co 2 c.c..
rileva inoltre che tra l'odierna attrice e l'agenzia di vendita non è Controparte_1
stato siglato alcun accordo che esuli dalle condizioni contrattuali e che la proposta di abbonamento risulta da moduli e formulari di sottolineando che tra la CP_2
documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta (doc. 4 allegato alla comparsa avversaria), si fa riferimento al numero di offerta , identico a C.F._4 quello presente nell'offerta riservata alla CP_2 CP_1
L'attrice contesta che l'inadempimento di possa considerarsi giustificato CP_2
dalla inaffidabilità creditizia della cliente, posto che nella cessione delle linee era presente una dichiarazione di accollo da parte di degli eventuali CP_1
insoluti già pendenti in capo alla cessionaria, rilevando che le fatture prodotte da controparte al fine di provare il proprio adempimento attengono a utenze diverse da quelle oggetto di citazione, sono riferibili a costi di abbonamento non connessi al traffico telefonico o si riferiscono all'utenza n. 0916253543, attivata solo nel mese di agosto 2018.
Con riguardo alle pretese indennitarie, ne ribadisce la riconducibilità alla Carta dei servizi e non alla Delibera AGCOM n. 77/11/CONS; rileva inoltre l'inapplicabilità
pag. 9 di del termine di decadenza nonché dei tetti massimi, asseritamente contrastanti con il principio di proporzionalità.
dal canto suo, afferma che le clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali CP_2
di Contratto sono state espressamente pattuite e sottoscritte (pag. 2 e 5 doc. 4) e che comunque l'attrice non è qualificabile come contraente debole.
Ribadisce inoltre che l'unico documento che regola il rapporto è il contratto stipulato tra le parti (prodotto sub. 4) con comparsa di risposta) e che eventuali ulteriori pattuizioni sono state stipulate da agenti privi del potere di rappresentanza di
CP_2
Con riguardo alla pretesa indennitaria ribadisce la legittimità dei limiti CP_2
temporali e quantitativi di cui alla Carta del Cliente.
5. Rileva preliminarmente il Tribunale che la vicenda di cui è causa ha ad oggetto unicamente la domanda di condanna di al pagamento degli indennizzi CP_2
previsti dalla Carta del cliente e del risarcimento del maggior danno derivante dagli asseriti disservizi, essendo rimasta pendente dinanzi al Giudice di Pace di Milano (e sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.) la causa relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 28558/19.
Di conseguenza, non costituiscono oggetto di causa le contestazioni relative alla corresponsione di un canone maggiore di quello asseritamente pattuito e quelle relative alla non spettanza del corrispettivo per il contratto di telefonia in conseguenza dell'asserito inadempimento della creditrice contestazioni CP_2 volte a paralizzare l'azione svolta in sede monitoria da CP_2
Rileva inoltre il Tribunale che le clausole n.
3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di
Contratto (doc. 3 comparsa di risposta), le quali prevedono rispettivamente che non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente nei casi di CP_2
forza maggiore. Costituiscono casi di forza maggiore gli eventi al di fuori del ragionevole controllo di quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CP_2
pag. 10 di inadempienze o inefficienze di altri gestori di telecomunicazioni” e che “ CP_2
non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione del Cliente comunque inerenti o connesse alla mancata o difettosa erogazione del servizio, per qualunque motivo, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite economico/finanziarie, di affari, di ricavi, e di utili e/o avviamento commerciale”, sono qualificabili come vessatorie ai sensi di dell'art. 1341 co.2 c.c., che ricomprende nel novero delle clausole prive di effetto se non specificamente approvate per iscritto anche quelle che prevedano limitazioni di responsabilità in favore di colui che le ha predisposte (cfr. Cass. 9738/2020: “la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione”).
Nel caso di specie deve rilevarsi che il contratto sulla base del quale CP_2
assume sussistente la prova della doppia sottoscrizione, risulta in buona parte illeggibile nella parte in cui elenca le clausole delle Condizioni di Contratto specificamente approvate per iscritto (pag. 2 e 5 doc. 4 della comparsa di risposta) e non è quindi possibile evincere con certezza che le clausole 3.6 e 3.7 delle quali assume l'inefficacia parte attrice, siano state espressamente richiamate e fatte oggetto di doppia sottoscrizione.
Non rileva, a tal fine, che la controparte non sia identificabile quale consumatore, in quanto tale qualificazione rileva ai soli fini dell'applicabilità del Codice del consumo e non anche della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; tali norme sono infatti riferibili alle ipotesi in cui, a prescindere dalla qualità soggettiva dei contraenti,
l'accordo sia stato sottoscritto mediante moduli o formulari o sulla base di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno degli stipulanti (in tal senso pag. 11 di Cass. n. 6753/2018 secondo cui “possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale quanto dal punto di vista formale”).
Considerato che la prova della specifica sottoscrizione deve essere fornita da chi intende avvalersi della clausola vessatoria, devono dichiararsi nel caso in esame prive di effetto le suddette clausole limitative delle responsabilità, in assenza di prova in ordine alla loro effettiva sottoscrizione.
6. Quanto alle condotte inadempienti contestate dall'utente, risultano provati documentalmente la mancata risposta da parte di al reclamo avanzato da CP_2
parte attrice tramite una associazione di tutela dei consumatori in data 15/02/2019, il ritardo nel trasloco dell'utenza telefonica avente numero 0916253543 e, infine, la mancata attivazione di quattro numeri interni fissi rispetto ai sette richiesti in sede di conclusione del contratto.
A fronte di tali circostanze di fatto (incontestate) non ha fornito adeguata CP_2 prova dell'esatto adempimento non potendosi condividere il rilievo della convenuta secondo cui, per quanto riguarda la mancata attivazione, sarebbe stato onere della cliente procedere all'attivazione delle linee telefoniche.
Osserva il Tribunale che l'attivazione delle linee telefoniche è operazione tecnica che, seppur non espressamente prevista dal contratto, può qualificarsi come prestazione accessoria a quella principale in quanto indispensabile al fine della efficace esecuzione della stessa (cfr. Cass. n. 3893/23 secondo cui “vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti”).
pag. 12 di Non assume rilievo nel caso di specie la questione sulla possibilità o meno di ritenere responsabile per quanto contrattualmente promesso da un agente privo del CP_2
potere di rappresentanza della società in quanto le pretese attoree sono state sollevate in relazione all'inadempimento del contratto sottoscritto direttamente da CP_2
(doc. 4 e doc. 5 . CP_2 CP_1
7. Passando quindi all'esame delle conseguenti richieste indennitarie, deve riconoscersi che esse sono fondate sulle previsioni della Carta del cliente, documento allegato a tutti i contratti e non disconosciuto dalla stessa (doc. 16 . CP_2 CP_1
Infondate sono le difese di in ordine al difetto di giurisdizione del giudice CP_2
ordinario dovendosi qui richiamare l'orientamento della Suprema Corte (Cass.
28230/20) secondo cui, in tema di contratti di telefonia mobile e indennizzi per disservizi, gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono quelli espressamente previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla Carta dei servizi dell'operatore telefonico, con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c. (restando esclusi dalla tutela giurisdizionale i diversi indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa alternativa disciplinata dalle delibere AGCOM, la cui fonte è l'art. 14 all. A della Delibera 173/07/CONS e successive).
Sul piano processuale, con la medesima pronuncia si è affermato che la natura giuridica dell'indennizzo, pur prescindendo dalla prova del danno e dalla sua stessa sussistenza, richiede comunque che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso e dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio
(disservizio), diversamente dall'onere della prova in sede risarcitoria che richiede la dimostrazione degli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno.
Quanto all'ammontare dell'indennizzo richiesto dall'appellante, la parte assume di aver quantificato l'importo sulla base delle penali pro die previste nella Carta dei pag. 13 di Servizi, per il periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto e la proposizione della domanda giudiziale. deduce l'esistenza di un massimale per ciascuna tipologia di indennizzo, CP_2
senza tuttavia citare la fonte contrattuale di tale limite (non previsto all'interno della
Carta dei servizi nella parte in cui gli indennizzi sono disciplinati).
Appare al contrario fondata l'eccezione di decadenza sollevata da CP_2
dovendosi ritenersi applicabili i limiti temporali espressamente previsti nella parte terza della Carta del Cliente (doc. 5 comparsa di risposta) ove è CP_2
espressamente previsto che “l'indennizzo può essere richiesto inviando a CP_2
una lettera raccomandata oppure mediante segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area “Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard”.
Da ciò consegue che deve ritenersi decaduta dalla domanda Controparte_1
indennitaria, non essendo state inviate le relative richieste entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard operativo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, secondo quanto disciplinato dall'art. 2965
c.c., le parti sono libere di prevedere convenzionalmente termini decadenziali, seppur con il limite della nullità dei patti aventi a oggetto termini che rendano eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto per una delle parti. Richiamando il principio di matrice giurisprudenziale per cui “la valutazione, a norma dell'art. 2965
c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza” (Cass. 3186/1998) si ritiene che nel caso di specie il termine di trenta giorni non sia di brevità tale da comprimere eccessivamente il diritto della parte ad esercitare il proprio diritto.
pag. 14 di A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da in comparsa di risposta, CP_2
nulla ha dedotto nella prima memoria difensiva in ordine all'esistenza CP_1
di una richiesta di indennizzo formulata nel termine previsto ed anzi, dai documenti prodotti in causa, emerge che, disdettato il contratto in data 12.11.2018,
[...]
ha proposto reclamo in data 15.02.2019, senza formulare richiesta di CP_1
indennizzi ma lamentando la diversa circostanza della mancata debenza della penale per recesso.
8. Quanto alla domanda risarcitoria, deve ritenersi infondata la difesa di in CP_2
ordine alla alternatività tra tutela indennitaria contrattuale e tutela risarcitoria ordinaria: a tal proposito si legge nella Carta dei Servizi che, a fronte del diritto dell'utente a ottenere la tutela indennitaria “resta comunque salvo il diritto per il
Cliente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito”.
La domanda risarcitoria non può tuttavia trovare nel merito accoglimento per difetto di prova in ordine alle voci di danno allegate dall'utente.
In particolare, con riguardo al danno emergente quantificato in € 555,07, l'attrice non ha fornito alcuna prova della riconducibilità dei pagamenti effettuati alle prestazioni inadempiute da parte di come è noto, infatti, l'art. 1218 c.c. solleva il CP_2 creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta o non esattamente adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento
(Cass. 40336/21).
E' quindi insufficiente la mera prova di aver pagato fatture (doc. 17 CP_2 [...]
), in assenza dell'allegazione delle fatture medesime, necessaria per CP_1
consentire di verificare quali voci erano esposte in tali fatture e così dimostrare che il pagamento sarebbe avvenuto quale corrispettivo di prestazioni non eseguite.
Analogamente, quanto alla voce di lucro cessante “rappresentato dalla differenza tra gli incassi ottenuti dalla ditta istante nel periodo in cui si è registrato il disservizio da
pag. 15 di parte della società convenuta (da ottobre 2017 – settembre 2018) con il periodo in cui il servizio telefonico è stato erogato regolarmente da altro operatore (da ottobre
2018 a settembre 2019) il tutto per un importo complessivo di € 69.531,73” deve osservarsi che il danno da lucro cessante va riconosciuto quando il creditore fornisca elementi sufficienti dai quali poter presumere che - in assenza della condotta inadempiente - la parte avrebbe conseguito un risultato atteso, non verificatosi.
Detto altrimenti, tale risarcimento presuppone la prova che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e, quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale “non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. 24632/15).
Non può dunque ritenersi sufficiente a tal fine la mera affermazione, resa dell'attrice nel proprio atto di citazione, di aver accertato e quantificato il danno sulla base della differenza tra le provvigioni conseguite da durante l'inadempimento Controparte_1
di e quelle realizzate nel periodo successivo, in costanza di corretto CP_2
funzionamento delle linee telefoniche;
tale deduzione non è supportata da alcuna allegazione documentale idonea (bilancio societario) a dimostrare il volume d'affari dell'attrice in un periodo più significativo (almeno pluriennale) e tale prova non può ritenersi fornita mediante un mero prospetto contabile redatto dalla medesima attrice, privo di qualsiasi valore probatorio.
Deve escludersi altresì la possibilità per questo Tribunale di quantificare il danno in via equitativa in quanto, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte
(Cass.20079/24) “in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza”.
pag. 16 di Si osserva a tal proposito che il potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. è subordinato al duplice presupposto della sussistenza di un danno concretamente risarcibile e della oggettiva impossibilità di dimostrarne il preciso ammontare.
La valutazione dei fatti di cui alla presente causa conduce questo Tribunale a rigettare la domanda di al risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali, in ragione della CP_2
mancata prova da parte della stessa del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum.
9. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza.
Conseguentemente, la parte attrice deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia
(da €52.001 a €260.000) in € 9.142,00 per compensi (di cui €2.552,00 per la fase di studio, €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Gli importi relativi alla fase di trattazione e decisoria sono stati determinati in base al parametro minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e di scritti difensivi finali di parte attrice, con conseguente venir meno dell'attività di studio degli stessi da parte della difesa della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di condanna al pagamento di indennizzi contrattuali e di risarcimento dei danni avanzate da Controparte_1
pag. 17 di E nei confronti di CP_1 Controparte_1
; Controparte_2
- condanna Controparte_1 Controparte_1
al rimborso delle spese del giudizio in favore di
[...]
, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre Controparte_2
rimborso forfettario spese e accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Limatola che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Milano, il 13.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
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