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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6258/2024, pubblicata il 20/06/2024,
TRA
“ Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_1
in VIA ENRICO FERMI 40, SARONNO, con il patrocinio dell'avv. VILLANI MARCO, elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso lo
Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6258/2024, pubblicata il
20/06/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Per Parte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado resa nel giudizio inter partes del Tribunale di Milano, G.U. Dott. Perfetti, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 19.6.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare,
1. In via principale, accertare l'inadempimento di lle obbligazioni Controparte_1 assunte nell'ambito del rapporto di subfornitura intercorso tra le parti, e per l'effetto
e, condannare la appellata: a. rimborsare all'appellante l'importo di euro 39.264,25, relativo a vernici acquistate nell'interesse i;
b. a pagare all'appellante CP_1
la penale del 5% ex Legge 192/98 sulla somma di euro 171.246,35 azionata ingiunzionalmente pari ad euro 1963,21; c. a pagare all'appellante la penale del 5% sulla somma di euro 39.264,25, pari ad euro 8.562,31; d. Il tutto oltre interessi ex L.
192/98.
2. In subordine, laddove il rapporto inter partes sia ritenuto riconducibile nella disciplina in materia di appalto, accertare l'inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, e per
l'effetto condannare la appellata al risarcimento- a favore dell'appellante- del danno da inadempimento per l'importo di Euro 39.264,25, relativo a vernici acquistate nell'interesse i , oltre interessi dalla domanda al saldo CP_1
3. Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto avanti al Tribunale di Milano Parte_2 CP_1
chiedendo la condanna della stessa al pagamento in suo favore: - dell'importo di €
[...]
39.264,25, costo di vernici acquistate nell'interesse della convenuta e poi non utilizzate;
- della penale del 5% ex lege 192/98 sulla predetta somma di euro 39.264,25, pari ad euro 1.963,21; - della penale del 5% ex lege 192/98 sulla somma di euro 171.246,35, somma oggetto di separato procedimento monitorio, pari ad euro 8.562,31, il tutto oltre interessi ex l. 192/98.
L'attrice ha esposto a sostegno delle proprie domande che , attraverso ordini emessi CP_1 nell'ambito del rapporto di subfornitura intercorso tra le parti, le aveva commissionato di eseguire la verniciatura di componenti destinati al mercato “automotive”. Su un complessivo importo dovuto di € 456.265,83, portato dalle fatture emesse tra novembre 2022 e marzo 2023,
pagina 2 di 7 la committente non aveva pagato il residuo saldo di € 171.246,35, dovuto per le prestazioni rese in esecuzione degli ordini. La aveva pertanto chiesto al Tribunale di Milano di Parte_1 ingiungere alla debitrice di pagare € 171.246,35 ed era stato emesso il decreto ingiuntivo non esecutivo prodotto con l'atto di citazione. Il rapporto tra le parti si era interrotto per inadempimento della ed erano rimaste in giacenza presso la , in quanto CP_1 Parte_1
inutilizzate, le vernici che questa aveva acquistato per far fronte agli ordini della committente, per un complessivo valore di € 39.264,25, non rimborsato dalla convenuta.
L'attrice ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento di al Controparte_1
contratto di subfornitura oggetto di causa e di condannarla al pagamento del valore delle vernici acquistate nell'interesse della convenuta, nonché delle penali ex legge 192/98, come sopra meglio indicate.
Non si è costituita in giudizio la convenuta, che è stata quindi dichiarata contumace.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande della , Parte_1
rilevando che la stessa non aveva provato il contratto di subfornitura posto a fondamento delle domande (contratto che richiede la forma scritta a pena di nullità); che le dichiarazioni dei testimoni erano inconferenti, avendo solo confermato che la aveva incaricato la CP_1
di effettuare prestazioni di verniciatura di componenti del modello Parte_1 CP_2 destinati al mercato “automotive” e che per farvi fronte aveva acquistato le vernici Parte_1
oggetto delle fatture prodotte sub doc. 1, vernici rimaste inutilizzate e a disposizione della committente per il ritiro, a causa dell'interruzione del rapporto tra le parti, e il cui costo non era stato rimborsato;
che la mancata comparizione del legale rappresentante della chiamato CP_1
a rendere l'interrogatorio formale, era irrilevante ai fini probatori, avendo i capitoli di prova ad oggetto circostanze neutre rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti. Ad avviso del Tribunale, il rapporto negoziale andava ricondotto al contratto di appalto o subappalto di servizi, con conseguente inapplicabilità degli artt.
3.3 e 3.4 e dell'art.
2.1 ultima parte della legge 192/98.
Avendo poi l'attrice (subappaltatrice) interrotto il rapporto con a causa CP_1 dell'inadempimento di quest'ultima, in assenza di una risoluzione di diritto o giudiziale del contratto e non esistendo, per l'appaltatore o il subappaltatore, una previsione analoga a quella dettata dall'art 1671 c.c. per il recesso del committente, l'attrice non poteva pretendere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto delle vernici (danno emergente), invocando il diritto “al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto”
- diritto riconosciuto dall'art 2.1 L. 192/98, dettato per la specifica e diversa ipotesi della nullità
pagina 3 di 7 del contratto di subfornitura - e relativi ordinativi nel caso di prestazione continuativa o periodica - per difetto di forma scritta ad substantiam.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla CP_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano per i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza di primo grado, in ordine alla ritenuta insussistenza di un contratto di subfornitura. Violazione di legge artt. 1, 2, 3 L. 192/98.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la è un'azienda specializzata che Parte_1
fornisce servizi di verniciatura di componenti per auto e nell'ambito di un rapporto di subfornitura aveva ricevuto incarico da di effettuare prestazioni di Controparte_1 verniciatura di componenti destinati al mercato “automotive”. L'appellante doveva acquistare esclusivamente la vernice della marca e dotata delle specifiche tecniche richieste dalla committente. Su incarico della aveva eseguito prestazioni di verniciatura regolarmente CP_1
fatturate, ricevendo tuttavia un pagamento solo parziale e dovendo promuovere procedimento monitorio per il residuo. Aveva ottenuto un decreto ingiuntivo poi opposto e nell'ambito del giudizio di opposizione aveva ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto. Il contratto di subfornitura era stato provato documentalmente (producendo le fatture che comprovavano l'acquisto di vernici dotate delle specifiche tecniche volute dalla e il decreto ingiuntivo) e CP_1
processualmente (stante la mancata comparizione del legale rappresentante della CP_1 all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale).
Da plurimi elementi documentali - secondo l'appellante - risultava sussistente il rapporto di dipendenza tecnologica della , proprio della subfornitura, con conseguente Parte_1
fondatezza delle domande proposte sulla base della legge 192.
2) Erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta insussistenza di un diritto al risarcimento del danno da inadempimento in caso di ritenuta sussistenza di un contratto di appalto. Violazione di legge artt. 1218, 1223, 1453, 1460 c.c.
Anche a voler qualificare il rapporto quale contratto di appalto, comunque - ad avviso dell'appellante - sarebbe dovuto dalla il risarcimento del danno conseguente al suo CP_1 inadempimento e, nello specifico, il costo sostenuto per l'acquisto delle vernici nell'interesse della società appellata. , a seguito dell'inadempimento di all'obbligo Parte_1 CP_1
di pagamento delle fatture azionate con il ricorso monitorio, sulla base del disposto dell'articolo
1460 c.c. aveva cessato ogni attività nei confronti della società appellata e aveva agito giudizialmente per il recupero del credito. aveva provato l'inadempimento della Parte_1
(a mezzo documenti e per testi). Provato l'inadempimento della società appellata, CP_1
l'acquisto di vernici secondo le indicazioni della predetta appellata e per svolgere il servizio di pagina 4 di 7 verniciatura in suo favore, il mancato rimborso del costo delle vernici (che pure erano a disposizione della per il ritiro), deve ritenersi provato - ad avviso dell'appellante - il danno CP_1
da inadempimento, danno che va risarcito a prescindere dal fatto che non possa trovare applicazione l'art. 1671 c.c. (che regola il recesso del committente e non il danno da inadempimento). L'acquisto delle vernici su richiesta della e il mancato utilizzo delle CP_1
stesse ha costituito una perdita per la e quindi un danno emergente da risarcire. Parte_1
La società , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio ed CP_1
è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 27.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Quanto al primo motivo, non ha fornito adeguata prova Parte_1
del rapporto di subfornitura con la Controparte_1
Non è stata fornita adeguata prova documentale del rapporto predetto, essendosi parte attrice limitata a produrre il decreto ingiuntivo (ottenuto sulla base delle fatture emesse nei confronti della , le fatture relative all'acquisto delle vernici dalla la diffida con CP_1 Persona_1
invito a rimborsare i costi delle vernici, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Il contratto di subfornitura richiede la forma scritta a pena di nullità (come i relativi ordinativi nel caso di prestazione continuativa o periodica), ai sensi dell'art. art.
2.1 e 2.3 della legge
192/98.
Tale contratto si differenzia dal contatto di appalto di servizi, in quanto “il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale
e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato”, mentre nel contratto di appalto l'appaltatore “è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva; con quanto ne deriva in ordine alla maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto” (Cass. 18186/2014).
Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado hanno fornito conferma delle seguenti circostanze: che la aveva ricevuto incarico di Parte_1
verniciare componenti destinate al mercato automotive, in particolare al modello che CP_2
pagina 5 di 7 la si faceva carico di acquistare le vernici di cui alle fatture allegate, nell'interesse Parte_1
della che il costo delle vernici non utilizzate non veniva rimborsato dalla CP_1 CP_1
Le dichiarazioni dei testi appaiono neutre rispetto alla qualificazione del contratto.
L'appellante ritiene che costituirebbe elemento sufficiente per qualificare il rapporto quale subfornitura il fatto che la utilizzasse per verniciare i componenti auto vernice di Parte_1
una certa marca, dotata di specifiche tecniche indicate dal committente.
Di tale presupposti non è stata tuttavia fornita prova, essendosi i testi limitati a precisare che la vernice veniva acquistata nell'interesse della senza alcuna precisazione in ordine alle CP_1
specifiche tecniche e alla marca del prodotto.
Sulla base degli elementi di prova forniti dall'attrice/appellante - e premesso che un eventuale contratto di subfornitura sarebbe nullo per mancanza delle forma scritta -, la prestazione della può essere ricondotta nell'ambito di un contratto di appalto o subappalto. Parte_1
Non risultano pertanto dovuti la richiesta penale del 5% e i richiesti interessi ex art.
3.3 della legge 198/2002.
Quanto al secondo motivo di appello, il fatto che il contratto non possa qualificarsi quale sub- fornitura, non consente l'applicazione dell'art.
2.1 della legge 192/98, secondo cui, in caso di contratto nullo per mancanza di forma scritta, “il subfornitore ha comunque diritto … al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 1671 c.c., non essendo intervenuto, nel caso di specie, il recesso del committente, ma avendo la interrotti i rapporti Parte_1
negoziali con la , per inadempimento della stessa. CP_1
Parte appellata ha richiesto in ogni caso il rimborso delle spese per l'acquisto delle vernici, quale risarcimento del danno emergente subito dalla stessa, a causa dell'inadempimento della
CP_1
Tale domanda risulta tuttavia formulata tardivamente, solo in grado di appello, essendosi la
, in primo grado, limitata a richiedere, ex art. 3 legge 192/98 (in realtà art. 2.1), il Parte_1
rimborso delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto, senza aver proposto una richiesta risarcitoria del danno da inadempimento contrattuale, ai sensi dei principi generali.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della società convenuta.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6258/2024, pubblicata il 20/06/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 3/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6258/2024, pubblicata il 20/06/2024,
TRA
“ Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_1
in VIA ENRICO FERMI 40, SARONNO, con il patrocinio dell'avv. VILLANI MARCO, elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso lo
Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6258/2024, pubblicata il
20/06/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Per Parte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado resa nel giudizio inter partes del Tribunale di Milano, G.U. Dott. Perfetti, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 19.6.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare,
1. In via principale, accertare l'inadempimento di lle obbligazioni Controparte_1 assunte nell'ambito del rapporto di subfornitura intercorso tra le parti, e per l'effetto
e, condannare la appellata: a. rimborsare all'appellante l'importo di euro 39.264,25, relativo a vernici acquistate nell'interesse i;
b. a pagare all'appellante CP_1
la penale del 5% ex Legge 192/98 sulla somma di euro 171.246,35 azionata ingiunzionalmente pari ad euro 1963,21; c. a pagare all'appellante la penale del 5% sulla somma di euro 39.264,25, pari ad euro 8.562,31; d. Il tutto oltre interessi ex L.
192/98.
2. In subordine, laddove il rapporto inter partes sia ritenuto riconducibile nella disciplina in materia di appalto, accertare l'inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, e per
l'effetto condannare la appellata al risarcimento- a favore dell'appellante- del danno da inadempimento per l'importo di Euro 39.264,25, relativo a vernici acquistate nell'interesse i , oltre interessi dalla domanda al saldo CP_1
3. Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto avanti al Tribunale di Milano Parte_2 CP_1
chiedendo la condanna della stessa al pagamento in suo favore: - dell'importo di €
[...]
39.264,25, costo di vernici acquistate nell'interesse della convenuta e poi non utilizzate;
- della penale del 5% ex lege 192/98 sulla predetta somma di euro 39.264,25, pari ad euro 1.963,21; - della penale del 5% ex lege 192/98 sulla somma di euro 171.246,35, somma oggetto di separato procedimento monitorio, pari ad euro 8.562,31, il tutto oltre interessi ex l. 192/98.
L'attrice ha esposto a sostegno delle proprie domande che , attraverso ordini emessi CP_1 nell'ambito del rapporto di subfornitura intercorso tra le parti, le aveva commissionato di eseguire la verniciatura di componenti destinati al mercato “automotive”. Su un complessivo importo dovuto di € 456.265,83, portato dalle fatture emesse tra novembre 2022 e marzo 2023,
pagina 2 di 7 la committente non aveva pagato il residuo saldo di € 171.246,35, dovuto per le prestazioni rese in esecuzione degli ordini. La aveva pertanto chiesto al Tribunale di Milano di Parte_1 ingiungere alla debitrice di pagare € 171.246,35 ed era stato emesso il decreto ingiuntivo non esecutivo prodotto con l'atto di citazione. Il rapporto tra le parti si era interrotto per inadempimento della ed erano rimaste in giacenza presso la , in quanto CP_1 Parte_1
inutilizzate, le vernici che questa aveva acquistato per far fronte agli ordini della committente, per un complessivo valore di € 39.264,25, non rimborsato dalla convenuta.
L'attrice ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento di al Controparte_1
contratto di subfornitura oggetto di causa e di condannarla al pagamento del valore delle vernici acquistate nell'interesse della convenuta, nonché delle penali ex legge 192/98, come sopra meglio indicate.
Non si è costituita in giudizio la convenuta, che è stata quindi dichiarata contumace.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande della , Parte_1
rilevando che la stessa non aveva provato il contratto di subfornitura posto a fondamento delle domande (contratto che richiede la forma scritta a pena di nullità); che le dichiarazioni dei testimoni erano inconferenti, avendo solo confermato che la aveva incaricato la CP_1
di effettuare prestazioni di verniciatura di componenti del modello Parte_1 CP_2 destinati al mercato “automotive” e che per farvi fronte aveva acquistato le vernici Parte_1
oggetto delle fatture prodotte sub doc. 1, vernici rimaste inutilizzate e a disposizione della committente per il ritiro, a causa dell'interruzione del rapporto tra le parti, e il cui costo non era stato rimborsato;
che la mancata comparizione del legale rappresentante della chiamato CP_1
a rendere l'interrogatorio formale, era irrilevante ai fini probatori, avendo i capitoli di prova ad oggetto circostanze neutre rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti. Ad avviso del Tribunale, il rapporto negoziale andava ricondotto al contratto di appalto o subappalto di servizi, con conseguente inapplicabilità degli artt.
3.3 e 3.4 e dell'art.
2.1 ultima parte della legge 192/98.
Avendo poi l'attrice (subappaltatrice) interrotto il rapporto con a causa CP_1 dell'inadempimento di quest'ultima, in assenza di una risoluzione di diritto o giudiziale del contratto e non esistendo, per l'appaltatore o il subappaltatore, una previsione analoga a quella dettata dall'art 1671 c.c. per il recesso del committente, l'attrice non poteva pretendere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto delle vernici (danno emergente), invocando il diritto “al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto”
- diritto riconosciuto dall'art 2.1 L. 192/98, dettato per la specifica e diversa ipotesi della nullità
pagina 3 di 7 del contratto di subfornitura - e relativi ordinativi nel caso di prestazione continuativa o periodica - per difetto di forma scritta ad substantiam.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla CP_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano per i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza di primo grado, in ordine alla ritenuta insussistenza di un contratto di subfornitura. Violazione di legge artt. 1, 2, 3 L. 192/98.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la è un'azienda specializzata che Parte_1
fornisce servizi di verniciatura di componenti per auto e nell'ambito di un rapporto di subfornitura aveva ricevuto incarico da di effettuare prestazioni di Controparte_1 verniciatura di componenti destinati al mercato “automotive”. L'appellante doveva acquistare esclusivamente la vernice della marca e dotata delle specifiche tecniche richieste dalla committente. Su incarico della aveva eseguito prestazioni di verniciatura regolarmente CP_1
fatturate, ricevendo tuttavia un pagamento solo parziale e dovendo promuovere procedimento monitorio per il residuo. Aveva ottenuto un decreto ingiuntivo poi opposto e nell'ambito del giudizio di opposizione aveva ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto. Il contratto di subfornitura era stato provato documentalmente (producendo le fatture che comprovavano l'acquisto di vernici dotate delle specifiche tecniche volute dalla e il decreto ingiuntivo) e CP_1
processualmente (stante la mancata comparizione del legale rappresentante della CP_1 all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale).
Da plurimi elementi documentali - secondo l'appellante - risultava sussistente il rapporto di dipendenza tecnologica della , proprio della subfornitura, con conseguente Parte_1
fondatezza delle domande proposte sulla base della legge 192.
2) Erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta insussistenza di un diritto al risarcimento del danno da inadempimento in caso di ritenuta sussistenza di un contratto di appalto. Violazione di legge artt. 1218, 1223, 1453, 1460 c.c.
Anche a voler qualificare il rapporto quale contratto di appalto, comunque - ad avviso dell'appellante - sarebbe dovuto dalla il risarcimento del danno conseguente al suo CP_1 inadempimento e, nello specifico, il costo sostenuto per l'acquisto delle vernici nell'interesse della società appellata. , a seguito dell'inadempimento di all'obbligo Parte_1 CP_1
di pagamento delle fatture azionate con il ricorso monitorio, sulla base del disposto dell'articolo
1460 c.c. aveva cessato ogni attività nei confronti della società appellata e aveva agito giudizialmente per il recupero del credito. aveva provato l'inadempimento della Parte_1
(a mezzo documenti e per testi). Provato l'inadempimento della società appellata, CP_1
l'acquisto di vernici secondo le indicazioni della predetta appellata e per svolgere il servizio di pagina 4 di 7 verniciatura in suo favore, il mancato rimborso del costo delle vernici (che pure erano a disposizione della per il ritiro), deve ritenersi provato - ad avviso dell'appellante - il danno CP_1
da inadempimento, danno che va risarcito a prescindere dal fatto che non possa trovare applicazione l'art. 1671 c.c. (che regola il recesso del committente e non il danno da inadempimento). L'acquisto delle vernici su richiesta della e il mancato utilizzo delle CP_1
stesse ha costituito una perdita per la e quindi un danno emergente da risarcire. Parte_1
La società , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio ed CP_1
è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 27.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Quanto al primo motivo, non ha fornito adeguata prova Parte_1
del rapporto di subfornitura con la Controparte_1
Non è stata fornita adeguata prova documentale del rapporto predetto, essendosi parte attrice limitata a produrre il decreto ingiuntivo (ottenuto sulla base delle fatture emesse nei confronti della , le fatture relative all'acquisto delle vernici dalla la diffida con CP_1 Persona_1
invito a rimborsare i costi delle vernici, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Il contratto di subfornitura richiede la forma scritta a pena di nullità (come i relativi ordinativi nel caso di prestazione continuativa o periodica), ai sensi dell'art. art.
2.1 e 2.3 della legge
192/98.
Tale contratto si differenzia dal contatto di appalto di servizi, in quanto “il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale
e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato”, mentre nel contratto di appalto l'appaltatore “è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva; con quanto ne deriva in ordine alla maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto” (Cass. 18186/2014).
Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado hanno fornito conferma delle seguenti circostanze: che la aveva ricevuto incarico di Parte_1
verniciare componenti destinate al mercato automotive, in particolare al modello che CP_2
pagina 5 di 7 la si faceva carico di acquistare le vernici di cui alle fatture allegate, nell'interesse Parte_1
della che il costo delle vernici non utilizzate non veniva rimborsato dalla CP_1 CP_1
Le dichiarazioni dei testi appaiono neutre rispetto alla qualificazione del contratto.
L'appellante ritiene che costituirebbe elemento sufficiente per qualificare il rapporto quale subfornitura il fatto che la utilizzasse per verniciare i componenti auto vernice di Parte_1
una certa marca, dotata di specifiche tecniche indicate dal committente.
Di tale presupposti non è stata tuttavia fornita prova, essendosi i testi limitati a precisare che la vernice veniva acquistata nell'interesse della senza alcuna precisazione in ordine alle CP_1
specifiche tecniche e alla marca del prodotto.
Sulla base degli elementi di prova forniti dall'attrice/appellante - e premesso che un eventuale contratto di subfornitura sarebbe nullo per mancanza delle forma scritta -, la prestazione della può essere ricondotta nell'ambito di un contratto di appalto o subappalto. Parte_1
Non risultano pertanto dovuti la richiesta penale del 5% e i richiesti interessi ex art.
3.3 della legge 198/2002.
Quanto al secondo motivo di appello, il fatto che il contratto non possa qualificarsi quale sub- fornitura, non consente l'applicazione dell'art.
2.1 della legge 192/98, secondo cui, in caso di contratto nullo per mancanza di forma scritta, “il subfornitore ha comunque diritto … al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 1671 c.c., non essendo intervenuto, nel caso di specie, il recesso del committente, ma avendo la interrotti i rapporti Parte_1
negoziali con la , per inadempimento della stessa. CP_1
Parte appellata ha richiesto in ogni caso il rimborso delle spese per l'acquisto delle vernici, quale risarcimento del danno emergente subito dalla stessa, a causa dell'inadempimento della
CP_1
Tale domanda risulta tuttavia formulata tardivamente, solo in grado di appello, essendosi la
, in primo grado, limitata a richiedere, ex art. 3 legge 192/98 (in realtà art. 2.1), il Parte_1
rimborso delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto, senza aver proposto una richiesta risarcitoria del danno da inadempimento contrattuale, ai sensi dei principi generali.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della società convenuta.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6258/2024, pubblicata il 20/06/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 3/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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