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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4273/21 r. g., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Colangelo e Salvatore Parte_1
Guadagnino, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Benevento, via Avellino n. 53
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Controparte_1
Mandato, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello parziale avverso la sentenza Parte_1
n. 578 del 2021 del Tribunale di Benevento, con la quale, in solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OR.2020.0000342 del 14 aprile 2020, per un importo di euro 5.166,00, emessa da la relativa sanzione veniva Controparte_1 rideterminata in euro 4.000,00. L'illecito contestato (nel verbale di accertamento a carico di Egli esponente, ma anche di consisteva nella violazione degli artt. 76, comma 3, e 79 Persona_1
del d.l.vo n. 193 del 2006, poiché nella stalla erano state reperite una confezione di farmaco
1 veterinario FY e una di IL, parzialmente utilizzate e prive della prescrizione veterinaria e della relativa annotazione sul registro aziendale dei farmaci.
Censurava detta pronuncia, che aveva disatteso il primo motivo di opposizione, relativo all'individuazione del trasgressore. Infatti, il verbale di accertamento era stato redatto a carico anche di titolare però di azienda distinta, per cui non si comprendeva a quale delle due Persona_1 imprese fosse riferibile l'illecito. Non riteneva al riguardo soddisfacente l'assunto del primo Giudice, per il quale l'Ente rimaneva libero nello scegliere il soggetto cui irrogare la sanzione.
Lamentava, poi, che il processo verbale di accertamento descriveva la condotta in modo diverso da quanto riportato nel verbale ispettivo. In quest'ultimo, infatti, la mancata registrazione sul registro era stata accertata solo per il farmaco FY.
Vi era, poi, un ulteriore motivo di illegittimità non considerato dal Tribunale, laddove nel processo verbale e nell'ordinanza ingiunzione veniva riportata la norma di cui all'art. 76, comma 3, del d.l. n.
193 del 2006, non esistente, mente nell'ordinanza ingiunzione veniva riportata la norma di cui all'art. 79 del d.l.vo n. 193 del 206, non riportata nel processo verbale.
Contestava, in ogni caso, la sanzione come rideterminata dal Tribunale, in ogni caso superiore al minimo edittale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado, quindi con l'annullamento della sanzione opposta;
in subordine chiedeva l'ulteriore rideterminazione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva la resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello va rigettato.
Infondato è il rilievo fondato sulla mancata ingiunzione anche a titolare di altra Persona_1 azienda nei cui confronti fu parimenti eseguito l'accertamento. Evidentemente la stalla ove il farmaco venne rinvenuto era comune, per cui la relativa responsabilità era correttamente attribuibile a entrambi i soggetti. In ogni caso non è stato contestato il fatto del rinvenimento in sé dei farmaci in luogo posto sotto il dominio dell'odierno appellante e che sul suo registro aziendale il famraco non fosse registrato. In tale contesto che una corrispondente sanzione non sia stata Pt_2
comminata ad altro soggetto non costituisce motivo di illegittimità della propria.
Da disattendere è il secondo motivo di appello, fondato su una discrepanza tra il verbale di accertamento e l'allegato verbale ispettivo, Il Primo Giudice, infatti, ha già eliso dall'ordinanza ingiunzione il farmaco IL per quanto concerne la mancata annotazione nel registro dei farmaci, che è l'unico profilo discrepante, rimodulando per questo la sanzione.
2 Priva di pregio, ancora, appare la doglianza sulla non corretta indicazione o non perfetta corrispondenza dei riferimenti normativi sui vari atti. Si tratta, infatti, di un evidente errore materiale, peraltro agevolmente riconoscibile (il “d.l.vo” n. 193 del 2006 viene semplicemente indicato come
“d.l.” negli atti prodromici) e comunque del tutto irrilevante.
Come condivisibilmente ci insegna la S.C. (cfr. Cass., II, 15.9.2009 n. 19006), in tema di violazioni amministrative la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, della violazione notificata al trasgressore e della sanzione edittale da corrispondere non è di per sè causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione e non risultandone menomato il diritto di difesa, a condizione che nel verbale sia correttamente indicata la condotta materiale che integra la violazione (cfr. anche Cass., II, 23.1.2007 n.1412), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza.
Non può essere accolto, infine, il motivo di gravame sul quantum della sanzione, già rimodulata dal primo Giudice a euro 4.000,00.
Le violazioni contestate e residuate all'esito del giudizio di primo grado sono da un lato la mancata prescrizione per due famaci (art. 76, comma 3, del d.l.vo n. 193 del 2006), per la quale la sanzione è fissata dall'art. 108, comma 11, del l.d.l.vo 193 del 2006, nei seguenti termini:
“Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e
11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro
9.296,00. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3”.
In seguito alla rimodulazione operata dal Tribunale residua poi la mancata indicazione nell'apposito registro del solo farmaco FY (art. 79 del d.l.vo n. 193 del 2006), per il quale la sanzione è stabilità sempre nell'art. 108 cit., comma 17:
”…è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 13 (pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00;, n.d.r.),….. il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni imposte dall'articolo 71, il proprietario o il responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che non osserva le disposizioni dell'articolo 79”.
Si consideri anche che la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., II, 14.4.2022 n.12208) ha ripetutamente puntualizzato che l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
3 Nella fattispecie al vaglio siamo in presenza di tre distinti illeciti contestati e residuati all'esito del primo grado, compiuti con azioni diverse, per i quali, a rigore si è fatta applicazione di una sanzione complessiva in realtà inferiore al minimo (sia nell'ordinanza ingiunzione opposta che nella sentenza impugnata).
In ogni caso la S.C. (cfr. Cass., II, 23.2.2021 n. 4844) ha statuito che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del Giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il
Giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Nella fattispecie al vaglio, in assenza di più specifici motivi di gravame, può a chiusura affermarsi che la sanzione determinata nella pronuncia gravata, per l'illecito come rimodulato dal Giudice, appare più che congrua in relazione all'illecito contestato.
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva e complessiva particolarità della vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4273/21 r. g., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Colangelo e Salvatore Parte_1
Guadagnino, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Benevento, via Avellino n. 53
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Controparte_1
Mandato, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello parziale avverso la sentenza Parte_1
n. 578 del 2021 del Tribunale di Benevento, con la quale, in solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OR.2020.0000342 del 14 aprile 2020, per un importo di euro 5.166,00, emessa da la relativa sanzione veniva Controparte_1 rideterminata in euro 4.000,00. L'illecito contestato (nel verbale di accertamento a carico di Egli esponente, ma anche di consisteva nella violazione degli artt. 76, comma 3, e 79 Persona_1
del d.l.vo n. 193 del 2006, poiché nella stalla erano state reperite una confezione di farmaco
1 veterinario FY e una di IL, parzialmente utilizzate e prive della prescrizione veterinaria e della relativa annotazione sul registro aziendale dei farmaci.
Censurava detta pronuncia, che aveva disatteso il primo motivo di opposizione, relativo all'individuazione del trasgressore. Infatti, il verbale di accertamento era stato redatto a carico anche di titolare però di azienda distinta, per cui non si comprendeva a quale delle due Persona_1 imprese fosse riferibile l'illecito. Non riteneva al riguardo soddisfacente l'assunto del primo Giudice, per il quale l'Ente rimaneva libero nello scegliere il soggetto cui irrogare la sanzione.
Lamentava, poi, che il processo verbale di accertamento descriveva la condotta in modo diverso da quanto riportato nel verbale ispettivo. In quest'ultimo, infatti, la mancata registrazione sul registro era stata accertata solo per il farmaco FY.
Vi era, poi, un ulteriore motivo di illegittimità non considerato dal Tribunale, laddove nel processo verbale e nell'ordinanza ingiunzione veniva riportata la norma di cui all'art. 76, comma 3, del d.l. n.
193 del 2006, non esistente, mente nell'ordinanza ingiunzione veniva riportata la norma di cui all'art. 79 del d.l.vo n. 193 del 206, non riportata nel processo verbale.
Contestava, in ogni caso, la sanzione come rideterminata dal Tribunale, in ogni caso superiore al minimo edittale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado, quindi con l'annullamento della sanzione opposta;
in subordine chiedeva l'ulteriore rideterminazione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva la resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello va rigettato.
Infondato è il rilievo fondato sulla mancata ingiunzione anche a titolare di altra Persona_1 azienda nei cui confronti fu parimenti eseguito l'accertamento. Evidentemente la stalla ove il farmaco venne rinvenuto era comune, per cui la relativa responsabilità era correttamente attribuibile a entrambi i soggetti. In ogni caso non è stato contestato il fatto del rinvenimento in sé dei farmaci in luogo posto sotto il dominio dell'odierno appellante e che sul suo registro aziendale il famraco non fosse registrato. In tale contesto che una corrispondente sanzione non sia stata Pt_2
comminata ad altro soggetto non costituisce motivo di illegittimità della propria.
Da disattendere è il secondo motivo di appello, fondato su una discrepanza tra il verbale di accertamento e l'allegato verbale ispettivo, Il Primo Giudice, infatti, ha già eliso dall'ordinanza ingiunzione il farmaco IL per quanto concerne la mancata annotazione nel registro dei farmaci, che è l'unico profilo discrepante, rimodulando per questo la sanzione.
2 Priva di pregio, ancora, appare la doglianza sulla non corretta indicazione o non perfetta corrispondenza dei riferimenti normativi sui vari atti. Si tratta, infatti, di un evidente errore materiale, peraltro agevolmente riconoscibile (il “d.l.vo” n. 193 del 2006 viene semplicemente indicato come
“d.l.” negli atti prodromici) e comunque del tutto irrilevante.
Come condivisibilmente ci insegna la S.C. (cfr. Cass., II, 15.9.2009 n. 19006), in tema di violazioni amministrative la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, della violazione notificata al trasgressore e della sanzione edittale da corrispondere non è di per sè causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione e non risultandone menomato il diritto di difesa, a condizione che nel verbale sia correttamente indicata la condotta materiale che integra la violazione (cfr. anche Cass., II, 23.1.2007 n.1412), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza.
Non può essere accolto, infine, il motivo di gravame sul quantum della sanzione, già rimodulata dal primo Giudice a euro 4.000,00.
Le violazioni contestate e residuate all'esito del giudizio di primo grado sono da un lato la mancata prescrizione per due famaci (art. 76, comma 3, del d.l.vo n. 193 del 2006), per la quale la sanzione è fissata dall'art. 108, comma 11, del l.d.l.vo 193 del 2006, nei seguenti termini:
“Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e
11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro
9.296,00. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3”.
In seguito alla rimodulazione operata dal Tribunale residua poi la mancata indicazione nell'apposito registro del solo farmaco FY (art. 79 del d.l.vo n. 193 del 2006), per il quale la sanzione è stabilità sempre nell'art. 108 cit., comma 17:
”…è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 13 (pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00;, n.d.r.),….. il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni imposte dall'articolo 71, il proprietario o il responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che non osserva le disposizioni dell'articolo 79”.
Si consideri anche che la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., II, 14.4.2022 n.12208) ha ripetutamente puntualizzato che l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
3 Nella fattispecie al vaglio siamo in presenza di tre distinti illeciti contestati e residuati all'esito del primo grado, compiuti con azioni diverse, per i quali, a rigore si è fatta applicazione di una sanzione complessiva in realtà inferiore al minimo (sia nell'ordinanza ingiunzione opposta che nella sentenza impugnata).
In ogni caso la S.C. (cfr. Cass., II, 23.2.2021 n. 4844) ha statuito che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del Giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il
Giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Nella fattispecie al vaglio, in assenza di più specifici motivi di gravame, può a chiusura affermarsi che la sanzione determinata nella pronuncia gravata, per l'illecito come rimodulato dal Giudice, appare più che congrua in relazione all'illecito contestato.
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva e complessiva particolarità della vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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