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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12178/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/06/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SCREPONI ADRIANO;
E
(MESSICO, 21/11/1978), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SCREPONI ADRIANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 12.01.2007, in Roma (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2007, atto 00062, parte 1, serie 03).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 1117/2024 pubbl. il 30/12/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“PER QUANTO ATTIENE I RAPPORTI TRA I CONIUGI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. La casa coniugale sita negli Stati Uniti d'America, circoscrizione consolare di Boston, in Cambridge, 30 Union Street Apt 5, di proprietà della moglie rimane alla medesima assegnata, la quale vi abiterà. Il marito se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali.
4. I coniugi convengono che l'immobile in comproprietà, sito in Andador Pilar Manzana
48, Edificio 403, Planta Alta, Letra D, San Jose Chapultepec, Tuxta Gutierrez, Chiapas,
Messico, sarà intestato integralmente al marito con spese di trasferimento a suo carico ma senza che alla moglie sia dovuto alcun corrispettivo, e con impegno di questa a rilasciare eventuale idonea procura speciale in Boston per il trasferimento a favore del marito o diverso soggetto da questi indicato.
5. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a nessun titolo.
PER QUANTO ATIENE I FIGLI MINORI
A) I figli minori , e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori.
B) Le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre per quanto riguarda le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ragione del collocamento quotidiano dei minori.
C) Attualmente i figli minori , e hanno la residenza Per_1 Per_2 Per_3 abituale e collocazione prevalente presso la madre in quella che era la casa coniugale.
D) Il padre avrà il diritto di tenerli ed averli con sé, tutti e tre insieme se possibile o alternativamente, durante la settimana durante il giorno dopo la scuola e nei fine settimana alternati durante il giorno e la notte, nella zona di Boston-Cambridge.
E) Il padre, potrà averli collocati presso di sé per un periodo via via maggiore, anche equivalente alla madre, tutti e tre insieme, sempre nel rispetto delle esigenze ed impegni dei minori, scolastici e/o sportivi, ludici e sociali, nella zona di Boston-Cambridge. F) In ogni caso i genitori concordano fin d'ora di vedere e tenere con sé i figli Durante le vacanze estive per un periodo equivalente da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno e metà delle vacanze scolastiche natalizie e una delle due pause settimanali invernali e primaverili.
G) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli per i periodi di rispettiva convivenza;
in merito alle spese di carattere ordinario e straordinario necessarie di istruzione, educazione e sanitarie il padre fino a che non troverà un nuovo lavoro vi concorrerà con un importo fisso forfettario di 250,00 dollari americani mensili da versare alla madre;
quando troverà un nuovo lavoro concorrerà in misura proporzionale al proprio reddito da lavoro rispetto a quello di lavoro della moglie, nella misura minima del 20% delle stesse. Nella stessa misura concorrerà alle spese sportive e ludiche, e di educazione non necessarie, ma solo se previamente condivise.
H) Poiché i figli sono collocati prevalentemente presso la madre la quale, in ogni caso, gestisce abitualmente le attività dei minori, la stessa provvederà principalmente ad occuparsi di detti adempimenti e pagamenti e richiederà al padre periodicamente la restituzione della sua quota.
I) I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei propri recapiti, anche telefonici e comunque devono essere sempre a preventiva conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località dei minori quando quest'ultimi sono con l'altro coniuge. J) Gli stessi si impegnano a comunicarsi annualmente, il proprio reddito dovunque maturato, al fine di poter effettuare i conteggi di cui sopra.
K) I coniugi si prestano reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o di rinnovo dei rispettivi passaporti con eccezione per i figli minori per i quali dovranno scambiarsi autorizzazione scritta”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 12/01/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
12178/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.01.2007, in Roma (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2007, atto 00062, parte 1, serie
03) tra ROMA (RM), 28/06/1977) e Parte_1 Controparte_1
(MESSICO, 21/11/1978), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in
[...] motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12178/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/06/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SCREPONI ADRIANO;
E
(MESSICO, 21/11/1978), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SCREPONI ADRIANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 12.01.2007, in Roma (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2007, atto 00062, parte 1, serie 03).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 1117/2024 pubbl. il 30/12/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“PER QUANTO ATTIENE I RAPPORTI TRA I CONIUGI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. La casa coniugale sita negli Stati Uniti d'America, circoscrizione consolare di Boston, in Cambridge, 30 Union Street Apt 5, di proprietà della moglie rimane alla medesima assegnata, la quale vi abiterà. Il marito se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali.
4. I coniugi convengono che l'immobile in comproprietà, sito in Andador Pilar Manzana
48, Edificio 403, Planta Alta, Letra D, San Jose Chapultepec, Tuxta Gutierrez, Chiapas,
Messico, sarà intestato integralmente al marito con spese di trasferimento a suo carico ma senza che alla moglie sia dovuto alcun corrispettivo, e con impegno di questa a rilasciare eventuale idonea procura speciale in Boston per il trasferimento a favore del marito o diverso soggetto da questi indicato.
5. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a nessun titolo.
PER QUANTO ATIENE I FIGLI MINORI
A) I figli minori , e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori.
B) Le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre per quanto riguarda le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ragione del collocamento quotidiano dei minori.
C) Attualmente i figli minori , e hanno la residenza Per_1 Per_2 Per_3 abituale e collocazione prevalente presso la madre in quella che era la casa coniugale.
D) Il padre avrà il diritto di tenerli ed averli con sé, tutti e tre insieme se possibile o alternativamente, durante la settimana durante il giorno dopo la scuola e nei fine settimana alternati durante il giorno e la notte, nella zona di Boston-Cambridge.
E) Il padre, potrà averli collocati presso di sé per un periodo via via maggiore, anche equivalente alla madre, tutti e tre insieme, sempre nel rispetto delle esigenze ed impegni dei minori, scolastici e/o sportivi, ludici e sociali, nella zona di Boston-Cambridge. F) In ogni caso i genitori concordano fin d'ora di vedere e tenere con sé i figli Durante le vacanze estive per un periodo equivalente da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno e metà delle vacanze scolastiche natalizie e una delle due pause settimanali invernali e primaverili.
G) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli per i periodi di rispettiva convivenza;
in merito alle spese di carattere ordinario e straordinario necessarie di istruzione, educazione e sanitarie il padre fino a che non troverà un nuovo lavoro vi concorrerà con un importo fisso forfettario di 250,00 dollari americani mensili da versare alla madre;
quando troverà un nuovo lavoro concorrerà in misura proporzionale al proprio reddito da lavoro rispetto a quello di lavoro della moglie, nella misura minima del 20% delle stesse. Nella stessa misura concorrerà alle spese sportive e ludiche, e di educazione non necessarie, ma solo se previamente condivise.
H) Poiché i figli sono collocati prevalentemente presso la madre la quale, in ogni caso, gestisce abitualmente le attività dei minori, la stessa provvederà principalmente ad occuparsi di detti adempimenti e pagamenti e richiederà al padre periodicamente la restituzione della sua quota.
I) I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei propri recapiti, anche telefonici e comunque devono essere sempre a preventiva conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località dei minori quando quest'ultimi sono con l'altro coniuge. J) Gli stessi si impegnano a comunicarsi annualmente, il proprio reddito dovunque maturato, al fine di poter effettuare i conteggi di cui sopra.
K) I coniugi si prestano reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o di rinnovo dei rispettivi passaporti con eccezione per i figli minori per i quali dovranno scambiarsi autorizzazione scritta”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 12/01/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
12178/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.01.2007, in Roma (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2007, atto 00062, parte 1, serie
03) tra ROMA (RM), 28/06/1977) e Parte_1 Controparte_1
(MESSICO, 21/11/1978), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in
[...] motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi