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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, iscritto al n. 1823/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Milano, alla via Parte_1 P.IVA_1
Statuto n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
– giusta procura depositata nel corso del giudizio d'appello - dall'avv. Dario
Chiarolanza (c.f.: ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), con sede in Napoli, alla via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Lucia n. 81, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dall'Avv. Maria Filomena Luongo (c.f.: ) dell'Avvocatura C.F._2
Regionale,
APPELLATA
NONCHÈ
(c.f.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_3
, alla via Degli Imbimbo, n. 10, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, non costituita
APPELLATA CONTUMACE
FATTO
1. La di seguito, “ ), in qualità di cessionaria Parte_1 Parte_1
ultima del (di seguito, “ Controparte_3 CP_3
”), conveniva l' e la innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
Avellino con atto di citazione notificato l'8 giugno 2020 per ottenere il pagamento della somma di € 523.035,26, “oltre interessi ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 231/2002”, a saldo delle fatture n. 14.261 del 10.10.2014 e n. 15.759 del 10.11.2014 emesse dalla cedente originaria, in ragione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Controparte_4
Parte eseguite in regime di accreditamento con l' in favore degli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale nel mese di settembre e ottobre del 2014, in virtù del contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 stipulato il 12 dicembre 2014 per regolare i rapporti tra le parti in tale annualità. In subordine, la chiedeva al Tribunale Parte_1
il riconoscimento di un indennizzo per un asserito ingiustificato arricchimento
Parte dell ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Parte 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16 aprile 2019, l' eccepiva, per ciò che è d'interesse in questa sede, che le suddette somme non erano state liquidate, in quanto il Centro Futura non aveva emesso le note di credito, per un ammontare pari a € 874.240,00, richiestegli “con nota del 10.7.2015” (pag. 4 della Parte comparsa di costituzione e risposta dell in primo grado), considerando che ai sensi dell'art. 7 punto 5, del contratto, “a fini di regolarità contabile, la liquidazione Part ed il pagamento di ciascuno dei saldi è subordinata al ricevimento da parte dell di note di credito” (pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte dell . Specificava, poi, di aver già corrisposto al un acconto pari al CP_3
90% del fatturato annuale, mentre il restante 10%, “riportato nelle fatture, oggetto di lite”, non era stato liquidato “per effetto dell'esito delle verifiche sanitarie che hanno riscontrato un'elevata inappropriatezza* clinica delle prestazioni erogate” e del
“superamento del costo medio delle prestazioni”, c.d. “over case mix”, aggiungendo che “con il citato Decreto del Commissario ad Acta DCA n.25/2015, la CP_1
ha rimodulato per la branca di , le classificazioni dei
[...] Controparte_4
centri accreditati raggruppando le classi C1 e C2 in un'unica classe C rideterminando, di conseguenza, i valori medi delle prestazioni sulla base delle tipologie funzionali per
l'anno 2014” (pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte dell e producendo la delibera del Commissario Straordinario dell
[...]
n. 924 del 6 luglio 2015. Pt_3
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 maggio 2019 si costituiva la eccependo la carenza della propria legittimazione passiva. Controparte_1
Assegnati i termini per le memorie istruttorie di cui al previgente art. 183, co. 6, c.p.c., la deduceva, con la prima memoria, che la nota prodotta in giudizio dalla Parte_1
Parte (prot. n. 3202 del 10.7.2015) non era stata mai inviata al destinatario e che essa, comunque, appariva del tutto generica ed inconsistente;
al fine di contestare Parte l'eccezione dell circa il superamento del costo medio delle prestazioni, esponeva che, a mente dell'art. 8, co. 1, del contratto – secondo cui “il tavolo tecnico di cui all'art. 6, con cadenza bimestrale, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4 e secondo quanto previsto dagli schemi allegati al presente contratto” – “[i]l Tavolo Tecnico non ha mai comunicato, nel corso dell'annualità, né successivamente, alcuna necessità di adeguamento, al ribasso, del valore medio delle prestazioni” (pag. 5 della prima Parte memoria istruttoria della , e riferiva che la delibera dell n. 924 del 6 Parte_1
luglio 2015, prodotta dalla controparte, era viziata da eccesso di potere, in quanto, con Parte la stessa, l “pretenderebbe di incidere sul valore complessivo del budget, a distanza di diversi mesi dalla sottoscrizione del contratto e dalla chiusura dell'annualità, in via retroattiva, con una condotta palesemente illegittima” (pag. 7 della prima memoria istruttoria della , con un evidente pregiudizio del Parte_1
legittimo affidamento riposto dalla struttura privata in relazione ai tetti contrattualmente previsti.
Parte 5. L non depositava alcuna memoria istruttoria.
6. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda della
[...]
ritenendo che l'art. 7 del contratto prevedeva una condizione sospensiva, “che Pt_1
Parte fa insorgere l'obbligazione di pagamento, che grava sulla , a seguito della positiva verifica dei controlli ed, in caso negativo, alla preventiva emissione di una nota di credito, per l'importo corrispondente alle irregolarità riscontrate” (pag. 3 della sentenza appellata) e che il non aveva mai “emesso la nota di credito CP_3
richiestagli con la richiamata nota n. 3204 del 10.7.2015, sicchè la mancata ottemperanza ha reso legittimo il mancato pagamento delle prestazioni di cui alle fatture n. 14261 del 10.10.2014 (settembre 2014) e n. 15759 del 10.11.2014 (ottobre
2014), invocate in questo giudizio dalla cessionaria del Parte_1
credito”, essendo “venuta a mancare, in tal modo, la prova stessa del diritto di credito della società attrice al saldo del 10% dell'annualità in discorso (2014)” (pag. 4 della sentenza appellata).
Inoltre, riteneva infondata anche l'azione d'ingiustificato arricchimento.
7. A tale sentenza s'è appellata la con atto di citazione notificato alla Parte_1
controparte l'8 giugno 2020, articolando i seguenti motivi.
A. Con il primo motivo ha invocato la violazione dell'art. 115 c.p.c. censurando la Parte sentenza di primo grado laddove il Tribunale accertava che l mediante la nota n.
3204 del 10 luglio 2015, aveva richiesto al di emettere la summenzionata CP_3 nota di credito per l'importo di € 874.237.82, in quanto dal giudizio di primo grado Parte risultava incontestato che la nota n. 3204 del 10.7.2015, prodotta dall in allegato alla sua comparsa di costituzione in primo grado (il cui protocollo, secondo la
[...]
recherebbe invero il n. 3202, invece del n. 3204, riportato in sentenza), non era Pt_1
mai stata trasmessa al . In particolare, ha evidenziato che, come risulta CP_3
dalla pagina 9 della sua prima memoria istruttoria del precedente grado, aveva negato che il avesse ricevuto la suddetta nota allegata dalla controparte e che CP_3
quest'ultima, a fronte di tale specifica contestazione, non aveva dato prova della sua effettiva trasmissione.
B. Con il secondo motivo ha affermato che “[l]a sentenza impugnata ha erroneamente qualificato gli importi dovuti (pari ad € 523.035,26), come saldo del 10% dell'annualità in discorso”, in quanto “[t]ali importi costituiscono, invece, l'intero fatturato, per le prestazioni di settembre e ottobre 2014, come si evince chiaramente dalle indicazioni recate nelle fatture n. 14261 del 10.10.2014, per settembre 2014, e n.
15759 del 10.11.2014, per ottobre 2014”, ed ha aggiunto che, “[s]empre dagli elementi documentali citati, si rileva un'altra circostanza fondamentale, ovvero che il pagamento dei saldi mensili (nella misura del 10%), relativi a ciascuna delle mensilità Parte del 2014, precedenti rispetto a quelle in contenzioso, era stato già trattenuto dalla , che. quindi, non avrebbe potuto legittimamente operare la sospensione integrale degli importi fatturati per le prestazioni erogate nei mesi di settembre ed ottobre 2014” (pag.
12 dell'atto di appello).
C. Con il terzo motivo ha affermato che “il Tribunale ha erroneamente valutato il principio di sussidiarietà, incorrendo in una violazione dell'art. 2042 c.c., e, di conseguenza, in una illegittima interpretazione della norma” (pag. 17 dell'atto di appello). Inoltre, ha richiamando la propria consulenza tecnica di parte, depositata in allegato alla seconda memoria istruttoria del primo grado - “volta ad evidenziare i costi sostenuti, in relazione alle prestazioni non remunerate, conteggiati in complessivi euro
444.365,42” (pag. 15 dell'atto di appello) – ed ha dedotto che l'arricchimento in questione non sarebbe stato in alcun modo imposto. Parte Pertanto, ha concluso chiedendo a questa Corte di: condannare l' e la CP_1
“in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità
[...]
– o solo l'una, o solo l'altra – o chi tra di loro tenutovi per legge”, al pagamento dell'importo di euro 523.035,26, “oltre interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5,
D. Lgs. 231/2002, nella misura prevista dal contratto, sino all'effettivo soddisfo”; in subordine, condannarle, al pagamento dell'importo di euro 470.731,73, “oltre interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 231/2002, nella misura prevista dal contratto, sino all'effettivo soddisfo”; in via di ulteriore e gradato subordine, condannarle al pagamento dell'importo di euro € 444.365,42, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., “oltre rivalutazione dell'importo dalla domanda al soddisfo, ed interessi compensativi, da calcolare sino alla domanda giudiziale depositata il 2 gennaio 2019, data dalla quale dovranno, invece, calcolarsi gli interessi da ritardato pagamento ex
D. Lgs. 231/02 ai sensi dell'art. 1284, comma IV, Codice Civile, sino al saldo”; Parte condannare l' e/o la al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_1
grado di giudizio.
8. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 24 marzo 2021, la riproponendo le difese già svolte in primo grado, ha chiesto alla Controparte_1
Corte, “previa conferma della sentenza impugnata n. 486/2020 del Tribunale di
Avellino”, di rigettare l'appello e di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva,
“[c]on vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
9. La Corte, con ordinanza del 27 aprile 2021, all'esito della prima udienza di trattazione, svoltasi mediante il deposito di note scritte, ha dichiarato la contumacia Parte dell e ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi l'8 ottobre 2024, in cui il giudizio è stato introitato in decisione con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali e di replica.
Le parti non hanno modificato le proprie conclusioni.
DIRITTO I. In via preliminare occorre affermare la carenza di legittimazione passiva della tema sul quale il giudice di primo grado non si è pronunziato e Controparte_1
riproposto in questa sede dall'appellante che ha formulato domanda di condanna della Parte in solido con la o “disgiuntamente o in proporzione delle rispettive CP_1
responsabilità”. Tale domanda – intesa in solido o disgiuntamente – non può che essere respinta, stante la carenza di legittimazione della nella controversia CP_1
scrutinata. Ed infatti, la domanda di pagamento della trae origine dalla Parte_1
mancata remunerazione delle prestazioni sanitarie eseguite dal in virtù CP_3
Parte del contratto da essa stipulato con l l'obbligo di pagare i corrispettivi di tali prestazioni non grava sulla sebbene sia investita del ruolo di Controparte_1
programmare la spesa pubblica e di preparare i modelli di contratto di cui all'art. 8- Parte quinques del D. Lgs. 502/1992, bensì sull
Infatti, il profilo afferente alla programmazione, alla pianificazione ed alla gestione della spesa ordinaria o straordinaria del servizio sanitario si pone su un piano distinto da quello meramente esecutivo e/o attuativo del rapporto, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto alla struttura privata per le prestazioni da essa rese, che trae fondamento nell'accordo contrattuale suddetto.
Sfugge all'appellante il fatto che oggetto della causa è il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'aggiornamento retroattivo di determinate tariffe e non l'inadempimento della in relazione al mancato adeguamento delle tariffe, CP_1
sicché ciò che rileva è il rapporto negoziale e l'azione contrattuale esperita, non potendo sorgere un rapporto obbligatorio a seguito di scelte contabili e di gestione dell'ente pubblico. In altri termini, la non può essere ritenuta passivamente CP_1
legittimata perché non riveste la qualità di parte dell'accordo contrattuale in base al quale le prestazioni, di cui si richiedeva l'aggiuntiva remunerazione, erano state rese.
II. Il primo motivo di appello, inerente alla violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del
Tribunale, è fondato. Parte Infatti, in risposta all che, con la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva dedotto di aver inviato al la “nota del 10.7.2015” CP_3
(contestualmente prodotta nel giudizio di primo grado con l'allegato n. 2) con la quale chiedeva di emettere una nota di credito pari a € 874.240,00, la con la sua Parte_1
prima memoria istruttoria, aveva negato di aver mai ricevuto tale nota;
tale negatoria Parte non risulta peregrina. Ed invero dal documento prodotto dall non risulta esservi alcuna prova del suo ricevimento da parte del e, per vero, neanche della CP_3
sua trasmissione da parte dell'asserito mittente. Ebbene, a fronte della contestazione Parte specifica della circa la mancata ricezione della nota in parola, l Parte_1
avrebbe dovuto opporre una specifica contestazione e non lo ha fatto. E' venuta meno, quindi, al proprio onere ex art. 2697 c.c. di provare il fatto da essa eccepito per contrastare il diritto di credito della ed ha lasciato incontestata, ai sensi Parte_1
dell'art. 115 c.p.c., la circostanza dedotta dalla parte avversa secondo cui tale nota non era mai stata ricevuta dal . CP_3
Ad ogni modo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la mancata emissione
Parte delle note di credito richieste dall non potrebbe comunque considerarsi una condizione sospensiva del credito vantato dalla in quanto a ben vedere Parte_1
l'art. 7 del contratto – secondo cui “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note di credito Parte emesse dalla – pone il soggetto privato dinanzi a un bivio: o emana le note di
Parte credito per l'importo ritenuto dalla on la sua richieste - nonostante ritenga di dover ricevere tutte le somme fatturate - oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, non rilascia le note di credito, perdendo la possibilità di ricevere i saldi (per quanto decurtati). Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia con i principi di buona fede e correttezza. Ne consegue che, pertanto, va fornita alla clausola riguardante l'aspetto in esame di cui all'art. 7 una interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., in forza della quale l'onere di emanazione delle note di credito può riguardare solo quelle somme che effettivamente (anche per il centro privato) non siano riconoscibili.
Parte Premesso ciò, occorre riesaminare le eccezioni dell rimaste assorbite nel decisum di primo grado, relative alla non debenza dell'importo delle fatture in ragione del riscontro di “un'elevata inappropriatezza* clinica delle prestazioni erogate” e del
“superamento del costo medio delle prestazioni”, c.d. “over case mix”, dovuto al fatto che “con il citato Decreto del Commissario ad Acta DCA n.25/2015, la CP_1
ha rimodulato per la branca di Patologia Clinica, le classificazioni dei
[...]
centri accreditati raggruppando le classi C1 e C2 in un'unica classe C rideterminando, di conseguenza, i valori medi delle prestazioni sulla base delle tipologie funzionali per
l'anno 2014.” (pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte dell .
Ebbene tali eccezioni risultano estremamente generiche e fumose e, pertanto, non accoglibili, in quanto, anche a fronte delle contestazioni avverse presentate nella prima Parte memoria istruttoria, la non ha neppure specificato le ragioni della ritenuta
“inappropriatezza” delle prestazioni erogate, né quando e in che misura sarebbe stato superato il costo medio delle prestazioni, nonché, soprattutto, perché l'intero importo delle fatture azionate sarebbe risultato in eccesso rispetto a tale costo medio.
Parte Sicché, in mancanza di eccezioni dell idonee a contrastare le ragioni creditorie della la Corte, in riforma della sentenza appellata, non può che Parte_1
riconoscere il credito da essa reclamato nel presente giudizio per l'intero importo di cui alle due fatture azionate.
III. Tutte le altre questioni sono assorbite;
in particolare, la domanda subordinata con la quale, peraltro, si invoca un importo inferiore ( € 470.731,73) che corrisponderebbe al 90% di quanto reclamato, che non trova corrispondenza aritmetica con le fatture oggetto della domanda. Naturalmente, è superata anche la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c.. IV. Con riguardo al regime delle spese, va rilevato che la ha chiesto Controparte_1
espressamente in appello la conferma della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale ne ha disposto la compensazione. In appello la è vittoriosa nei confronti della CP_1
che ha formulato domanda anche nei suoi confronti, domanda Parte_1
respinta. Quindi spetta alla il rimborso, a carico della delle sole spese CP_1 Pt_1
del gravame, che si liquidano in dispositivo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno, invece, riconosciute ex art. 91 c.p.c. in favore della a carico della , soccombente sulla domanda di Pt_1 Parte_3
pagamento delle prestazioni per cui è causa;
in mancanza della relativa nota specifica, tali spese vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile - € 520.001 a € 1.000.000 - vanno riconosciuti: per il primo grado, 14.598,00 €, per compensi - di cui 2.304,00 € per la fase di studio,
1.520,00 € per la fase introduttiva, 6.767,00 € per la fase istruttoria e 4.007,00 € per la cd. fase decisoria - oltre 2.189,70 €, per il rimborso forfettario delle spese generali;
per il secondo grado, spetta l'importo di 13.078,00 €, per compensi - di cui 2.853,00 € per la fase di studio, 2.552,00 € per la fase introduttiva, 5.880,00 € per la fase di trattazione e 7.298,00 € per la fase decisoria - oltre a 1.961,70 €, per il rimborso forfettario delle relative spese generali. Spettano altresì le spese vive sostenute per il pagamento dei contributi unificati versati dall'odierna appellante in primo e secondo grado, corrispondenti, rispettivamente, a 1.686,00 € e 2.529,00 €. Va accolta la domanda di distrazione in favore dell'avvocato Dario Chiarolanza, dichiaratosi antistatario.
In favore della Regione le spese del grado a carico dell'appellante vanno liquidate nella Parte stessa misura riconosciuta alla stessa, a carico della soccombente
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata all l'8 giugno 2020:
[...] Controparte_2 Controparte_2
A) rigetta la domanda nei confronti della CP_1
B) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Parte_3
523.035,26, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
C) condanna la a rifondere alla controparte appellante le spese del processo di primo e secondo grado, che liquida nel complessivo importo di 29.484,00 €, di cui 20.119,00 €, per i compensi, e 5.150,00 €, per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre a 4.215,00, per i contributi unificati pagati dall'appellante,
e agli eventuali ulteriori accessori, da liquidarsi in favore del procuratore dell'appellante, Dario Chiarolanza, dichiaratosi antistatario;
D) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dalla CP_1
liquidate in € 13.078,00 per i compensi ed € 1.961,70 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, iscritto al n. 1823/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Milano, alla via Parte_1 P.IVA_1
Statuto n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
– giusta procura depositata nel corso del giudizio d'appello - dall'avv. Dario
Chiarolanza (c.f.: ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), con sede in Napoli, alla via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Lucia n. 81, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dall'Avv. Maria Filomena Luongo (c.f.: ) dell'Avvocatura C.F._2
Regionale,
APPELLATA
NONCHÈ
(c.f.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_3
, alla via Degli Imbimbo, n. 10, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, non costituita
APPELLATA CONTUMACE
FATTO
1. La di seguito, “ ), in qualità di cessionaria Parte_1 Parte_1
ultima del (di seguito, “ Controparte_3 CP_3
”), conveniva l' e la innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
Avellino con atto di citazione notificato l'8 giugno 2020 per ottenere il pagamento della somma di € 523.035,26, “oltre interessi ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 231/2002”, a saldo delle fatture n. 14.261 del 10.10.2014 e n. 15.759 del 10.11.2014 emesse dalla cedente originaria, in ragione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Controparte_4
Parte eseguite in regime di accreditamento con l' in favore degli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale nel mese di settembre e ottobre del 2014, in virtù del contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 stipulato il 12 dicembre 2014 per regolare i rapporti tra le parti in tale annualità. In subordine, la chiedeva al Tribunale Parte_1
il riconoscimento di un indennizzo per un asserito ingiustificato arricchimento
Parte dell ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Parte 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16 aprile 2019, l' eccepiva, per ciò che è d'interesse in questa sede, che le suddette somme non erano state liquidate, in quanto il Centro Futura non aveva emesso le note di credito, per un ammontare pari a € 874.240,00, richiestegli “con nota del 10.7.2015” (pag. 4 della Parte comparsa di costituzione e risposta dell in primo grado), considerando che ai sensi dell'art. 7 punto 5, del contratto, “a fini di regolarità contabile, la liquidazione Part ed il pagamento di ciascuno dei saldi è subordinata al ricevimento da parte dell di note di credito” (pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte dell . Specificava, poi, di aver già corrisposto al un acconto pari al CP_3
90% del fatturato annuale, mentre il restante 10%, “riportato nelle fatture, oggetto di lite”, non era stato liquidato “per effetto dell'esito delle verifiche sanitarie che hanno riscontrato un'elevata inappropriatezza* clinica delle prestazioni erogate” e del
“superamento del costo medio delle prestazioni”, c.d. “over case mix”, aggiungendo che “con il citato Decreto del Commissario ad Acta DCA n.25/2015, la CP_1
ha rimodulato per la branca di , le classificazioni dei
[...] Controparte_4
centri accreditati raggruppando le classi C1 e C2 in un'unica classe C rideterminando, di conseguenza, i valori medi delle prestazioni sulla base delle tipologie funzionali per
l'anno 2014” (pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte dell e producendo la delibera del Commissario Straordinario dell
[...]
n. 924 del 6 luglio 2015. Pt_3
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 maggio 2019 si costituiva la eccependo la carenza della propria legittimazione passiva. Controparte_1
Assegnati i termini per le memorie istruttorie di cui al previgente art. 183, co. 6, c.p.c., la deduceva, con la prima memoria, che la nota prodotta in giudizio dalla Parte_1
Parte (prot. n. 3202 del 10.7.2015) non era stata mai inviata al destinatario e che essa, comunque, appariva del tutto generica ed inconsistente;
al fine di contestare Parte l'eccezione dell circa il superamento del costo medio delle prestazioni, esponeva che, a mente dell'art. 8, co. 1, del contratto – secondo cui “il tavolo tecnico di cui all'art. 6, con cadenza bimestrale, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4 e secondo quanto previsto dagli schemi allegati al presente contratto” – “[i]l Tavolo Tecnico non ha mai comunicato, nel corso dell'annualità, né successivamente, alcuna necessità di adeguamento, al ribasso, del valore medio delle prestazioni” (pag. 5 della prima Parte memoria istruttoria della , e riferiva che la delibera dell n. 924 del 6 Parte_1
luglio 2015, prodotta dalla controparte, era viziata da eccesso di potere, in quanto, con Parte la stessa, l “pretenderebbe di incidere sul valore complessivo del budget, a distanza di diversi mesi dalla sottoscrizione del contratto e dalla chiusura dell'annualità, in via retroattiva, con una condotta palesemente illegittima” (pag. 7 della prima memoria istruttoria della , con un evidente pregiudizio del Parte_1
legittimo affidamento riposto dalla struttura privata in relazione ai tetti contrattualmente previsti.
Parte 5. L non depositava alcuna memoria istruttoria.
6. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda della
[...]
ritenendo che l'art. 7 del contratto prevedeva una condizione sospensiva, “che Pt_1
Parte fa insorgere l'obbligazione di pagamento, che grava sulla , a seguito della positiva verifica dei controlli ed, in caso negativo, alla preventiva emissione di una nota di credito, per l'importo corrispondente alle irregolarità riscontrate” (pag. 3 della sentenza appellata) e che il non aveva mai “emesso la nota di credito CP_3
richiestagli con la richiamata nota n. 3204 del 10.7.2015, sicchè la mancata ottemperanza ha reso legittimo il mancato pagamento delle prestazioni di cui alle fatture n. 14261 del 10.10.2014 (settembre 2014) e n. 15759 del 10.11.2014 (ottobre
2014), invocate in questo giudizio dalla cessionaria del Parte_1
credito”, essendo “venuta a mancare, in tal modo, la prova stessa del diritto di credito della società attrice al saldo del 10% dell'annualità in discorso (2014)” (pag. 4 della sentenza appellata).
Inoltre, riteneva infondata anche l'azione d'ingiustificato arricchimento.
7. A tale sentenza s'è appellata la con atto di citazione notificato alla Parte_1
controparte l'8 giugno 2020, articolando i seguenti motivi.
A. Con il primo motivo ha invocato la violazione dell'art. 115 c.p.c. censurando la Parte sentenza di primo grado laddove il Tribunale accertava che l mediante la nota n.
3204 del 10 luglio 2015, aveva richiesto al di emettere la summenzionata CP_3 nota di credito per l'importo di € 874.237.82, in quanto dal giudizio di primo grado Parte risultava incontestato che la nota n. 3204 del 10.7.2015, prodotta dall in allegato alla sua comparsa di costituzione in primo grado (il cui protocollo, secondo la
[...]
recherebbe invero il n. 3202, invece del n. 3204, riportato in sentenza), non era Pt_1
mai stata trasmessa al . In particolare, ha evidenziato che, come risulta CP_3
dalla pagina 9 della sua prima memoria istruttoria del precedente grado, aveva negato che il avesse ricevuto la suddetta nota allegata dalla controparte e che CP_3
quest'ultima, a fronte di tale specifica contestazione, non aveva dato prova della sua effettiva trasmissione.
B. Con il secondo motivo ha affermato che “[l]a sentenza impugnata ha erroneamente qualificato gli importi dovuti (pari ad € 523.035,26), come saldo del 10% dell'annualità in discorso”, in quanto “[t]ali importi costituiscono, invece, l'intero fatturato, per le prestazioni di settembre e ottobre 2014, come si evince chiaramente dalle indicazioni recate nelle fatture n. 14261 del 10.10.2014, per settembre 2014, e n.
15759 del 10.11.2014, per ottobre 2014”, ed ha aggiunto che, “[s]empre dagli elementi documentali citati, si rileva un'altra circostanza fondamentale, ovvero che il pagamento dei saldi mensili (nella misura del 10%), relativi a ciascuna delle mensilità Parte del 2014, precedenti rispetto a quelle in contenzioso, era stato già trattenuto dalla , che. quindi, non avrebbe potuto legittimamente operare la sospensione integrale degli importi fatturati per le prestazioni erogate nei mesi di settembre ed ottobre 2014” (pag.
12 dell'atto di appello).
C. Con il terzo motivo ha affermato che “il Tribunale ha erroneamente valutato il principio di sussidiarietà, incorrendo in una violazione dell'art. 2042 c.c., e, di conseguenza, in una illegittima interpretazione della norma” (pag. 17 dell'atto di appello). Inoltre, ha richiamando la propria consulenza tecnica di parte, depositata in allegato alla seconda memoria istruttoria del primo grado - “volta ad evidenziare i costi sostenuti, in relazione alle prestazioni non remunerate, conteggiati in complessivi euro
444.365,42” (pag. 15 dell'atto di appello) – ed ha dedotto che l'arricchimento in questione non sarebbe stato in alcun modo imposto. Parte Pertanto, ha concluso chiedendo a questa Corte di: condannare l' e la CP_1
“in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità
[...]
– o solo l'una, o solo l'altra – o chi tra di loro tenutovi per legge”, al pagamento dell'importo di euro 523.035,26, “oltre interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5,
D. Lgs. 231/2002, nella misura prevista dal contratto, sino all'effettivo soddisfo”; in subordine, condannarle, al pagamento dell'importo di euro 470.731,73, “oltre interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 231/2002, nella misura prevista dal contratto, sino all'effettivo soddisfo”; in via di ulteriore e gradato subordine, condannarle al pagamento dell'importo di euro € 444.365,42, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., “oltre rivalutazione dell'importo dalla domanda al soddisfo, ed interessi compensativi, da calcolare sino alla domanda giudiziale depositata il 2 gennaio 2019, data dalla quale dovranno, invece, calcolarsi gli interessi da ritardato pagamento ex
D. Lgs. 231/02 ai sensi dell'art. 1284, comma IV, Codice Civile, sino al saldo”; Parte condannare l' e/o la al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_1
grado di giudizio.
8. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 24 marzo 2021, la riproponendo le difese già svolte in primo grado, ha chiesto alla Controparte_1
Corte, “previa conferma della sentenza impugnata n. 486/2020 del Tribunale di
Avellino”, di rigettare l'appello e di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva,
“[c]on vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
9. La Corte, con ordinanza del 27 aprile 2021, all'esito della prima udienza di trattazione, svoltasi mediante il deposito di note scritte, ha dichiarato la contumacia Parte dell e ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi l'8 ottobre 2024, in cui il giudizio è stato introitato in decisione con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali e di replica.
Le parti non hanno modificato le proprie conclusioni.
DIRITTO I. In via preliminare occorre affermare la carenza di legittimazione passiva della tema sul quale il giudice di primo grado non si è pronunziato e Controparte_1
riproposto in questa sede dall'appellante che ha formulato domanda di condanna della Parte in solido con la o “disgiuntamente o in proporzione delle rispettive CP_1
responsabilità”. Tale domanda – intesa in solido o disgiuntamente – non può che essere respinta, stante la carenza di legittimazione della nella controversia CP_1
scrutinata. Ed infatti, la domanda di pagamento della trae origine dalla Parte_1
mancata remunerazione delle prestazioni sanitarie eseguite dal in virtù CP_3
Parte del contratto da essa stipulato con l l'obbligo di pagare i corrispettivi di tali prestazioni non grava sulla sebbene sia investita del ruolo di Controparte_1
programmare la spesa pubblica e di preparare i modelli di contratto di cui all'art. 8- Parte quinques del D. Lgs. 502/1992, bensì sull
Infatti, il profilo afferente alla programmazione, alla pianificazione ed alla gestione della spesa ordinaria o straordinaria del servizio sanitario si pone su un piano distinto da quello meramente esecutivo e/o attuativo del rapporto, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto alla struttura privata per le prestazioni da essa rese, che trae fondamento nell'accordo contrattuale suddetto.
Sfugge all'appellante il fatto che oggetto della causa è il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'aggiornamento retroattivo di determinate tariffe e non l'inadempimento della in relazione al mancato adeguamento delle tariffe, CP_1
sicché ciò che rileva è il rapporto negoziale e l'azione contrattuale esperita, non potendo sorgere un rapporto obbligatorio a seguito di scelte contabili e di gestione dell'ente pubblico. In altri termini, la non può essere ritenuta passivamente CP_1
legittimata perché non riveste la qualità di parte dell'accordo contrattuale in base al quale le prestazioni, di cui si richiedeva l'aggiuntiva remunerazione, erano state rese.
II. Il primo motivo di appello, inerente alla violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del
Tribunale, è fondato. Parte Infatti, in risposta all che, con la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva dedotto di aver inviato al la “nota del 10.7.2015” CP_3
(contestualmente prodotta nel giudizio di primo grado con l'allegato n. 2) con la quale chiedeva di emettere una nota di credito pari a € 874.240,00, la con la sua Parte_1
prima memoria istruttoria, aveva negato di aver mai ricevuto tale nota;
tale negatoria Parte non risulta peregrina. Ed invero dal documento prodotto dall non risulta esservi alcuna prova del suo ricevimento da parte del e, per vero, neanche della CP_3
sua trasmissione da parte dell'asserito mittente. Ebbene, a fronte della contestazione Parte specifica della circa la mancata ricezione della nota in parola, l Parte_1
avrebbe dovuto opporre una specifica contestazione e non lo ha fatto. E' venuta meno, quindi, al proprio onere ex art. 2697 c.c. di provare il fatto da essa eccepito per contrastare il diritto di credito della ed ha lasciato incontestata, ai sensi Parte_1
dell'art. 115 c.p.c., la circostanza dedotta dalla parte avversa secondo cui tale nota non era mai stata ricevuta dal . CP_3
Ad ogni modo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la mancata emissione
Parte delle note di credito richieste dall non potrebbe comunque considerarsi una condizione sospensiva del credito vantato dalla in quanto a ben vedere Parte_1
l'art. 7 del contratto – secondo cui “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note di credito Parte emesse dalla – pone il soggetto privato dinanzi a un bivio: o emana le note di
Parte credito per l'importo ritenuto dalla on la sua richieste - nonostante ritenga di dover ricevere tutte le somme fatturate - oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, non rilascia le note di credito, perdendo la possibilità di ricevere i saldi (per quanto decurtati). Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia con i principi di buona fede e correttezza. Ne consegue che, pertanto, va fornita alla clausola riguardante l'aspetto in esame di cui all'art. 7 una interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., in forza della quale l'onere di emanazione delle note di credito può riguardare solo quelle somme che effettivamente (anche per il centro privato) non siano riconoscibili.
Parte Premesso ciò, occorre riesaminare le eccezioni dell rimaste assorbite nel decisum di primo grado, relative alla non debenza dell'importo delle fatture in ragione del riscontro di “un'elevata inappropriatezza* clinica delle prestazioni erogate” e del
“superamento del costo medio delle prestazioni”, c.d. “over case mix”, dovuto al fatto che “con il citato Decreto del Commissario ad Acta DCA n.25/2015, la CP_1
ha rimodulato per la branca di Patologia Clinica, le classificazioni dei
[...]
centri accreditati raggruppando le classi C1 e C2 in un'unica classe C rideterminando, di conseguenza, i valori medi delle prestazioni sulla base delle tipologie funzionali per
l'anno 2014.” (pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte dell .
Ebbene tali eccezioni risultano estremamente generiche e fumose e, pertanto, non accoglibili, in quanto, anche a fronte delle contestazioni avverse presentate nella prima Parte memoria istruttoria, la non ha neppure specificato le ragioni della ritenuta
“inappropriatezza” delle prestazioni erogate, né quando e in che misura sarebbe stato superato il costo medio delle prestazioni, nonché, soprattutto, perché l'intero importo delle fatture azionate sarebbe risultato in eccesso rispetto a tale costo medio.
Parte Sicché, in mancanza di eccezioni dell idonee a contrastare le ragioni creditorie della la Corte, in riforma della sentenza appellata, non può che Parte_1
riconoscere il credito da essa reclamato nel presente giudizio per l'intero importo di cui alle due fatture azionate.
III. Tutte le altre questioni sono assorbite;
in particolare, la domanda subordinata con la quale, peraltro, si invoca un importo inferiore ( € 470.731,73) che corrisponderebbe al 90% di quanto reclamato, che non trova corrispondenza aritmetica con le fatture oggetto della domanda. Naturalmente, è superata anche la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c.. IV. Con riguardo al regime delle spese, va rilevato che la ha chiesto Controparte_1
espressamente in appello la conferma della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale ne ha disposto la compensazione. In appello la è vittoriosa nei confronti della CP_1
che ha formulato domanda anche nei suoi confronti, domanda Parte_1
respinta. Quindi spetta alla il rimborso, a carico della delle sole spese CP_1 Pt_1
del gravame, che si liquidano in dispositivo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno, invece, riconosciute ex art. 91 c.p.c. in favore della a carico della , soccombente sulla domanda di Pt_1 Parte_3
pagamento delle prestazioni per cui è causa;
in mancanza della relativa nota specifica, tali spese vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile - € 520.001 a € 1.000.000 - vanno riconosciuti: per il primo grado, 14.598,00 €, per compensi - di cui 2.304,00 € per la fase di studio,
1.520,00 € per la fase introduttiva, 6.767,00 € per la fase istruttoria e 4.007,00 € per la cd. fase decisoria - oltre 2.189,70 €, per il rimborso forfettario delle spese generali;
per il secondo grado, spetta l'importo di 13.078,00 €, per compensi - di cui 2.853,00 € per la fase di studio, 2.552,00 € per la fase introduttiva, 5.880,00 € per la fase di trattazione e 7.298,00 € per la fase decisoria - oltre a 1.961,70 €, per il rimborso forfettario delle relative spese generali. Spettano altresì le spese vive sostenute per il pagamento dei contributi unificati versati dall'odierna appellante in primo e secondo grado, corrispondenti, rispettivamente, a 1.686,00 € e 2.529,00 €. Va accolta la domanda di distrazione in favore dell'avvocato Dario Chiarolanza, dichiaratosi antistatario.
In favore della Regione le spese del grado a carico dell'appellante vanno liquidate nella Parte stessa misura riconosciuta alla stessa, a carico della soccombente
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata all l'8 giugno 2020:
[...] Controparte_2 Controparte_2
A) rigetta la domanda nei confronti della CP_1
B) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Parte_3
523.035,26, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
C) condanna la a rifondere alla controparte appellante le spese del processo di primo e secondo grado, che liquida nel complessivo importo di 29.484,00 €, di cui 20.119,00 €, per i compensi, e 5.150,00 €, per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre a 4.215,00, per i contributi unificati pagati dall'appellante,
e agli eventuali ulteriori accessori, da liquidarsi in favore del procuratore dell'appellante, Dario Chiarolanza, dichiaratosi antistatario;
D) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dalla CP_1
liquidate in € 13.078,00 per i compensi ed € 1.961,70 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino