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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 302-1/2024
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.302-1/2024, avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss.
CCII, depositata nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gerardi Parte_1
Ricorrente
nei confronti di massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.7.2024 – premesso: di rivestire la qualità di professionista, in quanto Parte_1
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, pur avendo cessato la partita IVA al 31.12.2017, in seguito all'impiego presso l'ALES, Direzione Regionale
Musei Puglia in Bari, dal 13.6.2022, con la qualifica professionale di architetto;
di versare in situazione di sovraindebitamento, riconducibile al pregresso esercizio della libera professione, provocata da circostanze imprevedibili ed aggravata dalla fine del matrimonio;
in ordine alla condizione personale, a seguito della separazione legale dal coniuge, conviveva con i genitori nell'abitazione dei medesimi,
erogando in favore dell'ex coniuge, genitrice collocataria della figlia minorenne, l'assegno mensile di €
300,00, oltre le spese straordinarie;
sosteneva spese mensili per € 1.454,00 e percepiva stipendio mensile netto di circa € 1.650,00; non era proprietario di beni immobili e mobili, fatta eccezione per un
1 ciclomotore di 50 C.C. di scarso valore, necessario mezzo di trasporto;
l'esposizione debitoria complessiva era pari ad € 82.374,53, esclusi i compensi cui l'advisor legale aveva rinunciato;
disponeva della sola somma di € 25.000,00, a titolo di finanza esterna;
- ha presentato proposta di concordato minore, ai sensi dell'art.74, comma 2, del D. Lgs. n.14/2019, nei termini di seguito esposti:
2 Con la formazione delle seguenti classi:
3 All'esito di chiarimenti ed integrazioni documentali, con decreto del 7.8.2024 è stata dichiarata l'apertura della procedura.
L'OCC ha quindi depositato la relazione finale, nella quale ha dato atto del mancato raggiungimento delle percentuali dell'art. 79 CCII, salva, ai fini dell'omologazione, l'applicabilità dell'art.80, comma 3,
CCII.
All'esito di chiarimenti ulteriori, all'udienza del 6.3.2025 il procedimento è stato riservato per la decisione.
-----------------
Preliminarmente, il concordato minore, previsto dall'art.74 CCII, è proponibile dai debitori di cui all'art.2, comma 1, lett. c), con la sola esclusione del consumatore e, dunque, dal professionista,
dall'imprenditore agricolo, dalle start e da ogni altro debitore non assoggettabile alla Parte_2
4 liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.
La disposizione su richiamata prevede in particolare, al primo comma, la formulazione di proposta fondata sulla continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale e dunque finalizzata al conseguimento di tale obiettivo ed, al secondo comma, la proposizione di domanda che prescinde dal requisito della continuità imprenditoriale o professionale, previo in tal caso apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
La procedura di concordato minore deve dunque ritenersi ammissibile, anche in difetto di continuità,
ove la proposta sia formulata anche con previsione di apprezzabili risorse esterne, con la sola eccezione del disposto dell'art.33, comma 4, che sancisce l'inammissibilità della domanda ex art.74 CCII in ipotesi di imprenditore cancellato dal registro delle imprese.
Al riguardo va peraltro osservato che tale previsione, la cui lettura in termini preclusivi per l'imprenditore trova conforto nel decreto del 26.7.2023, n.22699, della Prima Presidente della Suprema
Corte, in quanto limitativa della proponibilità dello strumento di composizione della crisi in esame, non può ritenersi estensibile ad altre categorie non contemplate espressamente dalla citata disposizione.
Deve pertanto ritenersi che il soggetto legittimato alla proposizione di domanda di concordato minore,
diverso dall'imprenditore, possa formulare proposta, pur in difetto di continuità, ove la stessa sia sorretta da finanza esterna.
Ne discende l'ammissibilità della proposta in esame, avanzata da professionista, ancorché non più
titolare di partita IVA, in quanto basata su finanza esterna apprezzabile.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato d'essere esposto per debiti derivanti dall'esercizio della pregressa attività professionale.
Il ricorrente ha altresì ottemperato all'onere di produzione della documentazione richiesta dall'art.75
CCII e dalla relazione particolareggiata dell'OCC, conforme alle prescrizioni del successivo art.76,
emerge tanto lo stato di sovraindebitamento del , nell'accezione fornita dall'art.2, comma 1, Pt_1
5 lett. c), di stato di crisi o di insolvenza, alla luce dell'indicata esposizione debitoria, pari, all'esito delle precisazioni, ad € 86.447,17, e dell'insufficienza del patrimonio mobiliare, proveniente esclusivamente da redditi da lavoro dipendente, come da seguente prospetto:
.
Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, previsti dall'art. 77, non risulta che il ricorrente sia stato in precedenza esdebitato, mentre deve escludersi la ricorrenza di atti diretti a frodare le ragioni dei
6 creditori, considerato che la successione ereditaria, pro quota, del valore di € 39.295,92, comprensiva per circa € 10.000,00 di azioni di istituto di credito, allo stato illiquide, risale all'anno 2017 ed è dunque antecedente al periodo contemplato dall'art.75, comma 1, lett. d), CCII.
A tanto deve aggiungersi che il debitore ha documentato la destinazione della somma effettivamente riscossa, pari a circa € 30.000,00, in prevalenza ad estinzione di finanziamenti.
Il piano prevede inoltre la formazione delle seguenti classi con diritto di voto:
7 Quanto alle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato minore, l'art.79 richiede l'approvazione di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto,
la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Ove, peraltro, siano previste più classi, è richiesta altresì la maggioranza nel maggior numero di classi.
Il comma 3 dell'art.79 prevede inoltre il sistema del silenzio assenso.
Nel caso di specie dalla relazione finale dell'OCC emerge che i creditori hanno votato nei seguenti termini:
La maggioranza assoluta dei voti non è stata raggiunta a causa dei voti contrari determinanti espressi da e , che insieme pesano per il 91,34% del monte totale e, Controparte_1 CP_2
rispettivamente e singolarmente, per il 46,96% e 44,38%.
Inoltre, non risulta raggiunta la maggioranza neanche nel maggior numero di classi, giacché possono considerarsi favorevoli, per assenza di voto, solo due classi su quattro (le classi IV e V contro le classi II
e III).
Orbene, il comma 3 dell'art.80, dispone, nella seconda parte, che “Il giudice omologa altresì il
concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del
raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul
punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
8 è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, il consenso di e deve ritenersi Controparte_1 CP_2
determinate, in quanto il primo comporterebbe il raggiungimento della maggioranza in 3 classi su 5 ed entrambi determinerebbero la maggioranza assoluta dei voti, non essendo necessaria la maggioranza per teste, in essenza di creditore con percentuale superiore al 50%.
La valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria espressa dal Gestore
della Crisi va condivisa.
Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile orientamento di merito secondo cui l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento dell'esdebitazione, ossia al decorso dei 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, sicché, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non può proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento.
Nel caso di specie, tenuto conto del reddito mensile medio del ricorrente, pari ad € 3.153,20 e del quinto disponibile, pari ad € 630,64, nell'arco temporale triennale di durata della procedura di liquidazione controllata verrebbero acquisiti importi inferiori alla somma offerta di € 25.384,19, ossia € 22.703,04,
oltre modeste quote di TFR, trattandosi di rapporto sorto nell'anno 2022.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di omologazione.
P.Q.M.
1) omologa la proposta di concordato minore presentata, con ricorso del 17.7.2024 e successive modifiche, da;
Parte_1
2) dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Bari,
per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione del ricorrente e le ragioni del sovraindebitamento,. Avvalendosi della società Parte_3
3) dichiara chiusa la procedura.
Bari, 6.3.2025
9 Il Giudice
Raffaella Simone
10
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.302-1/2024, avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss.
CCII, depositata nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gerardi Parte_1
Ricorrente
nei confronti di massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.7.2024 – premesso: di rivestire la qualità di professionista, in quanto Parte_1
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, pur avendo cessato la partita IVA al 31.12.2017, in seguito all'impiego presso l'ALES, Direzione Regionale
Musei Puglia in Bari, dal 13.6.2022, con la qualifica professionale di architetto;
di versare in situazione di sovraindebitamento, riconducibile al pregresso esercizio della libera professione, provocata da circostanze imprevedibili ed aggravata dalla fine del matrimonio;
in ordine alla condizione personale, a seguito della separazione legale dal coniuge, conviveva con i genitori nell'abitazione dei medesimi,
erogando in favore dell'ex coniuge, genitrice collocataria della figlia minorenne, l'assegno mensile di €
300,00, oltre le spese straordinarie;
sosteneva spese mensili per € 1.454,00 e percepiva stipendio mensile netto di circa € 1.650,00; non era proprietario di beni immobili e mobili, fatta eccezione per un
1 ciclomotore di 50 C.C. di scarso valore, necessario mezzo di trasporto;
l'esposizione debitoria complessiva era pari ad € 82.374,53, esclusi i compensi cui l'advisor legale aveva rinunciato;
disponeva della sola somma di € 25.000,00, a titolo di finanza esterna;
- ha presentato proposta di concordato minore, ai sensi dell'art.74, comma 2, del D. Lgs. n.14/2019, nei termini di seguito esposti:
2 Con la formazione delle seguenti classi:
3 All'esito di chiarimenti ed integrazioni documentali, con decreto del 7.8.2024 è stata dichiarata l'apertura della procedura.
L'OCC ha quindi depositato la relazione finale, nella quale ha dato atto del mancato raggiungimento delle percentuali dell'art. 79 CCII, salva, ai fini dell'omologazione, l'applicabilità dell'art.80, comma 3,
CCII.
All'esito di chiarimenti ulteriori, all'udienza del 6.3.2025 il procedimento è stato riservato per la decisione.
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Preliminarmente, il concordato minore, previsto dall'art.74 CCII, è proponibile dai debitori di cui all'art.2, comma 1, lett. c), con la sola esclusione del consumatore e, dunque, dal professionista,
dall'imprenditore agricolo, dalle start e da ogni altro debitore non assoggettabile alla Parte_2
4 liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.
La disposizione su richiamata prevede in particolare, al primo comma, la formulazione di proposta fondata sulla continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale e dunque finalizzata al conseguimento di tale obiettivo ed, al secondo comma, la proposizione di domanda che prescinde dal requisito della continuità imprenditoriale o professionale, previo in tal caso apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
La procedura di concordato minore deve dunque ritenersi ammissibile, anche in difetto di continuità,
ove la proposta sia formulata anche con previsione di apprezzabili risorse esterne, con la sola eccezione del disposto dell'art.33, comma 4, che sancisce l'inammissibilità della domanda ex art.74 CCII in ipotesi di imprenditore cancellato dal registro delle imprese.
Al riguardo va peraltro osservato che tale previsione, la cui lettura in termini preclusivi per l'imprenditore trova conforto nel decreto del 26.7.2023, n.22699, della Prima Presidente della Suprema
Corte, in quanto limitativa della proponibilità dello strumento di composizione della crisi in esame, non può ritenersi estensibile ad altre categorie non contemplate espressamente dalla citata disposizione.
Deve pertanto ritenersi che il soggetto legittimato alla proposizione di domanda di concordato minore,
diverso dall'imprenditore, possa formulare proposta, pur in difetto di continuità, ove la stessa sia sorretta da finanza esterna.
Ne discende l'ammissibilità della proposta in esame, avanzata da professionista, ancorché non più
titolare di partita IVA, in quanto basata su finanza esterna apprezzabile.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato d'essere esposto per debiti derivanti dall'esercizio della pregressa attività professionale.
Il ricorrente ha altresì ottemperato all'onere di produzione della documentazione richiesta dall'art.75
CCII e dalla relazione particolareggiata dell'OCC, conforme alle prescrizioni del successivo art.76,
emerge tanto lo stato di sovraindebitamento del , nell'accezione fornita dall'art.2, comma 1, Pt_1
5 lett. c), di stato di crisi o di insolvenza, alla luce dell'indicata esposizione debitoria, pari, all'esito delle precisazioni, ad € 86.447,17, e dell'insufficienza del patrimonio mobiliare, proveniente esclusivamente da redditi da lavoro dipendente, come da seguente prospetto:
.
Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, previsti dall'art. 77, non risulta che il ricorrente sia stato in precedenza esdebitato, mentre deve escludersi la ricorrenza di atti diretti a frodare le ragioni dei
6 creditori, considerato che la successione ereditaria, pro quota, del valore di € 39.295,92, comprensiva per circa € 10.000,00 di azioni di istituto di credito, allo stato illiquide, risale all'anno 2017 ed è dunque antecedente al periodo contemplato dall'art.75, comma 1, lett. d), CCII.
A tanto deve aggiungersi che il debitore ha documentato la destinazione della somma effettivamente riscossa, pari a circa € 30.000,00, in prevalenza ad estinzione di finanziamenti.
Il piano prevede inoltre la formazione delle seguenti classi con diritto di voto:
7 Quanto alle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato minore, l'art.79 richiede l'approvazione di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto,
la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Ove, peraltro, siano previste più classi, è richiesta altresì la maggioranza nel maggior numero di classi.
Il comma 3 dell'art.79 prevede inoltre il sistema del silenzio assenso.
Nel caso di specie dalla relazione finale dell'OCC emerge che i creditori hanno votato nei seguenti termini:
La maggioranza assoluta dei voti non è stata raggiunta a causa dei voti contrari determinanti espressi da e , che insieme pesano per il 91,34% del monte totale e, Controparte_1 CP_2
rispettivamente e singolarmente, per il 46,96% e 44,38%.
Inoltre, non risulta raggiunta la maggioranza neanche nel maggior numero di classi, giacché possono considerarsi favorevoli, per assenza di voto, solo due classi su quattro (le classi IV e V contro le classi II
e III).
Orbene, il comma 3 dell'art.80, dispone, nella seconda parte, che “Il giudice omologa altresì il
concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del
raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul
punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
8 è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, il consenso di e deve ritenersi Controparte_1 CP_2
determinate, in quanto il primo comporterebbe il raggiungimento della maggioranza in 3 classi su 5 ed entrambi determinerebbero la maggioranza assoluta dei voti, non essendo necessaria la maggioranza per teste, in essenza di creditore con percentuale superiore al 50%.
La valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria espressa dal Gestore
della Crisi va condivisa.
Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile orientamento di merito secondo cui l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento dell'esdebitazione, ossia al decorso dei 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, sicché, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non può proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento.
Nel caso di specie, tenuto conto del reddito mensile medio del ricorrente, pari ad € 3.153,20 e del quinto disponibile, pari ad € 630,64, nell'arco temporale triennale di durata della procedura di liquidazione controllata verrebbero acquisiti importi inferiori alla somma offerta di € 25.384,19, ossia € 22.703,04,
oltre modeste quote di TFR, trattandosi di rapporto sorto nell'anno 2022.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di omologazione.
P.Q.M.
1) omologa la proposta di concordato minore presentata, con ricorso del 17.7.2024 e successive modifiche, da;
Parte_1
2) dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Bari,
per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione del ricorrente e le ragioni del sovraindebitamento,. Avvalendosi della società Parte_3
3) dichiara chiusa la procedura.
Bari, 6.3.2025
9 Il Giudice
Raffaella Simone
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