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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13289/2020, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio civile” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAMPESE FABIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
SAJEVA GIUSEPPINA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 09/08/2014. Ha precisato che dalla loro unione è nata una figlia, . Persona_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 24/10/2020).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non CP_1
si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato
2 si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'ac- coglimento del ricorso.
Sulla domanda di divorzio deve ritenersi cessata la materia del contendere, attesa la decisione sul punto del Tribunale di Vaslui
(Albania) del 22.12.2022, resa nel giudizio introdotto con atto del
24.10.2019, circostanza quest'ultima che applicabile il Regola- mento CEE n. 2201/2003, abrogato a decorrere dall'1.8.2022 con
Regolamento CEE n. 2019/1111/UE, ma applicabile ai rapporti de- finiti nell'ambito di giudizi instaurati in epoca anteriore (articolo
100 del Regolamento CEE n. 2019/1111/EU).
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13289/2020 introdotto con ricorso del 24/10/2020 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata
3 telematicamente in data 3.7.2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13289/2020, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio civile” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAMPESE FABIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
SAJEVA GIUSEPPINA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 09/08/2014. Ha precisato che dalla loro unione è nata una figlia, . Persona_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 24/10/2020).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non CP_1
si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato
2 si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'ac- coglimento del ricorso.
Sulla domanda di divorzio deve ritenersi cessata la materia del contendere, attesa la decisione sul punto del Tribunale di Vaslui
(Albania) del 22.12.2022, resa nel giudizio introdotto con atto del
24.10.2019, circostanza quest'ultima che applicabile il Regola- mento CEE n. 2201/2003, abrogato a decorrere dall'1.8.2022 con
Regolamento CEE n. 2019/1111/UE, ma applicabile ai rapporti de- finiti nell'ambito di giudizi instaurati in epoca anteriore (articolo
100 del Regolamento CEE n. 2019/1111/EU).
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13289/2020 introdotto con ricorso del 24/10/2020 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata
3 telematicamente in data 3.7.2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4