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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1337/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 15 aprile 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...], ora Lamezia Terme il 16.05.1951, ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via G. Da Fiore, n. 6, nello
Studio dell'Avv. Salvatore GIGLIOTTI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] – ora Lamezia Terme - il 30 marzo Controparte_1 C.F._2
1960, residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Garibaldi
n. 44, presso e nello studio dell'Avv. SPINELLI Gianfranco – CF - che la rappresenta C.F._3
e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15 aprile 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 dicembre 2024, il IG. chiedeva che venisse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme (CZ) in data 4 luglio 1992 tra il medesimo e (atto n. 42, parte II, S. A, Vol. 0, Uff. A, anno 1992). Controparte_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la stessa e che, da detta unione, nasceva un unico figlio, in data 05.01.1993, allo stato – dunque – Persona_1 ormai ampiamente maggiorenne;
1 - che, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 950/2023 pubblicata il 16 novembre 2023, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra essi concordate e di seguito riportate:
“A. La casa coniugale, intestata al ricorrente Sig. e sita in Lamezia Terme, Via Pietro Parte_1
Nenni, n. 2, resta assegnata in uso alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio già Controparte_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, a nome restando inteso che il Persona_1 pagamento delle bollette concernenti detta abitazione resterà a carico dello stesso Parte_1
B. Quest'ultimo si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo di mantenimento, Controparte_1 la somma pari ad euro 400,00 mensili, da versare nelle forme che riterrà più opportune, entro e non oltre i primi 5 giorni del mese;
somma da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
C. Le spese medico-dentistiche restano a carico nella misura del 100%, del Sig. , ove _1 debitamente documentate.
- che, tra i coniugi persiste la reciproca intollerabilità della convivenza che - peraltro - non è mai più ripresa
e che, per l'effetto, non è intervenuta la riconciliazione degli stessi;
- che, è trascorso il termine di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale avvenuta in data 7 novembre 2023” (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili e/o lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...] con in data 4.7.1992, nel Comune di Lamezia Terme, con atto Trascritto _1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme “n. 42, P.2 S.A Vol. 0 Uff. A, Anno 1992;
2- Confermare sostanzialmente i provvedimenti emessi in sede di separazione e, per l'effetto così provvedere:
a) assegnare la casa familiare sita in Lamezia Terme, Via Pietro Nenni, n. 2, a che Controparte_1 la abiterà unitamente al figlio, a nome già maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, restando inteso che il pagamento delle bollette concernenti detta abitazione intestate
a resterà a carico dello stesso;
Parte_1
b) porre a carico di in favore di l'assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 400,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
3- Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4- Condannare parte resistente alle spese del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la resistente, IG.ra la quale, pur aderendo alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocava il riconoscimento e la giusta quantificazione dell'assegno divorzile a sé dovuto ex art. 5 L. n. 898/1970, nonché il diritto all'assegnazione della casa familiare.
2 Specificatamente assumeva che, in confronto al IG. , soffriva – soprattutto nell'attualità - di un _1 gravissimo squilibrio reddituale e patrimoniale, diretta conseguenza sia della dedizione da lei profusa alle eIGenze familiari durante tutta la vita matrimoniale, sia dell'indirizzo imposto dal marito al ménage coniugale, sia delle manovre da lui ordite ed attuate contro la persona e il patrimonio della moglie durante il matrimonio
(si rinvia al contenuto della comparsa di costituzione per i singoli episodi narrati dalla resistente sul punto;
vedi in atti).
Pertanto, concludeva chiedendo all'Ill.mo Tribunale:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Controparte_1 il 4 luglio 1992; - ordinare al Sig. di versare periodicamente alla Parte_1 Parte_1 moglie, a titolo di assegno di divorzio, somma non inferiore a 1.500,00 euro/mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione dell'indice ISTAT del paniere dei prezzi dei beni di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
- dettare ogni altra giusta misura, ivi compresa quella che fa obbligo al _1 sostenere le spese straordinarie per l'allestimento e l'arredo di nuova abitazione nonché per il trasloco della camera da letto e della metà dei mobili presenti presso l'attuale casa familiare. Con vittoria di spese e compensi di difesa” (vedi comparsa di costituzione e difesa in atti).
All'udienza del 15 aprile 2025 - dopo un breve rinvio per eventuale conciliazione non andata a buon fine - comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – entrambe le parti, unitamente ai rispettivi difensori, le quali si riportavano sostanzialmente ai propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
il ricorrente, a parziale modifica delle richieste avanzate nel ricorso introduttivo, specificava che poteva “offrire” alla moglie una somma di euro 600,00 mensili - a differenza dei 400,00 proposti precedentemente (come da verbale d'udienza, in atti); così, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, tentata vanamente la conciliazione delle parti anche in tale sede, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione del 15 novembre 2023, emessa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi iscritta al n. 818/2023 R.g., poi trasformata in consensuale.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, le quali hanno concordemente optato – in fondo – per tale soluzione, avendo la parte resistente anche aderito - in comparsa - alla domanda di definitiva cessazione del vincolo matrimoniale ex adverso avanzata.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia
3 definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, il quantum del mantenimento nei confronti del coniuge (rectius assegno divorzile) e l'assegnazione della casa coniugale.
Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente - oltre i redditi in denaro - anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (in tal senso ed ex multis, vedi anche Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è – comunque - indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte
Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008).
Ebbene, nel caso di specie è stato dimostrato un forte squilibrio reddituale tra le parti;
la IG.ra , P_ all'udienza del 15 aprile 2025, ha dichiarato: “non ho mai lavorato in costanza di matrimonio e, per effetto di ciò non ho entrate patrimoniali, diverse dal mantenimento che lui mi dà puntualmente, cosa che ha fatto sin dall'inizio, pagando sempre le bollette di casa” e riguardo al figlio : “egli contribuisce in parte alle Per_1 spese di gestione della casa”; anche le dichiarazioni del ricorrente vertono in tal senso;
infatti, il IG. _1 ha dichiarato di possedere una pensione che ammonta ad € 1.600,00 euro, per 13 mensilità e ha affermato anche
“mia moglie non ha mai lavorato se non circa 30 anni fa e per pochissimo tempo;
attualmente non ha entrate patrimoniale e la mantengo io con i 400 euro che mi sono impegnato a corrispondere” (vedi verbale di udienza del 15 aprile 2025, in atti), confermando, pertanto, che la donna si è sempre occupata del ménage familiare e di non avere redditi propri, né capacità lavorativa.
Dunque, in applicazione dei su esposti principi, appare equo determinare il contributo mensile di € 400,00
(quattrocento,00) – come, peraltro, pattuito dalle parti in sede di separazione - che il IG. dovrà versare _1 mensilmente a a titolo di mantenimento del coniuge (rectius assegno divorzile). Controparte_1
3. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
4 o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'eIGenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle eIGenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli ed il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Tuttavia, la legge prevede che un coniuge può chiedere al Giudice, in qualsiasi momento, la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio consensuale o giudiziale, ma solo quando ne ricorrano giustificati motivi.
Tali motivi devono essere non conosciuti al momento della separazione, ovvero sopravvenuti successivamente.
Ciò detto in iure, si osserva in facto che, nel caso de quo, le parti – all'epoca della separazione – avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, cui al punto A prevedevano: “A. La casa coniugale, intestata al ricorrente Sig. e sita in Lamezia Terme, Via Pietro Nenni, n. 2, resta assegnata Parte_1 in uso alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio già maggiorenne ed economicamente Controparte_1 autosufficiente, a nome restando inteso che il pagamento delle bollette concernenti detta Persona_1 abitazione resterà a carico dello stesso – ammettendo, in modo implicito, una sorta di Parte_1 tutela del figlio , che entrambi indicavano come già maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
a permanere nella casa coniugale.
Il ricorrente, nell'odierno giudizio, invece, ha chiesto la restituzione della casa coniugale attesa la sua volontà di devolverla a suo figlio non appena egli si sarà sposato, dimostrandosi anche disponibile a Per_1 posticipare il rilascio alla data del matrimonio (come da verbale d'udienza del 15 aprile 2025, n.d.r.).
Premesso che – a differenza di quanto previsto e contemplato dalle parti circa la dichiarata autosufficienza economica - la natura reale del trattamento economico e contrattuale di , indicato come mero Per_1 lavoratore a tempo determinato, con contratto periodicamente rinnovabile in pari misura, ma dagli esiti incerti, contrasta con il carattere di affermata autosufficienza del figlio maggiorenne, ritiene inoltre il Collegio che non sia - allo stato - meritevole di pronuncia giudiziale il mero e provvisorio intendimento delle parti di devolvere la casa coniugale (sia in fatto che in diritto), al figlio una volta sposato, essendo incerto – per come affermato dalle parti, in assenza di passi in avanti sul cerimoniale – sia l'an che il quomodo che il quando del felice evento;
il ricorrente appare pertanto legittimo destinatario dell'habitat domestico sulla base dei criteri di prossimità con i propri affetti e le proprie abitudini sopra espressi, restando da valutare - ove esistente –
l'allegazione di sopravvenienze ex art. 473-bis.29, c.p.c., non avendo la parte puntualmente dimostrato – nell'attualità - la sopravvenienza di nuove circostanze giustificative di una revisione delle condizioni di separazione in sede di divorzio;
infatti, il figlio – reputato già maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente al tempo della separazione (avvenuta, peraltro, solo a novembre 2023) – avevano ugualmente
5 deciso di assegnare la casa coniugale alla IG.ra , senza dubbio a tutela della serenità del figlio P_
. Per_1
A nulla rileva nell'attualità – allora - la volontà del IG. di devolvere, in futuro, la casa al figlio _1
, ovvero in occasione di un futuro matrimonio, dovendo, questo Collegio, valutare i fatti rebus sic Per_1 stantibus.
Pertanto, la casa coniugale deve rimanere assegnata alla parte resistente, IG.ra Controparte_1
4. Quanto all'ulteriore richiesta di parte resistente di “dettare ogni altra giusta misura ivi compresa quella che fa obbligo al di sostenere le spese straordinarie per l'allestimento e l'arredo di nuova abitazione nonché _1 per il trasloco della camera da letto e della metà dei mobili presenti presso l'attuale casa familiare”, la stessa va dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
5. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lamezia Terme ed in data 4 luglio 1992, tra – CF - e – CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
- (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Lamezia Terme, atto n. 42, P.2 S. A Vol. 0 Uff. A, Anno 1992);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) ASSEGNA la casa familiare a che la abiterà unitamente al figlio;
Controparte_1 Per_1
4) DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da di obbligare il ricorrente a Controparte_1 sostenere le spese straordinarie per l'allestimento e l'arredo di nuova abitazione nonché per il trasloco della camera da letto e della metà dei mobili presenti presso l'attuale casa familiare;
6 5) PONE a carico di il contributo mensile di € 400,00 (quattroento,00) a titolo di Parte_1
assegno divorzile in favore di da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
Controparte_1
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile del 15/04/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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