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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 17.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1294/2021 R.G. e vertente tra
C.F.( ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Giovanna Palumbo e dall'avv. Maria Benno del Foro di Reggio Calabria, in forza di procura in calce ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso P.IVA_1 gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: indennità naspi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 30/03/2021 , in seguito al sopravvenuto Parte_1
licenziamento, inoltrava all formale richiesta di corresponsione dell'indennità di CP_1
disoccupazione-naspi, che veniva respinta per mancanza del requisito contributivo;
contro il suddetto rigetto la parte proponeva ricorso al Comitato Provinciale, che rimaneva senza esito.
Il ricorrente chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla naspi, con condanna dell' CP_1
alla corresponsione della dovuta prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge, eventualmente avvalendosi di consulenza legale per la determinazione dell'ammontare; chiedeva che venisse ordinato all' qualora occorresse, l'esibizione in CP_1
giudizio della documentazione amministrativa relativa alla domanda di cui in ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l riteneva che nella fattispecie in disamina, il ricorrente non CP_1
potesse avere accesso alla indennità di disoccupazione per carenza del requisito contributivo ovvero le 13 settimane di contribuzione nei 4 anni, precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova assicurazione sociale per
l'impiego (naspi)” è stata istituita dall'art. 1 co. I d.l.vo 4.3.2015 n. 22, con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
Nella circolare n. 94/2015, richiamata da entrambe le parti, l' ha ulteriormente chiarito al CP_1
punto 2.2 - nel rispetto del dato di legge ora ricordato - che “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Orbene, si osserva che nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene prospettata la sussistenza dello stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della naspi.
Quanto al requisito delle tredici settimane contributive nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, la difesa del ricorrente rappresentava che i periodi di aspettativa e/o di sospensione sono da considerarsi “periodi neutri” ai fini del conseguimento della Naspi
e che quindi determinano un allungamento temporale delle suddette tredici settimane;
controparte sosteneva che il periodo di sospensione "dal soldo e dal servizio" ai sensi dell'art
46 del R.D. 148/31, operato per vicende giudiziarie dalla Ditta per l'assicurato CP_2
ricorrente, non può essere considerato come periodo neutro ai fini del diritto e della misura relativi alla pratica di Naspi, poiché non contemplato dalla normativa relativa alla prestazione. La doglianza difensiva del ricorrente non appare convincente, posto che lo stesso ente previdenziale, nella propria memoria di costituzione in giudizio dà atto che vi sono periodi particolari che restano neutri ai fini del computo delle 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti la disoccupazione.
Tali periodi particolari riguardano – ex punto 2.2 della circolare citata - le assenze per malattia ed infortunio sul lavoro;
per collocazione del lavoratore in cassa integrazione o per l'applicazione di contratti di solidarietà con sospensione dell'attività a zero ore;
per la fruizione di permessi ex Legge n. 104/1992 o di congedi da parte del lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Non rientrando tra queste ipotesi il caso in esame, non appare dovuta l'erogazione dell'indennità di disoccupazione naspi da parte dell e, conclusivamente, la CP_1
domanda deve essere disattesa.
Nulla sulle spese processuali, stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite stante l'esonero suddetto.
Messina, 18.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando