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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 129/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI LUCA via Volto Santo 6 Bologna
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MONTORO AUGUSTO viale Gozzadini 21 Bologna
Email_2
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1562/2021 emessa dal Tribunale di Bologna del
16.6.2021 pubblicata il 16.6.2021, non notificata 170/2021
Assegnata a decisione in data 22.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la delibera Parte_1
assembleare del tenutasi in data 17 Controparte_2
ottobre 2019. pagina 1 di 9 Chiedeva l'attrice la declaratoria di invalidità e/o nullità del deliberato per i seguenti motivi:
1) mancato storno delle spese relative ai lavori della linea vita sul coperto condominiale;
2) mancata indicazione dei millesimi delle singole quote degli intervenuti in assemblea;
3) illegittimità della decisione assunta al punto 7, di non procedere in sede monitoria per il recupero dei crediti vantati nei confronti dell' , proprietaria di un Controparte_3
immobile all'interno del condominio e da anni morosa;
4) violazione art. 1130 bis c.c., art. 1710 cc e 1713 cc: a) per mancata allegazione al rendiconto del registro della contabilità; b) per mancata indicazione nel rendiconto e nel preventivo degli importi a credito a favore dell'attrice derivanti dalla sentenza n. 20334/2019 Tribunale di Bologna;
c) per approvazione di un rendiconto non veritiero per il mancato inserimento di fatture non pagate e loro inserimento nel preventivo 2019/2020; d) per mancata indicazione nel rendiconto dell'importo corrispondente ai lavori per la “linea vita” mai eseguiti , deliberati, addebitati all'attrice e non stornati;
5) mancata indicazione nella nota esplicativa del dettaglio della previsione di euro 7.553,95, per “quota condomini morosi”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda perché infondata CP_1
in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa istruita documentalmente, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con sentenza n. 1562/2021, il Tribunale di Bologna respingeva l'impugnazione proposta e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Affermava il giudice di prime cure che, per i lavori della “linea vita”, la condomina non aveva versato somme e dunque nessun importo era stato riaccreditato all'attrice, ma che, comunque, “per evitare che continui a sussistere come voce di debito nel rendiconto” dovevano essere stornate contabilmente (punto 1); che la decisione dell'assemblea in seconda convocazione, costituita con l'intervento dei condomini rappresentanti oltre un terzo ovvero la metà del valore dell'edificio, era stata presa all'unanimità per complessivi 544,06 millesimi e pertanto non occorreva l'indicazione delle quote millesimali dei singoli condomini, indispensabile se alcuni condomini avessero votato contro (punto 2); che non sussisteva eccesso di potere dell'assemblea condominiale nell'avere deliberato di non procedere al recupero del credito nei confronti dell' , perché i beni del demanio sono Controparte_3
pagina 2 di 9 indisponibili e l'eventuale azione proposta sarebbe stata infruttuosa (punto 3); che, pur essendo il registro della contabilità elemento essenziale del rendiconto condominiale,
l'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto è legittima se ai condomini non è garantita una conoscenza dei reali elementi contabili del bilancio condominiale, così da non risultare informati sulla reale situazione patrimoniale del relativamente alle CP_1
entrate, alle spese ed ai fondi disponibili, ma questo non era risultato dall'istruttoria: “E' presente la nota esplicativa sintetica da cui rileva che la contabilità dell'esercizio 2016/2017 è stata eseguita per cassa (doc.3 a 6); la situazione contabile emerge con chiarezza dal consuntivo e dal rendiconto (doc.12) . Il criterio di cassa del rendiconto implica ai fini contabili l'inserimento delle sole fatture pagate mentre quelle non pagate correttamente sono state inserite nel preventivo per il pagamento successivo” (punto 4). Dichiarava infine che l'importo di euro 7.553,95 rilevabile dall'esame del consuntivo, “riguarda il saldo spese straordinarie adeguamento antincendio” (punto
5).
Per la riforma della sentenza proponeva appello, fondato su tre motivi, la condomina la quale insisteva per l'annullamento della delibera condominiale impugnata, Pt_1
adottata in data 17.10.2019.
Si costituiva in giudizio il rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
cpc nonché la sua assoluta infondatezza in fatto e diritto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, la causa, trattata con modalità cartolare, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, depositate da entrambe le parti le note autorizzate, assunta in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2024, previa sostituzione del Relatore, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame ex art. 348bis cpc, sollevata da parte appellata.
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc e tale facoltà è preclusa ove la causa sia stata rinviata per trattazione e precisazione delle conclusioni ad udienza successiva.
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare pagina 3 di 9 compiutamente, nel merito, i motivi di gravame e dunque tutte le censure sollevate alla sentenza impugnata.
*
Nel merito, va rilevato che la sig.ra impugna la decisione assunta dal Tribunale di Pt_1
Bologna limitatamente ai punti 1), 3) e 4) della sentenza.
Sono dunque passate in giudicato le statuizioni del primo giudice sui punti 2) e 5).
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver indicato nel dispositivo l'accoglimento della domanda sul mancato storno delle spese per lavori non eseguiti.
Si legge infatti in sentenza: “Sul punto 1) il doc. n. 11 riga 32 e 119 della convenuta attestano che nessun importo è stato riaccreditato all'attrice in quanto per i lavori della “linea vita” la condomina non aveva effettuato alcun versamento. Tuttavia la somma addebitata ed indicata va contabilmente stornata per evitare che continui a sussistere come voce di debito nel rendiconto”.
La censura è infondata.
E' pacifico che i lavori della linea vita non sono stati eseguiti ed è dimostrato che i relativi costi, quanto alle rate preventive, sono stati stornati e le somme riaccreditate a quei condomini che avevano provveduto al pagamento delle stesse (doc. 10-11 fascicolo I grado appellato).
La condomina non ha pagato tali lavori, il che non le ha dato diritto allo storno. Pt_1
Nessuna domanda di storno poteva dunque essere avanzata dalla condomina né la Pt_1
stessa domanda poteva essere accolta nei confronti di chi, come lei, non aveva effettuato alcun versamento in proposito.
Correttamente, dunque, il dispositivo della sentenza impugnata non reca l'accoglimento della domanda di storno di cui, peraltro, la era anche carente di interesse. Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della impugnazione per eccesso di potere là dove l'assemblea ha deliberato di non procedere per il recupero del credito nei confronti dell' , sul presupposto della indisponibilità dei beni Controparte_3 del demanio.
Anche tale censura non è meritevole di pregio.
pagina 4 di 9 E' pacifico in giurisprudenza il divieto di sindacato dell'Autorità Giudiziaria sul merito delle delibere: le scelte eventualmente inopportune dei condomini, o ad essi non vantaggiose, non comportano l'annullabilità della delibera assunta, se questa non è contraria alla legge.
Pertanto i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla decisione assembleare, sostenendo l'irrazionalità della delibera approvata.
"Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali … deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, e in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante" (ex multis,
Cass. 5889/2001; Cass. 19457/2005).
In altre parole il sindacato dell'autorità giudiziaria può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 cc non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (Cass. Sez. II 14.10.2019 n. 25841).
Per poter parlare di eccesso di potere, occorre dunque la prova che, attraverso la delibera,
l'assemblea abbia inteso realizzare finalità estranee agli interessi del o abbia CP_1
(anche senza volerlo) posto in essere una situazione di pregiudizio per la collettività o, ancora, che la delibera sia stata adottata in modo fraudolento dalla maggioranza dei condòmini per perseguire lo scopo intenzionalmente lesivo degli interessi dei condòmini dissenzienti o assenti.
Orbene, la decisione di cui al punto 3 della delibera impugnata non evidenzia un'irragionevolezza dell'agire dell'assemblea riconducibile al vizio sopracitato di eccesso di potere, essendo la delibera frutto della valutazione dei costi e dei possibili esiti dell'azione esecutiva. Nè può dirsi che la condomina ha fornito la prova che la delibera condominiale è stata adottata per finalità estranee agli interessi del Condominio o con pregiudizio della pagina 5 di 9 collettività ("grava su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso e dell'eccesso di potere"; Cass. sez. lav. n. 6361/2003).
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione perchè, pur avendo ritenuto il registro della contabilità elemento essenziale del rendiconto condominiale, e pur avendo dato atto che, oltre al rendiconto, era stata allegata solo la nota esplicativa sintetica, aveva poi statuito la legittimità del rendiconto;
ritenuto che
la contabilità per l'esercizio
2016/2017 fosse stata eseguita per cassa sulla base di quanto asserito nella nota esplicativa;
ed ancora che la situazione contabile emergesse con chiarezza dal consuntivo e dal rendiconto;
ed infine che le fatture non pagate secondo il criterio di cassa non dovessero essere contabilizzate, ma inserite nel preventivo per il pagamento successivo.
Afferma, in sostanza, l'appellante che la motivazione del primo giudice risulta apparente e contraddittoria e che il bilancio condominiale, privo del registro della contabilità con l'annotazione della data delle entrate e delle uscite, non era intellegibile.
Il motivo è infondato nei limiti che seguono.
Il rendiconto ha l'obiettivo di rendere nota ai condomini la situazione patrimoniale del
Condominio, permettendo loro di conoscere – in un formato di facile comprensione – le entrate e le spese sostenute per categoria omogenea, secondo le disposizioni di legge e quanto stabilito eventualmente dal regolamento condominiale.
Ai sensi dell'art. 1130 bis cc, il rendiconto si compone del registro di contabilità (documento in cui l'amministratore annota ogni movimento in entrata e in uscita), del riepilogo finanziario
(l'analisi dei costi e dei ricavi, con conseguente indicazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione) e della nota sintetica (documento esplicativo dell'andamento della gestione con eventuale indicazione dei futuri lavori determinati da interventi di straordinaria amministrazione). L'obiettivo di tale previsione resta quello della chiarezza, dalla quale non si può prescindere - pur non essendo previste, per la redazione del rendiconto, «forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società» (ex multis, Cass. 3892/2017) - dovendo essere intelligibili e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, al fine di evidenziare la reale situazione contabile del CP_1
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto condominiale ai sensi dell'art. 1130-bis cc, dunque, perseguono pagina 6 di 9 lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali CP_1
elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (Cass. sez. VI-2, 20.12.2018 n. 33038).
Ciò comporta che, laddove manchi uno dei documenti che compongono il rendiconto, è necessario, ai fini della valida approvazione dello stesso, che questo sia comunque intellegibile grazie anche a documentazione suppletiva.
Nel caso de quo, la lista spese sostenute dal (doc.
8-9 fascicolo I grado appellato), CP_1 con l'indicazione delle fatture in entrata con relativo numero, data, descrizione, nome del fornitore, importo, pagamento, eventuale RDA, data di registrazione e giorno del pagamento
- sebbene non possa essere qualificata alla stregua del registro di contabilità, essendo in essa indicate solo le spese ma non le entrate -, unitamente agli estratti conto del (doc. CP_1
16 fascicolo I grado , consentono di sopperire alla mancanza del registro della CP_1
contabilità, in quanto permettono di ricostruire la situazione contabile del così CP_1
da rappresentare documentazione idonea a rendere leggibile il rendiconto. Le entrate, non riportate nella citata lista, sono peraltro costituite dalle rate condominiali versate dai condomini e risultano indicate nei bilanci consuntivi ove vengono riportati i versamenti ed il saldo (attivo o passivo) di ciascun condomino.
Ancora recentemente la giurisprudenza ha evidenziato che il registro della contabilità "deve specificare le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie" (Cass. 9.10.2023, n. 28257), e tali voci, nel caso de quo, emergono dalla documentazione prodotta dal Condominio e resa disponibile ai condomini ai fini dell'approvazione del relativo rendiconto. Tale documentazione ha consentito la verifica della veridicità delle operazioni svolte dall'amministratore.
Non può, dunque, affermarsi che la mancanza di quegli elementi che ai sensi dell'art. 1130 bis cc rappresentano parte inscindibile del rendiconto, ed in particolare il registro contabilità, non ha portato alla approvazione di una consapevole delibera condominiale, poiché il complesso della documentazione offerta in visione ai condomini ha reso il bilancio consuntivo chiaro e comprensibile per gli stessi.
pagina 7 di 9 L'assenza del registro della contabilità non ha comportato, insomma, che il rendiconto approvato con la delibera oggetto di impugnazione non sia attendibile.
La nota esplicativa sintetica (doc. 3, 7 fascicolo I grado appellato), peraltro, illustra che il criterio contabile adottato è stato quello “di cassa”, conformemente al dettato giurisprudenziale che suggerisce quello, come principio di contabilità condominiale da seguire (Trib. Roma n. 14958/2022: “il bilancio, o meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale, non deve essere strutturato in base al principio della competenza bensì a quello di cassa. L'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione”; Cass. n. 27639/2018).
Tale criterio di cassa consente di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune e rende più facile il controllo da parte dei condòmini, garantendo il loro diritto alla comprensione del bilancio consuntivo.
Conseguentemente, un rendiconto che includa riferimenti alla cassa e al conto corrente condominiale, deve ritenersi legittimo e la delibera che lo ha approvato valida.
Anche tale motivo non può essere, pertanto, accolto.
*
L'appello va dunque integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata. pagina 8 di 9 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
1.923,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 129/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI LUCA via Volto Santo 6 Bologna
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MONTORO AUGUSTO viale Gozzadini 21 Bologna
Email_2
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1562/2021 emessa dal Tribunale di Bologna del
16.6.2021 pubblicata il 16.6.2021, non notificata 170/2021
Assegnata a decisione in data 22.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la delibera Parte_1
assembleare del tenutasi in data 17 Controparte_2
ottobre 2019. pagina 1 di 9 Chiedeva l'attrice la declaratoria di invalidità e/o nullità del deliberato per i seguenti motivi:
1) mancato storno delle spese relative ai lavori della linea vita sul coperto condominiale;
2) mancata indicazione dei millesimi delle singole quote degli intervenuti in assemblea;
3) illegittimità della decisione assunta al punto 7, di non procedere in sede monitoria per il recupero dei crediti vantati nei confronti dell' , proprietaria di un Controparte_3
immobile all'interno del condominio e da anni morosa;
4) violazione art. 1130 bis c.c., art. 1710 cc e 1713 cc: a) per mancata allegazione al rendiconto del registro della contabilità; b) per mancata indicazione nel rendiconto e nel preventivo degli importi a credito a favore dell'attrice derivanti dalla sentenza n. 20334/2019 Tribunale di Bologna;
c) per approvazione di un rendiconto non veritiero per il mancato inserimento di fatture non pagate e loro inserimento nel preventivo 2019/2020; d) per mancata indicazione nel rendiconto dell'importo corrispondente ai lavori per la “linea vita” mai eseguiti , deliberati, addebitati all'attrice e non stornati;
5) mancata indicazione nella nota esplicativa del dettaglio della previsione di euro 7.553,95, per “quota condomini morosi”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda perché infondata CP_1
in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa istruita documentalmente, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con sentenza n. 1562/2021, il Tribunale di Bologna respingeva l'impugnazione proposta e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Affermava il giudice di prime cure che, per i lavori della “linea vita”, la condomina non aveva versato somme e dunque nessun importo era stato riaccreditato all'attrice, ma che, comunque, “per evitare che continui a sussistere come voce di debito nel rendiconto” dovevano essere stornate contabilmente (punto 1); che la decisione dell'assemblea in seconda convocazione, costituita con l'intervento dei condomini rappresentanti oltre un terzo ovvero la metà del valore dell'edificio, era stata presa all'unanimità per complessivi 544,06 millesimi e pertanto non occorreva l'indicazione delle quote millesimali dei singoli condomini, indispensabile se alcuni condomini avessero votato contro (punto 2); che non sussisteva eccesso di potere dell'assemblea condominiale nell'avere deliberato di non procedere al recupero del credito nei confronti dell' , perché i beni del demanio sono Controparte_3
pagina 2 di 9 indisponibili e l'eventuale azione proposta sarebbe stata infruttuosa (punto 3); che, pur essendo il registro della contabilità elemento essenziale del rendiconto condominiale,
l'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto è legittima se ai condomini non è garantita una conoscenza dei reali elementi contabili del bilancio condominiale, così da non risultare informati sulla reale situazione patrimoniale del relativamente alle CP_1
entrate, alle spese ed ai fondi disponibili, ma questo non era risultato dall'istruttoria: “E' presente la nota esplicativa sintetica da cui rileva che la contabilità dell'esercizio 2016/2017 è stata eseguita per cassa (doc.3 a 6); la situazione contabile emerge con chiarezza dal consuntivo e dal rendiconto (doc.12) . Il criterio di cassa del rendiconto implica ai fini contabili l'inserimento delle sole fatture pagate mentre quelle non pagate correttamente sono state inserite nel preventivo per il pagamento successivo” (punto 4). Dichiarava infine che l'importo di euro 7.553,95 rilevabile dall'esame del consuntivo, “riguarda il saldo spese straordinarie adeguamento antincendio” (punto
5).
Per la riforma della sentenza proponeva appello, fondato su tre motivi, la condomina la quale insisteva per l'annullamento della delibera condominiale impugnata, Pt_1
adottata in data 17.10.2019.
Si costituiva in giudizio il rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
cpc nonché la sua assoluta infondatezza in fatto e diritto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, la causa, trattata con modalità cartolare, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, depositate da entrambe le parti le note autorizzate, assunta in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2024, previa sostituzione del Relatore, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame ex art. 348bis cpc, sollevata da parte appellata.
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc e tale facoltà è preclusa ove la causa sia stata rinviata per trattazione e precisazione delle conclusioni ad udienza successiva.
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare pagina 3 di 9 compiutamente, nel merito, i motivi di gravame e dunque tutte le censure sollevate alla sentenza impugnata.
*
Nel merito, va rilevato che la sig.ra impugna la decisione assunta dal Tribunale di Pt_1
Bologna limitatamente ai punti 1), 3) e 4) della sentenza.
Sono dunque passate in giudicato le statuizioni del primo giudice sui punti 2) e 5).
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver indicato nel dispositivo l'accoglimento della domanda sul mancato storno delle spese per lavori non eseguiti.
Si legge infatti in sentenza: “Sul punto 1) il doc. n. 11 riga 32 e 119 della convenuta attestano che nessun importo è stato riaccreditato all'attrice in quanto per i lavori della “linea vita” la condomina non aveva effettuato alcun versamento. Tuttavia la somma addebitata ed indicata va contabilmente stornata per evitare che continui a sussistere come voce di debito nel rendiconto”.
La censura è infondata.
E' pacifico che i lavori della linea vita non sono stati eseguiti ed è dimostrato che i relativi costi, quanto alle rate preventive, sono stati stornati e le somme riaccreditate a quei condomini che avevano provveduto al pagamento delle stesse (doc. 10-11 fascicolo I grado appellato).
La condomina non ha pagato tali lavori, il che non le ha dato diritto allo storno. Pt_1
Nessuna domanda di storno poteva dunque essere avanzata dalla condomina né la Pt_1
stessa domanda poteva essere accolta nei confronti di chi, come lei, non aveva effettuato alcun versamento in proposito.
Correttamente, dunque, il dispositivo della sentenza impugnata non reca l'accoglimento della domanda di storno di cui, peraltro, la era anche carente di interesse. Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della impugnazione per eccesso di potere là dove l'assemblea ha deliberato di non procedere per il recupero del credito nei confronti dell' , sul presupposto della indisponibilità dei beni Controparte_3 del demanio.
Anche tale censura non è meritevole di pregio.
pagina 4 di 9 E' pacifico in giurisprudenza il divieto di sindacato dell'Autorità Giudiziaria sul merito delle delibere: le scelte eventualmente inopportune dei condomini, o ad essi non vantaggiose, non comportano l'annullabilità della delibera assunta, se questa non è contraria alla legge.
Pertanto i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla decisione assembleare, sostenendo l'irrazionalità della delibera approvata.
"Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali … deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, e in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante" (ex multis,
Cass. 5889/2001; Cass. 19457/2005).
In altre parole il sindacato dell'autorità giudiziaria può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 cc non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (Cass. Sez. II 14.10.2019 n. 25841).
Per poter parlare di eccesso di potere, occorre dunque la prova che, attraverso la delibera,
l'assemblea abbia inteso realizzare finalità estranee agli interessi del o abbia CP_1
(anche senza volerlo) posto in essere una situazione di pregiudizio per la collettività o, ancora, che la delibera sia stata adottata in modo fraudolento dalla maggioranza dei condòmini per perseguire lo scopo intenzionalmente lesivo degli interessi dei condòmini dissenzienti o assenti.
Orbene, la decisione di cui al punto 3 della delibera impugnata non evidenzia un'irragionevolezza dell'agire dell'assemblea riconducibile al vizio sopracitato di eccesso di potere, essendo la delibera frutto della valutazione dei costi e dei possibili esiti dell'azione esecutiva. Nè può dirsi che la condomina ha fornito la prova che la delibera condominiale è stata adottata per finalità estranee agli interessi del Condominio o con pregiudizio della pagina 5 di 9 collettività ("grava su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso e dell'eccesso di potere"; Cass. sez. lav. n. 6361/2003).
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione perchè, pur avendo ritenuto il registro della contabilità elemento essenziale del rendiconto condominiale, e pur avendo dato atto che, oltre al rendiconto, era stata allegata solo la nota esplicativa sintetica, aveva poi statuito la legittimità del rendiconto;
ritenuto che
la contabilità per l'esercizio
2016/2017 fosse stata eseguita per cassa sulla base di quanto asserito nella nota esplicativa;
ed ancora che la situazione contabile emergesse con chiarezza dal consuntivo e dal rendiconto;
ed infine che le fatture non pagate secondo il criterio di cassa non dovessero essere contabilizzate, ma inserite nel preventivo per il pagamento successivo.
Afferma, in sostanza, l'appellante che la motivazione del primo giudice risulta apparente e contraddittoria e che il bilancio condominiale, privo del registro della contabilità con l'annotazione della data delle entrate e delle uscite, non era intellegibile.
Il motivo è infondato nei limiti che seguono.
Il rendiconto ha l'obiettivo di rendere nota ai condomini la situazione patrimoniale del
Condominio, permettendo loro di conoscere – in un formato di facile comprensione – le entrate e le spese sostenute per categoria omogenea, secondo le disposizioni di legge e quanto stabilito eventualmente dal regolamento condominiale.
Ai sensi dell'art. 1130 bis cc, il rendiconto si compone del registro di contabilità (documento in cui l'amministratore annota ogni movimento in entrata e in uscita), del riepilogo finanziario
(l'analisi dei costi e dei ricavi, con conseguente indicazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione) e della nota sintetica (documento esplicativo dell'andamento della gestione con eventuale indicazione dei futuri lavori determinati da interventi di straordinaria amministrazione). L'obiettivo di tale previsione resta quello della chiarezza, dalla quale non si può prescindere - pur non essendo previste, per la redazione del rendiconto, «forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società» (ex multis, Cass. 3892/2017) - dovendo essere intelligibili e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, al fine di evidenziare la reale situazione contabile del CP_1
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto condominiale ai sensi dell'art. 1130-bis cc, dunque, perseguono pagina 6 di 9 lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali CP_1
elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (Cass. sez. VI-2, 20.12.2018 n. 33038).
Ciò comporta che, laddove manchi uno dei documenti che compongono il rendiconto, è necessario, ai fini della valida approvazione dello stesso, che questo sia comunque intellegibile grazie anche a documentazione suppletiva.
Nel caso de quo, la lista spese sostenute dal (doc.
8-9 fascicolo I grado appellato), CP_1 con l'indicazione delle fatture in entrata con relativo numero, data, descrizione, nome del fornitore, importo, pagamento, eventuale RDA, data di registrazione e giorno del pagamento
- sebbene non possa essere qualificata alla stregua del registro di contabilità, essendo in essa indicate solo le spese ma non le entrate -, unitamente agli estratti conto del (doc. CP_1
16 fascicolo I grado , consentono di sopperire alla mancanza del registro della CP_1
contabilità, in quanto permettono di ricostruire la situazione contabile del così CP_1
da rappresentare documentazione idonea a rendere leggibile il rendiconto. Le entrate, non riportate nella citata lista, sono peraltro costituite dalle rate condominiali versate dai condomini e risultano indicate nei bilanci consuntivi ove vengono riportati i versamenti ed il saldo (attivo o passivo) di ciascun condomino.
Ancora recentemente la giurisprudenza ha evidenziato che il registro della contabilità "deve specificare le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie" (Cass. 9.10.2023, n. 28257), e tali voci, nel caso de quo, emergono dalla documentazione prodotta dal Condominio e resa disponibile ai condomini ai fini dell'approvazione del relativo rendiconto. Tale documentazione ha consentito la verifica della veridicità delle operazioni svolte dall'amministratore.
Non può, dunque, affermarsi che la mancanza di quegli elementi che ai sensi dell'art. 1130 bis cc rappresentano parte inscindibile del rendiconto, ed in particolare il registro contabilità, non ha portato alla approvazione di una consapevole delibera condominiale, poiché il complesso della documentazione offerta in visione ai condomini ha reso il bilancio consuntivo chiaro e comprensibile per gli stessi.
pagina 7 di 9 L'assenza del registro della contabilità non ha comportato, insomma, che il rendiconto approvato con la delibera oggetto di impugnazione non sia attendibile.
La nota esplicativa sintetica (doc. 3, 7 fascicolo I grado appellato), peraltro, illustra che il criterio contabile adottato è stato quello “di cassa”, conformemente al dettato giurisprudenziale che suggerisce quello, come principio di contabilità condominiale da seguire (Trib. Roma n. 14958/2022: “il bilancio, o meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale, non deve essere strutturato in base al principio della competenza bensì a quello di cassa. L'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione”; Cass. n. 27639/2018).
Tale criterio di cassa consente di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune e rende più facile il controllo da parte dei condòmini, garantendo il loro diritto alla comprensione del bilancio consuntivo.
Conseguentemente, un rendiconto che includa riferimenti alla cassa e al conto corrente condominiale, deve ritenersi legittimo e la delibera che lo ha approvato valida.
Anche tale motivo non può essere, pertanto, accolto.
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L'appello va dunque integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata. pagina 8 di 9 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
1.923,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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