Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 3893
CASS
Sentenza 9 febbraio 2023

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In tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l'unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 3893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3893
    Data del deposito : 9 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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