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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3314/2023, promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. . Sergio Cicerone come da Parte_3
mandato in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del Presidente/legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Marino come da mandato in atti
CONVENUTA
PROVINCIA DI TARANTO in persona del Presidente/legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Trisolini come da mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_3
e convenivano in giudizio la e la Provincia di
[...] Parte_2 CP_1
Taranto, deducendo: che il giorno 12.11.2022, alle ore 03.00 circa, della FIAT Tipo tg
FM116PG di proprietà dei sig.ri e , percorreva la SP 137 Pt_1 Pt_2 Parte_3
Noci-OT, in agro OT (TA), allorquando improvvisamente gli attraversava la strada un cinghiale, che non poteva evitare, così investendolo;
che a seguito del sinistro, esso conducente
1 subiva danni fisici riscontrati dal P.S dell'Ospedale di Castellaneta, ove gli veniva constatava una frattura chiusa dello sterno;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della
Stazione di OT, che accertavano e davano atto della autovettura danneggiata e allertavano il Servizio Veterinario per l'abbattimento dell'animale e lo smaltimento della carcassa. Pertanto concludevano chiedendo dichiarare la responsabilità della e della Provincia di CP_1
Taranto nella verificazione del sinistro, con condanna al risarcimento e pagamento in favore dello della somma di € 4.345,64 ,00 per il danno fisico, nonché della somma di € Pt_3
10.000,00 o di quella di giustizia, in favore dei sig.ri e per il danno alla Pt_1 Pt_2
autovettura. Con rifusione delle spese processuali.
Si costituiva la Provincia di Taranto, che contestava la propria legittimazione ed ogni avversa pretesa, chiedendo rigettare la domanda di parte attrice avanzata in suo danno, siccome infondata in fatto e in diritto e rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la che, contestando ogni addebito, concludeva chiedendo rigettare CP_1
la domanda attorea, perché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur ovvero, subordinatamente, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., con l'attore in relazione all'evento dannoso denunciato, e porre ogni eventuale condanna percentualmente a carico di entrambi.
Per tutti, come da rispettive conclusioni in atti, cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Decorsi i termini e depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletate CTU tecnica e medica, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Appare adeguatamente provato che il giorno 12.11.2022, alle ore 03.00 circa, alla guida della autovettura FIAT Tipo tg FM116PG di proprietà dei sig.ri e percorrendo la SP Pt_1 Pt_2
137 Noci-OT, in agro OT (TA), impattava contro cinghiale che Parte_3
improvvisamente gli attraversava la strada, non riuscendolo ad evitare. La circostanza emerge dal verbale dei Carabinieri di OT interventi, che hanno rinvenuto sul posto la autovettura
2 danneggiata e la carcassa del cinghiale ferito ed agonizzante a seguito dell'impatto, nonché dal verbale di intervento della , che ha provveduto alle operazioni di Controparte_2
abbattimento dell'animale e smaltimento della carcassa.
Orbene, quanto alla fattispecie in esame, va osservato che a fauna selvatica, essendo patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni, cui spetta il compito di predisporre le misure adeguate per prevenire gli incidenti stradali dovuti alla presenza di animali sul manto stradale. A tal fine, Enti o società terze possono essere incaricate per gestire e predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri stradali con animali.
In tale materia, la Suprema Corte ha infatti statuito che nell'azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva alla poiché titolare della competenza normativa in materia di CP_1
patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se casomai svolte, per delega ovvero in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da ulteriori enti (tra questi, ad esempio, rientrano la costruzione dei cosiddetti ecodotti, ovvero sottopassi o sovrappassi che possono essere utilizzati dagli animali;
la predisposizione di recinzioni nelle strade dove l'attraversamento degli animali è più frequente;
catarifrangenti direzionali che, illuminati al passaggio dei veicoli, riflettono la luce in direzione del bordo strada, spaventando gli animali che potrebbero attraversare, provocandone così l'immobilizzazione tipica che avviene quando gli animali vengono illuminati da una luce forte e improvvisa).
Il Supremo Collegio, ha in particolare enunciato i seguenti principi di diritto: “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la funzione CP_1
normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari
- da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al
3 fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà CP_1
eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità” (Cass. - III Sezione Civile n. 7969/2020; ” (Cass. sez.
Civile, Ordinanza 9469/2021). In pratica, per superare la presunzione di responsabilità la ha l'onere di dimostrare in maniera precisa che l'incidente si è eventualmente CP_1
verificato per cause eccezionali ed imprevedibili, che cioè in alcun modo si sarebbero potute prevedere e/o evitare, oppure per una responsabilità dello stesso conducente-danneggiato anche ex artt. 1227 e 2054 c.c. (ad esempio qualora stesse guidando il veicolo in maniera non rispettosa delle regole della circolazione stradale).
Conseguentemente, per tutto quanto sopra esposto, va ritenuta e dichiarata la responsabilità della non avendo questa dedotto né dimostrato fatti e circostanze integranti il CP_1
caso fortuito o, comunque, altra prova liberatoria in suo favore.
Nessuna responsabilità può invece ravvisarsi a carico della Provincia di Taranto, non essendo stati né dedotti né dimostrati incarichi e/o poteri ad essa specificamente delegati dalla CP_1
in materia, dalla cui inosservanza possa desumersi una responsabilità di detto Ente.
In ordine alla entità del danno risarcibile, deve farsi riferimento alle due CTU espletate.
Quanto al danno materiale dell'autovettura di proprietà di e Parte_1
, deve farsi riferimento alla CTU del Geom il quale, Parte_2 Persona_1
ricostruendo in concreto la dinamica del sinistro, ha evidenziato che, pur viaggiando ad una velocità moderata, tenuto conto del buio per assenza di illuminazione, l'attore non poteva avvedersi per tempo della presenza del cinghiale e non poteva perciò evitare di investirlo (“Gli elementi indicati possono consentire al sottoscritto di ritenere che l'autovettura del ricorrente viaggiasse ad una velocità commisurata alla segnaletica imposta sui luoghi. Inoltre, in ragione che la SP in oggetto è priva di illuminazione e che il fatto si è verificato di notte, il sottoscritto deve ritenere che il sig. , anche transitando ad una velocità non difforme da quelle Pt_3
prescritta per i luoghi, non ha potuto avvistare per tempo l'animale anche se questo era già a transitare sulla strada…Il sottoscritto ha ritenuto che il sig. alla guida dell'autovettura CP_3
4 del ricorrente, abbia transitato lungo la SP 237 Noci – OT ad una velocità commisurata a quella imposta dalla segnaletica stradale esistente in loco;
che la risposta fornita dall'Ufficio
Viabilità della Provincia di Taranto, non chiarisce se alla data del sinistro era presente lungo la
SP 237, segnaletica verticale atta preavvisare la possibile presenza di animali selvatici vaganti ed animali domestici vaganti, lungo la SP 237; che causa la mancanza di illuminazione pubblica e l'oscurità della notte, il sig. non abbia potuto avvistare la presenza dell'animale anche CP_3
se già questo in transito lungo la carreggiata). Ha quindi stimato i danni riportati dalla l'autovettura del ricorrente in € 8.423,80, inferiori al valore ante sinistro del veicolo valutato in
€ 8.600,00.
Quanto ai danni fisici subiti da , soccorre invece la CTU espletata dal Parte_3
Dott. il quale in risposta ai quesiti postigli ha determinato un danno Persona_2
biologico per Invalidità Permanente nella misura del 1%, con un Inabilità Temporanea Totale di gg. 30. Il danno risarcibile al Zambrano può così quantificarsi secondo Tabelle
Micropermanenti ed alla attualità: € 852,57 per I.P. 1% (comprensivo di sofferenza), € 1.657,20 per gg. 30 di ITT. Per un importo complessivo di € 2.509,77 alla attualità.
Pertanto, ritenuta e dichiarata la responsabilità della questa va condannata al CP_1
risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella misura innanzi rispettivamente specificata, oltre interessi dall'evento al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche di quanto riconosciuto, rispetto a quanto maggiormente richiesto. Compensate invece tra attore e Provincia di Taranto, in ragione della particolarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della e della Provincia di Taranto, ogni diversa
[...] CP_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità della in ordine al sinistro oggetto di causa e, per CP_1
l'effetto, la condanna al risarcimento in favore di e Parte_1 Pt_2
5 nella misura di € 8.423,80, nonché di nella misura di € Pt_2 Parte_3
2.509,77, per tutti oltre interessi dall'evento al soddisfo.
2) Condanna la medesima al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 4.764,00 - di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compenso, oltre RSG del
15%, CAP ed IVA se e come per legge dovuta.
3) Pone definitivamente a carico della medesima il costo delle espletate CTU CP_1
come liquidato.
4) Rigetta ogni domanda nei confronti della Provincia di Taranto, con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Taranto in data 23.06.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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