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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti ONsigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli ONsigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 885/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANLUCA e dell'avv. BRIGHENTI GIULIA ( ) C/O AVV BERTI ARNOALDI VELI, VIA SOLFERINO 11 BOLGNA C.F._1 APPELLANTE contro
(C.F. ), ONtroparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI NICOLA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : “DICHIARARE INVALIDA E INEFFICACE E DUNQUE Parte_1
REVOCARE la Sentenza n. 989/2022, emessa dal Tribunale di Bologna in data 13 aprile 2022 e pubblicata in data
14 aprile 2022, notificata a mezzo PEC in data 15 aprile 2022 e
CONSEGUENTEMENTE
In via principale
8) Accertarsi nonché dichiararsi l'assenza ovvero l'indeterminatezza del termine di pagamento dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1
l' , in forza della convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre ONtroparte_2
2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007;
pagina 1 di 8 9) Accertarsi nonché dichiararsi l'illegittimità ovvero l'invalidità ovvero l'inefficacia dei pagamenti effettuati dall' a beneficio di , per effetto dei pignoramenti presso ONtroparte_1 CP_3 terzi notificati dall'Ente di riscossione, pari ad euro 77.205,55;
10) Per l'effetto, previo accertamento dell'immediata esigibilità dei crediti derivanti dalla convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007 ovvero dell'inadempimento dell' condannarsi l' in ONtroparte_1 ONtroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, al pagamento in favore di della somma di euro 140.000,00, oltre Parte_1 agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento;
In via subordinata
11) Accertarsi nonché dichiararsi l'assenza ovvero l'indeterminatezza del termine di pagamento dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1
l' , in forza della convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre ONtroparte_2
2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007;
12) Per l'effetto, previo accertamento dell'immediata esigibilità dei crediti derivanti dalla convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007 ovvero dell'inadempimento dell' condannarsi l' in ONtroparte_1 ONtroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 62.794,45, derivante dalla sottrazione della somma di euro 77.205,55 dall'intero ON credito di euro 140.000,00, pagata da per effetto dei pignoramenti presso terzi notificati da
, oltre agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del debito di cui alla CP_3 comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento;
In via ulteriormente subordinata
13) Accertarsi nonché dichiararsi l'assenza del termine di pagamento dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 ONtroparte_1 in forza della convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007;
14) Per l'effetto, fissarsi, ai sensi dell'art. 1183, 2° co., c.c., un termine entro il quale l'
[...] dovrà corrispondere ad le somme derivanti ONtroparte_1 Parte_1 dalla convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007, pari ad euro 140.000,00, oltre agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del pagina 2 di 8 debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento, ovvero nella minor somma di euro 62.794,45, derivante dalla sottrazione della somma di euro ON 77.205,55 dall'intero credito di euro 140.000,00, pagata da per effetto dei pignoramenti presso terzi notificati da , oltre agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del debito di cui CP_3 alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento;
In via di ulteriore subordine
15) Una volta determinata la misura delle somme dovute ad , Parte_1 nella misura di euro 140.000,00 ovvero di euro 62.794,45, oltre interessi moratori dalla data di riconoscimento di debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi, condannarsi l' ONtroparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, al pagamento della somma di euro 140.000,00 ovvero di euro 62.794,45, oltre interessi moratori dalla data di riconoscimento di debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821 all'effettivo pagamento, a favore della banca cessionaria CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mestre (VE) Via Terraglio
[...]
n. 63, sino alla concorrenza del credito di quest'ultima;
In ogni caso
1) spese, diritti, onorari del primo e secondo grado di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, 4%
c.p.a. e 22% i.v.a. interamente rifusi.”
Per Istituto Ortopedico Rizzoli: “rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da e, per leffetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna, dr.ssa Spagnolo, n. 989/2022 depositata in data 14.4.2022 nel giudizio iscritto al R.G. n.
11010/2019;
- condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento dei compensi ed onorari anche del presente grado di appello, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
ON salvezza di ogni altro diritto.”
IN FATTO
1. La conveniva in giudizio l' chiedendo, previo Parte_1 ONtroparte_1 accertamento dell'immediata esigibilità dei crediti derivanti dalla convenzione approvata con delibera dello IOR, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di € 140.000,00 per fatture insolute.
pagina 3 di 8 Tra le parti era stato sottoscritto un accordo (con delibere n. 51/2007 e n. 576/2008) per l'importazione e la distribuzione, sul territorio italiano, di tessuti muscolo-scheletrici provenienti da paesi extra UE;
tale accordo prevedeva che fatturerà…al momento dell'arrivo del tessuto in Italia. Le fatture Pt_1
ON ON verranno pagate da ad dopo che avrà incassato dalle singole Aziende Sanitarie, Case di Pt_1
Cura o Medici Dentisti e Medici Odontoiatri, a cui il tessuto è stato ceduto”. ON In costanza di rapporto la cedeva i crediti presenti e futuri vantanti nei confronti di , in Pt_1 esecuzione dell'accordo in essere, a con atto a ministero del notaio , a cui ONtroparte_5 Persona_1
ON
medesimo prestava adesione.
ON
ON successiva comunicazione l'attrice intimava a il pagamento dei crediti ceduti a CP_5 chiedendo che, contestualmente, le fosse trasmesso il dettaglio analitico delle posizioni non ancora
ON definite. provvedeva all'inoltro del tabulato con l'elenco dei crediti ancora da incassare, specificando che alla data del 15.09.2020 gli stessi erano pari ad € 140.000,00 e, secondo la tesi attorea, tale comunicazione costituiva un riconoscimento di debito per l'importo poi oggetto di causa. L'attrice
ON contestava, in ultimo, i pagamenti effettuati da ad per complessivi € 77.325,84, a seguito CP_3 di due atti di pignoramento presso terzi per ruoli iscritti sul nominativo del debitore . Pt_1
ON
2. Si costituiva in giudizio , contestando preliminarmente la legittimazione attiva di , in Pt_1 quanto non titolata a richiedere il pagamento di crediti ceduti alla Inoltre, la comunicazione CP_5
ON inoltrata non configurava un riconoscimento di debito, ma un semplice elenco delle fatture che lo doveva ancora incassare dalle strutture sanitarie che avevano, a loro volta, ricevuto il tessuto muscolo scheletrico. Infine, per quanto concerneva i pagamenti effettuati ad , la convenuta CP_3 argomentava di avere uniformato il proprio comportamento alla previsione di cui all'art. 48 bis del
D.P.R. 29.9.1973 n. 602, in base alla quale le pubbliche amministrazioni o le società a prevalente ON partecipazione pubblica, quali lo , prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad € 5.000,02, sono tenute a verificare se il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di pagamento e, in caso positivo, segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente.
3. ON sentenza n 989/2022 il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese di lite del grado. ON Secondo il tribunale la comunicazione inoltrata da non conteneva alcun riconoscimento di debito nei confronti dell'attrice, posto che, da un lato, derivava da un'intimazione di pagamento inoltrata dalla ON stessa e, dall'altro, si limitava a ribadire il credito dalla stessa vantato nei confronti di terzi Pt_1 utilizzatori cui il tessuto era stato consegnato.
pagina 4 di 8 Rilevava poi, come eccepito da parte convenuta, il difetto di legittimazione attiva di a pretendere Pt_1
ON il pagamento delle fatture asseritamente rimaste insolute presso , in ragione dell'intervenuta e riconosciuta cessione in favore di di tutti i crediti presenti e futuri in esecuzione dell'accordo CP_5 concluso;
invero la cessione attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo e quindi l'unico legittimato a pretendere la prestazione rimasta inadempiuta, salva la prova della sua risoluzione, che nel caso di specie non era neppure stata allegata, ovvero della circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della cedente in favore della cessionaria di crediti rimasti insoluti alla loro scadenza per inadempimento della contraente ceduta.
Al riguardo, osservava il tribunale, nessuna prova era stata fornita, essendosi parte attrice limitata a produrre copia di un decreto ingiuntivo che non risultava chiaramente riferibile alla fattispecie generata dal rapporto di cui alla delibera n. 51/2007 e n. 576/2008.
Né, tantomeno, poteva configurarsi l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. difettando ogni allegazione e prova dei relativi presupposti. ON Da ultimo, il pagamento effettuato da nei confronti dell' , in ONtroparte_6 esecuzione dei due pignoramenti presso terzi notificateli, era legittimo, anche ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 702/1973. ON
4. Avverso la sentenza ha proposto appello Si è costituito , chiedendo il rigetto del Pt_1 gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
5. ON il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui il giudice ha omesso di esprimersi circa un fatto decisivo per la controversia, “relativo all'accertamento dell'assenza ovvero dell'indeterminatezza del termine di pagamento dei crediti ON ON derivanti dal rapporto contrattuale intercorso con ”; la clausola apposta da al contratto- convenzione concluso con risulterebbe, infatti, del tutto speculare a una condizione meramente Pt_1 potestativa, “come a dire pago quando voglio”. E, conseguentemente, il mancato incasso dei crediti derivanti dalla cessione dei tessuti ad altre unità sanitarie, nonché il fatto che alcuni tessuti erano ON inutilizzabili per colpa di sarebbero circostanze inopponibili all'appellante.
6. ON il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non ha ritenuto ON che la comunicazione del 17.09.2010 trasmessa da costituisca riconoscimento di debito.
7. ON il terzo motivo di appello lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito di cui all'art. 1260 e ss., sostenendo che, trattandosi nel caso di specie di cessione pagina 5 di 8 pro solvendo, la rimarrebbe comunque garante dell'esatto adempimento delle obbligazioni di Pt_1
ON pagamento in capo a , e la sua garanzia è obbligatoria. ONseguentemente, per effetto delle disposizioni in materia di fideiussione, il fideiussore può sempre attivarsi verso il debitore principale per la tutela della propria posizione ai sensi dell'art. 1944 c.c. ON Peraltro ai sensi dell'art. 2900 c.c. , in qualità di creditore di e di obbligato verso Pt_1 CP_5 potrebbe sempre attivarsi in luogo di quest'ultima verso il debitore principale per preservare i propri diritti.
8. ON il quarto motivo di appello censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice ON analizzato la natura e gli effetti dei pagamenti effettuati da in favore di , in forza dei due CP_3 pignoramenti presso terzi.
9. Appare opportuno affrontare preliminarmente, in quanto dirimente ed assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di a pretendere il pagamento di fatture asseritamente rimaste Pt_1 insolute, poiché i relativi crediti sono stati oggetto di cessione a CP_5
ON È in proposito pacifico che, in costanza di rapporto con , abbia ceduto a Pt_1 ONtroparte_5
“tutti i crediti presenti e futuri” vantanti nei confronti dell'odierna appellata in esecuzione delle delibere n. 51/2007 e n. 576/2008 – che avevano originato il rapporto in essere tra le parti - e che la cessione sia ON stata regolarmente notificata a .
L'istituto della cessione di credito, come noto, si caratterizza proprio perché comporta una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio da lato attivo che si concretizza in una successione del credito, lasciando per il resto inalterato il rapporto contrattuale in essere. Il credito viene trasferito al cessionario così come era nel patrimonio del creditore originario;
in sostanza il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore
(ceduto), dietro versamento di un corrispettivo dal cessionario al cedente, e produce l'immediato trasferimento della posizione attiva creditoria al cessionario, il quale diviene il solo legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto. (tra le altre Cass. n. 5061/2001).
Nessuna legittimazione concorrente è ravvisabile tra cessionaria e cedente, non potendo in ogni caso quest'ultima chiedere la condanna in proprio favore di crediti che riconosce essere di titolarità di altro soggetto.
10. Orbene nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo giudice, l'unico legittimato a pretendere la prestazione è il cessionario (quini , salva la prova della risoluzione della CP_5 cessione, nel caso di specie neppure allegata, ovvero della circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della cedente in favore della cessionaria di crediti rimasti insoluti alla loro scadenza per inadempimento della contraente ceduta. pagina 6 di 8 Ma neppure di questa seconda eventualità è stata fornita alcuna prova, poiché il decreto ingiuntivo n.
2050/2013 del Tribunale di Venezia, prodotto in primo grado dall'odierno appellante, con il quale avanzava pretese creditorie nei confronti di che, secondo la stessa trovavano CP_5 Pt_1 Pt_1
ON la propria origine proprio nel mancato pagamento delle fatture emesse e non saldate da , non risulta riferibile al rapporto che interessa le parti di cui alla delibera n. 51/2007 e 576/2008. Sul punto si è invero formato il giudicato, poiché l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto che il suddetto credito, oggetto del menzionato decreto ingiuntivo e che pretendeva di ribaltare Pt_1
ON su , si riferisce indistintamente a “finanziamenti a mezzo di cessioni di crediti commerciali ma non precisa affatto che trattasi delle somme spettanti ad in forza delle suddette delibere e quindi Pt_1
ON riferite al rapporto contrattuale di ”.
11. Così come non è stato oggetto di specifico motivo di gravame, ed è pertanto passato in giudicato, il rigetto della configurabilità al caso di specie, dei presupposti di cui all'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c., “difettando ogni allegazione e prova dei relativi presupposti”; al riguardo la difesa di si Pt_1 limita a dedurre la “possibilità di cooperare con la cessionaria” per il recupero di un credito, di cui non solo non è più titolare ma che, come ampiamente documentato in primo grado e non contestato in ON questa sede, risulta anche interamente saldato da (che ha provveduto a corrispondere gli importi in parte ad e in parte direttamente a . CP_3 CP_5
12. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si rende superfluo l'esame dei restanti motivi di appello, che restano assorbiti dall'accertato difetto di legittimazione attiva di essendo Pt_1 CP_5
[...
, per quanto finora argomentato, l'unica a poterne esigere il pagamento.
13. L'appello va pertanto interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 989/2022 del Parte_1 ONtroparte_1
Tribunale di Bologna, e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 14.10.2025. pagina 7 di 8 Il ONsigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti ONsigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli ONsigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 885/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANLUCA e dell'avv. BRIGHENTI GIULIA ( ) C/O AVV BERTI ARNOALDI VELI, VIA SOLFERINO 11 BOLGNA C.F._1 APPELLANTE contro
(C.F. ), ONtroparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI NICOLA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : “DICHIARARE INVALIDA E INEFFICACE E DUNQUE Parte_1
REVOCARE la Sentenza n. 989/2022, emessa dal Tribunale di Bologna in data 13 aprile 2022 e pubblicata in data
14 aprile 2022, notificata a mezzo PEC in data 15 aprile 2022 e
CONSEGUENTEMENTE
In via principale
8) Accertarsi nonché dichiararsi l'assenza ovvero l'indeterminatezza del termine di pagamento dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1
l' , in forza della convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre ONtroparte_2
2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007;
pagina 1 di 8 9) Accertarsi nonché dichiararsi l'illegittimità ovvero l'invalidità ovvero l'inefficacia dei pagamenti effettuati dall' a beneficio di , per effetto dei pignoramenti presso ONtroparte_1 CP_3 terzi notificati dall'Ente di riscossione, pari ad euro 77.205,55;
10) Per l'effetto, previo accertamento dell'immediata esigibilità dei crediti derivanti dalla convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007 ovvero dell'inadempimento dell' condannarsi l' in ONtroparte_1 ONtroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, al pagamento in favore di della somma di euro 140.000,00, oltre Parte_1 agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento;
In via subordinata
11) Accertarsi nonché dichiararsi l'assenza ovvero l'indeterminatezza del termine di pagamento dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1
l' , in forza della convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre ONtroparte_2
2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007;
12) Per l'effetto, previo accertamento dell'immediata esigibilità dei crediti derivanti dalla convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007 ovvero dell'inadempimento dell' condannarsi l' in ONtroparte_1 ONtroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 62.794,45, derivante dalla sottrazione della somma di euro 77.205,55 dall'intero ON credito di euro 140.000,00, pagata da per effetto dei pignoramenti presso terzi notificati da
, oltre agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del debito di cui alla CP_3 comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento;
In via ulteriormente subordinata
13) Accertarsi nonché dichiararsi l'assenza del termine di pagamento dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 ONtroparte_1 in forza della convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007;
14) Per l'effetto, fissarsi, ai sensi dell'art. 1183, 2° co., c.c., un termine entro il quale l'
[...] dovrà corrispondere ad le somme derivanti ONtroparte_1 Parte_1 dalla convenzione approvata con delibera n. 576 del 24 novembre 2008 e con delibera n. 51 del 6 febbraio 2007, pari ad euro 140.000,00, oltre agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del pagina 2 di 8 debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento, ovvero nella minor somma di euro 62.794,45, derivante dalla sottrazione della somma di euro ON 77.205,55 dall'intero credito di euro 140.000,00, pagata da per effetto dei pignoramenti presso terzi notificati da , oltre agli interessi moratori dalla data di riconoscimento del debito di cui CP_3 alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento;
In via di ulteriore subordine
15) Una volta determinata la misura delle somme dovute ad , Parte_1 nella misura di euro 140.000,00 ovvero di euro 62.794,45, oltre interessi moratori dalla data di riconoscimento di debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821, all'effettivo pagamento secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi, condannarsi l' ONtroparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, al pagamento della somma di euro 140.000,00 ovvero di euro 62.794,45, oltre interessi moratori dalla data di riconoscimento di debito di cui alla comunicazione in data 17 settembre 2010, prot. 23821 all'effettivo pagamento, a favore della banca cessionaria CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mestre (VE) Via Terraglio
[...]
n. 63, sino alla concorrenza del credito di quest'ultima;
In ogni caso
1) spese, diritti, onorari del primo e secondo grado di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, 4%
c.p.a. e 22% i.v.a. interamente rifusi.”
Per Istituto Ortopedico Rizzoli: “rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da e, per leffetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna, dr.ssa Spagnolo, n. 989/2022 depositata in data 14.4.2022 nel giudizio iscritto al R.G. n.
11010/2019;
- condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento dei compensi ed onorari anche del presente grado di appello, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
ON salvezza di ogni altro diritto.”
IN FATTO
1. La conveniva in giudizio l' chiedendo, previo Parte_1 ONtroparte_1 accertamento dell'immediata esigibilità dei crediti derivanti dalla convenzione approvata con delibera dello IOR, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di € 140.000,00 per fatture insolute.
pagina 3 di 8 Tra le parti era stato sottoscritto un accordo (con delibere n. 51/2007 e n. 576/2008) per l'importazione e la distribuzione, sul territorio italiano, di tessuti muscolo-scheletrici provenienti da paesi extra UE;
tale accordo prevedeva che fatturerà…al momento dell'arrivo del tessuto in Italia. Le fatture Pt_1
ON ON verranno pagate da ad dopo che avrà incassato dalle singole Aziende Sanitarie, Case di Pt_1
Cura o Medici Dentisti e Medici Odontoiatri, a cui il tessuto è stato ceduto”. ON In costanza di rapporto la cedeva i crediti presenti e futuri vantanti nei confronti di , in Pt_1 esecuzione dell'accordo in essere, a con atto a ministero del notaio , a cui ONtroparte_5 Persona_1
ON
medesimo prestava adesione.
ON
ON successiva comunicazione l'attrice intimava a il pagamento dei crediti ceduti a CP_5 chiedendo che, contestualmente, le fosse trasmesso il dettaglio analitico delle posizioni non ancora
ON definite. provvedeva all'inoltro del tabulato con l'elenco dei crediti ancora da incassare, specificando che alla data del 15.09.2020 gli stessi erano pari ad € 140.000,00 e, secondo la tesi attorea, tale comunicazione costituiva un riconoscimento di debito per l'importo poi oggetto di causa. L'attrice
ON contestava, in ultimo, i pagamenti effettuati da ad per complessivi € 77.325,84, a seguito CP_3 di due atti di pignoramento presso terzi per ruoli iscritti sul nominativo del debitore . Pt_1
ON
2. Si costituiva in giudizio , contestando preliminarmente la legittimazione attiva di , in Pt_1 quanto non titolata a richiedere il pagamento di crediti ceduti alla Inoltre, la comunicazione CP_5
ON inoltrata non configurava un riconoscimento di debito, ma un semplice elenco delle fatture che lo doveva ancora incassare dalle strutture sanitarie che avevano, a loro volta, ricevuto il tessuto muscolo scheletrico. Infine, per quanto concerneva i pagamenti effettuati ad , la convenuta CP_3 argomentava di avere uniformato il proprio comportamento alla previsione di cui all'art. 48 bis del
D.P.R. 29.9.1973 n. 602, in base alla quale le pubbliche amministrazioni o le società a prevalente ON partecipazione pubblica, quali lo , prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad € 5.000,02, sono tenute a verificare se il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di pagamento e, in caso positivo, segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente.
3. ON sentenza n 989/2022 il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese di lite del grado. ON Secondo il tribunale la comunicazione inoltrata da non conteneva alcun riconoscimento di debito nei confronti dell'attrice, posto che, da un lato, derivava da un'intimazione di pagamento inoltrata dalla ON stessa e, dall'altro, si limitava a ribadire il credito dalla stessa vantato nei confronti di terzi Pt_1 utilizzatori cui il tessuto era stato consegnato.
pagina 4 di 8 Rilevava poi, come eccepito da parte convenuta, il difetto di legittimazione attiva di a pretendere Pt_1
ON il pagamento delle fatture asseritamente rimaste insolute presso , in ragione dell'intervenuta e riconosciuta cessione in favore di di tutti i crediti presenti e futuri in esecuzione dell'accordo CP_5 concluso;
invero la cessione attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo e quindi l'unico legittimato a pretendere la prestazione rimasta inadempiuta, salva la prova della sua risoluzione, che nel caso di specie non era neppure stata allegata, ovvero della circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della cedente in favore della cessionaria di crediti rimasti insoluti alla loro scadenza per inadempimento della contraente ceduta.
Al riguardo, osservava il tribunale, nessuna prova era stata fornita, essendosi parte attrice limitata a produrre copia di un decreto ingiuntivo che non risultava chiaramente riferibile alla fattispecie generata dal rapporto di cui alla delibera n. 51/2007 e n. 576/2008.
Né, tantomeno, poteva configurarsi l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. difettando ogni allegazione e prova dei relativi presupposti. ON Da ultimo, il pagamento effettuato da nei confronti dell' , in ONtroparte_6 esecuzione dei due pignoramenti presso terzi notificateli, era legittimo, anche ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 702/1973. ON
4. Avverso la sentenza ha proposto appello Si è costituito , chiedendo il rigetto del Pt_1 gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
5. ON il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui il giudice ha omesso di esprimersi circa un fatto decisivo per la controversia, “relativo all'accertamento dell'assenza ovvero dell'indeterminatezza del termine di pagamento dei crediti ON ON derivanti dal rapporto contrattuale intercorso con ”; la clausola apposta da al contratto- convenzione concluso con risulterebbe, infatti, del tutto speculare a una condizione meramente Pt_1 potestativa, “come a dire pago quando voglio”. E, conseguentemente, il mancato incasso dei crediti derivanti dalla cessione dei tessuti ad altre unità sanitarie, nonché il fatto che alcuni tessuti erano ON inutilizzabili per colpa di sarebbero circostanze inopponibili all'appellante.
6. ON il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non ha ritenuto ON che la comunicazione del 17.09.2010 trasmessa da costituisca riconoscimento di debito.
7. ON il terzo motivo di appello lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito di cui all'art. 1260 e ss., sostenendo che, trattandosi nel caso di specie di cessione pagina 5 di 8 pro solvendo, la rimarrebbe comunque garante dell'esatto adempimento delle obbligazioni di Pt_1
ON pagamento in capo a , e la sua garanzia è obbligatoria. ONseguentemente, per effetto delle disposizioni in materia di fideiussione, il fideiussore può sempre attivarsi verso il debitore principale per la tutela della propria posizione ai sensi dell'art. 1944 c.c. ON Peraltro ai sensi dell'art. 2900 c.c. , in qualità di creditore di e di obbligato verso Pt_1 CP_5 potrebbe sempre attivarsi in luogo di quest'ultima verso il debitore principale per preservare i propri diritti.
8. ON il quarto motivo di appello censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice ON analizzato la natura e gli effetti dei pagamenti effettuati da in favore di , in forza dei due CP_3 pignoramenti presso terzi.
9. Appare opportuno affrontare preliminarmente, in quanto dirimente ed assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di a pretendere il pagamento di fatture asseritamente rimaste Pt_1 insolute, poiché i relativi crediti sono stati oggetto di cessione a CP_5
ON È in proposito pacifico che, in costanza di rapporto con , abbia ceduto a Pt_1 ONtroparte_5
“tutti i crediti presenti e futuri” vantanti nei confronti dell'odierna appellata in esecuzione delle delibere n. 51/2007 e n. 576/2008 – che avevano originato il rapporto in essere tra le parti - e che la cessione sia ON stata regolarmente notificata a .
L'istituto della cessione di credito, come noto, si caratterizza proprio perché comporta una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio da lato attivo che si concretizza in una successione del credito, lasciando per il resto inalterato il rapporto contrattuale in essere. Il credito viene trasferito al cessionario così come era nel patrimonio del creditore originario;
in sostanza il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore
(ceduto), dietro versamento di un corrispettivo dal cessionario al cedente, e produce l'immediato trasferimento della posizione attiva creditoria al cessionario, il quale diviene il solo legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto. (tra le altre Cass. n. 5061/2001).
Nessuna legittimazione concorrente è ravvisabile tra cessionaria e cedente, non potendo in ogni caso quest'ultima chiedere la condanna in proprio favore di crediti che riconosce essere di titolarità di altro soggetto.
10. Orbene nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo giudice, l'unico legittimato a pretendere la prestazione è il cessionario (quini , salva la prova della risoluzione della CP_5 cessione, nel caso di specie neppure allegata, ovvero della circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della cedente in favore della cessionaria di crediti rimasti insoluti alla loro scadenza per inadempimento della contraente ceduta. pagina 6 di 8 Ma neppure di questa seconda eventualità è stata fornita alcuna prova, poiché il decreto ingiuntivo n.
2050/2013 del Tribunale di Venezia, prodotto in primo grado dall'odierno appellante, con il quale avanzava pretese creditorie nei confronti di che, secondo la stessa trovavano CP_5 Pt_1 Pt_1
ON la propria origine proprio nel mancato pagamento delle fatture emesse e non saldate da , non risulta riferibile al rapporto che interessa le parti di cui alla delibera n. 51/2007 e 576/2008. Sul punto si è invero formato il giudicato, poiché l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto che il suddetto credito, oggetto del menzionato decreto ingiuntivo e che pretendeva di ribaltare Pt_1
ON su , si riferisce indistintamente a “finanziamenti a mezzo di cessioni di crediti commerciali ma non precisa affatto che trattasi delle somme spettanti ad in forza delle suddette delibere e quindi Pt_1
ON riferite al rapporto contrattuale di ”.
11. Così come non è stato oggetto di specifico motivo di gravame, ed è pertanto passato in giudicato, il rigetto della configurabilità al caso di specie, dei presupposti di cui all'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c., “difettando ogni allegazione e prova dei relativi presupposti”; al riguardo la difesa di si Pt_1 limita a dedurre la “possibilità di cooperare con la cessionaria” per il recupero di un credito, di cui non solo non è più titolare ma che, come ampiamente documentato in primo grado e non contestato in ON questa sede, risulta anche interamente saldato da (che ha provveduto a corrispondere gli importi in parte ad e in parte direttamente a . CP_3 CP_5
12. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si rende superfluo l'esame dei restanti motivi di appello, che restano assorbiti dall'accertato difetto di legittimazione attiva di essendo Pt_1 CP_5
[...
, per quanto finora argomentato, l'unica a poterne esigere il pagamento.
13. L'appello va pertanto interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 989/2022 del Parte_1 ONtroparte_1
Tribunale di Bologna, e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 14.10.2025. pagina 7 di 8 Il ONsigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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