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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 97 /2025 V.G. promosso da:
(Cf. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28/04/1978 e residente in [...], e
(Cf. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/11/1982 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara D'amore, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio in Avezzano alla via Oreste
Ranelletti n. 8, int. 2.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 1162/2023 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente autosufficienti: la SI.ra Parte_1 presta attività presso l'azienda Linea Ufficio di Stornelli Pierina con sede in Celano
[...] alla P.zza Aia n. 107, a mezzo di contratto a tempo indeterminato e (cfr. carteggio Parte_3 allegato), percependo la somma mensile di Euro 650,00 ca ed il SI. Parte_2 attualmente è occupato presso EDILENERGIA, con contatto a tempo determinato, percependo stipendio per E. 1.500,00 mensili ca;
2. i ricorrenti continueranno a vivere separati mostrandosi reciproco rispetto, così come già stabilito in atto di separazione consensuale;
3. la casa coniugale, completamente ammobiliata – di proprietà di entrambi - resterà (come disposto in separazione) nella disponibilità della SI.ra e dei due figli Parte_1 minori che con Ella ivi dimorano;
4. le parti, entrambe, FORMALIZZERANNO ATTO DI DONAZIONE IN FAVORE DEI
DUE FIGLI MINORI, e , della cennata abitazione, Per_1 Persona_2
ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI NOVEMBRE 2025, provvedendo, con tempo, a comunicarsi reciprocamente nominativo del notaio rogante e data esatta di perfezionamento rogito;
5. va da sé che si provvederà – con anticipo – ad inoltrare formale istanza al Giudice Tutelare, per la cessione dei beni ai bambini. Detta cessione che sarà perfezionata con specifica dicitura di riserva - in favore della madre – del diritto di abitazione vita natural durante e di usufrutto;
6. il SI. verserà – entro il giorno 18 di ciascun mese e su conto corrente Pt_2 Pt_2 intestato alla – la somma di Euro 250,00 per ciascun figliolo (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici ISTAT), per un totale di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, tempo libero, palestra, testi scolastici, corsi ultronei di lingue e/o di musica e quant'altro del medesimo genere- come da protocollo del Tribunale di
Avezzano che si consegna ad entrambi i coniugi), provvedendo (in caso di difficoltà nell'adempiere puntualmente) al pagamento delle somme tutte, cumulate nel tempo, a mezzo di rateazione (da concordarsi di volta in volta) del dovuto, ricomputato in aggiunta alle mensilità afferenti il mantenimento
2
7. il SI. continuerà a rinunziare, IN FAVORE DELLA Pt_2 Parte_4
, alla QUOTA PARTE ad Egli spettante dell'assegno UNICO, da percepirsi per
[...]
i figlioli;
8. quanto all'affidamento dei minori, le parti concordano ancora sul regime di coaffido, con diritto di visita regolamentato in ragione di quanto stabilito in atto di separazione consensuale, finanche rispettando e concordando il/sul piano genitoriale ivi dettagliato (che in questa sede debba considerarsi come ritrascritto);
9. ambedue i genitori si impegnano ad evitare che persone terze (compagni/nuovi coniugi…) possano far uso dei dati sensibili e personali dei bambini, e omettendo Per_2 Per_1 finanche pubblicare materiale fotografico su qualsivoglia piattaforma socia-le e/o di utilizzare lo stesso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.02.2025, e Parte_1 Pt_2
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio contratto in Avezzano(AQ) il 21.06.2008, dal quale sono nati i figli (il 12/11/2009) e (01/04/2014), entrambi, ad oggi, Per_2 Persona_3 minorenni.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza, passata in giudicato, contraddistinta dal n. 116/2024 pubblicata il
10/04/2024 (r.g. 1162/2023).
A seguito di un breve rinvio disposto per consentire il deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, all'udienza del 19 marzo 2025 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data 10/04/2024, passata in giudicato, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
3 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 21/06/2008 in Avezzano, trascritto
[...] Parte_2
presso il comune di Avezzano, Atto n. 31 p. II s. A, anno 2008.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento dei minori, al collocamento degli stessi e all'assegnazione della casa familiare:
“
3. la casa coniugale, completamente ammobiliata – di proprietà di entrambi - resterà (come disposto in separazione) nella disponibilità della SI.ra e dei due figli Parte_1 minori che con Ella ivi dimorano;
8. quanto all'affidamento dei minori, le parti concordano ancora sul regime di coaffido, con diritto di visita regolamentato in ragione di quanto stabilito in atto di separazione consensuale, finanche rispettando e concordando il/sul piano genitoriale ivi dettagliato (che in questa sede debba considerarsi come ritrascritto);”
-al diritto di visita paterno, come da piano genitoriale allegato e depositato in data
05/03/202;
-al mantenimento in favore dei minori:
4 “
6. il SI. verserà – entro il giorno 18 di ciascun mese e su conto corrente Pt_2 Pt_2 intestato alla – la somma di Euro 250,00 per ciascun figliolo (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici ISTAT), per un totale di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, tempo libero, palestra, testi scolastici, corsi ultronei di lingue e/o di musica e quant'altro del medesimo genere- come da protocollo del Tribunale di
Avezzano che si consegna ad entrambi i coniugi), provvedendo (in caso di difficoltà nell'adempiere puntualmente) al pagamento delle somme tutte, cumulate nel tempo, a mezzo di rateazione (da concordarsi di volta in volta) del dovuto, ricomputato in aggiunta alle mensilità afferenti il mantenimento”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 04/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 97 /2025 V.G. promosso da:
(Cf. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28/04/1978 e residente in [...], e
(Cf. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/11/1982 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara D'amore, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio in Avezzano alla via Oreste
Ranelletti n. 8, int. 2.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 1162/2023 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente autosufficienti: la SI.ra Parte_1 presta attività presso l'azienda Linea Ufficio di Stornelli Pierina con sede in Celano
[...] alla P.zza Aia n. 107, a mezzo di contratto a tempo indeterminato e (cfr. carteggio Parte_3 allegato), percependo la somma mensile di Euro 650,00 ca ed il SI. Parte_2 attualmente è occupato presso EDILENERGIA, con contatto a tempo determinato, percependo stipendio per E. 1.500,00 mensili ca;
2. i ricorrenti continueranno a vivere separati mostrandosi reciproco rispetto, così come già stabilito in atto di separazione consensuale;
3. la casa coniugale, completamente ammobiliata – di proprietà di entrambi - resterà (come disposto in separazione) nella disponibilità della SI.ra e dei due figli Parte_1 minori che con Ella ivi dimorano;
4. le parti, entrambe, FORMALIZZERANNO ATTO DI DONAZIONE IN FAVORE DEI
DUE FIGLI MINORI, e , della cennata abitazione, Per_1 Persona_2
ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI NOVEMBRE 2025, provvedendo, con tempo, a comunicarsi reciprocamente nominativo del notaio rogante e data esatta di perfezionamento rogito;
5. va da sé che si provvederà – con anticipo – ad inoltrare formale istanza al Giudice Tutelare, per la cessione dei beni ai bambini. Detta cessione che sarà perfezionata con specifica dicitura di riserva - in favore della madre – del diritto di abitazione vita natural durante e di usufrutto;
6. il SI. verserà – entro il giorno 18 di ciascun mese e su conto corrente Pt_2 Pt_2 intestato alla – la somma di Euro 250,00 per ciascun figliolo (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici ISTAT), per un totale di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, tempo libero, palestra, testi scolastici, corsi ultronei di lingue e/o di musica e quant'altro del medesimo genere- come da protocollo del Tribunale di
Avezzano che si consegna ad entrambi i coniugi), provvedendo (in caso di difficoltà nell'adempiere puntualmente) al pagamento delle somme tutte, cumulate nel tempo, a mezzo di rateazione (da concordarsi di volta in volta) del dovuto, ricomputato in aggiunta alle mensilità afferenti il mantenimento
2
7. il SI. continuerà a rinunziare, IN FAVORE DELLA Pt_2 Parte_4
, alla QUOTA PARTE ad Egli spettante dell'assegno UNICO, da percepirsi per
[...]
i figlioli;
8. quanto all'affidamento dei minori, le parti concordano ancora sul regime di coaffido, con diritto di visita regolamentato in ragione di quanto stabilito in atto di separazione consensuale, finanche rispettando e concordando il/sul piano genitoriale ivi dettagliato (che in questa sede debba considerarsi come ritrascritto);
9. ambedue i genitori si impegnano ad evitare che persone terze (compagni/nuovi coniugi…) possano far uso dei dati sensibili e personali dei bambini, e omettendo Per_2 Per_1 finanche pubblicare materiale fotografico su qualsivoglia piattaforma socia-le e/o di utilizzare lo stesso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.02.2025, e Parte_1 Pt_2
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio contratto in Avezzano(AQ) il 21.06.2008, dal quale sono nati i figli (il 12/11/2009) e (01/04/2014), entrambi, ad oggi, Per_2 Persona_3 minorenni.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza, passata in giudicato, contraddistinta dal n. 116/2024 pubblicata il
10/04/2024 (r.g. 1162/2023).
A seguito di un breve rinvio disposto per consentire il deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, all'udienza del 19 marzo 2025 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data 10/04/2024, passata in giudicato, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
3 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 21/06/2008 in Avezzano, trascritto
[...] Parte_2
presso il comune di Avezzano, Atto n. 31 p. II s. A, anno 2008.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento dei minori, al collocamento degli stessi e all'assegnazione della casa familiare:
“
3. la casa coniugale, completamente ammobiliata – di proprietà di entrambi - resterà (come disposto in separazione) nella disponibilità della SI.ra e dei due figli Parte_1 minori che con Ella ivi dimorano;
8. quanto all'affidamento dei minori, le parti concordano ancora sul regime di coaffido, con diritto di visita regolamentato in ragione di quanto stabilito in atto di separazione consensuale, finanche rispettando e concordando il/sul piano genitoriale ivi dettagliato (che in questa sede debba considerarsi come ritrascritto);”
-al diritto di visita paterno, come da piano genitoriale allegato e depositato in data
05/03/202;
-al mantenimento in favore dei minori:
4 “
6. il SI. verserà – entro il giorno 18 di ciascun mese e su conto corrente Pt_2 Pt_2 intestato alla – la somma di Euro 250,00 per ciascun figliolo (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici ISTAT), per un totale di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, tempo libero, palestra, testi scolastici, corsi ultronei di lingue e/o di musica e quant'altro del medesimo genere- come da protocollo del Tribunale di
Avezzano che si consegna ad entrambi i coniugi), provvedendo (in caso di difficoltà nell'adempiere puntualmente) al pagamento delle somme tutte, cumulate nel tempo, a mezzo di rateazione (da concordarsi di volta in volta) del dovuto, ricomputato in aggiunta alle mensilità afferenti il mantenimento”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 04/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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