Ordinanza cautelare 21 dicembre 2023
Sentenza breve 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 28/02/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cuccaro e Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'Ordinanza n. 116 del 5.4.2022, notificata in data 14.04.2022, con la quale il Comune di Pozzuoli –Direzione 5- Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di un muro di recinzione posto a protezione di un terreno di proprietà della stessa sito in Pozzuoli, alla via Monterusciello n.23;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso– se ed in quanto possa occorrere - la segnalazione trasmessa al Comando Vigili Urbani di Pozzuoli prot. n.24721 del 19.3.2022, richiamata nell''ordinanza impugnata sub 1) e mai notificata alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) del verbale senza numero e data, con il quale gli agenti verbalizzanti del Nucleo Polizia Edilizia del Comune di Pozzuoli, a seguito di sopralluogo avvenuto il 18.10.2023, hanno constatato l''inottemperanza all''ordinanza di demolizione n.116 del 5.4.2022, notificata in data 14.4.2022 (prot. in uscita Registro Ufficiale del Comune di Pozzuoli n.32380 del 13.4.2022) con la quale era stato intimato alla Sig.ra ZI la demolizione di un muro di recinzione posto a protezione di un terreno di proprietà della stessa sito in Pozzuoli (NA) alla via Monterusciello n.23;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente
nonché per l'accertamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l''Area Metropolitana di Napoli in relazione alla richiesta di parere ex art. 167 D.Lgs. 42/2004 inoltrata dal Comune di Pozzuoli con nota prot. 62165 del 1.8.2022 in relazione alle opere per cui è causa, a tutt'oggi priva di riscontro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’esame della domanda è radicitus precluso dalla circostanza –rappresentata e documentata dalla parte ricorrente, e pienamente confermata dalla Amministrazione civica, per cui:
- “ è stata rilasciata dal Responsabile della Tutela Paesaggistica del Comune di Pozzuoli alla siglra ZI l’autorizzazione di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs 42/2004 n. 202 del 22.7.2022 ”;
- “ successivamente, il Dirigente Direzione 5- Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, ha altresì rilasciato alla sig.ra ZI il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.p.R. 380/2001 s.m.i. n. 31 del 21.11.2024 ”.
La sanatoria degli interventi si appalesa, naturalmente, ontologicamente incompatibile con la perdurante efficace degli originari atti repressivi quivi impugnati, precludendo la disamina dei motivi di gravame.
Il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione comunale, dell’interesse oppositivo di cui era titolare la ricorrente, come espressamente da essa ricorrente rimarcato nella memoria versata in atti in vista della odierna udienza camerale –e confermato dal Comune- integra la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638), imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiari modalità di definizione della lite inducono a compensare tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese della presente fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO