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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato C.F._1
Dattola, attore
e
(CF: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcudi, convenuta avente per oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”
Conclusioni delle parti
1 Il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “si chiede che codesto Tribunale: 1) previa determinazione della percentuale di invalidità permanente per le limitazioni dinamico - relazionali e per il danno fisico (o statico) Cassazione civile sez. III,
19/09/2022, (ud. 24/02/2022, dep. 19/09/2022), n.27380 conseguenti e connessi alle menomazioni subite conformemente alle valutazioni” contenute nelle note di trattazione scritta, “accolga la domanda attrice con la liquidazione del danno alla salute ed alla persona con l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano pubblicate alla data della liquidazione;
2) condanni la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio e degli onorari di difesa da determinare con riferimento all'importo del risarcimento che sarà liquidato secondo i parametri ministeriali medi, disciplinati dal DM N. 55 DEL 2014, come aggiornati al
D.M. N. 147 del 13 agosto 2022”.
Il procuratore dell ha così precisato le conclusioni: CP_1
“riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nessuna esclusa o rinunciata, da intendersi qui per letteralmente riportate
e trascritte, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande avanzate nell'interesse di , con la declaratoria di inammissibilità e/o il CP_1
rigetto di ogni contraria, infondata in fatto e diritto e non provata. E con il favore delle spese”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava Parte_1
in giudizio l premettendo di essere stato vittima di un CP_1
sinistro stradale verificatosi in data 16.09.2012 quando, mentre percorreva -
a bordo di un motociclo di sua proprietà, Vespa Piaggio PX 151 tg.
CF08153 - la strada statale 18 nel senso di marcia Sud/Nord (da Cannitello
2 verso Scilla), all'altezza del Km 514, ad una velocità di crociera non superiore a 20/25 Km/h, poco prima di “approcciare una curva”, scivolava rovinando per terra “a causa di aghi di pino caduti da rami che propendono sulla strada ed accumulati dal vento in grande quantità, probabilmente da giorni, lungo il lato destro della carreggiata”.
Sulla base di tali presupposti fattuali, l'attore chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di: “A) dichiarare che la convenuta CP_1
nella sua qualità di custode del tratto della strada statale 18 Cannitello -
Scilla, all'altezza del Km 514 è l'esclusiva responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incidente in cui in data 16 settembre 2012 è rimasto vittima il Signor
che lo percorreva in Vespa, per avere omesso di vigilare Parte_1
e di eseguire i necessari interventi di manutenzione ed anche di segnalare adeguatamente la presenza del pericolo costituito della possibile caduta degli aghi dai rami di una conifera protesi sulla strada;
B) accertare e dichiarare che a causa dell'incidente l'attore: 1) è stato inabile assoluto per la durata di 60 gg., parzialmente inabile nella percentuale del 50% per
136 gg. e nella percentuale del 25% per 51 gg.; 2) ha subito l'anchilosi della spalla sinistra e del rachide lombare;
C) determinare nella percentuale del 31,20 le invalidità permanenti con applicazione del codice
7208 e la percentuale unica del 30% per l'anchilosi della spalla in posizione favorevole ed il codice 7010 con la percentuale del 31% per
l'anchilosi del rachide lombare, come stabilito dalle Tabelle dell'invalidità civile Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 per residui patologici concomitanti (apparato locomotore); D) Applicare le
Tabelle redatte dall'Osservatorio presso il Tribunale di Milano a decorrere dal mese di marzo 2018, e condannare la convenuta al pagamento del complessivo danno non patrimoniale di euro 160.650,47 di cui euro
3 109.285,995 quale danno biologico;
E) accettare e dichiarare che l'attore ha altresì subito un danno morale soggettivo e conseguentemente previa personalizzazione, condannare la convenuta al suo risarcimento nell'importo che si riterrà equo liquidare ex articoli 1226/2056 c.c.; F) accertare e dichiarare che la gravità dell'invalidità macropermanente
(31,20%) dell'attore comporta una menomazione che per sé stessa incide sulla persona tanto da ridurne la capacità lavorativa generica e conseguentemente condannare la convenuta all'ulteriore risarcimento del danno nell'importo che si riterrà equo liquidare ex articoli 1226/2056 c.c.;
G) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 1.200,00, per le spese occorrenti per riparare la Vespa di proprietà dell'attore dai danni subiti dall'incidente; H) condannare la convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, maturati dall'incidente al soddisfacimento, su ciascuno singolo importo dei danni che saranno liquidati;
I) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
§2. L si costituiva in giudizio, chiedendo, in via CP_1
preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nonché la nullità della domanda in quanto generica e contraddittoria;
sempre in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio de quo per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, di ridurre l'indennizzo risarcitorio eventualmente riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in via ancora più gradata, di ridurre il quantum richiesto perché eccessivo e sproporzionato;
in ogni caso, di condannare
4 l'istante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge
§3. La controversia, istruita mediante la documentazione in atti,
l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU medico – legale, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§4. Le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta CP_1
non risultano meritevoli di accoglimento.
§5. È infondata, in primo luogo, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
Sul punto, occorre premettere che la Corte di cassazione, a sezioni unite
(Cass. civ., S.U., n. 2951/2016), ha tracciato la linea di demarcazione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto “assumendo” di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto “che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta”, utilizzando la tesi della “prospettazione”, nel senso che al fine di accertare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi “la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”.
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al “merito della causa”.
5 La legittimazione ad agire manca, dunque, ogni volta in cui dalla stessa
“prospettazione” della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La titolarità del diritto sostanziale concerne invece il merito della causa, ossia la fondatezza della domanda (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 27766/2024;
Cass. civ n. 15500/2022).
Ciò premesso, nell'ipotesi di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'attore non ha solo “specificato”, ma ha anche
“dimostrato” la titolarità della posizione soggettiva fatta valere, ossia di essere il proprietario e il conducente del motociclo coinvolto nel sinistro.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere, pertanto, rigettata.
§6. Risulta infondata anche la speculare eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Infatti, nel caso in esame, la citazione della convenuta si fonda sul dato
(pacifico tra le parti) che il tratto stradale su cui si è verificato l'incidente è soggetto alla gestione dell il che è sufficiente a fondarne la CP_1
legittimazione passiva, oltre che la titolarità passiva del rapporto controverso ex art. 2051 c.c.
Peraltro, occorre evidenziare, per chiarezza argomentativa, che la convenuta, rispetto a tale eccezione preliminare, si è limitata genericamente a chiedere nelle conclusioni di dichiarare il difetto di legittimazione passiva
“per i motivi dedotti in narrativa”. Ebbene, tra i motivi dedotti in narrativa non risultano elementi dai quali possa desumersi alcuna contestazione specifica in ordine alla titolarità del rapporto dal lato passivo, il che ulteriormente conferma che l'eccezione va disattesa.
6 §7. Non è, infine, meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e contraddittorietà della domanda.
Al riguardo è sufficiente rammentare che la nullità della citazione per genericità della domanda, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., risponde alla ratio di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e si produce solo quando è “omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163” ovvero se manca l'esposizione dei fatti “costituenti le ragioni della domanda”, il che presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale. Occorre, difatti, tener conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda (Cass. civ. n. 11751/2013).
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa non è ravvisabile il dedotto vizio, poiché l'attore ha compiutamente argomentato, sia in fatto che in diritto, le ragioni alla base della domanda, come comprovato del resto dalle difese formulate dalla convenuta.
§8. Nel merito, la domanda di risarcimento danni spiegata dal Pt_1
è parzialmente fondata.
È opportuno rimarcare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è dovere primario dell'ente proprietario della strada e dell (per quest'ultima società con riferimento alle CP_1
strade e autostrade che sono alla stessa affidate) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari, con la
7 conseguenza che sussiste la responsabilità dell ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. “in relazione agli eventi lesivi occorsi nel tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva ed omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ. n. 18483/2012; Cass. civ. n. 23562/2011).
Quella in capo all'ente gestore della strada è un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui fondamento va individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n.
8229/2010).
Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via ha, dunque, l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, né l'imprevedibilità e la non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova “di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (Cass. civ. n.
6651/2020; Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ. n. 8450/2025, secondo cui
“La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione
8 del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”).
La responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. prescinde, quindi, da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e può essere esclusa soltanto in presenza del c.d. “caso fortuito”, quale elemento inidoneo ad elidere il rapporto causale (v. infra).
§9. Ciò premesso, nell'ipotesi che ci occupa, la dinamica del sinistro ha trovato pieno riscontro probatorio.
§10. Particolare rilevanza assume la deposizione dei testi Tes_1
e , i quali hanno assistito alla dinamica
[...] Testimone_2
dell'incidente, confermando quanto esposto dall'attore.
Il teste (indifferente) ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il giorno dell'incidente, di cui non ricordo con certezza la data, ero trasportato su una vettura di un mio amico e percorrevano insieme la via Nazionale che porta da Scilla verso Villa San Giovanni, strada che nell'occasione era percorso dall'attore ma in senso opposto (da Villa San Giovanni verso Scilla); […] sulla corsia di marcia del motorino vi erano tanti aghi di Pino caduti da un albero che è posto lateralmente alla strada ma i cui rami versano sulla strada;
preciso che la notte prima dell'incidente aveva piovuto ma che il giorno in questione non pioveva e l'incidente è avvenuto all'incirca alle
9 ore 12,00/12,30; […] subito io e il mio amico che Parte_2
nell'occasione guidava la vettura, siamo scesi dalla macchina per dare soccorso al malcapitato;
aveva il casco;
era sdraiato per terra col viso verso l'alto e noi non l'abbiamo toccato;
ho notato che era confuso e dolorante e che perdeva sangue dalla bocca, ma noi non lo abbiamo mosso da terra, ed io ho subito chiamato il 118; dopo circa 20 minuti è sopraggiunto il 118 che lo ha soccorso e condotto in ospedale;
[…] oltre al pino di cui ho detto sopra, cioè quello i cui rami invadevano l'area sovrastante la corsia di transito del motorino, vi è un altro grande pino che propende nella corsia opposta quella cioè percorsa dalla vettura in cui viaggiavo”.
Il teste (indifferente), a sua volta, si è espresso nei Testimone_2
seguenti termini: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 16 settembre del 2012, giorno del mio compleanno, percorrevo trasportato sulla vettura del mio amico , la via Nazionale in Persona_1
direzione da Scilla verso Cannitello;
stavamo rientrando a Villa dopo aver comprato dei dolci a Bagnara come solitamente facevamo il giorno di domenica, erano circa le 11,30/12,00 quando stavamo rientrando;
io ero seduto nel sedile posteriore al centro della vettura;
[…] ho visto che un motorino che proveniva dal senso di marcia opposto al mio mentre percorreva la curva che non è molto ampia, scivolava e sbatteva contro il muro posto al lato della corsia e poi cadeva per terra;
[…] subito abbiamo fermato la vettura e siamo scesi tutti;
io mi sono subito avvicinato al conducente del motorino che si trovava per terra e ho cercato di tenergli il capo;
ricordo che indossava il casco, che tremava e che gli usciva sangue dalla bocca;
mi sono impaurito ma ho continuato a tenere il capo del malcapitato cercando di rassicurarlo;
poi, ricordo che Persona_1
10 ha chiamato il 118; ho atteso che arrivasse il soccorso e poi tutti insieme ci siano allontanati;
Ricordo che avevo il braccio sporco per via del sangue dell'attore che aveva la lingua tagliata forse con i denti per via dell'impatto […]; la strada in cui si è verificato l'incidente ha dei pini posti nei lati;
a tutt'oggi ne ricordo uno molto grande e a chioma larga posto nel lato mare della strada, che ha la radice in una villa ma la chioma sporge nell'intera carreggiata;
ai tempi dell'incidente, vi erano altri pini sempre a chioma larga molto alti e i cui rami propendono sulle corsie di marcia delle auto;
[…] ricordo che il giorno dell'incidente non pioveva ma aveva certamente piovuto la sera prima o la mattina presto perché vi era anche un poco di fanghiglia nei margini laterali delle corsie di marcia delle vetture;
nella strada in questione vi erano aghi di pino e questi ci sono perché detti alberi sono ubicati ai margini della strada e sono numerosi […]”.
I due testi hanno, pertanto, confermato tanto la dinamica del sinistro, così come narrata dall'attore nell'atto di citazione, quanto la presenza di aghi di pino sul manto stradale e la pioggia caduta la sera prima dell'incidente o la mattina presto del 16 settembre 2012.
Convergono con tali dichiarazioni quelle del teste , Testimone_3
cugino dell'attore, che, sebbene non abbia assistito in modo diretto al sinistro, ha affermato di essersi recato sul luogo dell'incidente insieme al fratello dell'istante e di aver visto: che il cugino era “disteso sulla barella dell'ambulanza posta ancora fuori il mezzo di soccorso”; che “il motociclo vespa era a terra e in prossimità del muro della strada”; che “la strada era piena di aghi di pino e che ai laterali della strada vi erano numerosi alberi di pino”. Il teste ha, inoltre, precisato che nella notte precedente l'incidente e nella stessa mattinata in cui l'evento si è verificato aveva piovuto e “che
11 gli aghi di pino erano sparsi sulla strada ed a mucchietti anche ai bordi della carreggiata;
gli aghi erano maggiormente presenti sui bordi della strada, ma anche nella corsia di marcia”.
Deve allora ribadirsi che la dinamica del sinistro è stata pienamente riscontrata sulla scorta delle predette deposizioni testimoniali, convalidate anche dai rilievi fotografici in atti.
A ciò deve aggiungersi che i due certificati rilasciati dal Pronto
Soccorso, prodotti dall'attore, sono coerenti, dal punto di vista temporale, con quanto affermato dai testimoni e avvalorano la circostanza che le lesioni riportate da sono riconducibili al sinistro de quo. Parte_1
Infine, l'omesso controllo sulla res da parte dell'ente custode emerge anche dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla convenuta,
[...]
e . Tes_4 Testimone_5
Il teste ha, difatti, confermato che il tratto della SS 18 oggetto di Tes_4
causa presenta ai lati degli alberi di pino e altre piante e che spesso si è reso necessario provvedere alla pulizia delle caditoie in quanto occupate dagli aghi di pino.
Il teste ha poi precisato che il giorno in cui si è verificato Tes_5
l'incidente era un giorno festivo e, dunque, non era stata effettuata alcuna manutenzione/pulizia della strada (“preciso che noi lavoriamo solo i giorni feriali;
nei festivi non facciamo servizio eccetto chiamate di emergenza delle forze dell'ordine ma anche dei privati;
tali interventi vengono autorizzati dalla sala operativa quel giorno era un giorno festivo e CP_1
non abbiamo ricevuto alcuna chiamata di emergenza”).
Dal tenore di queste ultime testimonianze si evince, quindi, che il personale il giorno del sinistro, in quanto festivo, non aveva effettuato CP_1
12 controlli sul tratto di strada in questione al fine di verificare lo stato dei luoghi e la presenza di eventuali pericoli per la circolazione.
Al contempo, le risultanze istruttorie hanno confermato la pericolosità del tratto di strada, determinata dalla presenza di aghi di pino, che rendevano oggettivamente scivoloso e viscido il manto stradale.
Deve, pertanto, ritenersi che l'attore abbia pienamente provato i presupposti dell'invocata responsabilità.
§11. La convenuta, viceversa, non ha dimostrato l'esistenza del dedotto caso fortuito.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., il custode può liberarsi dalla responsabilità per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., solo dimostrando il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, tale da far venire meno il nesso di causalità (cfr. ex multis Cass. civ., S.U., n.
20943/2022; Cass. civ. n. 6459/2025). In particolare, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
13 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. civ. nn.
2480/2018 e 2481/2018). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in specie, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. civ. n. 2660/2013).
Ora, nel caso in esame, come già detto, emerge la custodia da parte dell del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, il fatto può CP_1
dirsi dimostrato nella sua materialità sulla scorta della prova testimoniale e dei rilievi fotografici e risulta anche il nesso di causa tra res in custodia ed evento lesivo poiché gli aghi di pino presenti sul manto stradale sono stati causa e non mera occasione dello stesso.
Per contro, l su cui gravava il relativo onere, non ha provato che la CP_1
repentinità e l'imprevedibilità dell'alterazione gli ha impedito di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo, né ha
14 dimostrato l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero della stessa vittima.
§12. Se è da escludere la sussistenza di un caso fortuito, a diversa conclusione deve invece giungersi in relazione all'eccepito concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., essendo ravvisabile un concorso causale della condotta colposa tenuta da . Parte_1
In particolare, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità visibile – seppur contenuta – come nel caso che ci occupa, l'utente deve rispettare il generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare attentamente il tratto stradale che percorre, così da evitare eventuali pericoli. L'incidente in esame è avvenuto, infatti, in una fascia oraria della giornata che garantisce buona visibilità e in presenza di condizioni meteorologiche non cattive (visto che al momento dell'incidente non pioveva).
La prevedibilità ed evitabilità dell'insidia sulla base dell'ordinaria diligenza consentono dunque di concludere per il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato. Tale condotta, come anticipato, non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e l'evento dannoso, ma si configura quale concorso colposo del danneggiato ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1.
In altre parole, pur non essendo emerse circostanze dalle quali desumere che l'evento si sia verificato per colpa esclusiva del danneggiato, nondimeno, in relazione alle circostanze temporali, che consentivano una buona visibilità, ed alle condizioni dei luoghi, come desumibili dalla documentazione fotografica, era da attendersi un maggior grado di attenzione e di avvedutezza da parte del conducente del motociclo.
15 Ne deriva che il fatto lesivo ha una duplice e concorrente fonte causale: la mancata adozione di cautele e controlli da parte dell a fronte della CP_1
pericolosità della strada e il comportamento dell'attore che, stante la sussistenza di condizioni oggettive tali da potersi avvedere della situazione di pericolo, avrebbe dovuto utilizzare un maggior livello di attenzione nel percorrere il tratto stradale in questione.
In rapporto alla situazione concreta, è da ritenere allora che l'apporto causale alla verificazione del sinistro ascrivibile alla condotta dello stesso istante sia stimabile nella misura del 30%; per l'effetto, i danni imputabili a parte convenuta dovranno essere ridotti in misura proporzionale.
§13. Quanto alla prova del nesso causale tra i danni riportati dall'attore e il sinistro per cui è causa, è ancora da rilevare che il CTU medico-legale, dott. ha confermato che le lesioni riportate dal Persona_2 Pt_1
sono giustificate dalla dinamica del sinistro occorso in data 16.09.2012 come documentato in atti.
§14. Ciò posto, occorre a questo punto affrontare la questione del quantum risarcitorio.
A tal proposito, giova sottolineare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass. n.
7513/2018), comprende - alla luce delle consolidate specificazioni del
Supremo Collegio - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale, rappresentato dalla sofferenza interiore.
16 In particolare, avuto riguardo alle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità (v. principi affermati sotto forma di decalogo nell'ordinanza n. 7513/2018 della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione), deve ritenersi che il c.d. danno biologico vada inteso non come semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto come la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (Cass. n. 5119/2023), incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. la definizione di “danno biologico” di cui agli artt. 138, comma 2, lett. a, e 139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Al danno biologico attiene, inoltre, la c.d. “personalizzazione del danno”, che costituisce una voce di danno diversa dal c.d. danno morale
(cfr. Cass. n. 15733/2022) e si riallaccia alla distinzione tra “conseguenze indefettibili” e “conseguenze peculiari” dell'invalidità. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti (ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria). Le “conseguenze peculiari”, invece, riguardano le sofferenze patite solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (cfr., in motivazione, Cass. n. 5865/2021).
Ne discende che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che
17 qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che
è quindi possibile solamente qualora l'attore provi delle circostanze del tutto anomale ed eccezionali.
Quanto poi al cd. danno morale, va rammentato che, alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, perciò, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo
[cfr. fra le tante Cass. n. 9006/2002, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, secondo cui “il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”; v., altresì, Cass. n. 2461/2020, secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”].
Per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, occorre cioè che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - avvalendosi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di tale pregiudizio.
18 Si deve in particolare considerare (v. Cass. n. 19922/2023) che:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa
(così Cass. n. 25164/2020).
Resta fermo, ad ogni modo, che il ricorso alle presunzioni non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno,
19 o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale (cfr. Cass. n. 3013/2024).
§15. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, è bene sottolineare, quanto al danno biologico, che nella C.T.U. medico legale espletata in corso di causa si legge che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro le seguenti lesioni: “FRATTURA POST TRAUMATICA DEL
CORPO DI C2 E DI D6, ALTERAZIONE DI SEGNALE DEI CORPI
VERTEBRALI DA D7 A D9, FRATTURA DEGLI ARCHI POSTERIORI
DELLA II E DELLA III COSTA DI DESTRA, FRATTURA SCOMPOSTA
PLURIFRAMMENTARIA DELLA TESTA E DEL COLLO OMERALE DI
SINISTRA”.
Sulla base delle risultanze peritali, può affermarsi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono per l'appunto causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al 14% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla scorta della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) della durata complessiva di 247 gg., composto da:
1) 65 gg. di DBT al 100%;
2) 118 gg. di DBT parziale al 50%;
3) 64 gg. di DBT parziale al 25%.
§16. In ordine a siffatta determinazione delle voci di danno, occorre chiarire che risultano prive di fondamento le contestazioni formulate nell'interesse del Bambace in merito alla divergenza tra la percentuale di invalidità permanente determinata dal CTU (14%) rispetto a quella assunta come congrua.
20 Tali contestazioni sono superate dai chiarimenti resi dal CTU, che ha precisato in modo esaustivo come è pervenuto alla percentuale del 14%
(che si discosta di un solo punto percentuale da quella quantificata dal CT di parte attrice), in base ad un accreditato “baréme” medico-legale, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allo stato, nel campo della responsabilità aquiliana, il CTU medico legale può stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica (cfr. Cass. civ.
n. 13222/2015).
§17. Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, è opportuno rimarcare che nella fattispecie in esame non vi è spazio per provvedere alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, difettando 'a monte' nella citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. l'allegazione di circostanze eccezionali e del tutto diverse da quelle che ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno.
§18. Ad una diversa conclusione si deve pervenire per il danno morale, atteso che il Bambace ha allegato che “l'anchilosi della spalla sinistra già nei movimenti gli genera dolore e gli impedisce di stendere il braccio e di potere compiere in autonomia anche le operazioni più semplici e banali a dipendere dall'aiuto di terzi. E' infatti avvenuto che l'attore per
l'impossibilità di sistemare sul treno ed altre volte sull'aereo (ma vale anche per gli autobus ecc.), piccole valige e semplici pacchi è costretto a chiedere con disagio e vergogna l'aiuto dell'amico con il quale viaggiava
(altre volte è stato il fratello ed altre volte altri passeggeri), in casa per queste stesse operazioni è costretto a chiedere alla sorella o al fratello di sostituirlo essendogli impedito anche di avvitare una lampadina per il
21 dolore e l'impossibilità di stendere contemporaneamente le braccia, ha dovuto rinunciare al piacere di fare una nuotata a mare di mattina nelle ore più calde perchè in queste è maggiore la presenza di bagnanti ed essendogli impedito di nuotare negli stili (libero, rana o farfalla ecc.) che comportano l'estensione o la rotazione della spalla … L'anchilosi del rachide lombare, con il sordo ma costante dolore che lo accompagna, in casa gli provoca maggiore sofferenza nello stare seduto anche in poltrona per più di mezz'ora ed è costretto ad alzarsi per camminare un pò o stare in piedi anche quanto guarda la televisione, identica sofferenza, oltre alla impossibilità di eseguire la manovra di retromarcia non potendo ruotare il collo, gli provoca la guida dell'autoveicolo per oltre mezzora anche per percorsi non lunghi ed è costretto ad interrompere il viaggio con programmate soste e discese dall'autoveicolo. Ancora, il dolore e le limitazione funzionali provocate dalle due anchilosi fanno sentire il loro effetto anche nel lavoro e nell'ambiente di lavoro con conseguenti disagio e vergogna nei rapporti con i colleghi. In effetti, a causa dell'impossibilità di stendere il braccio e di ruotare la spalla sinistri l'attore è stato esentato dal medico di vigilanza dall'attività di sistemazione in archivio delle pratiche movimentate … che in passato effettuava, a turni settimanali, con i colleghi oggi che non lo fa più, è costretto a subire le loro manifestazioni, a volte anche espresse, di contrarietà e di malumore perché percepiscono
l'esenzione come una scusa per sottrarsi ad un lavoro fastidioso quanto faticoso” (v. citazione, pagg. 11-13).
Orbene, posto che si evince dalla CTU che in relazione alle lesioni riportate sono derivati all'istante “postumi di carattere permanente rappresentate da limitazione funzionale all'articolazione della spalla sinistra con lieve perdita di forza” (v. CTU, pag. 10), il che consente di
22 presumere almeno in parte la fondatezza delle predette allegazioni, può riconoscersi anche il danno morale, avuto riguardo all'età del danneggiato
(40 anni al momento dell'incidente), alla localizzazione ed alla tipologia delle lesioni ed all'incidenza delle medesime sugli atti della vita quotidiana.
§19. Non è, viceversa, ravvisabile la dedotta riduzione della capacità lavorativa generica, non desumibile dall'entità delle lesioni, non essendo oltretutto compromessa neppure la capacità lavorativa specifica, avendo il
CTU sul punto chiarito che “I postumi residuati non impediscono l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro e il lavoro in ragione dei postumi non può essere considerato usurante” (v. pag. 10).
§20. Va, dunque, liquidato il danno biologico oltre che il danno morale.
In specie, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, soccorre a tal fine il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. per tutte
Cass. civ. n. 11754/2018), non essendo applicabile ratione temporis la
Tabella Unica Nazionale.
In ossequio ai parametri di cui alle tabelle milanesi, si addiviene allora alla somma di €34.839,00 a titolo di danno biologico permanente, di
€10,452,00 per danno morale e di €16.100,00 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €61.391,00.
L'attore ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese mediche documentate, sostenute a causa del sinistro, che ammontano ad €2.533,13, come risulta dalle fatture in atti.
Il complessivo importo in valori attuali è quindi pari ad €63.924,13, che va però ridotto del 30%, in ragione del concorso colposo del danneggiato, pervenendosi così alla somma di €44.746,89.
23 §21. Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. civ., S.U., n.
1712/1995; Cass. civ. n. 21396/2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 16 settembre 2012, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ. n.
13470/1999; Cass. civ. n. 4030/1998).
§22. In ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali al motociclo, non avendo parte attrice depositato alcuna documentazione inerente alle necessarie spese di riparazione.
§23. Dato l'esito complessivo del giudizio, connotato dal riconoscimento del concorso di colpa del Bambace nella misura del 30%, le spese di lite, liquidate nell'intero come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, devono essere compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico dell CP_1
24 Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti, nei rapporti tra le parti vanno poste per intero a carico della convenuta (posto che la CTU ha accertato il danno biologico derivante per l'istante dal sinistro per cui è causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l a pagare in CP_1
favore di , in relazione ai danni riportati nel sinistro del Parte_1
16 settembre 2012 (con riferimento al quale è ravvisabile il concorso di colpa dell'istante nella misura del 30%), la somma in valori attuali di
€44.746,89, oltre interessi legali da computarsi nei termini specificati in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in €786,00 per esborsi ed in complessivi €7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%); resta compensato tra le parti il residuo terzo;
3) pone in definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, per intero a carico della convenuta.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato C.F._1
Dattola, attore
e
(CF: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcudi, convenuta avente per oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”
Conclusioni delle parti
1 Il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “si chiede che codesto Tribunale: 1) previa determinazione della percentuale di invalidità permanente per le limitazioni dinamico - relazionali e per il danno fisico (o statico) Cassazione civile sez. III,
19/09/2022, (ud. 24/02/2022, dep. 19/09/2022), n.27380 conseguenti e connessi alle menomazioni subite conformemente alle valutazioni” contenute nelle note di trattazione scritta, “accolga la domanda attrice con la liquidazione del danno alla salute ed alla persona con l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano pubblicate alla data della liquidazione;
2) condanni la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio e degli onorari di difesa da determinare con riferimento all'importo del risarcimento che sarà liquidato secondo i parametri ministeriali medi, disciplinati dal DM N. 55 DEL 2014, come aggiornati al
D.M. N. 147 del 13 agosto 2022”.
Il procuratore dell ha così precisato le conclusioni: CP_1
“riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nessuna esclusa o rinunciata, da intendersi qui per letteralmente riportate
e trascritte, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande avanzate nell'interesse di , con la declaratoria di inammissibilità e/o il CP_1
rigetto di ogni contraria, infondata in fatto e diritto e non provata. E con il favore delle spese”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava Parte_1
in giudizio l premettendo di essere stato vittima di un CP_1
sinistro stradale verificatosi in data 16.09.2012 quando, mentre percorreva -
a bordo di un motociclo di sua proprietà, Vespa Piaggio PX 151 tg.
CF08153 - la strada statale 18 nel senso di marcia Sud/Nord (da Cannitello
2 verso Scilla), all'altezza del Km 514, ad una velocità di crociera non superiore a 20/25 Km/h, poco prima di “approcciare una curva”, scivolava rovinando per terra “a causa di aghi di pino caduti da rami che propendono sulla strada ed accumulati dal vento in grande quantità, probabilmente da giorni, lungo il lato destro della carreggiata”.
Sulla base di tali presupposti fattuali, l'attore chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di: “A) dichiarare che la convenuta CP_1
nella sua qualità di custode del tratto della strada statale 18 Cannitello -
Scilla, all'altezza del Km 514 è l'esclusiva responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incidente in cui in data 16 settembre 2012 è rimasto vittima il Signor
che lo percorreva in Vespa, per avere omesso di vigilare Parte_1
e di eseguire i necessari interventi di manutenzione ed anche di segnalare adeguatamente la presenza del pericolo costituito della possibile caduta degli aghi dai rami di una conifera protesi sulla strada;
B) accertare e dichiarare che a causa dell'incidente l'attore: 1) è stato inabile assoluto per la durata di 60 gg., parzialmente inabile nella percentuale del 50% per
136 gg. e nella percentuale del 25% per 51 gg.; 2) ha subito l'anchilosi della spalla sinistra e del rachide lombare;
C) determinare nella percentuale del 31,20 le invalidità permanenti con applicazione del codice
7208 e la percentuale unica del 30% per l'anchilosi della spalla in posizione favorevole ed il codice 7010 con la percentuale del 31% per
l'anchilosi del rachide lombare, come stabilito dalle Tabelle dell'invalidità civile Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 per residui patologici concomitanti (apparato locomotore); D) Applicare le
Tabelle redatte dall'Osservatorio presso il Tribunale di Milano a decorrere dal mese di marzo 2018, e condannare la convenuta al pagamento del complessivo danno non patrimoniale di euro 160.650,47 di cui euro
3 109.285,995 quale danno biologico;
E) accettare e dichiarare che l'attore ha altresì subito un danno morale soggettivo e conseguentemente previa personalizzazione, condannare la convenuta al suo risarcimento nell'importo che si riterrà equo liquidare ex articoli 1226/2056 c.c.; F) accertare e dichiarare che la gravità dell'invalidità macropermanente
(31,20%) dell'attore comporta una menomazione che per sé stessa incide sulla persona tanto da ridurne la capacità lavorativa generica e conseguentemente condannare la convenuta all'ulteriore risarcimento del danno nell'importo che si riterrà equo liquidare ex articoli 1226/2056 c.c.;
G) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 1.200,00, per le spese occorrenti per riparare la Vespa di proprietà dell'attore dai danni subiti dall'incidente; H) condannare la convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, maturati dall'incidente al soddisfacimento, su ciascuno singolo importo dei danni che saranno liquidati;
I) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
§2. L si costituiva in giudizio, chiedendo, in via CP_1
preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nonché la nullità della domanda in quanto generica e contraddittoria;
sempre in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio de quo per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, di ridurre l'indennizzo risarcitorio eventualmente riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in via ancora più gradata, di ridurre il quantum richiesto perché eccessivo e sproporzionato;
in ogni caso, di condannare
4 l'istante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge
§3. La controversia, istruita mediante la documentazione in atti,
l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU medico – legale, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§4. Le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta CP_1
non risultano meritevoli di accoglimento.
§5. È infondata, in primo luogo, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
Sul punto, occorre premettere che la Corte di cassazione, a sezioni unite
(Cass. civ., S.U., n. 2951/2016), ha tracciato la linea di demarcazione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto “assumendo” di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto “che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta”, utilizzando la tesi della “prospettazione”, nel senso che al fine di accertare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi “la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”.
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al “merito della causa”.
5 La legittimazione ad agire manca, dunque, ogni volta in cui dalla stessa
“prospettazione” della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La titolarità del diritto sostanziale concerne invece il merito della causa, ossia la fondatezza della domanda (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 27766/2024;
Cass. civ n. 15500/2022).
Ciò premesso, nell'ipotesi di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'attore non ha solo “specificato”, ma ha anche
“dimostrato” la titolarità della posizione soggettiva fatta valere, ossia di essere il proprietario e il conducente del motociclo coinvolto nel sinistro.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere, pertanto, rigettata.
§6. Risulta infondata anche la speculare eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Infatti, nel caso in esame, la citazione della convenuta si fonda sul dato
(pacifico tra le parti) che il tratto stradale su cui si è verificato l'incidente è soggetto alla gestione dell il che è sufficiente a fondarne la CP_1
legittimazione passiva, oltre che la titolarità passiva del rapporto controverso ex art. 2051 c.c.
Peraltro, occorre evidenziare, per chiarezza argomentativa, che la convenuta, rispetto a tale eccezione preliminare, si è limitata genericamente a chiedere nelle conclusioni di dichiarare il difetto di legittimazione passiva
“per i motivi dedotti in narrativa”. Ebbene, tra i motivi dedotti in narrativa non risultano elementi dai quali possa desumersi alcuna contestazione specifica in ordine alla titolarità del rapporto dal lato passivo, il che ulteriormente conferma che l'eccezione va disattesa.
6 §7. Non è, infine, meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e contraddittorietà della domanda.
Al riguardo è sufficiente rammentare che la nullità della citazione per genericità della domanda, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., risponde alla ratio di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e si produce solo quando è “omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163” ovvero se manca l'esposizione dei fatti “costituenti le ragioni della domanda”, il che presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale. Occorre, difatti, tener conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda (Cass. civ. n. 11751/2013).
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa non è ravvisabile il dedotto vizio, poiché l'attore ha compiutamente argomentato, sia in fatto che in diritto, le ragioni alla base della domanda, come comprovato del resto dalle difese formulate dalla convenuta.
§8. Nel merito, la domanda di risarcimento danni spiegata dal Pt_1
è parzialmente fondata.
È opportuno rimarcare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è dovere primario dell'ente proprietario della strada e dell (per quest'ultima società con riferimento alle CP_1
strade e autostrade che sono alla stessa affidate) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari, con la
7 conseguenza che sussiste la responsabilità dell ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. “in relazione agli eventi lesivi occorsi nel tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva ed omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ. n. 18483/2012; Cass. civ. n. 23562/2011).
Quella in capo all'ente gestore della strada è un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui fondamento va individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n.
8229/2010).
Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via ha, dunque, l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, né l'imprevedibilità e la non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova “di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (Cass. civ. n.
6651/2020; Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ. n. 8450/2025, secondo cui
“La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione
8 del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”).
La responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. prescinde, quindi, da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e può essere esclusa soltanto in presenza del c.d. “caso fortuito”, quale elemento inidoneo ad elidere il rapporto causale (v. infra).
§9. Ciò premesso, nell'ipotesi che ci occupa, la dinamica del sinistro ha trovato pieno riscontro probatorio.
§10. Particolare rilevanza assume la deposizione dei testi Tes_1
e , i quali hanno assistito alla dinamica
[...] Testimone_2
dell'incidente, confermando quanto esposto dall'attore.
Il teste (indifferente) ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il giorno dell'incidente, di cui non ricordo con certezza la data, ero trasportato su una vettura di un mio amico e percorrevano insieme la via Nazionale che porta da Scilla verso Villa San Giovanni, strada che nell'occasione era percorso dall'attore ma in senso opposto (da Villa San Giovanni verso Scilla); […] sulla corsia di marcia del motorino vi erano tanti aghi di Pino caduti da un albero che è posto lateralmente alla strada ma i cui rami versano sulla strada;
preciso che la notte prima dell'incidente aveva piovuto ma che il giorno in questione non pioveva e l'incidente è avvenuto all'incirca alle
9 ore 12,00/12,30; […] subito io e il mio amico che Parte_2
nell'occasione guidava la vettura, siamo scesi dalla macchina per dare soccorso al malcapitato;
aveva il casco;
era sdraiato per terra col viso verso l'alto e noi non l'abbiamo toccato;
ho notato che era confuso e dolorante e che perdeva sangue dalla bocca, ma noi non lo abbiamo mosso da terra, ed io ho subito chiamato il 118; dopo circa 20 minuti è sopraggiunto il 118 che lo ha soccorso e condotto in ospedale;
[…] oltre al pino di cui ho detto sopra, cioè quello i cui rami invadevano l'area sovrastante la corsia di transito del motorino, vi è un altro grande pino che propende nella corsia opposta quella cioè percorsa dalla vettura in cui viaggiavo”.
Il teste (indifferente), a sua volta, si è espresso nei Testimone_2
seguenti termini: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 16 settembre del 2012, giorno del mio compleanno, percorrevo trasportato sulla vettura del mio amico , la via Nazionale in Persona_1
direzione da Scilla verso Cannitello;
stavamo rientrando a Villa dopo aver comprato dei dolci a Bagnara come solitamente facevamo il giorno di domenica, erano circa le 11,30/12,00 quando stavamo rientrando;
io ero seduto nel sedile posteriore al centro della vettura;
[…] ho visto che un motorino che proveniva dal senso di marcia opposto al mio mentre percorreva la curva che non è molto ampia, scivolava e sbatteva contro il muro posto al lato della corsia e poi cadeva per terra;
[…] subito abbiamo fermato la vettura e siamo scesi tutti;
io mi sono subito avvicinato al conducente del motorino che si trovava per terra e ho cercato di tenergli il capo;
ricordo che indossava il casco, che tremava e che gli usciva sangue dalla bocca;
mi sono impaurito ma ho continuato a tenere il capo del malcapitato cercando di rassicurarlo;
poi, ricordo che Persona_1
10 ha chiamato il 118; ho atteso che arrivasse il soccorso e poi tutti insieme ci siano allontanati;
Ricordo che avevo il braccio sporco per via del sangue dell'attore che aveva la lingua tagliata forse con i denti per via dell'impatto […]; la strada in cui si è verificato l'incidente ha dei pini posti nei lati;
a tutt'oggi ne ricordo uno molto grande e a chioma larga posto nel lato mare della strada, che ha la radice in una villa ma la chioma sporge nell'intera carreggiata;
ai tempi dell'incidente, vi erano altri pini sempre a chioma larga molto alti e i cui rami propendono sulle corsie di marcia delle auto;
[…] ricordo che il giorno dell'incidente non pioveva ma aveva certamente piovuto la sera prima o la mattina presto perché vi era anche un poco di fanghiglia nei margini laterali delle corsie di marcia delle vetture;
nella strada in questione vi erano aghi di pino e questi ci sono perché detti alberi sono ubicati ai margini della strada e sono numerosi […]”.
I due testi hanno, pertanto, confermato tanto la dinamica del sinistro, così come narrata dall'attore nell'atto di citazione, quanto la presenza di aghi di pino sul manto stradale e la pioggia caduta la sera prima dell'incidente o la mattina presto del 16 settembre 2012.
Convergono con tali dichiarazioni quelle del teste , Testimone_3
cugino dell'attore, che, sebbene non abbia assistito in modo diretto al sinistro, ha affermato di essersi recato sul luogo dell'incidente insieme al fratello dell'istante e di aver visto: che il cugino era “disteso sulla barella dell'ambulanza posta ancora fuori il mezzo di soccorso”; che “il motociclo vespa era a terra e in prossimità del muro della strada”; che “la strada era piena di aghi di pino e che ai laterali della strada vi erano numerosi alberi di pino”. Il teste ha, inoltre, precisato che nella notte precedente l'incidente e nella stessa mattinata in cui l'evento si è verificato aveva piovuto e “che
11 gli aghi di pino erano sparsi sulla strada ed a mucchietti anche ai bordi della carreggiata;
gli aghi erano maggiormente presenti sui bordi della strada, ma anche nella corsia di marcia”.
Deve allora ribadirsi che la dinamica del sinistro è stata pienamente riscontrata sulla scorta delle predette deposizioni testimoniali, convalidate anche dai rilievi fotografici in atti.
A ciò deve aggiungersi che i due certificati rilasciati dal Pronto
Soccorso, prodotti dall'attore, sono coerenti, dal punto di vista temporale, con quanto affermato dai testimoni e avvalorano la circostanza che le lesioni riportate da sono riconducibili al sinistro de quo. Parte_1
Infine, l'omesso controllo sulla res da parte dell'ente custode emerge anche dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla convenuta,
[...]
e . Tes_4 Testimone_5
Il teste ha, difatti, confermato che il tratto della SS 18 oggetto di Tes_4
causa presenta ai lati degli alberi di pino e altre piante e che spesso si è reso necessario provvedere alla pulizia delle caditoie in quanto occupate dagli aghi di pino.
Il teste ha poi precisato che il giorno in cui si è verificato Tes_5
l'incidente era un giorno festivo e, dunque, non era stata effettuata alcuna manutenzione/pulizia della strada (“preciso che noi lavoriamo solo i giorni feriali;
nei festivi non facciamo servizio eccetto chiamate di emergenza delle forze dell'ordine ma anche dei privati;
tali interventi vengono autorizzati dalla sala operativa quel giorno era un giorno festivo e CP_1
non abbiamo ricevuto alcuna chiamata di emergenza”).
Dal tenore di queste ultime testimonianze si evince, quindi, che il personale il giorno del sinistro, in quanto festivo, non aveva effettuato CP_1
12 controlli sul tratto di strada in questione al fine di verificare lo stato dei luoghi e la presenza di eventuali pericoli per la circolazione.
Al contempo, le risultanze istruttorie hanno confermato la pericolosità del tratto di strada, determinata dalla presenza di aghi di pino, che rendevano oggettivamente scivoloso e viscido il manto stradale.
Deve, pertanto, ritenersi che l'attore abbia pienamente provato i presupposti dell'invocata responsabilità.
§11. La convenuta, viceversa, non ha dimostrato l'esistenza del dedotto caso fortuito.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., il custode può liberarsi dalla responsabilità per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., solo dimostrando il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, tale da far venire meno il nesso di causalità (cfr. ex multis Cass. civ., S.U., n.
20943/2022; Cass. civ. n. 6459/2025). In particolare, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
13 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. civ. nn.
2480/2018 e 2481/2018). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in specie, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. civ. n. 2660/2013).
Ora, nel caso in esame, come già detto, emerge la custodia da parte dell del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, il fatto può CP_1
dirsi dimostrato nella sua materialità sulla scorta della prova testimoniale e dei rilievi fotografici e risulta anche il nesso di causa tra res in custodia ed evento lesivo poiché gli aghi di pino presenti sul manto stradale sono stati causa e non mera occasione dello stesso.
Per contro, l su cui gravava il relativo onere, non ha provato che la CP_1
repentinità e l'imprevedibilità dell'alterazione gli ha impedito di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo, né ha
14 dimostrato l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero della stessa vittima.
§12. Se è da escludere la sussistenza di un caso fortuito, a diversa conclusione deve invece giungersi in relazione all'eccepito concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., essendo ravvisabile un concorso causale della condotta colposa tenuta da . Parte_1
In particolare, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità visibile – seppur contenuta – come nel caso che ci occupa, l'utente deve rispettare il generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare attentamente il tratto stradale che percorre, così da evitare eventuali pericoli. L'incidente in esame è avvenuto, infatti, in una fascia oraria della giornata che garantisce buona visibilità e in presenza di condizioni meteorologiche non cattive (visto che al momento dell'incidente non pioveva).
La prevedibilità ed evitabilità dell'insidia sulla base dell'ordinaria diligenza consentono dunque di concludere per il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato. Tale condotta, come anticipato, non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e l'evento dannoso, ma si configura quale concorso colposo del danneggiato ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1.
In altre parole, pur non essendo emerse circostanze dalle quali desumere che l'evento si sia verificato per colpa esclusiva del danneggiato, nondimeno, in relazione alle circostanze temporali, che consentivano una buona visibilità, ed alle condizioni dei luoghi, come desumibili dalla documentazione fotografica, era da attendersi un maggior grado di attenzione e di avvedutezza da parte del conducente del motociclo.
15 Ne deriva che il fatto lesivo ha una duplice e concorrente fonte causale: la mancata adozione di cautele e controlli da parte dell a fronte della CP_1
pericolosità della strada e il comportamento dell'attore che, stante la sussistenza di condizioni oggettive tali da potersi avvedere della situazione di pericolo, avrebbe dovuto utilizzare un maggior livello di attenzione nel percorrere il tratto stradale in questione.
In rapporto alla situazione concreta, è da ritenere allora che l'apporto causale alla verificazione del sinistro ascrivibile alla condotta dello stesso istante sia stimabile nella misura del 30%; per l'effetto, i danni imputabili a parte convenuta dovranno essere ridotti in misura proporzionale.
§13. Quanto alla prova del nesso causale tra i danni riportati dall'attore e il sinistro per cui è causa, è ancora da rilevare che il CTU medico-legale, dott. ha confermato che le lesioni riportate dal Persona_2 Pt_1
sono giustificate dalla dinamica del sinistro occorso in data 16.09.2012 come documentato in atti.
§14. Ciò posto, occorre a questo punto affrontare la questione del quantum risarcitorio.
A tal proposito, giova sottolineare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass. n.
7513/2018), comprende - alla luce delle consolidate specificazioni del
Supremo Collegio - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale, rappresentato dalla sofferenza interiore.
16 In particolare, avuto riguardo alle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità (v. principi affermati sotto forma di decalogo nell'ordinanza n. 7513/2018 della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione), deve ritenersi che il c.d. danno biologico vada inteso non come semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto come la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (Cass. n. 5119/2023), incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. la definizione di “danno biologico” di cui agli artt. 138, comma 2, lett. a, e 139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Al danno biologico attiene, inoltre, la c.d. “personalizzazione del danno”, che costituisce una voce di danno diversa dal c.d. danno morale
(cfr. Cass. n. 15733/2022) e si riallaccia alla distinzione tra “conseguenze indefettibili” e “conseguenze peculiari” dell'invalidità. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti (ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria). Le “conseguenze peculiari”, invece, riguardano le sofferenze patite solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (cfr., in motivazione, Cass. n. 5865/2021).
Ne discende che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che
17 qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che
è quindi possibile solamente qualora l'attore provi delle circostanze del tutto anomale ed eccezionali.
Quanto poi al cd. danno morale, va rammentato che, alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, perciò, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo
[cfr. fra le tante Cass. n. 9006/2002, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, secondo cui “il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”; v., altresì, Cass. n. 2461/2020, secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”].
Per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, occorre cioè che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - avvalendosi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di tale pregiudizio.
18 Si deve in particolare considerare (v. Cass. n. 19922/2023) che:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa
(così Cass. n. 25164/2020).
Resta fermo, ad ogni modo, che il ricorso alle presunzioni non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno,
19 o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale (cfr. Cass. n. 3013/2024).
§15. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, è bene sottolineare, quanto al danno biologico, che nella C.T.U. medico legale espletata in corso di causa si legge che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro le seguenti lesioni: “FRATTURA POST TRAUMATICA DEL
CORPO DI C2 E DI D6, ALTERAZIONE DI SEGNALE DEI CORPI
VERTEBRALI DA D7 A D9, FRATTURA DEGLI ARCHI POSTERIORI
DELLA II E DELLA III COSTA DI DESTRA, FRATTURA SCOMPOSTA
PLURIFRAMMENTARIA DELLA TESTA E DEL COLLO OMERALE DI
SINISTRA”.
Sulla base delle risultanze peritali, può affermarsi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono per l'appunto causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al 14% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla scorta della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) della durata complessiva di 247 gg., composto da:
1) 65 gg. di DBT al 100%;
2) 118 gg. di DBT parziale al 50%;
3) 64 gg. di DBT parziale al 25%.
§16. In ordine a siffatta determinazione delle voci di danno, occorre chiarire che risultano prive di fondamento le contestazioni formulate nell'interesse del Bambace in merito alla divergenza tra la percentuale di invalidità permanente determinata dal CTU (14%) rispetto a quella assunta come congrua.
20 Tali contestazioni sono superate dai chiarimenti resi dal CTU, che ha precisato in modo esaustivo come è pervenuto alla percentuale del 14%
(che si discosta di un solo punto percentuale da quella quantificata dal CT di parte attrice), in base ad un accreditato “baréme” medico-legale, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allo stato, nel campo della responsabilità aquiliana, il CTU medico legale può stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica (cfr. Cass. civ.
n. 13222/2015).
§17. Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, è opportuno rimarcare che nella fattispecie in esame non vi è spazio per provvedere alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, difettando 'a monte' nella citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. l'allegazione di circostanze eccezionali e del tutto diverse da quelle che ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno.
§18. Ad una diversa conclusione si deve pervenire per il danno morale, atteso che il Bambace ha allegato che “l'anchilosi della spalla sinistra già nei movimenti gli genera dolore e gli impedisce di stendere il braccio e di potere compiere in autonomia anche le operazioni più semplici e banali a dipendere dall'aiuto di terzi. E' infatti avvenuto che l'attore per
l'impossibilità di sistemare sul treno ed altre volte sull'aereo (ma vale anche per gli autobus ecc.), piccole valige e semplici pacchi è costretto a chiedere con disagio e vergogna l'aiuto dell'amico con il quale viaggiava
(altre volte è stato il fratello ed altre volte altri passeggeri), in casa per queste stesse operazioni è costretto a chiedere alla sorella o al fratello di sostituirlo essendogli impedito anche di avvitare una lampadina per il
21 dolore e l'impossibilità di stendere contemporaneamente le braccia, ha dovuto rinunciare al piacere di fare una nuotata a mare di mattina nelle ore più calde perchè in queste è maggiore la presenza di bagnanti ed essendogli impedito di nuotare negli stili (libero, rana o farfalla ecc.) che comportano l'estensione o la rotazione della spalla … L'anchilosi del rachide lombare, con il sordo ma costante dolore che lo accompagna, in casa gli provoca maggiore sofferenza nello stare seduto anche in poltrona per più di mezz'ora ed è costretto ad alzarsi per camminare un pò o stare in piedi anche quanto guarda la televisione, identica sofferenza, oltre alla impossibilità di eseguire la manovra di retromarcia non potendo ruotare il collo, gli provoca la guida dell'autoveicolo per oltre mezzora anche per percorsi non lunghi ed è costretto ad interrompere il viaggio con programmate soste e discese dall'autoveicolo. Ancora, il dolore e le limitazione funzionali provocate dalle due anchilosi fanno sentire il loro effetto anche nel lavoro e nell'ambiente di lavoro con conseguenti disagio e vergogna nei rapporti con i colleghi. In effetti, a causa dell'impossibilità di stendere il braccio e di ruotare la spalla sinistri l'attore è stato esentato dal medico di vigilanza dall'attività di sistemazione in archivio delle pratiche movimentate … che in passato effettuava, a turni settimanali, con i colleghi oggi che non lo fa più, è costretto a subire le loro manifestazioni, a volte anche espresse, di contrarietà e di malumore perché percepiscono
l'esenzione come una scusa per sottrarsi ad un lavoro fastidioso quanto faticoso” (v. citazione, pagg. 11-13).
Orbene, posto che si evince dalla CTU che in relazione alle lesioni riportate sono derivati all'istante “postumi di carattere permanente rappresentate da limitazione funzionale all'articolazione della spalla sinistra con lieve perdita di forza” (v. CTU, pag. 10), il che consente di
22 presumere almeno in parte la fondatezza delle predette allegazioni, può riconoscersi anche il danno morale, avuto riguardo all'età del danneggiato
(40 anni al momento dell'incidente), alla localizzazione ed alla tipologia delle lesioni ed all'incidenza delle medesime sugli atti della vita quotidiana.
§19. Non è, viceversa, ravvisabile la dedotta riduzione della capacità lavorativa generica, non desumibile dall'entità delle lesioni, non essendo oltretutto compromessa neppure la capacità lavorativa specifica, avendo il
CTU sul punto chiarito che “I postumi residuati non impediscono l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro e il lavoro in ragione dei postumi non può essere considerato usurante” (v. pag. 10).
§20. Va, dunque, liquidato il danno biologico oltre che il danno morale.
In specie, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, soccorre a tal fine il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. per tutte
Cass. civ. n. 11754/2018), non essendo applicabile ratione temporis la
Tabella Unica Nazionale.
In ossequio ai parametri di cui alle tabelle milanesi, si addiviene allora alla somma di €34.839,00 a titolo di danno biologico permanente, di
€10,452,00 per danno morale e di €16.100,00 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €61.391,00.
L'attore ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese mediche documentate, sostenute a causa del sinistro, che ammontano ad €2.533,13, come risulta dalle fatture in atti.
Il complessivo importo in valori attuali è quindi pari ad €63.924,13, che va però ridotto del 30%, in ragione del concorso colposo del danneggiato, pervenendosi così alla somma di €44.746,89.
23 §21. Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. civ., S.U., n.
1712/1995; Cass. civ. n. 21396/2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 16 settembre 2012, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ. n.
13470/1999; Cass. civ. n. 4030/1998).
§22. In ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali al motociclo, non avendo parte attrice depositato alcuna documentazione inerente alle necessarie spese di riparazione.
§23. Dato l'esito complessivo del giudizio, connotato dal riconoscimento del concorso di colpa del Bambace nella misura del 30%, le spese di lite, liquidate nell'intero come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, devono essere compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico dell CP_1
24 Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti, nei rapporti tra le parti vanno poste per intero a carico della convenuta (posto che la CTU ha accertato il danno biologico derivante per l'istante dal sinistro per cui è causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l a pagare in CP_1
favore di , in relazione ai danni riportati nel sinistro del Parte_1
16 settembre 2012 (con riferimento al quale è ravvisabile il concorso di colpa dell'istante nella misura del 30%), la somma in valori attuali di
€44.746,89, oltre interessi legali da computarsi nei termini specificati in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in €786,00 per esborsi ed in complessivi €7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%); resta compensato tra le parti il residuo terzo;
3) pone in definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, per intero a carico della convenuta.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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