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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa GA LE Presidente est.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1266 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli avv.ti VIGNA FABIANA, DALMAZIO TARANTINO Parte_1
SANTO,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
E
, con gli avv.ti AVENA GILDA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, FERRATO CP_2
UMBERTO,
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: Come dai rispettivi atti di causa.
1 FATTO
1. Con ricorso dell'08.11.21, ritualmente notificato, , che dall'01.09.2011 è stata Parte_1 assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del come collaboratrice Controparte_1 scolastica, ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive correlate all'effettiva anzianità maturata.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il , rimasto contumace, a collocare il CP_1 ricorrente “nelle corrette posizioni stipendiali maturate” per effetto del riconoscimento dell'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a corrisponderle le relative differenze retributive, a versare all' la conseguente maggiore contribuzione. CP_2
3. Ha compensato le spese di lite tra la ricorrente e l' e ha condannato il a rifonderle CP_2 CP_1 alla ricorrente nella misura di € 700,00, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Ne ha disposto la distrazione a favore dei procuratori attorei.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese. Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 37/2018, e al dichiarato valore della controversia, pari ad € 9.000,00.
Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a detti parametri.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del giudizio. L ha Controparte_1 CP_2 chiesto che la “Corte adita decida secondo giustizia”.
6. Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. e, all'esito del deposito delle note di trattazione, ha deciso come segue.
DIRITTO.
7. L'appello merita accoglimento.
8. Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai D.M. 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9. Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti D.M., ratione temporis applicabili.
2 10. Nella liquidazione occorre tener conto del dichiarato valore del credito controverso, pari ad €
9.000,00 e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dal ricorrente, senza necessità di istruttoria.
11. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal D.M. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso D.M. per le cause di lavoro di valore fino ad
€ 26.000,00.
12. Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo:
a) applicare i parametri del ridetto scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00;
b) rifarsi ai compensi minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fasi effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr. Cass. 8561/2023).
13. Si perviene, pertanto, alla determinazione delle spese di primo grado, per la fase di studio, introduzione, trattazione e decisione, nella misura di € 2695,00 (€ 911,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 586,00 per la fase di trattazione;
€809,00 per la fase decisionale).
14. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, la soccombenza, e CP_1 liquidate con riferimento al valore del maggior importo (pari a € 1995,00) riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ai compensi per le cause di
3 appello di valore fino a € 5.200,00, ammontano a € 1458,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
15. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
16. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda, ma vi è stato CP_2 convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato l'8.11.22, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1016/22, pubblicata in data 17.06.22, così provvede:
1. accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina in € 2695,00 le spese del primo grado dovute dal resistente al ricorrente;
CP_1
2. Conferma nel resto;
3. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del grado che distrae a CP_1 favore dei suoi difensori e liquida in € 1458,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, da distrarre;
4. compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
26.10.2025.
La Presidente est.
GA LE
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa GA LE Presidente est.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1266 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli avv.ti VIGNA FABIANA, DALMAZIO TARANTINO Parte_1
SANTO,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
E
, con gli avv.ti AVENA GILDA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, FERRATO CP_2
UMBERTO,
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: Come dai rispettivi atti di causa.
1 FATTO
1. Con ricorso dell'08.11.21, ritualmente notificato, , che dall'01.09.2011 è stata Parte_1 assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del come collaboratrice Controparte_1 scolastica, ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive correlate all'effettiva anzianità maturata.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il , rimasto contumace, a collocare il CP_1 ricorrente “nelle corrette posizioni stipendiali maturate” per effetto del riconoscimento dell'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a corrisponderle le relative differenze retributive, a versare all' la conseguente maggiore contribuzione. CP_2
3. Ha compensato le spese di lite tra la ricorrente e l' e ha condannato il a rifonderle CP_2 CP_1 alla ricorrente nella misura di € 700,00, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Ne ha disposto la distrazione a favore dei procuratori attorei.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese. Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 37/2018, e al dichiarato valore della controversia, pari ad € 9.000,00.
Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a detti parametri.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del giudizio. L ha Controparte_1 CP_2 chiesto che la “Corte adita decida secondo giustizia”.
6. Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. e, all'esito del deposito delle note di trattazione, ha deciso come segue.
DIRITTO.
7. L'appello merita accoglimento.
8. Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai D.M. 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9. Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti D.M., ratione temporis applicabili.
2 10. Nella liquidazione occorre tener conto del dichiarato valore del credito controverso, pari ad €
9.000,00 e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dal ricorrente, senza necessità di istruttoria.
11. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal D.M. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso D.M. per le cause di lavoro di valore fino ad
€ 26.000,00.
12. Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo:
a) applicare i parametri del ridetto scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00;
b) rifarsi ai compensi minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fasi effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr. Cass. 8561/2023).
13. Si perviene, pertanto, alla determinazione delle spese di primo grado, per la fase di studio, introduzione, trattazione e decisione, nella misura di € 2695,00 (€ 911,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 586,00 per la fase di trattazione;
€809,00 per la fase decisionale).
14. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, la soccombenza, e CP_1 liquidate con riferimento al valore del maggior importo (pari a € 1995,00) riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ai compensi per le cause di
3 appello di valore fino a € 5.200,00, ammontano a € 1458,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
15. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
16. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda, ma vi è stato CP_2 convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato l'8.11.22, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1016/22, pubblicata in data 17.06.22, così provvede:
1. accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina in € 2695,00 le spese del primo grado dovute dal resistente al ricorrente;
CP_1
2. Conferma nel resto;
3. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del grado che distrae a CP_1 favore dei suoi difensori e liquida in € 1458,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, da distrarre;
4. compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
26.10.2025.
La Presidente est.
GA LE
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024.