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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Silvana Sica Presidente rel. dott. Stefano Risolo Consigliere dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 481/2025 avente ad oggetto: “Modifica patti separazione”
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ASSUNTO BENEDETTO C.F._1
), studio in VIALE EUROPA 52 AVERSA, come da procura in C.F._2 atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. MOLISSO SIMONA ), studio in via C.F._4
a.c. de Meis 131 80147 napoli, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024, , premesso che, con sentenza del 22 settembre Parte_1
2011 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione personale tra lui e la moglie, , CP_1 aveva posto a suo carico il contributo mensile di € 750,00 in favore della moglie ed € 750,00 per il mantenimento del figlio , deduceva che da tale data erano intervenute nuove circostanze. In Per_1 particolare: a) dalla relazione intrattenuta con era nata, il 13 dicembre 2007, la figlia Persona_2
b) a decorrere dal mese di luglio del 2015, il figlio era divenuto economicamente Per_3 Per_1 autosufficiente;
c) egli percepiva modesti redditi dall'attività imprenditoriale svolta, quale titolare di un'agenzia immobiliare, atteso il decremento determinato dall'evento pandemico, tanto da non essere in grado di corrispondere la rata del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile alla primogenita
; d) la moglie lavorava stabilmente quale badante in un appartamento alla via Arangio Ruiz, in Parte_2
Napoli, aveva ereditato un appartamento ove dimorava e aveva instaurato una stabile relazione sentimentale, come accertato dall'investigatore privato, Luigi Morgani.
Chiese, quindi, al Tribunale di Napoli di revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio e della moglie, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
, costituitasi in giudizio, resistette nel merito e chiese il rigetto della domanda. CP_1
Con sentenza del 15 novembre 2024, depositata il 10 gennaio 2025, il Tribunale così provvide: a) rigettò il ricorso;
b) dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, il Tribunale rilevò quanto segue.
1.Premessa l'esposizione della consolidata giurisprudenza in tema di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, rilevò che le circostanze dedotte dal erano già state Pt_1 esaminate dalla Corte di appello di Napoli in sede di impugnazione della sentenza di separazione giudiziale, e, in particolare, la nascita di una figlia dalla nuova unione, il pagamento del canone di locazione, il mantenimento del figlio e l'attività di artigiana svolta dalla moglie. Per_1
2.La prova orale articolata dal era inammissibile in quanto non aveva indicato, quale testimone, Pt_1 il titolare dell'agenzia investigativa che aveva redatto la relazione.
3.Quanto alle risorse economiche del ricorrente, questi aveva prodotto le dichiarazioni reddituali relative alle annualità dal 2020 al 2021, dalle quali si evinceva la percezione di entrate appena superiori a
€ 10.000,00, da ritenersi non compatibili con la titolarità delle aziende delle quali era socio nonché con l'avvenuto acquisto di immobili e di una costosa autovettura.
4.Le spese del giudizio dovevano essere integralmente compensate tra le parti.
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, il ha proposto appello e, per i motivi che di seguito Pt_1 si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia revocare il contributo al mantenimento in favore della moglie o, comunque, ridurlo ad € 250,00.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi con CP_2 comparsa di risposta, ha resistito, denunciando l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sulle questioni preliminari La ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, proposto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione è infondata.
Rileva infatti la Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (la pronuncia concernente l'assegno di mantenimento in favore della moglie) le ragioni alle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall'appellante.
B) Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con l'unico complesso motivo di gravame il si duole dell'omessa valutazione, da parte dei Pt_1 primi giudici, delle prove testimoniali da lui articolate, con l'indicazione dei soggetti a conoscenza delle specifiche circostanze, e, cioè, i figli della coppia e l'investigatore privato che aveva redatto la relazione, che avrebbero consentito di appurare che la , oltre ad intrattenere una consolidata relazione CP_1 sentimentale, era da tempo stabilmente occupata.
Rileva, inoltre, che nell'impugnata sentenza era costante il riferimento alle motivazioni della decisione della Corte di appello che aveva confermato quanto statuito in primo grado sulla separazione nonostante il lungo tempo trascorso e l'avvenuto mutamento delle circostanze.
Invero, entrambi i figli erano divenuti economicamente autosufficienti ed egli era obbligato al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile alla primogenita . Egli era anche Parte_2 affetto da una patologia oncologica che aveva comportato, nell'anno 2022, un intervento di nefrectomia, per cui, essendo stata accertata la sua totale invalidità, necessitava di costose e continue cure.
Ha, infine, precisato che la società Country era stata posta in liquidazione, avendo numerose Parte_3 passività e la sua compagna, , era proprietaria di un appartamento e di altro immobile in Persona_2 comproprietà con il germano, nonché di comproprietaria di appezzamento di terreno di modesto valore.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Sebbene il Tribunale abbia chiaramente indicato la regola vigente in subiecta materia, l'appellante non si è fatto carico dell'onere di dimostrare una variazione della sua situazione patrimoniale per fatti rilevanti sopravvenuti alla sentenza di separazione. Il principio, come evidente, postula un raffronto tra la condizione dell'epoca e quella attuale;
e l'onere della relativa prova incombe tutto, è appena il caso di rilevarlo, su chi agisce per la modifica delle disposizioni economiche, date con sentenza del tribunale, confermata dalla Corte di appello, passata in giudicato, come nella specie.
Se il punto di partenza è, dunque, tale ultimo provvedimento del 27 luglio 2012, deve rilevarsi che in tale sede veniva dato atto che il , padre di una figlia nata dalla nuova relazione sentimentale, era Pt_1 titolare della Invest Immobiliare e di altre due società, nonché, infine, Presidente del consiglio comunale di Giugliano, oltre ad essere comproprietario di alcuni appezzamenti di terreno.
Al contrario, risultava che la svolgeva attività saltuaria quale decoratrice con la verosimile CP_1 percezione di modesti introiti.
Ed è appena il caso di rilevare che l'art. 473-bis. 35 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, non consente alla Corte di esaminare la documentazione prodotta tardivamente dal solo nel presente grado. Pt_1
Ora, è evidente che per comprovare un mutamento in pejus della complessiva condizione patrimoniale dell'appellante sarebbe stato indispensabile che quest'ultimo allegasse tutta la documentazione fiscale, anche quella inerente le società, sulla base della quale erano state stabilite le statuizioni economiche della separazione, e, segnatamente quella relativa all'anno 2010. La necessità di una compiuta valutazione inerisce, invero, anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, delle aziende a reddito del , Pt_1 tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
Invece, nella presente sede egli si è limitato a contestare la floridità delle suindicate società, lamentandone lo stato di passività, senza, tuttavia, fornirne adeguata prova.
Sotto altro profilo, l'appellante non ha in alcun modo comprovato l'incidenza della dedotta patologia che lo affligge dall'anno 2022, un adenocarcinoma renale, sulle condizioni economiche, sia sul versante della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, rispetto a quanto percepito alla data della separazione, sia con riguardo all'incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Su tali presupposti l'istanza di revisione assume il contenuto di una non ammissibile richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento.
Quanto alla posizione della , deve evidenziarsi che il diritto all'assegno di mantenimento viene CP_1 meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico dell'obbligato; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., 34728/2023).
Nella specie, l'appellante non ha allegato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività. Infatti, il ricorrente deduce di averlo dimostrato ma non illustra gli specifici elementi che dovrebbero comprovare la comunanza di una vita assimilabile al coniugio, non potendosi considerare tali la mera permanenza di una persona, anche in ore notturne, presso l'abitazione della . CP_1 Occorre, poi, rilevare che è incontroverso che ella, in costanza di matrimonio, era casalinga, e, solo dopo la separazione, si è dedicata, in via saltuaria, all'attività di artigiana, mentre, allo stato, all'udienza del 5 novembre 2024 innanzi ai primi giudici, ha ammesso di avere prestato assistenza a persone anziane, seppur non stabilmente, con la conseguenza che superflua appare, al riguardo, l'articolata prova testimoniale.
Sulla base di tali risultanze, osserva la Corte che può ormai ritenersi che, dopo le iniziali difficoltà dovute allo stato di inoccupazione durante l'unione coniugale, l'appellata si sia gradualmente inserita nel mondo del lavoro, riuscendo a rinvenire plurime, sebbene precarie, attività che le consentono di percepire entrate, quantunque indubbiamente modeste.
Ne discende che, pur permanendo un evidente squilibrio reddituale con il coniuge, per cui il tenore di vita di cui ha goduto la nel corso del matrimonio, garantito dall'ampia disponibilità CP_1 patrimoniale del coniuge, è decisamente diverso da quello attuale, appare equo ridurre il contributo al mantenimento di quest'ultima nella minor somma di € 450,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 10 gennaio 2025, così provvede: CP_1
a)In parziale accoglimento dell'appello, pone a carico di il contributo mensile di € 450,00, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della;
CP_1
b)Dichiara interamente compensate le spese processuali.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Silvana Sica Presidente rel. dott. Stefano Risolo Consigliere dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 481/2025 avente ad oggetto: “Modifica patti separazione”
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ASSUNTO BENEDETTO C.F._1
), studio in VIALE EUROPA 52 AVERSA, come da procura in C.F._2 atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. MOLISSO SIMONA ), studio in via C.F._4
a.c. de Meis 131 80147 napoli, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024, , premesso che, con sentenza del 22 settembre Parte_1
2011 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione personale tra lui e la moglie, , CP_1 aveva posto a suo carico il contributo mensile di € 750,00 in favore della moglie ed € 750,00 per il mantenimento del figlio , deduceva che da tale data erano intervenute nuove circostanze. In Per_1 particolare: a) dalla relazione intrattenuta con era nata, il 13 dicembre 2007, la figlia Persona_2
b) a decorrere dal mese di luglio del 2015, il figlio era divenuto economicamente Per_3 Per_1 autosufficiente;
c) egli percepiva modesti redditi dall'attività imprenditoriale svolta, quale titolare di un'agenzia immobiliare, atteso il decremento determinato dall'evento pandemico, tanto da non essere in grado di corrispondere la rata del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile alla primogenita
; d) la moglie lavorava stabilmente quale badante in un appartamento alla via Arangio Ruiz, in Parte_2
Napoli, aveva ereditato un appartamento ove dimorava e aveva instaurato una stabile relazione sentimentale, come accertato dall'investigatore privato, Luigi Morgani.
Chiese, quindi, al Tribunale di Napoli di revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio e della moglie, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
, costituitasi in giudizio, resistette nel merito e chiese il rigetto della domanda. CP_1
Con sentenza del 15 novembre 2024, depositata il 10 gennaio 2025, il Tribunale così provvide: a) rigettò il ricorso;
b) dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, il Tribunale rilevò quanto segue.
1.Premessa l'esposizione della consolidata giurisprudenza in tema di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, rilevò che le circostanze dedotte dal erano già state Pt_1 esaminate dalla Corte di appello di Napoli in sede di impugnazione della sentenza di separazione giudiziale, e, in particolare, la nascita di una figlia dalla nuova unione, il pagamento del canone di locazione, il mantenimento del figlio e l'attività di artigiana svolta dalla moglie. Per_1
2.La prova orale articolata dal era inammissibile in quanto non aveva indicato, quale testimone, Pt_1 il titolare dell'agenzia investigativa che aveva redatto la relazione.
3.Quanto alle risorse economiche del ricorrente, questi aveva prodotto le dichiarazioni reddituali relative alle annualità dal 2020 al 2021, dalle quali si evinceva la percezione di entrate appena superiori a
€ 10.000,00, da ritenersi non compatibili con la titolarità delle aziende delle quali era socio nonché con l'avvenuto acquisto di immobili e di una costosa autovettura.
4.Le spese del giudizio dovevano essere integralmente compensate tra le parti.
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, il ha proposto appello e, per i motivi che di seguito Pt_1 si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia revocare il contributo al mantenimento in favore della moglie o, comunque, ridurlo ad € 250,00.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi con CP_2 comparsa di risposta, ha resistito, denunciando l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sulle questioni preliminari La ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, proposto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione è infondata.
Rileva infatti la Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (la pronuncia concernente l'assegno di mantenimento in favore della moglie) le ragioni alle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall'appellante.
B) Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con l'unico complesso motivo di gravame il si duole dell'omessa valutazione, da parte dei Pt_1 primi giudici, delle prove testimoniali da lui articolate, con l'indicazione dei soggetti a conoscenza delle specifiche circostanze, e, cioè, i figli della coppia e l'investigatore privato che aveva redatto la relazione, che avrebbero consentito di appurare che la , oltre ad intrattenere una consolidata relazione CP_1 sentimentale, era da tempo stabilmente occupata.
Rileva, inoltre, che nell'impugnata sentenza era costante il riferimento alle motivazioni della decisione della Corte di appello che aveva confermato quanto statuito in primo grado sulla separazione nonostante il lungo tempo trascorso e l'avvenuto mutamento delle circostanze.
Invero, entrambi i figli erano divenuti economicamente autosufficienti ed egli era obbligato al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile alla primogenita . Egli era anche Parte_2 affetto da una patologia oncologica che aveva comportato, nell'anno 2022, un intervento di nefrectomia, per cui, essendo stata accertata la sua totale invalidità, necessitava di costose e continue cure.
Ha, infine, precisato che la società Country era stata posta in liquidazione, avendo numerose Parte_3 passività e la sua compagna, , era proprietaria di un appartamento e di altro immobile in Persona_2 comproprietà con il germano, nonché di comproprietaria di appezzamento di terreno di modesto valore.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Sebbene il Tribunale abbia chiaramente indicato la regola vigente in subiecta materia, l'appellante non si è fatto carico dell'onere di dimostrare una variazione della sua situazione patrimoniale per fatti rilevanti sopravvenuti alla sentenza di separazione. Il principio, come evidente, postula un raffronto tra la condizione dell'epoca e quella attuale;
e l'onere della relativa prova incombe tutto, è appena il caso di rilevarlo, su chi agisce per la modifica delle disposizioni economiche, date con sentenza del tribunale, confermata dalla Corte di appello, passata in giudicato, come nella specie.
Se il punto di partenza è, dunque, tale ultimo provvedimento del 27 luglio 2012, deve rilevarsi che in tale sede veniva dato atto che il , padre di una figlia nata dalla nuova relazione sentimentale, era Pt_1 titolare della Invest Immobiliare e di altre due società, nonché, infine, Presidente del consiglio comunale di Giugliano, oltre ad essere comproprietario di alcuni appezzamenti di terreno.
Al contrario, risultava che la svolgeva attività saltuaria quale decoratrice con la verosimile CP_1 percezione di modesti introiti.
Ed è appena il caso di rilevare che l'art. 473-bis. 35 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, non consente alla Corte di esaminare la documentazione prodotta tardivamente dal solo nel presente grado. Pt_1
Ora, è evidente che per comprovare un mutamento in pejus della complessiva condizione patrimoniale dell'appellante sarebbe stato indispensabile che quest'ultimo allegasse tutta la documentazione fiscale, anche quella inerente le società, sulla base della quale erano state stabilite le statuizioni economiche della separazione, e, segnatamente quella relativa all'anno 2010. La necessità di una compiuta valutazione inerisce, invero, anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, delle aziende a reddito del , Pt_1 tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
Invece, nella presente sede egli si è limitato a contestare la floridità delle suindicate società, lamentandone lo stato di passività, senza, tuttavia, fornirne adeguata prova.
Sotto altro profilo, l'appellante non ha in alcun modo comprovato l'incidenza della dedotta patologia che lo affligge dall'anno 2022, un adenocarcinoma renale, sulle condizioni economiche, sia sul versante della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, rispetto a quanto percepito alla data della separazione, sia con riguardo all'incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Su tali presupposti l'istanza di revisione assume il contenuto di una non ammissibile richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento.
Quanto alla posizione della , deve evidenziarsi che il diritto all'assegno di mantenimento viene CP_1 meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico dell'obbligato; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., 34728/2023).
Nella specie, l'appellante non ha allegato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività. Infatti, il ricorrente deduce di averlo dimostrato ma non illustra gli specifici elementi che dovrebbero comprovare la comunanza di una vita assimilabile al coniugio, non potendosi considerare tali la mera permanenza di una persona, anche in ore notturne, presso l'abitazione della . CP_1 Occorre, poi, rilevare che è incontroverso che ella, in costanza di matrimonio, era casalinga, e, solo dopo la separazione, si è dedicata, in via saltuaria, all'attività di artigiana, mentre, allo stato, all'udienza del 5 novembre 2024 innanzi ai primi giudici, ha ammesso di avere prestato assistenza a persone anziane, seppur non stabilmente, con la conseguenza che superflua appare, al riguardo, l'articolata prova testimoniale.
Sulla base di tali risultanze, osserva la Corte che può ormai ritenersi che, dopo le iniziali difficoltà dovute allo stato di inoccupazione durante l'unione coniugale, l'appellata si sia gradualmente inserita nel mondo del lavoro, riuscendo a rinvenire plurime, sebbene precarie, attività che le consentono di percepire entrate, quantunque indubbiamente modeste.
Ne discende che, pur permanendo un evidente squilibrio reddituale con il coniuge, per cui il tenore di vita di cui ha goduto la nel corso del matrimonio, garantito dall'ampia disponibilità CP_1 patrimoniale del coniuge, è decisamente diverso da quello attuale, appare equo ridurre il contributo al mantenimento di quest'ultima nella minor somma di € 450,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 10 gennaio 2025, così provvede: CP_1
a)In parziale accoglimento dell'appello, pone a carico di il contributo mensile di € 450,00, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della;
CP_1
b)Dichiara interamente compensate le spese processuali.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il presidente est.